art. 12 - Dovere di diligenza
Art. 12 - Dovere di diligenza codice deontologico forense
Art. 12 - Dovere di diligenza
1. L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.
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Documenti collegati:
Mandato - Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 2755 del 30 gennaio 2019
Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 2755 del 30 gennaio 2019
L’avvocato che rinunci al mandato, fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli relativamente al precedente incarico, al fine di evitare pregiudizi alla difesa (art. 32 ncdf, già art. 47 codice previgente). Tali principi sono validi anche per la revoca del mandato, quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e di diligenza (artt. 9 e 12 ncdf, già artt. 6 e 8 codice previgente). (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense, pres. f.f. Picchioni e rel. Pasqualin, sentenza del 25 maggio 2018, n. 56)
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 2755 del 30 gennaio 2019 …...
Mandato - Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 maggio 2018, n. 56
Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 maggio 2018, n. 56
L’avvocato che rinunci al mandato, fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli relativamente al precedente incarico, al fine di evitare pregiudizi alla difesa (art. 32 ncdf, già art. 47 codice previgente). Tali principi sono validi anche per la revoca del mandato, quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e di diligenza (artt. 9 e 12 ncdf, già artt. 6 e 8 codice previgente).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 maggio 2018, n. 56
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I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell’espletamento della attività professionale che nella dimensione privata, con compromissione della immagine della classe forense.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130 …...
La proposizione di un mezzo di impugnazione inammissibile - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 settembre 2013, n. 161
La proposizione di un mezzo di impugnazione inammissibile - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 settembre 2013, n. 161
La proposizione di un mezzo di impugnazione palesemente e specificamente inammissibile configura violazione dell’art. 38 del Codice Deontologico Forense (Nella specie, l’incolpato aveva appellato in Tribunale una sentenza del Giudice di Pace appello, nonostante il disposto di cui all’art. 339 cpc).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 settembre 2013, n. 161 …...
La richiesta di un compenso sproporzionato rispetto a quello riconosciuto alla controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 dicembre 2012, n. 197
La richiesta di un compenso sproporzionato rispetto a quello riconosciuto alla controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 dicembre 2012, n. 197
L’avvocato che richieda alla propria assistita una compenso assai maggiore (nella specie, di sei volte) rispetto a quello che il medesimo riconosca congruo per la medesima attività professionale svolta dal legale di controparte implica un comportamento scorretto (art. 6 c.d.), infedele e contrario agli interessi del proprio assistito (art. 7 c.d.) ed altrettanto negligente (art. 8 c.d.).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 dicembre 2012, n. 197 …...
assenza ingiustificata dell’avvocato ad un’udienza - Cassazione Civile, sez. Unite, 13 giugno 2011, n. 12903
L’assenza ingiustificata dell’avvocato ad un’udienza non costituisce abbandono di difesa - Cassazione Civile, sez. Unite, 13 giugno 2011, n. 12903
In sede di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il Consiglio nazionale forense non è vincolato alla definizione dell’illecito quale scaturisce dal testo delle disposizioni del codice deontologico forense, avendo queste ultime natura di fonti solo integrative dei precetti normativi; ne consegue che non costituisce violazione del mandato professionale (art. 38 del codice), né dei doveri di correttezza, fedeltà e diligenza (artt. 6, 7 e 8 del codice), il comportamento dell’avvocato che, nominato difensore di fiducia in un processo penale, manchi di trasmettere all’Autorità giudiziaria la comunicazione della sua assenza da un’udienza dibattimentale, poiché tale comportamento, per la sua episodicità, non è riconducibile ad un contegno abdicativo del difensore né, tantomeno, ad un abbandono della difesa. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/10/2010)
Cassazione Civile, sez. Unite, 13 giugno 2011, n. 12903 …...
Dovere di diligenza professionale - Corte di Cassazione Civile Sentenza del 26/7/2010 n. 17506
l'avvocato officiato ha promosso un giudizio ordinario, invece di ricorrere al procedimento monitorio che avrebbe garantito un sollecito soddisfacimento del credito - linea difensiva sbagliata - l'avvocato deve risarcire i danni al cliente - Corte di Cassazione Civile Sentenza del 26/7/2010 n. 17506
Motivi della decisioneE' stata depositata la seguente relazione:1 - Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: per ottenere il pagamento dei compensi professionali di architetto vantati nei confronti di terzi, l'avvocato officiato ha promosso un giudizio ordinario, invece di ricorrere al procedimento monitorio che avrebbe garantito un sollecito soddisfacimento del credito.Con sentenza depositata in data 22 settembre 2009 la Corte d'Appello dell'Aquila ha condannato il legale ( S.I.) a risarcire il danno subito dal cliente ( N.E.) per violazione del dovere di diligenza professionale nella sua difesa nella controversia giudiziaria. Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: se possa costituire fonte di responsabilità professionale, dando luogo al risarcimento del conseguente danno, la scelta processuale del legale.2 - Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..3. - Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1176 e 2236 c.c., e, in particolare, definisce aberrante il principio posto alla base della sentenza impugnata, secondo cui l'adozione dell'atto di citazione piuttosto che del possibile ricorso per decreto ingiuntivo, quale mezzo per il recupero di un credito, configuri responsabilità professionale del difensore.Il secondo motivo lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., e omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in particolare assumendo che la Corte territoriale ha trascurato di esaminare gli elementi di fatto posti a sostegno della difesa.Le due censure che, possono essere trattate congiuntamente presentando profili comuni, sono manifestamente infondate.Il ricorso non prospetta argomentazioni che possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento come espresso, tra le altre, da Cass. n. 6967 del 2006.La sentenza impugnata non si è discostata dai …...
fine
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