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art. 11 - Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico

Art. 11 - Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico - codice deontologico forense

Art. 11 - Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico

1. L'avvocato è libero di accettare l'incarico.

2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia.

3. L'avvocato iscritto nell’elenco dei difensori di ufficio, quando nominato, non può senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla.

4. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall’incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.   

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La formazione di una falsa transazione con la controparte costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Magnano di San Lio), sentenza n. 70 del 31 marzo 2021   Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali la professione deve sempre ispirarsi, oltre che dei doveri di fedeltà (art. 10 c.d.f.) e fiducia (art. 11 c.d.f.) il comportamento dell’avvocato che falsifichi atti e documenti e li utilizzi al fine di nascondere al cliente l’omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli (Nel caso di specie, l’avvocato aveva falsamente formato e successivamente consegnato al cliente una scrittura privata di transazione con la controparte. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare aggravata della sospensione dall’esercizio professionale per mesi dieci). Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Magnano di San Lio), sentenza n. 70 del 31 marzo 2021 …...
La formazione di documenti di riconoscimento falsi costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 maggio 2018, n. 52
La formazione di documenti di riconoscimento falsi costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 maggio 2018, n. 52 Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali la professione deve sempre ispirarsi, oltre che dei doveri di fedeltà (art. 10 nuovo c.d.f.) e fiducia (art. 11 nuovo c.d.f.) il comportamento dell’avvocato che falsifichi documenti di riconoscimento, codici fiscali e buste paga al fine di utilizzarli per scopi illeciti (Nel caso di specie, i documenti falsi erano serviti per ottenere un mutuo da un istituto di credito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 maggio 2018, n. 52 …...
L’illecito disciplinare “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 180
L’illecito disciplinare “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 180 Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3 c. 3 L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, ove l’illecito non sia stato espressamente previsto (rectius, tipizzato) dalla fonte regolamentare, deve quindi essere ricostruito sulla base della legge (art. 3 c. 3 cit.) e del Codice Deontologico, a mente del quale l’avvocato “deve essere di condotta irreprensibile” (art. 17 c. 1 lett. h). Nel caso di illecito atipico, inoltre, per la determinazione della relativa pena dovrà farsi riferimento ai principi generali ed al tipo di sanzione applicabile in ipotesi che presentino, seppur parzialmente, analogie con il caso specifico (Nel caso di specie, nell’ambito dell’attività professionale e con una strumentalizzazione del ruolo di avvocato, il professionista era stato condannato in sede penale per il reato di appropriazione indebita e falso in scrittura privata, condotte -queste- non espressamente tipizzate dal Codice Deontologico, che tuttavia prevede la responsabilità disciplinare dell’avvocato “cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale” (art. 4 c. 2°). In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pertanto ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di anni tre). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 180 …...
Il conflitto di interessi dell’avvocato dipendente pubblico part time - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 luglio 2012, n. 103
Il conflitto di interessi dell’avvocato dipendente pubblico part time - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 luglio 2012, n. 103 L’art. 1, comma 56 bis, L. n. 662/96 vieta all’avvocato dipendente pubblico iscritto all’Ordine in regime di part time, di assumere la difesa di una parte se in contrasto con gli interessi della p.a., quand’anche questa non sia parte processuale del rapporto. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 luglio 2012, n. 103 …...
espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 febbraio 2012, n. 21
Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 febbraio 2012, n. 21 E’ facoltà e dovere dell’avvocato esporre con vigore le ragioni del proprio assistito, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone, senza tuttavia superare il limite invalicabile costituito dal divieto di assumere comportamenti non improntati alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante che del suo operato o di insinuare nei confronti del magistrato il sospetto di illiceità ovvero la violazione del dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni (Nel caso di specie, il difensore ricusava e querelava il giudicante, lamentando “ostilità nei suoi confronti e profonda imparzialità”, accuse poi rivelatesi infondate). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 febbraio 2012, n. 21 …...
Doveri di probità, lealtà e fedeltà –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 ottobre 2011, n. 154
Doveri di probità, lealtà e fedeltà –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 ottobre 2011, n. 154 Patrocinio simulato – Autentica di firme non apposte alla presenza dell’interessato – Truffa ai danni di Compagnie assicurative – Sanzione disciplinare – Misura Pone in essere un contegno connotato da particolare gravità l’avvocato che svolga attività giudiziale e stragiudiziale nei confronti di compagnie di assicurazione, ottenendo indennizzi per sinistri inesistenti o per danni inesistenti riferiti ai sinistri accaduti, senza avere mai avuto né ricercato contatti diretti con i simulati ed ignoti clienti per il fatto di aver ricevuto il conferimento degli incarichi direttamente dal titolare di una carrozzeria mediante la consegna al legale fogli con firme di procura alle liti mai apposte in sua presenza eppure autenticate unitamente a quelle risultanti sulle quietanze. Mediante il compimento di atti giudiziali e stragiudiziali, invero, il legale assume specifica responsabilità nei confronti del giudice e dei controinteressati (nel caso di specie, le società assicuratrici truffate), giacchè tali atti sono assistiti da una presunzione di affidabilità circa la liceità dell’interesse tutelato e l’autenticità dichiarata dal legale, per il fatto di provenire da un avvocato la cui iscrizione all’albo implica l’osservanza dei doveri di probità, lealtà e fedeltà nonché la consapevole assunzione di responsabilità connesse al rilievo pubblicistico della funzione difensiva. (Nella specie, il C.N.F. ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due irrogata dal C.d.O.). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 30 ottobre 2009) Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 ottobre 2011, n. 154 …...
Doveri di correttezza e lealtà – Violazione –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 giugno 2010, n. 42
Doveri di correttezza e lealtà – Violazione –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 giugno 2010, n. 42 Rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale influenti sul rapporto professionale – Fattispecie. Viola gli artt. 22, 10, 35 e 36 c.d.f. l’avvocato che intervenga quale legale di fiducia nella controversia familiare che il proprio assistito abbia in corso con la moglie, intrattenendo una corrispondenza con il collega di controparte al fine di far trascorrere il tempo necessario a consentire al cliente medesimo, per mezzo di alienazione ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello effettivo in favore di una S.p.A. amministrata dalla figlia del professionista il quale altresì risulti titolare di quote societarie, di disfarsi dell’immobile che costituisca la residenza familiare nella quale abitino con il coniuge le figlie minori, così da un lato prestandosi a sottrarre a minori l’unica fonte di possibile soddisfazione del loro diritto di credito alimentare verso il padre naturale, e quindi a vanificare la concreta possibilità di soddisfazione del credito alimentare e del loro diritto di abitare nella casa familiare, e, dall’altro, consentendo alla predetta società, nella quale l’incolpato coltivi evidenti interessi patrimoniali, di acquistare l’immobile descritto ad un corrispettivo vantaggioso, così tenendo un comportamento contrario ai doveri deontologici che si colloca agli antipodi della correttezza e della lealtà anche nei confronti del collega di controparte. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania, 21 luglio 2008). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 giugno 2010, n. 42 …...
Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Art. 35 c.d.f. – Rapporto di natura economica – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2009, n. 257
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Art. 35 c.d.f. – Rapporto di natura economica – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2009, n. 257 Nei doveri primari dell’avvocato rientra quello di non porsi in conflitto di interessi, nemmeno potenziale, con il proprio assistito, evitando di intrattenere con quest’ultimo rapporti di carattere economico. Tale divieto è diretto a preservare il rapporto fiduciario tra avvocato e cliente, posto che solo l’estraneità dell’avvocato rispetto agli interessi della parte patrocinata garantisce la difesa tecnica, evita il coinvolgimento in responsabilità ed assicura la massima professionalità.Il divieto posto dall’art. 35, co. 2, c.d.f. mira a preservare due valori assoluti e portanti del ministero professionale, l’intuitus personae ed il dovere di evitare situazioni di conflitto di interessi, le quali, oltre a pregiudicare in re ipsa il rapporto professionale, si traducono in una più ampia e generale lesione della credibilità ed affidabilità etica della classe forense. Pone in essere, pertanto, un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che instauri con il cliente un articolato rapporto di dare e di avere regolando il relativo rapporto economico su basi compensative. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 11 luglio 2007). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2009, n. 257 …...
Dovere di lealtà – Dovere di difesa – Limiti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2007, n. 246
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di lealtà – Dovere di difesa – Limiti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2007, n. 246 Deve escludersi la responsabilità disciplinare del professionista che, costituitosi in un giudizio d’appello, mantenga nel corso del procedimento l’eccezione di improcedibilità del gravame ancorché in seguito ne risulti evidente l’infondatezza in fatto. Invero, il rispetto del dovere di lealtà deve essere considerato congiuntamente a quello del dovere di difesa, il cui esercizio assume rilievo disciplinare solo qualora travalichi la normale dialettica processuale ed in particolare allorché l’eccesso di difesa ridondi in mala fede e sia percepibile una distorta, disonesta ed abusiva finalità. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Firenze, 24 settembre 2005). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2007, n. 246 …...
Scelte tecniche del professionista – Insindacabilità – Illecito deontologico – Non sussiste – Illecito disciplinare per negligenza – Condizioni - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 luglio 2007, n. 79
Norme deontologiche – Dovere di diligenza – Dovere di difesa – Scelte tecniche del professionista – Insindacabilità – Illecito deontologico – Non sussiste – Illecito disciplinare per negligenza – Condizioni - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 luglio 2007, n. 79 Non commette alcun illecito disciplinare e non integra una ipotesi di comportamento negligente il professionista che provveda correttamente e ritualmente ad un atto di riassunzione e notifica, anche se poi quest’ultima per il cambio di indirizzo del destinatario non sia stata di fatto ritualmente e tempestivamente effettuata. Infatti, ogni inadempienza addebitabile per negligenza al professionista, se pur fonte di responsabilità civile, può integrare di per sé responsabilità disciplinare solo quando le circostanze concrete denotino “rilevante trascuratezza”. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 novembre 2006). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 luglio 2007, n. 79 …...
Rapporti con i colleghi – Accaparramento di clientela - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2006, n. 16165
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Accaparramento di clientela - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2006, n. 16165 Atteso che, ai sensi dell’art. 19 c.d.f., costituiscono atti di accaparramento, come tali vietati, l’offerta di prestazioni e ogni altra attività diretta ad acquisire rapporti clientelari attraverso agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti, non è ravvisabile illecito disciplinare a carico del professionista che si sia limitato a ricevere da un terzo, incaricato dall’interessato di gestire l’accaduto, il mandato conferito in bianco da quest’ultimo.Invero, ai sensi del canone I° dell’art. 35 c.d.f., il mandato ben può essere conferito da persona distinta dal cliente, a condizione tuttavia che l’avvocato si assicuri che la parte abbia dato il suo consenso (certezza che, nella specie, derivava dalla sottoscrizione della procura in bianco da parte del cliente). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 11 gennaio 2003). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2006, n. 16165 …...
rapporti con i magistrati – dovere di difesa – diffida a magistrato – illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 5 luglio 2004, n. 147
Avvocato – norme deontologiche – dovere di probità e decoro – rapporti con i magistrati – dovere di difesa – diffida a magistrato – illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 5 luglio 2004, n. 147 Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, travalicando i limiti della difesa diligente, diffidi pretestuosamente un magistrato a compiere qualsiasi atto nei confronti del proprio cliente. (Nella specie, è stata confermata la sanzione dell’avvertimento nei confronti dell’avvocato che indicando pretestuosamente il P.M. quale responsabile di una azione ingiusta, per la quale chiedeva il risarcimento per il proprio cliente, lo diffidava, in quanto debitore del proprio assistito, dal compiere qualsiasi atto nel procedimento aperto a carico di quest’ultimo). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 26 ottobre 2002). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 5 luglio 2004, n. 147   …...
Eccezioni relative alla costituzione del collega di controparte – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza -Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 febbraio 2004, n. 17
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di difesa – Eccezioni relative alla costituzione del collega di controparte – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza -Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 febbraio 2004, n. 17 E’ corretto il comportamento dell’avvocato che per la tutela della parte assistita eccepisca la non corretta costituzione della parte attraverso il suo difensore. Il diritto di svolgere la difesa giudiziale è infatti prevalente sul diritto all’onore della controparte quando le eccezioni svolte siano attinenti e costituiscano uno strumento per indirizzare la decisione del giudice, e siano state ingenerate dal comportamento tenuto dal difensore della controparte. (Nella specie, è stato assolto l’avvocato che aveva eccepito la irrituale procura a difensore e quindi la nullità dell’atto di appello in quanto, per un disguido degli uffici la copia in suo possesso era in effetti priva della procura al difensore). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 18 settembre 2002) Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 febbraio 2004, n. 17 …...
Espressioni offensive – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 giugno 2003, n. 186
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i terzi – Espressioni offensive – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 giugno 2003, n. 186 Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che in uno scritto difensivo usi espressioni forti per definire il comportamento del un terzo accusatore, ove le stesse siano state poste in essere per la piena realizzazione del dovere di difesa. (Nella specie è stato assolto il professionista che in una memoria difensiva, relativa ad un procedimento disciplinare, aveva tacciato la parte accusatrice di “pochezza intellettuale ed umana”, ed aveva denunciato da parte della stessa “atteggiamenti arroganti, prepotenti e umiliati nei confronti dei colleghi”). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 21 marzo 2002). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 giugno 2003, n. 186 …...
Omessa attesa del collega di controparte in udienza – Dovere di difesa – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 dicembre 2002, n. 216
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti di colleganza -Omessa attesa del collega di controparte in udienza – Dovere di difesa – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 dicembre 2002, n. 216 Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che, dopo aver atteso inutilmente l’arrivo del collega di controparte, che pure si era costituito, insista per l’assunzione dei mezzi istruttori, pur conoscendo la ferma contrarietà del collega avversario; non sussiste, infatti, l’obbligo da parte dell’avvocato di attendere il collega contraddittore senza limiti temporali, mentre certamente vi è l’obbligo di non pregiudicare gli interessi del cliente chiedendo rinvii per la mera assenza del collega di controparte. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 6 dicembre 1995). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 dicembre 2002, n. 216 …...
espressioni offensive verso assistente giudiziario – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2002, n. 110
Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di correttezza – Dovere di difesa – Abbandono di difesa – Espressioni offensive verso assistente giudiziario – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2002, n. 110 Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che abbandoni la difesa non presentandosi in udienza e usi espressioni offensive nei confronti di un assistente giudiziario. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 12 giugno 2000). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2002, n. 110 …...
Trattenimento di somme a compensazione onorari – Omessa fatturazione – Negligenza nell’espletamento del mandato – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 maggio 2002, n. 62
Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di difesa – Rifiuto di assunzione di incarico di gratuito patrocinio – Richiesta di compensi eccessivi – Trattenimento di somme a compensazione onorari – Omessa fatturazione – Negligenza nell’espletamento del mandato – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 maggio 2002, n. 62 Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che rifiuti di assumere una difesa demandata dalla commissione per il gratuito patrocinio (per la presunta mancanza del rapporto fiduciario), che richieda compensi eccessivi per l’attività svolta, trattenga somme a compensazione di onorari, omettendo di provvedere alla fatturazione e non svolga l’attività professionale con diligenza, proponendo l’appello tardivamente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per tre mesi). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 13 dicembre 2000). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 maggio 2002, n. 62 …...
espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2001, n. 167
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporto di colleganza e dovere di difesa – Uso di espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2001, n. 167 Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che nel corso di una causa ecceda nell’attività difensiva arrivando ad accusare il difensore di controparte di gravi reati penali. (Nella specie è stata ridotta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione da mesi quattro a mesi tre). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma 25 maggio 1999). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2001, n. 167 …...
Dovere di lealtà – Revoca del mandato – Omesse informazioni – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 novembre 2000, n. 214
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di difesa – Dovere di lealtà – Revoca del mandato – Omesse informazioni – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 novembre 2000, n. 214 Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, se pur revocato dall’incarico, ometta di informare la parte assistita della avvenuta notifica della sentenza, consentendo il formarsi del giudicato; la revoca del mandato non esime, infatti, il difensore dal dovere di informare la parte già assistita delle comunicazioni ricevute nel suo interesse. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 novembre 2000, n. 214 …...

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