art. 10 - Dovere di fedeltà
Art. 10 - Dovere di fedeltà
1. L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell' interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.
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Documenti collegati:
La formazione di falsi atti giudiziari - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 263 del 24 settembre 2025
È una gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà - Costituisce illecito deontologico permanente –
Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali la professione deve sempre ispirarsi, oltre che dei doveri di fedeltà (art. 10 nuovo c.d.f.) e fiducia (art. 11 nuovo c.d.f.) il comportamento dell’avvocato che falsifichi atti giudiziari e li utilizzi al fine di nascondere al cliente l’omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli.La formazione e l’uso di un atto falso sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che, ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, si protraggono nel tempo. In sede deontologica, pertanto, la condotta costituisce illecito permanente, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, mentre la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti rappresenta il risultato dell’azione criminosa. Infatti, il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale (ex art. 54 L. n. 247/2012), anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione, con conseguente necessità, per l’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto, la quale, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza.Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 263 del 24 settembre 2025 …...
La formazione di una falsa transazione con la controparte costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Magnano di San Lio), sentenza n. 70 del 31 marzo 2021
Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali la professione deve sempre ispirarsi, oltre che dei doveri di fedeltà (art. 10 c.d.f.) e fiducia (art. 11 c.d.f.) il comportamento dell’avvocato che falsifichi atti e documenti e li utilizzi al fine di nascondere al cliente l’omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli (Nel caso di specie, l’avvocato aveva falsamente formato e successivamente consegnato al cliente una scrittura privata di transazione con la controparte. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare aggravata della sospensione dall’esercizio professionale per mesi dieci).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Magnano di San Lio), sentenza n. 70 del 31 marzo 2021 …...
La formazione di documenti di riconoscimento falsi costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 maggio 2018, n. 52
La formazione di documenti di riconoscimento falsi costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 maggio 2018, n. 52
Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali la professione deve sempre ispirarsi, oltre che dei doveri di fedeltà (art. 10 nuovo c.d.f.) e fiducia (art. 11 nuovo c.d.f.) il comportamento dell’avvocato che falsifichi documenti di riconoscimento, codici fiscali e buste paga al fine di utilizzarli per scopi illeciti (Nel caso di specie, i documenti falsi erano serviti per ottenere un mutuo da un istituto di credito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 maggio 2018, n. 52 …...
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell’espletamento della attività professionale che nella dimensione privata, con compromissione della immagine della classe forense.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130 …...
Rapporti con la parte assistita – Obbligo di informazione – Omessa restituzione di documenti – Violazione – Illecito permanente – Prescrizione dell’azione disciplinare – Dies a quo – Cessazione della condotta - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 8
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di informazione – Omessa restituzione di documenti – Violazione – Illecito permanente – Prescrizione dell’azione disciplinare – Dies a quo – Cessazione della condotta - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 8 settembre 2011, n. 132
La violazione dell’obbligo di informazione e dell’obbligo di restituzione di documenti di cui agli artt. 40 e 42 c.d.f. configura un illecito disciplinare che ha, indiscutibilmente, natura permanente.Secondo principio consolidato, l’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta; qualora, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Massa Carrara, 20 novembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 8 settembre 2011, n. 132 …...
assenza ingiustificata dell’avvocato ad un’udienza - Cassazione Civile, sez. Unite, 13 giugno 2011, n. 12903
L’assenza ingiustificata dell’avvocato ad un’udienza non costituisce abbandono di difesa - Cassazione Civile, sez. Unite, 13 giugno 2011, n. 12903
In sede di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il Consiglio nazionale forense non è vincolato alla definizione dell’illecito quale scaturisce dal testo delle disposizioni del codice deontologico forense, avendo queste ultime natura di fonti solo integrative dei precetti normativi; ne consegue che non costituisce violazione del mandato professionale (art. 38 del codice), né dei doveri di correttezza, fedeltà e diligenza (artt. 6, 7 e 8 del codice), il comportamento dell’avvocato che, nominato difensore di fiducia in un processo penale, manchi di trasmettere all’Autorità giudiziaria la comunicazione della sua assenza da un’udienza dibattimentale, poiché tale comportamento, per la sua episodicità, non è riconducibile ad un contegno abdicativo del difensore né, tantomeno, ad un abbandono della difesa. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/10/2010)
Cassazione Civile, sez. Unite, 13 giugno 2011, n. 12903 …...
Rapporti con la controparte – Assunzione di incarichi contro ex clienti – Illecito – Sussistenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 novembre 2010, n. 184
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Assunzione di incarichi contro ex clienti – Illecito – Sussistenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 novembre 2010, n. 184
Viola i doveri di fedeltà e correttezza il professionista che assuma un incarico difensivo contro ex clienti, specie quando il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 9 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 novembre 2010, n. 184 …...
Rapporti con la parte assistita – Difesa di parti in conflitto di interessi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 gennaio 2009, n. 1
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Difesa di parti in conflitto di interessi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 gennaio 2009, n. 1
Integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà ex artt. 5, 6, 7 c.d.f. nei confronti della parte assistita, configurando altresì l’illecito deontologico previsto dal successivo art. 51, la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma un mandato professionale contro il proprio precedente cliente, tanto più quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 19 ottobre 2007).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 gennaio 2009, n. 1 …...
Rapporti con la parte assistita – Dovere di probità, dignità, decoro, correttezza – Indebita gestione di somme - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 ottobre 2008, n. 126
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di probità, dignità, decoro, correttezza – Indebita gestione di somme - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 ottobre 2008, n. 126
Pone in essere una condotta contraria agli artt. 5,6,7, 8 e 41 c.d.f., il professionista che, in violazione dei doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza, consenta ad un soggetto non abilitato l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato presso il proprio studio e che trattenga somme di denaro dei clienti senza renderne conto né provvedendo alla restituzione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Voghera, 19 aprile 2008).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 ottobre 2008, n. 126 …...
Rapporti con procedimento penale – Pregiudizialità – Esclusione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2006, n. 197
Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con procedimento penale – Pregiudizialità – Esclusione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2006, n. 197
Secondo la consolidata giurisprudenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione, l’ipotesi di sospensione necessaria del procedimento penale si verifica quando sussiste identità sia dell’elemento oggettivo sia di quello soggettivo dei fatti in base ai quali è elevata l’imputazione da reato e l’incolpazione per violazione deontologica. Va esclusa siffatta identità già sul piano oggettivo, nel caso in cui comportamento contestato nel processo penale all’incolpato riguardi l’infedeltà nello svolgimento dell’incarico professionale conferito dal cliente, come tale idoneo ad integrare la fattispecie criminosa del patrocinio infedele di cui all’art. 380 c.p. (corrispondente sul piano disciplinare alla violazione dall’art. 7 c.d.f.), mentre l’illecito disciplinare inerisca all’incarico professionale conferitole dalla moglie del medesimo cliente contro quest’ultimo, in evidente situazione di conflitto di interessi ed in violazione del dovere di astensione di cui all’art. 37 codice deontologico. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 3 marzo 2005).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2006, n. 197 …...
Dovere di fedeltà – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 dicembre 2006, n. 184
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di fedeltà – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 dicembre 2006, n. 184
Nel caso in cui professionisti partecipi del medesimo studio legale contemporaneamente prestino la propria attività in favore di soggetti in conflitto di interessi è ravvisabile la violazione dell’art. 37 CDF, trattandosi di un comportamento non conforme alla dignità ed al decoro professionale. Al fine di escludere l’illecito deontologico, invero, non rileva la circostanza secondo cui tra i professionisti sussista, come nelle specie, un semplice rapporto di colleganza di studio, e non invece un legame societario o d’altro tipo. Deve essere, infatti, condivisa l’interpretazione del citato art. 37 (ancor più a seguito della intervenuta modifica), secondo cui, più che la forma giuridica nella quale viene svolta la collaborazione fra colleghi, assume rilevanza il rapporto stesso di collaborazione continuativa e pubblica, tale da indurre chiunque a dubitare dell’autonomia di determinazione dei professionisti partecipi al sodalizio che si trovino a tutelare soggetti con posizioni opposte (nella specie, il CNF ha ritenuto di irrogare la sanzione dell’avvertimento, in luogo di quella della censura, ritenuta eccessiva anche per la mancanza di un danno effettivo subito dall’esponente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania, 31 gennaio 2005).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 dicembre 2006, n. 184 …...
fine
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