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art. 09 - Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza

Art. 9 - Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza

1. L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

2. L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

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La formazione e l’uso di un atto falso - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 24 marzo 2026
Sospeso l’avvocato che formi e utilizzi un testamento falso per appropriarsi dell’eredità del de cuius - Prescrizione dell’azione disciplinare: la formazione e l’uso di un falso testamento costituisce illecito deontologico permanente (ancorché, penalisticamente, sia un reato istantaneo) Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 9 cdf, il comportamento dell’avvocato che, utilizzi un testamento che sappia essere falso per appropriarsi di un’eredità, in quanto tale condotta mina alla radice l’affidamento che la collettività deve poter riporre nella figura del legale quale garante della legalità (Nel caso di specie, l’incolpato era stato condannato in sede penale, ritenendo provata la falsificazione del testamento e la conseguente appropriazione indebita del patrimonio del defunto. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per tre anni). La formazione e l’uso di un atto falso sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che, ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, si protraggono nel tempo. In sede deontologica, pertanto, la condotta costituisce illecito permanente, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, mentre la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti rappresenta il risultato dell’azione criminosa. Infatti, il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale (ex art. 54 L. n. 247/2012), anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione, con conseguente necessità, per l’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto, la quale, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza (Nel caso di specie trattavasi di testamento falso). Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 24 marzo 2026 …...
Inapplicabilità del principio di stretta tipicità dell’illecito penale alla materia disciplinare forense e norma di chiusura dell’art. 9 CDF - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 341 del 13 novembre 2025
Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense - Determinazione della sanzione per illeciti tipici e atipici Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense — governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c. 3, 17 c. 1 e 51 c. 1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c. 2, 20 e 21 del C.D.) — è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”. Nel caso di illecito tipico, la sanzione applicabile è quella indicata dalla stessa norma deontologica incriminatrice, mentre negli altri casi spetta al giudicante determinare la sanzione da irrogarsi in concreto tenendo conto del grado di offensività della condotta illecita e da scegliersi tra una di quelle tipizzate dall’ordinamento professionale (artt. 52 e 53 L. n. 247/2012) e dallo stesso codice in via generale (art. 22 cdf). Consiglio Nazionale, sentenza n. 341 del 13 novembre 2025 …...
Mandato non in presenza del difensore - Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Di Rienzo, rel. Vivese), decisione n. 9 del 14 gennaio 2025
Autentica di sottoscrizione del mandato non in presenza del difensore – Firma apocrifa – Violazione artt. 9 e 23 codice deontologico vigente – Sussistenza Pone in essere una condotta connotata da particolare gravità l’Avvocato che, omettendo di accertare l’identità del proprio assistito, attesti l’autenticità della procura – risultata poi apocrifa – sottoscritta non in sua presenza e senza avere mai avuto contatti con il cliente (nel caso di specie il professionista aveva ricevuto l’incarico da un terzo mediante consegna di fogli con firme di procura non apposte in sua presenza e dallo stesso autenticate).Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Di Rienzo, rel. Vivese), decisione n. 9 del 14 gennaio 2025 …...
Estinzione del reato per condotta riparatoria – Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Piscitelli, rel. Abbagnano Trione), decisione n. 27 del 24 aprile 2024
Violazione degli artt. 9 e 50 codice deontologico vigente – sussistenza Vìola, comunque, il dovere di probità, correttezza e verità il professionista che, resosi autore di un illecito penale, abbia riparato interamente il danno cagionato, oltre ad aver eliminato, ove possibili, le conseguenze dannose o pericolose del reato.La sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato ex art 162 ter cp. non fa venire meno la responsabilità disciplinare allorché il giudice, in sede penale, abbia ciò nondimeno verificato la sussistenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole.Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Piscitelli, rel. Abbagnano Trione), decisione n. 27 del 24 aprile 2024 …...
Rapporti con i magistrati - Sanzione disciplinare – sospensione - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 124 del 28 aprile 2025
Sospeso l’avvocato che incontri il Giudice per concordare l’importo di denaro da corrispondergli al fine di essere favorito nella causa Costituisce grave illecito (anche) disciplinare, perché lede i principi di dignità, probità e decoro (art. 9 cdf) con conseguente pregiudizio per l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense, il comportamento dell’avvocato che si rechi presso il domicilio di un magistrato, ancorché su invito di quest’ultimo, al fine di concordare l’importo di denaro da corrispondergli al fine di essere favorito nella definizione di un giudizio, e ciò a prescindere dall’effettivo perfezionamento dell’accordo illecito e del suo successivo adempimento (Nel caso di specie, l’avvocato -condannato in sede penale ad 1 anno di reclusione per i medesimi fatti- aveva poi omesso di corrispondere al magistrato la somma concordata nonché di comparire alle successive udienze del processo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 124 del 28 aprile 2025 …...
Radiazione per l’avvocato che tenga comportamenti inconciliabili con la propria funzione sociale e quindi con la permanenza nella comunità forense sentenza n. 79 del 18 settembre 2019
Radiazione per l’avvocato che tenga comportamenti inconciliabili con la propria funzione sociale e quindi con la permanenza nella comunità forense - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 18 settembre 2019 Costituisce gravissima violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 codice previgente), tale da rendere incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’albo, il comportamento dell’avvocato che sostanzialmente utilizzi la professione forense per carpire la fiducia dei propri clienti e perpetrare in danno degli stessi, con artifici, raggiri e destrezza, comportamenti riprovevoli e di una gravità inaudita, che danneggiano in modo significativo le parti assistite e compromettono gravemente l’immagine che l’avvocatura deve mantenere al fine di assicurare la propria funzione sociale, sì da meritare la massima sanzione disciplinare (Nel caso di specie, l’incolpato era stato condannato in sede penale per essersi appropriato di diverse decine di migliaia di euro, che si era fatto precedentemente consegnare da alcuni clienti con artifici, raggiri e minacce. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione). Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 18 settembre 2019 Riferimenti normativi: ncdf09 …...
Vita privata del professionista - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018
La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probita`, dignita` e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attivita` professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entita` astratta con contestuale perdita di credibilita` della categoria (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo, sentenza del 12 luglio 2016, n. 192). Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018   …...
Principi deontologici di lealtà e correttezza - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 27200 del 16 novembre 2017
Il dovere di difesa non giustifica la violazione dei principi deontologici di lealtà e correttezza Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti disciplinari a pretesa tutela del cliente, giacché l’avvocato deve sempre agire nel rispetto dei principi di lealta` e correttezza, che ispirano ogni più specifica previsione deontologica, come il rapporto di colleganza (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato disciplinarmente per aver infondatamente richiesto la condanna in proprio del collega avversario per responsabilità processuale aggravata. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Logrieco, rel. Sica- sentenza n. 10/2017, che a sua volta aveva confermato la sanzione comminata dal Consiglio territoriale). Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 27200 del 16 novembre 2017   …...
Espressioni sconvenienti od offensive: i limiti di verità, continenza e pertinenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 settembre 2017, n. 120
Espressioni sconvenienti od offensive: i limiti di verità, continenza e pertinenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 settembre 2017, n. 120 Nel conflitto tra diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all’onore prevale il primo, salvo l’ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose; pertanto non commette illecito disciplinare l’avvocato che, in un atto del giudizio, usi espressioni forti per effettuare valutazioni generali attinenti alla materia del contendere e a scopo difensivo (Nel caso di specie, seppur con esposizione altrimenti esprimibile ma oggettivamente non ingiuriosa né estranea alle esigenze di difesa, il professionista aveva attribuito a controparte comportamenti disdicevoli, che tuttavia avevano trovato effettivo riscontro nei fatti di causa). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 settembre 2017, n. 120 …...
La “minaccia” di azioni risarcitorie al giudice della propria causa - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017
La “minaccia” di azioni risarcitorie al giudice della propria causa - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017 Il ritardo del Giudice nell’emissione del provvedimento richiestogli non legittima il difensore a minacciare richieste risarcitorie nei suoi confronti (specie se avanzate in pendenza del giudizio stesso al fine di precostituirsi una ragione di ricusazione), anche in considerazione dei presupposti nonché della legittimazione attiva e passiva che regolano l’azione esperibile nei confronti del Magistrato per asseriti danni derivanti da comportamenti dolosi o gravemente colposi nell’esercizio delle sue funzioni (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin, rel. Losurdo, sentenza del 28 luglio 2016, n. 256). Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017 …...
Vita privata del professionista - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 luglio 2017, n. 75
La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probita`, dignita` e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attivita` professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entita` astratta con contestuale perdita di credibilita` della categoria. Deve conseguentemente ritenersi deontologicamente rilevante il comportamento dell’avvocato che, approfittando dell’altrui stato di bisogno, si offra di prestare denaro contante ad un elevato tasso di interesse (nella specie, 10% trimestrale) ed emetta assegni privi di provvista (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi dodici). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 luglio 2017, n. 75 …...
Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 61
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”, in combinato disposto con l’art. 9 ncdf (“Doveri di probita`, dignita`, decoro e indipendenza”), già artt. 5 e 6 codice previgente. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 61 …...
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 61
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 61 Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”, in combinato disposto con l’art. 9 ncdf (“Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza”), già artt. 5 e 6 codice previgente. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 61 …...
Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 10
Illecito disciplinare: la richiesta infondata di condanna per responsabilità processuale aggravata Integra illecito disciplinare, per violazione dei doveri di correttezza e colleganza (art. 19 ncdf, già art. 22 codice previgente), il comportamento dell’avvocato che richieda la condanna della controparte per responsabilità processuale aggravata (art. 96 cpc) in solido con il suo difensore (art. 94 cpc) qualora il relativo giudizio si concluda escludendo in radice i presupposti dell’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave nonché l’asserita trasgressione del dovere di lealtà e probità (art. 88 cpc). (Nel caso di specie, la domanda avversaria -ritenuta scorretta e in mala fede- veniva accolta in primo grado e confermata in appello. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 10 …...
L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi: la Cassazione conferma in via cautelare la giurisprudenza del CNF - Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 4877 del 27 febbraio 2017
L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi: la Cassazione conferma in via cautelare la giurisprudenza del CNF - Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 4877 del 27 febbraio 2017 Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare di Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò, sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, per “evidente mancanza di fumus”, giacché “l’organo disciplinare si è premurato di esaminare, del tutto correttamente, e senza incorrere nei vizi denunciati in questa sede, i fatti addebitati”). Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 4877 del 27 febbraio 2017 …...
La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 gennaio 2017, n. 2
La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 gennaio 2017, n. 2 Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 gennaio 2017, n. 2 …...
La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 221
La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 221 Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 221 …...
L’illecito disciplinare “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 180
L’illecito disciplinare “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 180 Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3 c. 3 L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, ove l’illecito non sia stato espressamente previsto (rectius, tipizzato) dalla fonte regolamentare, deve quindi essere ricostruito sulla base della legge (art. 3 c. 3 cit.) e del Codice Deontologico, a mente del quale l’avvocato “deve essere di condotta irreprensibile” (art. 17 c. 1 lett. h). Nel caso di illecito atipico, inoltre, per la determinazione della relativa pena dovrà farsi riferimento ai principi generali ed al tipo di sanzione applicabile in ipotesi che presentino, seppur parzialmente, analogie con il caso specifico (Nel caso di specie, nell’ambito dell’attività professionale e con una strumentalizzazione del ruolo di avvocato, il professionista era stato condannato in sede penale per il reato di appropriazione indebita e falso in scrittura privata, condotte -queste- non espressamente tipizzate dal Codice Deontologico, che tuttavia prevede la responsabilità disciplinare dell’avvocato “cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale” (art. 4 c. 2°). In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pertanto ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di anni tre). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 180 …...
Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare va computato nel periodo di espiazione della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 180
Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare va computato nel periodo di espiazione della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 180 La sospensione cautelare, già sofferta ex art. 43 Rdl 1578/33, deve essere computata nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare, e ciò in applicazione del principio della fungibilità della pena ex art. 657 c.p.p. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 180 …...
rilevanza deontologica della vita privata del professionista - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 settembre 2015, n. 141
La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 settembre 2015, n. 141   …...
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10090 del 18/05/2015
Dovere di probità - Rilevanza disciplinare - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10090 del 18/05/2015 In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, il dovere di probità, dignità e decoro, sancito dall'art. 6 del codice deontologico forense, ha riscontro nell'art. 88 cod. proc. civ., che non solo sancisce il dovere delle parti e dei difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, ma impone al giudice, ove il patrocinatore lo infranga, di riferirne all'autorità disciplinare. (Nella specie, applicando l'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la condanna disciplinare inflitta ad un avvocato che aveva notificato atti di precetto per somme già incassate dall'assistito). Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10090 del 18/05/2015   …...
espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 aprile 2014, n. 47
Il diritto-dovere di difesa non giustifica l'uso di espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 aprile 2014, n. 47 Benche´ l'avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probita' e lealta', i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignita' della professione, giacché la liberta' che viene riconosciuta alla difesa della parte non puo' mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro.Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 aprile 2014, n. 47 …...
espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 aprile 2014, n. 47
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 aprile 2014, n. 47 L'avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell'espletamento dell'attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 c.d.f., ora 9 ncdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 c.d.f., ora 52 ncdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d'ira o d'agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l'esimente prevista dall'art. 599 c.p. (Nel caso di specie, nella propria comparsa di costituzione e risposta, l'avvocato aveva richiesto al giudice "l'adozione di provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti della collega affinche´ smetta definitivamente di intasare la giustizia con liti temerarie a cascata, comportamenti scorretti, cattivi e vessatori, esposti al Consiglio dell'Ordine, denunce penali, opposizioni all'archiviazione e, quant'altro le suggerisca la sua fantasia". In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rivenuto congrua la sanzione disciplinare dell' avvertimento).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 aprile 2014, n. 47 …...
vita privata - rilevanza deontologica - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 novembre 2012, n. 156
Il professionista risponde, sotto il profilo deontologico, anche di fatti commessi al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale atteso che il dovere dell’iscritto all’albo forense di comportarsi in modo corretto, probo e leale si estende non solo ad ogni avvenimento della sua vita professionale, ma anche alla sua vita privata, per quegli aspetti che investano in qualche modo la dignità della professione (Nel caso di specie, il professionista, dopo aver consegnato ad un collega le chiavi di un proprio immobile con l’impegno di locarglielo per un certo canone, gli intimava di sgomberare l’immobile stesso -nel frattempo già ammobiliato dal futuro conduttore- salvo sottoscrivere, nel termine di tre giorni, un contratto di locazione per una somma di molto superiore a quella verbalmente già concordata. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 novembre 2012, n. 156 Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 novembre 2012, n. 156 FATTOIl procedimento disciplinare si è aperto con un esposto presentato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano dall’Avv. Annamaria B. l’8 marzo dell’anno 2000.La denunciante, alla ricerca di locali nei quali poter esercitare la professione, deduceva di aver tratto notizia, da un avviso esposto nella bacheca del Sindacato Avvocati, della disponibilità di due vani liberi ed affittabili, ubicati in un appartamento sito a Milano, in Via Santa Sofia n. 8.Chiamato, nei primi giorni di ottobre dell’anno 1999, il numero telefonico recato dall’annuncio, era entrata in contatto con l’Avv. R. F., con la quale aveva concordato un appuntamento per visitare i locali nei giorni successivi, il 13 od il 14 ottobre.Avuta assicurazione che la stanza che avrebbe scelto le sarebbe stata locata pulita, imbiancata ed arredata, qualche giorno dopo l’Avv. B. comunicava all’incolpata la decisione di affittare la stanza più grande, concordando un canone mensile di L. 600.000, oltre a L.80.000 a titolo di contributo alle spese ordinarie. In quella stessa occasione l’avv. F. aveva assicurato che la stanza sarebbe stata pronta per l’inizio del mese …...

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