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Regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile. La distrazione delle stesse in favore del procuratore della parte vittoriosa

 Le pronunce della Suprema Corte di Cassazione del 2021 in merito, alla distrazione delle stesse in favore del procuratore della parte vittoriosa, (Le spese e la responsabilità’ processuale aggravata (di Cecilia Bernardo) – articolo estratto dalla Rassegna della giurisprudenza di legittimità Ufficio del Massimario pubblicata sul sito della Corte di Cassazione.

 Distrazione delle spese. (di Cecilia Bernardo - Magistrato) 

Nell’anno in rassegna, la Suprema Corte è intervenuta anche con riferimento al tema della distrazione delle spese, prevista dall’art. 93 c.p.c..

In linea generale, la S.C. ha ribadito che, con il provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore.

In applicazione di tale principio, Sez. 6-2, n. 14082/2021, Grasso Giuseppe, Rv. 661314-01, ha ritenuto che rimanga integra la facoltà del difensore di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta, (conf. Sez. 3, n. 27041/2008, Segreto, Rv. 605450-01).

Analogamente si è pronunciata Sez. 6-1, n. 6481/2021, Falabella, Rv. 660745-01, affermando che, in sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare.

Ed infatti, l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale. Per contro, la parte vittoriosa, che a sua volta è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore, è legittimata ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista.

Infine, Sez. 6-3, n. 4294/2021, Scrima, Rv. 660610-01, ha chiarito che nel giudizio di cassazione (nella specie, un procedimento ex art. 380 bis c.p.c.) l'istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario deve ritenersi irritualmente proposta - e, quindi, non può essere accolta - se formulata, per la prima volta, solo in calce alla nota spese.

Ed infatti, in sede di legittimità, l'ultimo atto di interlocuzione tra le parti e il Collegio è costituito, secondo la sequenza procedimentale dettata dal codice di rito, dalla memoria illustrativa oppure, qualora si tenga l'udienza pubblica, dalla discussione davanti al medesimo Collegio.