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tirocinio per l'accesso alla professione forense - bozza Regolamento

Schema "Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" la bozza del Ministero per il parere del Cnf e dei Consigli dell'Ordine

TESTO dello schema di decreto
Art. 1 - Oggetto del regolamento.
1.Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte dei Consigli dell'Ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonché i requisiti di validità del periodo di tirocinio eventualmente svolto in altro Stato dell'Unione europea.
2.Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dall'entrata in vigore di cui all'articolo 9. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio.

Art. 2 - Tirocinio contestuale a rapporto di lavoro.
1.Qualora il tirocinio venga svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, il Consiglio dell'Ordine accerta l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio.
2.Se la verifica dà esito negativo, il Consiglio dell'Ordine dispone, con delibera motivata, il diniego dell'iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal Registro dei praticanti.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del tirocinio.
1.Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il tirocinante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali, fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, secondo periodo. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

Art. 4 - Svolgimento di un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea.
1.Qualora il praticante intenda svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea, ne dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. Il professionista deve aver prestato il proprio consenso.
2.Al termine del semestre svolto all'estero, il praticante consegna al Consiglio dell'Ordine documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Il Consiglio dell'Ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio.

Art. 5 - Interruzione del tirocinio.
1.Il tirocinio è svolto, di regola, in forma continuativa.
2.Può essere interrotto solo in presenza di accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante; quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; per sanzioni disciplinari inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso.
3.Il praticante che voglia interrompere il tirocinio presenta domanda al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto indicando e documentando le ragioni.
4.Se il Consiglio dell'Ordine territoriale non ritiene fondate e dimostrate le ragioni che il praticante ha rappresentato a sostegno della domanda, rigetta la richiesta di interruzione. L'interessato deve essere sentito.
5.Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è interrotto dalla data di presentazione della istanza. 6. Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende, senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione.

Art. 6 - Poteri di vigilanza e controllo e rilascio del certificato di compiuta pratica.
1.Il Consiglio dell'Ordine accerta e promuove la disponibilità tra gli iscritti, gli uffici giudiziari, e gli uffici legali degli enti pubblici del circondario, ad accogliere nei propri studi o uffici i soggetti che intendono svolgere il tirocinio professionale.
2.Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche per quanto attiene all'osservanza dei principi deontologici.
3.La verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio è affidata al Consiglio dell'Ordine presso cui il praticante è iscritto.
4.Il Consiglio dell'Ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il tirocinante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività.
5.Delle attività di controllo svolte nel corso dell'anno il Consiglio territoriale informa gli iscritti nel corso dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. 6. Al termine del periodo di tirocinio, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

Art. 7 - Abilitazione all'esercizio della professione in sostituzione dell'avvocato.
1.Il praticante in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 31 dicembre 2012 n. 247 può chiedere al Consiglio dell'Ordine l'autorizzazione a esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica. Il Consiglio dell'Ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.
2.Il provvedimento di autorizzazione al patrocinio sostitutivo è comunicato dal Consiglio dell'Ordine: a) al richiedente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato; b) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato o dell'ufficio pubblico presso cui la pratica è svolta.
3.Per poter esercitare la professione, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, il praticante avvocato assume avanti al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta, l'impegno solenne di cui all'art. 8 della legge 31 dicembre 2012 n. 247. La formula dell'impegno deve intendersi integrata della parola <> avanti alla parola avvocato. Il verbale di impegno solenne del praticante avvocato è comunicato, dal Consiglio dell'Ordine, al Presidente del Tribunale ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

Art. 8 - Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.