Codice Civile Libro Quinto: DEL LAVORO Titolo V: DELLE SOCIETA' Capo II: DELLA SOCIETA' SEMPLICE Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Sezione II: DEI RAPPORTI TRA I SOCI Sezione III: DEI RAPPORTI CON I TERZI Sezione IV: DELLO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' Sezione V: DELLO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO Art.2289. Liquidazione della quota del socio uscente.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 2289. Liquidazione della quota del socio uscente.
1. Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio , questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.
2. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.
3. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.
4. Salvo quanto è disposto nell'articolo 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.
la giurisprudenza
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