2290. Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi.
Art.2290. Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi.
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Competenza per valore - rapporti obbligatori - quote di obbligazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11400 del 29/04/2024 (Rv. 671030-01)Cessione di quote di società di persone - Obbligazione unitaria facente capo alla società - Assunzione di garanzia da parte degli ex soci cedenti - Domanda di rimborso pro quota nei confronti di questi - Competenza per valore - Applicazione dell'art. 11 c.p.c..
Nel caso di cessione di quote di società di persone, la competenza per valore sulla domanda di rimborso pro quota, proposta nei confronti degli ex soci cedenti resisi garanti nei confronti della società, è determinata ai sensi dell'art. 11 c.p.c., in quanto il debito di ciascuno ha la sua fonte nell'obbligazione unitaria facente capo ad essa.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11400 del 29/04/2024 (Rv. 671030-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1314, Cod_Civ_art_2290, Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_011 …...
Società' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 29306 del 23/10/2023 (Rv. 669127 - 01)Società' in nome collettivo (nozione, caratteri, distinzioni) - norme applicabili - scioglimento - Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio - Responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriormente contratte - Presupposti - Fondamento -Fattispecie.
Nelle società di persone, in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, la responsabilità di quest'ultimo verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriormente contratte si protrae finché dura il rapporto sociale, poiché il termine "responsabilità" (di cui all'art. 2290 c.c.) allude non già al momento in cui l'obbligazione è sorta, ma a quello in cui è divenuta esigibile ed è rimasta inadempiuta, e rispetto alla tutela dell'affidamento dei terzi sulla corresponsabilità dei singoli soci per le obbligazioni sociali assume preminente rilievo che, con lo scioglimento del rapporto sociale, si interrompe qualsivoglia controllabilità, da parte del socio uscente, del successivo adempimento delle obbligazioni della società, ormai integralmente rimesso all'iniziativa e alla diligenza dei soci superstiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il socio di una s.n.c., conduttrice di un immobile, fosse tenuto al pagamento dei canoni maturati successivamente allo scioglimento del rapporto sociale, benché afferenti a un contratto di locazione anteriormente stipulato dalla società).
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 29306 del 23/10/2023 (Rv. 669127 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2290 …...
Redditi prodotti in forma associata – Cass. n. 16871/2022Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - base imponibile - redditi prodotti in forma associata - Società in nome collettivo - Recesso del socio - Opponibilità all'amministrazione finanziaria - Iscrizione nel registro delle imprese - Necessità - Onere probatorio a carico del contribuente - Sussistenza.
In tema di IRPEF, e con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, il socio di società in nome collettivo che non provveda tempestivamente - in conseguenza di recesso, esclusione, cessione della quota - a richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese della modifica dell'atto costitutivo, o non provi che l'amministrazione finanziaria ne fosse a conoscenza, non può opporre, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul suo reddito di partecipazione, la perdita della qualità di socio non iscritta e non comunicata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16871 del 25/05/2022 (Rv. 664727 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2193, Cod_Civ_art_2285, Cod_Civ_art_2290, Cod_Civ_art_2295, Cod_Civ_art_2296, Cod_Civ_art_2300
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Cessione di quota anteriore al recesso – Cass. n. 17969/2021Contratti in genere - caparra – confirmatoria - Società - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - società in nome collettivo (nozione, caratteri, distinzioni) - norme applicabili - scioglimento - Recesso - Portata - Obbligo di restituzione della caparra - Obbligazione sociale - Cessione di quota anteriore al recesso - Obbligazione del socio trasferente - Esclusione - Scioglimento del rapporto sociale - Sussistenza.
L'esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 c.c. determina lo scioglimento del vincolo contrattuale, radica la pretesa restitutoria quantificata forfettariamente in relazione all'oggetto della caparra confirmatoria e presuppone un inadempimento della controparte verificatosi anteriormente al recesso; ne consegue che qualora il socio di una società di persone abbia trasferito la quota sociale a terzi prima del recesso manifestato dall'altra parte contraente contro la società, non risponde dell'obbligazione restitutoria sorta in capo alla società in forza di clausola contrattuale, essendosi sciolto dal rapporto sociale ai sensi dell'art. 2290 c.c.
Corte Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17969 del 23/06/2021 (Rv. 661703 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1385, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2290
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Arbitrato - competenza – Cass. n. 3523/2020Clausola compromissoria - Ambito di applicazione - Interpretazione - Criteri - Controversia relativa ad un accordo successivo al contratto di cessione di quote sociali contenente detta clausola - Conseguenze - Responsabilità legale dei soci cedenti verso la società od i cessionari - Esclusione.
ARBITRATO
COMPETENZA
La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui essa è annessa; pertanto, ove tale clausola sia stata inserita nell'atto di cessione ad una società delle quote di capitale di una s.r.l., in seguito sottoposte a sequestro nell'ambito di una misura di prevenzione, spetta all'autorità giudiziaria e non agli arbitri la cognizione della controversia, relativa al successivo accordo con il quale i precedenti titolari delle quote in questione e l'Amministrazione giudiziaria interessata hanno assunto, in favore delle due società coinvolte nel menzionato atto, un obbligo di garanzia di alcuni crediti specificamente indicati. In particolare, va esclusa l'esistenza di una fonte legale di responsabilità dei venditori delle dette quote, poiché anche nella società semplice l'art_ 2290 c.c., nel prevedere una siffatta responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriori alla cessione, non la estende nei confronti della società o dei cessionari, salvo che una simile garanzia non sia stata pattuita.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3523 del 13/02/2020 (Rv. 657294 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_808_4, Cod_Civ_art_2290, Cod_Proc_Civ_art_808_1, Cod_Civ_art_2469
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - società e consorzi - società con soci a responsabilità illimitata - fallimento dei soci – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19797 del 05/10/2015Scioglimento del singolo rapporto sociale per alienazione della quota - Opponibilità ai terzi - Condizioni - Pubblicità ex art. 2290, comma 2, c.c. - Mancata iscrizione della compravendita nel registro delle imprese - Estensione del fallimento al socio cessato - Possibilità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19797 del 05/10/2015
Lo scioglimento del singolo rapporto sociale per alienazione della partecipazione del socio, di cui non sia stata data adeguata pubblicità ai sensi dell'art. 2290, comma 2, c.c., mediante iscrizione nel registro delle imprese, è inopponibile ai terzi, producendo i suoi effetti solo in ambito societario, né preclude l'estensione del fallimento al socio stesso, ex art. 147 l.fall., malgrado l'essere avvenuta la vendita della quota oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento, atteso che il rapporto societario, per quanto concerne i terzi, a quel momento deve considerarsi ancora in essere.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19797 del 05/10/2015
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