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2288. Esclusione di diritto

Art.2288. Esclusione di diritto

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 36378 del 29/12/2023 (Rv. 669898 - 01)
Societa' e consorzi - societa' con soci a responsabilita' illimitata - societa' di fatto - in genere - Fallimento del socio - Conseguenze - Esclusione di diritto - Fallimento del socio in conseguenza del fallimento della società - Esclusione di diritto - Inammissibilità. Il fallimento delle società di persone non determina lo scioglimento del vincolo sociale, poiché l'esclusione di diritto del socio che sia dichiarato fallito, prevista dall'art. 2288 c.c., applicabile alle società di fatto in virtù del disposto dell'art. 2297 c.c., tende a preservare la società "in bonis" dagli effetti dell'insolvenza personale del socio e non opera, quindi, nell'ipotesi in cui il fallimento del socio sia effetto di quello della società, in forza della responsabilità illimitata del primo per le obbligazioni della seconda. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 36378 del 29/12/2023 (Rv. 669898 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2288, Cod_Civ_art_2297 …...
Società - di persone fisiche - società semplice - scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6734 del 24/03/2011
Fallimento del socio di società in nome collettivo - Scioglimento del rapporto sociale - Sussistenza - Revoca della dichiarazione di fallimento individuale - Effetti - Ripristino "ex tunc" del rapporto societario - Conseguenze - Responsabilità solidale del socio per le obbligazioni sociali - Condizioni - Assenza di fatti liquidatori preclusivi - Fondamento. La dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone determina la sua esclusione di diritto dalla società, ai sensi dell'art. 2288 cod. civ. - applicabile, come nella specie, ex art. 2293 cod. civ. alla società in nome collettivo - e tuttavia la revoca di tale dichiarazione di fallimento produce la reviviscenza della predetta qualità con effetti "ex tunc", quando lo scioglimento del vincolo sociale particolare, pur riferibile al momento dell'originaria dichiarazione di fallimento, non sia seguito dal completo esaurimento, ex art. 72 legge fallim., del rapporto societario mediante la liquidazione della quota societaria stessa ovvero, per la società costituita da due soci, come nella specie, mediante la liquidazione della società, ex art. 2272 n. 4 cod. civ.; ne consegue che, non verificandosi alcuno dei predetti eventi, il socio risponde anche dei debiti della società sorti durante il periodo in cui egli è restato assoggettato al fallimento poi revocato. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6734 del 24/03/2011   …...
Società - di persone fisiche - società in nome collettivo - rapporti con i terzi - responsabilità dei soci - escussione preventiva del patrimonio sociale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6734 del 24/03/2011
Decreto ingiuntivo pronunciato in danno di società di persona e a favore di creditore sociale - Efficacia anche nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Onere di impugnazione anche da parte dei soci - Configurabilità - Difetto - Definitività del provvedimento monitorio - Conseguenze. Il decreto ingiuntivo pronunciato a carico di una società di persone estende i suoi effetti anche contro i soci illimitatamente responsabili, derivando dall'esistenza dell'obbligazione sociale necessariamente la responsabilità dei singoli soci e, quindi, ricorrendo una situazione non diversa da quella che, ai sensi dell'art. 477 cod. proc. civ., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato e risolvendosi, altresì, l'imperfetta personalità giuridica della società di persone in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi solo dalla sussidiarietà, mentre la pienezza del potere di gestione in capo ad essi finisce con il far diventare dei soci i debiti della società; ciascun socio, pertanto, ha l'onere di proporre opposizione contro detto titolo, con la conseguenza che, in difetto, in ragione della conseguita definitività del provvedimento monitorio anche nei confronti del socio, questi non può più opporre l'eventuale prescrizione maturata in precedenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6734 del 24/03/2011   …...

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