Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14528 del 30/05/2025 (Rv. 674980 - 02)Accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose - Credito al consumo - Estinzione anticipata - Rimborso - Clausola contrattuale di esclusione - Nullità - Fondamento - Rilievo officioso - Doverosità.
In tema di credito al consumo, è abusiva ex art. 33 d.lgs. n. 206 del 2005 la clausola contrattuale che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, cosicché il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14528 del 30/05/2025 (Rv. 674980 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1421 …...
Invalidità - nullità del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14537 del 30/05/2025 (Rv. 674981 - 01)Pretesa contrattuale - Omesso rilievo officioso in primo grado della nullità del contratto - Possibilità di un siffatto rilievo nel giudizio di appello in cui si invochi il riconoscimento di quella pretesa - Sussistenza - Ragioni.
Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto deve essere esercitato anche dal giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, senza che a tale esercizio possa essere di impedimento il divieto di domande nuove in appello ex art. 345 c.p.c., il quale deve essere coordinato con l'obbligo del giudice, che non conosce limiti di grado, di rilevare d'ufficio una nullità negoziale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14537 del 30/05/2025 (Rv. 674981 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Invalidità - nullità del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10703 del 23/04/2025 (Rv. 674926-01)Azione di nullità - legittimazione - Azione di nullità contrattuale - Legittimati - Interesse ad agire - Dimostrazione dell'interesse in concreto delle parti - Necessità - Esclusione - Fondamento.
La locuzione "chiunque vi ha interesse", che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10703 del 23/04/2025 (Rv. 674926-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_100 …...
Domanda giudiziale - nuova domanda - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3922 del 16/02/2025 (Rv. 673845-01)Obbligazioni in genere – nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - domanda di ripetizione di indebito - Proposizione in corso di causa intrapresa con domanda contrattuale - Inammissibilità per novità - Sussistenza - Ragioni.
La domanda di ripetizione dell'indebito, proposta in un giudizio originariamente fondato sulla domanda di adempimento contrattuale o di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, integra una domanda nuova, come tale inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3922 del 16/02/2025 (Rv. 673845-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_2033 …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9429 del 09/04/2024 (Rv. 670722-01)Titolare di privativa su varietà vegetale - Clausole contrattuali di distribuzione del prodotto contenute in una clausola compromissoria - Effetto implicante uno sfruttamento contrario ai principi UE - Ordine pubblico - Contrarietà - Ragioni.
In tema di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è nulla, per contrarietà all'ordine pubblico, stante la violazione dell'art. 13, punti 2 e 3, del Regolamento (CE) del Consiglio n. 2100/94, nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia, la clausola contrattuale che attribuisce al titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui coltivati brevettati anche il potere di individuare i soggetti ai quali spetterà in via esclusiva la distribuzione dei frutti ottenuti dal produttore precedentemente autorizzato all'utilizzo dei costituenti varietali della varietà protetta da cui quei frutti siano stati prodotti, ove questi ultimi siano inutilizzabili come materiale di moltiplicazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9429 del 09/04/2024 (Rv. 670722-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2598, Cod_Proc_Civ_art_829 …...
Lecita - limiti - contrattuali (patto di non concorrenza) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024 (Rv. 670549-01)Fideiussione - Clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE - Estensione della nullità all'intero contratto - Condizioni e limiti - Rilievo officioso dell'effetto estensivo - Esclusione - Onere prova - Fattispecie.
La nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era dedotta la violazione dell'art. 1421 c.c. per l'omesso rilievo d'ufficio della nullità integrale del contratto derivante dalla pattuizione di clausole di deroga all'art. 1957 c.c. e di "reviviscenza" e di "sopravvivenza", riproduttive di quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024 (Rv. 670549-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1936, Cod_Civ_art_1957, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1421 …...
Eccezione - contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4867 del 23/02/2024 (Rv. 670332-01)Nullità del contratto per violazione di norme imperative - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo - Condizioni - Acquisizione dei fatti presupposti nel rispetto delle preclusioni - Necessità - Nuove prove dirette alla relativa dimostrazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la declaratoria di inammissibilità, da parte del giudice di merito, dell'eccezione di nullità di un contratto di locazione, per essere stati introdotti i fatti posti a fondamento della stessa, per la prima volta, in vista dell'udienza di discussione della causa in appello).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4867 del 23/02/2024 (Rv. 670332-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_437 …...
Appello - invalidità - nullità del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1010 del 10/01/2024 (Rv. 669792-01)Nullità integrale del contratto già dichiarata in precedente grado di giudizio - Rilievo d'ufficio di nullità parziale - Limiti - Giudicato interno - Fattispecie.
In caso di declaratoria di nullità integrale del contratto, al giudice dell'impugnazione è precluso il rilievo d'ufficio della sua nullità parziale quando, non essendo stata specificamente impugnata dalla parte interessata la statuizione di nullità totale, sulla stessa si è formato il giudicato interno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la Corte d'appello, riformando la pronuncia di nullità integrale del contratto, aveva ritenuto che il mutuo fondiario, stipulato in violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993, fosse nullo per la sola parte eccedente il limite di finanziabilità, sebbene l'appellante non avesse impugnato il capo della sentenza contenente la statuizione di nullità integrale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1010 del 10/01/2024 (Rv. 669792-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Contratti in genere - invalidita' - nullita' del contratto - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 34590 del 11/12/2023 (Rv. 669534 - 01)Azione di nullità del contratto - Vizio di nullità diverso da quello denunciato nella domanda introduttiva - Rilevabilità d'ufficio del giudice di appello - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Il giudice d'appello ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato la nullità parziale di un accordo di ricovero di un paziente in una casa di cura per difetto di causa, sebbene gli attori avessero richiesto una declaratoria di nullità per contrarietà a norme imperative).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 34590 del 11/12/2023 (Rv. 669534 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112 …...
Impugnazioni civili - appello Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30505 del 03/11/2023 (Rv. 669295 - 02)Eccezioni - nuove In genere.
In tema di nullità negoziali, ove in sede di legittimità ne venga contestato il mancato rilievo ufficioso - come pure nel caso in cui si censuri la declaratoria della tardività della relativa domanda - occorre dedurre, a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità, anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare la nullità.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30505 del 03/11/2023 (Rv. 669295 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_112 …...
Contratti in genere - invalidità' - nullità' del contratto Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28983 del 18/10/2023 (Rv. 669320 - 01)Nullità di clausole contrattuali - Pattuizione di interessi usurari - Rilevabilità d'ufficio - Profili di nullità non originariamente denunciati - Oneri di allegazione - Coordinamento - Necessità - Fattispecie.
Sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione del giudice d'appello, che aveva ritenuto la tardività della denuncia relativa alla mancata considerazione, ai fini del calcolo dell'interesse effettivamente praticato, delle spese di assicurazione, mettendo in evidenza che solo negli atti conclusivi ne era stata dedotta l'obbligatorietà ai fini dell'ottenimento del finanziamento, la finalizzazione ad assicurarne il rimborso e, dunque, il collegamento all'erogazione del credito).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28983 del 18/10/2023 (Rv. 669320 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421 …...
Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28413 del 11/10/2023 (Rv. 669065 - 01)Esercizio del diritto di prelazione da parte di un soggetto privo dei requisiti previsti dall'art. 8 della l.n. 590 del 1965 - Nullità dell'acquisto - Legittimazione in ordine alla relativa azione - Individuazione.
L’esercizio del diritto di prelazione, di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965, da parte di un soggetto al quale faccia difetto uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto stesso, comporta la nullità dell'acquisto per contrarietà a norme imperative e tale nullità può essere fatta valere, a norma dell'art. 1421 c.c., da chiunque vi abbia interesse e, quindi, anche da coloro che abbiano stipulato un preliminare di compravendita, la cui efficacia é condizionata proprio dalla validità o invalidità del contratto conclusosi a seguito della prelazione anzidetta.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28413 del 11/10/2023 (Rv. 669065 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_100 …...
Contratti in genere - invalidità' - nullità' del contratto Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023 (Rv. 668476 - 02)Nullità negoziali - Omesso rilievo officioso in primo grado - Rilevabilità d'ufficio nel giudizio di appello o di cassazione - Condizioni e limiti - Rituale allegazione dei fatti costitutivi della nullità - Necessità - Fattispecie.
Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. (Nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023 (Rv. 668476 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Contratti in genere – invalidità' Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18596 del 30/06/2023 (Rv. 668304 - 01)Nullità' del contratto - Domanda di accertamento della nullità contrattuale - Deduzione di altra nullità con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. - Legittimità - Fondamento.
La domanda di accertamento della nullità negoziale deve ritenersi soggetta al trattamento riservato alle domande di accertamento dei diritti autodeterminati inerenti a situazioni giuridiche assolute; pertanto, poiché il giudizio relativo alla nullità del contratto risulta essere indipendente dai titoli di nullità fatti valere dall'attore, non può ritenersi allo stesso preclusa la proposizione, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., di una domanda basata su di una fattispecie invalidante distinta rispetto a quella invocata con l’atto di citazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18596 del 30/06/2023 (Rv. 668304 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_183 …...
Pronuncia di nullità per motivi diversi da quelli dedotti anche in appello – Cass. n. 10233/2023Società' - di capitali - società' cooperative (nozione, caratteri, distinzioni, tipi: a responsabilita' limitata e non limitata) - organi sociali - assemblea - deliberazioni - Società - Delibera assembleare - Azione di nullità - Poteri del giudice - Pronuncia di nullità per motivi diversi da quelli dedotti anche in appello - Sussistenza - Ragioni - Differenza rispetto alla domanda su esecuzione o annullamento della delibera - Applicazione del principio della domanda - Necessità - Conseguenze - Obbligo, in entrambi i casi, di rispetto della decadenza - Sussistenza.
In tema di società, il giudice, se investito dell'azione di nullità di una delibera assembleare, ha sempre il potere (e il dovere), in ragione della natura autodeterminata del diritto cui tale domanda accede, di rilevare e di dichiarare in via ufficiosa, e anche in appello, la nullità della stessa per un vizio diverso da quello denunciato; se, invece, la domanda ha per oggetto l'esecuzione o l'annullamento della delibera, la rilevabilità d'ufficio della nullità di quest'ultima da parte del giudice nel corso del processo e fino alla precisazione delle conclusioni dev'essere coordinata con il principio della domanda per cui il giudice, da una parte, può sempre rilevare la nullità della delibera, anche in appello, trattandosi di eccezione in senso lato, in funzione del rigetto della domanda ma, dall'altra parte, non può dichiarare la nullità della delibera impugnata ove manchi una domanda in tal senso ritualmente proposta, anche nel corso del giudizio che faccia seguito della rilevazione del giudice, dalla parte interessata; nell'uno e nell'altro caso, tuttavia, tale potere (e dovere) di rilevazione non può essere esercitato dal giudice oltre il termine di decadenza, la cui decorrenza è rilevabile d'ufficio e può essere impedita solo dalla formale rilevazione del vizio di nullità ad opera del giudice o della parte, pari a tre anni dall'iscrizione o dal deposito della delibera stessa nel registro delle imprese ovvero dalla sua trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10233 del 18/04/2023 (Rv. 667604 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2364, Cod_Civ_art_2379, Cod_Civ_art_2380, Cod_Civ_art_2380_2, Cod_Civ_art_2381 …...
Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Cass. n. 9479/2023Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - comunità' europea - corte di giustizia - sentenze - sulla tutela dei consumatori - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Principio di effettività della tutela del consumatore in base al diritto dell'Unione Europea - Procedimento monitorio - Fase "inaudita altera parte" - Esame officioso del carattere abusivo delle clausole - Dovere del giudice - Modalità di espletamento - Relativa motivazione del decreto e specifico avvertimento al consumatore - Necessità - Casi di rigetto del ricorso - Individuazione - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..
Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, il giudice del procedimento monitorio, nella fase "inaudita altera parte", deve esaminare d'ufficio l’eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda - esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. (richiedendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile; lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite l'assunzione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 9479 del 06/04/2023 (Rv. 667446 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_640, Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Civ_art_1421
Corte
Cassazione
9479
2023 …...
Esecuzione minacciata o promossa in forza di decreto ingiuntivo non opposto – Cass. n. 9479/2023Esecuzione forzata - opposizioni - procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecutorieta' - per mancata opposizione o per mancata attivita' dell'opponente - comunità' europea - corte di giustizia - sentenze - sulla tutela dei consumatori - Contratto concluso tra un professionista e un consumatore - Esecuzione minacciata o promossa in forza di decreto ingiuntivo non opposto - Opposizioni esecutive tese a far valere l'abusività delle clausole contrattuali - Riqualificazione in opposizione ex art. 650 c.p.c. o concessione di termine per l'opposizione tardiva a d.i. - Necessità - Conseguenze - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..
Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione, l'opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la ”translatio iudicii"; nella medesima ipotesi, se il debitore ha proposto l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. per far valere l'abusività di una clausola, il giudice dell'esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (se del caso anche rilevando l'abusività di altre clausole), senza procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 9479 del 06/04/2023 (Rv. 667446 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_647, Cod_Proc_Civ_art_649, Cod_Proc_Civ_art_650, Cod_Civ_art_1421
Corte
Cassazione
9479
2023 …...
Principio di effettività della tutela del consumatore in base al diritto dell'Unione Europea – Cass. n. 9479/2023Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecutorieta' - per mancata opposizione o per mancata attivita' dell'opponente - esecuzione forzata - titolo esecutivo - Principio di effettività della tutela del consumatore in base al diritto dell'Unione Europea - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Esecuzione o intervento del creditore fondati su un decreto ingiuntivo non opposto - Omessa motivazione del decreto sul carattere non abusivo delle clausole - Dovere del giudice dell'esecuzione di svolgere tale controllo - Condizioni e modalità - Avviso al debitore sulla facoltà di proporre opposizione ex art. 650 c.p.c. entro quaranta giorni - Conseguenze sul processo esecutivo - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..
Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana …...
Delibera dell'organo collegiale dell'ente – Cass. n. 8574/2023Pubblica amministrazione - contratti - in genere - Contratto d'opera professionale - Forma scritta - Requisiti - Delibera dell'organo collegiale dell'ente - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo della P.A. legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso; ne consegue che non rispetta detti requisiti formali l'adozione da parte dell'organo collegiale dell'ente di un'autorizzazione al conferimento dell'incarico, trattandosi di mero atto interno. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la proroga dell'incarico di un contratto di consulenza esterna non può essere disposta con delibera dell'ente pubblico).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8574 del 27/03/2023 (Rv. 667316 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_2230
Corte
Cassazione
8574
2023 …...
Inerenza della nullità al rapporto giuridico oggetto diretto della domanda – Cass. n. 6728/2023Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere - Rilievo officioso in appello - Inerenza della nullità al rapporto giuridico oggetto diretto della domanda - Necessità - Esclusione - Inerenza a circostanze di fatto introdotte nel processo in via d'eccezione - Ammissibilità - Fattispecie.
Il rilievo d'ufficio della nullità, in grado d'appello, non deve necessariamente concernere il rapporto giuridico oggetto diretto della domanda, ma può fondarsi anche su circostanze di fatto introdotte nel giudizio in via d'eccezione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità di una clausola contemplante la reviviscenza di un contratto di fideiussione, sul presupposto che la relativa questione fosse stata introdotta in via d'eccezione rispetto alla domanda principale di inefficacia di un pegno su azioni, costituito proprio a garanzia della liberazione dei fideiussori).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6728 del 07/03/2023 (Rv. 667125 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112
Corte
Cassazione
6728
2023 …...
Richiesta dell'incolpato di decisione da parte del Consiglio di disciplina – Cass. n. 6765/2023Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - subordinazione - sanzioni disciplinari - contratti in genere - invalidità' - nullità' del contratto - Procedimento disciplinare ex art. 53 allegato A al r.d. n. 148 del 1931 - Fasi - Richiesta dell'incolpato di decisione da parte del Consiglio di disciplina - Adozione della sanzione da parte del datore - Conseguenze.
In materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931 prevede una procedura articolata in più fasi, secondo la quale, contestato "l'opinamento" reso dal direttore o dal funzionario a ciò delegato circa la sanzione da irrogare, ove il lavoratore richieda la decisione da parte del Consiglio di disciplina, la competenza ad adottare il provvedimento disciplinare spetta solo a quest'ultimo, organo collegiale "terzo"; conseguentemente, divenuto carente di potere il datore di lavoro, la sanzione da questi adottata è affetta da nullità, rientrante nella categoria di quelle di protezione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6765 del 07/03/2023 (Rv. 666975 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1418
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6765
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Preliminare di vendita di immobile da costruire – Cass. n. 3817/2023Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - in genere - Preliminare di vendita di immobile da costruire - Mancato rilascio di garanzia fideiussoria ex art. 2 d.lgs. n. 122 del 2005 - Domanda di nullità - Proposizione successivamente alla ultimazione dei lavori e in assenza di insolvenza del promittente venditore - Rigetto - Fondamento - Violazione della buona fede oggettiva e carenza di interesse.
La domanda di nullità del contratto preliminare di vendita di immobili da costruire, per mancato rilascio della garanzia fideiussoria ex art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005, non può essere accolta, per violazione della clausola di buona fede oggettiva e per carenza di interesse ad agire, allorché essa sia proposta dopo l'ultimazione dei lavori e senza che nelle more si sia manifestata l'insolvenza del promittente venditore o senza che risulti altrimenti pregiudicato l'interesse del promissario acquirente, alla cui tutela è preposta la nullità di protezione prevista dalla norma in esame.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 3817 del 08/02/2023 (Rv. 666851 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1472, Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1421
Corte
Cassazione
3817
2023 …...
Rilievo ufficioso nel giudizio di appello e in quello di cassazione – Cass. n. 20170/2022Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere - Rilievo ufficioso nel giudizio di appello e in quello di cassazione - Ammissibilità - Anche in presenza di nullità di protezione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Nel giudizio di appello e in quello di cassazione, il giudice - in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale - ha sempre il potere di procedere a siffatto rilievo, anche quando si tratta di "nullità di protezione", da configurarsi come "species" del più ampio "genus" delle nullità negoziali, poste a tutela di interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo contraente. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, nella parte in cui ha esaminato nel merito la domanda di accertamento della nullità di un contratto quadro di intermediazione mobiliare, contenuta nell'atto di appello e fondata su motivi diversi da quelli dedotti in primo grado, escludendone l'inammissibilità).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20170 del 22/06/2022 (Rv. 665222 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_345
Corte
Cassazione
20170
2022 …...
Omesso rilievo d'ufficio di una nullità di protezione – Cass. n. 14405/2022Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullita' - Lodo arbitrale - Omesso rilievo d'ufficio di una nullità di protezione - Vizio deducibile con l'impugnazione del lodo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di impugnazione di lodo arbitrale, gli arbitri hanno l'obbligo di segnalare alle parti l'esistenza di una nullità c.d. di protezione e, qualora gli stessi non pongano in essere tale segnalazione, questa deve essere compiuta dal giudice statale adito in sede di impugnazione del lodo, in quanto la mancata segnalazione della nullità di protezione è motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., attenendo la disposizione che commina tale forma di nullità all'ordine pubblico comunitario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che gli arbitri siano tenuti a segnalare la nullità di protezione derivante dalla violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005, che impone al costruttore l'obbligo di rilasciare e consegnare all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme riscosse, e che tale omissione sia deducibile in sede di impugnazione del lodo)
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14405 del 06/05/2022 (Rv. 664688 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Civ_art_2932
Corte
Cassazione
14405
2022 …...
Giudizio sulla nullità di un contratto – Cass. n. 4717/2022Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - Giudizio sulla nullità di un contratto - Esclusione della nullità - Limiti oggettivi - Circoscrizione al motivo di nullità dedotto dalla parte o rilevato d'ufficio dal giudice - Esclusione - Ricomprensione di qualsiasi motivo di nullità - Sussistenza.
Il giudizio sulla insussistenza di una causa di nullità del contratto preclude la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del medesimo contratto sotto altro profilo, atteso che la domanda di nullità contrattuale è pertinente ad un diritto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio, ed il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile (c.d. giudicato per implicazione discendente).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 4717 del 14/02/2022 (Rv. 663902 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2909
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Cassazione
4717
2022 …...
Pubblico impiego privatizzato – Cass. n. 1307/2022Impiego pubblico - concorsi in genere - Pubblico impiego privatizzato - Procedura concorsuale - Illegittimità - Annullamento in autotutela - Contratto di lavoro - Nullità originaria - Rilevabilità d'ufficio - Domanda di prosecuzione del rapporto - Sindacato del giudice ordinario - Disapplicazione del provvedimento di annullamento - Limiti.
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'annullamento di un concorso pubblico in autotutela, ai sensi dell'art. 21-novies della l. n. 241 del 1990, per vizi di legittimità riscontrati dalla P.A. rispetto agli atti della selezione, determina la nullità originaria, rilevabile d'ufficio, sebbene accertata successivamente, del contratto di lavoro stipulato in esito alla conclusione del concorso stesso; nel giudizio instaurato dal lavoratore per la tutela del diritto soggettivo alla prosecuzione del rapporto conseguente a tale contratto il giudice ordinario ha il potere di disapplicare il provvedimento di annullamento solo se, ed in quanto, si ravvisino rispetto ad esso i vizi di legittimità propri degli atti amministrativi.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 1307 del 17/01/2022 (Rv. 663601 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2126
Corte
Cassazione
1307
2022 …...
Contratto di collaborazione autonoma – Cass. n. 40896/2021Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere - Contratto di collaborazione autonoma - Nullità per difetto di forma - Deduzione per la prima volta nella memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c. - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio della nullità - Irrilevanza - Ragioni.
In tema di contratto di collaborazione autonoma, la nullità per difetto di forma scritta non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, in seno alla memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., ma occorre la tempestiva proposizione della questione nel giudizio di merito, a nulla rilevando che essa sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, atteso che il corrispondente potere del giudice incontra, da un lato, il limite della necessità di un accertamento di fatto e, dall'altro, dev'essere coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 40896 del 20/12/2021 (Rv. 663406 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1350, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_380 unvicies, Cod_Proc_Civ_art_099
Corte
Cassazione
40896
2021 …...
Patrocinio legale in favore della P.A. – Cass. n. 40572/2021Pubblica amministrazione - contratti - formazione - forma - Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - in genere - Patrocinio legale in favore della P.A. - Conferimento dell'incarico ad avvocati - Rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalle norme eurounitarie e nazionali in tema di appalto di servizi - Esclusione - Fondamento.
La P.A. non è tenuta a seguire, quando conferisce incarichi di patrocinio legale ad avvocati, le procedure di evidenza pubblica previste dalle norme eurounitarie e nazionali per il contratto di appalto di servizi, atteso che le relative prestazioni professionali sono connotate dall'"intuitu personae" e da rapporti, fra il difensore ed il cliente, caratterizzati dalla massima riservatezza e, quindi, incompatibili con le menzionate procedure.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 40572 del 17/12/2021 (Rv. 663534 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421
Corte
Cassazione
40572
2021 …...
Nullità sostanziale del contratto – Cass. n. 36353/2021Procedimento civile - eccezione - Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere Nullità sostanziale - Rilievo d'ufficio - Condizioni - Tempestiva allegazione dei fatti - Necessità - Fattispecie.
Il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito.(Nella specie, la S.C. ha escluso che, in tema di pubblico impiego privatizzato, potesse essere rilevata d'ufficio la nullità del licenziamento disciplinare, intimato da organo incompetente ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, tardivamente eccepita, non risultando acquisite le circostanze di fatto relative all'organizzazione interna dell'ente ed alle modalità con cui era stato adempiuto l'obbligo di previa individuazione dell'UPD).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 36353 del 23/11/2021 (Rv. 662922 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1324, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_421
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Cassazione
36353
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Condanna pagamento prestazioni con fonte in un contratto a monte – Cass. n. 31636/2021Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Condanna pagamento prestazioni con fonte in un contratto a monte - Decreto ingiuntivo passato in giudicato - Nullità della clausola contrattuale o dell'intero contratto - Possibilità di farla valere in un diverso giudizio - Esclusione - Fondamento.
Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 31636 del 04/11/2021 (Rv. 662710 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
Corte
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31636
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Simulazione assoluta – Cass. n. 19097/2021Contratti in genere - simulazione (nozione) - assoluta - Relativa eccezione - Rilevabilità d'ufficio.
La simulazione assoluta, costituendo motivo di nullità del negozio per difetto di causa, è rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19097 del 06/07/2021 (Rv. 661992 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1414, Cod_Civ_art_1421
Corte
Cassazione
19097
2021 …...
Durata del rapporto a tempo determinato – Cass. n. 11106/2021Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - Azione di nullità contrattuale - Rilievo officioso - Limiti - Rispetto del principio della domanda - Necessità - Fattispecie.
Il potere del giudice di rilevare in via officiosa l'esistenza di una causa di nullità di un contratto va contemperato e coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., nel senso che occorre comunque la tempestiva proposizione della questione in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha negato la rilevabilità di ufficio della nullità del termine di un contratto, stipulato in esecuzione di un accordo transattivo, perché la relativa domanda non era stata formulata nel ricorso introduttivo, in cui era stata dedotta la sola nullità della transazione e del termine apposto ai contratti di somministrazione all'origine della transazione).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 11106 del 27/04/2021 (Rv. 661103 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1325, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112 …...
Inesatto adempimento di un contratto a prestazioni corrispettive – Cass. n. 10917/2021Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - effetti della risoluzione - Condanna alla restituzione del bene o del prezzo - Domanda di parte – Necessità - Domanda di riduzione del prezzo - Implicita inclusione della domanda restitutoria – Esclusione -Fondamento.
La condanna alla restituzione del bene o del prezzo, quale conseguenza dell'inesatto adempimento di un contratto a prestazioni corrispettive, presuppone l'espressa domanda di parte, non essendo l'effetto restitutorio implicito nella domanda di risoluzione, né potendosi tale istanza ricondurre, in via interpretativa, alla domanda - proposta nella specie - di riduzione del prezzo che, peraltro, non rappresenta una conseguenza della domanda di risoluzione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10917 del 26/04/2021 (Rv. 661091 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1458, Cod_Civ_art_1492, Cod_Civ_art_1493, Cod_Civ_art_2033, Cod_Proc_Civ_art_112
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Provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea – Cass. n. 9839/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea - Ripartizione di spese condominiali - Delibera assembleare in violazione dei criteri, legali o convenzionali, di ripartizione - Conseguenze - Nullità o annullabilità della delibera - Condizioni - Fondamento.
In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c..
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 (Rv. 661084 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1109, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1345, Cod_Civ_art_1346, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1441, Cod_Civ_art_1442, Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_2379_1 …...
Locazione ad uso abitativo – Cass. n. 9475/2021Locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Locazione ad uso abitativo - Art. 13, comma 7, l. n. 431 del 1998, come sostituito ex art. 1, comma 59, l. n. 208 del 2015 - Espressione "entrata in vigore della presente legge" - Interpretazione - Conseguenze - Mancata registrazione del contratto concluso dopo l'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998 - Nullità relativa di protezione - Fondamento.
Il riferimento, contenuto nell'art. 13, comma 7, della l. n. 431 del 1998, come sostituito dall'art. 1, comma 59, della l. n. 208 del 2015, alla "entrata in vigore della presente legge" come momento a partire dal quale devono ritenersi applicabili le disposizioni di cui al precedente comma 6 del medesimo art. 13, va inteso secondo i criteri di interpretazione dettati dall'art. 12 delle preleggi come riguardante la data di entrata in vigore della legge modificata (l. n. 431 del 1998) e non di quella modificante (l. n. 208 del 2015). Ne deriva che i contratti di locazione ad uso abitativo stipulati a decorrere dall'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998, per i quali il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine indicato al comma 1 dell'art. 13 citato, sono affetti da nullità relativa di protezione, a prescindere dal fatto che siano stati conclusi o meno in forma scritta ed ancorché i correlati giudizi siano stati introdotti prima della modifiche apportate dal richiamato art. 1, comma 59, allo stesso art. 13; causa di nullità, pertanto,denunciabile dal solo conduttore, ricorrendo uno dei casi nei quali quest'ultimo ha la facoltà di domandare "la riconduzione del contratto a condizioni conformi".
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9475 del 09/04/2021 (Rv. 661240 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1421 …...
Contratto di assicurazione - Nullità della clausola ex art. 1932 c.c. – Cass. n. 25298/2020Assicurazione - contratto di assicurazione (nozione, caratteri, distinzioni) - premio - mancato pagamento - sospensione del contratto - Clausola che prevede, in caso di mancato pagamento dei premi assicurativi, la loro persistente esigibilità e la decadenza dell'assicurato dal diritto di pretendere l'indennizzo - Deroga, in senso sfavorevole all'assicurato, alle disposizioni di cui all'art. 1901 c.c. - Nullità della clausola ex art. 1932 c.c. – Sussistenza - commercio - con l'estero - esportazioni - assicurazione dei crediti.
È nulla, in forza dell'art. 1932 c.c., la clausola del contratto assicurativo che stabilisce, in caso di mancato pagamento dei premi assicurativi, la loro persistente esigibilità e la decadenza dell'assicurato dal diritto di pretendere l'indennizzo (determinando una sospensione della garanzia non prevista dalla legge), perché essa espone l'assicurato al pagamento del corrispettivo in mancanza di prestazione dell'assicuratore, così derogando, in senso a lui sfavorevole, all'art. 1901 c.c., secondo il quale il mancato pagamento dei premi successivi al primo comporta la sospensione della garanzia assicurativa per il solo periodo a cui si riferisce il premio, fermo restando l'obbligo dell'assicuratore di indennizzare i sinistri verificatisi precedentemente.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25298 del 11/11/2020 (Rv. 659780 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1901, Cod_Civ_art_1932, Cod_Civ_art_1421
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2020 …...
Nullità del contratto - Rilievo d'ufficio – Cass. n. 20870/2020Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto -Rilievo d'ufficio della nullità - Potere delle parti di svolgere conseguente attività probatoria - Sussistenza - Condizioni.
L'art. 101, comma 2, c.p.c. impone un'interpretazione dei poteri delle parti estesa alla facoltà di proporre domande di nullità e spiegare la conseguente attività probatoria sino alla precisazione delle conclusioni, in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie, alla condizione che vi sia stata una previa rilevazione officiosa di tale nullità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20870 del 30/09/2020 (Rv. 659207 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1421
CORTE
CASSAZIONE
20870
2020 …...
Contratto preliminare di immobile costruendo – Cass. n. 19510/2020Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - Contratto preliminare di immobile costruendo - Difetto della garanzia accessoria di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005 - Operatività della nullità in caso di rilascio tardivo della fideiussione - Condizioni - Operatività del principio dell'abuso del diritto - Condizioni - Fattispecie.
Il rilascio della garanzia fideiussoria di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005 in data successiva alla stipula di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile in corso di costruzione non esclude l'operatività della nullità per mancanza della garanzia accessoria prescritta "ex lege", qualora nelle more si sia manifestata l'insolvenza del promittente venditore ovvero risulti altrimenti pregiudicato l'interesse del promissario acquirente, sicché in tali ipotesi la proposizione della domanda di nullità del contratto per violazione del citato art. 2 non costituisce abuso del diritto. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la pronuncia gravata, che aveva dichiarato la nullità del contratto preliminare in ragione del tardivo rilascio della garanzia fideiussoria da parte del promittente venditore e dell'incongruità dell'importo garantito).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19510 del 18/09/2020 (Rv. 659130 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375
CORTE
CASSAZIONE
19510
2020 …...
Nullità negoziali - Omessa eccezione in primo grado - Eccezione in appello – Cass. n. 19161/2020Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto -Nullità negoziali - Omessa eccezione in primo grado - Eccezione in appello - Rilievo d'ufficio - Sussistenza - Fattispecie.
Il giudice di appello è tenuto a procedere al rilievo officioso di una nullità contrattuale nonostante sia mancata la rilevazione in primo grado e l'eccezione di nullità sia stata sollevata in sede di gravame, venendo in rilievo un'eccezione in senso lato, come tale proponibile in appello a norma dell'art. 345, comma 2, c.p.c. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad un caso in cui, eccepita in primo grado da parte del risparmiatore, la nullità di un contratto di investimento per omessa indicazione della facoltà di recesso, il giudice dell'impugnazione aveva ritenuto tale eccezione, pure riproposta in appello, tardiva in quanto formulata per la prima volta solo in comparsa conclusionale).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19161 del 15/09/2020 (Rv. 658837 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_345
CORTE
CASSAZIONE
19161
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Omessa eccezione in primo grado - Eccezione in appello – Cass. n. 19161/2020Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto -Nullità negoziali - Omessa eccezione in primo grado - Eccezione in appello - Rilievo d'ufficio - Sussistenza - Fattispecie.
Il giudice di appello è tenuto a procedere al rilievo officioso di una nullità contrattuale nonostante sia mancata la rilevazione in primo grado e l'eccezione di nullità sia stata sollevata in sede di gravame, venendo in rilievo un'eccezione in senso lato, come tale proponibile in appello a norma dell'art. 345, comma 2, c.p.c. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad un caso in cui, eccepita in primo grado da parte del risparmiatore, la nullità di un contratto di investimento per omessa indicazione della facoltà di recesso, il giudice dell'impugnazione aveva ritenuto tale eccezione, pure riproposta in appello, tardiva in quanto formulata per la prima volta solo in comparsa conclusionale).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19161 del 15/09/2020 (Rv. 658837 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_345
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Pubblica amministrazione - contratti – Cass. n. 11465/2020Contratto d'opera professionale - Forma scritta - Requisiti - Delibera dell'organo collegiale dell'ente - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 11465 del 15/06/2020 (Rv. 658120 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_2230, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112
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CASSAZIONE
11465
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Contratti di borsa – Intermediazione finanziaria - Nullità protettive - Cass. n. 10505/2020 Eccezione di buona fede dall'intermediario - Cedole medio tempore riscosse dall'investitore- Limite quantitativo alla domanda di indebito oggettivo.
Nel caso in cui l'intermediario opponga l'eccezione di buona fede per evitare un uso oggettivamente distorsivo delle regole di legittimazione in tema di nullità protettive, al solo fine di paralizzare, in tutto o in parte, gli effetti restitutori conseguenti all'esperimento selettivo dell'azione di nullità da parte del cliente investitore, nei limiti della complessiva utilitas economica ritratta da quest'ultimo grazie all'esecuzione del contratto quadro affetto dalla nullità dal medesimo fatta valere, le cedole medio tempore riscosse dall'investitore non vengono in considerazione né come oggetto dell'indebito, né quali frutti civili ex art.820 e 2033 c.c., ma rilevano solo come limite quantitativo all'efficace esperimento della domanda di indebito esperita dall'investitore.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 10505 del 03/06/2020 (Rv. 657894 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0820, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2033
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cassazione
10505
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Fidejussione - validita' - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4175 del 19/02/2020 (Rv. 657007 - 01)Fideiussione - Revocatoria - Eccezione di nullità della garanzia personale - Proposizione per la prima volta con il ricorso per cassazione - Eccezione fondata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate - Inammissibilità - Fattispecie.
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione.
Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni").
La nullità della fideiussione posta a fondamento dell'azione revocatoria è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ma non può essere accertata sulla base di una "nuda" eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il "vulnus" delle maturate preclusioni processuali. (Nella specie, un istituto di credito ha esercitato l'azione revocatoria nei confronti di alcuni fideiussori e questi ultimi hanno eccepito, solo davanti alla S.C., la nullità della garanzia da loro prestata perché conforme ad uno schema contrattuale elaborato dall'ABI, in tema di clausole da apporre alle fideiussioni, dichiarato illegittimo dall'Autorità competente in quanto conseguente ad un'intesa fra imprese restrittiva della concorrenza).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4175 del 19/02/2020 (Rv. 657007 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1936, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_2901
FIDEJUSSIONE
VALIDITA'
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Contratti in genere - invalidita' - nullita' del contratto - azione di nullita' - legittimazione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 2670 del 05/02/2020 (Rv. 657090 - 02)Azione di nullità del contratto - Interesse ad agire dei contraenti - Sussistenza "in re ipsa" - Azione promossa dal terzo - Interesse concreto - Necessità.
Con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è "in re ipsa", in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo deve dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 2670 del 05/02/2020 (Rv. 657090 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_100
CONTRATTI IN GENERE
INVALIDITA'
NULLITA' DEL CONTRATTO
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Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - Cass. n. 30555/2019Domanda di nullità del contratto preliminare - Difetto della garanzia accessoria di cui aN'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005 - Rilascio della garanzia in epoca successiva alla stipula del preliminare - Assenza di pregiudizio del promissario acquirente- Abuso del diritto - Sussistenza.
La proposizione della domanda di nullità del contratto preliminare per mancanza della garanzia accessoria ex 2 del d.lgs. 122 del 2005, ove sia stata rilasciata la garanzia prescritta per legge in data successiva alla stipula del preliminare, e senza che nelle more si sia manifestata l'insolvenza del promittente venditore ovvero che risulti altrimenti pregiudicato l'interesse del promissario acquirente alla cui tutela è preposta la nullità di protezione prevista dalla norma in esame, costituisce abuso del diritto e non può quindi essere accolta.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 30555 del 22/11/2019 (Rv. 656208 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421
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Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
30555
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Contratti di borsa - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 28314 del 04/11/2019 (Rv. 655800 - 01)Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità per difetto di forma scritta - Deducibilità da parte del solo investitore - Conseguenze - Operatività in suo favore degli effetti sostanziali e processuali dell'accertamento - Eccezione di buona fede dall'intermediario - Ammissibilità - Condizioni
La nullità per difetto di forma scritta contenuta nell'art. 23 comma 3 del d.lgs. n. 58 del 1998 può essere fatta valere esclusivamente dell'investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell'accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L'intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l'eccezione di buona fede se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno alla luce della complessiva esecuzione degli ordini conseguiti alla conclusione del contratto quadro.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 28314 del 04/11/2019 (Rv. 655800 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421
CONTRATTI DI BORSA
CONTRATTI …...
Contratti in genere - invalidita' - nullita' del contratto – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26495 del 17/10/2019 (Rv. 655652 - 01)Azione di nullità contrattuale - Rilievo ufficioso di una causa di nullità diversa da quella prospettata - Instaurazione del contraddittorio - Necessità - Anche in appello - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Il giudice innanzi al quale sia proposta una domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che sia desumibile dai fatti dedotti in giudizio ed abbia carattere assorbente, con l'unico limite di dovere instaurare il contraddittorio prima di statuire sul punto. Tale rilievo è doveroso anche in grado di appello, perché si tratta di una questione che attiene ai fatti costitutivi della pretesa azionata ed integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio ex art. 345 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che non aveva rilevato d'ufficio la nullità del contratto di vitalizio alimentare per difetto di causa, in particolare per difetto di alea, in ragione della grave patologia che affliggeva il vitaliziato e che lasciava presumere l'imminente suo decesso, in un giudizio in cui il medesimo contratto era stato impugnato per altre ragioni).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26495 del 17/10/2019 (Rv. 655652 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345
NULLITA' DEL CONTRATTO
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Società - di capitali - società a responsabilità limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22987 del 16/09/2019 (Rv. 655304 - 01)Omessa convocazione del socio - Conseguenze - Nullità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione dell'assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla, poiché il disposto dell'art. 2479 ter, comma 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese "in assenza assoluta di informazioni" non si riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rilevando che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, relativo a un credito deliberato dall'assemblea di una s.r.l., a cui il socio destinatario dell'ingiunzione non era stato convocato, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la nullità della deliberazione e la ricaduta di tale nullità sulla prova scritta del credito azionato in via monitoria).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22987 del 16/09/2019 (Rv. 655304 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2379, Cod_Civ_art_2379_2, Cod_Civ_art_2479_2, Cod_Civ_art_2479_3, Cod_Proc_Civ_art_633 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21909 del 30/08/2019 (Rv. 655211 - 01)Deliberazione avente ad oggetto l'installazione di un ascensore inidoneo al raggiungimento dell'ultimo piano - Incidenza sul diritto del condomino all'uso del bene comune - Sussistenza - Conseguenze - Nullità della delibera.
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - innovazioni (distinzione dall'uso) - In genere.
La deliberazione condominiale avente ad oggetto l'installazione di un ascensore inidoneo al raggiungimento dell'ultimo piano è affetta da nullità incidendo, da un lato, sul diritto del singolo (proprietario dell'ultimo piano) rispetto all'utilizzo di un bene comune (ascensore), impedendogli in tal modo un uso pieno del bene e, dall'altro, sul valore della proprietà esclusiva, per cui la relativa impugnazione non è soggetta al rispetto del termine di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21909 del 30/08/2019 (Rv. 655211 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1421
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI …...
Ricorso per Cassazione - motivi del ricorso – Cass. 12259/2019Omessa proposizione in appello di eccezione di nullità contrattuale - Vizio di omessa pronuncia - Esclusione - Censurabilità in cassazione per violazione di legge della omessa rilevazione d'ufficio della nullità - Fondamento.
In caso di omessa proposizione in appello di un'eccezione di nullità contrattuale, il mancato rilievo da parte del giudice non integra il vizio di omessa pronuncia, ma è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione delle norme che prevedono la rilevabilità d'ufficio della questione, giacché il vizio di omessa pronuncia postula che la questione, ancorché rilevabile d'ufficio, abbia formato oggetto di una specifica domanda od eccezione e che il giudice non abbia statuito sulla stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12259 del 09/05/2019 (Rv. 653780 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1418 – Cause di nullità del contratto
Cod. Civ. art. 1421 – Legittimazione all’azione di nullità
Cod. Proc. Civ. art. 324 – Cosa giudicata formale
Cod. Proc. Civ. art. 360.1 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso …...
Costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - Azione di accertamento della nullità del termine - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8914 del 29/03/2019Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - Azione di accertamento della nullità del termine - Rilievo officioso di una causa di nullità diversa da quella inizialmente prospettata - Possibilità - Fondamento - Fattispecie.
Il giudice cui sia proposta domanda di accertamento della nullità del termine ha, previa instaurazione del contraddittorio sul punto, il potere - dovere di dichiarare detta nullità anche per motivi diversi da quelli allegati dalla parte, rilevandoli d'ufficio, salvo che si tratti di nullità a regime speciale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto tardiva la domanda di nullità parziale per insussistenza del documento di valutazione dei rischi, diversa da quella originariamente formulata con il ricorso introduttivo).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8914 del 29/03/2019
Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1339, Cod_Proc_Civ_art_112 …...
Invalidità' - nullità' del contratto - Nullità negoziali - Rilievo officioso di una causa diversa da quella allegata - Possibilità - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6319 del 05/03/2019Contratti in genere - invalidità' - nullità' del contratto - Nullità negoziali - Rilievo officioso di una causa diversa da quella allegata - Possibilità - Fondamento - Fattispecie.
Nelle polizze ”unit linked”, caratterizzate dalla componente causale mista, finanziaria ed assicurativa sulla vita, anche ove sia prevalente la causa finanziaria, la parte qualificata come assicurativa deve rispondere ai principi dettati dal codice civile, delle assicurazioni e della normativa secondaria ad essi collegata, con particolare riferimento al rischio demografico rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l’entità della copertura assicurativa, desumibile dall'ammontare del premio versato dal contraente rispetto al capitale garantito, dall'orizzonte temporale e dalla tipologia dell'investimento. (Nella specie la Corte ha ritenuto che erroneamente il giudice del merito non avesse preso in esame l’esiguità del rischio demografico contrattualmente previsto in relazione all'equilibrio delle prestazioni che veniva sostanzialmente vanificato.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6319 del 05/03/2019
Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Civ_art_1882, Cod_Civ_art_1919
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI …...
Invalidità - nullità del contratto - in genere nullità negoziali - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 3308 del 05/02/2019contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere nullità negoziali - "rilevazione" e "dichiarazione" - rispettive modalità operative – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 3308 del 05/02/2019
La rilevazione d'ufficio delle nullità negoziali - sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, e altresì per le ipotesi di nullità speciali o di protezione - è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base a una individuata "ragione più liquida", e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio.
La loro dichiarazione, invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa - salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte - del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia di giudicato in assenza di sua impugnazione.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la sentenza, emessa in altro giudizio e passata in giudicato, con la quale era stata incidentalmente dichiarata la nullità del contratto preliminare di vendita del diritto d'uso di un box auto, spiegasse i suoi effetti anche nel successivo giudizio instaurato dalla promittente alienante nei confronti dei promissari acquirenti per il rilascio del bene e per il pagamento delle spese di gestione e dell'indennità di occupazione).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 3308 del 05/02/2019
nullità negoziali
nullità del contratto preliminare di vendita
Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183_1
NULLITA' DEL CONTRATTO
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Domanda giudiziale - interesse ad agire - Testamento – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019Procedimento civile - domanda giudiziale - interesse ad agire - Testamento – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019
Azioni di nullità ed annullamento - Interesse ad agire - Concretezza ed attualità - Necessità.
In materia testamentaria, l'attore titolare della legittimazione ad esercitare le azioni di nullità ed annullamento non è esentato dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte del medesimo attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare - attraverso la rimozione degli effetti del testamento impugnato - una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019
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Nullità cosiddette "protettive" - rilievo officiosoContratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere - nullità negoziali - nullità cosiddette "protettive" - rilievo officioso - possibilità - soggetto legittimato a far valere la nullità che non è parte del processo - limitazione temporale del potere di accertamento della nullità - condizioni - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26614 del 22/10/2018
>>> La rilevabilità officiosa delle nullità negoziali cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime in quanto poste a tutela di interessi e valori fondamentali, è subordinata alla manifestazione di interesse a far valere l'invalidità, entro il termine di decadenza previsto per il suo esercizio, ad opera della parte del processo che ne sia legittimata in esclusiva.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice del gravame che aveva disatteso l'eccezione di nullità dei contratti di sub-affitto di fondo rustico per violazione del divieto di cui all'art. 21 della l. n. 203 del 1982, sollevata dal ricorrente, in quanto i locatori non soltanto erano rimasti estranei al processo, ma, pur portati a conoscenza con missive dell'intervenuto sub-affitto, non avevano sollevato alcuna obiezione in merito nel termine decadenziale di quattro mesi previsto dal citato art. 21).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26614 del 22/10/2018 …...
Contratti a progetto - mancanza o genericità del progettoCosa giudicata civile - interpretazione del giudicato – giudicato interno - contratti a progetto ex art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 - rilievo d’ufficio della mancanza o genericità del progetto - vizio di ultrapetizione - sussistenza. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24358 del 04/10/2018
>>> In tema di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui all'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, a fronte di domanda diretta a far accertare la natura subordinata del rapporto "inter partes" e l'assenza di autonomia del collaboratore, ponga a fondamento della decisione una nuova causa petendi rilevando d'ufficio la inesistenza ovvero la carenza di specificità del progetto.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24358 del 04/10/2018 …...
Pubblico impiego contrattualizzatoImpiego pubblico - in genere (natura, caratteri, distinzioni) - pubblico impiego contrattualizzato - inquadramento del personale - violazione del contratto collettivo - conseguenze – nullità - ragioni. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 23757 del 01/10/2018
>>> In tema di pubblico impiego contrattualizzato, poiché il rapporto è regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato, il datore di lavoro pubblico non ha il potere di attribuire inquadramenti in violazione del contratto collettivo, ma solo la possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo, alle sue esigenze organizzative, senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie; ne consegue che è affetto da nullità per violazione di norma imperativa, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, l'atto di inquadramento in deroga, anche "in melius", alle disposizioni del contratto collettivo.
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 23757 del 01/10/2018 …...
Contratti bancari - Insussistenza di versamenti solutoriObbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - anatocismo - Contratti bancari - Conto corrente - Domanda di accertamento della nullità di clausole anatocistiche e di ripetizione di indebito - Insussistenza di versamenti solutori - Irrilevanza - Interesse del correntista all'accertamento - Sussistenza - Ragioni. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 6 - 1, ORDINANZA N. 21646 DEL 05/09/2018
In tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto.
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Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21418 del 30/08/2018Nullità negoziali - Rilevabilità "ex officio" in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale - Sussistenza - Fondamento.
Il rilievo "ex officio" di una nullità negoziale deve ritenersi consentito in tutte le ipotesi in cui il giudice risulti investito di una domanda di risoluzione, annullamento, rescissione del contratto senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poichè tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo e omogeneo, non incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21418 del 30/08/2018
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI
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Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20388 del 01/08/2018Nullità negoziali - Azione di accertamento della nullità di un contratto o di una singola clausola contrattuale - Rilievo officioso di una causa di nullità diversa da quella prospettata - Possibilità - Fondamento - Fattispecie.
Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di accertamento della nullità di un contratto o di una singola clausola contrattuale ha il potere-dovere di rilevare d'ufficio - previa instaurazione del contraddittorio sul punto - l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che abbia carattere portante ed assorbente e che emerga dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa, salvo che non si tratti di nullità a regime speciale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pur in assenza di contestazione specifica della lavoratrice, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto per mancata prova delle ragioni tecnico-organizzative e sostitutive addotte dal datore di lavoro).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20388 del 01/08/2018
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16675 del 25/06/2018Impugnazione di delibera condominiale - Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Annullamento per altra ragione o annullamento di altre delibere adottate nella stessa adunanza – Inammissibilità – Fondamento.
La domanda di declaratoria dell'invalidità di una delibera dell'assemblea dei condomini per un determinato motivo non consente al giudice, nel rispetto del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, l'annullamento della medesima delibera per qualsiasi altra ragione attinente a quella questione né, tantomeno, l'annullamento, sia pure per la stessa ragione esplicitata con riferimento alla deliberazione specificamente impugnata, delle altre delibere adottate nella stessa adunanza ma non ritualmente opposte in quanto, ancorché sia redatto un unico processo verbale per l'intera adunanza, l'assemblea pone in essere tante deliberazioni ontologicamente distinte ed autonome fra loro, quante siano le diverse questioni e materie in discussione, con la conseguente astratta configurabilità di separate ragioni di invalidità attinenti all'una o all'altra. (Fattispecie in tema di vizi di vizi di annullabilità della delibera).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16675 del 25/06/2018 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22678 del 27/09/2017Impugnazione di delibera condominiale – Motivo di nullità proposto per la prima volta in appello - Inammissibilità - Conversione in eccezione di nullità - Necessità - Esaminabilità - Rilievo officioso della questione - Ammissibilità.
In tema di impugnazione delle delibere condominiali trova applicazione il principio dettato in materia di contratti secondo cui la richiesta di accertamento, per la prima volta in appello, di un motivo di nullità diverso da quelli proposti in primo grado è inammissibile, a ciò ostando il divieto di "nova" ex art. 345, comma 1, c.p.c., salva la possibilità per il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare d'ufficio ogni possibile causa di nullità - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22678 del 27/09/2017
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI
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Contratti in genere - invalidita' - nullita' del contratto - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7294 del 22/03/2017Pretesa contrattuale - Omesso rilievo officioso in primo grado della nullità del contratto - Possibilità di un siffatto rilievo nel giudizio di appello in cui si invochi il riconoscimento di quella pretesa - Sussistenza - Ragioni.
Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7294 del 22/03/2017
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI …...
Contratti in genere - invalidita' - nullita' del contratto - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 13804 del 31/05/2017Lavoro pubblico contrattualizzato - Procedimento disciplinare previsto dall'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A - Pluralità di fasi - Omissione - Conseguenze - Nullità - Fondamento.
In materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell’allegato A al r.d. n. 148 del 1931 prevede una procedura articolata in più fasi, inderogabile e volta alla tutela del lavoratore dipendente, quale contraente debole; l’omissione di una delle suddette fasi determina la nullità della sanzione disciplinare che, in relazione al tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullità di protezione.
Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 13804 del 31/05/2017
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI …...
Contratti in genere - invalidita' - nullita' del contratto - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8841 del 05/04/2017Azione di adempimento di legato - Domanda riconvenzionale di annullamento del testamento per falsità della data - Rilevabilità "ex officio", anche in appello, della nullità del testamento per difetto di autografia - successioni "mortis causa" - successione testamentaria - forma dei testamenti - testamento olografo - autografia.
Ove l'erede convenuto per l'adempimento di un legato spieghi, in via riconvenzionale, domanda di annullamento del testamento per falsità della data e riproponga, in appello, la contestazione circa la validità del titolo, così impedendo che su tale questione si formi il giudicato, il giudice del gravame può rilevare, d’ufficio, l'eventuale esistenza di cause di nullità del testamento medesimo (nella specie, per difetto di autografia).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8841 del 05/04/2017
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI
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Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17150 del 17/08/2016Interessi usurari - Nuova disciplina della nullità - Applicazione ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore - Limiti - Inefficacia "ex nunc" delle clausole - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza.
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - clausole - inserzione automatica - In genere.
Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte con l'art. 4 della l. n. 108 del 1996), pur non essendo retroattive, comportano l'inefficacia "ex nunc" delle clausole dei contratti conclusi prima della loro entrata in vigore sulla base del semplice rilievo, operabile anche d'ufficio dal giudice, che il rapporto giuridico, a tale momento, non si era ancora esaurito.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17150 del 17/08/2016
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Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - invalide - nullità - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8795 del 04/05/2016Principio del rilievo ufficioso delle nullità negoziali per causa diversa da quella allegata - Azioni di impugnazione delle delibere assembleari - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie - nullità del contratto
Il principio per cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio (o, comunque, a seguito di allegazione di parte successiva all'"editio actionis"), ove emergente dagli atti, l'esistenza di un diverso vizio di nullità, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, è suscettibile di applicazione estensiva anche nel sottosistema societario, nell'ambito delle azioni di impugnazione delle deliberazioni assembleari, benché non assimilabili ai contratti, atteso che, per la naturale forza espansiva riconnessa al principio generale, va riconosciuto al giudice il potere di rilevare d'ufficio la nullità di una delibera anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per profili diversi da quelli enunciati, purché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo e previa provocazione del contraddittorio sul punto, trattandosi di potere volto alla tutela di interessi generali dell'ordinamento, afferenti a valori di rango fondamentale per l'organizzazione sociale, che trascendono gli interessi particolari del singolo. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto non viziata da ultrapetizione la decisione del giudice di rigetto della domanda di pagamento del prezzo di un pacchetto azionario su un vizio radicale della rappresentazione economico-finanziaria della società emergente dalla delibera di approvazione del bilancio annessa al contratto di compravendita, ancorché originariamente non contestato dall'acquirente).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8795 del 04/05/2016
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Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - invalide - nullità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8795 del 04/05/2016Principio del rilievo ufficioso delle nullità negoziali per causa diversa da quella allegata - Azioni di impugnazione delle delibere assembleari - Applicabilità
Il principio per cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio (o, comunque, a seguito di allegazione di parte successiva all'"editio actionis"), ove emergente dagli atti, l'esistenza di un diverso vizio di nullità, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, è suscettibile di applicazione estensiva anche nel sottosistema societario, nell'ambito delle azioni di impugnazione delle deliberazioni assembleari, benché non assimilabili ai contratti, atteso che, per la naturale forza espansiva riconnessa al principio generale, va riconosciuto al giudice il potere di rilevare d'ufficio la nullità di una delibera anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per profili diversi da quelli enunciati, purché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo e previa provocazione del contraddittorio sul punto, trattandosi di potere volto alla tutela di interessi generali dell'ordinamento, afferenti a valori di rango fondamentale per l'organizzazione sociale, che trascendono gli interessi particolari del singolo. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto non viziata da ultrapetizione la decisione del giudice di rigetto della domanda di pagamento del prezzo di un pacchetto azionario su un vizio radicale della rappresentazione economico-finanziaria della società emergente dalla delibera di approvazione del bilancio annessa al contratto di compravendita, ancorché originariamente non contestato dall'acquirente).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8795 del 04/05/2016
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condominio negli edifici - contributi e spese condominiali – Cass. n. 5814/2016spese di manutenzione (ripartizione) - soffitti, solai, volte, lastrici solari - Deroga ai criteri stabiliti dall'art. 1126 c.c. da parte dell'assemblea - Esclusione - Conseguenze - Nullità della delibera - Legittimazione ad impugnare del condomino presente non dissenziente - Ammissibilità.
In tema di condominio, poiché le attribuzioni dell'assemblea sono limitate alla verifica ed all'applicazione dei criteri stabiliti dalla legge, è nulla, anche se assunta all'unanimità, la delibera che modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese di riparazione del lastrico solare stabilito dall'art. 1126 c.c., ove i condomini non abbiano manifestato l'espressa volontà di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti in tal senso: tale nullità può essere fatta valere, ex art. 1421 c.c., da chiunque vi abbia un concreto interesse, compreso il condomino che abbia partecipato, con il suo voto favorevole, alla formazione di detta delibera.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5814 del 23/03/2016
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
5814
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Condominio negli edifici - azioni giudiziarie - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 305 del 12/01/2016Decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali - Opposizione - Rilevabilità d'ufficio della nullità delle sottostanti delibere assembleari - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 305 del 12/01/2016
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità d'ufficio dell'invalidità delle sottostanti delibere non opera allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità, trattandosi dell'applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 305 del 12/01/2016
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE
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condominio negli edifici - azioni giudiziarie - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 305 del 12/01/2016Decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali - Opposizione - Rilevabilità d'ufficio della nullità delle sottostanti delibere assembleari - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 305 del 12/01/2016
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità d'ufficio dell'invalidità delle sottostanti delibere non opera allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità, trattandosi dell'applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 305 del 12/01/2016 …...
Locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18214 del 17/09/2015Locazione ad uso abitativo - Forma scritta ex art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998 - Prescrizione "ad substantiam" - Violazione - Conseguenze - Nullità assoluta - Fondamento - Eccezioni - Nullità relativa in caso di forma verbale imposta dal locatore. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18214 del 17/09/2015
Il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta ex art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998 è affetto da nullità assoluta, rilevabile da entrambe le parti e d'ufficio, attesa la "ratio" pubblicistica del contrasto all'evasione fiscale; fa eccezione l'ipotesi prevista dal successivo art. 13, comma 5, in cui la forma verbale sia stata abusivamente imposta dal locatore, nel qual caso il contratto è affetto da nullità relativa di protezione, denunciabile dal solo conduttore.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18214 del 17/09/2015
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Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17286 del 28/08/2015Violazione della procedura per l'irrogazione di sanzione disciplinare a carico di ferrotranvieri - Nullità - Rilievo d'ufficio - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17286 del 28/08/2015
Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - subordinazione - sanzioni disciplinari - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17286 del 28/08/2015
La nullità di una sanzione disciplinare per violazione del procedimento finalizzato alla sua irrogazione - sia quello generale di cui all'art. 7 st.lav., sia quello specifico previsto per gli autoferrotranvieri dall'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A (nella specie, l'omessa pronuncia da parte del Consiglio di disciplina) - rientra tra quelle cd. di protezione poiché ha natura inderogabile ed è posta a tutela del contraente più debole del rapporto, vale a dire il lavoratore, sicché è rilevabile d'ufficio.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17286 del 28/08/2015
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI …...
procedimenti sommari - per convalida di sfratto per finita locazione - convalida - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15230 del 03/07/2014Condizioni legali per la sua emanazione - Individuazione - Ordinanza di convalida emessa in assenza dei presupposti di legge - Conseguenze - Appello - Ammissibilità - Mancato esame di questione di merito rilevabile "ex officio" (nullità del contratto) - Irrilevanza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15230 del 03/07/2014
L'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto ex art. 663 cod. proc. civ., pur impugnabile, in linea di principio, soltanto con l'opposizione tardiva ex art. 668 cod. proc. civ., è soggetta al normale rimedio dell'appello solo se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all'udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell'impugnazione, sicché la circostanza che il giudice non abbia esaminato questioni di merito rilevabili d'ufficio (quale quella relativa all'eventuale nullità del contratto) non ne comporta l'appellabilità.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15230 del 03/07/2014
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Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.26242 del 12/12/2014Nullità negoziali - "Rilevazione" e "dichiarazione" - Rispettive modalità operative.
La "rilevazione" "ex officio" delle nullità negoziali (sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, ed altresì per le ipotesi di nullità speciali o "di protezione") è sempre obbligatoria, purchè la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio; la loro "dichiarazione", invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa (salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.26242 del 12/12/2014
NULLITA' DEL CONTRATTO
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Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24483 del 30/10/2013Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Rilevabilità d'ufficio delle nullità del tasso di interesse - Condizioni.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista, la nullità delle clausole del contratto di conto corrente bancario che rinviano alle condizioni usualmente praticate per la determinazione del tasso d'interesse o che prevedeono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., qualora vi sia contestazione, anche per ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento della richiesta di interessi, senza che ciò si traduca in una violazione dei principi della domanda e del contraddittorio, i quali escludono che, in presenza di un'azione diretta a far valere l'invalidità di un contratto, il giudice possa rilevare d'ufficio la nullità per cause diverse da quelle dedotte dall'attore.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24483 del 30/10/2013
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI
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cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23235 del 14/10/2013Domanda di rendiconto - Accoglimento - Validità del contratto - Accertamento implicito - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23235 del 14/10/2013
Il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato, anche implicito, come allorché il giudice di primo grado, accogliendo una domanda, abbia dimostrato di ritenere valido il contratto, e le parti, in sede di appello, non abbiano mosso alcuna censura inerente la sua validità. (Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, si è ritenuto che il giudicato interno, formatosi sull'accoglimento della domanda contrattuale di rendiconto ex art. 2552 cod. civ., precludesse la questione sulla validità del contratto di associazione in partecipazione).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23235 del 14/10/2013
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Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - invalide - impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21889 del 25/09/2013Deliberazione ex art. 2447 cod. civ. - Omessa sottoscrizione della quota di ricostituzione del capitale sociale - Legittimazione all'impugnazione della delibera ex art. 2379 cod. civ. - Sussistenza - Ragioni.
Colui il quale abbia perso la qualità di socio non avendo sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale conserva la legittimazione ad esperire l'azione di accertamento della nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 cod. civ., in quanto, sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, primo comma, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'istante assume essere "contra legem" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21889 del 25/09/2013
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contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17257 del 12/07/2013Proposizione di eccezioni di nullità in primo grado - Ulteriori eccezioni in appello fondate su diversi profili - Ammissibilità - Fondamento.
Proposte eccezioni di nullità del contratto nel primo grado (nella specie, di abusivo riempimento dei moduli da parte della banca nelle parti riguardanti le dichiarazioni di aumento della fideiussione), è ammissibile in appello, alla stregua del disposto dell'art. 345 cod. proc. civ., la proposizione di altre eccezioni che deducano ulteriori profili di nullità ed il loro rilievo d'ufficio, dal momento che, posta all'attenzione del giudice la questione della nullità di un testo negoziale, quale elemento costitutivo della domanda, tutti i profili di nullità non soggetta a regime speciale possono essere rilevati sulla base dei fatti allegati e provati od emergenti "ex actis", fermo l'obbligo per il giudice di merito di sollecitare al riguardo l'attivazione del contraddittorio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17257 del 12/07/2013
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI …...
Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 01/02/2010Nullità ex art. 40 della legge n. 47 del 1985 - Riferibilità della stessa alle sole categorie di atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali - Sussistenza - Estensione anche agli atti inerenti allo scioglimento di comunioni ereditarie - Esclusione - Fattispecie.
L'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che prevede la nullità degli atti "inter vivos" aventi ad oggetto diritti reali dai quali non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare (o di quella rilasciata in sanatoria), pur riguardando anche gli atti di scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici o loro parti, limita espressamente il proprio campo oggettivo di applicazione ai soli "atti tra vivi", rimanendo, perciò, esclusa tutta la categoria degli atti "mortis causa", e di quelli non autonomi rispetto ad essi, tra i quali si deve ritenere compresa anche la divisione ereditaria, quale atto conclusivo della vicenda successoria. (Nella specie, la S.C. ha escluso dalla sfera di operatività della suddetta nullità alcuni contratti divisionali articolati in più atti miranti allo scopo della individuazione dei beni da assegnare ai singoli coeredi).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 01/02/2010
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI …...
Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8612 del 12/04/2006Ritenuta validità di contratto con sentenza non impugnata con specifico gravame - Successiva deduzione della nullità del contratto, rilevabile anche d' ufficio, in altro giudizio tra le stesse parti - Formazione di detto giudicato - Sussistenza - Presupposti - Individuazione - Effetti - Preclusione della denuncia di nullità - Fattispecie in tema di locazione.
L'eccezione di nullità del contratto in un successivo giudizio è preclusa dal giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio, riconducibile a precedente sentenza definitiva sul punto intervenuta tra le stesse parti, nella quale il riconoscimento dell'esistenza di un valido contratto aveva costituito il presupposto logico-giuridico essenziale della decisione di merito. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il motivo con il quale era stata eccepita, in sede di legittimità, la nullità di un contratto di locazione intervenuto tra un Comune e due privati perché non era stato validamente stipulato per iscritto, sul presupposto che, con precedente sentenza di rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni relativi ad un determinato periodo, era stata ritenuta la validità del contratto per il dedotto intervallo temporale, senza la che la relativa sentenza fosse stata impugnata sul punto, con la conseguente formazione del relativo giudicato interno, che era venuto a coprire il dedotto e il deducibile).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8612 del 12/04/2006
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005Deliberazioni nulle o annullabili - Presupposti relativi - Omessa comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea - Nullità della delibera - Esclusione - Annullabilità - Configurabilità - Mancata impugnazione nel termine previsto - Effetti.
In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005
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Divisione - divisione ereditaria - domanda - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5766 del 08/11/1979Domanda giudiziale - implicita domanda di accertamento della nullità di una convenzione divisoria o transattiva - configurabilità - esclusione.*
La domanda di accertamento della nullità di una convenzione divisoria e transattiva non può ritenersi implicita nella domanda di divisione giudiziale, giacche questa non presuppone necessariamente la nullità o la giuridica inesistenza di ogni divisione intervenuta, ben potendo implicare, invece, l'annullamento della divisione stessa o la sua inefficacia o inopponibilità ad un particolare soggetto o la sua rescissione per lesione eccetera. ( V 2976/77, mass n 386519; ( V 837/76, mass n 379499; ( V 941/66, mass n 321878).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5766 del 08/11/1979
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 651 del 30/01/1979Questioni nuove - nullità del negozio giuridico - deducibilità per la prima volta in cassazione - limiti.*
Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - azione di nullità - in genere.*
Il principio della deducibilità e rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, della nullità del negozio giuridico (nella specie, donazione effettuata da un ente pubblico territoriale) opera, in Sede di legittimità, solo quando la nullità medesima derivi da elementi già acquisiti in causa e risultanti dalla sentenza impugnata, mentre resta preclusa la possibilità di dedurre per la prima volta con il ricorso per Cassazione una ragione di nullità che implichi nuove indagini di fatto, non consentite in detta Sede (nella specie, Mancanza di una delibera dell'ente debitamente approvata dall'autorità tutoria). ( V 3544/77, mass n 387139).*
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 651 del 30/01/1979
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