Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo II: DEI CONTRATTI IN GENERALE Capo XI: DELLA NULLITA' DEL CONTRATTO Art.1421. Legittimazione all'azione di nullità.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1421. Legittimazione all'azione di nullità.
1. Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
la giurisprudenza
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Assicurazione - contratto di assicurazione (nozione, caratteri, distinzioni) - premio - mancato pagamento - sospensione del contratto - Clausola che prevede, in caso di mancato pagamento dei premi assicurativi, la loro persistente esigibilità e la decadenza dell'assicurato dal diritto di pretendere l'indennizzo - Deroga, in senso sfavorevole all'assicurato, alle disposizioni di cui all'art. 1901 c.c. - Nullità della clausola ex art. 1932 c.c. – Sussistenza - commercio - con l'estero - esportazioni - assicurazione dei crediti.
È nulla, in forza dell'art. 1932 c.c., la clausola del contratto assicurativo che stabilisce, in caso di mancato pagamento dei premi assicurativi, la loro persistente esigibilità e la decadenza dell'assicurato dal diritto di pretendere l'indennizzo (determinando una sospensione della garanzia non prevista dalla legge), perché essa espone l'assicurato al pagamento del corrispettivo in mancanza di prestazione dell'assicuratore, così derogando, in senso a lui sfavorevole, all'art. 1901 c.c., secondo il quale il mancato pagamento dei premi successivi al primo comporta la sospensione della garanzia assicurativa per il solo periodo a cui si riferisce il premio, fermo restando l'obbligo dell'assicuratore di indennizzare i sinistri verificatisi precedentemente.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25298 del 11/11/2020 (Rv. 659780 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1901, Cod_Civ_art_1932, Cod_Civ_art_1421
contratto di assicurazione
corte
cassazione
25298
2020

Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto -Rilievo d'ufficio della nullità - Potere delle parti di svolgere conseguente attività probatoria - Sussistenza - Condizioni.
L'art. 101, comma 2, c.p.c. impone un'interpretazione dei poteri delle parti estesa alla facoltà di proporre domande di nullità e spiegare la conseguente attività probatoria sino alla precisazione delle conclusioni, in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie, alla condizione che vi sia stata una previa rilevazione officiosa di tale nullità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20870 del 30/09/2020 (Rv. 659207 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1421
CORTE
CASSAZIONE
20870
2020

Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - Contratto preliminare di immobile costruendo - Difetto della garanzia accessoria di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005 - Operatività della nullità in caso di rilascio tardivo della fideiussione - Condizioni - Operatività del principio dell'abuso del diritto - Condizioni - Fattispecie.
Il rilascio della garanzia fideiussoria di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005 in data successiva alla stipula di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile in corso di costruzione non esclude l'operatività della nullità per mancanza della garanzia accessoria prescritta "ex lege", qualora nelle more si sia manifestata l'insolvenza del promittente venditore ovvero risulti altrimenti pregiudicato l'interesse del promissario acquirente, sicché in tali ipotesi la proposizione della domanda di nullità del contratto per violazione del citato art. 2 non costituisce abuso del diritto. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la pronuncia gravata, che aveva dichiarato la nullità del contratto preliminare in ragione del tardivo rilascio della garanzia fideiussoria da parte del promittente venditore e dell'incongruità dell'importo garantito).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19510 del 18/09/2020 (Rv. 659130 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375
CORTE
CASSAZIONE
19510
2020

Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto -Nullità negoziali - Omessa eccezione in primo grado - Eccezione in appello - Rilievo d'ufficio - Sussistenza - Fattispecie.
Il giudice di appello è tenuto a procedere al rilievo officioso di una nullità contrattuale nonostante sia mancata la rilevazione in primo grado e l'eccezione di nullità sia stata sollevata in sede di gravame, venendo in rilievo un'eccezione in senso lato, come tale proponibile in appello a norma dell'art. 345, comma 2, c.p.c. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad un caso in cui, eccepita in primo grado da parte del risparmiatore, la nullità di un contratto di investimento per omessa indicazione della facoltà di recesso, il giudice dell'impugnazione aveva ritenuto tale eccezione, pure riproposta in appello, tardiva in quanto formulata per la prima volta solo in comparsa conclusionale).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19161 del 15/09/2020 (Rv. 658837 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_345
CORTE
CASSAZIONE
19161
2020

Contratto d'opera professionale - Forma scritta - Requisiti - Delibera dell'organo collegiale dell'ente - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 11465 del 15/06/2020 (Rv. 658120 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_2230, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112
CORTE
CASSAZIONE
11465
2020

Eccezione di buona fede dall'intermediario - Cedole medio tempore riscosse dall'investitore- Limite quantitativo alla domanda di indebito oggettivo.
Nel caso in cui l'intermediario opponga l'eccezione di buona fede per evitare un uso oggettivamente distorsivo delle regole di legittimazione in tema di nullità protettive, al solo fine di paralizzare, in tutto o in parte, gli effetti restitutori conseguenti all'esperimento selettivo dell'azione di nullità da parte del cliente investitore, nei limiti della complessiva utilitas economica ritratta da quest'ultimo grazie all'esecuzione del contratto quadro affetto dalla nullità dal medesimo fatta valere, le cedole medio tempore riscosse dall'investitore non vengono in considerazione né come oggetto dell'indebito, né quali frutti civili ex art.820 e 2033 c.c., ma rilevano solo come limite quantitativo all'efficace esperimento della domanda di indebito esperita dall'investitore.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 10505 del 03/06/2020 (Rv. 657894 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0820, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2033
corte
cassazione
10505
2020

Fideiussione - Revocatoria - Eccezione di nullità della garanzia personale - Proposizione per la prima volta con il ricorso per cassazione - Eccezione fondata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate - Inammissibilità - Fattispecie.
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione.
Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni").
La nullità della fideiussione posta a fondamento dell'azione revocatoria è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ma non può essere accertata sulla base di una "nuda" eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il "vulnus" delle maturate preclusioni processuali. (Nella specie, un istituto di credito ha esercitato l'azione revocatoria nei confronti di alcuni fideiussori e questi ultimi hanno eccepito, solo davanti alla S.C., la nullità della garanzia da loro prestata perché conforme ad uno schema contrattuale elaborato dall'ABI, in tema di clausole da apporre alle fideiussioni, dichiarato illegittimo dall'Autorità competente in quanto conseguente ad un'intesa fra imprese restrittiva della concorrenza).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4175 del 19/02/2020 (Rv. 657007 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1936, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_2901
FIDEJUSSIONE
VALIDITA'

Azione di nullità del contratto - Interesse ad agire dei contraenti - Sussistenza "in re ipsa" - Azione promossa dal terzo - Interesse concreto - Necessità.
Con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è "in re ipsa", in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo deve dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 2670 del 05/02/2020 (Rv. 657090 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_100
CONTRATTI IN GENERE
INVALIDITA'
NULLITA' DEL CONTRATTO

Domanda di nullità del contratto preliminare - Difetto della garanzia accessoria di cui aN'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005 - Rilascio della garanzia in epoca successiva alla stipula del preliminare - Assenza di pregiudizio del promissario acquirente- Abuso del diritto - Sussistenza.
La proposizione della domanda di nullità del contratto preliminare per mancanza della garanzia accessoria ex 2 del d.lgs. 122 del 2005, ove sia stata rilasciata la garanzia prescritta per legge in data successiva alla stipula del preliminare, e senza che nelle more si sia manifestata l'insolvenza del promittente venditore ovvero che risulti altrimenti pregiudicato l'interesse del promissario acquirente alla cui tutela è preposta la nullità di protezione prevista dalla norma in esame, costituisce abuso del diritto e non può quindi essere accolta.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 30555 del 22/11/2019 (Rv. 656208 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421
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Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
30555
2019

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità per difetto di forma scritta - Deducibilità da parte del solo investitore - Conseguenze - Operatività in suo favore degli effetti sostanziali e processuali dell'accertamento - Eccezione di buona fede dall'intermediario - Ammissibilità - Condizioni
La nullità per difetto di forma scritta contenuta nell'art. 23 comma 3 del d.lgs. n. 58 del 1998 può essere fatta valere esclusivamente dell'investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell'accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L'intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l'eccezione di buona fede se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno alla luce della complessiva esecuzione degli ordini conseguiti alla conclusione del contratto quadro.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 28314 del 04/11/2019 (Rv. 655800 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421
CONTRATTI DI BORSA
CONTRATTI

Azione di nullità contrattuale - Rilievo ufficioso di una causa di nullità diversa da quella prospettata - Instaurazione del contraddittorio - Necessità - Anche in appello - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Il giudice innanzi al quale sia proposta una domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che sia desumibile dai fatti dedotti in giudizio ed abbia carattere assorbente, con l'unico limite di dovere instaurare il contraddittorio prima di statuire sul punto. Tale rilievo è doveroso anche in grado di appello, perché si tratta di una questione che attiene ai fatti costitutivi della pretesa azionata ed integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio ex art. 345 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che non aveva rilevato d'ufficio la nullità del contratto di vitalizio alimentare per difetto di causa, in particolare per difetto di alea, in ragione della grave patologia che affliggeva il vitaliziato e che lasciava presumere l'imminente suo decesso, in un giudizio in cui il medesimo contratto era stato impugnato per altre ragioni).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26495 del 17/10/2019 (Rv. 655652 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Omessa convocazione del socio - Conseguenze - Nullità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione dell'assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla, poiché il disposto dell'art. 2479 ter, comma 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese "in assenza assoluta di informazioni" non si riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rilevando che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, relativo a un credito deliberato dall'assemblea di una s.r.l., a cui il socio destinatario dell'ingiunzione non era stato convocato, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la nullità della deliberazione e la ricaduta di tale nullità sulla prova scritta del credito azionato in via monitoria).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22987 del 16/09/2019 (Rv. 655304 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2379, Cod_Civ_art_2379_2, Cod_Civ_art_2479_2, Cod_Civ_art_2479_3, Cod_Proc_Civ_art_633

Deliberazione avente ad oggetto l'installazione di un ascensore inidoneo al raggiungimento dell'ultimo piano - Incidenza sul diritto del condomino all'uso del bene comune - Sussistenza - Conseguenze - Nullità della delibera.
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - innovazioni (distinzione dall'uso) - In genere.
La deliberazione condominiale avente ad oggetto l'installazione di un ascensore inidoneo al raggiungimento dell'ultimo piano è affetta da nullità incidendo, da un lato, sul diritto del singolo (proprietario dell'ultimo piano) rispetto all'utilizzo di un bene comune (ascensore), impedendogli in tal modo un uso pieno del bene e, dall'altro, sul valore della proprietà esclusiva, per cui la relativa impugnazione non è soggetta al rispetto del termine di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21909 del 30/08/2019 (Rv. 655211 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1421
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

Direzione dei lavori affidata a geometra - Limiti - Violazione - Conseguenze - Nullità del contratto - Rilevabilità anche nel giudizio di cassazione - Condizioni. Professionisti - geometri In genere.
E' nullo il contratto di affidamento della direzione dei lavori di costruzioni civili ad un geometra, ove la progettazione richieda l'esecuzione, anche parziale, dei calcoli in cemento armato, attività demandata agli ingegneri, attese le limitate competenze attribuite ai geometri dall'art. 16 del r.d. n. 274 del 1929. Tale nullità è rilevabile, ai sensi dell'art. 1421 c.c., anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, incontrando siffatto principio, in sede di legittimità, il limite del divieto degli accertamenti di fatto, sicché nel giudizio di cassazione la nullità è rilevabile solo se siano acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza.
Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20438 del 29/07/2019 (Rv. 654889 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1421
corte
cassazione
20438
2019

Decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali - Opposizione - Rilevabilità d'ufficio della nullità delle sottostanti delibere assembleari - Ammissibilità.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, non opera il limite alla rilevabilità anche officiosa dell'invalidità della sottostante delibera, trattandosi di elemento costitutivo della domanda di pagamento.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19832 del 23/07/2019 (Rv. 654973 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_645
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE

Omessa proposizione in appello di eccezione di nullità contrattuale - Vizio di omessa pronuncia - Esclusione - Censurabilità in cassazione per violazione di legge della omessa rilevazione d'ufficio della nullità - Fondamento.
In caso di omessa proposizione in appello di un'eccezione di nullità contrattuale, il mancato rilievo da parte del giudice non integra il vizio di omessa pronuncia, ma è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione delle norme che prevedono la rilevabilità d'ufficio della questione, giacché il vizio di omessa pronuncia postula che la questione, ancorché rilevabile d'ufficio, abbia formato oggetto di una specifica domanda od eccezione e che il giudice non abbia statuito sulla stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12259 del 09/05/2019 (Rv. 653780 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1418 – Cause di nullità del contratto
Cod. Civ. art. 1421 – Legittimazione all’azione di nullità
Cod. Proc. Civ. art. 324 – Cosa giudicata formale
Cod. Proc. Civ. art. 360.1 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - Azione di accertamento della nullità del termine - Rilievo officioso di una causa di nullità diversa da quella inizialmente prospettata - Possibilità - Fondamento - Fattispecie.
Il giudice cui sia proposta domanda di accertamento della nullità del termine ha, previa instaurazione del contraddittorio sul punto, il potere - dovere di dichiarare detta nullità anche per motivi diversi da quelli allegati dalla parte, rilevandoli d'ufficio, salvo che si tratti di nullità a regime speciale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto tardiva la domanda di nullità parziale per insussistenza del documento di valutazione dei rischi, diversa da quella originariamente formulata con il ricorso introduttivo).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8914 del 29/03/2019
Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1339, Cod_Proc_Civ_art_112

Contratti in genere - invalidità' - nullità' del contratto - Nullità negoziali - Rilievo officioso di una causa diversa da quella allegata - Possibilità - Fondamento - Fattispecie.
Nelle polizze ”unit linked”, caratterizzate dalla componente causale mista, finanziaria ed assicurativa sulla vita, anche ove sia prevalente la causa finanziaria, la parte qualificata come assicurativa deve rispondere ai principi dettati dal codice civile, delle assicurazioni e della normativa secondaria ad essi collegata, con particolare riferimento al rischio demografico rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l’entità della copertura assicurativa, desumibile dall'ammontare del premio versato dal contraente rispetto al capitale garantito, dall'orizzonte temporale e dalla tipologia dell'investimento. (Nella specie la Corte ha ritenuto che erroneamente il giudice del merito non avesse preso in esame l’esiguità del rischio demografico contrattualmente previsto in relazione all'equilibrio delle prestazioni che veniva sostanzialmente vanificato.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6319 del 05/03/2019
Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Civ_art_1882, Cod_Civ_art_1919
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI

contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere nullità negoziali - "rilevazione" e "dichiarazione" - rispettive modalità operative – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 3308 del 05/02/2019
La rilevazione d'ufficio delle nullità negoziali - sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, e altresì per le ipotesi di nullità speciali o di protezione - è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base a una individuata "ragione più liquida", e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio.
La loro dichiarazione, invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa - salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte - del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia di giudicato in assenza di sua impugnazione.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la sentenza, emessa in altro giudizio e passata in giudicato, con la quale era stata incidentalmente dichiarata la nullità del contratto preliminare di vendita del diritto d'uso di un box auto, spiegasse i suoi effetti anche nel successivo giudizio instaurato dalla promittente alienante nei confronti dei promissari acquirenti per il rilascio del bene e per il pagamento delle spese di gestione e dell'indennità di occupazione).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 3308 del 05/02/2019
nullità negoziali
nullità del contratto preliminare di vendita
Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183_1
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Procedimento civile - domanda giudiziale - interesse ad agire - Testamento – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019
Azioni di nullità ed annullamento - Interesse ad agire - Concretezza ed attualità - Necessità.
In materia testamentaria, l'attore titolare della legittimazione ad esercitare le azioni di nullità ed annullamento non è esentato dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte del medesimo attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare - attraverso la rimozione degli effetti del testamento impugnato - una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019

Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere - nullità negoziali - nullità cosiddette "protettive" - rilievo officioso - possibilità - soggetto legittimato a far valere la nullità che non è parte del processo - limitazione temporale del potere di accertamento della nullità - condizioni - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26614 del 22/10/2018
>>> La rilevabilità officiosa delle nullità negoziali cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime in quanto poste a tutela di interessi e valori fondamentali, è subordinata alla manifestazione di interesse a far valere l'invalidità, entro il termine di decadenza previsto per il suo esercizio, ad opera della parte del processo che ne sia legittimata in esclusiva.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice del gravame che aveva disatteso l'eccezione di nullità dei contratti di sub-affitto di fondo rustico per violazione del divieto di cui all'art. 21 della l. n. 203 del 1982, sollevata dal ricorrente, in quanto i locatori non soltanto erano rimasti estranei al processo, ma, pur portati a conoscenza con missive dell'intervenuto sub-affitto, non avevano sollevato alcuna obiezione in merito nel termine decadenziale di quattro mesi previsto dal citato art. 21).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26614 del 22/10/2018

Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato – giudicato interno - contratti a progetto ex art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 - rilievo d’ufficio della mancanza o genericità del progetto - vizio di ultrapetizione - sussistenza. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24358 del 04/10/2018
>>> In tema di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui all'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, a fronte di domanda diretta a far accertare la natura subordinata del rapporto "inter partes" e l'assenza di autonomia del collaboratore, ponga a fondamento della decisione una nuova causa petendi rilevando d'ufficio la inesistenza ovvero la carenza di specificità del progetto.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24358 del 04/10/2018

Impiego pubblico - in genere (natura, caratteri, distinzioni) - pubblico impiego contrattualizzato - inquadramento del personale - violazione del contratto collettivo - conseguenze – nullità - ragioni. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 23757 del 01/10/2018
>>> In tema di pubblico impiego contrattualizzato, poiché il rapporto è regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato, il datore di lavoro pubblico non ha il potere di attribuire inquadramenti in violazione del contratto collettivo, ma solo la possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo, alle sue esigenze organizzative, senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie; ne consegue che è affetto da nullità per violazione di norma imperativa, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, l'atto di inquadramento in deroga, anche "in melius", alle disposizioni del contratto collettivo.
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 23757 del 01/10/2018

Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - anatocismo - Contratti bancari - Conto corrente - Domanda di accertamento della nullità di clausole anatocistiche e di ripetizione di indebito - Insussistenza di versamenti solutori - Irrilevanza - Interesse del correntista all'accertamento - Sussistenza - Ragioni. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 6 - 1, ORDINANZA N. 21646 DEL 05/09/2018
In tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto.

Nullità negoziali - Rilevabilità "ex officio" in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale - Sussistenza - Fondamento.
Il rilievo "ex officio" di una nullità negoziale deve ritenersi consentito in tutte le ipotesi in cui il giudice risulti investito di una domanda di risoluzione, annullamento, rescissione del contratto senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poichè tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo e omogeneo, non incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21418 del 30/08/2018
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Nullità negoziali - Azione di accertamento della nullità di un contratto o di una singola clausola contrattuale - Rilievo officioso di una causa di nullità diversa da quella prospettata - Possibilità - Fondamento - Fattispecie.
Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di accertamento della nullità di un contratto o di una singola clausola contrattuale ha il potere-dovere di rilevare d'ufficio - previa instaurazione del contraddittorio sul punto - l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che abbia carattere portante ed assorbente e che emerga dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa, salvo che non si tratti di nullità a regime speciale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pur in assenza di contestazione specifica della lavoratrice, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto per mancata prova delle ragioni tecnico-organizzative e sostitutive addotte dal datore di lavoro).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20388 del 01/08/2018
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Impugnazione di delibera condominiale - Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Annullamento per altra ragione o annullamento di altre delibere adottate nella stessa adunanza – Inammissibilità – Fondamento.
La domanda di declaratoria dell'invalidità di una delibera dell'assemblea dei condomini per un determinato motivo non consente al giudice, nel rispetto del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, l'annullamento della medesima delibera per qualsiasi altra ragione attinente a quella questione né, tantomeno, l'annullamento, sia pure per la stessa ragione esplicitata con riferimento alla deliberazione specificamente impugnata, delle altre delibere adottate nella stessa adunanza ma non ritualmente opposte in quanto, ancorché sia redatto un unico processo verbale per l'intera adunanza, l'assemblea pone in essere tante deliberazioni ontologicamente distinte ed autonome fra loro, quante siano le diverse questioni e materie in discussione, con la conseguente astratta configurabilità di separate ragioni di invalidità attinenti all'una o all'altra. (Fattispecie in tema di vizi di vizi di annullabilità della delibera).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16675 del 25/06/2018

Trasferimento immobiliare - Nullità ex art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 - Natura - Carattere assoluto - Conseguenze.
La nullità da cui sono affetti, ex art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, gli atti di trasferimento di edifici privi dell'indicazione degli estremi della licenza o concessione “ad aedificandum” (rilasciata eventualmente in sanatoria) ovvero, in mancanza, dell'allegazione della domanda di sanatoria corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento delle prime due rate dell'oblazione edilizia, ha carattere assoluto e, conseguentemente, è rilevabile d’ufficio, nonché deducibile da chiunque vi abbia interesse.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23541 del 09/10/2017

Impugnazione di delibera condominiale – Motivo di nullità proposto per la prima volta in appello - Inammissibilità - Conversione in eccezione di nullità - Necessità - Esaminabilità - Rilievo officioso della questione - Ammissibilità.
In tema di impugnazione delle delibere condominiali trova applicazione il principio dettato in materia di contratti secondo cui la richiesta di accertamento, per la prima volta in appello, di un motivo di nullità diverso da quelli proposti in primo grado è inammissibile, a ciò ostando il divieto di "nova" ex art. 345, comma 1, c.p.c., salva la possibilità per il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare d'ufficio ogni possibile causa di nullità - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22678 del 27/09/2017
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

Pretesa contrattuale - Omesso rilievo officioso in primo grado della nullità del contratto - Possibilità di un siffatto rilievo nel giudizio di appello in cui si invochi il riconoscimento di quella pretesa - Sussistenza - Ragioni.
Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7294 del 22/03/2017
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Lavoro pubblico contrattualizzato - Procedimento disciplinare previsto dall'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A - Pluralità di fasi - Omissione - Conseguenze - Nullità - Fondamento.
In materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell’allegato A al r.d. n. 148 del 1931 prevede una procedura articolata in più fasi, inderogabile e volta alla tutela del lavoratore dipendente, quale contraente debole; l’omissione di una delle suddette fasi determina la nullità della sanzione disciplinare che, in relazione al tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullità di protezione.
Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 13804 del 31/05/2017
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Azione di adempimento di legato - Domanda riconvenzionale di annullamento del testamento per falsità della data - Rilevabilità "ex officio", anche in appello, della nullità del testamento per difetto di autografia - successioni "mortis causa" - successione testamentaria - forma dei testamenti - testamento olografo - autografia.
Ove l'erede convenuto per l'adempimento di un legato spieghi, in via riconvenzionale, domanda di annullamento del testamento per falsità della data e riproponga, in appello, la contestazione circa la validità del titolo, così impedendo che su tale questione si formi il giudicato, il giudice del gravame può rilevare, d’ufficio, l'eventuale esistenza di cause di nullità del testamento medesimo (nella specie, per difetto di autografia).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8841 del 05/04/2017
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Sottoscrizione cumulativa - Inefficacia - Fondamento.
L'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20606 del 12/10/2016
REQUISITI
ELEMENTI DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Interessi usurari - Nuova disciplina della nullità - Applicazione ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore - Limiti - Inefficacia "ex nunc" delle clausole - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza.
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - clausole - inserzione automatica - In genere.
Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte con l'art. 4 della l. n. 108 del 1996), pur non essendo retroattive, comportano l'inefficacia "ex nunc" delle clausole dei contratti conclusi prima della loro entrata in vigore sulla base del semplice rilievo, operabile anche d'ufficio dal giudice, che il rapporto giuridico, a tale momento, non si era ancora esaurito.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17150 del 17/08/2016

Principio del rilievo ufficioso delle nullità negoziali per causa diversa da quella allegata - Azioni di impugnazione delle delibere assembleari - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie - nullità del contratto
Il principio per cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio (o, comunque, a seguito di allegazione di parte successiva all'"editio actionis"), ove emergente dagli atti, l'esistenza di un diverso vizio di nullità, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, è suscettibile di applicazione estensiva anche nel sottosistema societario, nell'ambito delle azioni di impugnazione delle deliberazioni assembleari, benché non assimilabili ai contratti, atteso che, per la naturale forza espansiva riconnessa al principio generale, va riconosciuto al giudice il potere di rilevare d'ufficio la nullità di una delibera anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per profili diversi da quelli enunciati, purché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo e previa provocazione del contraddittorio sul punto, trattandosi di potere volto alla tutela di interessi generali dell'ordinamento, afferenti a valori di rango fondamentale per l'organizzazione sociale, che trascendono gli interessi particolari del singolo. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto non viziata da ultrapetizione la decisione del giudice di rigetto della domanda di pagamento del prezzo di un pacchetto azionario su un vizio radicale della rappresentazione economico-finanziaria della società emergente dalla delibera di approvazione del bilancio annessa al contratto di compravendita, ancorché originariamente non contestato dall'acquirente).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8795 del 04/05/2016

Principio del rilievo ufficioso delle nullità negoziali per causa diversa da quella allegata - Azioni di impugnazione delle delibere assembleari - Applicabilità
Il principio per cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio (o, comunque, a seguito di allegazione di parte successiva all'"editio actionis"), ove emergente dagli atti, l'esistenza di un diverso vizio di nullità, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, è suscettibile di applicazione estensiva anche nel sottosistema societario, nell'ambito delle azioni di impugnazione delle deliberazioni assembleari, benché non assimilabili ai contratti, atteso che, per la naturale forza espansiva riconnessa al principio generale, va riconosciuto al giudice il potere di rilevare d'ufficio la nullità di una delibera anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per profili diversi da quelli enunciati, purché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo e previa provocazione del contraddittorio sul punto, trattandosi di potere volto alla tutela di interessi generali dell'ordinamento, afferenti a valori di rango fondamentale per l'organizzazione sociale, che trascendono gli interessi particolari del singolo. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto non viziata da ultrapetizione la decisione del giudice di rigetto della domanda di pagamento del prezzo di un pacchetto azionario su un vizio radicale della rappresentazione economico-finanziaria della società emergente dalla delibera di approvazione del bilancio annessa al contratto di compravendita, ancorché originariamente non contestato dall'acquirente).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8795 del 04/05/2016

spese di manutenzione (ripartizione) - soffitti, solai, volte, lastrici solari - Deroga ai criteri stabiliti dall'art. 1126 c.c. da parte dell'assemblea - Esclusione - Conseguenze - Nullità della delibera - Legittimazione ad impugnare del condomino presente non dissenziente - Ammissibilità.
In tema di condominio, poiché le attribuzioni dell'assemblea sono limitate alla verifica ed all'applicazione dei criteri stabiliti dalla legge, è nulla, anche se assunta all'unanimità, la delibera che modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese di riparazione del lastrico solare stabilito dall'art. 1126 c.c., ove i condomini non abbiano manifestato l'espressa volontà di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti in tal senso: tale nullità può essere fatta valere, ex art. 1421 c.c., da chiunque vi abbia un concreto interesse, compreso il condomino che abbia partecipato, con il suo voto favorevole, alla formazione di detta delibera.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5814 del 23/03/2016
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
5814
2016

Domanda di annullamento del testamento olografo per incapacità naturale del testatore - Proposizione, in sede di memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c., di domanda di annullamento per altro motivo - Novità - Conseguenze - Fattispecie.
Successioni "mortis causa" - successione testamentaria - forma dei testamenti - testamento olografo
Proposta domanda di annullamento di un testamento olografo per incapacità naturale del testatore, costituisce domanda nuova la richiesta, formulata in sede di memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c. (nel testo vigente anteriormente all'1 marzo 2006), di annullamento del medesimo testamento per altro motivo (nella specie, difetto di data), fondando le due azioni, pur nella identità di "petitum", su fatti costitutivi diversi, né potendo il giudice rilevare "ex officio" l'annullabilità dell'atto di ultima volontà per tale diversa ragione, mancando una norma che espressamente gli riconosca tale potere.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 698 del 18/01/2016

Decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali - Opposizione - Rilevabilità d'ufficio della nullità delle sottostanti delibere assembleari - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 305 del 12/01/2016
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità d'ufficio dell'invalidità delle sottostanti delibere non opera allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità, trattandosi dell'applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 305 del 12/01/2016
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE

Decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali - Opposizione - Rilevabilità d'ufficio della nullità delle sottostanti delibere assembleari - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 305 del 12/01/2016
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità d'ufficio dell'invalidità delle sottostanti delibere non opera allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità, trattandosi dell'applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 305 del 12/01/2016

Locazione ad uso abitativo - Forma scritta ex art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998 - Prescrizione "ad substantiam" - Violazione - Conseguenze - Nullità assoluta - Fondamento - Eccezioni - Nullità relativa in caso di forma verbale imposta dal locatore. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18214 del 17/09/2015
Il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta ex art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998 è affetto da nullità assoluta, rilevabile da entrambe le parti e d'ufficio, attesa la "ratio" pubblicistica del contrasto all'evasione fiscale; fa eccezione l'ipotesi prevista dal successivo art. 13, comma 5, in cui la forma verbale sia stata abusivamente imposta dal locatore, nel qual caso il contratto è affetto da nullità relativa di protezione, denunciabile dal solo conduttore.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18214 del 17/09/2015

Violazione della procedura per l'irrogazione di sanzione disciplinare a carico di ferrotranvieri - Nullità - Rilievo d'ufficio - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17286 del 28/08/2015
Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - subordinazione - sanzioni disciplinari - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17286 del 28/08/2015
La nullità di una sanzione disciplinare per violazione del procedimento finalizzato alla sua irrogazione - sia quello generale di cui all'art. 7 st.lav., sia quello specifico previsto per gli autoferrotranvieri dall'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A (nella specie, l'omessa pronuncia da parte del Consiglio di disciplina) - rientra tra quelle cd. di protezione poiché ha natura inderogabile ed è posta a tutela del contraente più debole del rapporto, vale a dire il lavoratore, sicché è rilevabile d'ufficio.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17286 del 28/08/2015
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Condizioni legali per la sua emanazione - Individuazione - Ordinanza di convalida emessa in assenza dei presupposti di legge - Conseguenze - Appello - Ammissibilità - Mancato esame di questione di merito rilevabile "ex officio" (nullità del contratto) - Irrilevanza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15230 del 03/07/2014
L'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto ex art. 663 cod. proc. civ., pur impugnabile, in linea di principio, soltanto con l'opposizione tardiva ex art. 668 cod. proc. civ., è soggetta al normale rimedio dell'appello solo se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all'udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell'impugnazione, sicché la circostanza che il giudice non abbia esaminato questioni di merito rilevabili d'ufficio (quale quella relativa all'eventuale nullità del contratto) non ne comporta l'appellabilità.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15230 del 03/07/2014

Nullità della deliberazione - Rilevabilità d'ufficio ex art. 1421 cod. civ. - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12582 del 17/06/2015
Alle deliberazioni prese dall'assemblea condominiale si applica il principio dettato in materia di contratti dall'art. 1421 cod. civ., secondo cui è attribuito al giudice il potere di rilevarne d'ufficio la nullità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12582 del 17/06/2015
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

Nullità negoziali - "Rilevazione" e "dichiarazione" - Rispettive modalità operative.
La "rilevazione" "ex officio" delle nullità negoziali (sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, ed altresì per le ipotesi di nullità speciali o "di protezione") è sempre obbligatoria, purchè la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio; la loro "dichiarazione", invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa (salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.26242 del 12/12/2014
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Rilevabilità d'ufficio delle nullità del tasso di interesse - Condizioni.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista, la nullità delle clausole del contratto di conto corrente bancario che rinviano alle condizioni usualmente praticate per la determinazione del tasso d'interesse o che prevedeono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., qualora vi sia contestazione, anche per ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento della richiesta di interessi, senza che ciò si traduca in una violazione dei principi della domanda e del contraddittorio, i quali escludono che, in presenza di un'azione diretta a far valere l'invalidità di un contratto, il giudice possa rilevare d'ufficio la nullità per cause diverse da quelle dedotte dall'attore.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24483 del 30/10/2013
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Domanda di rendiconto - Accoglimento - Validità del contratto - Accertamento implicito - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23235 del 14/10/2013
Il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato, anche implicito, come allorché il giudice di primo grado, accogliendo una domanda, abbia dimostrato di ritenere valido il contratto, e le parti, in sede di appello, non abbiano mosso alcuna censura inerente la sua validità. (Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, si è ritenuto che il giudicato interno, formatosi sull'accoglimento della domanda contrattuale di rendiconto ex art. 2552 cod. civ., precludesse la questione sulla validità del contratto di associazione in partecipazione).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23235 del 14/10/2013

Deliberazione ex art. 2447 cod. civ. - Omessa sottoscrizione della quota di ricostituzione del capitale sociale - Legittimazione all'impugnazione della delibera ex art. 2379 cod. civ. - Sussistenza - Ragioni.
Colui il quale abbia perso la qualità di socio non avendo sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale conserva la legittimazione ad esperire l'azione di accertamento della nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 cod. civ., in quanto, sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, primo comma, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'istante assume essere "contra legem" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21889 del 25/09/2013

Deliberazione ex art. 2447 cod. civ. - Omessa sottoscrizione della quota di ricostituzione del capitale sociale - Legittimazione all'impugnazione della delibera ex art. 2379 cod. civ. - Sussistenza - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21889 del 25/09/2013
Colui il quale abbia perso la qualità di socio non avendo sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale conserva la legittimazione ad esperire l'azione di accertamento della nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 cod. civ., in quanto, sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, primo comma, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'istante assume essere "contra legem" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21889 del 25/09/2013

Proposizione di eccezioni di nullità in primo grado - Ulteriori eccezioni in appello fondate su diversi profili - Ammissibilità - Fondamento.
Proposte eccezioni di nullità del contratto nel primo grado (nella specie, di abusivo riempimento dei moduli da parte della banca nelle parti riguardanti le dichiarazioni di aumento della fideiussione), è ammissibile in appello, alla stregua del disposto dell'art. 345 cod. proc. civ., la proposizione di altre eccezioni che deducano ulteriori profili di nullità ed il loro rilievo d'ufficio, dal momento che, posta all'attenzione del giudice la questione della nullità di un testo negoziale, quale elemento costitutivo della domanda, tutti i profili di nullità non soggetta a regime speciale possono essere rilevati sulla base dei fatti allegati e provati od emergenti "ex actis", fermo l'obbligo per il giudice di merito di sollecitare al riguardo l'attivazione del contraddittorio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17257 del 12/07/2013
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Atti tra vivi di trasferimento di diritti reali relativi a terreni - Mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica ex art. 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Nullità - Carattere assoluto - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Sussistenza - Acquisizione del certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 213 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di compravendita immobiliare, la mancata produzione del certificato di destinazione urbanistica, che, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve essere allegato per la conclusione del contratto definitivo o in sede di richiesta giudiziale di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, comporta la nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento di immobili, nullità avente carattere assoluto e, quindi, rilevabile d'ufficio e deducibile da chiunque vi abbia interesse. Pertanto, la mancata produzione del certificato di destinazione urbanistica, che non costituisce un presupposto della pretesa azionata, bensì una condizione dell'azione, giustifica la sua acquisizione, anche officiosa, in forza dei poteri del giudice di cui all'art. 213 cod. proc. civ., sottraendosi al principio dispositivo proprio del processo civile.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22077 del 25/10/2011

Nullità ex art. 40 della legge n. 47 del 1985 - Riferibilità della stessa alle sole categorie di atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali - Sussistenza - Estensione anche agli atti inerenti allo scioglimento di comunioni ereditarie - Esclusione - Fattispecie.
L'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che prevede la nullità degli atti "inter vivos" aventi ad oggetto diritti reali dai quali non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare (o di quella rilasciata in sanatoria), pur riguardando anche gli atti di scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici o loro parti, limita espressamente il proprio campo oggettivo di applicazione ai soli "atti tra vivi", rimanendo, perciò, esclusa tutta la categoria degli atti "mortis causa", e di quelli non autonomi rispetto ad essi, tra i quali si deve ritenere compresa anche la divisione ereditaria, quale atto conclusivo della vicenda successoria. (Nella specie, la S.C. ha escluso dalla sfera di operatività della suddetta nullità alcuni contratti divisionali articolati in più atti miranti allo scopo della individuazione dei beni da assegnare ai singoli coeredi).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 01/02/2010
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Ritenuta validità di contratto con sentenza non impugnata con specifico gravame - Successiva deduzione della nullità del contratto, rilevabile anche d' ufficio, in altro giudizio tra le stesse parti - Formazione di detto giudicato - Sussistenza - Presupposti - Individuazione - Effetti - Preclusione della denuncia di nullità - Fattispecie in tema di locazione.
L'eccezione di nullità del contratto in un successivo giudizio è preclusa dal giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio, riconducibile a precedente sentenza definitiva sul punto intervenuta tra le stesse parti, nella quale il riconoscimento dell'esistenza di un valido contratto aveva costituito il presupposto logico-giuridico essenziale della decisione di merito. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il motivo con il quale era stata eccepita, in sede di legittimità, la nullità di un contratto di locazione intervenuto tra un Comune e due privati perché non era stato validamente stipulato per iscritto, sul presupposto che, con precedente sentenza di rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni relativi ad un determinato periodo, era stata ritenuta la validità del contratto per il dedotto intervallo temporale, senza la che la relativa sentenza fosse stata impugnata sul punto, con la conseguente formazione del relativo giudicato interno, che era venuto a coprire il dedotto e il deducibile).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8612 del 12/04/2006

Deliberazioni nulle o annullabili - Presupposti relativi - Omessa comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea - Nullità della delibera - Esclusione - Annullabilità - Configurabilità - Mancata impugnazione nel termine previsto - Effetti.
In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005

Contratto nullo per violazione di norme imperative - Pagamento effettuato in base ad esso - Ripetibilità - Differenza con il pagamento effettuato in base a contratto contrario al buon costume.
Il pagamento effettuato in base a contratto nullo per contrarietà a norme imperative configura un'ipotesi di indebito oggettivo cui consegue per il disposto dell'art. 2033 cod. civ. (diversamente dalla nullità per contrarietà al buon costume) la ripetibilità di quanto sia stato pagato.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11973 del 18/11/1995

Domanda giudiziale - implicita domanda di accertamento della nullità di una convenzione divisoria o transattiva - configurabilità - esclusione.*
La domanda di accertamento della nullità di una convenzione divisoria e transattiva non può ritenersi implicita nella domanda di divisione giudiziale, giacche questa non presuppone necessariamente la nullità o la giuridica inesistenza di ogni divisione intervenuta, ben potendo implicare, invece, l'annullamento della divisione stessa o la sua inefficacia o inopponibilità ad un particolare soggetto o la sua rescissione per lesione eccetera. ( V 2976/77, mass n 386519; ( V 837/76, mass n 379499; ( V 941/66, mass n 321878).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5766 del 08/11/1979

Questioni nuove - nullità del negozio giuridico - deducibilità per la prima volta in cassazione - limiti.*
Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - azione di nullità - in genere.*
Il principio della deducibilità e rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, della nullità del negozio giuridico (nella specie, donazione effettuata da un ente pubblico territoriale) opera, in Sede di legittimità, solo quando la nullità medesima derivi da elementi già acquisiti in causa e risultanti dalla sentenza impugnata, mentre resta preclusa la possibilità di dedurre per la prima volta con il ricorso per Cassazione una ragione di nullità che implichi nuove indagini di fatto, non consentite in detta Sede (nella specie, Mancanza di una delibera dell'ente debitamente approvata dall'autorità tutoria). ( V 3544/77, mass n 387139).*
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 651 del 30/01/1979

Decreto di nomina del curatore e di autorizzazione dello stesso a vendere un bene dello scomparso - rivendicazione del bene da parte dell'acquirente nei confronti di un terzo - contestazione da parte del terzo della legittimita del decreto di nomina e di quello di autorizzazione - inammissibilita.*
Poiche le norme concernenti l'integrazione della capacita di determinati soggetti sono poste a tutela di questi ultimi (che pertanto sono i soli legittimati ad impugnare i provvedimenti in proposito emessi), la legittimita del decreto che nomina il curatore dello scomparso e di quello che autorizza detto curatore a vendere un bene del medesimo non puo essere contestata, nei confronti dell'acquirente del bene, nel corso del giudizio di revindica da chi in detto giudizio e convenuto, indipendentemente dalla buona o mala fede dell'acquirente stesso.*
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 390 del 16/02/1971

Rivendicazione del bene da parte dell'acquirente nei confronti di un terzo - contestazione da parte del terzo della legittimita del decreto di nomina e di quello di autorizzazione - inammissibilita.*
Poiche le norme concernenti l'integrazione della capacita di determinati soggetti sono poste a tutela di questi ultimi (che pertanto sono i soli legittimati ad impugnare i provvedimenti in proposito emessi), la legittimita del decreto che nomina il curatore dello scomparso e di quello che autorizza detto curatore a vendere un bene del medesimo non puo essere contestata, nei confronti dell'acquirente del bene, nel corso del giudizio di revindica da chi in detto giudizio e convenuto, indipendentemente dalla buona o mala fede dell'acquirente stesso.*
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 390 del 16/02/1971
fine
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