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Domanda giudiziale - nuova domanda - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3922 del 16/02/2025 (Rv. 673845-01)

Obbligazioni in genere – nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - domanda di ripetizione di indebito - Proposizione in corso di causa intrapresa con domanda contrattuale - Inammissibilità per novità - Sussistenza - Ragioni.

La domanda di ripetizione dell'indebito, proposta in un giudizio originariamente fondato sulla domanda di adempimento contrattuale o di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, integra una domanda nuova, come tale inammissibile.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3922 del 16/02/2025 (Rv. 673845-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_2033