Nullità della deliberazione - Rilevabilità d'ufficio ex art. 1421 cod. civ. - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12582 del 17/06/2015
Alle deliberazioni prese dall'assemblea condominiale si applica il principio dettato in materia di contratti dall'art. 1421 cod. civ., secondo cui è attribuito al giudice il potere di rilevarne d'ufficio la nullità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12582 del 17/06/2015
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI