Codice Civile Libro Terzo: DELLA PROPRIETA' Titolo VII: DELLA COMUNIONE Capo II: DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI Art.1139. Rinvio alle norme sulla comunione.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1139. Rinvio alle norme sulla comunione.
1. Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale.
la giurisprudenza
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - Previsioni del regolamento di condominio concernenti l'organizzazione della gestione dei beni comuni e la redazione del bilancio - Natura non negoziale - Conseguenze - Modifica - Maggioranza assembleare - Sufficienza - Fondamento.
Le clausole del regolamento di condominio che disciplinano l'organizzazione della gestione dei beni comuni, incluse quelle relative alla redazione del bilancio, avendo esso ad oggetto le spese relative ai beni medesimi ed ai servizi condominiali, sebbene inserite in un regolamento contrattuale, non hanno natura negoziale e possono, perciò, essere modificate a maggioranza dall'assemblea condominiale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8940 del 29/03/2019
Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1138, Cod_Civ_art_1139
CONDOMINIO
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

Condominio minimo - Disciplina prevista dal codice civile in materia di organizzazione e di posizioni soggettive dei partecipanti - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze in tema di nomina dell'amministratore e di approvazione di regolamento di condominio.
Instaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali e riscontrandosi la medesima situazione nel condominio cd. "minimo", ne discende che anche rispetto a quest'ultimo trova applicazione, sia per l'organizzazione interna dell'assemblea che per le situazioni soggettive dei partecipanti, la disciplina di cui agli artt. 1117 e ss. c.c., potendo pertanto in tal caso i condomini, in applicazione del principio maggioritario ed anche se in numero inferiore, rispettivamente, a quattro e dieci, nominare un amministratore ed approvare un regolamento. (Principio reso in fattispecie regolata, "ratione temporis", dalla disciplina anteriore a quella introdotta dalla l. n. 220 del 2012).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20071 del 11/08/2017
CONDOMINIO
COMPROPRIETA' INDIVISA

Condominio minimo - Norme sul funzionamento dell'assemblea di condominio - Applicabilità - Condizioni - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario – Sussistenza - Conseguenze.
Nel condominio cd. minimo (formato, cioè, da due partecipanti con diritti di comproprietà paritari sui beni comuni), le regole codicistiche sul funzionamento dell'assemblea si applicano allorché quest'ultima si costituisca regolarmente con la partecipazione di entrambi i condomini e deliberi validamente con decisione "unanime", tale dovendosi intendere quella che sia frutto della partecipazione di ambedue i comproprietari; ove, invece, non si raggiunga l'unanimità, o perché l'assemblea, in presenza di entrambi i condomini, decida in modo contrastante, oppure perché, come nella specie, alla riunione - benché regolarmente convocata - si presenti uno solo dei partecipanti e l'altro resti assente, è necessario adire l'autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 1105 e 1139 c.c., non potendosi ricorrere al criterio maggioritario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 5329 del 02/03/2017
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

Spese relative a giudizio vertente tra il condominio ed un singolo condomino - Imposizione delle stesse, "pro quota", a carico di detto condomino - Invalidità della relativa deliberazione assembleare - Sussistenza - Fondamento.
In tema di condominio negli edifici, è invalida la deliberazione dell'assemblea che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, "pro quota", il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13885 del 18/06/2014
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE

Qualificazione giuridica del rapporto - Formazione del giudicato - Condizioni - Fattispecie in tema di qualificazione di un contesto proprietario come comunione e non come condominio.Fattispecie in tema di qualificazione di un contesto proprietario come comunione e non come condominio. Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 10053 del 24/04/2013
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Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 10053 del 24/04/2013
Il giudicato può formarsi anche sulla qualificazione giuridica di un rapporto, se questa abbia formato oggetto di contestazione e sul punto deciso, costituente antecedente necessario ed indispensabile della pronuncia sulla domanda, la parte interessata non abbia proposto impugnazione. Ne consegue che, ove l'attore abbia domandato l'annullamento di una deliberazione assembleare per violazione del termine minimo di comunicazione dell'avviso di convocazione, di cui all'art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ., deve ritenersi intervenuto il giudicato sull'accertamento compiuto dal primo giudice, e non tempestivamente appellato, in ordine alla qualificazione del contesto proprietario come di semplice comunione e non di condominio.
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RITENUTO IN FATTO
1. - Con atto di citazione del 29 aprile 1999, Ma..... Emanuela Maria convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Ga...... Enrico, Ma.... Donatella, Ma.... Annunciata Luigia, Tr...... Ruggero e Ma.... Adriano, chiedendo che fosse pronunciato l'annullamento o accertata e dichiarata la nullità delle Delib. dai convenuti assunte nelle sedute del 21 maggio 1998, del 23 novembre 1998 e del 18 marzo 1999 nella loro qualità di partecipanti al condominio dell'edificio sito in via Cesalpino, n. 1, a Milano. L'attrice considerò in particolare illegittime: (a) la decisione di effettuare opere di rifacimento del tetto dello stabile condominiale e di ripartire le relative spese tra i condomini Ma..... Emanuela Maria, Ga...... Enrico, Ma.... Donatella, Ma.... Annunciata Luigia e Tr...... Ruggero, in quanto tali opere - a suo dire - erano da considerare illecite e finalizzate solo a realizzare l'interesse degli altri partecipanti al condominio; (b) la deliberazione di ripartire le spese dell'acqua in base al criterio di consumo "presuntivo" basato sul numero degli occupanti le singole unità immobiliari, essendo invece il consumo ricavabile direttamente, sulla base di un criterio di effettività, da un contatore posto in ciascuna unità immobiliare; (c) la decisione, infine, di ripartire tra i predetti condomini le spese di rifacimento della facciata dello stabile condominiale, essendo stata la convocazione per la partecipazione alla relativa assemblea effettuata senza rispettare il termine di cinque giorni prescritto dall'art. 66 disp. att. cod. proc. civ., comma 3.
L'impugnante, peraltro, dedusse l'invalidità di tutte e tre le suddette Delib.anche per la mancata convocazione di Ma.... Adriano e per la mancata conseguente attribuzione anche a lui delle spese di sua competenza, essendo anch'egli da considerare condomino a tutti gli effetti.
Nel contraddittorio con i convenuti, che si costituirono tutti - con la sola eccezione di Ma.... Adriano, rimasto contumace - resistendo all'avversa impugnativa, l'adito Tribunale, esperita una c.t.u. in ordine alle opere fatte eseguire sul tetto e sulla facciata dello stabile in oggetto, all'udienza del 7 ottobre 2003, a seguito di discussione orale, pronunciò ex art. 281-sexies cod. proc. civ. sentenza con cui rigettò l'impugnativa attorea, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese processuali. 2. - La Corte d'appello di Milano, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria l'8 gennaio 2007, ha respinto sia il gravame principale della Ma..... sia il gravame incidentale del Ga......, del Tr...... e di Donatella e di Ma.... Annunciata Luigia, ponendo a carico della Ma..... le spese di lite. 2.1. - La Corte territoriale ha confermato la statuizione di tardività dell'impugnativa delle prime due delibere esercitata dalla Ma....., rilevando che i vizi denunciati, riguardando i criteri di riparto delle spese di manutenzione straordinaria dell'immobile (con riguardo al tetto) o delle spese ordinarie di erogazione dell'acqua, non rientravano tra quelli che possono dar luogo ad un'ipotesi di nullità assoluta e dovevano essere fatti valere nel termine decadenziale di trenta giorni.
Quanto alla mancata convocazione di Ma.... Adriano, la Corte d'appello ha rilevato che l'appellante in via principale non ne aveva dimostrato la presunta appartenenza al condominio o alla comunione e che, in ogni caso, la pretesa illegittimità della di lui mancata convocazione costituiva un'ipotesi di annullabilità, che non poteva eliminare l'effetto decadenziale conseguito alla mancata impugnativa delle due delibere nel termine di trenta giorni.
In ordine alla terza delibera, con cui fu deciso il riparto delle spese di rifacimento della...

Potere di deliberare a maggioranza sulle transazioni concernenti le spese - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 821 del 16/01/2014
In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1135 cod. civ., l'assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d'interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, cod. civ., solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 821 del 16/01/2014
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

Potere di deliberare a maggioranza sulle transazioni concernenti le spese - Sussistenza - Fondamento.
In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1135 cod. civ., l'assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d'interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, cod. civ., solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 821 del 16/01/2014
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

Costituzione di diritti reali su parti comuni - Unanimità dei condomini - Necessità - Fondamento - Delibera assembleare presa a maggioranza e non impugnata - Idoneità - Esclusione.
In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, cod. civ., applicabile al condominio in virtù dell'art. 1139 cod. civ., per la costituzione di diritti reali sulle parti comuni è necessario il consenso di tutti i condòmini, che non può essere sostituito da una deliberazione assembleare a maggioranza e dal decorso del tempo necessario a consolidarla.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15024 del 14/06/2013

Art. 1134 cod. civ. - Spese sostenute per la conservazione della cosa comune - Diritto al rimborso - Presupposto dell'urgenza - Necessità - Diversità di regime rispetto alla comunione - Fondamento - Condominio minimo - Applicabilità - Sussistenza - Fattispecie.
La diversa disciplina dettata dagli artt.1110 e 1134 cod. civ. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell'altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell'urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l'utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. Ne discende che anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza, ai sensi dell'art. 1134 cod. civ. (In base al suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto applicabile la disposizione di cui all'art. 1134 cod. civ. pur se, nella specie, il condominio non risultava formalmente costituito, con nomina dell'amministratore).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21015 del 12/10/2011
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
21015
2011

Delibera dell'assemblea condominiale recante grave pregiudizio alle cose e servizi comuni - Impugnazione - Ammissibilità - Fattispecie.
Il potere d'impugnazione delle delibere condominiali, per effetto del rinvio ex art. 1139 cod. civ. alle norme sulla comunione ed in particolare all'art. 1109 cod. civ., si estende anche alla decisione approvata dalla maggioranza che rechi grave pregiudizio alla cosa comune ed ai servizi che ne costituiscono parte integrante, potendo solo entro questo limite essere valutato il merito, sotto il profilo dell'eccesso di potere, della decisione dell'assemblea condominiale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale per avere questa rigettato, sull'assunto della non sindacabilità per eccesso di potere delle delibere condominiali, l'impugnazione della delibera con cui un condominio aveva respinto la proposta di licenziamento del custode perché assente nell'orario di lavoro in quanto impegnato in servizi a pagamento a condomini richiedenti).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25128 del 14/10/2008
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

Modificazioni delle modalità di godimento da parte di un compossessore - Legittimazione degli altri compossessori - Sussistenza - Fattispecie.
Costituisce turbativa del possesso, tutelabile con l'azione di manutenzione, il comportamento del compossessore che ponga in essere una innovazione nella cosa comune comportante una modificazione delle concrete modalità di godimento della cosa stessa dalla quale derivi ad altro compossessore una apprezzabile limitazione delle sue facoltà di godimento della cosa (nel caso di specie, un compossessore aveva variato il congegno di apertura elettronica del cancello comune senza consegnare il nuovo telecomando ad uno dei compossessori, che era stato costretto per un lasso di tempo apprezzabile ad utilizzare l'apertura meccanica).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7914 del 30/05/2002

Modificazioni delle modalità di godimento da parte di un compossessore - Legittimazione degli altri compossessori - Sussistenza - Fattispecie.
Costituisce turbativa del possesso, tutelabile con l'azione di manutenzione, il comportamento del compossessore che ponga in essere una innovazione nella cosa comune comportante una modificazione delle concrete modalità di godimento della cosa stessa dalla quale derivi ad altro compossessore una apprezzabile limitazione delle sue facoltà di godimento della cosa (nel caso di specie, un compossessore aveva variato il congegno di apertura elettronica del cancello comune senza consegnare il nuovo telecomando ad uno dei compossessori, che era stato costretto per un lasso di tempo apprezzabile ad utilizzare l'apertura meccanica).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7914 del 30/05/2002

Deliberazioni - In genere - Condominio costituito da due soli condomini - Formazione della maggioranza - Criteri - Nomina dell'amministratore - Disciplina.
Nell'ipotesi di un condominio costituito da soli due condomini (cosiddetto condomini minimi) non si applica la disciplina dettata dall'art.1136 cod. civ.,la quale richiede per la regolare costituzione dell'assemblea e per la validità delle relative delibere maggioranze qualificate con riferimento al numero dei partecipanti al condominio ed in rapporto al valore dell'edificio condominiale; ma, in forza della norma di rinvio contenuta nell'art.1139 cod. civ., le deliberazioni di detto condominio, ivi comprese quelle attinenti la nomina dell'amministratore, sono soggette alla regolamentazione prevista dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ. per l'amministrazione della comunione in generale, di cui il condominio di edifici costituisce una specie.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4721 del 30/03/2001

Pluralità di amministratori - Ammissibilità - Rappresentanza del condominio anche nei rapporti con i terzi - Attribuzione a tutti gli amministratori - Disposizione dell'art. 1106 cod. civ. - Applicabilità al condominio - Conseguenze - Società di fatto - Attribuzione della qualità di amministratore di un condominio - Ammissibilità.
Società - di persone fisiche - società semplice - rapporti tra soci - amministrazione - disgiuntiva - Società di Fatto - Attribuzione della qualità di amministratore di un condominio - Ammissibilità.
Le norme del codice civile sulla nomina, la revoca e l'attività dell'amministratore del condominio negli edifici (art. 1129 cod. civ. 64 e 65 disp. att. cod. civ.) non escludono la possibilità che l'amministrazione del condominio sia affidata ad una pluralità di amministratori dato che, per un verso, la carenza di una specifica disposizione per l'individuazione tra i diversi amministratori di quello tenuto a rappresentare il condominio nei rapporti con i terzi comporta solo, ai sensi dell'art. 1131 cod. civ., che, l'attribuzione a tutti del potere di rappresentanza anche nei confronti di terzi e che, per altro verso, grazie al rinvio alle norme sulla comunione, operato dall'art. 1139 cod. civ., deve ritenersi applicabile al condominio negli edifici l'art. 1106 cod. civ., che, per una esigenza di tutela degli interessi dei comproprietari e di razionalizzazione delle amministrazioni particolarmente complesse, comune anche al condominio negli edifici, espressamente consente la delega per l'amministrazione della cosa comune ad uno o più partecipanti o anche ad un estraneo. Ne consegue la possibilità che l'amministrazione del condominio sia affidata anche ad una società di fatto in cui la disciplina del potere di amministrazione come derivante da un rapporto di mandato fra la collettività dei soci amministratori (art. 2260 cod. civ.) e l'attribuzione, nei rapporti esterni, della rappresentanza del socio amministratore (art. 2266 cod. civ.) presenta un notevole parallelismo con quella dell'art. 1131 cod. civ., alla quale aggiunge la predisposizione di regole legali per la risoluzione del conflitto tra gli amministratori (art. 2257), dovendosi escludere che la possibilità di inserimento di nuovi soci, nelle società di persone, si rilevi incompatibile con il carattere personale del mandato conferito all'amministratore dall'assemblea dei condomini, dato che, come nel caso di nomina dell'amministratore unico, che è dotato della facoltà di delega dei suoi poteri ad un sostituto, l'"intuitus personae" risiede nella originaria scelta del mandatario e che l'ingresso di nuovi soci non riduce, ma semmai accresce, la garanzia per i condomini.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11155 del 24/12/1994
CONDOMINIO
AMMINISTRATORE NOMINA REVOCA

In genere - "Condomini minimi" - Applicabilità delle norme sul condominio - Limiti.
In base all'art. 1139 cod. civ., la disciplina del capo II del Titolo VII del terzo libro del codice civile (artt. 1117 - 1138) è applicabile - e solo per quanto in tali norme non espressamente previsto possono osservarsi le disposizioni sulla comunione in generale (artt. 1100 - 1116 cod.civ.) - ad ogni tipo di condominio e, quindi, anche, in quanto per essi ne' esplicitamente ne' implicitamente derogato, ai cosiddetti "condomini minimi", e cioè a quelle collettività condominiali composte da due soli partecipanti, in relazione alle quali sono da ritenersi inapplicabili le sole norme procedimentali sul funzionamento dell'assemblea condominiale, che resta regolato, dunque, dagli artt. 1104, 1105, 1106.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5914 del 26/05/1993
fine
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