Codice Civile Libro Terzo: DELLA PROPRIETA' Titolo VII: DELLA COMUNIONE Capo I - DELLA COMUNIONE IN GENERALE Art.1102. Uso della cosa comune.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1102. Uso della cosa comune.
1. Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
2. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
la giurisprudenza
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Parti comuni dell'edificio - Titolo negoziale costitutivo di un diritto reale di cd. uso esclusivo - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento – Conseguenze - contratti in genere - invalidita' - nullita' del contratto - conversione del contratto nullo - contratti in genere - invalidità' - nullità' del contratto - parziale in genere - diritti reali - (nozione, caratteri, distinzioni) In genere.
La pattuizione avente ad oggetto l'attribuzione del cd. "diritto reale di uso esclusivo" su una porzione di cortile condominiale, costituente, come tale, parte comune dell'edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, idoneo ad incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall'art. 1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del "numerus clausus" dei diritti reali e della tipicità di essi. Ne consegue che il titolo negoziale che siffatta attribuzione abbia contemplato implica di verificare, nel rispetto dei criteri di ermeneutica applicabili, se, al momento di costituzione del condominio, le parti non abbiano voluto trasferire la proprietà ovvero, sussistendone i presupposti normativi previsti e, se del caso, attraverso l'applicazione dell'art. 1419 c.c., costituire un diritto reale d'uso ex art. 1021 c.c. ovvero, ancora se sussistano i presupposti, ex art. 1424 c. c., per la conversione del contratto volto alla creazione del diritto reale di uso esclusivo in contratto avente ad oggetto la concessione di un uso esclusivo e perpetuo (ovviamente "inter partes") di natura obbligatoria.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 28972 del 17/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1424, Cod_Civ_art_1419
corte
cassazione
28972
2020

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - innovazioni (distinzione dall'uso) - pregiudizio alla statica o all'estetica (decoro architettonico) - Alterazione del decoro architettonico - Effetti - Pregiudizio economico - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.
In tema di condominio negli edifici, ove sia accertata una alterazione della fisionomia architettonica dell'edificio condominiale (nella specie, per effetto della realizzazione di una canna fumaria apposta sulla facciata), il pregiudizio economico risulta conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico, che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata, in quanto di per sé meritevole di salvaguardia, dalle norme che ne vietano l'alterazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25790 del 13/11/2020 (Rv. 659623 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_2043
Alterazione
decoro architettonico
corte
cassazione
25790
2020

Contratti in genere – interpretazione - Costituzione negoziale di servitù di passaggio - A carico di un bene immobile in proprietà comune e a favore di altro bene immobile in proprietà esclusiva di uno dei comproprietari del primo - Interpretazione delle clausole contrattuali - Accertamento della volontà delle parti - Necessità - Volontà del notaio rogante - Irrilevanza. Servitù' - prediali - costituzione del diritto - delle servitù' volontarie - costituzione negoziale - In genere.
In tema di interpretazione dei contratti, per configurare la costituzione di una servitù di passaggio a carico di un bene immobile in proprietà comune e a favore di altro bene immobile in proprietà esclusiva di uno dei comproprietari del primo, è necessario svolgere una indagine in concreto per verificare se l'esercizio del diritto sul fondo servente da parte del contitolare dello stesso rientri o meno nei limiti delle prerogative del comproprietario, perché solo quando tale limite è superato è possibile configurare un diritto "in re aliena"; a tal fine è irrilevante che le clausole contrattuali siano state redatte da un tecnico del diritto, quale è il notaio rogante, dovendo tale interpretazione essere condotta tenendo in considerazione la volontà delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21858 del 09/10/2020 (Rv. 659376 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1058, Cod_Civ_art_1063
corte
cassazione
21858
2020

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - uso - estensione e limiti - Edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti condominii - Apertura di un varco nel muro divisorio per collegare locali di proprietà esclusiva di un condomino presenti in entrambi i condominii - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
In presenza di un edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti ed autonomi condominii, è illegittima l'apertura di un varco nel muro divisorio tra questi ultimi, volta a collegare locali di proprietà esclusiva del medesimo soggetto, tra loro attigui, ma ubicati ciascuno in uno dei due diversi condominii, in quanto una simile utilizzazione comporta la cessione del godimento di un bene comune, quale è, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il muro perimetrale di delimitazione del condominio (anche in difetto di funzione portante), in favore di una proprietà estranea ad esso, con conseguente imposizione di una servitù per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20543 del 29/09/2020 (Rv. 659204 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1027, Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1122_1
CORTE
CASSAZIONE
20543
2020

Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - uso della cosa comune - estensione e limiti -Uso frazionato della cosa comune a favore di un comproprietario - Legittimità - Limiti - Sottrazione del bene al godimento collettivo - Consenso unanime espresso in forma scritta - Necessità - Fondamento.
In tema di comunione, l'uso frazionato della cosa a favore di uno dei comproprietari può essere consentito per accordo fra i partecipanti solo se l'utilizzazione, concessa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c., rientri tra quelle cui è destinato il bene e non alteri od ostacoli il godimento degli altri comunisti, trovando l'utilizzazione da parte di ciascun comproprietario un limite nella concorrente ed analoga facoltà degli altri. Qualora, pertanto, la cosa comune sia alterata o addirittura sottratta definitivamente alla possibilità di godimento collettivo nei termini funzionali originariamente praticati, non si rientra più nell'ambito dell'uso frazionato consentito, ma nell'appropriazione di parte della cosa comune, per legittimare la quale è necessario il consenso negoziale di tutti i partecipanti che - trattandosi di beni immobili - deve essere espresso in forma scritta "ad substantiam".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18929 del 11/09/2020 (Rv. 659187 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1350
CORTE
CASSAZIONE
18929
2020

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - uso - estensione e limiti - Pari uso della cosa comune rilevante ai fini dell'art. 1102 c.c. - Criteri di valutazione.
CONDOMINIO
PARTI COMUNI
La nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri. Ne consegue che qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, atteso che, in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali, pertanto, costituiscono impedimento alla modifica, solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18038 del 28/08/2020 (Rv. 658947 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102
corte
cassazione
18038
2020

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - uso - estensione e limiti - Destinazione della cosa comune rilevante ai fini dell'art. 1102 c.c. - Criteri di valutazione.
CONDOMINIO
EDIFICI
PARTI COMUNI
La destinazione della cosa comune - che, a norma dell'art. 1102 c.c., ciascun partecipante alla comunione non può alterare, divenendo altrimenti illecito l'uso del bene - dev'essere determinata attraverso elementi economici, quali gli interessi collettivi appagabili con l'uso della cosa, elementi giuridici, quali le norme tutelanti quegli interessi ed elementi di fatto, quali le caratteristiche della cosa. In particolare, in mancanza di accordo unanime o di deliberazione maggioritaria circa l'uso delle parti comuni, la destinazione di queste ultime, rilevante ai fini del divieto di alterazione ex art. 1102 cit., può risultare anche dalla pratica costante e senza contrasti dei condomini e, cioè, dall'uso ultimo voluto e realizzato dai partecipanti alla comunione, che il giudice di merito deve accertare.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18038 del 28/08/2020 (Rv. 658947 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102
corte
cassazione
18038
2020

Opere su parti comuni realizzate sull'ultimo piano - Realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche - Differenze - Disciplina applicabile.
Le opere realizzate da un condomino su parti comuni poste all'ultimo piano di un edificio comportano l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1120 c.c., in caso di conforme delibera assembleare di approvazione, ovvero, dell'art. 1102 c.c., ove tali modifiche dei beni comuni siano state eseguite di iniziativa dei singoli condomini. Costituisce, viceversa, sopraelevazione, disciplinata dall'art. 1127 c.c., la realizzazione di nuove opere, consistenti in nuovi piani o nuove fabbriche, nonché la trasformazione di locali preesistenti mediante l'incremento di volumi e superfici nell'area sovrastante il fabbricato da parte del proprietario dell'ultimo piano.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 11490 del 15/06/2020 (Rv. 658268 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1127, Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1102
CORTE
CASSAZIONE
11490
2020

Sottotetto - Natura - Determinazione in base al titolo - Necessità - Mancanza del titolo - Presunzione di bene comune - Configurabilità - Condizioni.
La natura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo, determinata dai titoli e, solo in difetto di questi ultimi, può presumersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato, anche solo potenzialmente, all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune; il sottotetto può considerarsi, invece, pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9383 del 21/05/2020 (Rv. 657705 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_0817
corte
cassazione
9383
2020

Muro perimetrale dell'edificio - Apertura di un collegamento di locali di proprietà esclusiva del condomino con immobile estraneo al condominio - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Costituzione di un vincolo pertinenziale - Legittimità - Esclusione.
BENI
PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE
CESSAZIONE DEL VINCOLO
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - uso - estensione e limiti.
In tema di uso della cosa comune, è illegittima l'apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell'edificio condominiale da un comproprietario al fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubicato nel medesimo fabbricato, con altro immobile, pure di sua proprietà, ma estraneo al condominio, comportando tale utilizzazione la cessione del godimento di un bene comune in favore di soggetti non partecipanti al condominio, con conseguente alterazione della destinazione, giacché in tal modo viene imposto sul muro perimetrale un peso che dà luogo a una servitù, per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini. Né è possibile ipotizzare la costituzione di un vincolo pertinenziale tra il muro perimetrale e l'unità immobiliare di proprietà esclusiva esterna al condominio, per atto proveniente dal solo titolare di quest'ultima, giacché detto vincolo postula che il proprietario della cosa principale abbia la piena disponibilità della cosa accessoria - si da poterla validamente destinare, in modo durevole, al servizio od all'ornamento dell'altra - mentre il muro perimetrale è oggetto di proprietà comune.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5060 del 25/02/2020 (Rv. 657264 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0817, Cod_Civ_art_0818, Cod_Civ_art_1027, Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1108
corte
cassazione
5060
2020

Uso della cosa comune senza le dovute concessioni o autorizzazioni amministrative - Fonte di risarcimento del danno per il condominio - Esclusione - Limiti.
In tema di condominio negli edifici, qualora uno dei condomini, senza violare i limiti di cui all'art_ 1102 c.c., faccia uso della cosa comune, la mera mancanza delle concessioni o autorizzazioni amministrative non può essere invocata dal condominio quale fonte di risarcimento del danno, riflettendosi tale carenza esclusivamente nei rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione, salvo che si deduca e dimostri che, in concreto, l'inosservanza di una norma ordinata a garantire parametri di sicurezza si sia tradotta nel pregiudizio degli interessi perseguiti dalla normativa in materia condominiale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4439 del 20/02/2020 (Rv. 657111 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1122_1
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO

Uso della cosa comune da parte del condominio - Superamento dei limiti ex art. 1102 c.c. - Domanda volta al ripristino dello "status quo" - Natura reale - Conseguenze.
La domanda azionata da un condomino in base al disposto dell'art. 1102 c.c., ed avente quale fine il ripristino dello "status quo ante" di una cosa comune illegittimamente alterata da altro condomino, ha natura reale, in quanto si fonda sull'accertamento dei limiti del diritto di comproprietà su un bene. Essa, dunque, rientra nel novero delle azioni relative ai diritti autodeterminati, individuati sulla base del bene che ne forma l'oggetto, nel senso che la relativa "causa petendi" s'identifica con lo stesso diritto di comproprietà sul bene comune. Ne consegue che non vi è diversità di domande, agli effetti degli artt. 183 e 345 c.p.c., ove a fondamento della domanda di rimozione delle opere si ponga dapprima il difetto della preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale e poi si deducano i generali criteri di cui all'art. 1102 c.c.; né incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che, dedotta in lite l'illegittimità dell'uso particolare del bene comune, ex art. 1102 c.c., accolga la domanda ritenendo che l'opera arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale, trattandosi di limite legale compreso nel principio generale dettato da tale norma e che perciò deve guidare l'indagine giudiziale sulla verifica delle condizioni di liceità del mutamento d'uso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2002 del 29/01/2020 (Rv. 656855 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_345
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI

Muro perimetrale dell'edificio - Apertura di un collegamento di locali di proprietà esclusiva del condomino con immobile estraneo al condominio - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
In tema di uso della cosa comune, è illegittima l'apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell'edificio condominiale da un comproprietario al fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubicato nel medesimo fabbricato, con altro immobile pure di sua proprietà ma estraneo al condominio, comportando tale utilizzazione la cessione del godimento di un bene comune in favore di soggetti non partecipanti al condominio, con conseguente alterazione della destinazione, giacché in tal modo viene imposto sul muro perimetrale un peso che dà luogo a una servitù, per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32437 del 11/12/2019 (Rv. 656216 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1027, Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1120
CONDOMINIO
parti comuni

Condominio - Modifica di parti comuni - Previsione regolamentare di preventiva delibera assembleare - Omessa autorizzazione - Ratifica delle attività realizzate da parte dell'assemblea - Ammissibilità - Condizioni - Interesse del singolo condomino ad agire per contestare l'uso fatto della cosa comune - Sussistenza.
Allorché una clausola del regolamento di condominio, di natura convenzionale, imponga il consenso preventivo dell'amministratore o dell'assemblea per qualsiasi opera compiuta dai singoli condomini che possa modificare le parti comuni dell'edificio, pur dovendosi riconoscere all'assemblea stessa, nell'esercizio dei suoi poteri di gestione, la facoltà di ratificare o convalidare "ex post" le attività che siano state compiute da alcuno dei partecipanti in difetto nella necessaria preventiva autorizzazione, resta salvo l'interesse processuale di ciascun condomino ad agire in giudizio per contestare il determinato uso fatto della cosa comune ed il potere dell'assemblea di consentirlo, ove esso risulti comunque lesivo del decoro architettonico del fabbricato, non dando ciò luogo ad un sindacato dell'autorità giudiziaria sulle valutazioni del merito o sulla discrezionalità di cui dispone l'assemblea.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29924 del 18/11/2019 (Rv. 656250 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1120
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

Cortile fra edifici appartenenti a proprietari diversi - Assenza di condominialità - Osservanza di distanze ex art. 905 c.c. - Necessità - Fondamento - Imposizione di servitù abusiva - Inapplicabilità dell'art. 1102 c.c. nei rapporti tra proprietà individuali e beni comuni - Non operatività del principio "nemini res sua servit".
Nel caso di comunione di un cortile sito fra edifici appartenenti a proprietari diversi, l'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso lo spazio comune rimane soggetta alle prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c., fìnendo altrimenti per imporre di fatto una servitù a carico della cosa comune, senza che operi, al riguardo, il principio di cui all'art. 1102 c.c., in quanto i rapporti tra proprietà individuali e beni comuni finitimi sono disciplinati dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue o asservite; né può invocarsi, al fine di escludere la configurabilità di una servitù di veduta sul cortile di proprietà comune, il principio "nemini res sua servit", il quale trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 26807 del 21/10/2019 (Rv. 655658 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0905, Cod_Civ_art_1102

Locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari - Gestione d'affari - Configurabilità - Conseguenze - Gestione non rappresentativa - Ratifica del comproprietario non locatore - Equivalenza della domanda di pagamento dei canoni alla ratifica del contratto - Diritto del comproprietario non locatore di esigere i canoni locativi dal conduttore - Sussistenza - Fondamento - Limiti.
La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari, con la conseguenza che, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l'operato del gestore senza formalità particolari, potendo la ratifica essere espressa dalla stessa domanda di pagamento dei canoni, ed esigere dal conduttore, in virtù dell'art. 1705, comma 2, c.c. - applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nell'art. 2032 c.c. - la parte, proporzionale alla propria quota di proprietà indivisa, dei canoni locatizi dovuti nel periodo successivo alla ratifica, non avendo tale atto efficacia retroattiva.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25433 del 10/10/2019 (Rv. 655273 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_1705, Cod_Civ_art_2031, Cod_Civ_art_2032, Cod_Civ_art_1108
CONDOMINIO
COMPROPRIETA' INDIVISA

Frutti dovuti dal condividente in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione - Natura - Frutti civili - Criterio di liquidazione - Valore locativo.
Ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato.
Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 17876 del 03/07/2019 (Rv. 654465 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0714, Cod_Civ_art_0723, Cod_Civ_art_0820_3

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - uso della proprietà esclusiva - Frazionamento di unità immobiliare originariamente unica - Incidenza sulle tabelle millesimali - Esclusione - Conseguenze.
In ipotesi di divisione orizzontale in due parti di un appartamento in condominio non si determina alcuna automatica incidenza dell'opera sulle tabelle millesimali ai fini della revisione dei valori delle unità immobiliari, non sussistendo nella fattispecie il presupposto della notevole alterazione del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano, così come richiesto dall'art. 69 disp. att. c.c., nel testo antecedente alla riforma attuata con la legge n. 220 del 2012 applicabile "ratione temporis", mentre grava sull'assemblea l'onere di provvedere a ripartire le spese tra le due nuove parti così create e i rispettivi titolari, determinandone i valori proporzionali espressi in millesimi sulla base dei criteri sanciti dalla legge.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 15109 del 03/06/2019 (Rv. 654328 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1122, Cod_Civ_art_1102

estensione e limiti - destinazione della cosa comune estensione e limiti - destinazione della cosa comune - uso particolare del bene comune ex art. 1102 c.c. - Direzione della funzione della cosa comune a vantaggio di beni individuali - Illegittimità - Fattispecie.
Configura mutamento di destinazione, rilevante ex art. 1102 c.c., nel senso di rendere illegittimo l'uso particolare di un comunista o condomino, la direzione della funzione della cosa comune - pur lasciata immutata nella sua natura (il passaggio, la presa di aria o luce, ecc.) - a vantaggio di beni esclusivi di un comunista o un condomino, rispetto ai quali i comproprietari non avevano inteso "destinare" il bene comune.
(Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte d'appello ritenendo che si fosse attenuta al principio di diritto nell'affermare che il passaggio su strada comune che venga effettuato da un comunista per accedere ad altro fondo a lui appartenente, non incluso tra quelli cui la collettività dei compartecipi aveva destinato la strada, configuri un godimento vietato, risolvendosi nella modifica della destinazione della strada comune e nell'esercizio di una illegittima servitù a danno del bene collettivo).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13213 del 16/05/2019 (Rv. 653819 - 01)
Riferimenti normativi:

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - Vizio di ultrapetizione ed extrapetizione - Nozione - Configurabilità del vizio - Condizioni - Fattispecie.
Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del "petitum" e della "causa petendi", sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. (Nella specie, la S.C. ha rilevato un vizio di extrapetizione nella pronuncia di merito che, a fronte di una domanda principale di "negatoria servitutis" proposta dai condomini di una unità immobiliare nei confronti dei comproprietari di altra unità immobiliare e di una riconvenzionale presentata da questi ultimi volta all'accertamento positivo della contestata servitù di passaggio, aveva accolto la seconda riqualificandola, però, quale richiesta di riconoscimento del pari uso delle parti comuni dell'area oggetto di causa ex art. 1102 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8048 del 21/03/2019

Possesso - azioni a difesa del possesso - reintegrazione da spoglio - risarcimento del danno - Danno derivante dalla privazione del possesso di un immobile in modo violento o clandestino - Automatica liquidazione in via equitativa - Ammissibilità - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno derivante dalla privazione del possesso di un immobile (nella specie, tre posti auto all'interno di un cortile condominiale) in modo violento o clandestino (che si configura come fatto illecito) nel caso in cui la parte non abbia fornito la prova dell'esistenza e dell'entità materiale del pregiudizio e la domanda non sia limitata alla richiesta della sola pronuncia sull'"an debeatur", non essendo allora ammissibile il ricorso al potere officioso di liquidazione equitativa del danno.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7871 del 20/03/2019
Cod_Civ_art_1168, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1102

Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - uso della cosa comune - estensione e limiti - Occupazione del cortile comune - Margini minimi di tempo e di spazio - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
In tema di condominio di edifici, l'art 1102 c.c. sull'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non pone alcun limite minimo di tempo e di spazio per l'operatività delle limitazioni del predetto uso, pertanto può costituire abuso anche l'occupazione per pochi minuti del cortile comune che impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva vietato il parcheggio di motoveicoli nello spazio del cortile condominiale, prospiciente l'immobile di proprietà di uno dei condomini, senza dare rilievo alla sporadicità o saltuarietà delle soste, bastando che queste ostacolassero l'accesso a tale immobile).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7618 del 18/03/2019
CONDOMINIO
COMPROPRIETA' INDIVISA

Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - uso della cosa comune - estensione e limiti - Uso della cosa comune a vantaggio esclusivo o particolare di un singolo partecipante - Compatibilità con i limiti ex art. 1102 c.c. - Fattispecie.
I limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condòmino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condòmino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'accertamento della condominialità di una porzione immobiliare non comportasse necessariamente anche la condanna della condòmina alla rimozione di vasi o di altre masserizie ivi sistemate).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6458 del 06/03/2019
CONDOMINIO
COMPROPRIETA' INDIVISA

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - uso della proprietà esclusiva - limitazioni - veduta in appiombo o verticale esercitabile dalle aperture dei singoli appartamenti condominiali - diritto del proprietario - proprietà - "inspectio et prospectio in alienum" - "inspectio et prospectio in alienum" - laterale od obliqua
Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5732 del 27/02/2019

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - uso - estensione e limiti - Uso della cosa comune da parte di un condomino a vantaggio di altre proprietà del medesimo - Divieto - Fondamento - Fattispecie.
L'esercizio della facoltà di ogni condomino di servirsi della cosa comune, nei limiti indicati dall'art. 1102 c.c., deve esaurirsi nella sfera giuridica e patrimoniale del diritto di comproprietà sulla cosa stessa e non può essere esteso, quindi, per il vantaggio di altre e diverse proprietà esclusive del medesimo condomino perché, in tal caso, si verrebbe ad imporre una servitù sulla "res" comune in favore di beni estranei alla comunione, per la cui costituzione è necessario il consenso di tutti i comproprietari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto fosse stata illegittimamente costituita una servitù di passaggio in un caso nel quale una società, proprietaria del primo piano interrato di un edificio condominiale, aveva creato un accesso in favore di un adiacente terreno di sua proprietà, adibito a parcheggio, praticando tre varchi nella recinzione posta sul confine tra gli immobili).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5132 del 21/02/2019
Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1027
CONDOMINIO
PARTI COMUNI

Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - “causa petendi” - modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio - “mutatio libelli” - sussistenza – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 32146 del 12/12/2018
Esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che aveva rigettato la domanda formulata dagli attori che, nel chiedere la rimozione delle opere realizzate dalla controparte in un'area cortilizia, avevano originariamente fondato la pretesa sul presupposto della proprietà esclusiva della stessa mentre, in grado d'appello, alla luce dell'accertamento della comproprietà dell'immobile, avevano chiesto tutela ex art. 1102 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 32146 del 12/12/2018

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - innovazioni (distinzione dall'uso) - su parti comuni dell'edificio - impianti di uso comune - innovazione comportante una spesa assunta interamente a proprio carico da un condomino - disciplina ex art. 1102 c.c. - applicabilità - fondamento - conseguenze - limiti – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 31462 del 05/12/2018
Qualora un esborso relativo ad innovazioni non debba essere ripartito fra i condomini, per essere stato assunto interamente a proprio carico da uno di essi, trova applicazione la disposizione generale dell'art. 1102 c.c., che contempla anche le innovazioni, in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune - purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di farne uguale uso secondo il loro diritto - e può, perciò, apportare alla stessa, a proprie spese, le modificazioni necessarie a consentirne il migliore godimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva ritenuto l'installazione di un ascensore sulle parti comuni, eseguita dai convenuti in primo grado a loro spese, legittima ex art. 1102 c.c., non ricorrendo una limitazione della proprietà degli altri condomini incompatibile con la realizzazione dell'opera).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 31462 del 05/12/2018
CONDOMINIO
PARTI COMUNI

Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - in genere - comunione di una via privata costituita "ex collatione agrorum privatorum" - accertamento - regime della prova - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30723 del 27/11/2018
L'accertamento della comunione di una via privata, costituita "ex collatione agrorum privatorum", non è soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendicazione, potendo tale comunione, al pari di ogni "communio incidens", dimostrarsi con prove testimoniali e presuntive, comprovanti l'uso prolungato e pacifico della strada da parte dei frontisti e la rispondenza della stessa alle comuni esigenze di comunicazione in relazione alla natura dei luoghi, con la conseguente necessità di una valutazione complessiva degli elementi, anche indiziari, addotti, al fine di stabilire l'effettiva destinazione della via alle esigenze comuni di passaggio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30723 del 27/11/2018

Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - in genere - bene di proprietà comune - rilascio in favore della comunione della quota di pertinenza - inesistenza di un titolo a detenere autonomamente il bene - determinazioni relative all'amministrazione e al godimento dell'immobile. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25882 del 16/10/2018
>>> In tema di comunione, il giudice può ordinare al comproprietario, che occupi in esclusiva l'immobile comune in assenza di un titolo a detenere autonomamente, il rilascio in favore della comunione non già dell'intero bene, bensì della quota di pertinenza, al fine di consentire agli altri comproprietari di disporre delle relative quote e di assumere le proprie determinazioni in relazione all'amministrazione e al godimento dello stesso ai sensi degli artt. 1102 e 1103 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25882 del 16/10/2018

Innovazione vietata - Inservibilità del bene all'uso o al godimento - Caratteri - Inutilizzabilità secondo la naturale fruibilità - Rilevanza di specificità - Limiti - Fattispecie.
In tema di condominio negli edifici, il limite fissato dall'art. 1120, ultimo comma, c.c. non si indentifica nel semplice disagio, ovvero nel minor godimento che l'innovazione procuri al singolo condomino rispetto a quella che, fino a quel momento, è stata la sua fruizione della cosa comune, implicando il concetto di inservibilità la concreta inutilizzabilità della "res communis" secondo la sua naturale fruibilità. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che non dà luogo a una innovazione vietata ex art. 1120 c.c. la destinazione a parcheggio di un'area adibita a giardino condominiale).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 21342 del 29/08/2018
CONDOMINIO
PARTI COMUNI

Spazi che accedono al soffitto ed al pavimento non essenziali alla struttura divisoria - Esclusione dalla comunione - Controsoffittatura - Possesso - Spettanza - Esercizio "solo animo" - Condizioni - Fattispecie.
In tema di piani sovrapposti di un edificio appartenente a proprietari diversi, gli spazi pieni o vuoti che accedono al soffitto o al pavimento e non sono essenziali alla struttura divisoria restano esclusi dalla comunione e sono utilizzabili rispettivamente da ciascun proprietario nell'esercizio del suo pieno ed esclusivo diritto dominicale, ben potendo il possesso su di essi essere mantenuto "solo animo". (Nella specie, la S.C. ha escluso la natura condominiale dello spazio vuoto esistente fra il solaio ed il controsoffitto e ha ritenuto che il proprietario dell'appartamento sovrastante, collocando al di sotto degli assi di sostegno delle travi del suo pavimento dei tubi e delle condutture, avesse compiuto uno spoglio in danno del possesso esercitato "solo animo" dal proprietario dell'immobile sottostante).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15048 del 11/06/2018
CONDOMINIO
PARTI COMUNI

Innovazioni sulla cosa comune - Consenso scritto degli altri condomini - Necessità - Fattispecie.
In tema di condominio negli edifici, il consenso alla realizzazione di innovazioni sulla cosa comune deve essere espresso con un atto avente la forma scritta "ad substantiam". (Fattispecie relativa all'alterazione della struttura del tetto, mediante la creazione di una terrazza "a tasca", a servizio di un appartamento di proprietà esclusiva).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21049 del 11/09/2017
CONDOMINIO
INNOVAZIONI

Innovazioni sulla cosa comune - Consenso scritto degli altri condomini - Necessità - Fattispecie.
In tema di condominio negli edifici, il consenso alla realizzazione di innovazioni sulla cosa comune deve essere espresso con un atto avente la forma scritta "ad substantiam". (Fattispecie relativa all'alterazione della struttura del tetto, mediante la creazione di una terrazza "a tasca", a servizio di un appartamento di proprietà esclusiva).
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 21049 del 11/09/2017

Innovazioni ex art. 1120 c.c. e modificazioni ex art. 1102 c.c. - Nozioni - Differenze di carattere oggettivo e soggettivo.
In tema di condominio negli edifici, le innovazioni di cui all’art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall’art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull’essenza della cosa comune, alterandone l’originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa; per quanto concerne, poi, l'aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l’interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell’assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale, bensì con quello del singolo condomino, al cui perseguimento sono rivolte.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20712 del 04/09/2017
CONDOMINIO
INNOVAZIONI

Occupazione stabile e pressoché integrale di un "volume tecnico" dell'edificio condominiale - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
L'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell'art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la normale ed originaria destinazione (per il cui mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi dei partecipanti) e di impedire agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto, configurando, pertanto, un abuso la condotta del condomino consistente nella stabile e pressoché integrale occupazione di un "volume tecnico" dell'edificio condominiale (nella specie, il locale originariamente destinato ad accogliere la caldaia centralizzata), mediante il collocamento in esso di attrezzature e impianti fissi, funzionale al miglior godimento della sua proprietà individuale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15705 del 23/06/2017
CONDOMINIO
COMPROPRIETA' INDIVISA

Lastrico solare in uso esclusivo – Collegamento con il sottostante appartamento dell’usuario, mediante taglio delle travi del solaio e realizzazione di un’apertura coperta da bussola – Alterazione della cosa comune – Esclusione – Condizioni.
Il condomino che abbia in uso esclusivo il lastrico di copertura dell'edificio e che sia proprietario dell'appartamento sottostante ad esso può, ove siano rispettati i limiti ex art. 1102 c.c., collegare l'uno e l'altro mediante il taglio delle travi e la realizzazione di un'apertura nel solaio, con sovrastante bussola, non potendosi ritenere, salvo inibire qualsiasi intervento sulla cosa comune, che l'esecuzione di tali opere, necessarie alla realizzazione del collegamento, di per sé violi detti limiti e dovendosi, invece, verificare se da esse derivi un’alterazione della cosa comune che ne impedisca l’uso, come ad esempio, una diminuzione della funzione di copertura o della sicurezza statica del solaio.
Corte di Cassazione Sez. 2 , Sentenza n. 6253 del 10/03/2017

Lastrico solare in uso esclusivo – Collegamento con il sottostante appartamento dell’usuario, mediante taglio delle travi del solaio e realizzazione di un’apertura coperta da bussola – Alterazione della cosa comune – Esclusione – Condizioni.
Il condomino che abbia in uso esclusivo il lastrico di copertura dell'edificio e che sia proprietario dell'appartamento sottostante ad esso può, ove siano rispettati i limiti ex art. 1102 c.c., collegare l'uno e l'altro mediante il taglio delle travi e la realizzazione di un'apertura nel solaio, con sovrastante bussola, non potendosi ritenere, salvo inibire qualsiasi intervento sulla cosa comune, che l'esecuzione di tali opere, necessarie alla realizzazione del collegamento, di per sé violi detti limiti e dovendosi, invece, verificare se da esse derivi un’alterazione della cosa comune che ne impedisca l’uso, come ad esempio, una diminuzione della funzione di copertura o della sicurezza statica del solaio.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 6253 del 10/03/2017

Lastrico solare in uso esclusivo – Collegamento con il sottostante appartamento dell’usuario, mediante taglio delle travi del solaio e realizzazione di un’apertura coperta da bussola – Alterazione della cosa comune – Esclusione – Condizioni.
Il condomino che abbia in uso esclusivo il lastrico di copertura dell'edificio e che sia proprietario dell'appartamento sottostante ad esso può, ove siano rispettati i limiti ex art. 1102 c.c., collegare l'uno e l'altro mediante il taglio delle travi e la realizzazione di un'apertura nel solaio, con sovrastante bussola, non potendosi ritenere, salvo inibire qualsiasi intervento sulla cosa comune, che l'esecuzione di tali opere, necessarie alla realizzazione del collegamento, di per sé violi detti limiti e dovendosi, invece, verificare se da esse derivi un’alterazione della cosa comune che ne impedisca l’uso, come ad esempio, una diminuzione della funzione di copertura o della sicurezza statica del solaio.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 6253 del 10/03/2017

Realizzazione di opere su beni in proprietà esclusiva – Utilizzo di parti comuni – Applicabilità della disciplina in materia di comunione di cui all’art. 1102 - Sussistenza – Fattispecie.
Proprieta' - limitazioni legali della proprieta' - rapporti di vicinato - aperture (finestre) - veduta (nozione, caratteri, distinzioni) - distanze legali - delle costruzioni dalle vedute - in genere In genere.
Qualora il proprietario di un appartamento sito in un edificio condominiale esegua opere sui propri beni facendo uso anche di beni comuni, indipendentemente dall'applicabilità della disciplina sulle distanze, è necessario che, in qualità di condomino, utilizzi le parti comuni dell'immobile nei limiti consentiti dall'art. 1102 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di riduzione in pristino del balcone di una veranda ricostruito senza rispettare l'allineamento verticale con gli altri balconi in quanto le opere dovevano ritenersi eseguite in violazione dell'art. 1102 c.c., causando una sensibile riduzione all'ingresso di luce ed aria nella proprietà inferiore e nella chiostrina).
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 5196 del 28/02/2017

Edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti condominii - Apertura di un varco nel muro divisorio, per collegare locali di proprietà esclusiva di un condomino presenti in entrambi i condominii - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
In presenza di un edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti ed autonomi condominii, è illegittima l’apertura di un varco nel muro divisorio tra questi ultimi, volta a collegare locali di proprietà esclusiva del medesimo soggetto, tra loro attigui ma ubicati ciascuno in uno dei due diversi condominii, in quanto una simile utilizzazione comporta la cessione del godimento di un bene comune, quale è, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il muro perimetrale di delimitazione del condominio (anche in difetto di funzione portante), in favore di una proprietà estranea ad esso, con conseguente imposizione di una servitù per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 25775 del 14/12/2016

Edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti condominii - Apertura di un varco nel muro divisorio, per collegare locali di proprietà esclusiva di un condomino presenti in entrambi i condominii - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
In presenza di un edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti ed autonomi condominii, è illegittima l’apertura di un varco nel muro divisorio tra questi ultimi, volta a collegare locali di proprietà esclusiva del medesimo soggetto, tra loro attigui ma ubicati ciascuno in uno dei due diversi condominii, in quanto una simile utilizzazione comporta la cessione del godimento di un bene comune, quale è, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il muro perimetrale di delimitazione del condominio (anche in difetto di funzione portante), in favore di una proprietà estranea ad esso, con conseguente imposizione di una servitù per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 25775 del 14/12/2016

Bene indiviso - Usucapione dell'intero bene da parte del compossessore - Condizioni.
Il compossessore che intenda usucapire l'intero bene deve manifestare il dominio esclusivo sull'intera "res" comune attraverso un'attività incompatibile con il possesso altrui, che non sussiste ove provveda al regolare invio dei rendiconti della gestione agli altri quotisti.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17512 del 02/09/2016

Suddivisione di appartamento - Legittimità - Condizioni e limiti.
Il condomino può dividere il suo appartamento in più unità ove da ciò non derivi concreto pregiudizio agli altri condomini, salva eventuale revisione delle tabelle millesimali; non osta che il regolamento contrattuale del condominio preveda un certo numero di unità immobiliari, qualora esso non ne vieti la suddivisione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13184 del 24/06/2016

Suddivisione di appartamento - Legittimità - Condizioni e limiti.
Il condomino può dividere il suo appartamento in più unità ove da ciò non derivi concreto pregiudizio agli altri condomini, salva eventuale revisione delle tabelle millesimali; non osta che il regolamento contrattuale del condominio preveda un certo numero di unità immobiliari, qualora esso non ne vieti la suddivisione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13184 del 24/06/2016

Delibera di assegnazione di posti auto a singoli condomini nello spazio comune - Legittimità - Esclusione - Condizioni - Fondamento.
In tema di condominio, costituisce innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120, comma 2, c.c., l'assegnazione, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti auto all'interno di un'area condominale, in quanto determina una limitazione dell'uso e del godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune, con conseguente nullità della relativa delibera.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11034 del 27/05/2016
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

Posizione di tubature da parte di un comunista nel sottosuolo dell'aia comune - Legittimità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18661 del 22/09/2015
Il comproprietario di un cortile può porre nel sottosuolo tubature per lo scarico fognario e l'allacciamento del gas a vantaggio della propria unità immobiliare, trattandosi di un uso conforme all'art. 1102 c.c., in quanto non limita, né condiziona, l'analogo uso degli altri comunisti.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18661 del 22/09/2015
CONDOMINIO
USO DELLA COSA COMUNE

Modificazione unilaterale di una parte comune da parte del singolo condomino - Tutela possessoria - Esperibilità - Condizioni - Fattispecie in tema di apposizione di canna fumaria sulla facciata condominiale. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17072 del 24/08/2015
È esperibile la tutela possessoria ove il singolo condomino abbia alterato o violato, senza il consenso degli altri condomini, lo stato di fatto e la destinazione di una parte comune dell'edificio, sì da impedire o restringere il godimento spettante agli altri compossessori "pro indiviso". (Nella specie era stata eretta, sulla facciata del palazzo, una canna fumaria di dimensioni non trascurabili che, priva di qualsiasi collegamento dal punto di vista architettonico o funzionale con la parete esterna dell'edificio, costituiva un elemento di grave degrado e alterava notevolmente l'estetica del fabbricato).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17072 del 24/08/2015

Controversia sulla legittimità dell'uso a parcheggio di un'area condominiale - Competenza del tribunale - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16650 del 10/08/2015
La controversia sulla legittimità dell'uso a parcheggio di un'area condominiale appartiene alla competenza del tribunale e non a quella del giudice di pace, risultando oggetto di contestazione il diritto ad un certo uso del bene comune e non soltanto le relative modalità di esercizio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16650 del 10/08/2015
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
16650
2015

Azioni a tutela della cosa comune - Legittimazione del singolo comproprietario - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1650 del 28/01/2015
Ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune (e non una sua frazione), è legittimato ad agire o resistere in giudizio per la tutela della stessa nei confronti dei terzi o di un singolo condomino, anche senza il consenso degli altri partecipanti.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1650 del 28/01/2015
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE

Delibera che adibisce il cortile a parcheggio e assegna i posti auto - Effetti - Divisione del bene comune - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
In tema di condominio negli edifici, la delibera assembleare che adibisce l'area cortiliva a parcheggio e assegna i singoli posti auto non determina la divisione del bene comune, limitandosi a renderne più ordinato e razionale l'uso paritario, sicché essa non richiede il consenso di tutti i condomini, né attribuisce agli assegnatari il possesso esclusivo della porzione loro assegnata.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6573 del 31/03/2015

Attività di bonifica di un terreno - Innovazione ex art. 1108 cod.civ. - Esclusione - Fondamento.
In tema di comunione indivisa, l'attività di bonifica di un terreno compiuta da un comproprietario non integra gli estremi di un atto innovativo, per il quale è necessaria la maggioranza qualificata ex art. 1108 cod. civ., trattandosi di opera di ordinaria amministrazione che non altera la destinazione economica del terreno ed è diretta al miglioramento ovvero a rendere più comodo o più redditizio il suo godimento, senza pregiudicare il diritto di godimento degli altri comproprietari.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5729 del 23/03/2015
CONDOMINIO
USO DELLA COSA COMUNE

Spazio destinato al parcheggio in proprietà esclusiva del condomino - Recinzione - Possibilità - Insistenza nel locale adibito ad autorimessa comune del condomino - Irrilevanza.
Il condomino ha la facoltà di recintare, anche con una struttura a box, lo spazio, di proprietà esclusiva, destinato a parcheggio di un autoveicolo, ancorché sito nel locale adibito ad autorimessa comune del condominio, purché a ciò non osti l'atto di acquisto o il regolamento condominiale, avente efficacia contrattuale, e non ne derivi un danno alle parti comuni dell'edificio, ovvero una limitazione al godimento delle parti comuni dell'autorimessa.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26426 del 16/12/2014

Spazio destinato al parcheggio in proprietà esclusiva del condomino - Recinzione - Possibilità - Insistenza nel locale adibito ad autorimessa comune del condomino - Irrilevanza.
Il condomino ha la facoltà di recintare, anche con una struttura a box, lo spazio, di proprietà esclusiva, destinato a parcheggio di un autoveicolo, ancorché sito nel locale adibito ad autorimessa comune del condominio, purché a ciò non osti l'atto di acquisto o il regolamento condominiale, avente efficacia contrattuale, e non ne derivi un danno alle parti comuni dell'edificio, ovvero una limitazione al godimento delle parti comuni dell'autorimessa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26426 del 16/12/2014

Spazio destinato al parcheggio in proprietà esclusiva del condomino - Recinzione - Possibilità - Insistenza nel locale adibito ad autorimessa comune del condomino - Irrilevanza.
Il condomino ha la facoltà di recintare, anche con una struttura a box, lo spazio, di proprietà esclusiva, destinato a parcheggio di un autoveicolo, ancorché sito nel locale adibito ad autorimessa comune del condominio, purché a ciò non osti l'atto di acquisto o il regolamento condominiale, avente efficacia contrattuale, e non ne derivi un danno alle parti comuni dell'edificio, ovvero una limitazione al godimento delle parti comuni dell'autorimessa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26426 del 16/12/2014

Limiti imposti dal regolamento condominiale all'utilizzo delle proprietà esclusive - Controversia - Riconducibilità alle controversie sulle modalità d'uso dei servizi del condominio di competenza del giudice di pace - Esclusione - Fondamento.
La controversia che riguardi i limiti di esercizio del diritto del condomino sulla sua proprietà esclusiva, derivanti da una clausola del regolamento condominiale, non rientra tra le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio, di competenza del giudice di pace, che attengono alle riduzioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle parti comuni e ai limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione in proporzione alle rispettive quote.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23297 del 31/10/2014
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
23297
2014

Limiti imposti dal regolamento condominiale all'utilizzo delle proprietà esclusive - Controversia - Riconducibilità alle controversie sulle modalità d'uso dei servizi del condominio di competenza del giudice di pace - Esclusione - Fondamento.
La controversia che riguardi i limiti di esercizio del diritto del condomino sulla sua proprietà esclusiva, derivanti da una clausola del regolamento condominiale, non rientra tra le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio, di competenza del giudice di pace, che attengono alle riduzioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle parti comuni e ai limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione in proporzione alle rispettive quote.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23297 del 31/10/2014

Spazio sottostante il suolo su cui sorge l'edificio condominiale - Abbassamento del pavimento eseguito da un singolo condomino - Uso illegittimo della cosa comune - Configurabilità - Condizioni e limiti.
In tema di condominio negli edifici, non è automaticamente configurabile un uso illegittimo della parte comune costituita dall'area di terreno su cui insiste il fabbricato e posano le fondamenta dell'immobile, in ipotesi di abbassamento del pavimento e del piano di calpestio eseguito da un singolo condomino, dovendosi a tal fine accertare o l'avvenuta alterazione della destinazione del bene, vale a dire della sua funzione di sostegno alla stabilità dell'edificio, o l'idoneità dell'intervento a pregiudicare l'interesse degli altri condomini al pari uso della cosa comune.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19915 del 22/09/2014
CONDOMINIO
INNOVAZIONI

Spazio sottostante il suolo su cui sorge l'edificio condominiale - Abbassamento del pavimento eseguito da un singolo condomino - Uso illegittimo della cosa comune - Configurabilità - Condizioni e limiti.
In tema di condominio negli edifici, non è automaticamente configurabile un uso illegittimo della parte comune costituita dall'area di terreno su cui insiste il fabbricato e posano le fondamenta dell'immobile, in ipotesi di abbassamento del pavimento e del piano di calpestio eseguito da un singolo condomino, dovendosi a tal fine accertare o l'avvenuta alterazione della destinazione del bene, vale a dire della sua funzione di sostegno alla stabilità dell'edificio, o l'idoneità dell'intervento a pregiudicare l'interesse degli altri condomini al pari uso della cosa comune.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19915 del 22/09/2014
CONDOMINIO
INNOVAZIONI

Deliberazione dell'assemblea condominiale volta all'uso di canna pattumiera già sigillata per collocarvi contatori e caldaie dell'acqua calda - Innovazione ex art. 1120 cod. civ. - Configurabilità - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 945 del 16/01/2013
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Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 945 del 16/01/2013
In tema di condominio negli edifici, non costituisce un'innovazione, ai sensi dell'art. 1120 cod. civ., soggetta perciò al requisito della maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, quinto comma, cod. civ., la deliberazione con la quale l'assemblea autorizzi chi lo richieda all'uso del vano contenente la canna pattumiera (peraltro, nella specie, già sigillata in esecuzione di precedente delibera) allo scopo di alloggiarvi il contatore e la caldaia di produzione dell'acqua calda, non prevedendo essa la realizzazione di opere da parte del condominio incidenti sull'essenza della cosa comune, in quanto idonee ad alterarne l'originaria funzione e destinazione ed a consentirne una diversa utilizzazione in favore di tutti i condomini.
CONDOMINIO
INNOVAZIONI
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Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 945 del 16/01/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lucio Fr..... e Lucia De....., condomini dello stabile sito in Collegno, Corso Francia n. 48, convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Torino il Condominio, proponendo impugnazione avverso la delibera assunta nell'assemblea condominiale del 27 maggio 1994, con la quale, in presenza di 19 condomini che rappresentavano 627,5 millesimi, era stato all'unanimità "autorizzato, chi lo richiede, al passaggio della tubazione del gas in facciata e all'uso dell'attuale pattumiera per alloggiare il nuovo contatore e l'eventuale caldaia di produzione di acqua calda". Costituitosi il contraddittorio, il Condominio resisteva alla domanda, sostenendo che i collettori condominiali dei rifiuti avevano da tempo perso la loro originaria destinazione comune e non ne avevano acquistata un'altra e che pertanto la delibera era stata assunta legittimamente, in quanto non aveva ad oggetto una innovazione ai sensi dell'art. 1120 cod. civ..
L'adito Tribunale, con sentenza del 17 luglio 2003, ha rigettato la domanda.
Gli attori hanno proposto appello e, nella resistenza del Condominio, la Corte d'appello di Torino, con sentenza depositata il 30 marzo 2005, ha accolto il gravame.
La Corte d'appello ha rigettato innanzi tutto i primi due motivi di appello, con i quali gli appellanti si dolevano del fatto che il Tribunale avesse ritenuto nuova, e perciò inammissibile, la questione della contrarietà dei progettati interventi alla normativa di sicurezza, integrando la detta deduzione una mera emendatio libelli. In proposito, la Corte territoriale ha condiviso la decisione del Tribunale, rilevando che la indicata deduzione non atteneva ad una emendatio libelli, ma immutava la causa petendi del richiesto annullamento della delibera. Nè la denunciata contrarietà della delibera alle norme di sicurezza poteva configurare una nullità rilevabile d'ufficio, non avendo gli attori richiesto una dichiarazione di nullità della delibera, ma solo il suo annullamento.
La Corte ha poi ritenuto frutto di equivoco il terzo motivo di appello, giacché il Tribunale non aveva affatto negato la legittimazione passiva del Condominio in relazione all'azione proposta, ma si era limitato ad affermare che gli attori avrebbero potuto agire in futuro nei confronti dei singoli condomini che si fossero avvalsi della delibera, realizzando impianti non conformi a norma. Tale affermazione, ha osservato la Corte d'appello, era del tutto irrilevante nell'economia della decisione impugnata. La Corte ha invece accolto il quarto motivo, con il quale gli appellanti avevano censurato la sentenza del Tribunale per avere ritenuto già intervenuta la "cessazione della destinazione d'uso" della condotta di scarico dell'immondizia, così negando il valore di innovazione della delibera. In proposito, la Corte ha rilevato che la sigillatura delle aperture della canna pattumiera era intervenuta - come accertato dal Tribunale - nel 1978 e che da molti anni la canna non era più stata usata secondo la sua originaria destinazione. La delibera impugnata ha dunque autorizzato l'uso del vano, evidentemente ove corrispondente ad un alloggio, per allocarvi il contatore e l'eventuale caldaia del gas, non servendo più detto vano all'uso originario. E tale concessione costituiva certamente una innovazione, non vietata - perché la circostanza che chi non aveva affaccio sul cortile non potesse mettere la caldaia nel vano senza richiedere ad altri il passaggio della tubazione sulla proprietà individuale di costoro, doveva ritenersi irrilevante, trattandosi di circostanza meramente accidentale, per cui il pari utilizzo di chi si trovava in situazione...

Canna fumaria a servizio di proprietà esclusiva e in appoggio a facciata condominiale - Sostituzione - Liceità - Condizioni.
La sostituzione della canna fumaria pertinente ad unità immobiliare di proprietà esclusiva non reca, di per sé, danno alla cosa comune - la facciata dell'edificio - già utilizzata per l'appoggio, non dovendo alterare, tuttavia, alla luce del collegamento tra gli artt. 1102, 1120, secondo comma, e 1122 cod. civ., il decoro architettonico del fabbricato.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18350 del 31/07/2013

Canna fumaria a servizio di proprietà esclusiva e in appoggio a facciata condominiale - Sostituzione - Liceità - Condizioni.
La sostituzione della canna fumaria pertinente ad unità immobiliare di proprietà esclusiva non reca, di per sé, danno alla cosa comune - la facciata dell'edificio - già utilizzata per l'appoggio, non dovendo alterare, tuttavia, alla luce del collegamento tra gli artt. 1102, 1120, secondo comma, e 1122 cod. civ., il decoro architettonico del fabbricato.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18350 del 31/07/2013

Esecuzione per rilascio di un immobile instaurata da taluni comproprietari - Titolo esecutivo utile ad ottenere da uno dei comproprietari o dai sui aventi causa il rilascio della quota di comproprietà di metà dell'immobile - Efficacia, ai fini del rilascio dell'intero immobile, nei confronti di un terzo occupante l'immobile stesso in forza di titolo di godimento riconducibile ad un ulteriore comproprietario. - Esclusione.
I comproprietari di un bene immobile non possono utilizzare il titolo esecutivo - formato, valido ed efficace nei confronti di altro comproprietario, nella cui posizione siano succeduti (ed utile ad ottenere da quest'ultimo o dai suoi aventi causa il rilascio della quota di comproprietà di metà dell'immobile) - per ottenere in via coattiva il rilascio dell'intero immobile da parte di un terzo, occupante l'immobile in forza di titolo di godimento conferitogli da un ulteriore comproprietario.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5384 del 05/03/2013

Azioni reali a difesa della proprietà comune - Legittimazione del singolo condomino - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di condominio negli edifici, ciascun condomino può legittimamente proporre le azioni reali a difesa della proprietà comune, senza che si renda necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, avendo il diritto di ogni partecipante al condominio per oggetto la cosa comune intesa nella sua interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti diritti altrui.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14765 del 03/09/2012
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE

Sottrazione della facoltà di godimento e disposizione del bene - Danno "in re ipsa" da lucro cessante - Portata - Liquidazione in base ai frutti civili illegittimamente tratti dall'uso esclusivo - Configurabilità.
In tema di uso della cosa comune, nell'ipotesi di sottrazione delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene, è risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, ancorché derivabile da un uso della cosa diverso da quello tipico. Tale danno, da ritenersi "in re ipsa", ben può essere quantificato in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene, imprimendo ad esso una destinazione diversa da quella precedente.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14213 del 07/08/2012
CONDOMINIO
USO DELLA COSA COMUNE

Beni comuni - Utilizzazione esclusiva del comproprietario - Conseguenze - Obbligo di restituzione dei frutti civili - Criterio di liquidazione - Valore locativo del bene - Rilevanza.
I frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, terzo comma, cod. civ., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5504 del 05/04/2012

Controversie sulle modalità di uso della cosa comune - Titolari di diritto d'uso sui beni condominiali comuni - Legittimazione passiva - Sussistenza - Fattispecie.
Tra le cause inerenti le modalità di uso dei servizi e dei beni condominiali, di cui all'art. 7, comma 3, numero 2, cod. proc. civ., rientrano anche quelle promosse nei confronti di coloro che, pur non essendo condòmini, siano comunque legittimati all'uso delle parti comuni del fabbricato condominiale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto passivamente legittimato rispetto alla domanda di accertamento delle modalità d'uso d'un cortile condominiale anche il mero titolare d'una servitù di passaggio).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2483 del 21/02/2012

Costruzione da parte di comproprietario su bene comune - Accessione - Esclusione - Disciplina della comunione - Applicabilità - Conseguenze - Mancanza del consenso degli altri partecipanti - Illegittimità dell'opera.
La costruzione di un'opera da parte di un comproprietario su beni comuni non è disciplinata dalle norme sull'accessione, bensì da quelle sulla comunione, secondo le quali costituisce innovazione della cosa comune una modificazione della forma o della sostanza del bene che abbia l'effetto di alterarne la consistenza materiale o la destinazione originaria; ne consegue che, in mancanza del consenso degli altri partecipanti, l'opera è illegittima.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1556 del 24/01/2011

Condominio – Apertura di vedute sul cortile comune - L'apertura di finestre ovvero la trasformazione di luce in veduta su un cortile comune... (Corte di Cassazione Sentenza n. 13874 del 9 giugno 2010 dal sito web della Corte di Cassazione)
Condominio – Apertura di vedute sul cortile comune - L'apertura di finestre ovvero la trasformazione di luce in veduta su un cortile comune rientra nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., posto che i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, sono utilmente fruibili a tale scopo dai condomini stessi, senza incontrare le limitazioni prescritte, in materia di luci e vedute, a tutela dei proprietari degli immobili di proprietà esclusiva.
Corte di Cassazione Sentenza n. 13874 del 9 giugno 2010

Azione di rilascio da parte di uno o più comunisti - Legittimità - Sussistenza - Fondamento - Condizione.
In difetto di prova contraria, sugli immobili oggetto di comunione concorrono pari poteri gestori di tutti i comproprietari, in virtù della presunzione che ciascuno di essi operi con il consenso degli altri, per cui ogni comunista è legittimato ad agire per il rilascio dell'immobile comune senza che sia necessaria la partecipazione degli altri comunisti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6427 del 17/03/2009

Azione di rilascio da parte di uno o più comunisti - Legittimità - Sussistenza - Fondamento - Condizione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6427 del 17/03/2009
In difetto di prova contraria, sugli immobili oggetto di comunione concorrono pari poteri gestori di tutti i comproprietari, in virtù della presunzione che ciascuno di essi operi con il consenso degli altri, per cui ogni comunista è legittimato ad agire per il rilascio dell'immobile comune senza che sia necessaria la partecipazione degli altri comunisti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6427 del 17/03/2009

Compossesso - Atto di turbativa - Condizioni - Modificazione delle modalità di godimento del bene con pregiudizio della altrui facoltà - Fattispecie.
In materia di compossesso, costituisce atto di turbativa, tutelabile con l'azione di manutenzione, qualsiasi comportamento che ponga in essere una innovazione della cosa comune comportante una modificazione delle concrete modalità di utilizzazione del bene, tale da limitare, in misura apprezzabile, le facoltà del suo godimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva ravvisato turbativa nella condotta del compossessore che, in un'area comune destinata al parcheggio di autoveicoli, aveva tracciato una linea bianca ed apposto un cordolo di cemento che ostacolava il libero godimento del bene dell'altro compossessore).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22227 del 17/10/2006

Rinunzia all'uso dell'impianto centralizzato - Conseguente distacco dalle diramazioni di esso della singola unità immobiliare - Legittimità - Condizioni - Conseguenze - Delibera assembleare di diniego dell'autorizzazione - Nullità - Fondamento.
Il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. La delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7518 del 30/03/2006

Apertura di porta su pianerottolo comune - Domanda di ripristino dello stato dei luoghi - Controversia relativa alla misura e alle modalità di uso dei servizi condominiali - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Competenza del tribunale - Sussistenza.
La controversia relativa al diritto di utilizzazione del pianerottolo comune, che si assume leso dall'apertura verso l'esterno ( in sostituzione di quella verso l'interno) di una porta di accesso all'appartamento di proprietà di un condomino, non rientra fra le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi condominiali, attribuite dall'art.7 terzo comma n.2 cod. proc. civ.al giudice di pace, giacchè essa ha ad oggetto la tutela, ex art. 1102 cod. civ., del diritto al pari uso della cosa comune ed alla libertà del suo esercizio ( il comodo e sicuro passaggio per il pianerottolo). Essa è, pertanto, devoluta alla cognizione del tribunale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 8376 del 21/04/2005

Edificio condominiale - Muro perimetrale - Costruzione realizzata da un condominio su suolo attiguo di sua esclusiva proprietà - Appoggio al muro comune - Consenso di tutti i condomini - Necessità - Fattispecie.
Il muro perimetrale di un edificio condominiale può essere utilizzato dal singolo condominio per il migliore godimento della parte di edificio di sua proprietà esclusiva, ma non può essere invece utilizzato, senza il consenso di tutti i condomini, per l'utilità di un altro immobile di sua esclusiva proprietà, in quanto ciò implica la costituzione di una servitù in favore di un bene estraneo al condominio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la necessità del consenso di tutti i condomini per la edificazione da parte di uno di essi di una tettoia di copertura di un'area di esclusiva proprietà di quest'ultimo, realizzata mediante il suo inserimento nel muro perimetrale comune, che aveva assunto la funzione di quarta parete del nuovo vano).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17868 del 24/11/2003

Edificio condominiale - Muro perimetrale - Costruzione realizzata da un condominio su suolo attiguo di sua esclusiva proprietà - Appoggio al muro comune - Consenso di tutti i condomini - Necessità - Fattispecie.
Il muro perimetrale di un edificio condominiale può essere utilizzato dal singolo condominio per il migliore godimento della parte di edificio di sua proprietà esclusiva, ma non può essere invece utilizzato, senza il consenso di tutti i condomini, per l'utilità di un altro immobile di sua esclusiva proprietà, in quanto ciò implica la costituzione di una servitù in favore di un bene estraneo al condominio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la necessità del consenso di tutti i condomini per la edificazione da parte di uno di essi di una tettoia di copertura di un'area di esclusiva proprietà di quest'ultimo, realizzata mediante il suo inserimento nel muro perimetrale comune, che aveva assunto la funzione di quarta parete del nuovo vano).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17868 del 24/11/2003

Modificazioni delle modalità di godimento da parte di un compossessore - Legittimazione degli altri compossessori - Sussistenza - Fattispecie.
Costituisce turbativa del possesso, tutelabile con l'azione di manutenzione, il comportamento del compossessore che ponga in essere una innovazione nella cosa comune comportante una modificazione delle concrete modalità di godimento della cosa stessa dalla quale derivi ad altro compossessore una apprezzabile limitazione delle sue facoltà di godimento della cosa (nel caso di specie, un compossessore aveva variato il congegno di apertura elettronica del cancello comune senza consegnare il nuovo telecomando ad uno dei compossessori, che era stato costretto per un lasso di tempo apprezzabile ad utilizzare l'apertura meccanica).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7914 del 30/05/2002

Modificazioni delle modalità di godimento da parte di un compossessore - Legittimazione degli altri compossessori - Sussistenza - Fattispecie.
Costituisce turbativa del possesso, tutelabile con l'azione di manutenzione, il comportamento del compossessore che ponga in essere una innovazione nella cosa comune comportante una modificazione delle concrete modalità di godimento della cosa stessa dalla quale derivi ad altro compossessore una apprezzabile limitazione delle sue facoltà di godimento della cosa (nel caso di specie, un compossessore aveva variato il congegno di apertura elettronica del cancello comune senza consegnare il nuovo telecomando ad uno dei compossessori, che era stato costretto per un lasso di tempo apprezzabile ad utilizzare l'apertura meccanica).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7914 del 30/05/2002

Da parte di un comproprietario - Abbattimento rete preesistente - Ammissibilità - Consenso dell'altro comproprietario - Necessità - Esclusione.
Il muro comune divisorio può essere sopraelevato - anche abbattendo una preesistente rete metallica - senza necessità di consenso dell'altro comproprietario perché la relativa facoltà, ai sensi dell'art. 885 cod. civ., è svincolata dal regime normale della comunione e non trova alcuna restrizione negli artt. 1102 e 1108 cod. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 237 del 11/01/1997

Uso del muro comune - Appoggio - Muri perimetrali di un edificio condominiale - Costruzione realizzata su suolo contiguo di proprietà esclusiva di un condomino - Appoggio al muro condominiale - Esclusione - Limiti.
I muri perimetrali di un edificio condominiale sono destinati al servizio esclusivo dell'edificio stesso di cui costituiscono parte organica. Per tale loro funzione e destinazione possono essere usati dal singolo condomino solo per il miglior godimento della parte di edificio di sua proprietà esclusiva, ma non possono essere utilizzati, senza il consenso di tutti i condomini, per l'utilità di altro immobile di sua esclusiva proprietà non facente parte del condominio, in quanto ciò implicherebbe la costituzione di una servitù in favore di un bene estraneo al condominio. Ne consegue che il condomino il quale voglia appoggiare al muro condominiale una costruzione realizzata su suolo contiguo di sua proprietà esclusiva non può farlo senza il consenso degli altri condomini, non essendo applicabile la disciplina dell'art. 884 cod. civ. (costruzione in appoggio al muro comune).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2953 del 26/03/1994

Fondi a dislivello - Opere di sbancamento poste in essere dal proprietario del fondo sovrastante sul proprio terreno - Obblighi di quest'ultimo nei confronti del muro comune.
In ipotesi di fondi a dislivello in abitato, il proprietario del fondo sovrastante, che eserciti la facoltà di abbassarne il livello con opere di sbancamento (nella specie, per ricavare un'autorimessa), deve, se possibile, lasciare integro il muro comune posto a cavallo del confine, mentre, ove ne sia necessario l'abbattimento, deve ricostruirlo, a proprie spese, nella stessa posizione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8992 del 25/07/1992
fine
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