Spazio sottostante il suolo su cui sorge l'edificio condominiale - Abbassamento del pavimento eseguito da un singolo condomino - Uso illegittimo della cosa comune - Configurabilità - Condizioni e limiti.
In tema di condominio negli edifici, non è automaticamente configurabile un uso illegittimo della parte comune costituita dall'area di terreno su cui insiste il fabbricato e posano le fondamenta dell'immobile, in ipotesi di abbassamento del pavimento e del piano di calpestio eseguito da un singolo condomino, dovendosi a tal fine accertare o l'avvenuta alterazione della destinazione del bene, vale a dire della sua funzione di sostegno alla stabilità dell'edificio, o l'idoneità dell'intervento a pregiudicare l'interesse degli altri condomini al pari uso della cosa comune.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19915 del 22/09/2014
CONDOMINIO
INNOVAZIONI