Licenza d'uso (con esclusiva e senza esclusiva) - Contitolarità del brevetto - Sfruttamento del trovato da parte del singolo comunista in assenza di accordo con gli altri - Divieto - Ragioni.
In tema di brevetto di cui siano contitolari due o più soggetti, il rinvio contenuto nell'art. 6, comma 1, d. lgs. n. 30 del 2005, alle norme sulla comunione dei diritti reali deve essere inteso nel senso che, in difetto di convenzione contraria, a mente dell'art. 1102, primo comma, c.c. è precluso al singolo comunista lo sfruttamento produttivo del trovato a cui voglia procedere "uti singulus" in quanto ciò, riflettendosi sulla tutela accordata con il brevetto, altera la destinazione della cosa e lede in tal modo il diritto di esclusiva dell'altro o degli altri contitolari.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4131 del 18/02/2025 (Rv. 673851-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102