Divisione giudiziale - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10499 del 22/04/2025 (Rv. 674732-01)Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - Atti di scioglimento della comunione ereditaria - Nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 - Applicabilità.
Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10499 del 22/04/2025 (Rv. 674732-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713 …...
Divisione giudiziale - Divisione ereditaria - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9869 del 15/04/2025 (Rv. 674537-01)Principio di universalità - Eccezioni - Previsioni del legislatore o accordo dei condividenti - Conseguenze - Supplemento di divisione ex art. 762 c.c.
Il principio di universalità della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario, non è assoluto ed inderogabile, ma trova eccezione per via legislativa (ex artt. 713, comma 3, 720, 722 1112 del c.c.) o per accordo dei condividenti, tanto che l'art. 762 c.c. ammette il supplemento di divisione nelle ipotesi in cui siano stati omessi uno o più beni ereditari, senza che sia necessario indagare se alle parti ne fosse nota l'esistenza al momento dell'apertura della successione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9869 del 15/04/2025 (Rv. 674537-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0722, Cod_Civ_art_1112, Cod_Civ_art_0762 …...
Divisione ereditaria - comunione dei diritti reali - comproprietà' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5920 del 05/03/2024 (Rv. 670492-02)Scioglimento - Comunione ereditaria - Giudizio di divisione - Intervenuta sentenza irrevocabile ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto il bene da dividere - Proseguibilità del giudizio di divisione - Esclusione - Rilevanza della priorità della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. - Esclusione - Fondamento.
In tema di scioglimento della comunione ereditaria, l'intervenuto giudicato sulla domanda ex art. 2932 c.c., avanzata da parte di un terzo sulla base di un contratto preliminare concluso con il de cuius e relativa al bene oggetto di divisione, preclude la prosecuzione di quest'ultimo giudizio, senza che assuma alcun rilievo la priorità della trascrizione della domanda della sentenza costitutiva rispetto a quella di scioglimento della comunione, non dovendosi risolvere un conflitto di titoli derivante da una doppia alienazione immobiliare da parte dello stesso autore.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5920 del 05/03/2024 (Rv. 670492-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0784, Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_2644 …...
Comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5920 del 05/03/2024 (Rv. 670492-01)Giudizio di divisione - Presupposto - Appartenenza comune ai condividenti del bene da dividere - Acquisto del bene da parte di un terzo nel corso del giudizio - Possibilità di addivenire allo scioglimento della comunione - Esclusione.
Il giudizio di divisione, in quanto volto ad accertare un diritto comune a tutte le parti in causa su determinati beni, presuppone l'appartenenza di quest'ultimi alla comunione; appartenenza che deve sussistere sino alla definizione della divisione, non potendosi addivenire all'apporzionamento di beni che abbiano perso il carattere della proprietà comune, per essere stati oggetto di acquisto da parte di un terzo nel corso del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5920 del 05/03/2024 (Rv. 670492-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0728 …...
Divisione - divisione ereditaria Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25462 del 30/08/2023 (Rv. 668876 - 01)Cessione da parte di un coerede di diritti su singoli immobili ereditari - Effetti - Scioglimento della comunione - Esclusione - Efficacia obbligatoria dell'alienazione - Acquisto da parte del terzo - Condizioni - Assegnazione dei beni alienati al coerede cedente - Necessità - Conseguenze.
In tema di divisione ereditaria, la cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili ereditari non comporta lo scioglimento - neppure parziale - della comunione, in quanto i diritti continuano a fare parte della stessa comunione, restando l'acquisto del terzo subordinato all'avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all'erede che li abbia ceduti. Ne consegue che, se un coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto produce effetti reali se e in quanto l'acquirente venga immesso nella comunione ereditaria, mentre, in caso diverso, la vendita avrà soltanto effetti obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un atto di scioglimento della comunione ereditaria, anche implicito, in ordine a tali beni.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25462 del 30/08/2023 (Rv. 668876 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1100 …...
Domanda di divisione di un fabbricato – Cass. n. 9255/2023Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - Comunione ordinaria - Domanda di divisione di un fabbricato - Regolarità edilizia - Necessità - Documentazione alternativa - Sufficienza - Assenza del provvedimento di concessione in sanatoria - Irrilevanza.
La domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione costituisce documentazione alternativa rispetto alla concessione in sanatoria tale da comportare il venir meno dell'impedimento giuridico alla divisione di un fabbricato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9255 del 04/04/2023 (Rv. 667522 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713
Corte
Cassazione
9255
2023 …...
Produzione dei certificati relativi a iscrizioni e trascrizioni sull'immobile da dividere – Cass. n. 6228/2023Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - in genere - Divisione giudiziale - Produzione dei certificati relativi a iscrizioni e trascrizioni sull'immobile da dividere - Onere a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda - Esclusione - Vendita dell'immobile in comunione - Necessità dell'acquisizione di tali informazioni - Sussistenza - Modalità.
Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, neppure quando debba procedersi alla vendita dell'immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell'interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023 (Rv. 667063 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1111, Cod_Proc_Civ_art_567, Cod_Proc_Civ_art_784, Cod_Proc_Civ_art_786, Cod_Proc_Civ_art_788, Cod_Civ_art_1113
Corte
Cassazione
6228
2023 …...
Prova della comproprietà dei beni – Cass. n. 6228/2023Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - in genere - Scioglimento della comunione - Prova della comproprietà dei beni - Equiparabilità alla prova dell'azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023 (Rv. 667063 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1113, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_784
Corte
Cassazione
6228
2023 …...
Giudizio di divisione ereditaria instaurato in assenza di accordo di divisione parziale – Cass. n. 1065/2022Divisione - (divisione convenzionale) - Giudizio di divisione ereditaria instaurato in assenza di accordo di divisione parziale - Finalità - Completo scioglimento della comunione - Configurabilità - Conseguenze - Legittimazione all'indicazione dei beni da parte del condividente che non ha proposto la domanda - Sussistenza.
In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto; pertanto, salva l'operatività delle preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione, l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1065 del 14/01/2022 (Rv. 663570 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0727
Corte
Cassazione
1065
2022 …...
Non comoda divisibilità della massa comune – Cass. n. 40426/2021Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell’eredità - immobili non divisibili - non comoda divisibilità - Giudizio di divisione - Non comoda divisibilità della massa comune - Richiesta di taluni coeredi di rimanere in comunione - Novità della domanda - Esclusione - Fondamento.
In tema di divisione, la richiesta, proveniente da alcuni coeredi e suscettibile di essere avanzata per la prima volta anche in appello, di rimanere in comunione, al fine di scongiurare gli effetti legali derivanti dalla non comoda divisibilità della massa comune, non integra una domanda nuova, trattandosi di una mera sollecitazione al giudice a rinnovare il giudizio sulla divisibilità in natura dei beni, alla luce del mutato assetto del numero e della consistenza delle quote da comporre ed in vista dell'obiettivo tendenziale di assicurare con la divisione una distribuzione in natura dei beni tra i condividenti, scongiurando che i diritti di alcuni di essi vengano tacitati solo in denaro.
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Sentenza n. 40426 del 16/12/2021 (Rv. 663363 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1111
Corte
Cassazione
40426
2021 …...
Spettanza agli eredi che abbiano accettato l'eredità – Cass. n. 39340/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Divisione ereditaria - Legittimazione passiva - Spettanza agli eredi che abbiano accettato l'eredità - Estensione ai chiamati il cui diritto di accettare non sia stato dichiarato prescritto con sentenza passata in giudicato - Sussistenza - Fondamento - Insufficienza del decorso del termine decennale di prescrizione.
Nelle cause di scioglimento della comunione ereditaria, legittimati passivi sono coloro che abbiano accettato l'eredità, espressamente o tacitamente, nonché i chiamati il cui diritto di accettare non sia stato dichiarato prescritto con sentenza passata in giudicato, per i quali ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario; la sola constatazione del decorso del termine decennale di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., infatti, non basta a produrre l'effetto estintivo del diritto di accettare l'eredità, in quanto questo deve essere sempre accertato nel contraddittorio di tutte le parti interessate, dovendo l'atto con cui si solleva l'eccezione di prescrizione, per il suo carattere recettizio, essere partecipato al titolare del diritto stesso o, in caso di decesso successivo all'apertura di successione, ai suoi eredi, in modo da loro consentire la facoltà di dimostrare il contrario, per effetto dell'interruzione del termine o dell'avvenuta accettazione, tacita o espressa, effettuata dal "de cuius".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 39340 del 10/12/2021 (Rv. 663170 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0480, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_2909
Corte
Cassazione
39340
2021 …...
Lesione della quota di legittima – Cass. n. 39368/2021Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - effetti - restituzione degli immobili - Lesione della legittima - Possibilità di eliminare la lesione attraverso la collazione - Sussistenza - Permanenza dell'interesse del legittimario all'azione di riduzione - Fondamento - Garanzia della quota in natura attraverso il subentro nella comunione ex art. 560 c.c. - Diritto a pretendere l'attribuzione in natura da parte del soggetto passivo dell'azione - Sussistenza.
In caso di lesione della quota di legittima, il legittimario, pur potendo eliminare la lesione attraverso la sola collazione, può altresì esercitare contestualmente l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che soltanto l'accoglimento di tale domanda può assicurargli l'assegnazione dei beni in natura, sia attraverso il subentro nella comunione ereditaria quando la disposizione testamentaria lesiva non riguardi singoli beni, sia attraverso il subentro nella comunione di singoli beni, come dimostrato dall'art. 560 c.c., che, nel disciplinarne lo scioglimento, prevede, in via preferenziale, la separazione della parte di bene necessaria per soddisfare il legittimario e, in caso di impossibilità della separazione in natura e dunque di non comoda divisibilità del bene, l'applicazione dei criteri preferenziali specificamente individuati dal comma 2, in deroga a quelli di carattere generale di cui all'art.720 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 39368 del 10/12/2021 (Rv. 663171 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0554, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0560, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0746
Corte
Cassazione
39368
2021 …...
Domanda di attribuzione di bene indivisibile – Cass. n. 24174/2021Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell’eredità - immobili non divisibili - Scioglimento della comunione - Domanda di attribuzione di bene indivisibile - Natura - Negoziale - Esclusione - Specificazione domanda di divisione - Sussistenza - Conseguenze - Proponibilità per la prima volta in appello.
Nel giudizio di divisione, la domanda di attribuzione di un immobile indivisibile non ha natura negoziale, ma costituisce una mera specificazione della pretesa introduttiva del processo volta a porre fine allo stato di comunione, sicché, afferendo alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione, non costituisce domanda in senso proprio e può perciò essere proposta per la prima volta anche in appello.
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 24174 del 08/09/2021 (Rv. 662148 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1111
Corte
Cassazione
24174
2021 …...
Cessione della quota del comunista debitore – Cass. n. 20706/2021Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - diritto ai beni in natura - Occupazione dell’immobile comune da parte di uno solo dei comproprietari - Diritto di credito degli altri - Sussistenza - Realizzazione del credito in natura sui beni ereditari - Ammissibilità - Conseguenze - Cessione della quota del comunista debitore - Revocatoria utilmente esperita dai creditori - Azionabilità del credito nel giudizio di divisione nei confronti dei cessionari - Conseguenze.
In relazione ai crediti sorti in dipendenza del rapporto di comunione (quale tipicamente il credito per il godimento esclusivo della cosa comune esercitato da uno solo dei comproprietari) poiché la legge (artt. 724 e 725 c.c.) consente ai compartecipi creditori il soddisfacimento del credito al momento della divisione, mediante prelevamenti in natura dai beni comuni, il comunista creditore, il quale abbia ottenuto la revoca per frode di un atto di disposizione della quota comune compiuto dal proprio debitore, può far valere il credito nel giudizio di divisione anche nei confronti dei cessionari, i quali debbono subire l'imputazione alla quota acquistata delle somme di cui era debitore il cedente in dipendenza del rapporto di comunione. Pertanto, il comunista che abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, al quale la cosa comune sia stata assegnata per intero in esito alla divisione, è tenuto a versare ai cessionari il conguaglio ridotto e commisurato alla minor quota spettante al cedente in conseguenza dell'imputazione del debito maturato per l'occupazione dell'immobile oggetto della stessa divisione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20706 del 20/07/2021 (Rv. 661965 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0724, Cod_Civ_art_0725, Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0726, Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0728
Corte
Cassazione
20706
2021 …...
Scioglimento parziale della comunione ereditaria – Cass. n. 3694/2021Divisione - (divisione convenzionale) - Scioglimento parziale della comunione ereditaria - Ammissibilità - Conseguenze.
Perché si abbia negozio divisorio non è necessario che si verifichi lo scioglimento della comunione nei confronti di tutti i coeredi, essendo sufficiente che ciò avvenga rispetto ai coeredi partecipanti all'atto; in tal caso, infatti, lo scioglimento della comunione opera egualmente, pur se limitatamente ai soli partecipanti all'atto ed ancorché i coeredi che rimangono in comunione debbano, poi, mettere in essere un altro (od altri) negozio per pervenire allo scioglimento definitivo e totale della comunione stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3694 del 12/02/2021 (Rv. 660352 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1111 …...
Giudizio di divisione - Cass. n. 25078/2020Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - stima - conguagli in denaro - Giudizio di divisione - Previsione e quantificazione del conguaglio in denaro in motivazione - Omissione in dispositivo della corrispondente statuizione impositiva - Procedimento di correzione – Ammissibilità - provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione.
L'omessa indicazione, nel dispositivo di una sentenza resa all'esito di un giudizio di divisione, della statuizione impositiva concernente il conguaglio in denaro in favore di una parte, già previsto e quantificato nella motivazione del provvedimento, non integra un'omissione di pronuncia, ma un'omissione materiale, emendabile con il procedimento di correzione di errore materiale, ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25078 del 09/11/2020 (Rv. 659704 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Civ_art_0728, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0718
corte
cassazione
25078
2020 …...
Beni provenienti da titoli diversi - Divisione unitaria – Cass. 18910/2020Divisione - divisione giudiziale -Beni provenienti da titoli diversi - Divisione unitaria - Configurabilità - Consenso delle parti - Necessità - Contestazione di uno dei condividendi - Condizioni.
In tema di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti e quello tra essi che la contesti deve risultare portatore di un concreto ed effettivo interesse leso da tale tipo di procedimento unitario divisionale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18910 del 11/09/2020 (Rv. 659124 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_1111, Cod_Proc_Civ_art_789
CORTE
CASSAZIONE
18910
2020 …...
Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione – Cass. n. 18468/2020Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) -Azione di divisione ereditaria e azione di riduzione - Diversità di presupposti e di finalità - Conseguenze - Ammissibilità della domanda di divisione e di collazione in sede di giudizio di riduzione - Accettazione del contradittorio - Necessità.
L'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e l'esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in essa, indipendentemente dalla divisione; ne consegue che la domanda di divisione e collazione non può ritenersi implicitamente inclusa in quella di riduzione, sicché una volta proposta la domanda di riduzione, quella di divisione e collazione, avanzate nel corso del giudizio di primo grado con le memorie ex art. 183 c.p.c., sono da ritenersi nuove e, come tali, inammissibili ove la controparte abbia sul punto rifiutato il contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18468 del 04/09/2020 (Rv. 659168 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0554, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0713, Cod_Proc_Civ_art_184_1
CORTE
CASSAZIONE
18468
2020 …...
Divisione ereditaria - operazioni divisionali - assegnazione o attribuzione delle porzioni - Cass. n. 15764/2020Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - assegnazione o attribuzione delle porzioni - Divisione ereditaria - Comunioni riguardanti i medesimi beni e intercorrenti fra le stesse persone - Principio di autonomia delle comunioni - Applicabilità – Condizioni - divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - stima - formazione delle porzioni.
Il principio di autonomia delle comunioni derivanti da diverso titolo è applicabile anche quando esse riguardino i medesimi beni e intercorrano fra le stesse persone, dovendo anche in questo caso i diritti del singolo essere regolati nell'ambito di ciascuna massa, senza possibilità, salvo diverso accordo, di essere soddisfatti con l'attribuzione di beni facenti parte dell'altra massa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15764 del 23/07/2020 (Rv. 658287 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0469, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0726, Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0729, Cod_Civ_art_0757
corte
cassazione
15764
2020 …...
Comunione dei diritti reali - comproprietà' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - in genere - Cass. n. 10067/2020Divisione giudiziale - Produzione dei certificati relativi a iscrizioni e trascrizioni sull'immobile da dividere - Onere a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda - Esclusione - Vendita dell'immobile in comunione - Necessità dell'acquisizione di tali informazioni - Sussistenza - Modalità.
Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate. Ciò vale anche nel caso in cui si debba procedere alla vendita dell'immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza sovraintende d'ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10067 del 28/05/2020 (Rv. 658015 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1111, Cod_Proc_Civ_art_567, Cod_Proc_Civ_art_784, Cod_Proc_Civ_art_786, Cod_Proc_Civ_art_788, Cod_Civ_art_1113
corte
cassazione
10067
2020 …...
Divisione - divisione giudiziale – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10067 del 28/05/2020 (Rv. 658015 - 01)Sentenza non definitiva - Riforma o annullamento con la sentenza definitiva - Esclusione - Fattispecie.
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - non definitiva (o parziale) In genere.
Le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede d'impugnazione, non con la sentenza definitiva successivamente resa. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza di secondo grado, ha dato applicazione al principio in un giudizio di divisione, ove una pronuncia non definitiva aveva accertato la comproprietà del bene e il diritto allo scioglimento della comunione, non consentendo di mettere in discussione quanto già deciso nella successiva fase del processo, volta allo svolgimento delle operazioni divisionali).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10067 del 28/05/2020 (Rv. 658015 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_1111 …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - stima - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5993 del 04/03/2020 (Rv. 657271 - 01)Stima per la formazione delle quote - Momento determinativo - Data della divisione - Espropriazione per pubblica utilità di beni in corso di giudizio - Rilevanza - Conseguenze.
Nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, la stima per la formazione delle quote di beni in comunione va effettuata al tempo della divisione, avendo riguardo ad ogni elemento incidente sul valore di mercato, sicché, qualora "lite pendente" sia disposta un'espropriazione per pubblica utilità su immobili della massa comune, occorre tener conto, tra le componenti da dividere, del diritto di credito all'indennità di espropriazione in luogo del bene non più in proprietà dei condividenti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5993 del 04/03/2020 (Rv. 657271 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0726, Cod_Civ_art_0766 …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - stima - conguagli in denaro - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5527 del 28/02/2020 (Rv. 657121 - 01)Bene immobile non comodamente divisibile - Migliorie apportate allo stesso da uno dei condividenti - Riconduzione, per accessione, al bene da dividere - Conseguente valutazione ai fini della stima della massa, della determinazione delle quote e dei conguagli dovuti - Necessità.
Nel giudizio di divisione ereditaria di un bene riscontrato non divisibile, le migliorie apportate da uno dei condividenti vengono a far parte dello stesso per il principio dell'accessione, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene medesimo, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5527 del 28/02/2020 (Rv. 657121 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0728, Cod_Civ_art_1150
DIVISIONE EREDITARIA
OPERAZIONI DIVISIONALI
STIMA CONGUAGLI IN DENARO
  …...
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4589 del 21/02/2020 (Rv. 657133 - 01)Accordo con il quale una parte si accolla l'onere economico derivante da un tributo - Natura - Accollo interno - Differenza dal patto traslativo dell'imposta - Fondamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Validità di tale accordo - Fondamento - Qualificazione come donazione diretta - Esclusione - Fattispecie.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (i.n.v.i.m.) (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - intrasferibilita' dell'imposta.
L'accordo con il quale una parte si obbliga a tenere indenne l'altra da ogni pretesa fiscale (nella specie, relativa ad un immobile assegnato in forza di un accordo divisorio) ha natura di accollo interno, rilevante esclusivamente tra i privati stipulanti e non verso l'Amministrazione finanziaria, non avendo effetto sull'individuazione del soggetto passivo, sul rapporto fra contribuente e P.A. o sul potere impositivo di quest'ultima. Esso è, pertanto, valido e la controversia che lo riguarda è devoluta alla giurisdizione ordinaria. Tale accordo, diversamente dall'intesa che trasferisca l'onere dell'imposta, regolandone i presupposti in modo difforme dalla legge, non è nullo in quanto non viola il divieto, prescritto dall'art_ 27 del d.P.R. n. 643 del 1972, di patti dispositivi del tributo, atteso che si limita a ripartirne le conseguenze economiche, senza incidere sull'obbligazione originaria o porre in essere una successione nel lato passivo della medesima (come si evince dall'art_ 8 della l. n. 212 del 2000, che prevede come l'obbligazione tributaria possa estinguersi mediante accollo non liberatorio). Inoltre, il negozio in esame è legittimo perché comunque dotato di una causa, ancorché variabile, e, non essendo riconducibile allo schema della donazione diretta (ma, eventualmente, di quella indiretta, ove non vi sia uno scambio con un corrispettivo), non deve neppure rispettare i requisiti di forma per essa stabiliti.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4589 del 21/02/2020 (Rv. 657133 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1273, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_0782, Cod_Civ_art_0769, Cod_Civ_art_0809, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_0713
GIURISDIZIONE CIVILE
GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA …...
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - procedimenti speciali -divisione (giudizio di) - Cass. n. 1635/2020 Spese processuali - Disciplina - Imposizione alla massa - Fondamento - Limiti.
Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1635 del 24/01/2020 (Rv. 656848 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0785, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
_____________________________________
Spese giudiziali
Corte
Cassazione
1635
2020
  …...
Divisione - divisione giudiziale - divisione ereditaria – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 139 del 08/01/2020 (Rv. 656824 - 02)Natura unitaria - Riferimento all'intera comunione ereditaria - Limiti -Divisione di singoli beni ereditari -Autonomia processuale - Efficacia dei relativi giudicati - Condizioni.
Il principio riguardante la natura unitaria del giudizio di divisione va riferito all'intera comunione ereditaria che venga sciolta nei modi e nelle forme di legge, ma non si estende alle ipotesi di divisione di singoli beni ereditari, nelle quali non venga fatta alcuna questione che possa in qualsiasi modo incidere circa la divisione degli altri beni ereditari, e, in particolare, circa l'eventuale appartenenza ad alcune parti, o altro titolo diverso da quello ereditario, di taluni beni apparentemente rientranti nell'eredità. In tal caso ciascuna divisione, anche se collegata con la successiva, ha una propria autonomia processuale, mentre sul piano del diritto sostanziale, ai fini della efficacia preclusiva di eventuali giudicati, assume rilievo il contenuto delle domande espresso nel "petitum" effettivamente richiesto nei diversi giudizi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 139 del 08/01/2020 (Rv. 656824 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Proc_Civ_art_0784
DIVISIONE
DIVISIONE GIUDIZIALE
DIVISIONE EREDITARIA
  …...
Divisione - divisione ereditaria - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 25021 del 07/10/2019 (Rv. 655501 - 04)Comunione ereditaria - Presenza di edifici abusivi nell'asse ereditario - Domanda giudiziale di divisione solo degli altri beni - Ammissibilità - Consenso degli altri condividenti - Necessità - Esclusione.
Urbanistica - in genere.
Nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 25021 del 07/10/2019 (Rv. 655501 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713 …...
Divisione - divisione ereditaria - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 25021 del 07/10/2019 (Rv. 655501 - 03)Comunione ordinaria o ereditaria - Domanda di divisione di un fabbricato - Regolarità edilizia - Necessità - Mancanza della relativa documentazione - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Urbanistica - in genere.
Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 25021 del 07/10/2019 (Rv. 655501 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713 …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali – Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 18686 del 11/07/2019 (Rv. 654472 - 01)Formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - non comoda divisibilità - Richiesta di attribuzione da parte dei contitolari raggruppatisi per formare la maggior quota collettiva - Assegnazione a questi ultimi - Violazione del principio del favor "divisionis" - Configurabilità - Fondamento.
L'attribuzione di un bene indivisibile a un gruppo di comunisti le cui quote, soltanto perciò, superano la maggior quota singola, di cui è titolare il condividente antagonista, viola il principio del "favor divisionis", perché in tal modo non si scioglie la comunione, ma la si mantiene, pur se ridotta ai contitolari della quota collettiva, mentre, in presenza di contrapposte domande di assegnazione, deve esser preferito l'aspirante titolare della maggior quota individuale.
Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 18686 del 11/07/2019 (Rv. 654472 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0720 …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità – Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 17876 del 03/07/2019 (Rv. 654465 - 01)Frutti dovuti dal condividente in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione - Natura - Frutti civili - Criterio di liquidazione - Valore locativo.
Ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato.
Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 17876 del 03/07/2019 (Rv. 654465 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0714, Cod_Civ_art_0723, Cod_Civ_art_0820_3 …...
Attribuzione del compendio immobiliare ereditario - Cass. Sent. 15926/2019Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - assegnazione o attribuzione delle porzioni - Attribuzione del compendio immobiliare ereditario - Richiesta nel corso del giudizio di appello - Ammissibilità - Fondamento.
Il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote; ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello (nella specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni), le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 15926 del 13/06/2019 (Rv. 654335 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_789, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0729 …...
Divisione di beni in comproprietà provenienti da titoli diversi – Cass. Sent. 15464/2019Divisione - divisione giudiziale - Divisione di beni in comproprietà provenienti da titoli diversi - Scioglimento con un'unica divisione - Ammissibilità - Condizioni - Mancata opposizione - Conseguenze - Appellabilità della decisione.
Nel caso di divisione di beni oggetto di comproprietà provenienti da titoli diversi non si realizza un'unica comunione ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante, nella quale ogni condividente deve poter far valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse e nell'ambito di ciascuna massa debbono trovare soluzione i problemi relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi. È possibile procedere a un'unica divisione invece che a tante divisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutti i condividenti, che deve trovare titolo in uno specifico negozio - che ove, riguardante beni immobili, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" - con il quale si attui il conferimento delle singole comunioni in una comunione unica e, in sua mancanza, la parte che non si sia opposta alla domanda di divisione sin dal primo grado può sollevare la questione in grado di appello.
corte di cassazione sez. 2 - , sentenza n. 15494 del 07/06/2019 (rv. 654331 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_1350 …...
Divisione ereditaria - Domanda di riscatto proposta dal difensore – cass. 14515/2019Domanda di riscatto proposta dal difensore munito di procura in calce o a margine dell'atto - operazioni divisionali - retratto successorio - esercizio del diritto di prelazione
La dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale che esprime la volontà di esercitare il diritto potestativo di riscatto nei confronti dell'acquirente di quota ereditaria, previsto dall'art. 732 c.c. a favore dei coeredi, può essere espressa anche con l’atto introduttivo del giudizio ed è in esso validamente manifestata quando sia riconducibile al titolare del potere attraverso la sottoscrizione di tale atto o il conferimento della procura speciale al difensore, tale dovendosi ritenere anche quella apposta a margine dell'atto o in calce allo stesso, dal momento che in tal caso, per effetto di siffatta procura, l'atto introduttivo del giudizio è direttamente riferibile alla parte, anche nel punto in cui contenga la suddetta manifestazione di volontà negoziale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14515 del 28/05/2019 (Rv. 654080 - 02)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 0713 – Facoltà di domandare la divisione
Cod. Civ. art. 0732 – Diritto di prelazione
Cod. Proc. Civ. art. 083 –Procura alle liti
Cod. Proc. Civ. art. 084 – Poteri del difensore …...
Ricostruzione del "relictum" e "del donatum" Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - in genere - ricostruzione del "relictum" e "del donatum" - nuove indicazioni di beni, liberalità o pesi effettuate in appello – inammissibilità - limiti - utilizzabilità anche d'ufficio di elementi già acquisiti agli atti - impugnazioni civili - appello - prove – nuove. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28272 del 06/11/2018
>>> Nel giudizio di riduzione per lesione della legittima, come anche in quello di divisione, è esclusa la possibilità di allegare ovvero provare, per la prima volta in appello, l'esistenza di altri beni idonei ad incidere sulla determinazione del "relictum" e, conseguentemente, dell'effettiva entità della lesione, dovendo il potere di specificazione della domanda manifestarsi nel rispetto delle preclusioni previste dal codice di rito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha chiarito che, in appello, le richieste di ricostruzione del "relictum" e del "donatum" mediante l'inserimento di beni e liberalità o l'indicazione di pesi o debiti del "de cuius" sono ammissibili nei limiti consentiti dagli elementi tempestivamente acquisiti con l'osservanza delle summenzionate preclusioni, trattandosi di operazioni alle quali il giudice è tenuto d'ufficio).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28272 del 06/11/2018
  …...
Istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e istanza di venditaDivisione - divisione ereditaria - domanda - in genere - divisione immobiliare - istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e istanza di vendita - carattere antitetico delle domande - sussistenza - domanda di vendita in sede di precisazione delle conclusioni - assegnazione in proprietà esclusiva - possibilità - esclusione - modifica in sede di comparsa conclusionale - rilevanza - esclusione - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26944 del 24/10/2018
>>> Nel giudizio di divisione avente ad oggetto beni immobili, l'istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e quella di vendita del bene sono da considerare fra loro antitetiche; ne consegue che, ove la parte che in precedenza abbia avanzato tale istanza, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia formulato domanda di vendita, il giudice non può procedere all'assegnazione del bene in proprietà esclusiva, dovendosi presumere abbandonata la precedente istanza; né può assumere rilievo un'eventuale modifica di tali conclusioni formulata in sede di comparsa conclusionale, attesa la limitata funzione di quest'ultima, volta alla sola illustrazione delle conclusioni già assunte. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato, per ultrapetizione, l'impugnata sentenza che aveva attribuito ai ricorrenti un cespite oggetto di divisione alla cui assegnazione avevano poi rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni, invocandone la vendita all'asta).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26944 del 24/10/2018 …...
Divisioni di beni provenienti da titoli diversiDivisione - divisione giudiziale - in genere - beni provenienti da titoli diversi - divisioni distinte - configurabilità - sussistenza - effetto - litisconsorzio necessario per ciascun giudizio - deroga - condizioni - consenso delle parti - necessità - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 25756 del 15/10/2018
>>> Nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse, derivandone il litisconsorzio necessario tra i condividenti soltanto all'interno del giudizio di divisione relativo a ciascuna di esse; può invece procedersi a un'unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza emessa dal giudice di merito con la quale era stato predisposto un progetto di divisione cumulativo delle due masse, senza che risultasse l'acquisizione del consenso dei condividenti).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 25756 del 15/10/2018 …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredita' - immobili non divisibili - vendita e resa dei conti - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 18857 del 16/07/2018Rapporti tra coeredi - Giudizio di resa dei conti - Natura e finalità - Proposizione nell'ambito del giudizio di scioglimento di comunione - Autonomia - Sussistenza - Conseguenze - Scissione tra le due domande in sede decisoria - Ammissibilità - Sussistenza.
Nell'ambito dei rapporti tra coeredi, la resa dei conti di cui all'art. 723 c.c., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio, può anche costituire un obbligo a sé stante, fondato - così come avviene in qualsiasi situazione di comunione - sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti; ne consegue che l'azione di rendiconto può presentarsi anche distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione pur se le due domande abbiano dato luogo ad un unico giudizio, sicché le medesime possono essere scisse e decise senza reciproci condizionamenti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 18857 del 16/07/2018 …...
Divisione - divisione giudiziale - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15504 del 13/06/2018Comproprietario che assuma di avere usucapito bene in comunione - Possibilità che introduca giudizio di divisione di tale bene - Esclusione - Necessità di farne valere l'usucapione ove convenuto in detto giudizio - Sussistenza - Mancata deduzione - Conseguenze - Limiti - Deroga in caso di contumacia - Esclusione.
Il compartecipe, il quale si ritenga proprietario per usucapione di un bene in comunione, non può iniziare il giudizio di divisione e, qualora sia stato in questo convenuto da uno o più degli altri comproprietari, deve fare valere l'avvenuta usucapione in tale giudizio poiché la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, presuppone il riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione; ove egli, al contrario, non contesti il diritto alla divisione di quel determinato cespite o resti contumace, non può opporre successivamente l'usucapione al condividente cui detto bene sia stato assegnato o al terzo aggiudicatario dello stesso in seguito a vendita all'incanto, salvo che non possa impugnare la divisione contestandone il presupposto e deducendo un titolo di possesso diverso da ogni altro che possa derivargli dalla disciolta comunione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15504 del 13/06/2018
  …...
divisione - divisione giudiziale - in genere Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 26351 del 07/11/2017Scioglimento della comunione e assegnazione del bene - Equiparabilità ad atto di alienazione - Violazione del divieto imposto dal testatore - Esclusione - Fondamento.
Lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione di un bene ad un condividente non è qualificabile come atto di alienazione e, quindi, non viola il relativo divieto imposto dal testatore, in quanto l'effetto “dichiarativo-retroattivo” della divisione rende ogni comproprietario titolare di quanto attribuitogli fin dall'epoca di apertura della successione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 26351 del 07/11/2017
  …...
Divisione - divisione giudiziale - operazioni - quote e lotti - stima dei beni - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2810 del 02/02/2017Divisione – Spese occorrenti per la vetustà di alcune parti dell’immobile – Comprensione nella stima delle stesse – Necessità – Fondamento - Possibilità di porre dette spese a carico della massa - Insussistenza.
In tema di divisione giudiziale, le spese occorrenti per sopperire alla vetustà degli elementi strutturali di alcuni dei beni da dividere vanno calcolate nella stima della porzione che li comprende, ai fini della tutela del diritto dei condividenti all'uguaglianza qualitativa delle distinte quote, e non poste a carico della massa, non trattandosi di spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2810 del 02/02/2017
  …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - stima - conguagli in denaro - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1656 del 23/01/2017Obbligo di pagamento del conguaglio - Possibilità di condizionare al suo adempimento l'efficacia della sentenza di divisione - Configurabilità - Esclusione – Conseguenze.
La sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che l'adempimento di tale obbligo non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1656 del 23/01/2017
  …...
Divisione - divisione giudiziale - operazioni - quote e lotti - stima dei beni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20457 del 11/10/2016Natura e decorrenza degli interessi sulle somme dovute a titolo di conguaglio.
In tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota, gli interessi sul conguaglio dovuto agli altri comunisti, che sono di natura corrispettiva, decorrono soltanto dal provvedimento definitivo di scioglimento della comunione, la cui efficacia retroattiva - anche ove si attribuisca natura dichiarativa allo stesso - è limitata, ai sensi dell'art. 757 c.c., ai beni assegnati in proporzione del valore delle relative quote.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20457 del 11/10/2016
  …...
possesso - compossesso – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008Comunione ereditaria in fase di scioglimento - Compossesso degli eredi - Atto di un singolo erede avente natura di lesione del compossesso e tale da legittimare l'esperimento della tutela possessoria - Natura - Contenuto. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008
In una situazione di compossesso - come quella esistente tra i componenti di una comunione ereditaria in pendenza del giudizio di divisione - è ravvisabile una lesione possessoria solo quando uno dei condividenti abbia alterato e violato, senza il consenso e in pregiudizio degli altri partecipanti, lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima mediante atti integranti un comportamento durevole, tale da evidenziare un possesso esclusivo "animo domini" su tutta la cosa, incompatibile con il permanere del possesso altrui. (Nella fattispecie è stata esclusa l'esistenza di una lesione possessoria nella condotta del condividente che aveva concesso in locazione un bene della comunione ereditaria per un canone ritenuto irrisorio).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008
  …...
divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - collazione d'immobili - imputazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008 Equivalente pecuniario del valore del bene oggetto della collazione- Determinazione - Riferimento al tempo di apertura della successione - Necessità - Natura di debito di valuta - Computo degli interessi - Decorrenza - Criteri. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008
Nel giudizio di divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente - la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico; ne consegue che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008
  …...
Divisione - divisione ereditaria - domanda - limiti - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 08/04/2016Principio di universalità - Derogabilità - Divisione parziale - Ammissibilità - Condizioni.
Il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, potendosi anche procedere ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell'intero asse.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 08/04/2016
  …...
Divisione - divisione giudiziale - operazioni - quote e lotti - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 08/04/2016Immobile non comodamente divisibile - Condividente assegnatario - Obbligo di conguaglio - Natura - Debito di valore - Momento d'insorgenza - Dall'assegnazione dell'intero bene - Conseguenze.
In materia di divisione giudiziale, la somma dovuta dal condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile a titolo di conguaglio in favore di quello non assegnatario ha natura di debito di valore, sicché, sorgendo all'atto dell'assegnazione del bene, va rivalutata, anche d'ufficio, al momento della decisione della causa di divisione, senza che, peraltro, da ciò ne derivi l'alterazione del "petitum" della controversia, poiché la rivalutazione incide esclusivamente sulla concreta quantificazione della quota in termini monetari.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 08/04/2016
  …...
Divisione - divisione ereditaria - domanda - limiti - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 08/04/2016Principio di universalità - Derogabilità - Divisione parziale - Ammissibilità - Condizioni.
Il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, potendosi anche procedere ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell'intero asse.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 08/04/2016
  …...
Divisione - divisione giudiziale - operazioni - quote e lotti - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 08/04/2016Immobile non comodamente divisibile - Condividente assegnatario - Obbligo di conguaglio - Natura - Debito di valore - Momento d'insorgenza - Dall'assegnazione dell'intero bene - Conseguenze.
In materia di divisione giudiziale, la somma dovuta dal condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile a titolo di conguaglio in favore di quello non assegnatario ha natura di debito di valore, sicché, sorgendo all'atto dell'assegnazione del bene, va rivalutata, anche d'ufficio, al momento della decisione della causa di divisione, senza che, peraltro, da ciò ne derivi l'alterazione del "petitum" della controversia, poiché la rivalutazione incide esclusivamente sulla concreta quantificazione della quota in termini monetari.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 08/04/2016
  …...
Spese giudiziali civili - in genere – Cass. n. 9813/2015Giudizio di divisione - Compensazione delle spese processuali - Ripartizione "pro quota" delle spese di consulenza tecnica di ufficio - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9813 del 13/05/2015
Spese giudiziali civili - procedimenti speciali - divisione (giudizio di) - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9813 del 13/05/2015
Nel giudizio di divisione, il giudice, anche in caso di compensazione delle spese processuali tra le parti, può legittimamente disporre che quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio siano a carico di tutti i condividenti "pro quota", posto che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiuto nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti stesse.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9813 del 13/05/2015
_____________________________________
Spese giudiziali
Corte
Cassazione
9813
2015
  …...
successioni "mortis causa" - disposizioni generali - petizione di eredità - effetti - per il possessore dei beni ereditari (erede apparente) Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 640 del 14/01/2014Rinvio alle disposizioni sul possesso ex art. 535, primo comma, cod. civ. - Ambito - Divisione ereditaria - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 640 del 14/01/2014
L'art. 535, primo comma, cod. civ., che rinvia alle disposizioni sul possesso in ordine a restituzione dei frutti, spese, miglioramenti e addizioni, si riferisce al possessore di beni ereditari convenuto in petizione di eredità ex art. 533 cod. civ., mentre è estraneo allo scioglimento della comunione ereditaria; esso non si applica, quindi, al condividente che, avendo goduto il bene comune in via esclusiva senza titolo giustificativo, è tenuto alla corresponsione dei frutti civili agli altri condividenti, quale ristoro della privazione del godimento "pro quota".Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 640 del 14/01/2014 …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - petizione di eredità - effetti - per il possessore dei beni erri (erede apparente) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 640 del 14/01/2014Rinvio alle disposizioni sul possesso ex art. 535, primo comma, cod. civ. - Ambito - Divisione erria - Esclusione.
L'art. 535, primo comma, cod. civ., che rinvia alle disposizioni sul possesso in ordine a restituzione dei frutti, spese, miglioramenti e addizioni, si riferisce al possessore di beni erri convenuto in petizione di eredità ex art. 533 cod. civ., mentre è estraneo allo scioglimento della comunione erria; esso non si applica, quindi, al condividente che, avendo goduto il bene comune in via esclusiva senza titolo giustificativo, è tenuto alla corresponsione dei frutti civili agli altri condividenti, quale ristoro della privazione del godimento "pro quota".
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 640 del 14/01/2014
  …...
Spese giudiziali civili - procedimenti speciali - divisione (giudizio di) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22903 del 08/10/2013Spese processuali - Disciplina - Imposizione alla massa - Fondamento - Limiti.
Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22903 del 08/10/2013
  …...
Procedimenti speciali - scioglimento di comunioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9367 del 17/04/2013Preclusioni del processo civile - Operatività - Limiti - Atti negoziali sopravvenuti modificativi delle quote dei condividenti - Rilevanza - Conseguenze - Richiesta di attribuzione del compendio immobiliare - Proposizione in sede di appello - Ammissibilità.
Il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote; ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9367 del 17/04/2013
  …...
Divisione - divisione giudiziale - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1739 del 24/01/2013Beni in comunione provenienti da titoli diversi - Pendenza di distinti processi di divisione tra le parti - Rapporto di pregiudizialità - Configurabilità - Esclusione.
Non è ravvisabile un rapporto di pregiudizialità tra due processi di divisione, pendenti (in tutto o in parte) tra gli stessi eredi o condomini, ma riguardanti masse oggettivamente diverse, in quanto appartenenti a comunioni fondate su distinte situazioni giuridiche.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1739 del 24/01/2013
  …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - assegnazione o attribuzione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14521 del 14/08/2012Giudizi di divisione - Richiesta di attribuzione di beni determinati - Proposizione nel corso del giudizio di appello - Ammissibilità - Limiti - Formulazione nella comparsa conclusionale - Inammissibilità - Fondamento.
In tema di giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione di beni determinati può essere proposta per la prima volta in appello, poiché attiene alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione e non costituisce domanda in senso proprio; essa, tuttavia, è inammissibile se formulata soltanto con la comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado, e, quindi, al di fuori di ogni possibilità di discussione nel contraddittorio tra le parti, senza che sorga obbligo alcuno per il giudice di specifica motivazione in ordine ad essa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14521 del 14/08/2012
  …...
Divisione - divisione giudiziale - operazioni - progetto di divisione del giudice istruttore - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 880 del 23/01/2012Scioglimento della comunione - Comunicazione del deposito del progetto di divisione e dell'udienza di discussione anche nei confronti dei contumaci - Necessità - Sussistenza - Conseguenze - Revoca di un precedente provvedimento di assegnazione - Ulteriore progetto di divisione - Mancata fissazione di ulteriore udienza di discussione - Assegnazione dei beni - Violazione dell'art. 789 cod. proc. civ. - Configurabilità - Fondamento.
Nel procedimento di scioglimento della comunione, la comunicazione del deposito del progetto divisionale e dell'udienza fissata per la relativa discussione deve essere effettuata, a norma dell'art. 789, secondo comma, cod. proc. civ., nei confronti di tutti i condividenti, anche se contumaci. Ne consegue che viola il disposto del citato art. 789 il giudice istruttore che - dopo aver dichiarato, con ordinanza, l'esecutività del progetto divisionale approntato dal c.t.u., disponendo anche l'estrazione dei lotti - proceda successivamente alla revoca di tale provvedimento e, senza fissare una nuova udienza di discussione dell'ulteriore progetto di divisione individuato alla luce di promesse di vendita in precedenza intercorse tra i condividenti - e senza, quindi, consentire anche alle parti contumaci di venire a conoscenza del nuovo progetto, per poter proporre eventuali osservazioni - disponga l'assegnazione dei beni secondo la rinnovata rappresentazione di volontà delle sole parti costituite.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 880 del 23/01/2012
  …...
divisione - divisione giudiziale - operazioni - progetto di divisione del giudice istruttore - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 880 del 23/01/2012Scioglimento della comunione - Comunicazione del deposito del progetto di divisione e dell'udienza di discussione anche nei confronti dei contumaci - Necessità - Sussistenza - Conseguenze - Revoca di un precedente provvedimento di assegnazione - Ulteriore progetto di divisione - Mancata fissazione di ulteriore udienza di discussione - Assegnazione dei beni - Violazione dell'art. 789 cod. proc. civ. - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 880 del 23/01/2012
Nel procedimento di scioglimento della comunione, la comunicazione del deposito del progetto divisionale e dell'udienza fissata per la relativa discussione deve essere effettuata, a norma dell'art. 789, secondo comma, cod. proc. civ., nei confronti di tutti i condividenti, anche se contumaci. Ne consegue che viola il disposto del citato art. 789 il giudice istruttore che - dopo aver dichiarato, con ordinanza, l'esecutività del progetto divisionale approntato dal c.t.u., disponendo anche l'estrazione dei lotti - proceda successivamente alla revoca di tale provvedimento e, senza fissare una nuova udienza di discussione dell'ulteriore progetto di divisione individuato alla luce di promesse di vendita in precedenza intercorse tra i condividenti - e senza, quindi, consentire anche alle parti contumaci di venire a conoscenza del nuovo progetto, per poter proporre eventuali osservazioni - disponga l'assegnazione dei beni secondo la rinnovata rappresentazione di volontà delle sole parti costituite.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 880 del 23/01/2012
  …...
Divisione - divisione giudiziale - operazioni - progetto di divisione del giudice istruttore - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 880 del 23/01/2012Scioglimento della comunione - Comunicazione del deposito del progetto di divisione e dell'udienza di discussione anche nei confronti dei contumaci - Necessità - Sussistenza - Conseguenze - Revoca di un precedente provvedimento di assegnazione - Ulteriore progetto di divisione - Mancata fissazione di ulteriore udienza di discussione - Assegnazione dei beni - Violazione dell'art. 789 cod. proc. civ. - Configurabilità - Fondamento.
Nel procedimento di scioglimento della comunione, la comunicazione del deposito del progetto divisionale e dell'udienza fissata per la relativa discussione deve essere effettuata, a norma dell'art. 789, secondo comma, cod. proc. civ., nei confronti di tutti i condividenti, anche se contumaci. Ne consegue che viola il disposto del citato art. 789 il giudice istruttore che - dopo aver dichiarato, con ordinanza, l'esecutività del progetto divisionale approntato dal c.t.u., disponendo anche l'estrazione dei lotti - proceda successivamente alla revoca di tale provvedimento e, senza fissare una nuova udienza di discussione dell'ulteriore progetto di divisione individuato alla luce di promesse di vendita in precedenza intercorse tra i condividenti - e senza, quindi, consentire anche alle parti contumaci di venire a conoscenza del nuovo progetto, per poter proporre eventuali osservazioni - disponga l'assegnazione dei beni secondo la rinnovata rappresentazione di volontà delle sole parti costituite.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 880 del 23/01/2012
  …...
divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - vendita e resa dei conti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30552 del 30/12/2011Rapporti tra coeredi - Giudizio di resa dei conti - Natura e finalità - Proposizione nell'ambito del giudizio di scioglimento di comunione - Autonomia - Sussistenza - Conseguenze - Scissione tra le due domande in sede decisoria - Ammissibilità - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30552 del 30/12/2011
Nell'ambito dei rapporti tra coeredi, la resa dei conti di cui all'art. 723 cod. civ., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio, può anche costituire un obbligo a sé stante, fondato - così come avviene in qualsiasi situazione di comunione - sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti; ne consegue che l'azione di rendiconto può presentarsi anche distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione pur se le due domande abbiano dato luogo ad un unico giudizio, sicché le medesime possono essere scisse e decise senza reciproci condizionamenti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30552 del 30/12/2011
  …...
divisione - divisione giudiziale - operazioni - quote e lotti - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30552 del 30/12/2011Divisione ereditaria - Art. 723 cod. civ. - Vendita - Conti fra condividenti - Domanda di restituzione dei frutti - Ricomprensione in quella di resa dei conti - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30552 del 30/12/2011
In tema di divisione ereditaria, l'art. 723 cod. civ. prevede che dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili, si procede ai conti che i condividenti si devono rendere tra loro e, tra l'altro, ai relativi conguagli e rimborsi, ivi compresa la restituzione dei frutti; ne consegue che la domanda di restituzione dei frutti è da ritenere ricompresa in quella di resa dei conti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30552 del 30/12/2011
  …...
Divisione - divisione giudiziale - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29829 del 29/12/2011Giudizio di divisione ereditaria - Molteplicità di fasi di giudizio - Sentenza conclusiva delle singole fasi - Natura di sentenza non definitiva - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Nel giudizio di divisione ereditaria, costituisce sentenza definitiva soltanto quella che scioglie la comunione rispetto a tutti i beni che ne facevano parte, mentre le eventuali sentenze che concludono le singole fasi del procedimento hanno carattere strumentale e natura di sentenza non definitiva e sono, come tali, suscettibili di riserva di gravame, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva, erroneamente, escluso di poter attribuire natura non definitiva alla sentenza con cui il giudice di primo grado, dichiarata la riferibilità di una scheda testamentaria al "de cuius", senza nulla disporre circa lo scioglimento della comunione relativa ai beni ereditari, aveva ordinato la rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione delle operazioni divisionali, e scelto consapevolmente altresì di qualificare la sentenza stessa come non definitiva, in tal modo ingenerando nelle parti il ragionevole convincimento in ordine all'effettiva sussistenza di detta natura ed all'ammissibilità della riserva di impugnazione).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29829 del 29/12/2011
  …...
Divisione - divisione giudiziale - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29829 del 29/12/2011Giudizio di divisione ereditaria - Molteplicità di fasi di giudizio - Sentenza conclusiva delle singole fasi - Natura di sentenza non definitiva - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Nel giudizio di divisione ereditaria, costituisce sentenza definitiva soltanto quella che scioglie la comunione rispetto a tutti i beni che ne facevano parte, mentre le eventuali sentenze che concludono le singole fasi del procedimento hanno carattere strumentale e natura di sentenza non definitiva e sono, come tali, suscettibili di riserva di gravame, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva, erroneamente, escluso di poter attribuire natura non definitiva alla sentenza con cui il giudice di primo grado, dichiarata la riferibilità di una scheda testamentaria al "de cuius", senza nulla disporre circa lo scioglimento della comunione relativa ai beni ereditari, aveva ordinato la rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione delle operazioni divisionali, e scelto consapevolmente altresì di qualificare la sentenza stessa come non definitiva, in tal modo ingenerando nelle parti il ragionevole convincimento in ordine all'effettiva sussistenza di detta natura ed all'ammissibilità della riserva di impugnazione).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29829 del 29/12/2011
  …...
Divisione - divisione giudiziale - operazioni - quote e lotti - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11519 del 25/05/2011Bene non comodamente divisibile - Assegnazione per l'intero al titolare della quota maggiore e possessore del bene errio - Conseguenze - Diritto al conguaglio a favore degli altri non assegnatarii - Ulteriore credito per interessi corrispettivi sul capitale oggetto di gestione pregressa - Spettanza - Domanda giudiziale autonoma - Necessità - Ambito - Giudizio di rendiconto della gestione - Fondamento.
In tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota (trattandosi di bene non comodamente divisibile, attribuito al titolare della quota maggiore ex art.720 cod. civ.) e, sin dall'apertura della successione, il citato assegnatario si trovava nel possesso dell'intero bene, avendone percepito i frutti, oltre al diritto al conguaglio dovuto agli altri condividenti (regolato nell'ambito del giudizio di divisione), sorge a favore di questi ultimi altresì il diritto alla corresponsione degli interessi, di natura corrispettiva, sul capitale oggetto di gestione pregressa, da determinarsi nel più complesso rapporto di debito e credito relativo ai frutti - eventualmente maturati e non percepiti - prodotti dai beni costituenti la comunione erria e di cui investire il giudice non già con la citata azione di divisione (che concerne il conguaglio sul capitale a tale titolo attribuito), bensì con autonoma, sia pure contestuale, azione di rendiconto, in considerazione della situazione esclusiva di godimento dei beni in comunione per il periodo precedente di indivisione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11519 del 25/05/2011
  …...
Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19884 del 20/09/2010Divisione erria - Domanda - Deduzione in appello di circostanze attinenti al titolo in forza del quale si radica la qualità di erede diverse da quelle prospettate in primo grado - Inammissibilità - Sussistenza - Fondamento.
Nel giudizio di divisione erria, qualora gli eredi invochino in primo grado, come titolo successorio, il proprio diritto di rappresentazione rispetto al genitore che ha rinunciato all'eredità, costituisce domanda nuova - come tale inammissibile in grado di appello - quella con la quale i medesimi, nel successivo giudizio di secondo grado, ribadiscono la domanda di divisione sul diverso presupposto per cui, non avendo il genitore redatto l'inventario nei termini di legge ed essendo il medesimo nel possesso dei beni erri, la sua rinuncia sarebbe da ritenere priva di effetto; in tal caso, infatti, la domanda di divisione proposta in qualità di eredi si trasforma in una domanda tesa a sollecitare i chiamati ad esprimersi sulla volontà di accettare o meno l'eredità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19884 del 20/09/2010
  …...
Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19884 del 20/09/2010Divisione erria - Domanda - Deduzione in appello di circostanze attinenti al titolo in forza del quale si radica la qualità di erede diverse da quelle prospettate in primo grado - Inammissibilità - Sussistenza - Fondamento.
Nel giudizio di divisione erria, qualora gli eredi invochino in primo grado, come titolo successorio, il proprio diritto di rappresentazione rispetto al genitore che ha rinunciato all'eredità, costituisce domanda nuova - come tale inammissibile in grado di appello - quella con la quale i medesimi, nel successivo giudizio di secondo grado, ribadiscono la domanda di divisione sul diverso presupposto per cui, non avendo il genitore redatto l'inventario nei termini di legge ed essendo il medesimo nel possesso dei beni erri, la sua rinuncia sarebbe da ritenere priva di effetto; in tal caso, infatti, la domanda di divisione proposta in qualità di eredi si trasforma in una domanda tesa a sollecitare i chiamati ad esprimersi sulla volontà di accettare o meno l'eredità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19884 del 20/09/2010
  …...
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10624 del 03/05/2010Richiesta di attribuzione di un intero compendio immobiliare ai sensi dell'art. 720 cod. civ. - Domanda nuova - Esclusione - Limiti - Proposizione per la prima volta in appello - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione dell'intero compendio immobiliare ai sensi dell'art. 720 cod. civ. attiene alle modalità di attuazione della divisione e, pertanto, essendo diretta al già richiesto scioglimento della comunione, non costituisce domanda nuova e può essere proposta per la prima volta anche in appello; ove, peraltro, nel giudizio di primo grado una delle parti abbia formulato domanda di attribuzione dell'intero compendio, mentre l'altra si è limitata ad opporsi alla divisione, quest'ultima non può più proporre la domanda di attribuzione per la prima volta in grado di appello.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10624 del 03/05/2010
  …...
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10624 del 03/05/2010Assegnazione ad uno dei condividenti - Stima e conguaglio in danaro - Natura di debito di valore - Rivalutazione anche d'ufficio - Ammissibilità - Condizioni - Onere di allegazione a carico della parte - Sussistenza - Fondamento.
In tema di divisione giudiziale immobiliare, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore, da rivalutarsi, anche d'ufficio, se e nei limiti in cui l'eventuale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo di mercato del bene tale da comportare una chiara sproporzione nel valore delle quote di cui sono titolari i condividenti; l'esistenza di poteri officiosi del giudice, peraltro, non esclude che la parte sia comunque tenuta ad allegare l'avvenuta verificazione di tale evento, posto che la rivalutazione non può avvenire tramite criteri automatici.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10624 del 03/05/2010
  …...
Divisione - divisione giudiziale - litisconsorzio necessario – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1557 del 26/01/2010Attribuzione per testamento del solo usufrutto - Qualità di erede - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Giudizio di divisione tra coeredi - Litisconsorzio necessario nei confronti dell'usufruttuario - Esclusione.
Ove il testatore attribuisca il solo diritto di usufrutto, il beneficiario non succede "in universum ius" del defunto e, pertanto, non acquista la qualità di erede; nei suoi confronti, pertanto, non sussiste litisconsorzio necessario in sede di giudizio di divisione tra coeredi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1557 del 26/01/2010
  …...
Divisione - divisione erria - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20256 del 18/09/2009Divisione transattiva e transazione divisoria - Differenza - Proporzione o meno tra le attribuzioni dei beni comuni e le quote spettanti - Rilevanza.
Il "discrimen" tra divisione transattiva, rescindibile (art. 764, primo comma, cod. civ.), e transazione divisoria, non rescindibile (art. 764, secondo comma, cod. civ.), né annullabile per errore (art. 1969 cod. civ.), è costituito non dalla natura transattiva di una controversia divisionale, ricorrente in entrambi i negozi, bensì dall'esistenza (nella prima) o meno (nella seconda) di proporzionalità tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20256 del 18/09/2009
  …...
Divisione - divisione erria - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8946 del 15/04/2009Divisione erria - Divisioni transattive e transazioni divisorie - Legittimità - Sussistenza - Fondamento.
In tema di divisione erria, sono pienamente legittime sia le divisioni transattive che le transazioni divisorie, in quanto attraverso tali contratti vengono ad un tempo realizzati gli obiettivi dello scioglimento della comunione e quelli della cessazione o prevenzione della litigiosità tra gli eredi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8946 del 15/04/2009
  …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - assegnazione o attribuzione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 29/01/2009Successione legittima di due figli - Diritto ad una quota uguale del patrimonio relitto - Spese sostenute da un erede nell'interesse di entrambi - Rilevanza - Limiti - Diritto all'incremento della quota o alla scelta della quota - Esclusione - Modalità divisoria - Sorteggio.
In materia di divisione ereditaria, non essendo applicabile l'art. 1115 cod. civ. - secondo il quale il partecipante che abbia adempiuto obbligazioni contratte in solido per la cosa comune ha diritto, in sede di divisione, ad un incremento della quota in misura corrispondente al rimborso dovutogli - se eredi legittimi sono soltanto i due figli del "de cuius", ciascuno di essi ha diritto ad una metà del patrimonio relitto, senza che il coerede che abbia sostenuto oneri anche nell'interesse dell'altro possa vedersi riconoscere il diritto ad un corrispondente incremento della propria quota o anche soltanto alla scelta tra le quote uguali predisposte nel progetto di divisione, dovendosi ritenere che, a parità di quote, il metodo tendenziale di assegnazione, derogabili solo in presenza di situazioni di apprezzabile opportunità, sia quello del sorteggio previsto dall'art. 729 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 29/01/2009
  …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - assegnazione o attribuzione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 29/01/2009Successione legittima di due figli - Diritto ad una quota uguale del patrimonio relitto - Spese sostenute da un erede nell'interesse di entrambi - Rilevanza - Limiti - Diritto all'incremento della quota o alla scelta della quota - Esclusione - Modalità divisoria - Sorteggio.
In materia di divisione erria, non essendo applicabile l'art. 1115 cod. civ. - secondo il quale il partecipante che abbia adempiuto obbligazioni contratte in solido per la cosa comune ha diritto, in sede di divisione, ad un incremento della quota in misura corrispondente al rimborso dovutogli - se eredi legittimi sono soltanto i due figli del "de cuius", ciascuno di essi ha diritto ad una metà del patrimonio relitto, senza che il coerede che abbia sostenuto oneri anche nell'interesse dell'altro possa vedersi riconoscere il diritto ad un corrispondente incremento della propria quota o anche soltanto alla scelta tra le quote uguali predisposte nel progetto di divisione, dovendosi ritenere che, a parità di quote, il metodo tendenziale di assegnazione, derogabili solo in presenza di situazioni di apprezzabile opportunità, sia quello del sorteggio previsto dall'art. 729 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 29/01/2009
  …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - collazione d'immobili - imputazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008Equivalente pecuniario del valore del bene oggetto della collazione - Determinazione - Riferimento al tempo di apertura della successione - Necessità - Natura di debito di valuta - Computo degli interessi - Decorrenza - Criteri.
Nel giudizio di divisione erria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente - la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa erria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico; ne consegue che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008
  …...
divisione - divisione giudiziale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008Giudizio di divisione ereditaria - Molteplicità di fasi - Ammissibilità - Carattere unitario - Conseguenze - Collazione per imputazione - Contenuto - Natura di atto idoneo allo scioglimento della comunione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008
Nel giudizio di divisione ereditaria, la collazione per imputazione - nella quale il giudice, a norma degli artt. 724 e 725 cod. civ., imputa alla quota del coerede le somme di denaro delle quali il medesimo sia debitore verso gli altri coeredi, per poi disporre, a favore dei condividenti che siano creditori a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle rispettive quote - non comporta una divisione parziale dell'eredità, bensì realizza un'attività di carattere meramente prodromico alle attività strettamente divisionali che non determina lo scioglimento anticipato della comunione ereditaria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008
  …...
divisione - divisione giudiziale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7231 del 29/03/2006Efficacia dichiarativa e retroattiva - Sussistenza - Efficacia traslativa - Esclusione - Fondamento - Effetti conseguenti - Fattispecie in tema di riscatto agrario. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7231 del 29/03/2006
L'effetto dichiarativo-retroattivo della divisione - che poggia in via esclusiva sull'art. 757 cod. civ. e che l'art. 1116 cod. civ. estende al rapporto fra comproprietari che non sono coeredi - comporta che ciascun condividente sia considerato titolare "ex tunc", e cioè all'apertura della successione, dei beni assegnatigli, saldando l'intervallo di tempo che separa la delazione (e la conseguente accettazione dell'eredità) dalla divisione. Tale natura dichiarativa esclude che la divisione abbia anche efficacia traslativa, poiché l'atto che la dispone (consista in una sentenza o in un contratto) non comporta un effetto di trasferimento fra i condividenti nei rapporti reciproci, né fra la comunione che si scioglie ed i singoli condividenti, dal momento che il titolo di acquisto del singolo condividente è da farsi risalire non all'atto divisionale, ma all'originario titolo che ha costituito la situazione di comproprietà, sciolta poi con la divisione, senza che possa ritenersi che gli effetti dell'atto che ha dato origine alla comunione si incrementino a seguito della divisione, poiché essi si modificano soltanto sotto l'aspetto qualitativo (ovvero passando dalla quota indivisa al bene attribuito con l'"apporzionamento"), essendosi l'acquisto del coerede o del comproprietario di cose comuni già realizzato. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata con la quale, in un caso di riscatto agrario esercitato dai ricorrenti con riferimento ad un contratto di vendita del 1990 avente ad oggetto solo una quota indivisa pari alla metà del fondo dedotto in controversia, era stato correttamente ritenuto che l'oggetto dell'azione di riscatto non poteva essere più ampio di quella metà indivisa, non potendosi estendere, in particolare, alla seconda metà indivisa non oggetto della vendita stessa, poiché l'acquisto di quest'ultima era conseguita soltanto alla divisione intervenuta nel 1991, che non essendo qualificabile come atto di trasferimento a titolo oneroso, non poteva essere suscettibile di prelazione e riscatto).
Corte di Cassazione …...
Divisione - divisione erria - in genere - Comunione erria – Relativa ad unico bene immobile – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9522 del 06/05/2005Alienazione di alcune quote ad estranei - Trasformazione in comunione ordinaria - Esclusione - Scioglimento - Condizioni - Conseguenze.
La comunione erria non si trasforma in comunione ordinaria per il fatto che essa comprenda un unico bene immobile, nè per la circostanza che alcuni dei coeredi abbiano ceduto ad estranei le rispettive quote, con la conseguenza che, anche in tale ipotesi, la divisione deve aver luogo in conformità alle norme sulla divisione erria. Solamente quando siano state compiute le operazioni divisionali, dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell'asse errio, indiviso al momento dell'apertura della successione, la comunione residuale sui beni erri si trasforma in comunione ordinaria, con conseguente inapplicabilità del retratto successorio, di cui all'art. 732 cod. civ., che postula la persistenza dello stato di comunione dell'eredità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9522 del 06/05/2005
  …...
Divisione - divisione erria - fatta del testatore - preterizione di eredi e lesione di legittima – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3694 del 12/03/2003Erede riservatario - Soddisfacimento mediante corresponsione di una somma di danaro non compresa nel "relictum" - Disposizione del testatore a carico degli eredi - Nullità ex art. 735 cod. civ. - Configurabilità.
Il principio di intangibilità della legittima comporta che i diritti del legittimario debbano essere soddisfatti con beni o denaro provenienti dall'asse errio, con la conseguenza che la eventuale divisione operata dal testatore contenente la disposizione per la quale le ragioni errie di un riservatario debbano essere soddisfatte dagli eredi tra cui è divisa l'eredità mediante corresponsione di somma di denaro non compresa nel "relictum" è affetta da nullità ex art. 735, primo comma cod. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3694 del 12/03/2003 …...
Contratti in genere - simulazione - prova - testimoniale - Erede - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Collazione di donazioni anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Fondamento - Qualità di terzo dell'erede - Configurabilità - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate - Limitazione alla prova del negozio dissimulato - Sussistenza - Fondamento - Subentro al "de cuius".
Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 cod. civ., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio errio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius"; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001
  …...
Contratti in genere - simulazione - prova - testimoniale - Erede - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Esclusione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Collazione di donazioni anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Fondamento - Qualità di terzo dell'erede - Configurabilità - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate - Limitazione alla prova del negozio dissimulato - Sussistenza - Fondamento - Subentro al "de cuius".
Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 cod. civ., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio errio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius"; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001
  …...
Contratti in genere - simulazione - prova - testimoniale - Erede - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Collazione di donazioni anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Fondamento - Qualità di terzo dell'erede - Configurabilità - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate - Limitazione alla prova del negozio dissimulato - Sussistenza - Fondamento - Subentro al "de cuius".
Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 cod. civ., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio errio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius"; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001
  …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - non comoda divisibilità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1245 del 29/01/2001Attribuzione ad un condividente con obbligo di corresponsione di equivalente in danaro ad altro coerede - Debito di valore - Conseguenze - Obbligo di valutare il bene al momento della decisione - Sussistenza - Criterio utilizzabile - Maggiorazione, secondo gli indici ISTAT, del prezzo stimato dal consulente d'ufficio, con decorrenza dalla data dell'accertamento alla sentenza - Esclusione - Ragioni.
In tema di divisione, il conguaglio che il condividente, a cui sia attribuito per intero l'immobile, deve corrispondere ad altro coerede, costituisce debito di valore, esprimendo l'equivalente economico della quota spettante di tale bene e pertanto va stabilito con riferimento al valore di questo al momento della decisione della causa di divisione. Tale valore non è però determinabile maggiorando automaticamente il prezzo del bene accertato dal consulente tecnico di ufficio nel corso del giudizio divisorio dell'indice di svalutazione monetaria, intervenuta tra la data dell' accertamento e quella della pronuncia della sentenza, in quanto spesso gli immobili si rivalutano con un ritmo più elevato, o comunque diverso, da quello di svalutazione della moneta secondo gli indici calcolati dall'ISTAT, sì che il riferimento a tale indice è inidoneo per una rivalutazione equa della somma dovuta a conguaglio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1245 del 29/01/2001
  …...
Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2391 del 17/03/1999Per la validità per compiuta giacenza presso l'ufficio postale - Necessità - Ritiro, presso lo stesso, benché privo del predetto collegamento, di successivo atto giudiziario da parte di un parente - Inidoneità alla conoscenza "de iure" (art. 139, secondo comma, cod. proc. civ.) - Ragioni - Parte nel medesimo procedimento di divisione perché appartenente alla medesima stirpe, succeduta in rappresentazione - Irrilevanza - Fondamento.
E nulla la notifica per compiuta giacenza presso l'ufficio postale dell'atto di citazione indirizzato in un luogo in cui il destinatario, indipendentemente dall'esser conosciuto, non ha la residenza, o, se questa è sconosciuta, il domicilio o la dimora - circostanze tutte da provare dal notificante - ne' al fine di ritenere validamente costituito il contraddittorio può valere che un successivo atto giudiziario, al medesimo indirizzo, sia stato ritirato presso l'ufficio postale da un parente di detto destinatario, perché in mancanza del predetto collegamento tra il luogo e questi, non può ritenersi esistente la convivenza con il parente, giustificativa dell'abilitazione alla ricezione, fondamento della conoscenza de iure, stabilita dall'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. Nè infine ha rilevanza che detto parente sia parte nel medesimo giudizio di divisione e appartenga alla medesima stirpe succeduta al "de cuius" in rappresentazione, non avendo perciò il potere di rappresentare un litisconsorte necessario, ancorché cointeressato (nella specie colui che aveva ritirato il successivo atto era fratello del destinatario assente e altrove residente, ed entrambi, con altri, erano succeduti in rappresentazione).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2391 del 17/03/1999
  …...
Contratti in genere - simulazione - prova - testimoniale – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4024 del 21/04/1998Erede - Divisione, previa collazione di donazioni, anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Esclusione (art. 1417 cod. civ.)- Ragioni - Subentro al "de cuius" - Riduzione - Qualità di terzo dell'erede - Sussistenza.
Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 cod. civ., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio errio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius"; è invece terzo se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4024 del 21/04/1998
  …...
Transazione - invalidità - annullabilità - errore di diritto – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7219 del 06/08/1997Errore su situazione estranea all'oggetto della controversia - Annullabilità - Transazione divisoria - Inclusione.
Poiché è rilevante l'errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della "res controversa" e quindi antecedente logico della transazione - e come tale estranea al "caput controversum" - è annullabile (art. 1969 cod. civ.) la transazione divisoria conclusa nell'erroneo presupposto che un bene appartenesse interamente all'asse errio, anziché la metà, per esser l'altra metà del coniuge superstite, in regime di comunione legale dei beni con il "de cuius" (art. 177, primo comma, lett. a cod. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7219 del 06/08/1997
  …...
Divisione - divisione erria - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7219 del 06/08/1997Divisione transattiva e transazione divisoria - Differenza - Proporzione o meno tra le attribuzioni dei beni comuni e le quote spettanti - Rilevanza.
Il "discrimen" tra divisione transattiva, rescindibile (art. 764, primo comma, cod. civ.) e transazione divisoria, non rescindibile (art. 764, secondo comma, cod. civ.), ne' annullabile per errore (art. 1969 cod. civ.), è costituito non dalla natura transattiva di una controversia divisionale, ricorrente in entrambi i negozi, bensì dall'esistenza (nella prima) o meno (nella seconda) di proporzionalità tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7219 del 06/08/1997
  …...
Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto – Cass. n. 6471/1997Ambito di applicazione - Limitazione al contratto preliminare - Esclusione - Fattispecie determinanti l'obbligo di consentire alla conclusione di un negozio - Estensione - Accordo fra coeredi per dividere un bene errio in modo difforme dalle indicazioni del testatore - Sentenza ex art. 2932 cod. civ. - Ammissibilità.
Il ricorso al rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ. è consentito in tutti i casi in cui sussista un obbligo a contrarre e quindi non solo nell'ipotesi di contratto preliminare ma in relazione a qualunque fattispecie dalla quale sorga un obbligo di prestare consenso per la conclusione di un negozio, sicché esso trova applicazione anche in ipotesi di accordo transattivo fra coeredi per dividere un bene errio in modo difforme dalle indicazioni date dal "de cujus" nel testamento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6471 del 15/07/1997
Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
6471
1997 …...
Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto – Cass. n. 6471/1997Ambito di applicazione - Limitazione al contratto preliminare - Esclusione - Fattispecie determinanti l'obbligo di consentire alla conclusione di un negozio - Estensione - Accordo fra coeredi per dividere un bene errio in modo difforme dalle indicazioni del testatore - Sentenza ex art. 2932 cod. civ. - Ammissibilità.
Il ricorso al rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ. è consentito in tutti i casi in cui sussista un obbligo a contrarre e quindi non solo nell'ipotesi di contratto preliminare ma in relazione a qualunque fattispecie dalla quale sorga un obbligo di prestare consenso per la conclusione di un negozio, sicché esso trova applicazione anche in ipotesi di accordo transattivo fra coeredi per dividere un bene errio in modo difforme dalle indicazioni date dal "de cujus" nel testamento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6471 del 15/07/1997
Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
6471
1997
  …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1509 del 19/02/1997Rendimento dei conti - Modalità - Discrezionalità del giudice - Sussistenza - Procedura ex art. 263 cod. proc. civ. - Applicazione - Necessità - Esclusione.
Prova civile - rendimento dei conti - Divisione giudiziale - Rendimento dei conti - Modalità - Discrezionalità del giudice - Sussistenza - Procedura ex art. 263 cod. proc. civ. - Applicazione - Necessità - Esclusione.
Quando la resa dei conti è inserita in un giudizio di divisione, la procedura di cui agli artt. 263 e seguenti cod. proc. civ. è meramente facoltativa e l'ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1509 del 19/02/1997
  …...
Divisione - divisione erria - impugnazione - in genere - Annullamento per errore - Configurabilità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8077 del 24/07/1995Errore sull'esistenza delle norme sull'accessione - Incidenza sulla determinazione dell'ammontare di una quota - Inammissibilità dell'azione di annullamento - Fattispecie.
L'errore costituisce causa di annullamento della divisione solo quando ha prodotto l'omissione dalla massa di uno o più beni dell'eredità, quando il condividente ha subito la lesione oltre il quarto - ipotesi per le quali sono stati previsti gli specifici rimedi del supplemento di divisione e della rescissione per lesione (artt. 762 e 763 cod. civ.) -, oppure quando cade sui presupposti della divisione stessa, quali la qualità di erede, la natura della successione, l'inesistenza della comunione. Pertanto, non è ammessa la generale azione di annullamento nel caso in cui l'errore cada sull'esistenza delle norme sull'accessione, la cui portata, in relazione all'atto di divisione posto in essere, venga ad incidere sulla determinazione dell'ammontare di una quota, attraverso l'inclusione o meno in essa di un bene (nella specie, le parti avevano acquistato un suolo di comunione, sul quale avevano costruito un fabbricato, procedendo, poi, alla divisione del fondo stesso in parti uguali, in modo che, in virtù del principio sull'accessione, ciascuna divenisse proprietaria della porzione di fabbricato costruita sulla parte di terreno assegnatagli con la divisione. Accertata l'esistenza di un precedente accordo circa l'attribuzione di un locale ad una delle parti, nonostante che lo stesso ricadesse nella verticale spettante all'altra, il giudice del merito aveva annullato l'atto di divisione per l'errore di diritto in cui erano incorse entrambe le parti, ritenendo che, se esse avessero conosciuto la portata del principio sull'accessione, sarebbero ricorsi ad altri mezzi giuridici per realizzare i loro intenti divisori. La S.C., in base al principio enunciato nella massima, ha cassato l'impugnata sentenza).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8077 del 24/07/1995
  …...
Divisione - divisione erria - impugnazione - in genere - Annullamento per errore - Configurabilità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8077 del 24/07/1995Errore sull'esistenza delle norme sull'accessione - Incidenza sulla determinazione dell'ammontare di una quota - Inammissibilità dell'azione di annullamento - Fattispecie.
L'errore costituisce causa di annullamento della divisione solo quando ha prodotto l'omissione dalla massa di uno o più beni dell'eredità, quando il condividente ha subito la lesione oltre il quarto - ipotesi per le quali sono stati previsti gli specifici rimedi del supplemento di divisione e della rescissione per lesione (artt. 762 e 763 cod. civ.) -, oppure quando cade sui presupposti della divisione stessa, quali la qualità di erede, la natura della successione, l'inesistenza della comunione. Pertanto, non è ammessa la generale azione di annullamento nel caso in cui l'errore cada sull'esistenza delle norme sull'accessione, la cui portata, in relazione all'atto di divisione posto in essere, venga ad incidere sulla determinazione dell'ammontare di una quota, attraverso l'inclusione o meno in essa di un bene (nella specie, le parti avevano acquistato un suolo di comunione, sul quale avevano costruito un fabbricato, procedendo, poi, alla divisione del fondo stesso in parti uguali, in modo che, in virtù del principio sull'accessione, ciascuna divenisse proprietaria della porzione di fabbricato costruita sulla parte di terreno assegnatagli con la divisione. Accertata l'esistenza di un precedente accordo circa l'attribuzione di un locale ad una delle parti, nonostante che lo stesso ricadesse nella verticale spettante all'altra, il giudice del merito aveva annullato l'atto di divisione per l'errore di diritto in cui erano incorse entrambe le parti, ritenendo che, se esse avessero conosciuto la portata del principio sull'accessione, sarebbero ricorsi ad altri mezzi giuridici per realizzare i loro intenti divisori. La S.C., in base al principio enunciato nella massima, ha cassato l'impugnata sentenza).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8077 del 24/07/1995
  …...
Donazione - Capacità - Donazione tra coniugi - Divisione di un compendio errio - Giudizio instaurato per la previa dichiarazione di nullità della donazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4923 del 27/04/1993Sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 781 cod. civ. - Rigetto della domanda di nullità della donazione - Domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima - Proponibilità per la prima volta in appello o in sede di rinvio - Esclusione.
Nel giudizio instaurato per la previa dichiarazione di nullità ex art. 781 cod. civ. di una donazione intervenuta tra coniugi, ai fini della divisione di un compendio errio, la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 781 citato (Corte Cost. sent. n. 91 del 1973) mentre comporta il rigetto della domanda di nullità della donazione, non vale a consentire la proponibilità per la prima volta in appello o in sede di giudizio di rinvio della domanda, non dedotta neppure in via subordinata nell' atto introduttivo del giudizio, di riduzione della donazione per lesione di legittima, ostandovi la preclusione di domande nuove di cui, rispettivamente, agli artt. 345 e 394 cod. proc. civ., senza che possa l'anzidetto divieto ritenersi derogato per effetto dello "ius superveniens" costituito dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 781 citato, incidendo lo "ius superveniens" soltanto sulla materia ritualmente dedotta nella controversia.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4923 del 27/04/1993
  …...
Divisione - Divisione erria - Fatta dal testatore - Preterizione di eredi e lesione di legittima – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3599 del 23/03/1992Soddisfacimento del riservatario con la corresponsione di una somma di danaro non compresa nel "relictum" - Disposizione del testatore a carico degli eredi - Nullità - Contestuale esperibilità, da parte del legittimario pretermesso, dell'azione di nullità ex art. 735 primo comma cod. civ. e dell'azione di riduzione.
Per il principio dell'intangibilità della quota di legittima i diritti del legittimario vanno soddisfatti con beni o danaro provenienti dall'asse errio, pertanto la divisione, in cui il testatore disponga che le ragioni errie di un riservatario siano soddisfatte dagli eredi, tra cui è diviso l'asse errio, con la corresponsione di una somma di danaro non compresa nel "relictum", è affetta da nullità, che può essere fatta valere dal legittimario pretermesso con l'azione di nullità di cui al comma primo dell'art. 735 cod. civ. contestualmente all'azione di riduzione (ed, in entrambi i casi, all'azione di divisione).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3599 del 23/03/1992 …...
Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - prelazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7067 del 05/07/1990Vendita di una quota dell'eredità - diritto di prelazione agraria del proprietario del fondo confinante - sussistenza - esclusione.*
Il diritto di prelazione agraria (nella specie del proprietario del fondo confinante) non spetta quando oggetto della vendita sia una quota dell'eredità, ancorché contestualmente alla vendita della quota le parti abbiano, provveduto, mediante divisione, alla attribuzione reciproca di beni individuati a determinati, trattandosi di due negozi autonomi e distinti, poiché la causa del primo è lo scambio di un diritto contro una somma di denaro mentre la causa del secondo e la cessazione dello stato di comunione. ( V 661/82, mass n 418424; ( V 1003/80, mass n 404447; ( V 220/79, mass n 396288; ( V 2423/78, mass n 391827).*
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7067 del 05/07/1990
  …...
Successioni mortis causa - coeredità (comunione erria) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 697 del 25/01/1983Disposizioni generali - accettazione dell'eredità - diritto di accettazione - prescrizione - acquisto della comunione di un bene - imprescrittibilità - conseguenze - domanda di divisione ex art. 713 cod. Civ. - inapplicabilità della prescrizione.*
Divisione - divisione erria - domanda.*
168046 425439*
L'accettazione dell'eredità (che, trattandosi di eredità ab intestato, è irreversibile pur se si scopre ex post un testamento, salvi i limiti previsti dagli artt. 483 cod. civ. vigente e 942, terzo comma, cod. civ. abrogato) comporta che la prescrizione rimane applicabile nell'ambito proprio dei diritti (diritto reale o di credito) derivanti dall'eredità, onde l'acquisto della comunione di un bene, quale espressione del diritto di comproprietà, resta definitivamente fermo ed insuscettibile di prescrizione (eccettuata la diversa ipotesi di usucapione ad opera di terzi): con la conseguenza che a norma dell'art. 713 cod. civ. vigente (come per l'art. 984 cod. civ. abrogato) i coeredi possono sempre chiedere la divisione, non esistendo nell'ordinamento un diritto autonomo (prescrittibile) inteso all'esecuzione del testamento, ma rientrando ogni potere sia di godimento che di disposizione della quota di un bene errio tra le facoltà spettanti al comproprietario. ( V 2754/71, mass n 353924).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 697 del 25/01/1983
  …...
Divisione - divisione ereditaria - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3788 del 22/06/1982Comunione ereditaria - relativa ad un unico immobile - alienazione di alcune quote ad estranei - trasformazione in comunione ordinaria - esclusione - divisione - disciplina.*
Successioni mortis causa - coeredità (comunione erria).*
La comunione ereditaria non si trasforma in comunione ordinaria per il fatto che essa comprenda un unico bene immobile, ne' per la circostanza che alcuni dei coeredi abbiano ceduto ad estranei le rispettive quote, con la conseguenza che, anche in tale ipotesi, la divisione deve aver luogo in conformità alle norme sulla divisione ereditiaria. ( Conf 604/70).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3788 del 22/06/1982
  …...