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Divisione di beni in comproprietà provenienti da titoli diversi – Cass. Sent. 15464/2019

Divisione - divisione giudiziale - Divisione di beni in comproprietà provenienti da titoli diversi - Scioglimento con un'unica divisione - Ammissibilità - Condizioni - Mancata opposizione - Conseguenze - Appellabilità della decisione.

Nel caso di divisione di beni oggetto di comproprietà provenienti da titoli diversi non si realizza un'unica comunione ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante, nella quale ogni condividente deve poter far valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse e nell'ambito di ciascuna massa debbono trovare soluzione i problemi relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi. È possibile procedere a un'unica divisione invece che a tante divisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutti i condividenti, che deve trovare titolo in uno specifico negozio - che ove, riguardante beni immobili, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" - con il quale si attui il conferimento delle singole comunioni in una comunione unica e, in sua mancanza, la parte che non si sia opposta alla domanda di divisione sin dal primo grado può sollevare la questione in grado di appello.

corte di cassazione sez. 2 - , sentenza n. 15494 del 07/06/2019 (rv. 654331 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_1350

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