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0155.1 Provvedimenti riguardo ai figli.

Art.155. Provvedimenti riguardo ai figli.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Separazione personale dei coniugi - assegno di mantenimento – Cass. n. 5059/2021
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Genitore non affidatario - Spese straordinarie - Onere di informazione e concertazione preventiva - Esclusione - Obbligo di rimborso - Configurabilità - Condizioni - Sindacato da parte del giudice di merito. In tema di separazione personale, non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd "straordinarie", fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l’entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5059 del 24/02/2021 (Rv. 660517 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0155_1 …...
Atti successivi alla dichiarazione di fallimento – Cass. n. 377/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - atti successivi alla dichiarazione - Fallimento - Azione ex art. 441. fall. - Effetti - Declaratoria di inefficacia dell'atto di trasferimento della casa familiare al coniuge - Diritto personale di godimento sui generis- Sussistenza. In tema di fallimento, una volta ritenuto improduttivo di effetti nei confronti della procedura ex art. 44 l. fall. l'atto traslativo dell'immobile già oggetto di assegnazione come casa familiare in favore del coniuge o del convivente affidatario di figli minori (o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti), la declaratoria di inefficacia non travolge il diritto personale di godimento "sui generis" sorto in capo all'assegnatario,che, in quanto contenuto in un provvedimento di data certa, è suscettibile d'essere opposto, ancorché non trascritto, anche al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione medesima, ovvero, qualora il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i nove anni. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 377 del 13/01/2021 Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_144, Cod_Civ_art_0155_1, Cod_Civ_art_0337_1 Cod_Civ_art_0155_4 …...
Educazione, istruzione e mantenimento della prole – Cass. n. 379/2021
Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - Assegno di mantenimento per il figlio - Spese straordinarie - Natura onnicomprensiva della dizione - Distinte categorie in essa contenute - Caratteristiche - Conseguenze in tema di azionabilità quale titolo esecutivo. Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - In genere. In materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b)le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 379 del 13/01/2021 (Rv. 660362 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Civ_art_0150, Cod_Civ_art_0155_1, Cod_Civ_art_0316_1 …...
Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1562 del 23/01/2020 (Rv. 656805 - 01)
Assegno di mantenimento - Spese straordinarie - Nozione - Ricomprensione forfettaria nell'assegno -Esclusione - Fondamento. In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1562 del 23/01/2020 (Rv. 656805 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0155_1, Cod_Civ_art_0337_1 FAMIGLIA MATRIMONIO DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI   …...
Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - ambito oggettivo - Cass. n. 10443/2019
Trasferimento della proprietà di un bene in adempimento dell'obbligo di mantenimento - Rilevanza dello scopo dell'atto - Esclusione - Soggezione alla revocatoria - Sussistenza - Avvenuta omologazione dell'accordo e funzione solutoria della pattuizione - Valenza ostativa - Esclusione - Profilo causale dell'accordo - Onerosità o gratuità - Criteri distintivi - Fattispecie. L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l’atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, dopo aver qualificato come a titolo oneroso l'atto con il quale un coniuge, modificando gli originari accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, aveva ceduto all'altro la propria quota di proprietà su alcuni immobili, ne aveva escluso la revocabilità ai sensi dell'art. 2901 c.c., da un lato, sulla base del fatto che i coniugi, con la suddetta modifica, avevano inteso ristrutturare gli equilibri patrimoniali scaturenti dalla separazione per effetto di circostanze sopravvenute e, dall'altro, in ragione dell'anteriorità della crisi coniugale - e dei correlativi trasferimenti patrimoniali …...
Matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole
Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - in genere famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - in genere - obbligo di mantenimento del figlio - cessazione automatica con il raggiungimento della maggiore età - esclusione - protrazione - limiti - contributo - richiesta da parte dell'ex coniuge già affidatario all'altro - ammissibilità - rinuncia da parte del figlio al mantenimento - rilevanza - esclusione - indisponibilità del diritto - solidarietà attiva in ordine al percepimento dell'assegno tra genitore già affidatario e figlio - sussistenza - esclusione -differente causa dell'adempimento nei confronti dell'altro coniuge e nei confronti del figlio - autonoma legittimazione del coniuge già affidatario a ricevere l'assegno - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32529 del 14/12/2018 L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, "iure proprio" (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. Pertanto, non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarietà attiva (che, a differenza di quella passiva, non si presume), in assenza di un titolo, come di una disposizione normativa che lo consentano, la eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, che può essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710 c.p.c., non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico - soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell'assegno. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32529 del 14/12/2018 …...
Assegnazione casa coniugale - interesse dei figli
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti – abitazione - assegnazione casa coniugale - criteri - esclusiva considerazione interesse dei figli. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018 >>> La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018 …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - procedimento - intervento p.m. - provvedimenti - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 21178 del 24/08/2018
Mantenimento figli minori - Giudizio di appello - Produzione di documenti relativi al reddito del genitore non affidatario con la comparsa conclusionale - Acquisizione e valutazione ai fini della decisione - Violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Poteri del giudice “ex officio” - Fondamento. In tema di contributo al mantenimento dei figli minori nel giudizio di separazione o divorzio, è legittima l'acquisizione, da parte della corte d'appello, di una relazione investigativa sulle condizioni reddituali di una parte, prodotta per la prima volta insieme con la comparsa conclusionale del secondo grado del giudizio, poiché la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 21178 del 24/08/2018   …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 31/05/2018
Determinazione – Criteri – Riferimento al reddito lordo – Esclusione – Riferimento al reddito netto – Necessità – Fondamento – Fattispecie. In materia di separazione personale dei coniugi, la valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge, deve essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poiché, in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto, e ad esso rapporta ogni possibilità di spesa. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello, la quale aveva ritenuto che il reddito di un agente di commercio potesse essere desunto dall'importo delle fatture emesse per il pagamento delle provvigioni, detratte le sole ritenute d'acconto, senza prendere in considerazione la dichiarazione dei redditi dell'onerato, e le spese sostenute per l'esercizio dell'attività professionale). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 31/05/2018   …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19347 del 29/09/2016
Assegnazione della casa familiare - Finalità - Assegno di mantenimento - Differenze. In tema di separazione personale, l'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155 quater c.c. è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno previsto dall'art. 156 c.c., dovendo quest'ultimo essere inteso a consentire una tendenziale conservazione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19347 del 29/09/2016   …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - affidamento dei figli – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18087 del 14/09/2016
Trasferimento di residenza del coniuge separato - Perdita dell'idoneità ad essere affidatario di figli minori - Esclusione - Ambito valutativo del giudice - Delimitazione - Fattispecie. Il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori, sicché il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di appello di privilegiare la collocazione dei minori presso la madre in ragione dell'età prescolare degli stessi). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18087 del 14/09/2016   …...
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - scioglimento - divisione – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17843 del 09/09/2016
Attribuzione della casa familiare al coniuge assegnatario - Divisione - Valore dell'immobile - Determinazione - Computabilità del diritto personale di godimento - Esclusione - Fondamento. L'assegnazione del godimento della casa familiare, ex art. 155 c.c. previgente e art. 155 quater c.c., ovvero in forza della legge sul divorzio, non può essere considerata in occasione della divisione dell'immobile in comproprietà tra i coniugi al fine di determinare il valore di mercato del bene qualora l'immobile venga attribuito al coniuge titolare del diritto al godimento stesso, atteso che tale diritto è attribuito nell'esclusivo interesse dei figli e non del coniuge affidatario e, diversamente, si realizzerebbe una indebita locupletazione a suo favore, potendo egli, dopo la divisione, alienare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17843 del 09/09/2016   …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - in genere – Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14728 del 19/07/2016
Collocamento dei figli minori - Interesse del minore - Individuazione del genitore più idoneo - Criteri - Fattispecie di mutamento di fede religiosa di uno dei genitori. In tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice della separazione, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. ed oggi dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendo che la scelta spirituale di uno dei genitori di aderire ad una confessione religiosa diversa da quella cattolica, quella dei Testimoni di Geova, non potesse costituire ragione sufficiente a giustificare l'affidamento esclusivo dei minori all'altro genitore, in presenza di emergenze probatorie per le quali entrambi i coniugi risultano legati ai figli e capaci di accudirli nella quotidianità). Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14728 del 19/07/2016   …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - in genere – Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13609 del 04/07/2016
A favore del figlio maggiorenne - Natura alimentare - Conseguenze - Riduzione giudiziale dell'assegno - Retroattività al momento della domanda - Esclusione - Prestazioni non più dovute ma già eseguite - Irripetibilità - Prestazioni non ancora eseguite - Debenza - Esclusione. Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13609 del 04/07/2016   …...
famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12952 del 22/06/2016
educazione, istruzione e mantenimento della prole - mantenimento di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti - Condizioni - Accertamento - Contenuto. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12952 del 22/06/2016   …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - abitazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8202 del 22/04/2016
Scioglimento della comunione tra coniugi - Valore dell'immobile assegnato al genitore convivente con i figli - Determinazione - Rilevanza del relativo diritto personale di godimento - Sussistenza. L'assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, cui l'immobile non appartenga in via esclusiva, instaura un vincolo (opponibile anche ai terzi per nove anni, e, in caso di trascrizione, senza limite di tempo ) che oggettivamente comporta una decurtazione del valore della proprietà, totalitaria o parziaria, di cui è titolare l'altro coniuge, il quale da quel vincolo rimane astretto, come i suoi aventi causa, fino a quando il provvedimento non sia eventualmente modificato, sicché nel giudizio di divisione se ne deve tenere conto indipendentemente dal fatto che il bene venga attribuito in piena proprietà all'uno o all'altro coniuge ovvero venduto a terzi. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8202 del 22/04/2016   …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6919 del 08/04/2016
Affidamento dei figli minori - Sindrome di alienazione parentale (PAS) - Accertamento da parte del giudice di merito - Modalità e criteri. In tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell'altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità del fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6919 del 08/04/2016   …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6919 del 08/04/2016
Affidamento dei figli minori - Sindrome di alienazione parentale (PAS) - Accertamento da parte del giudice di merito - Modalità e criteri. In tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell'altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità del fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6919 del 08/04/2016   …...
famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4182 del 02/03/2016
Separazione personale dei coniugi - Provvedimento sul mantenimento dei figli - Contribuzione "pro quota" alle spese ordinarie scolastiche e mediche - Mancato adempimento dell'obbligato - Esecuzione forzata - Allegazione e documentazione delle spese - Sufficienza. Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure "pro quota", le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4182 del 02/03/2016   …...
Giurisdizione volontaria - provvedimenti - impugnazioni e reclami - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21667 del 23/10/2015
Figlio minore - Diniego di assenso al rilascio di passaporto - Richiesta di autorizzazione dell'altro genitore - Decreto del giudice tutelare - Reclamo - Decreto del tribunale - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21667 del 23/10/2015 In tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore, prevista dall'art. 3, lett. b), della legge n. 1185 del 1967, quando difetti l'assenso dell'altro genitore, il provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l'autorizzazione all'iscrizione richiesta non ha natura definitiva e decisoria, trattandosi di atto di volontaria giurisdizione volto non a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all'interesse del figlio e, dunque, espressivo di una forma gestoria dell'interesse del minore, sicché non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21667 del 23/10/2015     …...
Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16175 del 30/07/2015
Spese straordinarie - Obbligo di informazione e concertazione preventiva - Esclusione - Obbligo di rimborso - Configurabilità - Condizioni - Verifica da parte del giudice - Oggetto. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16175 del 30/07/2015 Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di arredamento della cameretta, stage per l'apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16175 del 30/07/2015   …...
Giurisdizione volontaria - provvedimenti - impugnazioni e reclami - in genere - Figlio minore - Diniego di assenso al rilascio di passaporto – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21667 del 23/10/2015
Richiesta di autorizzazione dell'altro genitore - Decreto del giudice tutelare - Reclamo - Decreto del tribunale - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità – Fondamento - Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere. In tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore, prevista dall'art. 3, lett. b), della legge n. 1185 del 1967, quando difetti l'assenso dell'altro genitore, il provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l'autorizzazione all'iscrizione richiesta non ha natura definitiva e decisoria, trattandosi di atto di volontaria giurisdizione volto non a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all'interesse del figlio e, dunque, espressivo di una forma gestoria dell'interesse del minore, sicché non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21667 del 23/10/2015   …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - affidamento dei figli – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9633 del 12/05/2015
Trasferimento di residenza del coniuge separato - Perdita dell'idoneità ad essere affidatario di figli minori - Esclusione - Ambito valutativo del giudice - Delimitazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9633 del 12/05/2015 Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - procedimento - provvedimenti - modificabilità - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9633 del 12/05/2015 Il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori, sicché il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9633 del 12/05/2015   …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - abitazione - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 20448 del 29/09/2014
Comodato dell'immobile destinato a casa familiare - Giudizio di separazione o divorzio - Assegnazione al coniuge affidatario della prole minore o maggiorenne non autosufficiente - Richiesta del comodante di restituzione dell'immobile - Opposizione del coniuge assegnatario - Condizioni - Durata - Determinazione "per relationem" in relazione alla destinazione a casa familiare - Sopravvenienza di crisi coniugale - Irrilevanza - Persistenza delle esigenze della prole - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 20448 del 29/09/2014 Il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi (salva la concentrazione del rapporto in capo all'assegnatario, ancorché diverso) il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare. Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto, riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., sorge per un uso determinato ed ha - in assenza di una espressa indicazione della scadenza - una durata determinabile "per relationem", con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall'insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari (nella specie, relative a figli minori) che avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile.Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 20448 del 29/09/2014Cod_Civ_Art_0155, Cod_Civ_Art_0337 bis, Cod_Civ_Art_1809, Cod_Civ_Art_1810Massime precedenti Vedi: N. 16769 del 2012 Rv. 624104Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13603 del 2004 …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26060 del 10/12/2014
Affidamento condiviso della prole (fattispecie antecedente il d.lgs. n. 154 del 2013) - Obbligo di contribuzione di uno dei genitori al mantenimento della prole - Persistenza - Contribuzione paritaria come conseguenza automatica dell'affidamento condiviso - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26060 del 10/12/2014 In tema di separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso dei figli minori,in quanto fondato sull'interesse esclusivo di questi ultimi, non elimina l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire alle esigenze di vita dei primi mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento, ma non implica, come sua conseguenza "automatica", che ciascuno dei due genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze.Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26060 del 10/12/2014Cod_Civ_Art_0147, Cod_Civ_Art_0155Massime precedenti Vedi: N. 18187 del 2006, N. 17089 del 2013, N. 18131 del 2013 …...
famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - affidamento dei figli Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013
Addebito della separazione ad un coniuge - Collocazione del minore presso lo stesso - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013 massima|green Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013 La condotta antidoverosa del coniuge, cui va riferito l'addebito della separazione, non contrasta in alcun modo con la collocazione del minore presso lo stesso, tenuto conto che la violazione dei doveri del matrimonio (nella specie, per condotte aggressive, irrispettose ed infedeli della moglie verso il marito) può non tradursi anche in un pregiudizio per l'interesse del minore, non nuocendo al suo corretto sviluppo psico-fisico, né compromettendo il suo rapporto con il genitore. integrale|orange Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. - Con sentenza del 28 giugno 2007, il Tribunale di Brescia pronunciò la separazione personale dei coniugi H.H. ed A..P. , rigettando la domanda di addebito a carico della H. ; affidò la figlia minore T. ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, disciplinando l'esercizio del diritto di visita spettante al padre, e pose a carico del P. l'obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge e della figlia mediante il versamento di assegni mensili dell'importo rispettivamente di Euro 800,00 ed Euro 1.200,00, nonché mediante la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, mediche e scolastiche, necessarie per la minore; autorizzò infine l'espatrio di quest'ultima con la madre e l'iscrizione nel passaporto della stessa.2. - Il gravame proposto dal P. è stato accolto dalla Corte d'Appello di Brescia, che con sentenza del 29 maggio 2008 ha rigettato l'appello incidentale proposto dalla H. , addebitando a quest'ultima la separazione, revocando l'assegno di mantenimento riconosciutole, riducendo ad Euro 1.000,00 l'importo dell'assegno dovuto per il mantenimento della figlia e mandando ai Servizi sociali del Comune di residenza della minore di vigilare sul rapporto di quest'ultima con la madre.A fondamento della decisione, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha ritenuto che il fallimento dell'unione fosse stato causato dalla condotta contraria ai doveri …...
separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - affidamento dei figli - Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18131 del 26/07/2013
Affidamento condiviso - Condizioni - Collocazione del minore presso uno dei genitori con regime di visita dell'altro genitore - Ammissibilità. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18131 del 26/07/2013 massima|green Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18131 del 26/07/2013La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore. integrale|orange Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18131 del 26/07/2013SVOLGIMENTO DEL PROCESSOIn un procedimento di separazione giudiziale tra i coniugi M.C.M. e C.G.I. , la Corte d'Appello di Catania, consentenza 26-6/4-7-2008, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania in data 08-9-2005, affidava il figlio minore delle parti A.V. ad entrambi i coniugi, con collocazione presso la madre, disponendo un regime di visita da parte del padre. Ricorre per cassazione il M. .Resiste, con controricorso, la C. .MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione; con riferimento all'affidamento del minore e al diritto di visita del padre. Con il secondo, violazione dell'art. 155 c.c. e vizio di motivazione, ancora in relazione alle modalità di visita del padre. Con il terzo, vizio di motivazione e violazione dell'art. 155 quater c.c., in relazione all'asserito allontanamento della madre e del figlio dalla casa coniugale.I motivi appaiono infondati.Il giudice di appello ha bensì disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori. Ciò peraltro non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita per l'altro genitore. Di tale regime, la sentenza impugnata fornisce adeguata motivazione, tenuto conto dei diversi luoghi di residenza e domicilio delle parti nonché dell'attività di insegnante del padre presso una scuola di XXXXXXX.Quanto alla casa coniugale, è bensì vero che, ai sensi dell'art. 155 quater c.c., essa dovrebbe revocarsi, ove il coniuge assegnatario non vi abitasse stabilmente. …...
comodato - estinzione - richiesta del comodante - comodato senza determinazione di durata (precario) - Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 16769 del 02/10/2012
Immobile destinato a casa familiare - Successivo provvedimento giudiziale di assegnazione in favore del coniuge affidatario - Effetti - Modifica della natura e del titolo di godimento - Esclusione - Specificità della destinazione ad abitazione familiare - Compatibilità con il comodato cd. precario - Esclusione - Conseguenze. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 16769 del 02/10/2012 massima|green Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 16769 del 02/10/2012Il provvedimento, pronunciato nel giudizio di separazione o di divorzio, di assegnazione in favore del coniuge affidatario dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti della casa coniugale non modifica nè la natura, nè il contenuto del titolo di godimento dell'immobile già concesso in comodato da un terzo per la destinazione a casa familiare; pertanto, la specificità della destinazione, impressa per effetto della concorde volontà delle parti, è incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorità e dall'incertezza, che caratterizzano il comodato cosiddetto precario, e che legittimano la cessazione "ad nutum" del rapporto su iniziativa del comodante, con la conseguenza che questi, in caso di godimento concesso a tempo indeterminato, è tenuto a consentirne la continuazione anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno. integrale|orange Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 16769 del 02/10/2012SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1 - Con sentenza in data 21 marzo 2008 il Tribunale di Frosinone rigettava la domanda con la quale Se.. Umberto aveva chiesto il rilascio, nei confronti della nuora Pa.. Ma..a Gabriella, di un proprio appartamento, dato in comodato al figlio Paolo, marito della stessa, ed adibito a casa coniugale, per essere poi assegnato, nell'ambito del procedimento di separazione personale fra detti coniugi, alla convenuta, affidataria dei figli minori. Veniva in proposito richiamato l'orientamento secondo cui, quando un bene immobile sia dato in comodato per essere destinato a casa coniugale, senza limiti di tempo in favore di un nucleo familiare o in corso di formazione, si versa nell'ipotesi di comodato a tempo indeterminato e l'immobile resta vincolato alla destinazione impressa finché …...
filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 20137 del 03/09/2013
famiglia - filiazione -  Figlio - Riconoscimento al momento della nascita da uno solo dei genitori - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale - Spese di mantenimento - Decorrenza - Nascita - Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 20137 del 03/09/2013 massima|green Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 20137 del 03/09/2013 La domanda di mantenimento proposta dal figlio nato fuori dal matrimonio nei confronti del proprio genitore naturale è autonoma e diversa, per "causa petendi" e "petitum", rispetto alla domanda di risarcimento dei danni subiti dallo stesso figlio quale conseguenza della condotta omissiva del genitore rispetto agli obblighi nascenti dal rapporto di filiazione, la prima trovando specifico fondamento normativo nell'art. 30 Cost. e negli artt. 147, 148, 155, 155 sexies cod. civ., implicanti per il genitore naturale tutti i doveri propri della procreazione legittima (compreso quello del mantenimento fino al momento del conseguimento dell'indipendenza economica da parte del figlio), e la seconda, invece, attenendo al diverso aspetto della responsabilità genitoriale, avente natura squisitamente compensatoria e riparatoria. integrale|orange Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 20137 del 03/09/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon ricorso depositato il 6.06.2002 F.P. , premesso di essere nata il (omesso) dalla relazione intrattenuta dalla madre F.A. con C.F. che non l'aveva riconosciuta comefiglia e premesso altresì che il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato ammissibile la sua azione, adiva il medesimo Tribunale di Bergamo chiedendo che fosse dichiarato il proprio stato di figlia naturale del C. con condanna di questi al suo mantenimento e che fosse affermato il suo diritto all'assunzione anche del cognome paterno.Con sentenza n. 236 del 27-28.01.2005 l'adito Tribunale di Bergamo, nel contraddittorio delle parti ed all'esito dell'espletata istruttoria, nel corso della quale erano state assunte prove orali e disposta una consulenza tecnica d'ufficio d'indole medico-legale in relazione alla quale il C. si era rifiutato di sottoporsi alle prove ematologiche, dichiarava, in accoglimento della domanda introduttiva, il convenuto padre naturale della F. , lo condannava a versarle con decorrenza …...
competenza civile - competenza per valore - Cass. n. 6297/2014
Separazione consensuale - Spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario - Obbligo di rimborso dell'altro coniuge - Controversia relativa - Competenza - Determinazione in ragione del valore della causa - Sussistenza - Competenza funzionale del tribunale - Inapplicabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6297 del 19/03/2014 La competenza in ordine alla controversia avente ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni di natura economica, imposte al coniuge in sede di separazione consensuale (nella specie relative al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario), va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6297 del 19/03/2014   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 6297  2014 …...
Separazione dei coniugi - Abitazione Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12466 del 19/07/2012
Assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario - Opponibilità al creditore pignorante del diritto conseguente - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12466 del 19/07/2012  Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12466 del 19/07/2012 L'assegnazione al coniuge affidatario dei figli, in sede di separazione, del godimento dell'immobile di proprietà esclusiva dell'altro non impedisce al creditore di quest'ultimo di pignorarlo e di determinarne la vendita coattiva.  …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1367 del 31/01/2012
Iniziale assegnazione della casa coniugale - Successiva revoca - Titolo esecutivo a carico del cessato assegnatario - Sussistenza - Ordine di rilascio - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In tema di assegnazione della casa familiare, inizialmente disposta - come nella specie - con ordinanza del presidente del tribunale e poi oggetto di revoca, da parte del tribunale, con la sentenza che definisce il processo di separazione personale tra i coniugi, la natura speciale del diritto di abitazione, ai sensi dell'art.155-quater cod. civ., è tale per cui esso non sussiste senza allontanamento dalla casa familiare di chi non ne è titolare e, corrispondentemente, quando esso cessa di esistere per effetto della revoca, determina una situazione simmetrica in capo a chi lo ha perduto, con necessario allontanamento da parte di questi; ne consegue che il provvedimento ovvero la sentenza rispettivamente attributivi o di revoca costituiscono titolo esecutivo, per entrambe le situazioni, anche quando l'ordine di rilascio non sia stato con essi esplicitamente pronunciato. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all'opposizione, esperita dalla coniuge già assegnataria della casa familiare, al precetto notificatole dall'altro coniuge per il rilascio dell'immobile, sulla base della sola sentenza del tribunale di revoca dell'attribuzione). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1367 del 31/01/2012   …...
famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13184 del 16/06/2011
Separazione o divorzio - Mantenimento dei figli - Raggiungimento della maggiore età - Modifica dell'assegno - Modalità - Unilaterale riduzione o opposizione all'esecuzione - Esclusione - Modifica giudiziale delle condizioni di separazione o divorzio - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13184 del 16/06/2011 Il raggiungimento della maggiore età del figlio minore non può determinare, nel coniuge separato o divorziato, tenuto a contribuire al suo mantenimento, il diritto a procedere unilateralmente alla riduzione od eliminazione del contributo o a far valere tale condizione in sede di opposizione all'esecuzione, essendo necessario, a tal fine, procedere all'instaurazione di un giudizio volto alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13184 del 16/06/2011   …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - separazione personale dei coniugi - provvedimenti provvisori - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4543 del 24/02/2011
Provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell'interesse della prole - Successiva richiesta di ingiunzione di pagamento ex art. 633 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4543 del 24/02/2011 L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale pronunci, ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell'interesse dei coniugi e della prole non costituisce titolo per la emanazione di una successiva ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 633 cod. proc. civ., trattandosi di provvedimento (esaminabile soltanto nel contesto del procedimento cui accede) autonomamente presidiato da efficacia esecutiva con riguardo alle somme che risultino determinate ovvero determinabili con un semplice calcolo aritmetico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva revocato il decreto ingiuntivo relativo sia a crediti per spese straordinarie della prole non quantificate, per le quali era necessario acquisire il titolo esecutivo, sia a crediti per i quali avrebbe già potuto procedersi esecutivamente). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4543 del 24/02/2011   …...
famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - procedimento - provvedimenti - modificabilità - Ordinanza camerale della corte d'appello sul reclamo relativo alla modifica di provvedimenti temporanei e urgenti di separazione - Ricorso straordi
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti - Ordinanza camerale della corte d'appello sul reclamo relativo alla modifica di provvedimenti temporanei e urgenti di separazione - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1841 del 26/01/2011 Avverso l'ordinanza emessa dalla corte d'appello sul reclamo contro il provvedimento adottato, ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., dal presidente del tribunale all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., essendo essa priva del carattere della definitività in senso sostanziale; infatti, il predetto provvedimento presidenziale, anche dopo la previsione normativa della sua impugnabilità con reclamo in appello, pur se confermato o modificato in tale sede ex art. 708, quarto comma, cod. proc. civ., continua ad avere carattere interinale e provvisorio, essendo modificabile e revocabile dal giudice istruttore ed essendo destinato ad essere trasfuso nella sentenza che decide il processo, impugnabile per ogni profilo di merito e di legittimità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1841 del 26/01/2011   …...
Giurisdizione volontaria - provvedimenti - impugnazioni e reclami - in genere - Figlio minore - Diniego di assenso al rilascio del passaporto - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11771 del 14/05/2010
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - Figlio minore - Diniego di assenso al rilascio del passaporto - Richiesta di autorizzazione dell'altro genitore - Decreto del giudice tutelare - Reclamo - Decreto del tribunale - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento. In tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore, prevista nell'art. 3, lettera B), della legge n. 1185 del 1967 quando difetti l'assenso dell'altro genitore, non è ravvisabile il carattere di definitività e decisorietà nel provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l'autorizzazione all'iscrizione richiesta. Si tratta infatti di un provvedimento di volontaria giurisdizione, come espressamente enunciato nell'art. 4 della cit. legge n. 1185 del 1967, volto non a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all'interesse del figlio, e dunque espressivo di una forma gestoria dell'interesse del minore, con la conseguenza che non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11771 del 14/05/2010   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti - Separazione personale dei coniugi - Provvedimenti del tribunale di revisione delle disposizioni sulla misura dell'assegno - Reclamo alla corte
famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - procedimento - provvedimenti - modificabilità - Provvedimenti del tribunale di revisione delle disposizioni sulla misura dell'assegno - Reclamo alla corte d'appello - Relativo decreto - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Censurabilità della motivazione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22238 del 21/10/2009 Il decreto emesso in camera di consiglio dalla corte d'appello a seguito di reclamo avverso i provvedimenti emanati dal tribunale sull'istanza di revisione delle disposizioni accessorie alla separazione, in quanto incidente su diritti soggettivi delle parti, nonché caratterizzato da stabilità temporanea, che lo rende idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure "rebus sic stantibus", è impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione con il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost., e, dovendo essere motivato, sia pure sommariamente, può essere censurato anche per carenze motivazionali, le quali sono prospettabili in rapporto all'ultimo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che qualifica come violazione di legge il vizio di cui al n. 5 del primo comma, alla luce dei principi del giusto processo, che deve svolgersi nel contraddittorio delle parti e concludersi con una pronuncia motivata. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22238 del 21/10/2009   …...
famiglia - potestà dei genitori – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22238 del 21/10/2009
Procedimenti d'interesse del minore - Audizione - Necessità - Violazione - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22238 del 21/10/2009 L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario, nelle procedure giudiziarie che li riguardino, ed in particolare in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, e dell'art. 155-sexies cod. civ., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, salvo che l'ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore. Costituisce, pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull'assenza di discernimento che ne può giustificare l'omissione, in quanto il minore è portatore d'interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22238 del 21/10/2009     …...
famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28987 del 10/12/2008
Assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne - Natura alimentare - Conseguenza - Retroattività della sentenza di riduzione al momento della domanda - Esclusione - Conseguenze - Ripetibilità delle prestazioni non più dovute e già eseguite - Esclusione - Compensabilità - Esclusione - Prestazioni non ancora eseguite - Debenza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28987 del 10/12/2008 Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi d'irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, con la conseguenza che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, nè può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28987 del 10/12/2008   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti – Decreto camerale della Corte d'Appello sul reclamo relativo alla modifica di provvedimenti temporanei e urgenti di separazione - Ricorso straor
famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - procedimento - provvedimenti - modificabilità - Decreto camerale della Corte d'Appello sul reclamo relativo alla modifica di provvedimenti temporanei e urgenti di separazione - Ricorso straordinario per Cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26631 del 06/11/2008 Il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello sul reclamo avverso il decreto del Tribunale in materia di modificazione dei provvedimenti temporanei e urgenti adottati nel corso del giudizio di separazione, non è ammesso il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost., essendo privo del carattere della definitività in senso sostanziale, neppure nel caso in cui il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale e, in particolare, del diritto al riesame da parte di un giudice diverso.   …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9915 del 24/04/2007
Contributo di mantenimento in favore del coniuge separato e del figlio minore - Determinazione - Criteri - Tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale e capacità economica dell'obbligato - Accertamento - Necessità - Occorrendo, in caso di contestazioni, con indagini di polizia tributaria - Documentazione fiscale prodotta - Rilevanza ed ambito. In tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso), dovendo, in caso di specifica contestazione della parte, effettuare i dovuti approfondimenti - anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria - rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell'onerato (incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro; e, nell'esaminare la posizione del beneficiario, deve prescindere dal considerare come posta attiva, significativa di una capacità reddituale, l'entrata derivante dalla percezione dell'assegno di separazione. Tali accertamenti si rendono altresì necessari in ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, atteso che anch'esso deve …...
famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22491 del 19/10/2006
Assegno di mantenimento per la prole - Figli divenuti maggiorenni ed autosufficienti in epoca successiva - Mancata corresponsione dell'assegno - Legittimità - Esclusione - Procedimento "ex" art. 710 cod. proc. civ. per la modifica delle condizioni di separazione - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22491 del 19/10/2006 Il diritto a percepire l'assegno di mantenimento, riconosciuto in sede di separazione personale tra i coniugi, può essere modificato o estinguersi solo mediante la procedura di cui all'art. 710 cod. proc. civ., con la conseguenza che il raggiungimento della maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza economica dello stesso non sono, di per sé, condizioni sufficienti a legittimare "ipso facto", in assenza di un accertamento giudiziale, la mancata corresponsione dell'assegno, ma determinano unicamente la possibilità per il genitore obbligato di richiedere l'accertamento di tali circostanze. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22491 del 19/10/2006   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - separazione personale dei coniugi - provvedimenti del tribunale di revisione delle disposizioni sull'affidamento dei figli e sul rapporto con
famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - procedimento - provvedimenti - modificabilità - provvedimenti del tribunale di revisione delle disposizioni sull'affidamento dei figli e sul rapporto con essi - reclamo alla corte d'appello - relativo decreto - ricorribilità in cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. per violazione di legge - censurabilità della motivazione - limiti - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18627 del 28/08/2006 Il decreto pronunciato dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l'affidamento dei figli ed il rapporto con essi è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. unicamente per violazione di legge, mentre l'inosservanza dell'obbligo di motivazione è deducibile soltanto nelle ipotesi di mancanza assoluta della motivazione, ovvero di motivazione meramente apparente o perplessa o assolutamente illogica. Ne consegue che non può trovare ingresso il motivo di ricorso straordinario per cassazione con il quale si denunci la difettosa valutazione, da parte del giudice del merito, della prova in ordine al fatto nuovo posto a fondamento della domanda giudiziale tendente alla modifica delle condizioni della separazione personale, giacché con una tale doglianza si introduce una non consentita censura di difetto di motivazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18627 del 28/08/2006 Costituzione art. 111,   …...
famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - procedimento - provvedimenti - modificabilità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18627 del 28/08/2006
Modifica delle condizioni della separazione in relazione all'affidamento dei figli - Regola dell'onere della prova - Operatività - Esclusione - Poteri istruttori d'ufficio - Esercizio - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18627 del 28/08/2006 In materia di separazione personale dei coniugi, l'art. 155, settimo comma, cod. civ., disponendo che i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo per il loro mantenimento possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice, opera una deroga alle regole generali sull'onere della prova, attribuendo al giudice poteri istruttori d'ufficio per finalità di natura pubblicistica. Tale principio opera anche in materia di revisione delle condizioni della separazione per quanto concerne l'affidamento dei figli. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18627 del 28/08/2006   …...
competenza civile - competenza per valore -Cass. n. 18240/2006
Spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario a seguito di separazione consensuale - Obbligo di rimborso dell'altro coniuge - Controversia relativa - Competenza - Determinazione in ragione del valore della causa - Sussistenza - Competenza funzionale del tribunale relativa alla modifica delle condizioni della separazione - Inapplicabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18240 del 22/08/2006 La competenza in ordine alla controversia avente ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni assunte dal coniuge in sede di separazione consensuale circa il pagamento delle spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario, va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18240 del 22/08/2006   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 18240  2006 …...
famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6975 del 04/04/2005
Diritto dell'ex coniuge all'assegno di mantenimento per il figlio minore - Riconoscimento con sentenza passata in giudicato - Modifica o estinzione - Procedura ex art. 710 cod.proc.civ. - Necessità - Raggiunta maggiore età e autosufficienza del figlio - Mancata corresponsione dell'assegno "ipso facto" - Legittimità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6975 del 04/04/2005 Il diritto di percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di divorzio, all'ex coniuge da sentenze passate in giudicato per i figli minori a lui affidati può essere modificato, ovvero estinguersi del tutto, solo attraverso la procedura prevista dall'art. 710 cod.proc.civ. (oltre che per accordo tra le parti), con la conseguenza che la raggiunta maggiore età e la raggiunta autosufficienza economica del figlio non sono, di per sè, condizioni sufficienti a legittimare, "ipso facto", la mancata corresponsione dell'assegno. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6975 del 04/04/2005   …...
famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2348 del 04/02/2005
Provvedimenti concernenti il mantenimento dei figli - Modifica - Decreto della corte d'appello in sede di reclamo - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2348 del 04/02/2005 Il decreto pronunciato dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione dei coniugi concernenti il mantenimento dei figli è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., avuto riguardo alla natura sostanziale di sentenza riconoscibile a siffatto decreto, in quanto incidente su diritti soggettivi, emesso a conclusione di un procedimento contenzioso, e pertanto caratterizzato dagli elementi della decisorietà e definitività, a prescindere dalla suscettibilità dello stesso ad essere oggetto di revisione in ogni tempo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 155 cod.civ.. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2348 del 04/02/2005   …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4460 del 04/07/1983
Provvedimenti per i figli - sopravvenienza dell'annullamento del matrimonio nel corso del giudizio di separazione - cessazione della materia del contendere in ordine a quest'ultimo giudizio - provvedimento presidenziale di affidamento della prole - efficacia - persistenza - nuova eventuale istanza di affidamento - competenza - determinazione - criteri.* Qualora nel corso del giudizio di separazione personale sopravvenga l'annullamento del matrimonio, con la conseguente cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di separazione, viene meno la Competenza del giudice della separazione circa l'affidamento della prole, ma il provvedimento presidenziale di affidamento emesso nel suo corso a norma dello art. 708 cod. proc. civ. conserva la sua efficacia (finché non sia sostituito), anche ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a provvedere su una nuova istanza di affidamento, giudice che è quello del luogo di residenza del genitore cui il minore è stato affidato, essendo irrilevante ai predetti fini, la situazione in cui il minore si trovi di fatto con uno dei genitori, al momento della proposizione della nuova domanda. ( V 259/81, mass n 410671, sulla prima parte; ( V 1762/75, mass n 375411, sulla prima parte; ( V 4571/82, mass n 422542, sulla seconda parte).* Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4460 del 04/07/1983   …...
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 558 del 28/01/1982
Obblighi - verso la prole - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - revisione dell'affidamento dei figli - competenza - tribunale per i minorenni - competenza per territorio - determinazione - criteri - dimora del minore - identificazione.* 082254 418273* In tema di revisione dell'affidamento del figlio minore di genitori separati, o divorziati, od il cui matrimonio sia stato annullato, funzionalmente devoluta alla cognizione del tribunale per i minorenni, l'individuazione del giudice territorialmente competente va effettuata, alla stregua dell'esigenza della migliore tutela degli interessi del minore stesso, ed in applicazione del disposto dell'art. 45 secondo comma (nuovo testo) cod. civ. sull'identificazione del suo domicilio con quello del genitore con il quale "convive", in base al luogo in cui il figlio medesimo abbia dimora stabile, non precaria o contingente, o comunque dimora prevalente nel corso dell'anno (nella specie, per i dieci mesi della frequenza scolastica), a prescindere, pertanto, dall'eventuale diverso luogo in cui, al momento della domanda, abiti occasionalmente, ovvero per un periodo di tempo limitato (nella specie, quello delle vacanze estive). ( V 3784/79, mass n 400229; ( V 1163/77, mass n 384827).* Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 558 del 28/01/1982   …...

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