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separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - affidamento dei figli - Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18131 del 26/07/2013
Affidamento condiviso - Condizioni - Collocazione del minore presso uno dei genitori con regime di visita dell'altro genitore - Ammissibilità. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18131 del 26/07/2013
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18131 del 26/07/2013
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore.
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18131 del 26/07/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In un procedimento di separazione giudiziale tra i coniugi M.C.M. e C.G.I. , la Corte d'Appello di Catania, con
sentenza 26-6/4-7-2008, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania in data 08-9-2005, affidava il figlio minore delle parti A.V. ad entrambi i coniugi, con collocazione presso la madre, disponendo un regime di visita da parte del padre. Ricorre per cassazione il M. .
Resiste, con controricorso, la C. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione; con riferimento all'affidamento del minore e al diritto di visita del padre. Con il secondo, violazione dell'art. 155 c.c. e vizio di motivazione, ancora in relazione alle modalità di visita del padre. Con il terzo, vizio di motivazione e violazione dell'art. 155 quater c.c., in relazione all'asserito allontanamento della madre e del figlio dalla casa coniugale.
I motivi appaiono infondati.
Il giudice di appello ha bensì disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori. Ciò peraltro non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita per l'altro genitore. Di tale regime, la sentenza impugnata fornisce adeguata motivazione, tenuto conto dei diversi luoghi di residenza e domicilio delle parti nonché dell'attività di insegnante del padre presso una scuola di XXXXXXX.
Quanto alla casa coniugale, è bensì vero che, ai sensi dell'art. 155 quater c.c., essa dovrebbe revocarsi, ove il coniuge assegnatario non vi abitasse stabilmente. Nella specie, peraltro, il giudice a quo, con motivazione, ancora una volta, congrua e non contraddittoria, precisa che, le informazioni raccolte dai carabinieri di Catania, contrastano con l'assunto dell'odierno ricorrente circa il mancato utilIz.. da parte della C. della casa coniugale: essa abita nella casa stabilmente con il figlio, presumendosi eventualmente che il bambino, non in grado di stare da solo in assenza della madre, per motivi di lavoro o altro, venga momentaneamente accolto nell'abitazione dei nonni paterni. Il ricorrente, all'evidenza, propone situazioni di fatto, rispetto a quanto indicato nella motivazione come si diceva congrua e non contraddittoria della Corte di merito, insuscettibile di controllo in questa sede.
Va conclusivamente rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorsole condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.500,00, comprensive di Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. A norma del D.L. n. 196 del 2003, art. 52, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri atti identificativi delle parti, dei minori e dei parenti, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2013. Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2013
Cod. Civ. art. 155
Cod. Civ. art. 155 bis
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