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famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28987 del 10/12/2008
Assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne - Natura alimentare - Conseguenza - Retroattività della sentenza di riduzione al momento della domanda - Esclusione - Conseguenze - Ripetibilità delle prestazioni non più dovute e già eseguite - Esclusione - Compensabilità - Esclusione - Prestazioni non ancora eseguite - Debenza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28987 del 10/12/2008
Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi d'irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, con la conseguenza che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, nè può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28987 del 10/12/2008
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