Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo III: delle impugnazioni capo I: delle impugnazioni in generale capo II: dell'appello capo III: del ricorso per cassazione sezione I: dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi sezione II: del procedimento e dei provvedimenti - 384. (1) (enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 384. (1) (Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito)
1. La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto anorma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.
2. La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione.
4. Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. n. 40/2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 384. (Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito)
La Corte, quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione."
la giurisprudenza
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - "Factum superveniens" - Equiparabilità allo "ius superveniens" in sede di legittimità - Presupposti - Limiti di prova del fatto ex art. 372 c.p.c. - Superabilità - Fattispecie.
Alla luce del principio della durata ragionevole del processo, è deducibile nel giudizio di legittimità il "factum superveniens", in quanto equiparabile allo "ius superveniens", se idoneo ad incidere sull'oggetto della causa sottoposta all'esame del giudice, allorché il contenuto della situazione giuridica controversa abbia avuto una definitiva modificazione a seguito di provvedimento della P.A. e non si ponga questione alcuna di accertamento del fatto medesimo, con il conseguente superamento dei limiti di prova della documentazione del fatto sopravvenuto rispetto alla previsione dell'art. 372 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in una controversia nella quale veniva in rilievo un'azione di risarcimento danni per mancata o tardiva trasposizione, da parte dello Stato, dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, in tema di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, che fosse deducibile, in sede di legittimità, la sopravvenuta erogazione del beneficio di cui alla l. n. 122 del 2016).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26757 del 24/11/2020 (Rv. 659865 - 05)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_384
"Factum superveniens"
"ius superveniens"
corte
cassazione
26757
2020

Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - Danno risarcibile - Determinazione giudiziale - Riferimento a tutte le risultanze del giudizio - Fondamento.
L'eccezione di "compensatio lucri cum damno" è un'eccezione in senso lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 24177 del 30/10/2020 (Rv. 659529 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
24177
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio -Sindacato della Corte di cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio - Contenuto - Fattispecie. Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare
MAGISTRATURA
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
In caso di ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio per violazione della precedente statuizione di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice, poteri che, nell'ipotesi di rinvio per vizio di motivazione, si estendono non solo alla libera valutazione dei fatti già accertati, ma anche alla indagine su altri fatti, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso l'ordinanza con cui la sezione disciplinare del C.S.M., in sede di rinvio, aveva confermato l'applicazione della misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio facendo riferimento anche a fatti ulteriori, considerati analoghi ed in continuazione con quelli oggetto del procedimento disciplinare, con ampia ed approfondita valutazione in coerenza con la sentenza rescindente).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18303 del 03/09/2020 (Rv. 658632 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_384
corte
cassazione
18303
2020

Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - surrogatoria, differenze e rapporti con l’azione revocatoria - condizioni e presupposti - inerzia del debitore - Oggetto - Diritti dispositivi di natura processuale - Esercizio - Impugnazione di sentenze sfavorevoli al debitore da parte del creditore surrogante - Esercizio per la prima volta con ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
L'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 c.c. non può essere esercitata, per la prima volta, attraverso la proposizione del ricorso per Cassazione, "omisso medio" (senza, cioè, avere esercitato la medesima azione nella precedente sede di appello, ovvero avendola ivi erroneamente esercitata), non presentando essa caratteri morfologici meramente "rappresentativi" - tali, cioè, da consentire al soggetto in surroga di inserirsi nel processo in forza di un sottostante rapporto, del tutto indifferente per il terzo cui la domanda è rivolta - bensì connotandosi come attuazione di un potere (attraverso l'esercizio della relativa azione) il cui accertamento processuale è compito necessario del giudice e presuppone una indagine di fatto non compresa nei limiti strutturali e funzionali del giudizio di legittimità (limiti non mutati, "in parte qua", per effetto della modifica dell'art. 384 del codice di rito, sì come novellato dalla l. n. 353 del 1990, che consente alla S.C. una decisione di merito qualora non risultino necessari ulteriori accertamenti in fatto), poiché tale giudizio, a differenza dell'appello, presuppone una impugnativa di tipo "straordinario" (ovvero ad effetto devolutivo delimitato), che non dà luogo ad una nuova valutazione del merito della causa, bensì alla sola revisione della conformità alla legge (sostanziale o processuale) dell'attività giurisdizionale esercitata e dell'esattezza della pronuncia in diritto resa con la sentenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18105 del 31/08/2020 (Rv. 658766 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2900, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_384
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
18105
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - Decisione del ricorso nel merito - Presupposti - Fattispecie.
CASSAZIONE (RICORSO PER)
DECISIONE
RICORSO NEL MERITO
Nel caso di cassazione della sentenza impugnata per violazione dell'art. 101, secondo comma, c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., solo se le questioni dibattute siano di puro diritto, mentre, qualora siano coinvolte questioni di fatto, è inevitabile l'annullamento con rinvio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che costituisse "quaestio facti", ai fini della salvaguardia della restante parte del contratto in caso di nullità parziale, valutare se i contraenti avrebbero concluso ugualmente il contratto senza la parte colpita da nullità).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 17315 del 19/08/2020 (Rv. 658543 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_384
corte
cassazione
17315
2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Giudizio tributario - Transazione fiscale ex art. 182-ter l.f. - Effetti - Cessazione della materia del contendere - Conseguenze - Potere impositivo rispetto alle somme oggetto di accordo - Limiti – Fondamento - procedimento civile - cessazione della materia del contendere.
CONCORDATO PREVENTIVO
TRANSAZIONE FISCALE
Nel processo tributario, la transazione fiscale conclusa nell'ambito della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 182-ter, comma 5, l.f comporta la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice di legittimità anche d'ufficio, con conseguente inefficacia sopravvenuta della sentenza impugnata, non vertendosi in una delle tipologie decisorie di cui agli artt. 382, comma 3, c.p.c., 383 e 384 c.p.c. L’intervenuto accordo negoziale consente, altresì, di escludere che l'Amministrazione finanziaria possa emettere una cartella esattoriale volta al recupero delle somme oggetto della transazione stessa, riespandendosi il potere impositivo solo ove essa venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente poiché, anche prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 159 del 2015, l'esistenza di una transazione perfezionatasi e puntualmente eseguita esclude un qualsiasi pregiudizio per l'erario.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16755 del 06/08/2020 (Rv. 658653 - 01)
Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 182_3 = Dlgs_14_2019_art_063), Cod_Proc_Civ_art_382, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_384
corte
cassazione
16755
2020

Eccezione di non imputabilità dell'inadempimento - Natura di eccezione in senso lato - Configurabilità - Conseguenze - Fondamento.
L'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento costituisce non mera difesa, ma eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e, quindi, non soggetta alla decadenza ex art. 167 c.p.c., sempre che il fatto emerga dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, atteso che consiste nell'allegazione non riservata all'iniziativa della parte - per legge o perché collegata alla titolarità di un'azione costitutiva - di un fatto diverso, non compreso tra quelli dedotti dalla controparte e dotato normativamente di idoneità impeditiva, in via immediata e diretta, del diritto azionato in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12980 del 30/06/2020 (Rv. 658372 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_345,Cod_Proc_Civ_art_384
corte
cassazione
12980
2020

Credito "sub iudice" - Sopravvenuto giudicato di accertamento dell'inesistenza di tale credito - Difetto delle condizioni dell'azione - Rilievo in sede di legittimità - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.
azione revocatoria - titolarità di un diritto di credito
La titolarità di un diritto di credito, anche "sub iudice", costituisce condizione dell'azione revocatoria, sotto il profilo della "legitimatio ad causam" dell'attore, con la conseguenza che il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che ne accerti l'inesistenza, determina la cessazione dell'interesse alla detta azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore. Ne deriva che il sopraggiunto difetto delle menzionate condizioni dell'azione - "legitimatio ad causam" ed interesse dell'attore - che sia fatto constare in sede di legittimità deve essere rilevato dalla S.C. la quale, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda, la rigetterà nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto. (Nella specie, l'esistenza del giudicato era stata evidenziata in sede di legittimità nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., con produzione della relativa sentenza).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12975 del 30/06/2020 (Rv. 658225 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_380 _2
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12975
2020

Eccezione di non imputabilità dell'inadempimento - Natura di eccezione in senso lato - Configurabilità - Conseguenze - Fondamento.
L'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento costituisce non mera difesa, ma eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e, quindi, non soggetta alla decadenza ex art. 167 c.p.c., sempre che il fatto emerga dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, atteso che consiste nell'allegazione non riservata all'iniziativa della parte - per legge o perché collegata alla titolarità di un'azione costitutiva - di un fatto diverso, non compreso tra quelli dedotti dalla controparte e dotato normativamente di idoneità impeditiva, in via immediata e diretta, del diritto azionato in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12980 del 30/06/2020 (Rv. 658372 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_384
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12980
2020

Inesistenza della notifica della citazione di primo grado - Statuizione in dispositivo - Mancata autonoma censura di tale capo - Giudicato interno - Esclusione - Condizioni - Conseguenze.
Procedimento civile - domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica - In genere.
E' da escludere la formazione di un giudicato interno sull'affermata inesistenza della notifica della citazione di primo grado, ancorché il relativo capo del dispositivo non sia stato oggetto d'una propria e autonoma censura - sicché se ne impone la verifica d'ufficio - allorquando la parte impugnante contesti i successivi effetti processuali che il giudice d'appello ne abbia tratto, atteso che, affinché il giudice possa ricostruire i fatti in maniera autonoma rispetto a quanto prospettato dalle parti e procedere ad una diversa loro qualificazione giuridica, non occorre un'apposita censura sugli uni o sull'altra, ma è sufficiente che sia contestato anche soltanto l'effetto finale che il giudice "a quo" ne abbia ricavato, rappresentando l'inesistenza - non diversamente dalla nullità di un atto processuale - una "qualificazione" giuridica che questi opera per trarne uno o più effetti concreti sui "themata decidenda" sostanziali e/o processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8645 del 07/05/2020 (Rv. 657696 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Civ_art_2909
corte
cassazione
8645
2020

Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità - Condizioni - Mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti - Esclusione - Vizi configurabili.
Poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5730 del 03/03/2020 (Rv. 657560 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_384

Vizio di motivazione ex art_ 360, n. 5, c.p.c. - Contenuto - Interpretazione e applicazione norme giuridiche - Esclusione - Riconducibilità ad art_ 360, n. 3, c.p.c. - Erronea motivazione - Correzione da parte della S.C..
Il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art_ 360 n. 5 c.p.c. può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche, in quanto il "vizio di motivazione in diritto" rimane di per sé irrilevante, essendo riconducibile all'ipotesi di cui al n. 3 dell'art_ 360, c. 1, c.p.c., e, quanto all'erronea motivazione, al potere correttivo della S.C. quando il dispositivo sia conforme a diritto.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 4863 del 24/02/2020 (Rv. 657372 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_384_2
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
MOTIVI DEL RICORSO

Cassazione per violazione di legge oppure per vizio di motivazione oppure per l'una e per l'altro - Limiti rispettivi del giudice di rinvio.
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 448 del 14/01/2020 (Rv. 656830 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_394
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
GIUDIZIO DI RINVIO

Provvedimenti del giudice - Fondatezza di motivi preliminari - Insussistenza giuridica del diritto rivendicato - Conseguenze - Correzione della motivazione erronea ex art. 384 c.p.c. - Fondamento - Fattispecie.
Nel giudizio di legittimità, per palesi ragioni di economia e ragionevole durata del processo, la fondatezza di motivi preliminari (di rito o di merito) da cui deriverebbe la necessità di una pronuncia, precedentemente mancata, su profili consequenziali (sempre di merito), non può portare all'accoglimento del ricorso ogni qual volta il diritto ultimo rivendicato sia comunque giuridicamente insussistente; in tali evenienze il giudizio di legittimità va comunque definito, previa correzione ex art. 384 c.p.c. della motivazione assunta nella sentenza impugnata, con la reiezione del ricorso interessato da tale dinamica processuale. (Nella specie, a fronte di un ricorso proposto da un'Università avverso la pronuncia di condanna a corrispondere determinati emolumenti ai medici "specializzandi", i quali, a loro volta, avevano proposto ricorso incidentale per chiedere, in caso di accoglimento del ricorso principale, l'accertamento della legittimazione passiva, rispetto alla pronuncia di condanna alle differenze rivendicate, della Presidenza del Consiglio o dei Ministeri evocati in giudizio, la S.C., riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dell'Università, ha rigettato comunque il ricorso incidentale per infondatezza nel merito delle pretese dei medici).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 29880 del 18/11/2019 (Rv. 655857 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_384

Cassazione per violazione di legge oppure per vizio di motivazione oppure per l'una e per l'altro - Limiti rispettivi del giudice di rinvio - Fattispecie.
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse. (Nella specie, relativa a un giudizio di rinvio ricadente in tale ultima ipotesi, perché, rispetto alla decisione cassata, era stata censurata l'identificazione del giustificato motivo oggettivo di recesso esclusivamente con l'esistenza di condizioni congiunturali aziendali sfavorevoli, dovendosi invece verificare la sussistenza di ragioni intese ad una diversa e maggiormente economica organizzazione del lavoro, la S.C. ha ritenuto che la valutazione circa la giustificazione del recesso non era affatto preclusa dalla pronuncia rescindente).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27337 del 24/10/2019 (Rv. 655553 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_394

Giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Valutazione degli elementi oggettivo e soggettivo in applicazione delle regole processuali e probatorie proprie del processo civile - Fattispecie.
Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena "translatio” del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito ex art. 2043 c.c., applica i criteri di accertamento della responsabilità civile, i quali non sono sovrapponibili ai più rigorosi canoni di valutazione penalistici, funzionali all'esercizio della potestà punitiva statale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte d'appello - adita, quale giudice del rinvio, a seguito della cassazione, su ricorso delle parti civili, della sentenza di assoluzione di un medico imputato di omicidio colposo per avere prematuramente dimesso un paziente operato alla mano e deceduto per emorragia interna - che, rivalutando il fatto dal punto di vista civilistico, aveva ritenuto provata la grave negligenza del sanitario consistita nell'incompleta, imprudente e imperita valutazione del complesso quadro clinico in cui versava la vittima in quanto tossicodipendente e affetta da gravi patologie).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25917 del 15/10/2019 (Rv. 655376 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Civ_art_2043

Cassazione con decisione nel merito - Domanda di restituzione delle somme pagate in forza delle sentenze di merito - Ammissibilità in sede di giudizio di legittimità - Esclusione - Fondamento.
In sede di legittimità non è mai ammissibile una pronuncia di restituzione delle somme corrisposte sulla base della sentenza cassata, neppure se la Corte di cassazione, annullando la sentenza impugnata, decida la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., in quanto per tale domanda accessoria non opera, in mancanza di espressa previsione, l'eccezione al principio generale secondo cui alla S.C. compete solo il giudizio rescindente, sicché detta istanza, ove il pagamento sia avvenuto sulla base della sentenza annullata, va proposta al giudice di merito che l'ha accolta, a norma dell'art. 389 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24852 del 04/10/2019 (Rv. 655262 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_389

Contratti agrari - controversie - procedimento - competenza e giurisdizione - sezioni specializzate - Sezioni specializzate agrarie - Competenza – Ambito
Sussiste la competenza della sezione specializzata agraria del tribunale tutte le volte che venga in discussione la validità del contratto di affitto agrario, senza che possa assumere rilievo, al fine del riparto, la qualità del vizio prospettato (nella specie, l'invalidità del contratto per incapacità di uno dei contraenti), il suo fondamento o la sua corretta individuazione.
Corte di cassazione sez. 6 - 2, ordinanza n. 17025 del 25/06/2019 (rv. 654614 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_384
corte
cassazione
17025
2019

Impugnazioni civili - ricorso per cassazione - giudizio di rinvio - Giudizio di rinvio riassunto dall'appellato - Contumacia dell'appellante originario - Irrilevanza.
Nel giudizio di rinvio ex art. 392 e ss. c.p.c. riassunto dall'appellato, la declaratoria di contumacia dell'originario appellante non comporta l'improcedibilità dell'appello originario, nè il passaggio in giudicato nei suoi confronti della sentenza di primo grado.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 16506 del 19/06/2019 (Rv. 654277 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_394

Astratta questione di diritto - Soluzione adottata dal giudice di merito - Conformità alla legge - Rilevanza esclusiva - Difetto di motivazione - Rilevanza - Esclusione.
In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente prospetti un difetto di motivazione che non riguarda un punto di fatto, bensì un'astratta questione di diritto, il giudice di legittimità, investito, a norma dell'art. 384 c.p.c., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, è chiamato a valutare se la soluzione adottata dal giudice del merito sia oggettivamente conforme alla legge, piuttosto che a sindacarne la motivazione, con la conseguenza che anche l'eventuale mancanza di questa deve ritenersi del tutto irrilevante, quando il giudice del merito sia, comunque, pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14476 del 28/05/2019 (Rv. 654306 - 04)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 360.1 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
Cod. Proc. Civ. art. 384 – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito

Irragionevole durata di processo civile presupposto, conclusosi innanzi alla Corte di Cassazione con statuizione di rigetto, inammissibilità ovvero decisione nel merito del ricorso - Termine di proponibilità della domanda di equa riparazione - Decorrenza - Definitività del provvedimento - Individuazione - Riferimento alla data di deposito della decisione della Corte - Pendenza del termine per la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. - Irrilevanza.
In tema di equa riparazione da irragionevole durata di un processo civile conclusosi innanzi alla Corte di cassazione con una decisione di rigetto del ricorso o di inammissibilità o di decisione nel merito, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 4 della l. n. 89 del 2001 - il cui "dies a quo" è segnato dalla definitività del provvedimento conclusivo del procedimento nell'ambito del quale si assume verificata la violazione - occorre avere riguardo alla data di deposito della decisione della Corte, quale momento che determina il passaggio in giudicato della sentenza, a ciò non ostando la pendenza del termine per la revocazione ex art. 391 bis c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11737 del 03/05/2019 (Rv. 653510 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 391.1 – Pronuncia sulla rinuncia
Cod. Proc. Civ. art. 383 – Cassazione con rinvio
Cod. Proc. Civ. art. 384 – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - Giudizio di rinvio - Mancato rispetto del "decisum" della sentenza di cassazione - Vizio "in procedendo" - Configurabilità - Conseguenze - Poteri della Corte di cassazione - Rigetto nel merito - Ammissibilità - Fattispecie.
La denuncia del mancato rispetto da parte del giudice di rinvio del "decisum" della sentenza di cassazione concreta denuncia di "error in procedendo" per aver operato il giudice stesso in ambito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri di decisione, per la cui verifica la Corte di cassazione ha tutti i poteri del giudice del fatto in relazione alla ricostruzione dei contenuti della sentenza rescindente, la quale va equiparata al giudicato, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere assimilata all'interpretazione delle norme giuridiche. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia emessa in sede di rinvio e rigettato la domanda della lavoratrice, che, nel riassumere il giudizio in sede di rinvio, aveva insistito nell'originaria richiesta - già disattesa in fase rescindente - di ricalcolo della retribuzione per effetto del riconoscimento integrale dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, a seguito del passaggio presso lo Stato, invece che riformulare la pretesa nel senso di accertare il diritto ad eventuali differenze retributive "sostanziali" emergenti dal raffronto tra la retribuzione goduta immediatamente prima del passaggio e quella riconosciuta all'atto del medesimo passaggio).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6344 del 05/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_394

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Provvedimenti del giudice - Sentenza - Motivazione apparente - Correzione della motivazione erronea ex art. 384 c.p.c. - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - correzione della motivazione - In genere.
Il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza, perché meramente apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6145 del 01/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_384

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere - Riassunzione ad opera di una sola delle parti - Sufficienza - Effetti - Contumacia - Valore di rinuncia - Esclusione.
L'onere della riassunzione del giudizio di rinvio non implica che vi debbano provvedere, separatamente e distintamente, tutte le parti interessate alla prosecuzione, tenuto conto del carattere non impugnatorio, ma di mero impulso, dell'atto di riassunzione e del litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio fra le stesse parti di quello di cassazione, con la conseguenza che, una volta avvenuta la detta riassunzione ad opera di una delle parti, le altre possono ritualmente assumere le conclusioni di merito di cui all'art. 394, comma 3, c.p.c. anche mediante comparsa e pur dopo la scadenza per esse del termine annuale previsto per la medesima riassunzione. Il giudice del rinvio è, quindi, tenuto a riesaminare "ex novo" la controversia, nel rispetto del principio di diritto formulato dalla cassazione, per gli aspetti rimasti impregiudicati o non definiti nei precedenti gradi, senza che assuma rilievo l'eventuale contumacia della parte, che non implica rinuncia od abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5741 del 27/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_394, Cod_Proc_Civ_art_384

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - poteri - Giudizio di rinvio - Onere di riproposizione delle questioni impregiudicate in appello - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze.
In caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare "ex novo" il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, indipendentemente dalla relativa riproposizione, senza che rilevi l'eventuale contumacia della parte interessata, che non può implicare rinuncia o abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio; ne consegue che dalla contumacia della parte nel giudizio di rinvio non può derivare la rinuncia alle domande riproposte nel grado di appello e, pertanto, non sussiste alcuna preclusione da giudicato interno.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 4070 del 12/02/2019

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - in genere - giudizio di appello nel processo tributario - fissazione dell'udienza di discussione - omessa comunicazione - nullità della sentenza - conseguenze - decisione della causa nel merito da parte della suprema corte - condizioni. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 27837 del 31/10/2018
>>> Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in virtù del richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata, alla cui cassazione può seguire la decisione della causa nel merito da parte della Suprema Corte, ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e debba essere risolta una questione di mero diritto.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 27837 del 31/10/2018

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere - limiti ed oggetto del giudizio - riferimento esclusivo alla sentenza di annullamento - necessità - insindacabilità di tale sentenza da parte del giudice di rinvio - rilevanza arresti sopravvenuti - esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27343 del 29/10/2018
>>> I limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27343 del 29/10/2018

Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi) - obbligazioni solidali - giudizio tra il creditore ed un condebitore - sentenza favorevole al secondo - opponibilità al creditore da parte di altro condebitore - limiti - estensione ai rapporti inscindibili - sussistenza - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26992 del 24/10/2018
>>> In tema di limiti soggettivi del giudicato, gli artt. 1306 e 1310 c.c. - che con riferimento alle obbligazioni solidali, e quindi a un rapporto con pluralità di parti ma scindibile, prevedono che i condebitori i quali non abbiano partecipato al giudizio tra il creditore e altro condebitore possano opporre al primo la sentenza favorevole al secondo (ove non basata su ragioni personali) - costituiscono espressione di un più generale principio, operante "a fortiori" con riguardo a rapporti caratterizzati da inscindibilità, secondo cui alla parte non impugnante si estendono gli effetti derivanti dall'accoglimento dell'impugnazione proposta da altre parti contro una sentenza sfavorevole emessa nei confronti di entrambi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26992 del 24/10/2018

Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - opposizione ex art. 617 c.p.c. – rilievo d’ufficio in cassazione della tardività – possibilità – stimolazione del contraddittorio delle parti - necessità - esclusione – fondamento - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - cassazione senza rinvio in genere. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26703 del 23/10/2018
>>> Nel giudizio di cassazione la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, atteso che l'art. 382, comma 3, c.p.c. - non modificato dalla legge n. 69 del 2009 – nel disciplinare la statuizione conseguente a tale rilievo, non impone di sottoporre la questione alle parti in quanto costituisce norma speciale sia rispetto all'art. 101, comma 2, c.p.c., sia rispetto all'art. 384, comma 3, c.p.c., il quale si applica nella diversa ipotesi in cui la Corte di cassazione, dopo aver cassato la sentenza, pronuncia nel merito assumendo i poteri del giudice della sentenza cassata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26703 del 23/10/2018

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - enunciazione del principio di diritto - cassazione con rinvio - principio di diritto - vincolo per il giudice di rinvio e per la corte di cassazione nuovamente investita nello stesso procedimento - portata - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26521 del 19/10/2018
>>> La vincolatività del principio di diritto enunciato in sede rescindente - sia per il giudice del rinvio sia per la Corte di cassazione nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata in sede di rinvio - presuppone l'omogeneità delle situazioni devolute al giudizio di legittimità e non opera con riguardo a un "thema decidendum" non affrontato in occasione del primo giudizio rescindente o quando sopravvenga un fatto, estintivo o modificativo del diritto fatto valere, afferente a un profilo non affrontato in precedenza dai giudici di merito ed esulante dal "decisum" del giudizio rescindente. (Nella specie, è stato ritenuto che il giudice del merito - cui la causa era stata rimessa perché si attenesse al principio di diritto della irrilevanza, ai fini dell'esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita immobiliare, della sottoscrizione di entrambi i coniugi in regime di comunione legale dei beni e del rimedio ex art. 184 c.c. concesso al coniuge che non aveva espresso il consenso - correttamente si fosse pronunciato sulla data di decorrenza del termine quinquennale per l'esercizio di quest'ultima azione, valutando le relative prove).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26521 del 19/10/2018

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere - cassazione con rinvio al giudice d’appello - rinvio c.d. restitutorio e rinvio c.d. restitutorio - attribuzioni del giudice del rinvio. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23314 del 27/09/2018
>>> Nell'ipotesi di rinvio c.d. improprio o restitutorio alla corte d'appello - che si verifica quando la sentenza impugnata,senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale - la corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. prosecutorio, conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del tribunale, e deve pertanto esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23314 del 27/09/2018

Vizio di violazione di legge - Oggetto - Decisione - Rilevanza della motivazione - Esclusione - Ragioni.
Nel caso in cui si discuta della corretta interpretazione di norme di diritto, il controllo del giudice di legittimità investe direttamente anche la decisione e non è limitato soltanto alla plausibilità della giustificazione, sicché, come desumibile dall'art. 384, comma 4, c.p.c., il giudizio di diritto può risultare incensurabile anche se mal giustificato perché la decisione erroneamente motivata in diritto non è soggetta a cassazione ma solo a correzione quando il dispositivo sia conforme al diritto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20719 del 13/08/2018

Patrocinio a spese dello Stato - Disciplina di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - Patrocinio del difensore nel giudizio di cassazione - Liquidazione dei compensi - Competenza - Individuazione.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, nella disciplina di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, la competenza sulla liquidazione dei compensi al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell'art. 83 del suddetto decreto, come modificato dall'art. 3 della l. n. 25 del 2005, al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell'esito del giudizio di cassazione: ne deriva che, nell'ipotesi di cassazione con decisione "sostitutiva" nel merito, la competenza per tale liquidazione è demandata a quello che sarebbe stato il giudice del rinvio in mancanza di detta decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13806 del 31/05/2018
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cassazione
13806
2018

Omissioni o inesattezze della nota di trascrizione - Invalidità - Condizioni - Incertezza sulle persone, sui beni o sulla natura dell’atto - Giudizio di fatto - Conseguenze.
In forza dell'art. 2665 c.c. non ogni omissione od inesattezza nella nota di trascrizione determina l'invalidità della trascrizione stessa, ma solo quelle che ingenerano incertezze sulle persone, sul bene e sulla natura giuridica dell'atto; e l'accertamento dell'esistenza dello stato di incertezza, soprattutto ove incentrato sulla ritenuta idoneità dell'univocità del riferimento ritraibile dal codice fiscale, costituisce giudizio di fatto insindacabile in Cassazione se immune da vizi logici e giuridici e sorretto da congrua motivazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13543 del 30/05/2018

Cassazione con rinvio - Motivi assorbiti - Limiti.
Non può essere giustificata una pronunzia di assorbimento rispetto ad uno o più motivi del ricorso, nonostante l'esistenza di un rapporto di interdipendenza con gli altri, ogni qual volta le ragioni per le quali è accolto uno dei motivi non siano tali da escludere che nel giudizio di rinvio possano ripresentarsi le questioni già sollevate con gli altri motivi, venendo in tal caso a mancare l'estremo della superfluità dell'esame della questione, che caratterizza la pronunzia di assorbimento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13532 del 30/05/2018

Ammissibilità - Presupposti - Limiti.
Affinché la Corte di cassazione possa procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., è necessario che la sostituzione della motivazione sia solo in diritto e non comporti indagini o valutazioni di fatto, e che essa non importi violazione del principio dispositivo, ossia non pronunci su eccezioni non sollevate dalle parti e non rilevabili d'ufficio.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20806 del 06/09/2017

Limiti - Accoglimento del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto - Obbligo di uniformarsi al principio di diritto - Sussistenza - Cassazione della sentenza per vizio di motivazione - Nuova valutazione dei fatti accertati e nuove indagini in fatto - Ammissibilità.
Nel giudizio di rinvio, i limiti dei poteri attribuiti al giudice sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nel caso, invece, di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge, il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche d’indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16660 del 06/07/2017

Accertamento della sussistenza di vizio "in procedendo" - Conseguenze - Cassazione con rinvio - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie riguardante l'omessa pronuncia su un motivo di appello.
Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017

Giudizio di cassazione - Cessazione della materia del contendere sulla domanda di merito - Pronuncia sulle spese dei vari gradi di giudizio - Principio della soccombenza virtuale - Necessità - Fondamento.
Nel caso in cui la cessazione della materia del contendere sia dichiarata in sede di legittimità, la Corte decide sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e, stante la natura e gli effetti di quella declaratoria (estinzione del processo e caducazione delle sentenze rese nei gradi di merito), provvede direttamente al regolamento delle spese dell'intero processo, in forza del combinato disposto degli artt. 384 e 385 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14267 del 08/06/2017

Provvedimenti del giudice – Sentenza – Motivazione omessa – Correzione della motivazione erronea ex art. 384 c.p.c. – Applicabilità – Fondamento.
La mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un "error in procedendo", quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell'implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 2731 del 02/02/2017

Disciplinare magistrati - Procuratore aggiunto presso la Direzione Nazionale Antimafia - Applicazione di sanzione accessoria del trasferimento di ufficio ex art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Assegnazione, in sede di giudizio di rinvio, a corte di appello con funzioni di consigliere - Illegittimità – Ragioni.
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - impugnazioni In genere.
È illegittima la destinazione ad una corte di appello, con funzioni di consigliere, del procuratore aggiunto presso la Direzione Nazionale Antimafia in applicazione della sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio ex art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, operata in sede di rinvio ex art. 384 c.p.c. in violazione del principio di diritto enunciato in fase rescindente quanto all’integrazione di un illecito demansionamento, non essendo ravvisabile un’evenienza sopravvenuta, tale da rimettere in discussione quel principio, nell’acquisto di efficacia di norme successive all’udienza di discussione del giudizio “a quo” ma precedente la pubblicazione della relativa sentenza, né potendo integrare un’eccezione al suddetto vincolo l’esercizio della cd. funzione paranormativa consiliare riguardo al conferimento degli incarichi direttivi, trattandosi di autoregolamentazione subordinata alle disposizioni normative fatte proprie dal medesimo principio di diritto.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 1546 del 20/01/2017

Sindacato della Corte di cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio - Contenuto - Distinzione tra l'ipotesi di intervenuto annullamento per violazione di norme di diritto ed annullamento per vizi della motivazione - Fondamento - Conseguenze.
In caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio fondato sulla deduzione della infedele esecuzione dei compiti affidatigli con la precedente pronuncia di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell'osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l'annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto, nella prima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo, mentre, nel secondo caso, la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione, non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23335 del 16/11/2016

Rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. - Invalidità del procedimento decisorio - Ricorso per cassazione avverso tale vizio - Inammissibilità per difetto di interesse - Fondamento.
Qualora il giudice d'appello abbia correttamente ritenuto applicabile l'art. 354 c.p.c., ma abbia disposto la rimessione della causa al giudice di primo grado attraverso un percorso processuale invalido, è inammissibile, per difetto d'interesse, il motivo del ricorso per cassazione volto a far valere tale ultimo vizio, perché la Suprema Corte, rilevandolo, sarebbe tenuta a pronunciare nuovamente la medesima nullità processuale dichiarata dal giudice d'appello ai fini della rimessione della causa al primo giudice, determinando così - mediante il rinvio della causa a quest'ultimo in base all'art. 383, comma 3, c.p.c. estensivamente applicato - lo stesso effetto che quel motivo intende evitare.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21757 del 27/10/2016

Corte di cassazione - Art. 84 del d.P.R. n. 570 del 1960 - Decisione del merito del ricorso - Necessità - Deduzione di vizi di motivazione in fatto - Inammissibilità - Fondamento.
Nel giudizio ordinario di legittimità, la decisione del merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., è consentita solo quando non siano necessarie ulteriori verifiche in fatto, potendo la S.C. sindacare unicamente la corretta qualificazione giuridica dei fatti come accertati dal giudice di merito. Nel giudizio elettorale, invece, la decisione di merito è necessaria, prevedendosi che la Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo (art. 84 d.P.R. n. 570 del 1960, come modificato dall'art. 4 della l. n. 1147 del 1966), sicchè deve ritenersi che non siano ivi deducibili vizi della motivazione in fatto, dovendo il sindacato della Corte fondarsi esclusivamente sul giudizio di fatto già compiuto con la sentenza impugnata, incensurabile da parte di un giudice pacificamente privo di poteri istruttori.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9883 del 13/05/2016

Cassazione con decisione nel merito - Domanda di restituzione delle somme pagate in forza delle sentenze di merito - Ammissibilità in sede di giudizio di legittimità - Esclusione - Fondamento.
In sede di legittimità non è mai ammissibile una pronuncia di restituzione delle somme corrisposte sulla base della sentenza cassata, neppure se la Corte di cassazione, annullando la sentenza impugnata, decida la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., in quanto per tale domanda accessoria non opera, in mancanza di espressa previsione, l'eccezione al principio generale secondo cui alla S.C. compete solo il giudizio rescindente, sicché la stessa, ove il pagamento sia avvenuto sulla base della sentenza annullata, va proposta al giudice di merito che l'ha accolta, a norma dell'art. 389 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 667 del 18/01/2016

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21272 del 20/10/2015
l giudizio, fatta salva la preclusione eventualmente derivante dal giudicato, sicché la Suprema Corte, nel cassare la sentenza impugnata avente contenuto solo processuale, può, nell'esercizio del potere attribuitole dall'art. 384, comma 2, c.p.c., negare l'astratta configurabilità del diritto soggettivo affermato dall'attore con l'atto introduttivo del giudizio, e così rigettare la domanda, purché sulla corrispondente questione di diritto si sia svolto il contraddittorio nella stessa fase di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21272 del 20/10/2015

Parte vittoriosa - Inammissibilità - Mezzi esperibili. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16171 del 30/07/2015
La parte vittoriosa non può proporre impugnazione incidentale, che presuppone la soccombenza, ma può chiedere al giudice del gravame di fornire, fermo restando il dispositivo, una soluzione giuridicamente più corretta, risollevando, in caso di appello, le medesime questioni ex art. 346 c.p.c., ovvero, innanzi alla Corte di cassazione, sollecitando il potere di correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16171 del 30/07/2015

Giudizio di diritto - Sindacato - Estensione anche alla decisione - Conseguenze - Incensurabilità del giudizio anche se mal giustificato - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13086 del 24/06/2015
Nel caso in cui si discuta della corretta interpretazione di norme di diritto, il controllo del giudice di legittimità investe direttamente anche la decisione e non è limitato solo alla plausibilità della giustificazione, sicché, come desumibile dall'art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., il giudizio di diritto può risultare incensurabile anche se mal giustificato, perché la decisione erroneamente motivata in diritto non è soggetta a cassazione, ma solo a correzione quando il dispositivo sia conforme al diritto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13086 del 24/06/2015

Sentenze delle Corte di cassazione - Cassazione caducatoria - Presupposti - Permanenza di questioni non esaminate nella precedente fase di merito - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22373 del 22/10/2014
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto, denunziabile ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, cod. Proc. Civ., il giudice di legittimità, ove decida nel merito della causa, ex art. 384 cod. Proc. Civ., è tenuta a verificare d'ufficio che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, posto che la cassazione sostitutiva non è consentita nei casi in cui l'intervento caducatorio della decisione di legittimità rende necessaria una pronuncia su questioni non esaminate nella pregressa fase di merito. (Nella specie, la sentenza della S.C. aveva cassato la sentenza d'appello impugnata, e nel decidere nel merito, non si era avveduta che residuavano le questioni concernenti ulteriori sette contratti a termine, che avrebbero imposto, per gli accertamenti richiesti, il diverso esito della cassazione con rinvio ad altro giudice).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22373 del 22/10/2014

Omessa quantificazione, in dispositivo, di un diritto riconosciuto anche in motivazione - "Error in procedendo" - Configurabilità - Conseguenza - Cassazione con decisione nel merito - Possibilità - Condizioni - "Ratio" - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7826 del 03/04/2014
Nelle cause soggette al rito del lavoro, nel caso in cui sia la motivazione che il dispositivo della sentenza contengano il riconoscimento di un diritto, in una misura tuttavia non quantificata in dispositivo, si profila un "error in procedendo" che, qualora non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, consente, in sede di legittimità, la decisione nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., dovendosi ritenere tale soluzione rispondente al principio di ragionevole durata del processo. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva riconosciuto il diritto ad una maggiorazione pensionistica sulla base di una anzianità contributiva di 35 anni e nei limiti della decadenza triennale ex art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, omettendo tuttavia, in dispositivo, di quantificare le differenze spettanti sui ratei arretrati; in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello ed ha deciso la causa).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7826 del 03/04/2014

Decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. - Presupposti - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4975 del 12/03/2015
La cassazione sostitutiva, con pronuncia nel merito, è ammessa solo quando la controversia debba esser decisa in base ai medesimi accertamenti ed apprezzamenti di fatto, che costituiscono i presupposti dell'errato giudizio di diritto, e non pure quando, per effetto dell'intervento caducatorio della sentenza di legittimità, si renda necessario decidere questioni non esaminate nella pregressa fase di merito con una pronuncia che, non valendo a sostituirne altra precedente, si configura come ulteriore rispetto a quella cassata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio ritenendo che la procura alle liti per la proposizione dell'appello dovesse ritenersi conferita disgiuntamente ai due difensori della parte, sicché il gravame era stato regolarmente presentato, da cui il necessario esame della domanda di merito da parte della corte territoriale).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4975 del 12/03/2015

Ricorso in cassazione - Denuncia di violazione o falsa applicazione - Parificazione all'errore diritto - Necessità di indicazione del criterio ermeneutico violato - Esclusione - Conseguenze - Art. 384, primo e secondo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità.
La denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è parifìcata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché, anch'essa comporta, in sede di legittimità, la riconducibilità del motivo di impugnazione all'errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione, senza che sia necessario indicare, a pena di inammissibilità, il criterio ermeneutico violato. Ne consegue, inoltre, che la cassazione per violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta l'enunciazione del principio di diritto ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., e la decisione della causa nel merito, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Sentenza n. 19507 del 16/09/2014

Ricorso in cassazione - Denuncia di violazione o falsa applicazione - Parificazione all'errore diritto - Necessità di indicazione del criterio ermeneutico violato - Esclusione - Conseguenze - Art. 384, primo e secondo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità.
La denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è parifìcata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché, anch'essa comporta, in sede di legittimità, la riconducibilità del motivo di impugnazione all'errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione, senza che sia necessario indicare, a pena di inammissibilità, il criterio ermeneutico violato. Ne consegue, inoltre, che la cassazione per violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta l'enunciazione del principio di diritto ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., e la decisione della causa nel merito, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Sentenza n. 19507 del 16/09/2014

Principio di diritto - Portata - Valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nelle fasi di merito - Indicazioni ricavabili dalla stessa sentenza di annullamento - Possibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di responsabilità per attività medico-chirurgica. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13358 del 12/06/2014
Il giudice del rinvio, al quale sia stata demandata una valutazione da compiere sulla base delle risultanze istruttorie acquisite nelle fasi di merito, non può trarre indicazioni - al riguardo - dalla stessa sentenza di annullamento, la cui interpretazione incontra i limiti istituzionali propri del sindacato di legittimità, che escludono per la S.C. ogni potere di valutazione delle prove. (Nella specie il giudice del rinvio, poiché era stata accertata con efficacia di giudicato - stante il rigetto, in sede di legittimità, del relativo motivo di ricorso - l'esistenza del nesso causale tra l'omessa esecuzione di un parto cesareo ed i danni subìti dal nascituro, aveva anche ritenuto di trarre indicazioni dalla sentenza rescindente per stabilire se la struttura sanitaria avesse adempiuto all'onere di provare l'assenza di colpa dalla propria prestazione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13358 del 12/06/2014

Principio di diritto - Portata - Valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nelle fasi di merito - Indicazioni ricavabili dalla stessa sentenza di annullamento - Possibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di responsabilità per attività medico-chirurgica.
Il giudice del rinvio, al quale sia stata demandata una valutazione da compiere sulla base delle risultanze istruttorie acquisite nelle fasi di merito, non può trarre indicazioni - al riguardo - dalla stessa sentenza di annullamento, la cui interpretazione incontra i limiti istituzionali propri del sindacato di legittimità, che escludono per la S.C. ogni potere di valutazione delle prove. (Nella specie il giudice del rinvio, poiché era stata accertata con efficacia di giudicato - stante il rigetto, in sede di legittimità, del relativo motivo di ricorso - l'esistenza del nesso causale tra l'omessa esecuzione di un parto cesareo ed i danni subìti dal nascituro, aveva anche ritenuto di trarre indicazioni dalla sentenza rescindente per stabilire se la struttura sanitaria avesse adempiuto all'onere di provare l'assenza di colpa dalla propria prestazione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13358 del 12/06/2014

Riduzione dell'ammontare complessivo dei diritti e degli onorari indicati nella nota - Assenza di motivazione sul punto - Verifica della correttezza della liquidazione - Integrazione della motivazione - Ammissibilità ex art. 384 cod. proc. civ.
Qualora sia impugnata per cassazione la liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, deducendo l'immotivata riduzione dell'ammontare complessivo dei diritti e degli onorari indicati nella nota spese prodotta dalla parte, e non siano necessari accertamenti di fatto, è consentito alla Corte verificare la correttezza della suddetta liquidazione e, in caso positivo, rigettare il ricorso integrando la motivazione della sentenza impugnata in applicazione dell'art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1761 del 28/01/2014

Giudizio di rinvio restitutorio - Decisione più sfavorevole all'appellante - Possibilità - Condizioni.
Il giudizio di rinvio restitutorio ha un oggetto che coincide con quello del giudizio di appello sicché, per stabilire se il giudizio di rinvio possa condurre ad una decisione più sfavorevole per l'appellante, occorre verificare l'ambito dell'originario effetto devolutivo in appello e delle corrispondenti preclusioni. Ne consegue che, ove la sentenza d'appello abbia dichiarato la nullità della citazione (e dell'intero giudizio di primo grado), la cassazione di tale decisione nella parte in cui la causa era stata rimessa al primo giudice invece di trattenerla e deciderla nel merito comporta che il giudizio di rinvio, che ne sia seguito, non è condizionato da alcuna preclusione derivante dall'acquiescenza dell'appellato alla sentenza di primo grado, né, in tale fase, opera più alcun divieto di "reformatio in peius".
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25244 del 08/11/2013

Ammissibilità - Presupposti - Limiti.
Affinché la Corte di cassazione possa procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., è necessario che la sostituzione della motivazione sia solo in diritto e non comporti indagini o valutazioni di fatto, e che essa non importi violazione del principio dispositivo, ossia non pronunci su eccezioni non sollevate dalle parti e non rilevabili d'ufficio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24165 del 25/10/2013

Decisione della causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. - Condizioni - Fattispecie.
In tema di giudizio di cassazione, per la decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la sufficienza degli accertamenti di fatto deve emergere dal provvedimento impugnato. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C., cassando la sentenza di merito per erronea compensazione ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., non ha ritenuto di poter decidere nel merito e ha rinviato al giudice territoriale per gli accertamenti di fatto necessari al corretto regolamento delle spese processuali).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21045 del 13/09/2013

Obbligo di uniformarsi al principio di diritto ex art. 384 cod. proc. civ. - Irrilevanza dello "jus superveniens" se inapplicabile - Collegio arbitrale costituito prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999 - Applicabilità dell'abrogato art. 45 del d.P.R. n. 1063 del 1962 sulla composizione del collegio arbitrale. Conseguente irrilevanza in sede di giudizio di rinvio delle modifiche legislative successive alla sentenza di legittimità.
L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla "regula juris" enunciata dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 384 cod. proc., civ., non viene meno quando la norma posta a fondamento di tale principio, pur essendo stata abrogata, modificata o sostituita successivamente alla sentenza di legittimità, continui ad essere applicabile al caso in esame. (Nella specie, la S.C., pertanto, in relazione a principio di diritto enunciato con riguardo a giudizio arbitrale svoltosi prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha escluso che la norma sopravvenuta comportasse il superamento dello stesso ai fini del giudizio di validità espresso nella precedente decisione, alla stregua della disciplina di cui all'art. 45 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, quanto alla validità della clausola compromissoria e alla composizione del collegio arbitrale).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20128 del 03/09/2013

Cassazione con rinvio della sentenza d'appello riformante la sentenza di primo grado - Reviviscenza della sentenza di primo grado - Esclusione - Conseguenze in tema di processo esecutivo fondato su sentenza
Nell'ipotesi di esecuzione fondata su titolo esecutivo costituito da una sentenza di primo grado, la riforma in appello di tale sentenza determina il venir meno del titolo esecutivo, atteso che l'appello ha carattere sostitutivo e pertanto la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado; tuttavia, nell'ipotesi in cui la sentenza d'appello sia a sua volta cessata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti, con la conseguenza che non sarà mai più possibile procedere in "executivis" sulla base della sentenza di primo grado (riformata della sentenza d'appello cassata con rinvio), potendo una nuova esecuzione fondarsi soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.16934 del 08/07/2013

Sentenza d'appello a contenuto processuale - Cassazione - Questione di solo diritto - Decisione nel merito - Condizioni - Contraddittorio nel giudizio di cassazione - Necessità - Limiti - Fattispecie.
La Corte di cassazione, nel cassare la sentenza di appello avente contenuto soltanto processuale, può esercitare il potere, attribuitole dall'art. 384, secondo comma, seconda parte, cod. proc. civ., di negare l'astratta configurabilità del diritto soggettivo affermato dall'attore con l'atto introduttivo del processo e così di rigettare la domanda, senza necessità di attivare il contraddittorio ai sensi dell'art. 384, terzo comma, cod. proc. civ. ove la soluzione risponda al consolidato orientamento della stessa Corte, avallato dal legislatore con una norma di interpretazione autentica. (Nella specie, relativa alla pretesa del lavoratore di includere la "quota di TFR" nella retribuzione contrattuale utile per il calcolo dell'indennità di disoccupazione, la corte territoriale aveva disatteso la domanda ritenendo intervenuta la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639; la S.C., esclusa la decadenza, trattandosi di azione diretta alla sola riliquidazione del trattamento di disoccupazione e attesa l'inapplicabilità dello "ius superveniens" intervenuto nel 2011, privo di efficacia retroattiva, ha rilevato che l'orientamento consolidato della Corte escludeva la sussistenza del diritto dedotto in giudizio - affermato in base all'art. 4 del d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146 - e che tale posizione era stata ulteriormente ratificata dal legislatore con l'art. 18, comma 18, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, di interpretazione autentica della citata norma).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.15375 del 19/06/2013

Cassazione della sentenza d'appello - Reviviscenza della sentenza di primo grado - Esclusione - Conseguenze in tema di processo esecutivo fondato su sentenza.
Nell'ipotesi in cui la sentenza di appello, che ha riformato quella di primo grado, venga cassata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente, ma interviene direttamente sulla domanda proposta dalle parti, con la conseguenza che non sarà più possibile procedere "in executivis" sulla base di quella di primo grado, potendo una nuova esecuzione fondarsi esclusivamente sulla sentenza del giudice emessa in sede rescissoria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6113 del 12/03/2013

Mancanza di indicazione espressa di una parti - Nullità - Condizioni - Inidoneità al raggiungimento dello scopo. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16535 del 28/09/2012
L'omessa indicazione nell'epigrafe della sentenza del nome di una delle parti rende nulla la sentenza quando né dallo "svolgimento del processo", né dai "motivi della decisione", sia dato desumere la sua effettiva partecipazione al giudizio, con conseguente incertezza assoluta nell'individuazione del soggetto nei cui confronti la sentenza è destinata a produrre i suoi effetti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16535 del 28/09/2012

Limiti ed oggetto del giudizio - Riferimento esclusivo alla sentenza di annullamento - Necessità - Insindacabilità di tale sentenza da parte del giudice di rinvio - Annullamento per vizi di motivazione - Possibilità di compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti - Esclusione.
I limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale (salvo solo il caso di giuridica inesistenza) o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della corte di legittimità; mentre, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, il giudice di rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali si è fondata la sentenza di annullamento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3458 del 06/03/2012

Corte di cassazione - Decisione della causa nel merito - Impugnazione per revocazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
È inammissibile la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione di decisione della causa nel merito, per pretesa violazione di un giudicato interno al processo, non essendo questa violazione riconducile al combinato disposto degli artt. 395, n. 5 e 391 bis cod. proc. civ.. Peraltro tale inammissibilità non comporta alcuna violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., dovendosi, pertanto, escludere la sussistenza dei presupposti per ritenere non manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30245 del 30/12/2011

Corte di cassazione - Decisione della causa nel merito - Impugnazione per revocazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
È inammissibile la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione di decisione della causa nel merito, per pretesa violazione di un giudicato interno al processo, non essendo questa violazione riconducile al combinato disposto degli artt. 395, n. 5 e 391 bis cod. proc. civ.. Peraltro tale inammissibilità non comporta alcuna violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., dovendosi, pertanto, escludere la sussistenza dei presupposti per ritenere non manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30245 del 30/12/2011

Interpretazione giurisprudenziale - Natura ed effetti - Fonte del diritto - Esclusione - Mutamento di giurisprudenza ("c.d. "overruling") sull'interpretazione di norma processuale in materia di decadenze o di preclusioni - Condizioni - Applicabilità in tema di garanzie procedimentali di cui all'art. 7, secondo e terzo comma, della legge n. 300 del 1970 - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 28967 del 27/12/2011
Affinché un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, ovvero affinché si possa parlare di "prospective overruling", devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; che il suddetto "overruling" comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte. La prima e la terza condizione non ricorrono nel caso di mutamento della giurisprudenza in ordine alle garanzie procedimentali di cui all'art. 7, secondo e terzo comma, della legge n. 300 del 1970, non equiparabili a regole processuali perché finalizzate non già all'esercizio di un diritto di azione o di difesa del datore di lavoro, ma alla possibilità di far valere all'interno del rapporto sostanziale una giusta causa o un giustificato motivo di recesso. (Principio espresso in relazione al mutamento di giurisprudenza conseguente a Cass., S.U., 30 marzo 2007 n. 7880).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 28967 del 27/12/2011

Questioni assorbite - Riproposizione al giudice di rinvio - Ammissibilità.
Le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per Cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice di rinvio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18677 del 12/09/2011

Ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 - Correzione della motivazione della sentenza - Attivazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione.
Anche in ordine ai ricorsi per cassazione, proposti dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 che ha modificato l'art. 101 cod. proc. civ., l'esercizio del potere d'ufficio di correzione della motivazione della sentenza, previsto dall'art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., non è soggetto alla regola di cui al terzo comma del medesimo articolo che impone alla Corte il dovere di stimolare il contraddittorio delle parti sulle questioni rilevabili d'ufficio da porre a fondamento della decisione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17779 del 30/08/2011

Mutamento di giurisprudenza (c.d. "overruling") sull'interpretazione di norma processuale in materia di decadenze o di preclusioni - Natura ed effetti - Individuazione - "Overruling" caratterizzata dall'imprevedibilità - Conseguenze - Tutela della parte processuale colpita dalla decadenza o dalla preclusione perché incolpevolmente confidante nel consolidato orientamento precedente all'"overruling" - Necessità - Fondamento - Modalità - Fattispecie in tema di termini di impugnazione della sentenza del TSAP.
Il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (c.d. "overruling"), il quale porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, opera - laddove il significato che essa esibisce non trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale - come interpretazione correttiva che si salda alla relativa disposizione di legge processuale "ora per allora", nel senso di rendere irrituale l'atto compiuto o il comportamento tenuto dalla parte in base all'orientamento precedente. Infatti, il precetto fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.) impedisce di attribuire all'interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, sicché essa, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la "lex temporis acti", ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell'atto compiuto in correlazione temporale con l'affermarsi dell'esegesi del giudice. Tuttavia, ove l'"overruling" si connoti del carattere dell'imprevedibilità (per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante "ex post" non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che - in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l'effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito - deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'"overruling" nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo. Ne consegue ulteriormente che, in siffatta evenienza, lo strumento processuale tramite il quale realizzare la tutela della parte va modulato in correlazione alla peculiarità delle situazioni processuali interessate dall'"overruling". (Fattispecie relativa a mutamento di giurisprudenza della Corte di cassazione in ordine al termine di impugnazione delle sentenze del TSAP; nella specie, la tutela dell'affidamento incolpevole della parte, che aveva proposto il ricorso per cassazione in base alla regola processuale espressa dal pregresso e consolidato orientamento giurisprudenziale successivamente mutato, si è realizzata nel ritenere non operante la decadenza per mancata osservanza del termine per impugnare e, dunque, tempestivamente proposto il ricorso stesso).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15144 del 11/07/2011

Notificazione a mezzo posta - Omessa produzione dell'avviso di ricevimento all'udienza ex art. 379 cod. proc. civ. - Istanza di rinvio a fini di deposito - Accoglimento - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
Nell'ipotesi di omessa produzione, all'udienza di discussione fissata ai sensi dell'art. 379 cod. proc. civ., dell'avviso di ricevimento idoneo a comprovare il perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., non può essere accolta l'istanza di mero rinvio, formulata dalla parte ricorrente al fine di provvedere a tale deposito, poiché il differimento d'udienza si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo stabilito dall'art. 111 Cost. Pertanto, l'omessa produzione determina in modo istantaneo ed irretrattabile l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione nonché il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9453 del 28/04/2011

Istruzioni del giudice dell'esecuzione erronee od inopportune - Reclamo ex art. 591-ter cod. proc. civ. - Proponibilità - Prima dell'esecuzione di dette istruzioni da parte del professionista delegato - Necessità - Conseguenze - Reclamo proposto successivamente - Inammissibilità - Facoltà dell'interessato di proporre reclamo avverso gli atti successivi per illegittimità derivata ovvero opposizione agli atti esecutivi - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di procedura esecutiva immobiliare, è onere di qualunque interessato quello di proporre il reclamo previsto dall'art. 591-ter cod. proc. civ. avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione impartisca istruzioni al professionista delegato prima che le istruzioni reputate erronee od inopportune siano eseguite. Ne consegue che, in mancanza, è inammissibile il reclamo stesso una volta che le istruzioni abbiano esaurito la loro funzione, restando, tuttavia, impregiudicata la facoltà di qualunque interessato di proporre, per l'eventuale illegittimità derivata, reclamo avverso gli atti successivi ovvero opposizione agli atti esecutivi avverso il primo atto del giudice dell'esecuzione conclusivo della relativa fase. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, della quale ha corretto la motivazione ex art. 384 cod. proc. civ., ha ravvisato l'inammissibilità del reclamo proposto successivamente all'aggiudicazione del bene, in quanto con esso si intendeva far valere l'illegittimità delle istruzioni del giudice dell'esecuzione in ordine alla pubblicità dell'aumento di sesto).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8864 del 18/04/2011

Questione di puro diritto - Omessa pronuncia in grado d'appello - Per assorbimento - Ricorso incidentale per cassazione - Annullamento della sentenza impugnata - Conseguenze - Cassazione con rinvio - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., qualora i giudici di merito non si siano pronunciati su una questione di mero diritto, ossia non richiedente nuovi accertamenti di fatto, perché rimasta assorbita e la stessa venga riproposta con ricorso incidentale per cassazione, la Corte, una volta accolto il ricorso principale e cassata la sentenza impugnata, può decidere la questione purchè su di essa si sia svolto il contraddittorio, dovendosi ritenere che l'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ, come modificato dall'art. 12 della legge n. 40 del 2006, attribuisca alla Corte di cassazione una funzione non più soltanto rescindente ma anche rescissoria e che la perdita del grado di merito resti compensata con la realizzazione del principio di speditezza.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5139 del 03/03/2011

Istanza di rimessione alla Corte di giustizia della CE - Proponibilità - Fattispecie.
L'istanza di rimessione alla Corte di giustizia della CE può essere proposta anche nel giudizio di rinvio, la cui natura chiusa determina solo una preclusione endoprocessuale inidonea ad ostacolare l'applicazione del diritto comunitario. (Fattispecie in tema di ammissibilità della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa in caso di rinunzia all'esercizio dell'attività assicurativa).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4690 del 25/02/2011

Sentenze di legittimità della Corte di cassazione - Revocazione ai sensi dell'art. 391-ter cod. proc. civ. - Esclusione - Dubbi di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
La scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter cod. proc. civ., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito, emesse ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma di cui al citato art. 391-ter, sia perchè l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost. di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 862 del 14/01/2011

Controversie soggette al rito del lavoro - Oggetto del giudizio di cassazione - Risarcimento del danno da mancata retribuzione - Giudizio di rinvio - Risarcimento del danno previdenziale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di controversie soggette al rito del lavoro, la sentenza di cassazione con rinvio avente ad oggetto soltanto il danno da mancata retribuzione vincola il giudice di rinvio, che non può provvedere al risarcimento del "danno pensionistico" derivante dall'omissione contributiva relativa alle retribuzioni non corrisposte, ai sensi sia dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., che impone al giudice di uniformarsi a quanto stabilito dal S.C., sia dell'art. 394, secondo comma, cod. proc. civ., che limita la posizione delle parti a quella già definita nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.199 del 05/01/2011

Art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. - Interpretazione - Contratti od accordi collettivi nazionali di diritto privato - Onere di deposito del testo integrale - Ambito di applicazione - Omissione - Conseguenze - Improcedibilità - Fondamento - Decisione della Corte in base ad una norma collettiva diversa da quella indicata dal ricorrente - Salvaguardia del contraddittorio - Necessità - Procedimento.
L'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 420 bis, secondo comma, cod. proc. civ., la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto od accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l'estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l'integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell'esercizio del sindacato di legittimità sull'interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale. Ove, poi, la Corte ritenga di porre a fondamento della sua decisione una disposizione dell'accordo o contratto collettivo nazionale depositato dal ricorrente diversa da quelle indicate dalla parte, procedendo d'ufficio ad una interpretazione complessiva ex art. 1363 cod. civ. non riconducibile a quanto già dibattuto, trova applicazione, a garanzia dell'effettività del contraddittorio, l'art. 384, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 40 del 2006), per cui la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al P.M. e alle parti un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.20075 del 23/09/2010

Decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. - Presupposti - Pronuncia di condanna generica e rimessione al giudice del rinvio della sola determinazione del "quantum debeatur" - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.
La norma di cui all'art. 384 cod. proc. civ. preclude alla Corte di cassazione di pervenire alla decisione nel merito allorché vi siano ulteriori fatti da accertare, ma non ne inibisce la valutazione quando i fatti siano stati già tutti accertati o non siano contestati e non ve ne siano altri, ancora da accertare, suscettibili di poter essere apprezzati o perché mancano o perché la facoltà di domandarne l'accertamento è impedita alle parti dalle preclusioni in cui siano incorse. Ne consegue che, ove in relazione all'"an debeatur" non sussistano ulteriori fatti da accertare e sia univoca la valenza di quelli accertati, il giudice di legittimità può emettere una pronuncia di condanna generica (nella specie, di risarcimento del danno in favore dell'utilizzatore del bene concesso in leasing), rimettendo al giudice del rinvio la sola determinazione del "quantum debeatur" e ciò proprio al fine di agevolare il più possibile la definizione della controversia, in armonia con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19301 del 10/09/2010

Presupposti di fatto del principio di diritto enunciato - Vincolatività per il giudice di rinvio - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio di intangibilità. (Nella specie, in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto che, ai fini della verifica del requisito dimensionale rilevante per l'applicazione della tutela reale avverso il licenziamento, il giudice di rinvio era vincolato dal giudicato interno, formatosi in ragione della mancata pregressa contestazione datoriale della sussistenza del requisito numerico affermata dal lavoratore).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17353 del 23/07/2010

Cassazione con o senza rinvio o con decisione nel merito - Ipotesi previste "ex lege" - Conseguenze - Pronuncia d'ufficio - Necessità - Erronea richiesta delle parti - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema d'impugnazione di sentenza del TSAP.
Il giudice di legittimità provvede d'ufficio sulla cassazione della sentenza impugnata con o senza rinvio o decidendo nel merito, secondo che il vizio riscontrato rientri nelle ipotesi previste dagli artt. 382, 383 o 384, secondo comma, ult. parte, cod. proc. civ., sicché è irrilevante l'eventuale erroneità delle richieste delle parti in un senso o nell'altro. (Fattispecie relativa all'impugnazione di una sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.6994 del 24/03/2010

Proposizione ad opera della parte vittoriosa al solo fine di ottenere la modifica della motivazione della sentenza impugnata - Inammissibilità - Fondamento.
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello e diretto soltanto alla modifica della motivazione della sentenza impugnata, potendo tale correzione essere ottenuta mediante la semplice riproposizione delle difese nel controricorso o attraverso l'esercizio del potere correttivo attribuito alla Corte di Cassazione dall'art. 384 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7057 del 24/03/2010

Ragionevole durata del processo - Decisione del merito della controversia - Mero calcolo aritmetico - Ammissibilità.
L'art. 111, comma 2, Cost., con lo statuire che la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo, detta una regola per l'interpretazione delle singole norme di rito funzionalizzata alla celerità del giudizio, che impone di fare un uso il più lato possibile del potere di decisione nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., evitando di rinviare la causa ad un nuovo giudice di appello, allorchè si tratti di effettuare un mero calcolo aritmetico, eventualmente anche in sede di esecuzione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6951 del 23/03/2010

Accertamento della sussistenza di vizio "in procedendo" - Conseguenze - Cassazione con rinvio - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 01/02/2010

Carattere "chiuso" di detto giudizio - Conseguenze - Nuove attività assertive e nuove conclusioni - Divieto - Portata - Rilevabilità d'ufficio di questioni di diritto - Esclusione - Condizioni.
Nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 327 del 12/01/2010

Doppia pronuncia declinatoria di giurisdizione - Ricorso per cassazione - Accoglimento con dichiarazione della giurisdizione del giudice adito - Non necessità di ulteriori accertamenti di fatto - Rinvio della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ. - Esclusione - Decisione della causa nel merito - Ammissibilità - Fondamento.
La Corte di cassazione, qualora cassi la sentenza impugnata affermando la giurisdizione (negata in entrambi i gradi del giudizio di merito) del giudice (nella specie, quello ordinario) adito e non vi sia bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., senza necessità di rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ., norma applicabile nel solo caso di rinvio al giudice di merito, tenuto conto del principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9946 del 29/04/2009

Decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 , secondo comma, cod. proc. civ. - Presupposti - Fattispecie in relazione a sentenza in tema di risarcimento danni pronunciata dal giudice di pace secondo equità.
La Corte di cassazione, oltre che nei casi in cui la fattispecie concreta é incontroversa tra le parti e oggetto di discussione sia solo la ricostruzione giuridica della stessa, può decidere nel merito la causa se, negli accertamenti di fatto compiuti dai giudici delle pregresse fasi (come ricostruiti in sentenza), il giudice di legittimità rinvenga la base per la definizione del processo; ne consegue la necessità, per il vincitore nel grado di merito, di interporre ricorso incidentale onde evidenziare quali prove siano state per lui favorevolmente valutate dal giudice anche se non riportate nella motivazione della pronuncia al fine di evitare, altresì, che eventuali accertamenti di fatto a sé sfavorevoli possano essere valorizzati dalla S.C. ai fini della definizione della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di decidere nel merito la controversia rigettando la domanda, posto che la motivazione della sentenza impugnata non forniva alcun elemento fattuale, sotto il profilo probatorio, dell'esistenza e dell'ammontare del danno (ritenuto erroneamente "in re ipsa"), e che la parte resistente aveva omesso di impugnare in via incidentale (eventualmente condizionatamente) la pronuncia al fine di indicare alla S.C. in quali atti del processo fossero state fornite, o anche solo richieste ai predetti fini, tali prove e non risultando in proposito sufficiente il contenuto del controricorso).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15986 del 13/06/2008

Decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 , secondo comma, cod. proc. civ. - Presupposti - Fattispecie in relazione a sentenza in tema di risarcimento danni pronunciata dal giudice di pace secondo equità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15986 del 13/06/2008
La Corte di cassazione, oltre che nei casi in cui la fattispecie concreta é incontroversa tra le parti e oggetto di discussione sia solo la ricostruzione giuridica della stessa, può decidere nel merito la causa se, negli accertamenti di fatto compiuti dai giudici delle pregresse fasi (come ricostruiti in sentenza), il giudice di legittimità rinvenga la base per la definizione del processo; ne consegue la necessità, per il vincitore nel grado di merito, di interporre ricorso incidentale onde evidenziare quali prove siano state per lui favorevolmente valutate dal giudice anche se non riportate nella motivazione della pronuncia al fine di evitare, altresì, che eventuali accertamenti di fatto a sé sfavorevoli possano essere valorizzati dalla S.C. ai fini della definizione della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di decidere nel merito la controversia rigettando la domanda, posto che la motivazione della sentenza impugnata non forniva alcun elemento fattuale, sotto il profilo probatorio, dell'esistenza e dell'ammontare del danno (ritenuto erroneamente "in re ipsa"), e che la parte resistente aveva omesso di impugnare in via incidentale (eventualmente condizionatamente) la pronuncia al fine di indicare alla S.C. in quali atti del processo fossero state fornite, o anche solo richieste ai predetti fini, tali prove e non risultando in proposito sufficiente il contenuto del controricorso).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15986 del 13/06/2008

Mancanza di indicazione espressa di una, di alcuna o di tutte le parti - Nullità - Condizioni - Inidoneità al raggiungimento dello scopo - Indiretta indicazione della o delle parti nella sentenza tramite riferimento ad atti o posizioni processuali - Necessità - Mancanza di tale indicazione indiretta - Utilizzabilità degli atti processuali - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17957 del 24/08/2007
Poiché l'art. 132, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ. non prevede il requisito della indicazione delle parti a pena di nullità, la mancanza della indicazione espressa di una delle parti o di tutte nella sentenza (e precisamente tanto nella sua intestazione, quanto nella parte descrittiva dello svolgimento processuale, quanto nella parte motivazionale) può determinare una nullità solo ai sensi del secondo comma dell'art. 156 cod. proc. civ., cioè se l'atto-sentenza è inidoneo al raggiungimento dello scopo. Sotto tale profilo, viceversa, deve escludersi che il raggiungimento dello scopo e, quindi, la sanatoria della relativa nullità possa configurarsi attraverso la mera considerazione di quelle che erano le parti del giudizio per il tramite dell'esame degli atti del processo, allorché nella sentenza manchi qualsiasi riferimento indiretto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17957 del 24/08/2007

Cassazione per omesso esame di un punto decisivo della controversia - Efficacia vincolante - Limiti - Interpretazione della volontà contrattuale. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15797 del 28/07/2005
La cassazione di una sentenza per omesso esame di un punto decisivo della controversia, che costituisce vizio di attività e non di giudizio del giudice, non limita in alcun modo il potere - dovere del medesimo, in sede di rinvio, di valutare il punto decisivo con la stessa ampiezza dei poteri del giudice del quale è stata cassata la sentenza. Pertanto, se il punto decisivo attiene all'interpretazione della volontà contrattuale, il giudice di rinvio ha tutti i poteri di indagine e di ricerca riservati al giudice di merito per l'assolvimento di tale compito istituzionale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15797 del 28/07/2005

Poteri - cassazione per violazione di norme di diritto - per erronea qualificazione o valutazione giuridica del fatto accertato dal giudice del merito - questioni prospettabili o rilevabili d'ufficio in sede di legittimità - preclusione definitiva nel giudizio di rinvio - fattispecie in tema di donazione da parte del de cuius in favore di un figlio naturale oltre i limiti della sua quota di legittima.*
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - soggetti - figli legittimi e naturali.*
Nell'ipotesi di Cassazione con rinvio disposta ai sensi dell'art 383 cod proc civ per erronea qualificazione o valutazione giuridica del fatto accertato dal giudice del merito, tutte le questioni che potevano o dovevano essere prospettate in Sede di legittimità, o essere rilevate di ufficio, debbono intendersi implicitamente decise in via definitiva dalla Corte suprema, quale presupposto necessario ed inderogabile della sua pronunzia, con la conseguente preclusione alla proposizione ed all'esame di tali questioni nel giudizio di rinvio, in quanto dirette a porre nel nulla od a limitare gli effetti della suindicata pronunzia, in contrasto con il principio della loro intangibilità. Pertanto, se la sentenza della Corte suprema ha affermato la validità di una donazione effettuata dal de cuius in favore di un figlio naturale, anche per la parte eccedente la sua quota di legittima, e riconosciuto al medesimo il diritto di esercitare senza limitazioni la scelta prevista dall'art 746 cod civ, non sono deducibili nel giudizio di rinvio, ne esaminabili dal giudice, questioni intese a privare il donatario di quella facoltà di scelta. ( V 507/80, mass n 403891; ( V 385/79, mass n 396480; ( V 3093/78, mass n 392554).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2416 del 23/04/1981
fine
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