Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - poteri - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16660 del 06/07/2017
Limiti - Accoglimento del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto - Obbligo di uniformarsi al principio di diritto - Sussistenza - Cassazione della sentenza per vizio di motivazione - Nuova valutazione dei fatti accertati e nuove indagini in fatto - Ammissibilità.
Nel giudizio di rinvio, i limiti dei poteri attribuiti al giudice sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nel caso, invece, di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge, il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche d’indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16660 del 06/07/2017