codice di procedura civile libro secondo: del processo di cognizione titolo III: delle impugnazioni capo I: delle impugnazioni in generale - 327. (1) (decadenza dall'impugnazione)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 327. (1) (Decadenza dall'impugnazione)
1. Indipendentemente dalla notificazione l’appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
2. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.
la giurisprudenza
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Procedimento civile – sospensione - procedimento civile - termini processuali - sospensione - Sospensione feriale dei termini - Riduzione introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - Immediata applicabilità - Sussistenza - Data di introduzione del giudizio - Irrilevanza - Fondamento
La riduzione della durata del periodo di sospensione feriale - attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell'art. 1 della l. n. 741 del 1969, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - è immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art. 16, comma 1, dello stesso d.l., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio "tempus regit actum".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30053 del 31/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327
corte
cassazione
30053
2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Elemento accessorio o pertinenza della stessa - Conseguenze - Termine breve per la proposizione di altre impugnazioni - Sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge - Fondamento - Fattispecie.
La notificazione dell'impugnazione equivale, sia per il notificante che per il destinatario, alla notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altre impugnazioni, restando comunque salva la sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge, poiché tale equiparazione non influisce sul regime sospensivo esplicitato dalle norme. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione d'appello, che non aveva rilevato la tardività dell'impugnazione proposta dopo l'istanza di regolamento di competenza, sebbene fosse decorso il termine breve per appellare, computato a partire dalla comunicazione della decisione sul regolamento, stante l'effetto sospensivo di cui all'art. 43 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26427 del 20/11/2020 (Rv. 659861 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_048, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
Impugnazioni civili
Termine breve
corte
cassazione
26427
2020

Impugnazioni civili – decorrenza - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini – decorrenza - Notificazione dell'impugnazione - Equivalenza alla notificazione della sentenza - Conseguenze - Termine breve per la proposizione di altre impugnazioni - Sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge - Fondamento - Fattispecie.
La notificazione dell'impugnazione equivale, sia per il notificante che per il destinatario, alla notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altre impugnazioni, restando comunque salva la sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge, poiché tale equiparazione non influisce sul regime sospensivo esplicitato dalle norme. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione d'appello, che non aveva rilevato la tardività dell'impugnazione proposta dopo l'istanza di regolamento di competenza, sebbene fosse decorso il termine breve per appellare, computato a partire dalla comunicazione della decisione sul regolamento, stante l'effetto sospensivo di cui all'art. 43 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26427 del 20/11/2020 (Rv. 659861 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_048, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
corte
cassazione
26427
2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale - Appello incidentale tardivo - Condizioni - Riferimento delle impugnazioni ad un unico rapporto - Necessità.
La parte parzialmente soccombente può proporre appello incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale, a condizione che si tratti di impugnazioni proposte in relazione ad unico rapporto, mentre, qualora si tratti di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardino nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26164 del 17/11/2020 (Rv. 659545 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_334
impugnazioni
incidentali
tardive
corte
cassazione
26164
2020

Impugnazioni civili – tardive - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale - Appello incidentale tardivo - Condizioni - Riferimento delle impugnazioni ad un unico rapporto - Necessità.
La parte parzialmente soccombente può proporre appello incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale, a condizione che si tratti di impugnazioni proposte in relazione ad unico rapporto, mentre, qualora si tratti di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardino nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26164 del 17/11/2020 (Rv. 659545 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_334
corte
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26164
2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Decorrenza - Prova - Produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento - Necessità - Mancato deposito - Conseguenze - Limiti - Fattispecie.
La prova dell'avvenuta notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, richiede la produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento (in caso di notifica a mezzo posta), trovando applicazione, in mancanza, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., a meno che non sia lo stesso destinatario ad ammettere, con un'esplicita dichiarazione o "per facta concludentia", che la suddetta notificazione sia avvenuta nella data indicata dalla controparte.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione della sentenza di primo grado, sul presupposto che l'appellante non avesse contestato che la notificazione del provvedimento gravato fosse avvenuta nella data indicata dall'appellato, limitandosi a sostenerne l'inidoneità a fare decorrere il cd. termine breve, in quanto consegnata al difensore in copia unica, anziché in tante copie quante erano le parti).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24415 del 03/11/2020 (Rv. 659953 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Civ_art_2697
impugnazioni
termini brevi
corte
cassazione
24415
2020

Impugnazioni civili -termini brevi - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Decorrenza - Prova - Produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento - Necessità - Mancato deposito - Conseguenze - Limiti - Fattispecie.
La prova dell'avvenuta notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, richiede la produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento (in caso di notifica a mezzo posta), trovando applicazione, in mancanza, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., a meno che non sia lo stesso destinatario ad ammettere, con un'esplicita dichiarazione o "per facta concludenza", che la suddetta notificazione sia avvenuta nella data indicata dalla controparte.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione della sentenza di primo grado, sul presupposto che l'appellante non avesse contestato che la notificazione del provvedimento gravato fosse avvenuta nella data indicata dall'appellato, limitandosi a sostenerne l'inidoneità a fare decorrere il cd. termine breve, in quanto consegnata al difensore in copia unica, anziché in tante copie quante erano le parti).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24415 del 03/11/2020 (Rv. 659953 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
24415
2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali – tardive - Danno erariale - Azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili - Pluralità di cause scindibili ed indipendenti introdotte con un unico giudizio - Conseguenze - Ricorso per cassazione proposto da uno dei condebitori solidali - Impugnazione incidentale tardiva degli altri condebitori - Inammissibilità - Fondamento.
In tema di danno erariale, l'azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili inserisce in un unico giudizio più cause scindibili e indipendenti; ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il relativo temine, non possono giovarsi dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art.334 c.p.c., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte "contro" la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art.331 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23903 del 29/10/2020 (Rv. 659289 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371_1
corte
cassazione
23903
2020

Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - accertamento dell'obbligo del terzo - Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - Disciplina anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014 - Momento di introduzione - Conseguenze - Individuazione del termine impugnazione della decisione ex art. 327 c.p.c. - Rilevanza della data di emissione del titolo esecutivo o di inizio di altra esecuzione - Esclusione.
In tema di pignoramento presso terzi, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo introdotto ai sensi dell'art. 548 c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014, convertito dalla l. n. 162 del 2014) ha inizio con la notifica dell'atto di citazione e a tale momento occorre riferirsi al fine di individuare il termine ex art. 327 c.p.c. per l'impugnazione della decisione (nella specie, "ratione temporis", semestrale, a seguito della modifica della citata norma apportata dalla l. n. 69 del 2009), non assumendo alcun rilievo né la data di pubblicazione del titolo esecutivo azionato, né quella di avvio di un'altra precedente procedura esecutiva rimasta infruttuosa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19104 del 15/09/2020 (Rv. 659015 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_548, Cod_Proc_Civ_art_327
CORTE
CASSAZIONE
19104
2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione -Iscrizione a ruolo anteriore alla notificazione della citazione - Inesistenza o inefficacia dell'iscrizione e conseguente nullità della costituzione dell'attore - Esclusione - Conseguenze sul termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c.. Procedimento civile - iscrizione a ruolo In genere.
Deve escludersi che sia inesistente o inefficace l'iscrizione a ruolo eseguita dall'attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, dunque, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perché, nonostante l'inversione dell'ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento; ne consegue che il convenuto contumace non può invocare tale circostanza quale causa della mancata conoscenza del processo, ai fini della proposizione dell'impugnazione dopo il decorso del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., potendosi derogare alla regola generale nei soli casi tassativamente previsti dal secondo comma della disposizione citata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19118 del 15/09/2020 (Rv. 658771 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_168_1, Cod_Proc_Civ_art_292, Cod_Proc_Civ_art_327
CORTE
CASSAZIONE
19118
2020

Procedimento civile - termini processuali - Sospensione feriale dei termini - Riduzione introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. in l. n. 162 del 2014 - Eccezione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Con riguardo al termine "lungo” di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c. (nella sua originaria formulazione), è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 162 del 2014, dovendosi escludere che l'abbreviazione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali da 46 a 31 giorni, "ivi" previsto, determini una compressione del diritto di difesa delle parti e del principio del giusto processo, in ragione dell'inequivocabile interpretazione della norma, applicabile, in assenza di disciplina transitoria, a tutti i termini decorrenti dal 1° gennaio 2015, e dell’oggettiva ampia durata del termine in questione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18485 del 04/09/2020 (Rv. 659170 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327
CORTE
CASSAZIONE
18485
2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi "Dies a quo" - Notificazione della sentenza o di un'impugnazione - Decorrenza del termine breve per il notificante - Momento rilevante - Perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI
TERMINI BREVI
DECORRENZA
La notificazione di una sentenza o di una prima impugnazione (nella specie, non iscritta a ruolo e, quindi, seguita dalla notifica di una seconda impugnazione) evidenziano la conoscenza legale del provvedimento impugnato e fanno, pertanto, decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. a carico del notificante solo dal momento del perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del destinatario, atteso che, da un lato, il principio di scissione soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo e, dall'altro lato, la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16015 del 28/07/2020 (Rv. 658514 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_360_1
corte
cassazione
16015
2020

Procedimento civile - termini processuali - Computo dei termini processuali mensili o annuali - "Ex nominatione dierum" - Obbligatorietà - Periodo feriale - Sospensione dei termini - Computo - Criteri.
Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sicché per calcolare i termini di decadenza dal gravame non occorre tenere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno agosto di ciascun anno.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17640 del 25/08/2020 (Rv. 658722 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_155, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Civ_art_2963
corte
cassazione
17640
2020

Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri -Protezione internazionale - Procedimento ex art. 702-quater c.p.c. - Appello - Decorrenza del termine breve - Notifica del provvedimento - Nullità - Conseguenze.
In tema di protezione internazionale, l'applicabilità del termine breve per l'appello di cui all'art. 702-quater c.p.c. presuppone la regolare notifica dell'ordinanza che decide la controversia in primo grado, sicchè qualora, a fronte della contumacia in primo grado del Ministero dell'interno, la notifica sia stata eseguita nei confronti di un funzionario in violazione dell'art. 11 r.d. n. 1611 del 1933 - applicabile nelle sole ipotesi in cui l'Amministrazione abbia provveduto alla costituzione "in proprio" nel giudizio -, essa è nulla ed assume conseguentemente rilievo il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17624 del 25/08/2020 (Rv. 658721 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_4, Cod_Proc_Civ_art_327
corte
cassazione
17624
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Rito sommario introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2011 - Ricorso per cassazione - Termine - Decorrenza - Fondamento - Conseguenze.
Nelle controversie in materia di protezione internazionale celebrate "ratione temporis" secondo il rito sommario introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, come previsto in via generale dall'art. 327, comma 1, c.p.c., non essendovi disposizioni particolari che riguardino l'impugnazione delle pronunce di gravame all'esito di un procedimento sommario, e non trovando applicazione il disposto dell'art. 702 quater c.p.c., che attiene alla proposizione dell'appello contro le ordinanze di primo grado. Ne deriva, pertanto, che, ai fini del decorso di tale termine, non assume alcun rilievo la tardiva comunicazione del deposito della decisione impugnata da parte della cancelleria.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14821 del 10/07/2020 (Rv. 658259 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_702_4
Corte
Cassazione
14821
2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - Deposito della decisione durante il periodo feriale - Decorrenza del termine di sei mesi per l'impugnazione - Giorno di inizio e di scadenza di tale termine - Individuazione. Procedimento civile - termini processuali - sospensione.
In tema di sospensione dei termini processuali, in caso di deposito della decisione durante il cd. periodo feriale, l'individuazione del termine di sei mesi per l'impugnazione va compiuta, quanto al termine iniziale, ex art. 1 della l. n. 742 del 1969, in base al quale il relativo decorso, se ha inizio durante tale periodo, è differito alla fine dello stesso e comincia a decorrere il primo giorno utile dopo la sospensione feriale, ovvero il 1° settembre di ogni anno, che va, quindi, computato; il termine finale, che deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 155, comma 2, c.p.c., non "ex numero", bensì "ex nominatione dierum", spira, pertanto, il corrispondente giorno del mese di scadenza del semestre in questione, ovvero il 1 ° marzo dell'anno successivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14147 del 08/07/2020 (Rv. 658415 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_155
corte
cassazione
14147
2020

Procedimento civile - notificazione - a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella repubblica - Art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 - Notifica a mezzo posta degli atti giudiziari in un altro Stato membro - Modalità - Raccomandata con avviso di ricevimento - "Mezzo equivalente" - Condizioni - Fattispecie.
In tema di notifica di atti giudiziari presso uno Stato membro dell’Unione Europea, L'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 attribuisce la facoltà di notificare gli atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite il servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, pur essendo prevista una modalità di trasmissione alternativa, "con mezzo equivalente", tuttavia, come precisato dalla Corte di giustizia UE (sentenza 2 marzo 2017, C-354/15), tale modalità è ammessa solo se offra garanzie paragonabili a quelle della raccomandata con ricevuta di ritorno, dovendo presentare il medesimo livello di certezza e affidabilità in ordine alla ricezione dell'atto da parte del destinatario. (Nella specie, la S.C., ha cassato la decisione di merito, che aveva erroneamente dichiarato la tardività dell'appello, non applicando il termine lungo, nonostante fosse da rilevare la notifica della sentenza impugnata, effettuata in un altro Stato dell'UE a mezzo posta, senza che il destinatario avesse ricevuto l'atto, essendo stato il plico, non reclamato, restituito al mittente).
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 11351 del 12/06/2020 (Rv. 658072 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327
CORTE
CASSAZIONE
11351
2020

Domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. - Carattere accessorio rispetto alla domanda principale - Sussistenza - Conseguenze - Inapplicabilità della sospensione feriale dei termini ai fini dell'impugnazione del relativo capo di sentenza - Fondamento.
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilita' aggravata.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la domanda di risarcimento danni da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., non ha natura autonoma, ma meramente accessoria alla domanda di opposizione. Ne consegue che, ove l'appello avverso la sentenza di primo grado abbia ad oggetto unicamente la domanda dell'opponente di accertamento della responsabilità dell'opposta a tale titolo, l'esenzione dalla sospensione feriale dei termini prevista, per la natura della causa, per l'opposizione esecutiva, è applicabile anche alla domanda accessoria, stante la prevalenza del regime previsto per la causa principale, in conseguenza del rapporto di accessorietà necessaria intercorrente tra le due domande.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10661 del 05/06/2020 (Rv. 657821 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_096

Definizione agevolata - Sospensione dei termini per impugnare - Termine di cui all'art. 327 c.p.p. - Sospensione feriale - Cumulabilità - Esclusione - Proroga - Condizioni - Conseguenze - Impugnazione - Tardività - Fattispecie.
In tema di definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, il periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) del termine per impugnare di cui all'art. 327 c.p.c. non si cumula col periodo di sospensione feriale (dal 1° agosto al 15 settembre 2011), essendo quest'ultimo già interamente assorbito dalla concorrente sospensione stabilita in via eccezionale, ma alla cessazione di quest'ultima vanno aggiunti 46 giorni; conseguentemente, va considerata tardiva l'impugnazione proposta oltre tale termine così prorogato. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione spedito per la notifica il 30.4.2013 in quanto il termine annuale per impugnare, scadente il 20.12.2011, prorogato di 360 giorni ex art. 39 cit. al 14.12.2012, nonché di ulteriori 45 giorni di sospensione feriale, era scaduto il 29.1.2013).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 10252 del 29/05/2020 (Rv. 657875 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327

Pubblicazione e deposito della sentenza - Momento identificativo - Conseguenze - Impropria scissione con apposizione di distinte date in calce alla sentenza - Accertamento del giudice - Fattispecie.
Qualora risulti realizzata un'impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione con l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice, tenuto a verificare il momento di decorrenza del termine d'impugnazione ai fini della tempestività dell'impugnazione proposta, accerta quando la sentenza è divenuta effettivamente conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria, atto che determina l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo. (La S.C. ha ribadito l'enunciato principio in una fattispecie in cui il tribunale erroneamente aveva valorizzato come data di deposito del provvedimento del giudice di pace quella in calce al documento ed individuato la decorrenza del termine per impugnare in modo presuntivo, traendolo dal numero cronologico della sentenza, laddove l'attestazione del suo deposito in cancelleria in una data successiva rendeva evidente che solo a tale data era stata resa pubblica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.c., e che dalla stessa, pertanto, decorreva il termine di cui all'art. 327 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9958 del 27/05/2020 (Rv. 657755 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_327

Giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione stradale - Erronea introduzione con citazione anziché con ricorso - Omesso mutamento del rito entro la prima udienza - Conseguenze - Consolidamento del rito ordinario - Effetti sulla tempestività dell'opposizione.
Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento.
Se l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, regolata dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, è stata erroneamente introdotta col rito ordinario, il mutamento del rito può essere disposto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo decreto, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, all'esito della quale il rito adottato dall'opponente in primo grado si consolida anche con riguardo alla forma dell'impugnazione; pertanto, in tale fattispecie la tempestività dell'appello deve essere verificata prendendo come riferimento la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notificazione, anziché quella del suo deposito in cancelleria.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9847 del 26/05/2020 (Rv. 657717 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_434

Accertamento con sentenza - Termine per il pagamento del prezzo - Natura sostanziale - Decorrenza ex art. 1 l. n. 2 del 1979 - Dalla effettiva conoscibilità della sentenza - Fattispecie.
In caso di esercizio del diritto di riscatto di un fondo rustico accertato con sentenza passata in giudicato, il termine di tre mesi prescritto dall'art. art. 1 l. n. 2 del 1979 per effettuare il pagamento del prezzo inizia a decorrere dal momento dell'effettiva conoscibilità della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, la quale aveva erroneamente ritenuto che il termine decorresse dal deposito della decisione anziché dalla sua comunicazione con biglietto di cancelleria, omettendo così di attribuire la necessaria rilevanza ad entrambi gli adempimenti previsti dall'art. 133, comma 2, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9673 del 26/05/2020 (Rv. 657847 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_327
corte
cassazione
9673
2020

Provvedimento giudiziale in formato cartaceo - Termine semestrale di decadenza ex art. 327 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69 del 1989 - "Dies a quo" - Attestazione di avvenuto deposito - Rilevanza - Sentenza redatta in formato elettronico - Differenze.
Sulla verifica della tempestività del ricorso per cassazione, in caso di provvedimento giudiziale in formato cartaceo, cui sia applicabile "ratione temporis" il termine semestrale di decadenza ex art. 327 c.p.c. nel testo modificato dalla l. n. 69 del 1989, il "dies a quo" coincide con l'attestazione dell'avvenuto deposito; non trova, infatti, applicazione la disciplina dettata per le sentenze redatte in formato elettronico, in cui è dal momento della trasmissione del provvedimento per via telematica, mediante PEC, che il procedimento decisionale si completa, divenendo il provvedimento, dalla relativa data, irretrattabile dal giudice che l'ha pronunciato e legalmente noto a tutti, con decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui alla summenzionata norma.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9546 del 25/05/2020 (Rv. 658011 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327

Notifica dell'atto d'impugnazione nel domicilio eletto a difensore condividente lo studio col procuratore - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Esclusione - Nullità - Sanatoria mediante costituzione in giudizio della parte - Ammissibilità - Limiti - Passaggio in giudicato "medio tempore" della sentenza - Fattispecie.
La notificazione dell'appello ad un avvocato condividente lo studio del difensore della parte ed eseguita presso il domicilio professionale esistente ed eletto al momento della costituzione in giudizio, pur se non inesistente (in quanto effettuata nel domicilio indicato, comune ad entrambi gli avvocati), è nulla, giacché l'atto, viziato per violazione delle prescrizioni dell'art. 330, commi 1 e 3, c.p.c., non può ritenersi effettuato in luogo non avente alcun riferimento con il destinatario della notifica, con la conseguenza che il relativo vizio è sanato dalla costituzione in giudizio della parte a cui la notificazione era destinata, a condizione che non sia "medio tempore" passata in giudicato la sentenza impugnata. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che, ritenendo sanato dalla costituzione in appello della parte - successiva al passaggio in giudicato della sentenza - il vizio della notifica aveva respinto l'eccezione di tardività dell'impugnazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6164 del 05/03/2020 (Rv. 657152 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327

Ordinanza di liquidazione dei compensi spettanti al c.t.u. - Opposizione - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Ragioni - Termine di decorrenza dalla notificazione - Termine lungo d'impugnazione ex art. 327 c.p.c. - Condizioni.
L'ordinanza del tribunale che abbia deciso sull'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al c.t.u., incide con carattere di definitività su diritti soggettivi; non essendo altrimenti impugnabile anche in virtù del disposto di cui all'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, essa è soggetta a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., il cui termine breve di proposizione decorre, a norma dell'art. 739 c.p.c., dalla notificazione dell'ordinanza; in assenza di tale notificazione deve reputarsi applicabile il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5990 del 04/03/2020 (Rv. 657576 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_739

Vendita della cosa data in pegno - Opposizione del debitore - Natura - Opposizione all'esecuzione - Conseguenze - Inapplicabilità della sospensione feriale dei termini - Giudizio di cassazione - Rilevabilità d'ufficio della tardività del ricorso.
Procedimento civile - termini processuali - sospensione.
Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - pegno (nozione, caratteri) - di beni mobili - vendita della cosa.
L'opposizione alla vendita della cosa data in pegno di cui all'art_ 2797, comma 2, c.c. ha la sostanziale natura di un'opposizione all'esecuzione ex art_ 615 c.p.c. ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima, ivi compresa l'esclusione dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai sensi dell'art_ 3 della l. n. 742 del 1969, regola che trova applicazione anche al giudizio di cassazione, con conseguente rilievo d'ufficio della tardività ed inammissibilità del ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020 (Rv. 657297 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_2797, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327
ESECUZIONE FORZATA
OPPOSIZIONI

Liquidazione del compenso ai periti - Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che abbia deciso il giudizio di opposizione ex art_ 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Termine lungo ex art_ 327 c.p.c. - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento.
Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso.
In tema di liquidazione del compenso ai periti, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che abbia deciso sull'opposizione "ex" art_ 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, può essere proposto entro il termine lungo "ex" art_ 327 c.p.c., non trovando applicazione la previsione, relativa al procedimento sommario di cognizione, secondo la quale l'appello avverso l'ordinanza "ex" art_ 702 ter c.p.c. deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione, ma la disciplina del ricorso straordinario "ex" art_ 111 Cost., venendo in rilievo un provvedimento non altrimenti impugnabile che incide con carattere di definitività su diritti soggettivi.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4735 del 21/02/2020 (Rv. 657263 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_3, Cod_Proc_Civ_art_702_4
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI

Domanda di accertamento della nullità del titolo esecutivo stragiudiziale - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Esclusione.
Procedimento civile - termini processuali - sospensione.
Il giudizio di opposizione all'esecuzione è sottratto alla sospensione feriale dei termini, a nulla rilevando che l'esecuzione sia iniziata in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale del quale l'opponente abbia chiesto accertarsi l'invalidità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020 (Rv. 657017 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_615
ESECUZIONE FORZATA
OPPOSIZIONI

Periodo feriale - Sospensione dei termini - Computo - Criteri - Termini scadenti in giorno festivo - Proroga della scadenza al primo giorno seguente non festivo - Legittimità.
In tema di impugnazione, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art_ 327, comma 1, c. p. c., che va calcolato "ex nominatione dierum", prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell'art_ 155, comma 2, c. p. c., devono aggiungersi 46 giorni, per effetto del combinato disposto degli art_ 155, comma 1, citato e 1, comma 1, della l. n. 742 del 1969, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; e, se il termine viene conseguentemente a cadere in giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, come previsto dall'art_ 155, comma 3, c. p. c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2763 del 06/02/2020 (Rv. 657249 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_155, Cod_Proc_Civ_art_327
IMPUGNAZIONI CIVILI
IMPUGNAZIONI IN GENERALE
TERMINI

Esclusione dalla decadenza per il contumace - Condizioni -Onere probatorio - Conoscenza legale - Irrilevanza - Fattispecie.
Il contumace, per evitare la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine ex art. 327 c.p.c., deve dimostrare la sussistenza, oltre che del presupposto oggettivo della nullità della notificazione, di quello soggettivo della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, senza che rilevi la conoscenza legale dello stesso, essendo sufficiente quella di fatto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che, in un procedimento per convalida di licenza per finita locazione, l'intimato contumace avesse acquisito una conoscenza materiale del processo, idonea a fare decorrere il termine per l'appello, quanto meno nel momento in cui era stata data esecuzione alla sentenza di sfratto).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 532 del 15/01/2020 (Rv. 656583 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_294
IMPUGNAZIONI CIVILI
IMPUGNAZIONI IN GENERALE
TERMINI
DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE

Ricorso per cassazione - Deposito tardivo dell'originale del ricorso - Improcedibilità -Deposito telematico dell'atto in Cassazione - Rimessione in termini - Insussistenza - Ragioni.
Il tardivo deposito dell'originale del ricorso per cassazione ne comporta l'improcedibilità, indipendentemente dall'avvenuta sua trasmissione in via telematica nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., né sussistono i presupposti per una rimessione in termini fondata sull'errore scusabile (nella specie ingenerato dalla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna dell'invio telematico), atteso che la normativa vigente non ammette ancora i depositi in via telematica nei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 104 del 07/01/2020 (Rv. 656500 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_360_1
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
DEPOSITO DI ATTI DEL RICORSO

Pronuncia sulla sola competenza in appello - Mezzi di impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Esclusività - Ricorso ordinario per cassazione - Inammissibilità - Conversione in istanza di regolamento di competenza - Condizioni.
La sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall'art. 42 c.p.c., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33443 del 17/12/2019 (Rv. 656347 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_360_1
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
33443
2019

Controversie in tema di protezione internazionale - disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017 - Amministrazione rimasta contumace in primo grado - Termine breve per la proposizione dell'appello - Decorrenza - Notificazione su istanza di parte - Necessità - Fondamento.
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - In genere.
In tema di protezione internazionale, nelle controversie regolate dalla disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, il termine breve per la proposizione dell'appello decorre, quando l'Amministrazione sia rimasta contumace in primo grado, solo nel caso in cui l'altra parte abbia notificato la decisione, applicandosi in mancanza il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., perché il disposto dell'art. 702 quater c.p.c., secondo il quale l'ordinanza del giudice deve essere appellata entro trenta giorni dalla sua notificazione o comunicazione, opera solo nei confronti della parte costituita.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32961 del 13/12/2019 (Rv. 656499 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_4, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327

Esercizio di attività defensionale "extra districtum" - Elezione di domicilio presso un difensore del distretto - Notificazione presso il domicilio eletto - Validità - Condizioni - Riscontro della correttezza dell'indirizzo presso il locale albo professionale - Necessità - Esclusione.
La notifica dell'atto di impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, presso un altro procuratore iscritto nella circoscrizione del tribunale adito, va effettuata nel domicilio eletto in forza degli art. 141 e 330 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di verificare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale, perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32681 del 12/12/2019 (Rv. 656298 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_141

Provvedimento conclusivo del procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. - Erronea denominazione quale "sentenza" - Incidenza sul temine per proporre appello - Esclusione - Limiti.
Procedimenti sommari - in genere
L'errato "nomen juris” di sentenza attribuito al provvedimento conclusivo di merito con cui viene accolta (o rigettata) una domanda proposta ai sensi degli artt. 702-bis e ss. c.p.c., all'esito di un giudizio interamente svoltosi secondo le regole del procedimento sommario di cognizione, senza che risulti una consapevole scelta del giudice di qualificare diversamente l'azione o di convertire il rito in ordinario, non comporta l'applicazione del termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., restando comunque l'appello soggetto al regime suo proprio di cui all'art. 702-quater c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 30850 del 26/11/2019 (Rv. 656192 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_4

Ricorso per cassazione - Processo con pluralità di parti - Ricorso incidentale proposto con atto autonomo - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
Procedimento civile - litisconsorzio - In genere.
In tema processo litisconsortile, in virtù del principio di unità dell'impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale; né la decadenza conseguente all'inosservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale rispetto del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o la tempestività, in relazione a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 30775 del 26/11/2019 (Rv. 655939 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_371, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_334

Procedimenti con pluralità di parti - Ricorso principale non notificato a tutte le altre parti - Impugnazione autonoma delle altre parti - Qualificazione come impugnazione incidentale - Termine per le impugnazioni successive a quella principale - Decorrenza - Dalla notifica della prima impugnazione notificata a tutte le altre parti.
Nei processi con pluralità di parti, la tempestività ex art. 370 c.p.c. dei ricorsi per Cassazione proposti autonomamente dopo il primo, che si convertono sempre in impugnazioni incidentali rispetto a quella principale, deve essere valutata non in relazione al ricorso principale che non sia stato notificato alla parte, ma con riguardo alla data dell'effettiva notifica del primo ricorso incidentale successivo a quello principale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28259 del 04/11/2019 (Rv. 655562 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_332

Impugnazione - Notifica al procuratore domiciliatario - Esito negativo dovuto al trasferimento del procuratore - Conseguenze - Efficacia della notifica - Esclusione.
La notificazione della sentenza di primo grado presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo" ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali), anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, in quanto il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo; tale onere è infatti previsto per il domicilio autonomamente eletto, mentre l'elezione presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, costituendo pertanto onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27911 del 30/10/2019 (Rv. 655528 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_149_1, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327

Art. 327 c.p.c.come modificato dalla l. n. 69 del 2009 - Evento interruttivo verificatosi dopo il decorso di metà di tale termine - Conseguenze - Proroga del termine lungo di impugnazione di tre mesi dal giorno dell'evento.
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza
Nei processi soggetti alla riduzione a sei mesi del termine ex art. 327 c.p.c., come riformulato ad opera della l. n. 69 del 2009, l'art. 328, comma 3, c.p.c. va interpretato nel senso che, ove dopo il decorso della metà del termine di cui al cit. art. 327 c.p.c. si verifichi uno degli accadimenti previsti dall'art. 299 c.p.c., il termine lungo di impugnazione è prorogato, per tutte le parti, di tre mesi dal giorno di tale evento.
Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20529 del 30/07/2019 (Rv. 654892 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_328

Impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile - Ricorso straordinario per cassazione - Termini per la proposizione - Decorrenza - Comunicazione della cancelleria ex art. 133, comma 2, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45 d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella l. n. 114 del 2014 - Irrilevanza ai fini della decorrenza del termine per impugnare ex art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario per cassazione va proposto secondo la disciplina generale di cui al penultimo comma dell'art. 111 Cost. (v. oggi art. 360, ultimo comma, c.p.c.), con applicazione del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. decorrente dalla data della notificazione del provvedimento all'interessato o, in mancanza, entro il termine di decadenza dell'art. 327 c.p.c. La comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., così come chiarito dalla novellazione del secondo comma dell'art. 133 c.p.c., operata con l'art. 45, comma 1, lett. b), d.l. n. 90 del 2014, convertito con la l. n. 114 del 2014.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16938 del 25/06/2019 (Rv. 654345 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_133

Comunicazione telematica - Impossibilità per "casella piena" - Imputabilità al destinatario - Comunicazione mediante deposito in cancelleria - Legittimità - Comunicazione ad altro avvocato del collegio difensivo - Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado .
Il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale dovuto alla saturazione della capienza della casella PEC del destinatario è evento imputabile a quest'ultimo; di conseguenza, é legittima l'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, come modificato dall'art. 47 del d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014, senza che, nell'ipotesi in cui il destinatario della comunicazione sia costituito nel giudizio con due procuratori, la cancelleria abbia l'onere, una volta non andato a buon fine il primo tentativo di comunicazione, di tentare l’invio del provvedimento all'altro procuratore.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato tardiva l’opposizione proposta dal lavoratore avverso l'ordinanza ex art. 1, comma 49, della l. n. 92 del 2012, comunicata all'indirizzo PEC di uno dei suoi procuratori e non consegnata per "casella piena", reputando irrilevante che la cancelleria non avesse tentato la comunicazione al secondo procuratore ed avesse invece eseguito la comunicazione telematica ad entrambi i difensori costituiti del datore di lavoro).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13532 del 20/05/2019 (Rv. 653961 - 01)
Riferimenti normativi:

Decorrenza del termine dalla notificazione ad istanza di parte - Comunicazione integrale alle parti dal cancelliere – Irrilevanza
Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riconoscimento ed esecutività di sentenza straniera decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che la stessa sia stata comunicata in forma integrale alle parti dal cancelliere.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10540 del 15/04/2019 (Rv. 653472 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_133

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - giudice delegato - provvedimenti - reclami -Procedura fallimentare iniziata prima delle modifiche apportate alla legge fallimentare dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007 - Domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 - Decorrenza del termine di proposizione dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento - Individuazione di tale data. Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole
In tema di domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui non siano applicabili le modifiche introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8088 del 21/03/2019

Procedura fallimentare iniziata prima delle modifiche apportate alla legge fallimentare dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007 - Domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 - Decorrenza del termine di proposizione dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento - Individuazione di tale data.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole.
In tema di domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui non siano applicabili le modifiche introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8088 del 21/03/2019 (Rv. 653385 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_124, Dlgs_14_2019_art_235, Cod_Proc_Civ_art_327

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - pubblicazione (deposito della) - Decorrenza termine ex art. 327 c.p.c. - Individuazione - Ipotesi di apposizione di una e di due date - Differenze.
In tema di impugnazione, nel caso in cui su una sentenza risulti apposta un'unica data relativa alla sua pubblicazione con attestazione del competente cancelliere, non rileva, ai fini dell'individuazione del termine ordinario ex art. 327 c.p.c. (per il quale deve, perciò, farsi riferimento al dato temporale dell'intervenuta pubblicazione), il mero previo inserimento della sentenza nel registro cronologico, qualora manchino l'attestazione di altra data di deposito da parte del cancelliere e, quindi, la scissione temporale tra il momento del deposito e quello della pubblicazione (che devono, peraltro, essere, di regola, coincidenti), che ricorre nell'eventualità che siano apposte due distinte date di deposito (in tale ultima ipotesi trovando applicazione il principio sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18569 del 2016).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7635 del 18/03/2019

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - Riduzione del termine di cui all'art. 327 c.p.c. ex l. n. 69 del 2009 - Giudizio cautelare "ante causam" instaurato prima dell'entrata in vigore della legge - Irrilevanza - Giudizio di merito instaurato dopo - Termine annuale - Applicabilità - Esclusione.
Ai fini dell'individuazione del termine di impugnazione, annuale o semestrale, in rapporto al discrimine temporale segnato dall'inizio del giudizio prima o dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che all'art 46, comma 17, ha ridotto da un anno a sei mesi il termine previsto dall'art 327 c.p.c., deve farsi riferimento alla data di introduzione del giudizio di merito di primo grado e non a quella dell'eventuale procedimento cautelare ad esso antecedente.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6951 del 11/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_700, Cod_Proc_Civ_art_669_8

Procedimento civile - domanda giudiziale - pluralita' di domande - Termini processuali - Computo - Domande connesse - Conseguenti controversie parzialmente sottratte alla regola della sospensione dei termini nel periodo feriale - Disciplina della sospensione - Applicabilità all'intero processo.
Qualora nel medesimo procedimento siano proposte più domande connesse, alcune delle quali soltanto diano luogo a controversie sottratte alla regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, l'intero procedimento resta assoggettato alla disciplina della sospensione, stante l'impossibilità di configurare una duplicità di termini di impugnazione del medesimo tipo per una stessa sentenza e ad opera della stessa parte.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6283 del 04/03/2019

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Processo civile telematico - Redazione della sentenza in formato elettronico – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2362 del 29/01/2019
Pubblicazione - Modalità - Decorrenza del termine cd. "lungo" di impugnazione - Individuazione. provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - pubblicazione (deposito della) In genere.
In tema di redazione della sentenza in formato digitale, la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cd. "lungo" di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2362 del 29/01/2019

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza - Decorrenza - Esclusione della decadenza per il contumace - Condizioni - Onere probatorio – Contenuto - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8 del 03/01/2019
In tema di impugnazioni, il contumace può interporre gravame avverso la sentenza che lo abbia visto soccombente dopo la scadenza del termine annuale dalla sua pubblicazione, a condizione che egli dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.) sia della non conoscenza del processo a causa di detta nullità. Il medesimo contumace ha, quindi, l'onere di dimostrare l'esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, senza che, però, possa delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo, l'inversione dell'onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8 del 03/01/2019

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - alla parte personalmente - contumacia irritualmente dichiarata - notifica della sentenza alla parte personalmente - necessità - ragioni - conseguenze - decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c. - sussistenza - nullità insanabile della notifica dell’atto introduttivo di primo grado – irrilevanza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29037 del 13/11/2018
Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, anche se irritualmente dichiarata, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, comma 4, c.p.c., attesa l'intangibilità della qualificazione della posizione processuale delle parti siccome desumibile in via esclusiva dall'accertamento contenuto nella sentenza, ancorché erroneo; ne consegue che tale forma notificatoria, producendo la conoscenza legale della sentenza da parte del contumace involontario, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. tanto nel caso in cui la notifica della sentenza sia effettuata nell'anno dalla pubblicazione quanto nel caso in cui sia effettuata successivamente, poiché in entrambe le ipotesi la parte erroneamente dichiarata contumace si trova a prendere contestualmente conoscenza della lite, del procedimento e della sentenza, nonché della necessità di impugnare la stessa nel termine breve.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29037 del 13/11/2018

Procedimento civile - interruzione del processo - impedimento del procuratore - morte del difensore - interruzione ai sensi dell’art. 301 c.p.c. - effetti automatici - prosecuzione del giudizio - conseguenze - nullità della sentenza - conversione in motivo di impugnazione - limite della decadenza ex art. 327 c.p.c. - operatività – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28846 del 12/11/2018
La morte dell'unico procuratore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, comporta, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Tuttavia tale nullità, in applicazione della regola dell'art. 161 c.p.c., può essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione, e nei limiti di questa, con l'effetto che non è più proponibile se sia decorso il termine "lungo" decorrente dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327, comma 1, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28846 del 12/11/2018

Procedimento civile - interruzione del processo - impedimento del procuratore - morte del difensore - interruzione ai sensi dell’art. 301 c.p.c. - effetti automatici - prosecuzione del giudizio - conseguenze - nullità della sentenza - conversione in motivo di impugnazione - limite della decadenza ex art. 327 c.p.c. - operatività - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28846 del 12/11/2018
>>> La morte dell'unico procuratore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, comporta, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Tuttavia tale nullità, in applicazione della regola dell'art. 161 c.p.c., può essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione, e nei limiti di questa, con l'effetto che non è più proponibile se sia decorso il termine "lungo" decorrente dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327, comma 1, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28846 del 12/11/2018

Procedimento civile - interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti art. 286 c.p.c. - questione di illegittimità costituzionale - parametri di riferimento - manifesta infondatezza - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018
>>> È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 286 c.p.c. in relazione al principio di parità delle armi di cui all'art. 111 Cost. e al diritto di difesa ex art. 24, comma 2, Cost., valutati pure alla luce degli artt. 47 CDFUE e 6 CEDU, nella parte in cui dispone che, qualora dopo la chiusura della discussione si verifichi la morte della parte, la notificazione della sentenza, se avviene entro un anno dalla morte stessa, può essere fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto. La disposizione censurata, infatti, opera un idoneo bilanciamento tra l'esigenza di tutelare il diritto degli eredi di agire in giudizio e quella contrapposta della parte notificante di abbreviare la durata del processo, dovendosi tenere conto sia del ruolo del difensore del defunto, il quale ha l'obbligo di individuare i successori per informarli dello stato della causa, sia, in caso di non adempimento di tale obbligo, della circostanza che la stessa notificazione della sentenza è idonea, per il suo contenuto, a produrre di per sé un effetto informativo nei confronti del consegnatario presso l'ultimo domicilio, nella probabile relazione che l'ordinamento assume che egli abbia con gli eredi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018

Decreto del tribunale che provvede sul compenso del curatore - Ricorso straordinario per cassazione - Termine - Decorrenza - Dalla data di comunicazione o notificazione d’ufficio - Precedente comunicazione fornita dal curatore - Irrilevanza.
Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione, avverso i provvedimenti definitivi di contenuto decisorio adottati dal tribunale fallimentare, tra cui il decreto che pronuncia sul compenso dovuto al curatore, non decorre dalla data del deposito in cancelleria del decreto, bensì dalla data della comunicazione o notificazione d'ufficio dello stesso agli interessati, eseguita esclusivamente dall'organo competente, ossia dal cancelliere. Ne consegue che, in quanto funzionale alla individuazione del momento di decorrenza di un termine perentorio, essa non può trovare un equipollente nella conoscenza di fatto, "aliunde" acquisita, del provvedimento stesso, ad esempio perché comunicato dal curatore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27123 del 25/10/2018 (Rv. 651308 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_137, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - compenso - decreto del tribunale che provvede sul compenso del curatore - ricorso straordinario per cassazione - termine - decorrenza - dalla data di comunicazione o notificazione d’ufficio - precedente comunicazione fornita dal curatore - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - provvedimenti in materia fallimentare. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27123 del 25/10/2018
>>> Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione, avverso i provvedimenti definitivi di contenuto decisorio adottati dal tribunale fallimentare, tra cui il decreto che pronuncia sul compenso dovuto al curatore, non decorre dalla data del deposito in cancelleria del decreto, bensì dalla data della comunicazione o notificazione d'ufficio dello stesso agli interessati, eseguita esclusivamente dall'organo competente, ossia dal cancelliere. Ne consegue che, in quanto funzionale alla individuazione del momento di decorrenza di un termine perentorio, essa non può trovare un equipollente nella conoscenza di fatto, "aliunde" acquisita, del provvedimento stesso, ad esempio perché comunicato dal curatore.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27123 del 25/10/2018

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - pubblicazione (deposito della) - processo civile telematico - redazione della sentenza in formato elettronico - data di pubblicazione ai fini del decorso del termine cd. "lungo" di impugnazione - individuazione. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24891 del 09/10/2018
>>> In tema di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. "lungo" di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell'attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24891 del 09/10/2018

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini – interruzione - termine breve d'impugnazione - pendenza - morte del difensore della parte - conseguenze - omessa rinnovazione della notificazione della sentenza - termine di cui all'art. 327 c.p.c. - decorrenza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24799 del 09/10/2018
>>> In caso di morte del difensore della parte durante la decorrenza del termine per impugnare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 1986, opera la disciplina dell'art. 328, comma 1, c.p.c., secondo cui detto termine si interrompe e comincia a decorrere di nuovo dal giorno in cui è rinnovata la notificazione della sentenza, mentre, se tale rinnovazione non viene eseguita, l'impugnazione deve essere proposta nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, e non dall'evento interruttivo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24799 del 09/10/2018

Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - in genere - rito del lavoro - appello - vizi della “vocatio in ius” - sanatoria ex art. 164 c.p.c. - applicabilità - efficacia “ex tunc” - tardività del ricorso - esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23667 del 01/10/2018
>>> Per effetto della disciplina di cui all'art. 164, comma 2, c.p.c., applicabile anche in appello ai sensi dell'art. 359 c.p.c.,i vizi relativi alla "vocatio in ius" sono sanati con effetto "ex tunc" e quelli relativi alla "editio actionis" con effetto"ex nunc", pertanto, nel rito del lavoro, l'assegnazione del termine per la rinnovazione della notifica dell'appello comporta una sanatoria con effetti che retroagiscono alla data del deposito del ricorso che, se avvenuto entro il termine di cui all'art.327 c.p.c., non potrà essere dichiarato tardivo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23667 del 01/10/2018

Inammissibilità dell'impugnazione principale - Conseguenze - Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva – Condizioni - Fattispecie.
Le impugnazioni incidentali possono essere proposte, in sede di gravame, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sicchè, mentre l'inammissibilità dell'appello principale non priva di efficacia l'appello incidentale che sia stato proposto (oltre che tempestivamente ai sensi dell'art. 343 c.p.c. anche) nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., un'impugnazione incidentale avanzata quando tali termini siano scaduti non potrebbe mai essere ritenuta "tempestiva", anche se rispettosa del termine di cui all'art. 343 c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio la S.C. ha confermato la decisione di secondo grado che aveva dichiarato inefficace l'appello incidentale tardivo a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale perchè non sottoscritto da un avvocato legalmente esercente).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20963 del 22/08/2018

Decorrenza termine ex art. 327 c.p.c. - Dalla data di pubblicazione - Sussistenza - Dalla data di deposito della minuta o di inserimento della sentenza nel registro cronologico in assenza di pubblicazione - Esclusione.
Il cd. termine lungo per l'impugnazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione, cui la norma espressamente si riferisce, ossia dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l'atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica, mentre alcuna rilevanza assumono, in mancanza di tale adempimento, la data di deposito della sola minuta, perché mero atto interno all'ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione, e quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico, con l'attribuzione del relativo numero identificativo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18586 del 13/07/2018

Decorrenza termine ex art. 327 c.p.c. - Dalla data di pubblicazione - Sussistenza - Dalla data di deposito della minuta o di inserimento della sentenza nel registro cronologico in assenza di pubblicazione - Esclusione.
Il cd. termine lungo per l'impugnazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione, cui la norma espressamente si riferisce, ossia dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l'atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica, mentre alcuna rilevanza assumono, in mancanza di tale adempimento, la data di deposito della sola minuta, perché mero atto interno all'ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione, e quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico, con l'attribuzione del relativo numero identificativo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18586 del 13/07/2018

Decorrenza - Conoscenza "legale" del provvedimento da impugnare - Rilevanza esclusiva - Configurabilità - Fattispecie.
Il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza "legale" del provvedimento da impugnare, vale a dire di una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere e che sia normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata decisione che aveva reputato irrilevante, ai fini della conoscenza della sentenza di primo grado, la pregressa trascrizione della sentenza stessa presso la Conservatoria dei registri immobiliari).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15626 del 14/06/2018

Regime successivo alla novella di cui alla l. n. 263 del 2005 - Necessaria esplicitazione delle ragioni della compensazione - Sussistenza - Sindacabilità in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di regolamento delle spese di lite, nella vigenza del regime giuridico introdotto con la novella dell'art. 92 c.p.c. recata dall'art. 2, comma 1, lett. a), della l. n. 263 del 2005, l'espressa motivazione della compensazione delle spese processuali è sottoposta al sindacato di legittimità in ordine alla verifica dell'idoneità in astratto delle ragioni poste a fondamento della pronuncia. Ne consegue che la radicale incoerenza tra la giustificazione esplicita dei "giusti motivi" posti a base della compensazione, nella specie dovuta alla peculiarità e controvertibilità delle questioni oggetto del contendere, e le ragioni del di rigetto della domanda, derivante da accertato difetto di allegazione e prova costituiscono violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13767 del 31/05/2018
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
13767
2018

Fallimento - Procedimenti in camera di consiglio - Ricorso per cassazione - Termine breve - Applicabilità - Condizioni - Notificazione ad istanza di parte - Necessità - Notificazione a cura della cancelleria - Irrilevanza - Fattispecie.
L'art. 739 c.p.c., secondo il quale il provvedimento emesso in camera di consiglio dal tribunale, se pronunciato in confronto di più parti, è reclamabile entro dieci giorni dalla notificazione, non deroga alla regola generale dettata dall'art. 326 c.p.c., con la conseguenza che anche il termine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso i decreti pronunciati in camera di consiglio, decorre dalla notificazione del provvedimento. A tal riguardo occorre che la notificazione sia eseguita ad istanza di parte, non essendo sufficiente che sia stata effettuata a cura della cancelleria del giudice, nel qual caso il ricorso per cassazione resta soggetto al termine ordinario di cui all'art. 327 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'eccezione avanzata da un fallimento, tesa a far constare la tardività del ricorso per cassazione, sul presupposto che il termine di proposizione decorresse dalla comunicazione di cancelleria del decreto di rigetto del reclamo ex art. 739 c.p.c., proposto da un istituto di credito, avverso il decreto di accoglimento della domanda di revocatoria avanzata dalla procedura concorsuale, ex art. 67, comma 2, l. fall., in relazione a rimesse bancarie eseguite su conto corrente intrattenuto dalla società fallita).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12972 del 24/05/2018 (Rv. 649154 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_739, Dlgs_14_2019_art_167

Cause scindibili - Ricorso per cassazione - Impugnazione del soccombente solo nei confronti di una delle parti vittoriose - Integrazione del contraddittorio ex art. 332 c.p.c. - Necessità - Esclusione - Condizioni.
In tema di impugnazioni relative a cause scindibili, qualora il ricorso per cassazione non sia stato notificato ad una delle parti vittoriose nel giudizio di appello, non deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 332 c.p.c. se, alla data in cui dovrebbe essere disposta l'integrazione, detta parte sia decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione tardiva, per decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 11835 del 15/05/2018

Ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado – Oneri di deposito ex art. 369, comma 2, c.p.c. – Individuazione - Omissione – Conseguenze.
Il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c., avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello, resa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, c.p.c., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta sia, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l'onere di richiedere il fascicolo d'ufficio alla cancelleria del giudice "a quo", la Corte, nell'esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l'impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell'una e dell'altra, entro il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 11850 del 15/05/2018

Sentenza Consiglio di Stato - Termine lungo per impugnare in Cassazione – Ultrattività della disciplina previgente – Condizioni – Applicabilità dell’art. 327 c.p.c. – Esclusione – Fondamento - Fattispecie.
In tema di impugnazioni delle sentenze del Consiglio di Stato, l'art. 2 dell'allegato 3 del codice del processo amministrativo, recante le disposizioni transitorie, prevede l'ultrattività della disciplina previgente – ivi compreso il termine lungo di un anno per proporre ricorso per cassazione – esclusivamente per i termini che sono in corso alla data della sua entrata in vigore; né può invocarsi l'art. 327 c.p.c., come modificato dall'art. 46, comma 17, della l. n. 69 del 2009, essendo esclusivamente applicabili le norme di settore che regolano le impugnazioni delle sentenze del giudice amministrativo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza del Consiglio di Stato, essendo al momento del deposito del provvedimento già entrato in vigore l'art. 92, comma 3, del codice del processo amministrativo, ed il conseguente termine lungo di sei mesi).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 11575 del 11/05/2018

Opposizione allo stato passivo - Termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. - Applicabilità - Fattispecie.
L'opposizione allo stato passivo può essere proposta entro sei mesi dal deposito del decreto che lo dichiara esecutivo, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c., salvo che l'opponente provi di non aver avuto conoscenza dell'esistenza della procedura concorsuale. Infatti, l'assimilazione dell'istituto ai rimedi impugnatori cede solo a fronte di ulteriori esigenze di specialità e di autonomia della procedura concorsuale che trovino nella relativa disciplina apposita e distinta regolamentazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto del tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione allo stato passivo di un creditore poiché proposta oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., ritenendo irrilevante che la comunicazione formale della sua esclusione fosse pervenuta a due anni di distanza dal deposito in cancelleria del decreto di esecutività dello stato passivo, essendo il creditore già a conoscenza della procedura concorsuale).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11366 del 10/05/2018 (Rv. 648584 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207

Termine cd. lungo per impugnare - Mancato perfezionamento della notifica - Conservazione effetti - Rinnovazione e completamento - Limite temporale - Ipotesi di "overruling" - Esclusione - Fondamento.
In tema di impugnazione, è tardiva la notifica avvenuta oltre i termini di cui all'art. 327 c.p.c. a seguito dell'esito negativo di una prima notifica, nel caso in cui la parte non abbia riattivato il processo notificatorio entro la metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., assunta detta misura come parametro di tempestività, ai fini dell'individuazione del tempo ragionevole per la ripresa del procedimento, dalla più recente giurisprudenza, che, in tal modo, ha solo definito i contorni del criterio del cd. tempo ragionevole già in precedenza enunciato, senza che ciò possa qualificarsi come un'ipotesi di "overruling" rilevante ai fini della rimessione in termini, non costituendo un mutamento di orientamento repentino ed inopinato, che richieda una tutela dell'affidamento incolpevole della parte nella regola in precedenza enunciata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8445 del 05/04/2018

Termine cd. lungo per impugnare - Mancato perfezionamento della notifica - Conservazione effetti - Rinnovazione e completamento - Limite temporale - Ipotesi di "overruling" - Esclusione - Fondamento.
In tema di impugnazione, è tardiva la notifica avvenuta oltre i termini di cui all'art. 327 c.p.c. a seguito dell'esito negativo di una prima notifica, nel caso in cui la parte non abbia riattivato il processo notificatorio entro la metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., assunta detta misura come parametro di tempestività, ai fini dell'individuazione del tempo ragionevole per la ripresa del procedimento, dalla più recente giurisprudenza, che, in tal modo, ha solo definito i contorni del criterio del cd. tempo ragionevole già in precedenza enunciato, senza che ciò possa qualificarsi come un'ipotesi di "overruling" rilevante ai fini della rimessione in termini, non costituendo un mutamento di orientamento repentino ed inopinato, che richieda una tutela dell'affidamento incolpevole della parte nella regola in precedenza enunciata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8445 del 05/04/2018

Notificazione degli atti processuali - Mancato perfezionamento per ragioni non imputabili al notificante - Ripresa del procedimento notificatorio - Ammissibilità - Conseguenze - Efficacia della notificazione a far data dalla iniziale richiesta di notifica - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a notificazione del ricorso per cassazione.
In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso la tardività del ricorso per cassazione - per inosservanza del termine annuale, ex art. 327 cod. proc. civ., nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009 - in quanto l'atto risultava rispedito per la notifica al domiciliatario in seguito alla riattivazione del procedimento notificatorio effettuata, successivamente alla scadenza del termine lungo, dopo pochi giorni dalla conoscenza dell'esito negativo del primo per irreperibilità del destinatario).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6846 del 22/03/2010

Sospensione feriale dei termini - Riduzione introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - Immediata applicabilità - Sussistenza - Data di introduzione del giudizio - Irrilevanza - Fondamento.
La riduzione della durata del periodo di sospensione feriale - attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell'art. 1 della l. n. 741 del 1969, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - è immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art. 16, comma 1, dello stesso d.l., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio "tempus regit actum".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20866 del 06/09/2017

Giudizio di opposizione a verbale di accertamento d'infrazione stradale - Disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2011 - Appello erroneamente introdotto con citazione anziché con ricorso - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011 per evitare la decadenza dall'impugnazione - Esclusione - Fondamento.
Il giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria (oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica) oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche laddove il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo in tal caso comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima, giacché non può trovare applicazione, onde superare la decadenza maturata a carico dell'appellante, l'art. 4, comma 5, del citato d.lgs., riferendosi tale norma esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado e non già in appello.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19298 del 02/08/2017

Notificazione di impugnazione - Equivalenza alla notificazione di sentenza - Termine breve ex art. 325 c.p.c. per altre impugnazioni.
La notificazione di un'impugnazione equivale (sia per la parte notificante, che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione, la cui tempestività va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di cui all'art. 325 c.p.c., salva l'iportesi di sospensione del termine di impugnazione, ove prevista dalla legge.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 17309 del 13/07/2017

Sentenza di primo grado pronunciata nonostante l'automatica interruzione del processo per morte del convenuto verificatasi prima della costituzione - Mancata notificazione agli eredi - Decorrenza del termine annuale - Dal momento di effettiva conoscenza della sentenza - Sussistenza - Fondamento.
Il termine di impugnazione per far valere, ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., la nullità della sentenza pronunciata in un giudizio proseguito nonostante l'automatica interruzione conseguente alla morte del convenuto, verificatasi dopo la notificazione dell'atto di citazione ma prima della costituzione, è, nel caso di mancata notifica della sentenza stessa agli eredi del convenuto, di un anno (art. 327 c.c.) decorrente dal momento in cui i predetti ne abbiano avuto in qualsiasi modo conoscenza, dovendosi equiparare la posizione degli eredi a quella del contumace che non abbia avuto cognizione del processo per la nullità della citazione o della sua notificazione.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 16802 del 07/07/2017

Ordinanza dichiarativa di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. - Impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni - Termine di cui all’art. 348-ter, comma 3, c.p.c. - Applicabilità.
L’ordinanza, ex art. 348-bis c.p.c., dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello, qualora assuma il carattere sostanziale di sentenza e sia, quindi, ricorribile per cassazione, può essere impugnata per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. nei termini previsti dall'art. 348-ter, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14622 del 13/06/2017

Impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie - Oltre il termine lungo - Condizione - "Ignoranza del processo" - Non ravvisabilità in capo al ricorrente - Conformità di detta interpretazione ai principi costituzionali e all'ordinamento comunitario - Fondamento - Omessa comunicazione della data dell'udienza di trattazione - Motivo di impugnazione - Necessità.
Nel processo tributario, l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine "lungo" dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, presuppone che la parte dimostri l'"ignoranza del processo", ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell'azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali ed all'ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa ed il principio di certezza delle situazioni giuridiche. Né assume rilievo l'omessa comunicazione della data di trattazione, che è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14746 del 13/06/2017

Esito negativo dovuto al trasferimento del procuratore - Conseguenze - Efficacia della notifica - Esclusione - Fondamento - Obbligo del procuratore trasferitosi di comunicare la variazione all'altra parte - Sussistenza - Esclusione - Proroga dei termini di impugnazione - Esclusione.
Qualora la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito non sia andata a buon fine, per non avere l'ufficiale giudiziario reperito detto procuratore nel luogo indicato dall'istante, la questione della conoscenza o conoscibilità del diverso recapito del procuratore medesimo, anche se il trasferimento non sia stato comunicato da controparte, non ha alcun rilievo giuridico, atteso che la rinnovazione della notificazione deve avvenire entro la scadenza del termine fissato per l'impugnazione. Detto termine, in quanto perentorio, non è prorogabile, né soggetto a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge, sicché decorre durante il tempo necessario per le ricerche del nuovo recapito del procuratore destinatario, restando a carico dell'istante il rischio di decadenza per mancato rispetto del termine stesso.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 14083 del 07/06/2017

Reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012 - Decorrenza del termine di decadenza anche da data di estrazione copia - Fondamento.
Il termine per la proposizione del reclamo di cui all’art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012 decorre anche dall’estrazione di copia autentica della sentenza, vertendosi in un’ipotesi in cui la conoscenza è ottenuta in via formale, per essere stata acquisita all’esito di un’attività istituzionale, regolata dalla legge, che impone l’individuazione del soggetto richiedente e di quello che ritira la copia, nonché dell’annotazione della data di rilascio di essa, e costituendo, quindi, una forma equipollente della comunicazione di cancelleria, caratterizzata dagli stessi requisiti di certezza.
Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 13858 del 01/06/2017

Appello erroneamente proposto nelle forme del ricorso anziché della citazione - Sanatoria - Condizioni - Decadenza conseguente ad intempestiva emissione e comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza - Rimessione in termini - Esclusione - Fondamento.
L’appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove esso sia notificato entro il termine di impugnazione; né rileva, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell’udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l’ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12413 del 17/05/2017

Cause scindibili - Unicità della sentenza su distinti rapporti giuridici - Impugnazione proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse - Conseguenze - Ordine del giudice di notificazione dell’impugnazione anche alle parti nei cui confronti l’impugnazione non è preclusa o esclusa - Omessa esecuzione della notificazione ordinata dal giudice - Sospensione del processo fino alla scadenza dei termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c..
In presenza di cause scindibili, la sentenza di primo grado, pur essendo unica, ha, in realtà, deciso su distinti rapporti giuridici, sicché, laddove l’impugnazione sia stata proposta soltanto da (o nei confronti di) una o alcune parti, il giudice deve ordinare, ai sensi dell’art. 332 c.p.c., la notificazione dell’impugnazione, ai fini della “litis denuntiatio”, anche alle parti nei cui confronti l’impugnazione non è preclusa o esclusa, per consentire loro di proporre eventualmente appello incidentale, mentre l’omessa esecuzione della notificazione ordinata dal giudice determina soltanto la sospensione del processo fino a che non siano scaduti i termini, previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., per i soggetti che non l’abbiano ricevuta.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9773 del 18/04/2017

Impugnazione di credito tempestivamente ammesso proposta da un creditore tardivo - Proponibilità - Termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. - Applicabilità.
L’impugnazione di un credito tempestivamente ammesso a favore di un terzo può essere proposta dal creditore tardivo – contestualmente alla dichiarazione tardiva del suo credito, ove si sia in presenza di situazioni soggettive tra loro in conflitto – entro sei mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, in applicazione analogica dell’art. 327 c.p.c., salva la mancata conoscenza del processo fallimentare, della cui prova il creditore medesimo è onerato.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 8869 del 05/04/2017

Ricorso per cassazione - Processo con pluralità di parti - Ricorso incidentale proposto con atto autonomo - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento
Procedimento civile - litisconsorzio - in genere.
In tema processo litisconsortile, in virtù del principio di unità dell'impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale; né la decadenza conseguente all'inosservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale rispetto del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o la tempestività, in relazione a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7074 del 20/03/2017

Termine lungo per l’impugnazione – Rimessione in termini – Inadempimento, da parte della cancelleria, degli obblighi di comunicazione - Omessa conoscenza della sentenza - Esclusione – Fondamento.
La decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell’omessa comunicazione della data di trattazione dell'udienza e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5946 del 08/03/2017

Ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado – Oneri di deposito ex art. 369, comma 2, c.p.c. – Individuazione - Omissione – Conseguenze
Il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, c.p.c., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta che, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice “a quo”, la Corte, nell'esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell'una e dell'altra, entro il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25513 del 13/12/2016

Notifica della sentenza presso il domicilio mutato senza previa comunicazione - Decorso del termine breve d'impugnazione - Inidonietà - Conseguenze.
Nel processo tributario, il cambiamento del domicilio eletto, della residenza o della sede sono efficaci, giusta l'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata la denuncia di variazione alla segreteria della commissione ed alle controparti costituite, sicché la notifica della sentenza d'appello effettuata presso il domicilio indicato come variato nella memoria di costituzione di appello, senza che, tuttavia, si sia provveduto ad adempiere quanto previsto dalla predetta norma, è nulla ed inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione, con conseguente ritualità della proposizione del ricorso per cassazione nel termine lungo.
Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 24920 del 06/12/2016

Termine per la proposizione del ricorso - Sospensione durante il periodo feriale - Scadenza dopo l'1 gennaio 2015 - Applicabilità del periodo ridotto in base al d.l. n. 132 del 2014.
In tema d'impugnazioni delle decisioni tributarie di appello, al termine lungo annuale per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui agli artt. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 327 c.p.c., quest'ultimo nella versione vigente "ratione temporis", va aggiunto il periodo di sospensione feriale che, a decorrere dall'1 gennaio 2015, è stato ridotto di quindici giorni dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, che l'ha fissato dall'1 al 31 agosto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso notificato oltre il 12 ottobre 2015 avverso sentenza depositata in data 10 settembre 2014).
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24867 del 05/12/2016

Ricorso per cassazione - Notificazione di ufficio della sentenza impugnata - Mancato deposito della sua copia notificata - Improcedibilità - Esclusione - Condizioni.
Gli artt. 15, ultimo comma, e 17, comma 2, della l. n. 184 del 1983 postulano un regime giuridico speciale per le impugnazioni delle pronunce di adottabilità, prevedendo, a tal fine, un unico termine, di trenta giorni, decorrente dalla loro notificazione "ex officio". Pertanto, l'omesso deposito della copia notificata della sentenza avverso cui sia stato proposto ricorso per cassazione non determina l'improcedibilità di quest'ultimo ove risultino, "ex actis", la notificazione della prima e l'impugnazione tempestiva.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 21193 del 19/10/2016
corte
cassazione
21193
2016

Equiparabilità dell'appello autonomo tardivo a quello incidentale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
In tema d'impugnazioni, l'appello autonomo tardivo, anche dopo la riunione dei procedimenti, non può essere considerato come un appello incidentale tardivo, operando la preclusione della decadenza stabilita dall'art. 333 c.p.c., finalizzata a salvaguardare la tempestività dell'impugnazione incidentale, altrimenti proponibile, fuori dal primo procedimento, senza termine, e l'unitarietà del processo, pregiudicata da un'impugnazione autonoma, che, in mancanza di riunione, può generare contraddittorietà di giudicati.
Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 20497 del 12/10/2016

Danni da rovina di edificio - Domanda risarcitoria proposta, in un unico giudizio, nei confronti dell'appaltatore e del direttore dei lavori - Rapporto unitario - Esclusione - Conseguenze sul termine per impugnare.
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere
In tema di azione ex art. 1669 c.c., ove l'appaltatore ed il progettista (o direttore dei lavori) siano convenuti nel medesimo processo per rispondere, in solido tra loro, del danno prodotto da rovina o difetti di cose immobili, non si determina, per ciò solo, un'ipotesi di litisconsorzio necessario passivo, restando i rapporti nei confronti del danneggiato tra loro distinti; ne consegue che, vertendosi in ipotesi di cause scindibili, il termine per impugnare non è unitario e decorre dalla data delle singole notificazioni dell'unica sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti con la stessa definiti.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18831 del 26/09/2016

Dichiarazione di fallimento di una parte intervenuta trascorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza - Proroga del termine - Fattispecie.
L'art. 328, ultimo comma, c.p.c., secondo il quale il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. è prorogato qualora, trascorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, sia sopravvenuto uno degli eventi contemplati dall'art. 299 c.p.c., si applica anche nel caso della perdita della capacità di stare in giudizio a seguito del fallimento di una delle parti. (Fattispecie relativa a giudizio introdotto anteriormente alla l. n. 69 del 2009).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18759 del 23/09/2016

Pubblicazione e deposito della sentenza - Coincidenza - Momento identificativo - Conseguenze - Impropria scissione con apposizione di distinte date in calce alla sentenza - Conseguenze - Accertamento del giudice ed onere della parte.
Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18569 del 22/09/2016

Notifica telematica da parte del difensore munito di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine - Limiti temporali e territoriali - Violazione - Inammissibilità - Decorso del termine breve di impugnazione - Esclusione.
In tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente, munito dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, all'Amministrazione finanziaria, in data 5 dicembre 2014, è inesistente e insuscettibile di sanatoria, per cui non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, atteso che, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, che richiama il d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1° dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria, come precisato dall'art. 16 del d.m. 4 agosto 2015.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17941 del 12/09/2016

Notifica telematica da parte del difensore munito di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine - Limiti temporali e territoriali - Violazione - Inammissibilità - Decorso del termine breve di impugnazione - Esclusione.
In tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente, munito dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, all'Amministrazione finanziaria, in data 5 dicembre 2014, è inesistente e insuscettibile di sanatoria, per cui non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, atteso che, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, che richiama il d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1° dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria, come precisato dall'art. 16 del d.m. 4 agosto 2015.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17941 del 12/09/2016

Difesa diretta della P.A. ex art. 417 bis c.p.c. - Delega dell'Avvocatura dello Stato ex art. 2 del r.d. n. 1611 del 1933 - Distinzione - Conseguenze in tema di decorso del termine breve per l'impugnazione.
Avvocatura dello stato - in genere - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza - In genere.
La previsione di cui all'art. 417 bis c.p.c., secondo cui le P.A., nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, possono stare in giudizio, in primo grado, mediante loro dipendenti, si differenzia da quella di cui all'art. 2 del r.d. n. 1611 del 1933, che consente all'Avvocatura dello Stato di delegare per la rappresentanza dell'Amministrazione un funzionario o procuratore, in quanto in un caso l'amministrazione assume direttamente la difesa, nell'altro la delega concerne la sola rappresentanza in giudizio, restando l'attività defensionale affidata all'ufficio dell'Avvocatura competente per territorio. Ne consegue che nel primo caso la notifica della sentenza di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, va effettuata allo stesso dipendente, mentre nel secondo la notifica della sentenza al delegato è radicalmente nulla, dovendosi effettuare presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ex art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17596 del 05/09/2016

Rito ex art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012 - Termini per impugnare - Decorrenza - Comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria - Differenza rispetto al rito ordinario - Fattispecie.
Nel rito di cui alla l. n. 92 del 2012, la maggiore novità introdotta in tema di impugnazione, rispetto alla disciplina di cui agli artt. 325 e segg. c.p.c., è data dal rilievo processuale attribuito alla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria del giudice che lo ha emesso, adempimento da cui decorre il termine di decadenza per il gravame, a differenza del codice di rito, che lo faceva decorrere unicamente dalla notificazione ovvero, in mancanza di questa, dal trascorrere del cd. termine lungo ai sensi dell'art. 327 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione, in causa regolata dall'art. 1, commi 48 e segg. della l. n. 92 del 2012, in quanto notificato nel marzo 2015 a fronte della comunicazione della sentenza di appello effettuata tramite PEC nel settembre 2014).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16216 del 03/08/2016

Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Sentenza - Impugnazione - Rito camerale - Applicabilità - Dal momento della proposizione - Conseguenze.
In materia di esecuzione forzata, l'appello avverso la sentenza che abbia provveduto sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. è destinato a svolgersi secondo le forme del rito camerale previsto dall'art. 130 disp. att. c.p.c. fin dal momento della proposizione del gravame, che va quindi introdotto con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.
Sez. 3, Sentenza n. 14646 del 18/07/2016

Termine semestrale ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità ai giudizi "pendenti" dopo la sua entrata in vigore - Introduzione del giudizio di appello - Momento della costituzione del ricorrente - Esclusione - Rilevanza della notifica del ricorso.
Nel giudizio tributario, in caso di appello proposto avverso una sentenza resa dalla commissione tributaria provinciale, ai fini dell'operatività del termine semestrale di decadenza del gravame, di cui all'art. 327 c.p.c., nel testo novellato dalla l. n. 69 del 2009, ed applicabile ai soli giudizi pendenti dopo la sua entrata in vigore, la "pendenza del giudizio" va individuata con riferimento alla notifica del ricorso, che, ai sensi degli artt. 18 e 20 del d.lgs. n. 546 del 1992, determina la litispendenza, e non alla costituzione del ricorrente, attinente ad un adempimento ulteriore, che suppone una lite già.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11087 del 30/05/2016

Termine semestrale ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità ai giudizi "pendenti" dopo la sua entrata in vigore - Introduzione del giudizio di appello - Momento della costituzione del ricorrente - Esclusione - Rilevanza della notifica del ricorso.
Nel giudizio tributario, in caso di appello proposto avverso una sentenza resa dalla commissione tributaria provinciale, ai fini dell'operatività del termine semestrale di decadenza del gravame, di cui all'art. 327 c.p.c., nel testo novellato dalla l. n. 69 del 2009, ed applicabile ai soli giudizi pendenti dopo la sua entrata in vigore, la "pendenza del giudizio" va individuata con riferimento alla notifica del ricorso, che, ai sensi degli artt. 18 e 20 del d.lgs. n. 546 del 1992, determina la litispendenza, e non alla costituzione del ricorrente, attinente ad un adempimento ulteriore, che suppone una lite già.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11087 del 30/05/2016

Termine semestrale ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità ai giudizi "pendenti" dopo la sua entrata in vigore - Introduzione del giudizio di appello - Momento della costituzione del ricorrente - Esclusione - Rilevanza della notifica del ricorso.
Nel giudizio tributario, in caso di appello proposto avverso una sentenza resa dalla commissione tributaria provinciale, ai fini dell'operatività del termine semestrale di decadenza del gravame, di cui all'art. 327 c.p.c., nel testo novellato dalla l. n. 69 del 2009, ed applicabile ai soli giudizi pendenti dopo la sua entrata in vigore, la "pendenza del giudizio" va individuata con riferimento alla notifica del ricorso, che, ai sensi degli artt. 18 e 20 del d.lgs. n. 546 del 1992, determina la litispendenza, e non alla costituzione del ricorrente, attinente ad un adempimento ulteriore, che suppone una lite già.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11087 del 30/05/2016
fine
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