Onorari - procedimento di liquidazione - sommario - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26288 del 27/09/2025 (Rv. 676708-01)Ordinanza di liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Termine breve di impugnazione - Decorrenza dalla notificazione dell'ordinanza - Necessità - Comunicazione della cancelleria - Irrilevanza - Mancanza della notifica - Termine lungo ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità.
In tema di impugnazione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, emessa ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine breve per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. decorre, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., dalla sua notificazione e non dalla comunicazione eseguita dalla cancelleria, con la conseguenza che, in mancanza di notifica a cura di parte, è applicabile il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26288 del 27/09/2025 (Rv. 676708-01)
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Impugnazioni in generale - termini - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16649 del 21/06/2025 (Rv. 675327 - 01)Decorrenza - Impugnazione tardiva della parte "contumace involontaria" in primo grado - Ammissibilità - Condizioni - Onere della prova - Riparto.
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, é necessario che la parte "contumace involontaria" in primo grado fornisca la prova di un presupposto oggettivo, che è dato dalla nullità dell'atto di citazione o della sua notifica, e di un presupposto soggettivo, consistente nell'ignoranza della pendenza del procedimento a suo carico, causalmente riconducibile ad uno dei predetti vizi; nel caso di inesistenza giuridica dell'atto introduttivo del giudizio o della sua notifica, invece, il presupposto soggettivo assurge ad oggetto di una presunzione, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'altra parte.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16649 del 21/06/2025 (Rv. 675327 - 01)
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Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34158 del 23/12/2024 (Rv. 673389-01)(impugnabilita') - decreti - fallimento ed altre procedure concorsuali - Sovraindebitamento - Reclamo avverso decreto di omologazione non notificato - Termine lungo - Applicabilità - Possibile analogia con l'art. 26 l.fall. - Esclusione.
Nel caso in cui non vi sia stata alcuna notificazione o comunicazione del decreto di omologa del piano del consumatore sovraindebitato, ai fini della valutazione della tempestività del reclamo, va escluso il ricorso in via analogica all'art. 26 l.fall. - che ricollega alle forme pubblicitarie disposte dal giudice o dal tribunale il determinarsi di effetti preclusivi - trovando invece applicazione il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34158 del 23/12/2024 (Rv. 673389-01)
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Termini processuali - sospensione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 32015 del 11/12/2024 (Rv. 672932-01)Esecuzione forzata - opposizioni - Opposizioni esecutive - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali - Applicabilità - Sussistenza.
Le opposizioni esecutive, comprese quelle proposte prima dell'inizio dell'esecuzione, sono sottratte all'operatività della disciplina della sospensione feriale dei termini, con riferimento sia alla fase sommaria, sia alla fase a cognizione piena nel suo dipanarsi nei successivi gradi fino al giudizio di legittimità, ma non sono sottratte alla sospensione straordinaria dei termini processuali collegata all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in quanto non espressamente escluse dal dettato normativo di cui all'art. 83, comma 3, del d.l. n. 18 del 2020.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 32015 del 11/12/2024 (Rv. 672932-01)
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Interruzione del processo - perdita della capacità - processuale di una delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13777 del 17/05/2024 (Rv. 671353-01)Cancellazione della società - Notifica dell'appello presso il procuratore della società cancellata - Ammissibilità - Conseguenze - Ultrattività del mandato - Esclusione - Interruzione del processo - Necessità - Conseguenze.
In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, l'appello può essere notificato presso il procuratore della società cancellata; poiché però la cancellazione, estinguendo la società, la priva anche della capacità di stare in giudizio, il difensore nei precedenti gradi non può dichiarare l'estinzione della società cancellata e contestualmente costituirsi per la stessa, restando esclusa l'ultrattività del mandato. Ne consegue che, in tal caso, debba dichiararsi l'interruzione del processo, per consentirne la riassunzione nei confronti dei soci della società estinta, diversamente gli atti successivamente compiuti, compresa la sentenza, sono da ritenersi nulli, con la conseguente necessità di rinnovazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13777 del 17/05/2024 (Rv. 671353-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Civ_art_2495 …...
Litisconsorzio - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13104 del 13/05/2024 (Rv. 671143-01)Ricorso per cassazione - Processo con pluralità di parti - Ricorso incidentale proposto con atto autonomo - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
In tema processo litisconsortile, in virtù del principio di unità dell'impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale; né la decadenza conseguente all'inosservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale rispetto del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o la tempestività, in relazione a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13104 del 13/05/2024 (Rv. 671143-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_371 Cod_Proc_Civ_art_372 Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327 Cod_Proc_Civ_art_324 …...
Appello - eccezioni - nuove - Compensazione giudiziale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11732 del 02/05/2024 (Rv. 671327-01)Credito in corso di accertamento in separato giudizio - Successivo passaggio in giudicato - Eccezione di compensazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Il convenuto può eccepire in compensazione il credito, la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio, poiché, quando l'accertamento sia divenuto definitivo, esso può formare oggetto, se non di compensazione legale, di valutazione da parte del giudice ai fini della compensazione giudiziale, al fine di evitare che l'escusso sia irragionevolmente costretto ad adempiere l'intero debito, pur essendo stato riconosciuto altrove titolare di un controcredito nei confronti dell'escutente. (Principio applicato con riferimento ad un credito, accertato in separato procedimento, derivante dalla vendita di titoli in deposito, eccepito dalla banca nell'ambito di un giudizio instaurato dal cliente per il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11732 del 02/05/2024 (Rv. 671327-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1241, Cod_Civ_art_1243, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_327 Cod_Civ_art_2909 …...
Impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024 (Rv. 670697-01)Impugnazione incidentale tardiva - Presupposto di ammissibilità - Interesse all'impugnazione - Configurabilità - Condizioni – Fattispecie.
In base al principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la decisione di merito che, in un procedimento formato da tre giudizi riuniti con pluralità di parti, aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva della compagnia assicuratrice della responsabilità civile che, pur non essendo parte dei due giudizi aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità dell'assicurata, avrebbe potuto subire un aggravamento della propria responsabilità indennitaria dall'accoglimento dell'appello principale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024 (Rv. 670697-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Sovraindebitamento - Decreto di omologa - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4326 del 19/02/2024 (Rv. 670270-01)Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti - Reclamo - Termine di decorrenza - Individuazione - Art. 327 c.p.c. - Applicabilità.
In materia di reclamo avverso il decreto di omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il rinvio operato dall'art. 12, comma 2, della l. n. 3 del 2012, all'art. 739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria, in forma integrale, del provvedimento, mentre nell'ipotesi di comunicazione da parte della cancelleria del solo dispositivo resta applicabile il più lungo termine previsto dall'art. 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4326 del 19/02/2024 (Rv. 670270-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso - termini - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 817 del 09/01/2024 (Rv. 669730-01)Termine annuale dalla pubblicazione della sentenza - Deposito di sentenza con indicazione illeggibile della data di deposito - Tardività della notifica con riferimento alla data di deliberazione risultante dalla sentenza - Conseguenza - Inammissibilità del ricorso.
Il ricorso per cassazione va dichiarato tardivo se il ricorrente deposita un duplicato della sentenza telematica dal quale non si evince la data di pubblicazione e la notificazione del ricorso è avvenuta in una data che non risulta tempestiva - se calcolata in relazione al giorno della decisione indicato nel testo del provvedimento - rispetto al termine dell'art. 327, comma 1, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 817 del 09/01/2024 (Rv. 669730-01)
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Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 453 del 08/01/2024 (Rv. 669875-01)Affidamento di figli nati fuori dal matrimonio - Regime processuale ex art. 38, disp. att., c.p.c., come sostituito dall'art. 3, l. n. 219 del 2012 - Rito camerale - Termine di impugnazione - Applicazione del termine ordinario ex artt. 325 e 327 c.p.c. - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.
Il termine per impugnare il provvedimento reso in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, anche nel regime processuale di cui all'art. 38 disp. att. c.c., come sostituito dall'art. 3 della l. n. 219 del 2012, nel quale era applicabile, in quanto compatibile, il rito camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c., è quello ordinario previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c. e non quello di dieci giorni di cui all'art. 739, comma 2, c.p.c., non valendo le regole idonee ad arrecare un vulnus ai diritti della difesa, tenuto conto della particolare rilevanza dei diritti e degli interessi in gioco, richiedenti una elaborazione di strategie difensive anche di una certa complessità, sicché, in caso di provvedimento notificato, opera il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 453 del 08/01/2024 (Rv. 669875-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0317_2, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_737 …...
Tributi (in generale) - "solve et repete" Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 35570 del 20/12/2023 (Rv. 669871 - 01)Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - procedimento civile - termini processuali - computo - Computo dei termini processuali mensili o annuali - "Ex nominatione dierum" - Obbligatorietà - "Ex numero" - Esclusione - Conseguenze sul termine di notificazione dell'appello.
Nel computo dei termini processuali determinati ad "anni" e a "mesi" si applica il criterio dettato dall'art. 155 c.p.c., secondo il quale gli stessi si computano in base al calendario comune (calendario gregoriano) non "ex numero", bensì "ex nominatione dierum"; pertanto, qualora la parte sia onerata della notifica di un atto (nella specie d'appello) entro un termine decadenziale, tale incombente va effettuato mediante consegna dell'atto stesso all'ufficiale giudiziario entro il giorno del mese corrispondente a quello da cui il termine decorre.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 35570 del 20/12/2023 (Rv. 669871 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_149, Cod_Proc_Civ_art_155, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
notificazione - in genere Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 32091 del 20/11/2023 (Rv. 669446 - 01)Ricorso per cassazione - Notificazione a mezzo p.e.c. - Sentenza n. 75 del 2019 - Scindibilità degli effetti per notificante e destinatario - Ricevuta di accettazione - Generazione entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile - Necessità.
In virtù del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, la notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC) sia stato generato entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile del termine.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 32091 del 20/11/2023 (Rv. 669446 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_147, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_149_2 …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 31592 del 14/11/2023 (Rv. 669640 - 01)Decadenza dall'impugnazione - Appello depositato telematicamente - Ammissibilità - Verifica del contenuto della busta telematica da parte del giudice - Possibilità - Illeggibilità dei files per causa non imputabile alla parte interessata - Conseguenze - Rimessione in termini dell’appellante - Necessità.
Ai fini della valutazione dell'ammissibilità del deposito telematico dell'appello, il giudice può verificare d'ufficio il contenuto della busta telematica e, laddove constati l'illeggibilità dei relativi files, per causa non imputabile all'appellante, è tenuto a rimetterlo in termini per la rinnovazione dell'incombente.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 31592 del 14/11/2023 (Rv. 669640 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_153 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 30718 del 06/11/2023 (Rv. 669368 - 01)Fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - in genere - Domanda tardiva di insinuazione al passivo - Rigetto con provvedimento reso in udienza - Opposizione - Termine - Decorrenza - Dall'udienza - Esclusione - Dalla comunicazione o, in difetto, nel termine lungo ex art. 327 c.p.c. - Sussistenza.
In tema di fallimento, il termine per contrastare il rigetto della domanda tardiva di ammissione allo stato passivo, adottato in udienza, decorre non già da quest'ultima, ma dalla comunicazione del relativo provvedimento, in mancanza della quale, viene in rilievo il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 30718 del 06/11/2023 (Rv. 669368 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28647 del 16/10/2023 (Rv. 669059 - 01)Notifica di un secondo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo - Osservanza del termine breve decorrente dal primo appello - Effetto di proroga del termine lungo - Esclusione - Assoggettamento al termine (breve o lungo) che per primo viene a scadenza - Necessità - Fondamento.
Nell'ipotesi di notifica di un secondo atto di appello che faccia seguito al primo non ancora dichiarato inammissibile o improcedibile, l'osservanza del termine breve decorrente da quest'ultimo non ha un effetto di proroga del termine lungo, restando, pertanto, il secondo atto di impugnazione assoggettato al termine (breve o lungo) che per primo viene a scadenza, in quanto la locuzione "indipendentemente dalla notificazione" posta ad apertura dell'art. 327 c.p.c. sta ad attestare che il termine lungo va comunque rispettato, sia stata o meno notificata la sentenza, e che, dunque, la notifica può avere l'effetto di far scattare anche il termine breve e determinare - ove l'impugnazione non lo rispetti - la formazione del giudicato se venuto a scadere prima del termine lungo, ma non anche quello di precludere la formazione del predetto giudicato per effetto della scadenza del termine lungo se - nelle ipotesi predette - maturata anteriormente a quella del termine breve.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28647 del 16/10/2023 (Rv. 669059 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_358, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28425 del 11/10/2023 (Rv. 669014 - 02)Impugnazione tardiva del cd. contumace involontario - Ammissibilità - Condizioni - Mancata conoscenza del processo da parte del convenuto contumace - Oneri di allegazione e prova - Riparto - Fattispecie.
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del cd. contumace involontario, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., quest'ultimo ha l'onere di allegare e dimostrare - oltre alla causa della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio, salvo che nell'ipotesi di notificazione invalidamente eseguita con consegna in un luogo o a una persona privi di alcun collegamento col destinatario, la quale, escludendo la presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, fa gravare sulla controparte l'onere di provare che vi sia stata ugualmente la predetta consapevolezza. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che, a fronte della dimostrazione dell'avvenuta notificazione della citazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in difetto dei presupposti normativi e con il mero deposito nella casa comunale, senza alcun avviso al destinatario, spettasse alla controparte l'onere di provare l'avvenuta conoscenza del processo da parte dell'impugnante).
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28425 del 11/10/2023 (Rv. 669014 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_143, Cod_Proc_Civ_art_160 …...
notificazione - nullità Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28425 del 11/10/2023 (Rv. 669014 - 01)Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento - Appello - Nullità della notifica della sentenza impugnata - Rilievo officioso - Necessità - Eccezioni.
Ai fini della valutazione della tempestività dell'appello il giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio, la regolarità della notificazione della sentenza impugnata (salvo il caso in cui la nullità riguardi la persona alla quale debba essere consegnato l'atto o se vi sia incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta la consegna o sulla data), in mancanza della quale il termine breve non decorre.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28425 del 11/10/2023 (Rv. 669014 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27916 del 04/10/2023 (Rv. 669159 - 01)Termine breve per impugnare - Dies a quo - Conoscenza "aliunde" - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie in tema di sentenza di fallimento.
Il termine breve per l'impugnazione di una sentenza decorre dalla conoscenza legale della stessa, ossia da una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo o in funzione dello stesso della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, e che sia normativamente idonea a determinare detta conoscenza, non essendo sufficiente la conoscenza effettiva ”aliunde” dell'atto. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che la proposizione del reclamo avverso la sentenza di fallimento di una società da parte del suo liquidatore in proprio, quale terzo interessato ex art. 18, comma 4 l. fall., e non come legale rappresentante della stessa, sia idonea a radicare la conoscenza legale della sentenza di fallimento in capo alla società e, di conseguenza, a far decorrere nei confronti di essa il termine breve di trenta giorni per l'impugnazione).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27916 del 04/10/2023 (Rv. 669159 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali – tardive Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24731 del 17/08/2023 (Rv. 668482 - 01)Sentenza di primo grado - Accoglimento della domanda risarcitola dell'attore e di quella di garanzia proposta dal convenuto - Appello principale del terzo garante attinente esclusivamente all'esistenza o ai limiti del rapporto di garanzia - Appello incidentale tardivo sul rapporto principale - Ammissibilità.
In materia di impugnazioni, qualora la sentenza di primo grado abbia accolto la domanda risarcitoria dell’attore contro il convenuto e quella di garanzia del convenuto contro il terzo garante, a fronte dell'impugnazione principale proposta dal garante limitatamente al rapporto di garanzia, è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva del convenuto garantito relativa al rapporto principale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24731 del 17/08/2023 (Rv. 668482 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Civ_art_2909 …...
Divisione - divisione giudiziale Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24300 del 09/08/2023 (Rv. 668729 - 01)Giudizio di divisione - Molteplicità di fasi di giudizio - Sentenza conclusiva delle singole fasi - Natura di sentenza non definitiva - Sentenza di formazione dei lotti - Natura di sentenza definitiva.
Il giudizio di divisione, pur articolato nel suo svolgimento in una molteplicità di fasi presenta, tuttavia, un carattere unitario e deve, quindi, considerarsi un processo unico avente quale finalità ultima la trasformazione di un diritto a una quota ideale in un diritto di proprietà su beni determinati; di talché, fino a quanto tali scopi non siano stati integralmente raggiunti, le sentenze emesse nel corso del procedimento divisionale assumono la natura di non definitività, eccettuata l'ultima che provvede, ai sensi degli artt. 789 e 791 c.p.c., alla formazione definitiva dei lotti, anche quanto rimetta alla fase successiva le operazioni relative al sorteggio delle quote.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24300 del 09/08/2023 (Rv. 668729 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_340, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_789, Cod_Proc_Civ_art_791 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24023 del 07/08/2023 (Rv. 668857 - 01)Deposito di atti - della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio - Ricorso per cassazione - Avverso sentenza di rigetto del reclamo contro la dichiarazione di fallimento - Oneri di produzione e di allegazione a carico del ricorrente - Inosservanza - Improcedibilità - Limiti.
Il ricorrente per cassazione contro la sentenza di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento è tenuto a produrre, a pena di improcedibilità, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., copia autentica della sentenza impugnata unitamente alla relazione di notificazione od alla equipollente comunicazione integrale, ovvero ad allegare la mancata esecuzione di tali adempimenti, salvo che il ricorso sia notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata od altresì che la copia notificata o comunicata della sentenza medesima sia comunque nella disponibilità della Corte di Cassazione, alla quale non spetta attivarsi per supplire all'inosservanza della parte al precetto posto dalla citata norma.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24023 del 07/08/2023 (Rv. 668857 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - impugnazioni civili - termini Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19959 del 12/07/2023 (Rv. 668178 - 01)Impugnazione delle sentenze corrette - Distinzione tra errore influente sul contenuto della decisione e mera correzione del documento cartaceo - Conseguenze - Rilevanza ai fini della decorrenza del termine di gravame - Fattispecie.
Il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione. (Nella specie, la S.C. ha escluso il differimento del termine per l'impugnativa, riguardando il procedimento di correzione l'erronea indicazione, in un capo del dispositivo, del nome di battesimo di una parte processuale, correttamente indicato in altra parte dello stesso dispositivo, oltre che nell'intestazione e nella motivazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19959 del 12/07/2023 (Rv. 668178 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023 (Rv. 667848 - 03)Incidentali - tardive - assicurazione - assicurazione della responsabilità civile - Sentenza di primo grado - Domanda risarcitoria dell'attore contro il convenuto - Accoglimento - Domanda di garanzia del convenuto contro un terzo - Accoglimento - Appello principale del terzo garante attinente esclusivamente all'esistenza o ai limiti del rapporto di garanzia - Appello incidentale tardivo - Omessa contestazione del fondamento dell'azione risarcitoria - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Qualora la sentenza di primo grado abbia accolto la domanda risarcitola dell'attore contro il convenuto ed altresì la domanda di garanzia impropria del convenuto nei confronti di un terzo, ove quest'ultimo abbia proposto appello volto esclusivamente a contestare l'esistenza o i limiti del rapporto di garanzia, l'impugnazione incidentale tardiva del convenuto relativa all'obbligazione garantita deve ritenersi inammissibile in quanto, essendo le due cause divenute scindibili, non essendo più in discussione l'esistenza o la misura dell'obbligazione garantita, la relativa statuizione è passata in giudicato in mancanza di impugnazione tempestiva.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023 (Rv. 667848 – 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16687 del 13/06/2023 (Rv. 668339 - 01)Notificazione - della sentenza impugnata - a piu' parti -termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Rito lavoro - Riunione di più cause distinte con identiche questioni - Notifica ad istanza di una sola delle parti - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Esclusione - Fondamento.
Nel rito del lavoro, ove più cause distinte ed indipendenti siano state riunite per mera identità di questioni, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti non segna l'inizio del termine breve per l'impugnazione contro tutte le altre parti, non operando in tale ipotesi l'unitarietà del termine di impugnazione, previsto per la diversa ipotesi di litisconsorzio necessario o, in ipotesi di litisconsorzio processuale, di cause inscindibili o dipendenti.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16687 del 13/06/2023 (Rv. 668339 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_274, Cod_Proc_Civ_art_151 …...
Data di inserimento della sentenza nel registro cronologico – Cass. n. 9917/2023Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - pubblicazione (deposito della) - Decorrenza termine ex art. 327 c.p.c. - Dalla data di pubblicazione - Sussistenza - Data di inserimento della sentenza nel registro cronologico - Irrilevanza - Limiti - Mancata apposizione di altra data di deposito - Sussistenza.
Il termine per l'impugnazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione e non da quella di inserimento della sentenza nel registro cronologico; quest'ultima è irrilevante, a meno che non siano apposte in calce alla sentenza due diverse date e risulti così realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione, la quale impone di accertare il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il suo deposito in cancelleria e l'inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9917 del 13/04/2023 (Rv. 667571 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_327
Corte
Cassazione
9917
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Avvocati esercenti nei territori colpiti dal sisma – Cass. n. 9473/2023Procedimento civile - termini processuali – sospensione - Sospensione ex art. 49, commi 4 e 9 ter, del d.l. n. 189 del 2016 - Avvocati esercenti nei territori colpiti dal sisma - Sede dell'ordine di iscrizione - Irrilevanza - Ragioni - Inagibilità dello studio professionale - Sussistenza - Attestazione dell'interessato da rilasciarsi entro la scadenza del primo periodo emergenziale - Necessità - Fondamento.
Ai fini della sospensione dei termini perentori processuali prevista per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 dall'art. 49, comma 9-ter, d.l. n. 189 de 2016, come modificato dall'art. 17, comma 1, d.l. n. 8 del 2017, rileva non già la sede dell'ordine di iscrizione del difensore, non essendo essa destinata, per sua natura e funzione, ad interferire con il materiale svolgimento dell'attività difensiva, ma l'inagibilità dello studio professionale, da attestarsi, a cura del soggetto interessato ad avvalersene, mediante dichiarazione rilasciata entro la scadenza del primo periodo emergenziale, essendo la norma speciale finalizzata a sovvenire i soggetti che, in quanto residenti o aventi sede nei territori terremotati, siano andati incontro a disagi tali da rendere difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa e il rispetto dei suindicati termini.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9473 del 06/04/2023 (Rv. 667531 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327
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2023 …...
Riattivazione e conclusione della procedura notificatoria – Cass. n. 8983/2023Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Presso il domicilio eletto o effettivo - Esito ugualmente negativo della notifica - Caso fortuito o forza maggiore - Rilevanza - Fondamento - Conseguenze - Riattivazione e conclusione della procedura notificatoria - Condizioni - Fattispecie.
La tempestiva e rituale ripresa del procedimento di notificazione di un atto di impugnazione non andato a buon fine per caso fortuito o forza maggiore (come nel caso della morte del procuratore domiciliatario dell'appellato) ne presuppone la riattivazione mediante istanza al giudice "ad quem" - da depositarsi contestualmente all'attestazione dell'omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio - volta a domandare la fissazione di un termine perentorio per il relativo completamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., sul presupposto che l'appellante si era costituito in giudizio, iscrivendo la causa a ruolo, ed aveva atteso la prima udienza di trattazione per chiedere l'autorizzazione a rinnovare la notifica, non andata a buon fine per l'intervenuto decesso del professionista presso il quale l'appellato aveva eletto domicilio in primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8983 del 30/03/2023 (Rv. 667242 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_330
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8983
2023 …...
Termine trimestrale per il pagamento del prezzo – Cass. n. 7249/2023Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - in genere - Riconoscimento giudiziale del diritto - Termine trimestrale per il pagamento del prezzo - Decorrenza - Dal passaggio in giudicato della sentenza incidente sul diritto del retrattante - Sussistenza - Dalla comunicazione del dispositivo - Insussistenza - Fondamento.
In tema di retratto agrario, il termine trimestrale per il pagamento del prezzo decorre, ai sensi della l. n. 2 del 1979, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto del retrattante e non dalla comunicazione di cancelleria dell'avvenuto deposito della sentenza; né può invocarsi, stante il chiaro disposto normativo, un'interpretazione costituzionalmente orientata che dia rilievo, ai fini della decorrenza del termine, al principio della conoscenza effettiva dell'atto, atteso che la data del deposito è facilmente conoscibile dalla parte attraverso l'acquisizione delle relative informazioni in cancelleria.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7249 del 13/03/2023 (Rv. 667113 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_327
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7249
2023 …...
Introduzione con ricorso anziché con citazione – Cass. n. 6237/2023Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Opposizione all'esecuzione - Introduzione con ricorso anziché con citazione - Tardività - Conseguenze - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie.
In tema di opposizioni esecutive, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in ragione del rito applicabile alla fase di cognizione piena; pertanto, nell'ipotesi in cui sia applicabile il rito ordinario, l'erronea instaurazione del processo con ricorso anziché con citazione è suscettibile di sanatoria a condizione che, nel suddetto termine, l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice ma anche notificato alla controparte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale, aveva dichiarato inammissibile il gravame, erroneamente proposto con ricorso, in quanto notificato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza appellata).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6237 del 02/03/2023 (Rv. 667141 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_618
Corte
Cassazione
6237
2023 …...
Produzione di copia della sentenza impugnata redatta in formato elettronico – Cass. n. 5771/2023Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - pubblicazione (deposito della) - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio - Ricorso per cassazione - Produzione di copia della sentenza impugnata redatta in formato elettronico priva di attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione, di data e numero di pubblicazione - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Sussistenza - Fondamento
È improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione, sia perché i suddetti adempimenti sono gli unici che permettono alla S.C. di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza, sia perché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell'impugnazione, né, in caso di accoglimento del ricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5771 del 24/02/2023 (Rv. 666908 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_369
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5771
2023 …...
Termine annuale perentorio di proposizione – Cass. n. 3316/2023Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - effetti - Esdebitazione - Fallimento aperto prima del d.lgs. n. 5 del 2006 - Termine annuale perentorio di proposizione - Decreto di chiusura non notificato - Decorrenza - Individuazione.
In tema di esdebitazione, relativamente ad una procedura fallimentare aperta anteriormente alla novella di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, il termine annuale di decadenza per la proposizione della domanda ex art. 143 l.fall., in caso di mancata notifica del provvedimento di chiusura del fallimento, non decorre dalla pubblicazione dello stesso sul registro delle imprese, bensì dal momento in cui il predetto decreto diviene definitivo, con lo spirare del "termine lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., non giustificandosi pertanto la rimessione in termini prevista dall'art. 153, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3316 del 03/02/2023 (Rv. 666866 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_153
Corte
Cassazione
3316
2023 …...
Estensione alla sentenza non definitiva e agli atti ad essa funzionali – Cass. n. 37735/2022Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - Estinzione del processo - Inefficacia degli atti compiuti ex art. 310 c.p.c. - Estensione alla sentenza non definitiva e agli atti ad essa funzionali - Esclusione - Conseguenze - Effetto interruttivo dell'atto introduttivo del giudizio - Permanenza fino al suo passaggio in giudicato - Mancata riserva di gravame - Rilevanza - Litisconsorzio processuale in cause scindibili - Effetti - Fattispecie.
L'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze non definitive di merito pronunciate nel corso dello stesso, di talché persistendo l'efficacia degli atti processuali compiuti in funzione di dette sentenze, l'effetto interruttivo, realizzatosi con l’atto introduttivo del giudizio permane, ai sensi dell'art 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui queste non siano passate in giudicato a seguito della sentenza dichiarativa dell'estinzione e del decorso dei relativi termini d'impugnazione o, in caso di mancata dichiarazione di riserva di gravame, dalla scadenza dei medesimi termini che decorrono, ai sensi degli artt. 325 e 327 c.p.c., rispettivamente, dalla notificazione e dalla pubblicazione della stessa sentenza non definitiva; dichiarazione che, in ipotesi di litisconsorzio processuale in cause scindibili, ha effetto nei confronti della sola parte che l'ha formulata. (Nella specie, la S.C., con riguardo ad un'azione di riduzione esercitata contro più beneficiari di disposizioni lesive della legittima, ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la permanenza dell'interruzione della prescrizione, prodotta dalla domanda giudiziale, fino al passaggio in giudicato della sentenza di estinzione, senza considerare che, nei confronti della parte che non aveva proposto la riserva di gravame, l'effetto permanente era venuto meno con la maturazione del termine lungo, decorrente dalla pubblicazione della sentenza non definitiva, non valendo per tale azione la regola del litisconsorzio necessario dal lato attivo e passivo).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , …...
Parte contumace in primo grado – Cass. n. 36181/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza - Parte contumace in primo grado - Impugnazione tardiva - Condizioni - Fattispecie.
La parte rimasta contumace può impugnare la sentenza che l'abbia vista soccombente oltre la scadenza del termine annuale dalla relativa pubblicazione, a condizione che dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.) sia della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto ammissibile l'appello tardivamente proposto dalla parte rimasta contumace in primo grado, sul presupposto che la mancata conoscenza del processo non potesse configurarsi nell'ipotesi - occorrente nel caso di specie - di nullità dell'atto di citazione per mancanza o mera inesattezza dell'indicazione della data di comparizione, bensì solo per vizi della "vocatio in ius” consistenti nell'omissione di uno dei requisiti di cui all'art. 163, comma 1, nn. 1 e 2 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 36181 del 12/12/2022 (Rv. 666540 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_294, Cod_Proc_Civ_art_171, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_163
Corte
Cassazione
36181
2022 …...
Sospensione per emergenza epidemiologica da Covid-19 – Cass. n. 33069/2022Tributi (in generale) - "solve et repete" - condono fiscale - Processo tributario - Definizione agevolata - Termine per impugnare - Sospensione ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 - Richiesta del contribuente - Necessità - Insussistenza - Sospensione per emergenza epidemiologica da Covid-19 - Cumulo - Sospensione feriale - Non cumulabilità - Ragioni.
In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensione del termine per impugnare, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, opera automaticamente, a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersene, e si cumula con quella dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamente assorbita dalla sospensione prevista nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata, in ragione della natura eccezionale di quest'ultima.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 33069 del 09/11/2022 (Rv. 666396 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
Corte
Cassazione
33069
2022 …...
Conoscenza del processo da parte del contumace – Cass. n. 32777/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - Regime transitorio di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Nullità della citazione o della notificazione - Conoscenza del processo da parte del contumace - Decorso del termine annuale - Decadenza dal diritto di impugnazione - Ragioni - Limiti - Fattispecie.
Nel giudizio tributario, ed anche con riguardo al regime transitorio di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 546 del 1992, il contumace decade dal diritto di impugnazione per l'inutile decorso del termine semestrale di cui al primo comma dell'art. 327 c.p.c., quando si accerti, anche d'ufficio, in ragione della natura pubblicistica della decadenza, che, nonostante la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, egli abbia avuto comunque conoscenza del processo, ed il termine sia decorso non già dalla data di pubblicazione della sentenza, bensì dal giorno della detta presa di conoscenza, se successiva alla sentenza medesima. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardivo il ricorso per revocazione, poiché il ricorrente, seppur contumace, era a conoscenza della pendenza del processo, avendo provveduto a costituirsi nello stesso, senza tuttavia avvedersi che il suo fascicolo era stato inserito nel fascicolo relativo ad altro giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 32777 del 08/11/2022 (Rv. 666394 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_395
Corte
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32777
2022 …...
Tardività dell'impugnazione o decadenza dall'opposizione – Cass. n. 32527/2022Procedimento civile - giudice - istruttore - poteri e obblighi - Tardività dell'impugnazione o decadenza dall'opposizione - Rilievo officioso - Divieto ex art. 101 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 32527 del 04/11/2022 (Rv. 666391 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_641
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32527
2022 …...
Appello erroneamente proposto nelle forme del ricorso anziché della citazione – Cass. n. 24386/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - in genere - Appello erroneamente proposto nelle forme del ricorso anziché della citazione - Ammissibilità - Sanatoria - Condizioni - Limiti - Fattispecie in tema di opposizione ex l. n. 689 del 1981.
L'appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove sia notificato entro il termine di impugnazione; né rileva, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello avverso la decisione su un'opposizione ad ordinanza ingiunzione - instaurata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 - proposta con ricorso anziché con citazione e notificata oltre il termine di 60 giorni).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24386 del 05/08/2022 (Rv. 665335 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_342
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24386
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Notificazione della sentenza eseguita ad istanza di una parte – Cass. n. 19274/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Termine per l'impugnazione - Applicazione - Notificazione della sentenza eseguita ad istanza di una parte - Effetti - Decorrenza del termine di impugnazione contro tutte le altre parti - Configurabilità per il notificante e per il destinatario - Decadenza dall'impugnazione del litisconsorte non destinatario della notifica - Esclusione - Fondamento.
In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) va interpretato nel senso che detto momento rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare, nei confronti del notificante e delle altre parti del giudizio, solo per il notificante stesso e per la parte destinataria della notificazione, atteso che anche ciascuna delle altre parti ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che é condizione per far scattare il termine breve per l'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19274 del 15/06/2022 (Rv. 664997 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_331
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19274
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Mancata prova del relativo perfezionamento – Cass. n. 18690/2022Procedimento civile - notificazione - in genere - impugnazioni civili - appello - ammissibilità ed inammissibilità - Notificazione dell'atto di appello - Mancata prova del relativo perfezionamento - Inammissibilità dell'impugnazione - Mancanza di colpa della parte - Rilevanza - Esclusione - Principio della scissione del momento di perfezionamento della notifica - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
La mancata prova del perfezionamento della notifica dell'atto di appello comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, anche in assenza di colpa della parte appellante, la quale ha comunque l'onere di dimostrare la tempestività del gravame, non potendo invocare il principio della scissione del momento perfezionativo della notifica tra notificante e notificato, la cui applicazione presuppone che il procedimento notificatorio sia andato a buon fine.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18690 del 09/06/2022 (Rv. 665201 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_330
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Cassazione
18690
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Irragionevole durata della procedura fallimentare – Cass. n. 17384/2022Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - giudice delegato - provvedimenti - reclami - Irragionevole durata della procedura fallimentare iniziati prima delle novelle del 2006 e del 2007 - Domanda di indennizzo - Termine di decadenza - Definitività del decreto di chiusura non comunicato - Individuazione - Un anno dal deposito - Fondamento.
Al fine di valutare il rispetto del termine di decadenza per la proposizione della domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 per irragionevole durata di una procedura fallimentare iniziata prima delle modifiche normative introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e con d.lgs. n. 169 del 2007, il decreto di chiusura non comunicato alle parti diventa definitivo decorso il termine lungo di un anno dal suo deposito, senza che lo svolgimento della fase di chiusura dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 consenta di applicare il più breve termine di sei mesi, in quanto tale fase non è un procedimento autonomo occasionato dal fallimento, ma solo un subprocedimento nell'ambito della procedura fallimentare, con la conseguenza che, per stabilire se per il reclamo del decreto di chiusura non comunicato debba applicarsi il termine lungo di un anno o quello di sei mesi dal deposito, occorre verificare il tempo in cui sia stata aperta la procedura fallimentare rispetto all'entrata in vigore della disciplina di diritto intertemporale recata dalla legge n. 69 del 2009.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17384 del 30/05/2022 (Rv. 664890 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327
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Principio della unitarietà del termine per l'impugnazione – Cass. n. 16141/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Processo con pluralità di parti - Principio della unitarietà del termine per l'impugnazione - Applicabilità in tema di cause scindibili - Esclusione - Conseguenze.
In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) trova applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c. è esclusa la necessità del litisconsorzio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16141 del 19/05/2022 (Rv. 665054 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_332
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Parte contumace nel processo tributario – Cass. n. 16080/2022Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - atto di appello - termini per la proposizione - Parte contumace - Impugnazione tardiva ex artt. 327, comma 2, c.p.c. e 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Condizioni.
Anche nel processo tributario la parte rimasta contumace, per poter proporre l'impugnazione tardiva di cui agli artt. 327, comma 2, c.p.c. e 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ha l'onere di dimostrare sia la pretesa causa di nullità della notificazione del ricorso avversario, sia che, in conseguenza di quel vizio, non ha potuto acquisire conoscenza dell'atto e del conseguente processo.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 16080 del 18/05/2022 (Rv. 664721 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327
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16080
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Decreto di chiusura del fallimento – Cass. n. 15547/2022Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento – effetti - Decreto di chiusura del fallimento - Impugnazione - Art. 119 nel testo antecedente il d.lgs. n. 5 del 2006 - Esito Corte cost. n. 279 del 2010 - Termine lungo - Testo dell'art. 327 c.p.c. vigente al momento della sentenza di apertura del fallimento.
In tema di impugnazione del decreto di chiusura del fallimento di cui all'art. 119 l.fall., nel testo precedente le modifiche apportate dal d.lgs. n. 5 del 2006, quale risultante all'esito della sentenza della Corte cost. n. 279 del 2010, ai fini della individuazione del termine lungo, di sei mesi o di un anno, deve aversi riguardo alla formulazione dell'art. 327 c.p.c. vigente alla data della sentenza di apertura del fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15547 del 16/05/2022 (Rv. 664879 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327
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Cassazione
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Formazione in epoca anteriore alla sentenza impugnata – Cass. n. 12754/2022Cosa giudicata civile - eccezione di giudicato - Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Sussistenza - Presupposti - Formazione in epoca anteriore alla sentenza impugnata - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 12754 del 21/04/2022 (Rv. 664480 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_327
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12754
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Omessa notifica della sentenza – Cass. n. 11069/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - in genere - Omessa notifica della sentenza - Impugnazione entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza, integrato dal periodo di sospensione feriale - Luogo di notificazione - Alla parte personalmente - Esclusione.
L'impugnazione non preceduta dalla notifica della sentenza impugnata e successiva all'anno dalla pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale, va notificata in uno dei luoghi indicati dal primo comma dell'art. 330 c.p.c. e, quindi, alla parte presso il procuratore costituito, non a detta parte personalmente.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11069 del 05/04/2022 (Rv. 664380 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_330
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Accertamento del passivo fallimentare – Cass. n. 9850/2022Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere - Comunicazione ex art. 97 l.fall. - Omissione - Opposizione allo stato passivo - Termine - Fondamento.
In tema di accertamento del passivo fallimentare, ove il curatore ometta la comunicazione di cui all'art. 97 l.fall. al creditore che abbia chiesto l'insinuazione parzialmente o totalmente respinta, l'opposizione ex art. 98 l.fall. può essere proposta entro sei mesi dal deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9850 del 28/03/2022 (Rv. 664530 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_153
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Sospensione feriale dei termini processuali – Cass. n. 8722/2022Procedimento civile - termini processuali – sospensione - Sospensione feriale dei termini - Riduzione introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014 - Rilevanza ai fini del computo del termine ex art. 327 c.p.c. - Condizioni.
Ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, - nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. - la modifica di cui all'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014), che, sostituendo l'art. 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dall'1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell'impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8722 del 17/03/2022 (Rv. 664503 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327
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8722
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Tempestività dell'impugnazione – Cass. n. 7634/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - in genere - Tempestività dell'impugnazione - Accertamento d'ufficio - Sanabilità della decadenza - Insussistenza.
L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022 (Rv. 664446 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
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7634
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Stimolazione del contraddittorio – Cass. n. 7356/2022Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio - giudice - istruttore - poteri e obblighi - Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - in genere - Tardività dell'impugnazione - Rilevabilità d'ufficio - Stimolazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Fondamento - Violazione dell'art. 6 CEDU - Esclusione - Ragioni.
La tardività dell'impugnazione può essere rilevata d’ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7356 del 07/03/2022 (Rv. 664444 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
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Termine annuale dalla pubblicazione della sentenza – Cass. n. 7364/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza - Rito del lavoro - Termine lungo per impugnare - Decorrenza - Dalla lettura del dispositivo - Esclusione.
Il termine annuale di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c. p. c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, ossia, nel rito del lavoro, non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale, soltanto, può proporsi l'impugnazione, salvo il caso particolare dell'appello con riserva di motivi, di cui all'art. 433, comma 2, c.p.c. .
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7364 del 07/03/2022 (Rv. 664208 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_430, Cod_Proc_Civ_art_433
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7364
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Ricorso notificato a mezzo PEC prima dell'entrata – Cass. n. 4168/2022Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - Appello - Ricorso notificato a mezzo PEC prima dell'entrata in vigore del d.m. 4 agosto 2015 - Decorso del termine breve di impugnazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC all'Amministrazione finanziaria dal difensore del contribuente, munito dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, in data antecedente al 1° dicembre 2015, data di entrata in vigore della disciplina sperimentale prevista dall'art. 16 del d.m. 4 agosto 2015 esclusivamente per le commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria, è inesistente e insuscettibile di sanatoria, e quindi non idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4168 del 09/02/2022 (Rv. 663762 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327
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4168
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Ricorso straordinario per cassazione – Cass. n. 3372/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - Ricorso straordinario per cassazione - Termine lungo - Decorrenza - Dalla pubblicazione del provvedimento - Comunicazione dell'avvenuto deposito - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di termini processuali, in assenza di notifica su istanza di parte dell'atto impugnato, anche il ricorso straordinario per cassazione deve essere proposto nel termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciato, e non dalla comunicazione dell'avvenuto deposito, che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la tardività del ricorso ex art. 111 Cost., presentato contro la conferma, in sede di reclamo, di una misura limitativa della responsabilità genitoriale, in quanto notificato decorsi sei mesi dalla pubblicazione della decisione impugnata).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3372 del 03/02/2022 (Rv. 664012 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0333, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_133
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3372
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Principio di ultrattività del mandato alla lite – Cass. n. 190/2022Procedimento civile - interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti - Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - Ultrattività del mandato alla lite - Cancellazione di società dal registro delle imprese dopo il deposito della sentenza di appello ed in pendenza del termine ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze - Notificazione della impugnazione al difensore della società estinta.
Il principio di ultrattività del mandato alla lite, in forza del quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento estintivo non si fosse verificato, si applica anche quando, avvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese in data successiva alla pubblicazione della sentenza di appello ed in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione, la declaratoria, ed il procuratore della società estinta non abbia inteso notificare l'evento stesso alla controparte, sicchè quest'ultima, legittimamente, può notificare alla società, pur cancellata ed estinta, il ricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 190 del 05/01/2022 (Rv. 663552 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Civ_art_2312
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190
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Notificazione presso il procuratore costituito – Cass. n. 115/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Presso il domicilio effettivo - Esito negativo della notifica - Causa imputabile al richiedente - Conseguenze - Riattivazione della procedura notificatoria - Escusione.
In tema di impugnazione, qualora la notifica presso il procuratore costituito abbia avuto esito negativo per circostanze imputabili al richiedente, non è data al notificante, una volta decorso il termine di impugnazione, la possibilità di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, affinché la notifica abbia effetto dalla data iniziale di attivazione dello stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto il ricorrente, in occasione della prima notifica, aveva colpevolmente omesso di consultare l'albo professionale, peraltro ormai informatizzato ed accessibile telematicamente, affidandosi invece alle indicazioni, non più attuali, contenute nell'atto di appello e nella sentenza impugnata).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 115 del 04/01/2022 (Rv. 663551 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_330
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Termine semestrale di proponibilità dell'azione risarcitoria – Cass. n. 40136/2021Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Termine semestrale di proponibilità dell'azione risarcitoria - Tardività della domanda - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni - Onere di eccezione e prova - Spettanza all'amministrazione convenuta - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, se il giudice investito dell'istanza di indennizzo ha il potere-dovere di dichiararne la tardività, qualora la decadenza risulti dagli atti, cionondimeno siffatta pronunzia non è giustificabile ove sia fondata sul rilievo che non è stata offerta dal ricorrente una prova certa della definitività del provvedimento conclusivo del giudizio in cui si assume essersi verificata la suddetta violazione, spettando, al contrario, all'amministrazione convenuta eccepire e provare tale tardività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva dichiarato tardivo il ricorso ex art. 4 della l. n. 89 del 2001, per non avere il ricorrente fornito prova inconfutabile dell'irrevocabilità della sentenza conclusiva del giudizio penale presupposto, avendo a tal fine ritenuto irrilevante la produzione dell'attestazione con la quale il cancelliere aveva annotato su tale decisione, ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione del c.p.p., la data della sua irrevocabilità).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 40136 del 15/12/2021 (Rv. 663360 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327
Corte
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40136
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Individuazione in base all'originario atto introduttivo del giudizio – Cass. n. 37750/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza - Termine semestrale ex art. 327 c.p.c. come modificato dalla l. n. 69 del 2009 - Applicabilità ai soli giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 - Individuazione in base all'originario atto introduttivo del giudizio - Operatività della regola in ordine al ricorso per cassazione avverso sentenza dichiarativa di inammissibilità della revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. - Sussistenza - Ragioni.
In tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla l. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio; pertanto, ai fini del computo del termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che ha dichiarato inammissibile la revocazione ex art. 395 comma 1, n. 3, c.p.c., deve aversi riguardo all'originario atto introduttivo, venendo in considerazione pur sempre un mezzo di impugnazione, sia pure di carattere straordinario.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37750 del 01/12/2021 (Rv. 663338 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_395
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Parte contumace che ignori incolpevolmente la decisione a lei sfavorevole – Cass. n. 36387/2021Procedimento civile - contumacia - costituzione del contumace (tardiva comparizione) - rimessione in termini - Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini – decorrenza - Parte contumace che ignori incolpevolmente la decisione a lei sfavorevole - Decorrenza del termine di impugnazione - Conoscenza anche di fatto della pronuncia - Rilevanza - Momento di acquisizione della prova della sua inconsapevolezza - Irrilevanza.
Il termine per impugnare una sentenza decorre, per la parte rimasta incolpevolmente contumace, dal momento in cui abbia avuto conoscenza anche solo di fatto della decisione sfavorevole, a nulla rilevando quando essa abbia acquisito la prova della non colpevolezza della decadenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36387 del 24/11/2021 (Rv. 663318 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_294
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36387
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Termine semestrale di proponibilità dell'azione – Cass. n. 36125/2021Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Termine semestrale di proponibilità dell'azione - Decorrenza - Dalla "definitività" della decisione - Nozione - Conseguenze - Tardività della domanda per decorso del termine breve di impugnazione della sentenza conclusiva del processo presupposto - Onere della prova in capo all'amministrazione convenuta.
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, per” definitività” della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, la quale segna il ”dies a quo” del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, s'intende, in relazione al giudizio di cognizione, il passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce. Spetta all'amministrazione convenuta comprovare la tardività della domanda in relazione all'acquisito carattere di definitività del provvedimento conclusivo del giudizio nel quale si è verificata la violazione del termine ragionevole di durata, a seguito dello spirare, in conseguenza della notificazione, del termine di cui all'art. 325 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36125 del 23/11/2021 (Rv. 663077 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327
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Sospensione dei termini per impugnare – Cass. n. 30397/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Processo tributario - Ricorso per cassazione - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini per impugnare - Definizione agevolata - Sospensione ex art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018 - Cumulo - Esclusione - Successione nel tempo - Sussistenza - Conseguenze
In tema di ricorso per cassazione, in relazione alle controversie rientranti nella definizione agevolata di cui al d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, ove per effetto della sospensione legale prevista dall'art. 6, comma 11, del decreto cit., il termine per impugnare scada nel periodo di sospensione dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, previsto dal d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. 27 del 2020 e dal d.l. n. 23 del 2020, conv. in l. n. 40 del 2020, esso resta prorogato in conseguenza della successione nel tempo degli effetti di tali sospensioni legali.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30397 del 27/10/2021 (Rv. 662822 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
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Provvedimento redatto in forma cartacea, successivamente digitalizzato – Cass. n. 29319/2021Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - pubblicazione (deposito della) In genere - Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - termine e data di comparizione - Provvedimento redatto in forma cartacea, successivamente digitalizzato - Termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. - Decorrenza - Individuazione - Dalla data del deposito in cancelleria.
In caso di provvedimento redatto in formato cartaceo, successivamente digitalizzato ed inserito nel fascicolo telematico del processo, il termine lungo per l'impugnazione ex art. 327 c.p.c. decorre dalla data del deposito dell'atto in cancelleria, come attestata dal cancelliere, alcuna rilevanza assumendo, al contrario, la diversa data di recepimento del provvedimento nel sistema informatico, siccome relativa ai soli provvedimenti redatti in formato digitale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29319 del 21/10/2021 (Rv. 662562 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_327
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Termine per impugnare in caso di mancata comunicazione o notificazione – Cass. n. 27720/2021Impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - sentenze - non definitive - riserva facoltativa di gravame - Sentenza non definitiva - Termine per impugnare in caso di mancata comunicazione o notificazione - Applicazione degli artt. 325 e 327 c.p.c. - Rilevanza della facoltà di impugnazione differita fino alla prima udienza successiva alla comunicazione ex art. 340 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
La sentenza non definitiva può essere impugnata entro i termini per appellare previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c. e, quindi, in caso di sua mancata comunicazione o notificazione, entro un anno fino al 3 luglio 2009, oggi sei mesi, dalla sua pubblicazione, senza che costituisca ostacolo la previsione di cui all'art. 340 c.p.c., che consente l'esercizio dell'impugnazione differita, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e comunque non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione, atteso che tale norma è volta a restringere i termini di impugnazione nel caso in cui la prima udienza successiva intervenga prima dello scadere degli stessi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27720 del 12/10/2021 (Rv. 662552 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_340
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Opposizione cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione – Cass. n. 19993/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione - Procedimento civile - domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica - Termini processuali - sospensione - Applicazione rito lavoro ad opposizione contro cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione - Implicita qualificazione della domanda come opposizione a sanzione amministrativa - Esclusione - Qualificazione della domanda stessa, in sede d'impugnazione, quale opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Ammissibilità.
L'applicazione del rito speciale del lavoro ad una opposizione proposta avverso una cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione non comporta di per sé una implicita qualificazione della domanda in termini di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 della l. n. 689 del 1981, ai fini del cd. principio dell'apparenza, per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza e, di conseguenza, non determina l'esclusione della qualificazione della domanda stessa, in sede d'impugnazione, in termini di opposizione all’esecuzione e/o agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., anche con riferimento all'applicazione o meno del regime di sospensione feriale dei termini, in mancanza di ulteriori elementi che portino a ritenere che il giudice "a quo", avvalendosi del rito speciale, abbia inteso effettuare una vera e propria qualificazione di detta domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19993 del 13/07/2021 (Rv. 661840 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617
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Mancata comunicazione al ricorrente della data fissata per la trattazione del ricorso – Cass. n. 19622/2021Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - Decisioni della Corte di cassazione - Temine semestrale introdotto dal d.l. n. 168 del 2016, conv. in l. n. 197 del 2016 - Applicabilità ai provvedimenti pubblicati dopo il 30 ottobre 2016 - Mancata comunicazione al ricorrente della data fissata per la trattazione del ricorso - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Il termine semestrale dalla pubblicazione del provvedimento, previsto per la proposizione del ricorso per revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione dall'art. 391 bis, comma 1, c.p.c., così ridotto, in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016, dalla l. n. 197 del 2016 ed applicabile ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), trova operatività anche nell'ipotesi di mancata comunicazione al ricorrente della data fissata per la trattazione del ricorso per cassazione definito con il provvedimento impugnato, atteso che tale circostanza non rientra tra quelle che, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., giustificano una diversa decorrenza del termine e che il ricorrente, essendo in quanto tale a conoscenza della pendenza del procedimento, si trova in condizione di poter informarsi del suo esito in tempo utile per proporre tempestivamente il ricorso per revocazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19622 del 09/07/2021 (Rv. 661916 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327 com. 2, Cod_Proc_Civ_art_391 bis com. 1
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Ordinanza di estinzione pronunziata in udienza – Cass. n. 18499/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - Estinzione del processo - provvedimento del giudice - impugnazione - termini - Tribunale in composizione monocratica - Ordinanza di estinzione pronunziata in udienza - Natura di sentenza - Conseguenze in tema di decorso del termine di impugnazione.
L'ordinanza con cui il tribunale in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio ha contenuto decisorio e natura sostanziale di sentenza; ne consegue che, avuto riguardo alla relativa impugnazione, mentre il termine cd. breve decorre solo a seguito della notificazione dell'ordinanza medesima ad istanza di parte, quello cd. lungo, applicabile in assenza di tale notifica, decorre dal deposito del provvedimento, coincidente, nell'ipotesi di sua pronuncia in udienza, con la data di quest'ultima.
Corte Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18499 del 30/06/2021 (Rv. 661623 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_176, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_308, Cod_Proc_Civ_art_326
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Questione di legittimità costituzionale – Cass. n. 17949/2021Procedimento civile - termini processuali - sospensione - Riduzione a sei mesi del termine d'impugnazione ex art. 327 c.p.c. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 17, della l. n. 69 del 2009, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, nel ridurre da un anno a sei mesi il termine stabilito dall'art. 327 c.p.c., non ha previsto che la sospensione ex art. 1 della l. n. 742 del 1969 si applichi anche ai termini per impugnare che non ricadano nel periodo feriale, tenuto conto che si tratta di situazioni non omogenee e che il legislatore gode di discrezionalità particolarmente ampia nella conformazione degli istituti processuali.
Corte Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17949 del 23/06/2021 (Rv. 661957 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327
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Sospensione feriale dei termini d'impugnazione – Cass. n. 17949/2021Procedimento civile - termini processuali - sospensione - Sospensione feriale dei termini d'impugnazione - Applicazione - Presupposti - Fondamento.
In tema di impugnazioni, sono sospesi i soli termini che ricadano nel periodo feriale, non essendovi, altrimenti, l'esigenza di differire attività che dovrebbero compiersi durante il tempo destinato al riposo estivo.
Corte Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17949 del 23/06/2021 (Rv. 661957 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327
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Ordinanza di liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato – Cass. n. 18004/2021Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - sommario - Ordinanza di liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato - Ricorso straordinario per cassazione - Termine di breve di impugnazione - Decorrenza - Dalla notificazione dell'ordinanza.
In tema di impugnazione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, il ricorso straordinario per cassazione deve essere proposto nel termine breve decorrente dalla notificazione dell'ordinanza medesima e, in mancanza, in quello lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Corte Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18004 del 23/06/2021 (Rv. 661545 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
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Termini di impugnazione – Cass. n. 17949/2021Procedimento civile - termini processuali - sospensione - Termini di impugnazione - Sospensione feriale - Riduzione del periodo di tale sospensione da quarantasei a trentuno giorni - Applicabilità - Presupposti.
La riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni, introdotta dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, si applica, ai fini del computo dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., alle impugnazioni delle sole decisioni pubblicate o notificate a partire dal 1° gennaio 2015.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17949 del 23/06/2021 (Rv. 661957 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327
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Ricorso incidentale tardivo rispetto al termine – Cass. n. 17707/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - termini - Ricorso incidentale tardivo rispetto al termine breve o annuale - Inammissibilità del ricorso principale - Conseguente inefficacia di quello incidentale - Osservanza del termine per la proposizione del ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c. - Irrilevanza.
In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17707 del 22/06/2021 (Rv. 661757 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_371
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Requisiti ai fini della esperibilità dell'impugnazione per revocazione – Cass. n. 16439/2021Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - Requisiti ai fini della esperibilità dell'impugnazione per revocazione - Nozione - Fattispecie.
L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. (Nella specie, la S.C. ha affermato il principio escludendo il vizio revocatorio in un giudizio per cassazione nel quale era stato omesso il rilievo che il controricorso era stato notificato alla parte personalmente, anziché al procuratore nel domicilio eletto).
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021 (Rv. 661483 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_391
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Giudizio di primo grado in materia di lavoro – Cass. n. 14195/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Giudizio di primo grado in materia di lavoro - Costituzione della P.A. a mezzo di propri dipendenti - Comunicazione o notificazione della sentenza in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012 - Al dipendente - Inammissibilità - Fondamento.
Nei giudizi di lavoro, le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio mediante propri dipendenti, aventi per oggetto i provvedimenti finali del giudizio di primo grado e successive alla data di entrata in vigore dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012 (pur nel testo ora integrato dall'art. 289, comma 1, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020), vanno eseguite esclusivamente per via telematica agli indirizzi di posta elettronica comunicati ai sensi del comma 12 dell'art. 16 citato, senza che, ove effettuate al funzionario delegato con altre modalità, possa operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto la necessità di interpretare restrittivamente le norme in materia di decadenza dall'impugnazione esclude la possibilità di individuare un momento di decorrenza del termine breve diverso da quello che scaturisce da una comunicazione effettuata nel rispetto delle forme telematiche specificamente individuate dalla legge. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che, avendo calcolato la decorrenza del termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado conclusiva del cd. rito Fornero dalla comunicazione del provvedimento al funzionario incaricato, presso la cancelleria, aveva dichiarato inammissibile perché tardivo il reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, proposto dall'Amministrazione soccombente).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 14195 del 24/05/2021 (Rv. 661299 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_417_2 …...
Preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile – Cass. n. 9868/2021Impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile - Appello avverso sentenza non appellabile - Declaratoria di inammissibilità ex art. 348-bis, comma 1, c.p.c. - Proposizione di ricorso per cassazione ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. - Rimessione in termini per ricorso straordinario in cassazione avverso la sentenza di primo grado - Idoneità - Esclusione - Fattispecie. Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto.
Nel caso in cui venga impugnata con l'appello una sentenza non appellabile per legge, o per effetto della qualificazione operata dal giudice in funzione del principio dell'apparenza, e l'appello sia dichiarato inammissibile ex art. 348-bis, comma 1, c.p.c., la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., nel termine previsto da tale ultima disposizione, non vale a rimettere in termini il ricorrente ai fini della proposizione del ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso la sentenza di primo grado, essendosi formato il giudicato in difetto di tempestiva impugnazione. (Principio affermato in fattispecie relativa ad opposizione agli atti esecutivi).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9868 del 15/04/2021 (Rv. 661143 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618_1, Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Rimedi esperibili avverso la sentenza inesistente – Cass. n. 9910/2021Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullita' della sentenza - pronuncia sulla nullita' - inesistenza Rimedi esperibili avverso la sentenza inesistente - "Actio nullitatis" o impugnazione ordinaria - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza può essere fatta valere o mediante un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis") esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi all'"actio nullitatis", devono essere esperiti secondo le regole loro proprie, e, quindi, tempestivamente, nel rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto, dopo il decorso dei termini di decadenza per l'impugnativa, al fine di ottenere la declaratoria di nullità della sentenza di appello, derivata dalla nullità radicale della sentenza di primo grado, asseritamente priva della sottoscrizione del giudice).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9910 del 15/04/2021 (Rv. 661124 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_132 …...
Opposizione proposta tramite servizio postale – Cass. n. 9486/2021Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - Opposizione proposta tramite servizio postale - Ammissibilità - Tempestività - Condizioni - Conseguenze.
L'opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della l. n. 689 del 1981 può essere proposta - a seguito della sentenza n. 98 del 2005 ed alla luce di quanto disposto dall'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 150 del 2011 - anche tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove ciò avvenga, essa deve considerarsi tempestiva - alla luce degli artt. 149 c.p.c. e 4 della l. n. 890 del 1982 - qualora la consegna del plico da parte del notificante all'agente postale sia intervenuta nel termine di cui al comma 1 del citato art. 22, rimanendo irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine stesso. Ne consegue che, in tal caso, la data d'inizio della lite, anche ai fini dell'individuazione del termine lungo di impugnazione, in rapporto al discrimine temporale segnato dall'inizio del giudizio prima o dopo il 4 luglio 2009 (quale data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che all'art 46, comma 17, ha ridotto da un anno a sei mesi il termine ex art 327 c.p.c.), va correlata a quella di spedizione del ricorso e non a quella di materiale recezione del piego da parte della cancelleria, con l'iscrizione a ruolo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9486 del 09/04/2021 (Rv. 660946 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_149_1, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Tardiva proposizione dell'impugnazione – Cass. n. 3340/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - Tardiva proposizione dell'impugnazione - Fatto imputabile al difensore - Rimessione in termini - Esclusione - Fondamento.
In caso di tardiva proposizione dell'impugnazione, la parte non può invocare la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., quando il ritardo sia dovuto a fatto imputabile al difensore, costituendo la negligenza di quest'ultimo un evento esterno al processo, che attiene alla patologia del rapporto con il professionista, rilevante solo ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti del medesimo, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'art. 6 CEDU, poiché l'inammissibilità dell'impugnazione, che consegue all'inosservanza del termine, non integra una sanzione sproporzionata rispetto alla finalità di salvaguardare elementari esigenze di certezza giuridica (Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 10/02/2021 (Rv. 660721 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Riduzione della durata del periodo di sospensione feriale – Cass. n. 30053/2020Procedimento civile – sospensione - procedimento civile - termini processuali - sospensione - Sospensione feriale dei termini - Riduzione introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - Immediata applicabilità - Sussistenza - Data di introduzione del giudizio - Irrilevanza - Fondamento
La riduzione della durata del periodo di sospensione feriale - attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell'art. 1 della l. n. 741 del 1969, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - è immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art. 16, comma 1, dello stesso d.l., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio "tempus regit actum".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30053 del 31/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327
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Sospensione feriale dei termini processuali – Cass. n. 30053/2020Procedimento civile - termini processuali - sospensione - Sospensione feriale dei termini - Riduzione introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - Immediata applicabilità - Sussistenza - Data di introduzione del giudizio - Irrilevanza - Fondamento
La riduzione della durata del periodo di sospensione feriale - attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell'art. 1 della l. n. 741 del 1969, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - è immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art. 16, comma 1, dello stesso d.l., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio "tempus regit actum".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30053 del 31/12/2020
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Impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Cass. n. 26427/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Elemento accessorio o pertinenza della stessa - Conseguenze - Termine breve per la proposizione di altre impugnazioni - Sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge - Fondamento - Fattispecie.
La notificazione dell'impugnazione equivale, sia per il notificante che per il destinatario, alla notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altre impugnazioni, restando comunque salva la sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge, poiché tale equiparazione non influisce sul regime sospensivo esplicitato dalle norme. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione d'appello, che non aveva rilevato la tardività dell'impugnazione proposta dopo l'istanza di regolamento di competenza, sebbene fosse decorso il termine breve per appellare, computato a partire dalla comunicazione della decisione sul regolamento, stante l'effetto sospensivo di cui all'art. 43 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26427 del 20/11/2020 (Rv. 659861 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_048, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
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2020 …...
Notificazione dell'impugnazione - Cass. n. 26427/2020Impugnazioni civili – decorrenza - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini – decorrenza - Notificazione dell'impugnazione - Equivalenza alla notificazione della sentenza - Conseguenze - Termine breve per la proposizione di altre impugnazioni - Sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge - Fondamento - Fattispecie.
La notificazione dell'impugnazione equivale, sia per il notificante che per il destinatario, alla notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altre impugnazioni, restando comunque salva la sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge, poiché tale equiparazione non influisce sul regime sospensivo esplicitato dalle norme. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione d'appello, che non aveva rilevato la tardività dell'impugnazione proposta dopo l'istanza di regolamento di competenza, sebbene fosse decorso il termine breve per appellare, computato a partire dalla comunicazione della decisione sul regolamento, stante l'effetto sospensivo di cui all'art. 43 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26427 del 20/11/2020 (Rv. 659861 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_048, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
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26427
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Capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale -Cass. n. 26164/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale - Appello incidentale tardivo - Condizioni - Riferimento delle impugnazioni ad un unico rapporto - Necessità.
La parte parzialmente soccombente può proporre appello incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale, a condizione che si tratti di impugnazioni proposte in relazione ad unico rapporto, mentre, qualora si tratti di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardino nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26164 del 17/11/2020 (Rv. 659545 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_334
impugnazioni
incidentali
tardive
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cassazione
26164
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Produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento - Cass. n. 24415/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Decorrenza - Prova - Produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento - Necessità - Mancato deposito - Conseguenze - Limiti - Fattispecie.
La prova dell'avvenuta notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, richiede la produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento (in caso di notifica a mezzo posta), trovando applicazione, in mancanza, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., a meno che non sia lo stesso destinatario ad ammettere, con un'esplicita dichiarazione o "per facta concludentia", che la suddetta notificazione sia avvenuta nella data indicata dalla controparte.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione della sentenza di primo grado, sul presupposto che l'appellante non avesse contestato che la notificazione del provvedimento gravato fosse avvenuta nella data indicata dall'appellato, limitandosi a sostenerne l'inidoneità a fare decorrere il cd. termine breve, in quanto consegnata al difensore in copia unica, anziché in tante copie quante erano le parti).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24415 del 03/11/2020 (Rv. 659953 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Civ_art_2697
impugnazioni
termini brevi
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24415
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Produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento - Cass. n. 24415/2020Impugnazioni civili -termini brevi - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Decorrenza - Prova - Produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento - Necessità - Mancato deposito - Conseguenze - Limiti - Fattispecie.
La prova dell'avvenuta notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, richiede la produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento (in caso di notifica a mezzo posta), trovando applicazione, in mancanza, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., a meno che non sia lo stesso destinatario ad ammettere, con un'esplicita dichiarazione o "per facta concludenza", che la suddetta notificazione sia avvenuta nella data indicata dalla controparte.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione della sentenza di primo grado, sul presupposto che l'appellante non avesse contestato che la notificazione del provvedimento gravato fosse avvenuta nella data indicata dall'appellato, limitandosi a sostenerne l'inidoneità a fare decorrere il cd. termine breve, in quanto consegnata al difensore in copia unica, anziché in tante copie quante erano le parti).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24415 del 03/11/2020 (Rv. 659953 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Civ_art_2697
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Danno erariale - soggetti solidalmente responsabili – Cass. n. 23903/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali – tardive - Danno erariale - Azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili - Pluralità di cause scindibili ed indipendenti introdotte con un unico giudizio - Conseguenze - Ricorso per cassazione proposto da uno dei condebitori solidali - Impugnazione incidentale tardiva degli altri condebitori - Inammissibilità - Fondamento.
In tema di danno erariale, l'azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili inserisce in un unico giudizio più cause scindibili e indipendenti; ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il relativo temine, non possono giovarsi dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art.334 c.p.c., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte "contro" la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art.331 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23903 del 29/10/2020 (Rv. 659289 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371_1
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Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo – Cass. n. 19104/2020Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - accertamento dell'obbligo del terzo - Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - Disciplina anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014 - Momento di introduzione - Conseguenze - Individuazione del termine impugnazione della decisione ex art. 327 c.p.c. - Rilevanza della data di emissione del titolo esecutivo o di inizio di altra esecuzione - Esclusione.
In tema di pignoramento presso terzi, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo introdotto ai sensi dell'art. 548 c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014, convertito dalla l. n. 162 del 2014) ha inizio con la notifica dell'atto di citazione e a tale momento occorre riferirsi al fine di individuare il termine ex art. 327 c.p.c. per l'impugnazione della decisione (nella specie, "ratione temporis", semestrale, a seguito della modifica della citata norma apportata dalla l. n. 69 del 2009), non assumendo alcun rilievo né la data di pubblicazione del titolo esecutivo azionato, né quella di avvio di un'altra precedente procedura esecutiva rimasta infruttuosa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19104 del 15/09/2020 (Rv. 659015 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_548, Cod_Proc_Civ_art_327
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Iscrizione a ruolo anteriore alla notificazione della citazione - Inesistenza o inefficacia dell'iscrizione – Cass. n. 19118/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione -Iscrizione a ruolo anteriore alla notificazione della citazione - Inesistenza o inefficacia dell'iscrizione e conseguente nullità della costituzione dell'attore - Esclusione - Conseguenze sul termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c.. Procedimento civile - iscrizione a ruolo In genere.
Deve escludersi che sia inesistente o inefficace l'iscrizione a ruolo eseguita dall'attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, dunque, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perché, nonostante l'inversione dell'ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento; ne consegue che il convenuto contumace non può invocare tale circostanza quale causa della mancata conoscenza del processo, ai fini della proposizione dell'impugnazione dopo il decorso del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., potendosi derogare alla regola generale nei soli casi tassativamente previsti dal secondo comma della disposizione citata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19118 del 15/09/2020 (Rv. 658771 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_168_1, Cod_Proc_Civ_art_292, Cod_Proc_Civ_art_327
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Sospensione feriale dei termini – Cass. n. 18485/2020Procedimento civile - termini processuali - Sospensione feriale dei termini - Riduzione introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. in l. n. 162 del 2014 - Eccezione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Con riguardo al termine "lungo” di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c. (nella sua originaria formulazione), è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 162 del 2014, dovendosi escludere che l'abbreviazione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali da 46 a 31 giorni, "ivi" previsto, determini una compressione del diritto di difesa delle parti e del principio del giusto processo, in ragione dell'inequivocabile interpretazione della norma, applicabile, in assenza di disciplina transitoria, a tutti i termini decorrenti dal 1° gennaio 2015, e dell’oggettiva ampia durata del termine in questione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18485 del 04/09/2020 (Rv. 659170 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327
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Termini processuali – sospensione feriale – Cass. n. 18485/2020Procedimento civile - termini processuali – sospensione - Sospensione feriale dei termini - Riduzione introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. in l. n. 162 del 2014 - Eccezione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Con riguardo al termine "lungo” di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c. (nella sua originaria formulazione), è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 162 del 2014, dovendosi escludere che l'abbreviazione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali da 46 a 31 giorni, "ivi" previsto, determini una compressione del diritto di difesa delle parti e del principio del giusto processo, in ragione dell'inequivocabile interpretazione della norma, applicabile, in assenza di disciplina transitoria, a tutti i termini decorrenti dal 1° gennaio 2015, e dell'oggettiva ampia durata del termine in questione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18485 del 04/09/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327
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Termini brevi "Dies a quo" - Notificazione della sentenza o di un'impugnazione - Cass. n. 16015/2020 Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi "Dies a quo" - Notificazione della sentenza o di un'impugnazione - Decorrenza del termine breve per il notificante - Momento rilevante - Perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI
TERMINI BREVI
DECORRENZA
La notificazione di una sentenza o di una prima impugnazione (nella specie, non iscritta a ruolo e, quindi, seguita dalla notifica di una seconda impugnazione) evidenziano la conoscenza legale del provvedimento impugnato e fanno, pertanto, decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. a carico del notificante solo dal momento del perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del destinatario, atteso che, da un lato, il principio di scissione soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo e, dall'altro lato, la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16015 del 28/07/2020 (Rv. 658514 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_360_1
corte
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16015
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Computo dei termini processuali mensili o annuali - Cass. n. 17640/2020Procedimento civile - termini processuali - Computo dei termini processuali mensili o annuali - "Ex nominatione dierum" - Obbligatorietà - Periodo feriale - Sospensione dei termini - Computo - Criteri.
Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sicché per calcolare i termini di decadenza dal gravame non occorre tenere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno agosto di ciascun anno.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17640 del 25/08/2020 (Rv. 658722 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_155, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Civ_art_2963
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Protezione internazionale - Procedimento ex art. 702-quater c.p.c. - Cass. n. 17624/2020 Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri -Protezione internazionale - Procedimento ex art. 702-quater c.p.c. - Appello - Decorrenza del termine breve - Notifica del provvedimento - Nullità - Conseguenze.
In tema di protezione internazionale, l'applicabilità del termine breve per l'appello di cui all'art. 702-quater c.p.c. presuppone la regolare notifica dell'ordinanza che decide la controversia in primo grado, sicchè qualora, a fronte della contumacia in primo grado del Ministero dell'interno, la notifica sia stata eseguita nei confronti di un funzionario in violazione dell'art. 11 r.d. n. 1611 del 1933 - applicabile nelle sole ipotesi in cui l'Amministrazione abbia provveduto alla costituzione "in proprio" nel giudizio -, essa è nulla ed assume conseguentemente rilievo il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17624 del 25/08/2020 (Rv. 658721 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_4, Cod_Proc_Civ_art_327
corte
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17624
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Protezione internazionale - Rito sommario introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2011 - Cass. n. 14821/2020)Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Rito sommario introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2011 - Ricorso per cassazione - Termine - Decorrenza - Fondamento - Conseguenze.
Nelle controversie in materia di protezione internazionale celebrate "ratione temporis" secondo il rito sommario introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, come previsto in via generale dall'art. 327, comma 1, c.p.c., non essendovi disposizioni particolari che riguardino l'impugnazione delle pronunce di gravame all'esito di un procedimento sommario, e non trovando applicazione il disposto dell'art. 702 quater c.p.c., che attiene alla proposizione dell'appello contro le ordinanze di primo grado. Ne deriva, pertanto, che, ai fini del decorso di tale termine, non assume alcun rilievo la tardiva comunicazione del deposito della decisione impugnata da parte della cancelleria.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14821 del 10/07/2020 (Rv. 658259 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_702_4
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Deposito della decisione durante il periodo feriale - Decorrenza del termine di sei mesi per l'impugnazione - Cass. n. 14147/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - Deposito della decisione durante il periodo feriale - Decorrenza del termine di sei mesi per l'impugnazione - Giorno di inizio e di scadenza di tale termine - Individuazione. Procedimento civile - termini processuali - sospensione.
In tema di sospensione dei termini processuali, in caso di deposito della decisione durante il cd. periodo feriale, l'individuazione del termine di sei mesi per l'impugnazione va compiuta, quanto al termine iniziale, ex art. 1 della l. n. 742 del 1969, in base al quale il relativo decorso, se ha inizio durante tale periodo, è differito alla fine dello stesso e comincia a decorrere il primo giorno utile dopo la sospensione feriale, ovvero il 1° settembre di ogni anno, che va, quindi, computato; il termine finale, che deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 155, comma 2, c.p.c., non "ex numero", bensì "ex nominatione dierum", spira, pertanto, il corrispondente giorno del mese di scadenza del semestre in questione, ovvero il 1 ° marzo dell'anno successivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14147 del 08/07/2020 (Rv. 658415 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_155
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notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella repubblica - Cass. n. 20869/2020 Procedimento civile - notificazione - a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella repubblica - Art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 - Notifica a mezzo posta degli atti giudiziari in un altro Stato membro - Modalità - Raccomandata con avviso di ricevimento - "Mezzo equivalente" - Condizioni - Fattispecie.
In tema di notifica di atti giudiziari presso uno Stato membro dell’Unione Europea, L'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 attribuisce la facoltà di notificare gli atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite il servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, pur essendo prevista una modalità di trasmissione alternativa, "con mezzo equivalente", tuttavia, come precisato dalla Corte di giustizia UE (sentenza 2 marzo 2017, C-354/15), tale modalità è ammessa solo se offra garanzie paragonabili a quelle della raccomandata con ricevuta di ritorno, dovendo presentare il medesimo livello di certezza e affidabilità in ordine alla ricezione dell'atto da parte del destinatario. (Nella specie, la S.C., ha cassato la decisione di merito, che aveva erroneamente dichiarato la tardività dell'appello, non applicando il termine lungo, nonostante fosse da rilevare la notifica della sentenza impugnata, effettuata in un altro Stato dell'UE a mezzo posta, senza che il destinatario avesse ricevuto l'atto, essendo stato il plico, non reclamato, restituito al mittente).
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 11351 del 12/06/2020 (Rv. 658072 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327
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Esecuzione forzata - opposizioni - Opposizione esecutiva – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10661 del 05/06/2020 (Rv. 657821 - 01)Domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. - Carattere accessorio rispetto alla domanda principale - Sussistenza - Conseguenze - Inapplicabilità della sospensione feriale dei termini ai fini dell'impugnazione del relativo capo di sentenza - Fondamento.
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilita' aggravata.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la domanda di risarcimento danni da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., non ha natura autonoma, ma meramente accessoria alla domanda di opposizione. Ne consegue che, ove l'appello avverso la sentenza di primo grado abbia ad oggetto unicamente la domanda dell'opponente di accertamento della responsabilità dell'opposta a tale titolo, l'esenzione dalla sospensione feriale dei termini prevista, per la natura della causa, per l'opposizione esecutiva, è applicabile anche alla domanda accessoria, stante la prevalenza del regime previsto per la causa principale, in conseguenza del rapporto di accessorietà necessaria intercorrente tra le due domande.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10661 del 05/06/2020 (Rv. 657821 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_096 …...
Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - concordato tributario (adesione del contribuente all'accertamento) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 10252 del 29/05/2020 (Rv. 657875 - 01)Definizione agevolata - Sospensione dei termini per impugnare - Termine di cui all'art. 327 c.p.p. - Sospensione feriale - Cumulabilità - Esclusione - Proroga - Condizioni - Conseguenze - Impugnazione - Tardività - Fattispecie.
In tema di definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, il periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) del termine per impugnare di cui all'art. 327 c.p.c. non si cumula col periodo di sospensione feriale (dal 1° agosto al 15 settembre 2011), essendo quest'ultimo già interamente assorbito dalla concorrente sospensione stabilita in via eccezionale, ma alla cessazione di quest'ultima vanno aggiunti 46 giorni; conseguentemente, va considerata tardiva l'impugnazione proposta oltre tale termine così prorogato. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione spedito per la notifica il 30.4.2013 in quanto il termine annuale per impugnare, scadente il 20.12.2011, prorogato di 360 giorni ex art. 39 cit. al 14.12.2012, nonché di ulteriori 45 giorni di sospensione feriale, era scaduto il 29.1.2013).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 10252 del 29/05/2020 (Rv. 657875 - 01)
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Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - pubblicazione (deposito della) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9958 del 27/05/2020 (Rv. 657755 - 01)Pubblicazione e deposito della sentenza - Momento identificativo - Conseguenze - Impropria scissione con apposizione di distinte date in calce alla sentenza - Accertamento del giudice - Fattispecie.
Qualora risulti realizzata un'impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione con l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice, tenuto a verificare il momento di decorrenza del termine d'impugnazione ai fini della tempestività dell'impugnazione proposta, accerta quando la sentenza è divenuta effettivamente conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria, atto che determina l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo. (La S.C. ha ribadito l'enunciato principio in una fattispecie in cui il tribunale erroneamente aveva valorizzato come data di deposito del provvedimento del giudice di pace quella in calce al documento ed individuato la decorrenza del termine per impugnare in modo presuntivo, traendolo dal numero cronologico della sentenza, laddove l'attestazione del suo deposito in cancelleria in una data successiva rendeva evidente che solo a tale data era stata resa pubblica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.c., e che dalla stessa, pertanto, decorreva il termine di cui all'art. 327 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9958 del 27/05/2020 (Rv. 657755 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_327  …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9847 del 26/05/2020 (Rv. 657717 - 01)Giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione stradale - Erronea introduzione con citazione anziché con ricorso - Omesso mutamento del rito entro la prima udienza - Conseguenze - Consolidamento del rito ordinario - Effetti sulla tempestività dell'opposizione.
Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento.
Se l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, regolata dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, è stata erroneamente introdotta col rito ordinario, il mutamento del rito può essere disposto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo decreto, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, all'esito della quale il rito adottato dall'opponente in primo grado si consolida anche con riguardo alla forma dell'impugnazione; pertanto, in tale fattispecie la tempestività dell'appello deve essere verificata prendendo come riferimento la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notificazione, anziché quella del suo deposito in cancelleria.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9847 del 26/05/2020 (Rv. 657717 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_434 …...
Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto – Cass. n. 9673/2020Accertamento con sentenza - Termine per il pagamento del prezzo - Natura sostanziale - Decorrenza ex art. 1 l. n. 2 del 1979 - Dalla effettiva conoscibilità della sentenza - Fattispecie.
In caso di esercizio del diritto di riscatto di un fondo rustico accertato con sentenza passata in giudicato, il termine di tre mesi prescritto dall'art. art. 1 l. n. 2 del 1979 per effettuare il pagamento del prezzo inizia a decorrere dal momento dell'effettiva conoscibilità della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, la quale aveva erroneamente ritenuto che il termine decorresse dal deposito della decisione anziché dalla sua comunicazione con biglietto di cancelleria, omettendo così di attribuire la necessaria rilevanza ad entrambi gli adempimenti previsti dall'art. 133, comma 2, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9673 del 26/05/2020 (Rv. 657847 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_327
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cassazione
9673
2020 …...
Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - termine e data di comparizione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9546 del 25/05/2020 (Rv. 658011 - 01)Provvedimento giudiziale in formato cartaceo - Termine semestrale di decadenza ex art. 327 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69 del 1989 - "Dies a quo" - Attestazione di avvenuto deposito - Rilevanza - Sentenza redatta in formato elettronico - Differenze.
Sulla verifica della tempestività del ricorso per cassazione, in caso di provvedimento giudiziale in formato cartaceo, cui sia applicabile "ratione temporis" il termine semestrale di decadenza ex art. 327 c.p.c. nel testo modificato dalla l. n. 69 del 1989, il "dies a quo" coincide con l'attestazione dell'avvenuto deposito; non trova, infatti, applicazione la disciplina dettata per le sentenze redatte in formato elettronico, in cui è dal momento della trasmissione del provvedimento per via telematica, mediante PEC, che il procedimento decisionale si completa, divenendo il provvedimento, dalla relativa data, irretrattabile dal giudice che l'ha pronunciato e legalmente noto a tutti, con decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui alla summenzionata norma.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9546 del 25/05/2020 (Rv. 658011 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327 …...