Esecuzione forzata - opposizioni - Opposizioni esecutive - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali - Applicabilità - Sussistenza.
Le opposizioni esecutive, comprese quelle proposte prima dell'inizio dell'esecuzione, sono sottratte all'operatività della disciplina della sospensione feriale dei termini, con riferimento sia alla fase sommaria, sia alla fase a cognizione piena nel suo dipanarsi nei successivi gradi fino al giudizio di legittimità, ma non sono sottratte alla sospensione straordinaria dei termini processuali collegata all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in quanto non espressamente escluse dal dettato normativo di cui all'art. 83, comma 3, del d.l. n. 18 del 2020.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 32015 del 11/12/2024 (Rv. 672932-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327