Onorari - procedimento di liquidazione - sommario - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26288 del 27/09/2025 (Rv. 676708-01)Ordinanza di liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Termine breve di impugnazione - Decorrenza dalla notificazione dell'ordinanza - Necessità - Comunicazione della cancelleria - Irrilevanza - Mancanza della notifica - Termine lungo ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità.
In tema di impugnazione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, emessa ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine breve per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. decorre, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., dalla sua notificazione e non dalla comunicazione eseguita dalla cancelleria, con la conseguenza che, in mancanza di notifica a cura di parte, è applicabile il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26288 del 27/09/2025 (Rv. 676708-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Termini processuali - computo - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 20509 del 21/07/2025 (Rv. 675730 - 01)Dies ad quem coincidente con un venerdì festivo - Proroga al primo giorno seguente non festivo ex art. 155, comma 4, c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.
La prorogai cui all'art. 155, comma 5, c.p.c., si applica anche ai termini la cui scadenza nel giorno di sabato si verifichi in applicazione del quarto comma della disposizione citata, con la conseguenza che, laddove il termine per il compimento di un atto processuale svolto fuori dall'udienza (nella specie, la notifica del ricorso per cassazione) scada un venerdì festivo, esso deve ritenersi prorogato al lunedì successivo (sempre che quest'ultimo, a sua volta, non sia un giorno festivo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 20509 del 21/07/2025 (Rv. 675730 - 01)
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Impugnazioni in generale - termini - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16649 del 21/06/2025 (Rv. 675327 - 01)Decorrenza - Impugnazione tardiva della parte "contumace involontaria" in primo grado - Ammissibilità - Condizioni - Onere della prova - Riparto.
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, é necessario che la parte "contumace involontaria" in primo grado fornisca la prova di un presupposto oggettivo, che è dato dalla nullità dell'atto di citazione o della sua notifica, e di un presupposto soggettivo, consistente nell'ignoranza della pendenza del procedimento a suo carico, causalmente riconducibile ad uno dei predetti vizi; nel caso di inesistenza giuridica dell'atto introduttivo del giudizio o della sua notifica, invece, il presupposto soggettivo assurge ad oggetto di una presunzione, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'altra parte.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16649 del 21/06/2025 (Rv. 675327 - 01)
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Impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 737 del 11/01/2025 (Rv. 673379-01)Notifica della sentenza in forma esecutiva - Impugnazione - Decorrenza del termine breve di impugnazione per il notificante - Sussistenza - Fondamento.
In materia di impugnazioni, la notifica della sentenza di primo grado (spedita in forma esecutiva) compiuta dalla parte parzialmente vittoriosa nei confronti di una P.A. anche presso l'Avvocatura dello Stato è idonea a far decorrere il termine breve per l'appello sia per il destinatario, sia per il notificante, perché dimostra la conoscenza legale di quest'ultimo circa l'avvenuta pubblicazione della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 737 del 11/01/2025 (Rv. 673379-01)
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Interruzione - atti interruttivi - citazione o domanda giudiziale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25171 del 19/09/2024 (Rv. 672521-01)Interruzione - Atti processuali successivi alla domanda - Idoneità - Condizioni.
In tema di prescrizione, gli atti processuali successivi all'atto introduttivo del giudizio, quali le deduzioni difensive, le istanze di merito e le richieste di prove formulate dal difensore, non rientrando tra quelli contemplati dai primi due commi dell'art. 2943 c.c., possono spiegare autonoma efficacia interruttiva, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, c.c., solo ove presentino i connotati dell'atto di costituzione in mora, che, a norma del quarto comma del citato art. 2943 c.c., deve contenere una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25171 del 19/09/2024 (Rv. 672521-01)
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Notificazione - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 24817 del 16/09/2024 (Rv. 672483-01)Decorrenza del termine breve per l'appello - Notificazione della sentenza a domicilio digitale della P.A. indicato in un elenco pubblico non più utilizzabile - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
La sopravvenuta inidoneità - in base allo ius superveniens - del domicilio digitale eletto da una P.A. costituita in giudizio a mezzo di propri dipendenti non consente alla parte vittoriosa di notificare la sentenza a diverso indirizzo PEC tratto dal medesimo pubblico elenco di cui all'art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 e succ. modif., sicché la notificazione così eseguita è nulla, in quanto difforme dalle modalità telematiche previste dalla disciplina vigente; conseguentemente, non decorre da tale notifica invalida il termine breve per la proposizione dell'appello, né la nullità può considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo, non potendosi individuare, in ragione della necessaria interpretazione restrittiva delle norme in materia di decadenza dall'impugnazione, la decorrenza del predetto termine da un momento diverso da quello coincidente con la notifica compiuta nel rispetto delle forme telematiche prescritte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto efficace, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., la notificazione della sentenza di primo grado effettuata presso indirizzo telematico tratto da IndicePA, che era stato escluso - nel corso del giudizio - dalla lista degli elenchi rilevanti ai fini dell'estrazione degli indirizzi validi per la notificazione di atti processuali alla P.A.).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 24817 del 16/09/2024 (Rv. 672483-01)
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Impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13165 del 14/05/2024 (Rv. 671160-01)Cause soggette al rito del lavoro - Termine breve per la impugnazione - Decorrenza - Notifica alla parte personalmente ex art. 479 c.p.c. - Idoneità a far decorrere il termine - Esclusione.
Il termine breve d'impugnazione decorre, anche nelle cause soggette al rito del lavoro, dalla notificazione della sentenza effettuata, ex art. 285 c.p.c., al procuratore della parte costituita, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché la notificazione fatta, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il suddetto termine.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13165 del 14/05/2024 (Rv. 671160-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_479, Cod_Proc_Civ_art_434, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34272 del 07/12/2023 (Rv. 669822 - 01)Notificazione - dell'atto di impugnazione - nullità - in genere - Notificazione nulla - Tempestività della rinnovazione - Imputabilità alla parte dell'esito negativo della prima notificazione - Rispetto del termine per impugnare - Necessità - Non imputabilità alla parte - Riattivazione e conclusione della procedura notificatoria - Effetto sanante ex tunc - Condizioni.
Ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l'errore originario sia imputabile al notificante oppure no: nel primo caso, l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione; nel secondo caso, invece, la ripresa del procedimento notificatorio - che la parte deve provare di aver avviato nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al giudice - ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, essendo irrilevante l'intervenuto spirare del termine per impugnare.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34272 del 07/12/2023 (Rv. 669822 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_330 …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 31592 del 14/11/2023 (Rv. 669640 - 01)Decadenza dall'impugnazione - Appello depositato telematicamente - Ammissibilità - Verifica del contenuto della busta telematica da parte del giudice - Possibilità - Illeggibilità dei files per causa non imputabile alla parte interessata - Conseguenze - Rimessione in termini dell’appellante - Necessità.
Ai fini della valutazione dell'ammissibilità del deposito telematico dell'appello, il giudice può verificare d'ufficio il contenuto della busta telematica e, laddove constati l'illeggibilità dei relativi files, per causa non imputabile all'appellante, è tenuto a rimetterlo in termini per la rinnovazione dell'incombente.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 31592 del 14/11/2023 (Rv. 669640 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_153 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31460 del 13/11/2023 (Rv. 669599 - 01)Ricorso per cassazione - Sentenza impugnata notificata - Poteri certificativi dell'avvocato - Limitazione alle attività di notificazione da lui poste in essere - Estensione ad altre affermazioni nel testo della relata di notifica dell'attestazione di conformità, tra cui la data di notifica della sentenza impugnata - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di giudizio di cassazione, i poteri certificativi che competono all'avvocato notificante riguardano le attività del procedimento notificatorio da lui poste in essere e la conformità delle copie analogiche prodotte ai documenti informatici originali e non si estendono a qualsiasi altra affermazione da lui compiuta nel testo della relata di notifica o dell'attestazione di conformità, qualora tali affermazioni non siano accompagnate dal deposito di pertinente documentazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, rilevando che la mera affermazione, compiuta dall'avvocato del ricorrente in sede di attestazione di conformità, della data di notificazione della sentenza alla controparte, non accompagnata dal deposito della copia analogica della relata di notificazione, non vale a escludere la sanzione di improcedibilità del ricorso).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31460 del 13/11/2023 (Rv. 669599 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_372 …...
Impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28647 del 16/10/2023 (Rv. 669059 - 01)Notifica di un secondo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo - Osservanza del termine breve decorrente dal primo appello - Effetto di proroga del termine lungo - Esclusione - Assoggettamento al termine (breve o lungo) che per primo viene a scadenza - Necessità - Fondamento.
Nell'ipotesi di notifica di un secondo atto di appello che faccia seguito al primo non ancora dichiarato inammissibile o improcedibile, l'osservanza del termine breve decorrente da quest'ultimo non ha un effetto di proroga del termine lungo, restando, pertanto, il secondo atto di impugnazione assoggettato al termine (breve o lungo) che per primo viene a scadenza, in quanto la locuzione "indipendentemente dalla notificazione" posta ad apertura dell'art. 327 c.p.c. sta ad attestare che il termine lungo va comunque rispettato, sia stata o meno notificata la sentenza, e che, dunque, la notifica può avere l'effetto di far scattare anche il termine breve e determinare - ove l'impugnazione non lo rispetti - la formazione del giudicato se venuto a scadere prima del termine lungo, ma non anche quello di precludere la formazione del predetto giudicato per effetto della scadenza del termine lungo se - nelle ipotesi predette - maturata anteriormente a quella del termine breve.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28647 del 16/10/2023 (Rv. 669059 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_358, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
notificazione - nullità Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28425 del 11/10/2023 (Rv. 669014 - 01)Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento - Appello - Nullità della notifica della sentenza impugnata - Rilievo officioso - Necessità - Eccezioni.
Ai fini della valutazione della tempestività dell'appello il giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio, la regolarità della notificazione della sentenza impugnata (salvo il caso in cui la nullità riguardi la persona alla quale debba essere consegnato l'atto o se vi sia incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta la consegna o sulla data), in mancanza della quale il termine breve non decorre.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28425 del 11/10/2023 (Rv. 669014 - 01)
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27916 del 04/10/2023 (Rv. 669159 - 01)Termine breve per impugnare - Dies a quo - Conoscenza "aliunde" - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie in tema di sentenza di fallimento.
Il termine breve per l'impugnazione di una sentenza decorre dalla conoscenza legale della stessa, ossia da una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo o in funzione dello stesso della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, e che sia normativamente idonea a determinare detta conoscenza, non essendo sufficiente la conoscenza effettiva ”aliunde” dell'atto. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che la proposizione del reclamo avverso la sentenza di fallimento di una società da parte del suo liquidatore in proprio, quale terzo interessato ex art. 18, comma 4 l. fall., e non come legale rappresentante della stessa, sia idonea a radicare la conoscenza legale della sentenza di fallimento in capo alla società e, di conseguenza, a far decorrere nei confronti di essa il termine breve di trenta giorni per l'impugnazione).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27916 del 04/10/2023 (Rv. 669159 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25889 del 05/09/2023 (Rv. 668958 - 01)Notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Parte costituita in primo grado contumace in appello - Notifica alla parte personalmente - Decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione - Idoneità - Sentenza spedita in forma esecutiva - Irrilevanza - Fondamento.
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, è idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente, già costituita in primo grado, qualora quest'ultima sia rimasta contumace nel giudizio di appello, indipendentemente dalla circostanza che la notificazione abbia ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c., in quanto agli effetti di cui all'art. 326 c.p.c. non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l'esercizio del potere d'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25889 del 05/09/2023 (Rv. 668958 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_292, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_479 …...
Impugnazioni civili Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25686 del 04/09/2023 (Rv. 668884 - 01)Impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Termine breve per impugnare - Notificazione della sentenza, da parte dell'avvocato, in nome e nell'interesse degli eredi della parte defunta - Sufficienza - Procura rilasciata dagli eredi - Necessità - Esclusione.
Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione è sufficiente la notificazione della sentenza, da parte dell'avvocato, in nome e nell'interesse degli eredi della parte defunta, non essendo necessario che questi ultimi gli rilascino una nuova procura.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25686 del 04/09/2023 (Rv. 668884 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_300 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25686 del 04/09/2023 (Rv. 668884 - 02)Termine breve per impugnare - Notificazione della sentenza in modalità telematica - Prova - Deposito di copie, in formato "pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della PEC - Idoneità - Deposito dei "file" in formato "*.eml" o "*.msg" - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato "pdf', delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato "*.eml" o "*.msg" (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25686 del 04/09/2023 (Rv. 668884 - 02)
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notificazione Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23396 del 01/08/2023 (Rv. 668710 - 01)Notifica della sentenza con modalità telematiche effettuata dal difensore - Art. 11 della l. n. 53 del 1994 - Solennità delle forme - Esclusione - Idoneità delle forme notificatorie a provocare la decorrenza del termine breve per impugnare - Necessità - Fattispecie.
In caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto tardivo l'appello facendo decorrere i termini per la sua proposizione da una mera comunicazione telematica con cui il difensore, chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, aveva allegato il testo della sentenza di primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23396 del 01/08/2023 (Rv. 668710 - 01)
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Impugnazioni civili – cassazione (ricorso per) – ricorso Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 22074 del 24/07/2023 (Rv. 668227 - 01)Processo telematico in cassazione - Mancato deposito del ricorso nel fascicolo informatico - Improcedibilità - Concorso di una causa di inammissibilità del medesimo ricorso - Priorità della declaratoria di improcedibilità.
In tema di giudizio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile in ragione del suo mancato deposito nel fascicolo informatico (ex artt. 396 c.p.c. e 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.), l'esame dell'atto non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 22074 del 24/07/2023 (Rv. 668227 - 01)
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale – termini Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20054 del 13/07/2023 (Rv. 668461 - 01)Tempestività, e conseguente ammissibilità, dell'impugnazione - Anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine - Prova - Onere - Di chi propone l'impugnazione - Fattispecie.
L'onere della prova dell'osservanza del termine d'impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d'ufficio inammissibile. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di una sentenza d'appello, già impugnata per revocazione dallo stesso ricorrente, il quale aveva omesso di indicare e di provare la data di notifica della citazione per revocazione, equivalente alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20054 del 13/07/2023 (Rv. 668461 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_398 …...
Impugnazioni civili - opposizione di terzo Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18027 del 23/06/2023 (Rv. 668353 - 01) Opposizione di terzo revocatoria - Conoscenza del dolo o della collusione - Durante la pendenza del giudizio tra le parti colluse - "Dies a quo" per la proposizione dell'opposizione - Dal passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce - Possibilità di un suo intervento "ad opponendum" - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di opposizione di terzo revocatoria, il creditore può venire a conoscenza del dolo o della collusione anche in pendenza del giudizio tra le parti colluse, sicché, in tale ipotesi, è dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce quest'ultimo che decorre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 326, comma 1, e 404, comma 2, c.p.c. per la proposizione dell'opposizione, sempreché il creditore non eserciti il diritto di intervenire volontariamente e tempestivamente "ad opponendum" nel medesimo giudizio, onde far valere le ragioni contrarie all'accoglimento della domanda, a tutela dei suoi interessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo cui il rapporto collusivo, intercorso tra il debitore esecutato e i suoi genitori e concretatosi nella proposizione, da parte di questi ultimi, dell'azione ex art. 2932 c.c. onde ottenere il trasferimento della proprietà del bene ipotecato, era stato conosciuto dalle banche creditrici per avere i genitori allegato copia della relativa domanda nel procedimento per opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18027 del 23/06/2023 (Rv. 668353 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_405, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Civ_art_2932, Cod_Proc_Civ_art_619 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16687 del 13/06/2023 (Rv. 668339 - 01)Notificazione - della sentenza impugnata - a piu' parti -termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Rito lavoro - Riunione di più cause distinte con identiche questioni - Notifica ad istanza di una sola delle parti - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Esclusione - Fondamento.
Nel rito del lavoro, ove più cause distinte ed indipendenti siano state riunite per mera identità di questioni, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti non segna l'inizio del termine breve per l'impugnazione contro tutte le altre parti, non operando in tale ipotesi l'unitarietà del termine di impugnazione, previsto per la diversa ipotesi di litisconsorzio necessario o, in ipotesi di litisconsorzio processuale, di cause inscindibili o dipendenti.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16687 del 13/06/2023 (Rv. 668339 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_274, Cod_Proc_Civ_art_151 …...
Riattivazione e conclusione della procedura notificatoria – Cass. n. 8983/2023Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Presso il domicilio eletto o effettivo - Esito ugualmente negativo della notifica - Caso fortuito o forza maggiore - Rilevanza - Fondamento - Conseguenze - Riattivazione e conclusione della procedura notificatoria - Condizioni - Fattispecie.
La tempestiva e rituale ripresa del procedimento di notificazione di un atto di impugnazione non andato a buon fine per caso fortuito o forza maggiore (come nel caso della morte del procuratore domiciliatario dell'appellato) ne presuppone la riattivazione mediante istanza al giudice "ad quem" - da depositarsi contestualmente all'attestazione dell'omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio - volta a domandare la fissazione di un termine perentorio per il relativo completamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., sul presupposto che l'appellante si era costituito in giudizio, iscrivendo la causa a ruolo, ed aveva atteso la prima udienza di trattazione per chiedere l'autorizzazione a rinnovare la notifica, non andata a buon fine per l'intervenuto decesso del professionista presso il quale l'appellato aveva eletto domicilio in primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8983 del 30/03/2023 (Rv. 667242 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_330
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Unicità di fatto generatore del diritto di credito azionato dal ricorrente nel giudizio di merito – Cass. n. 8556/2023Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Processo litisconsortile - Domande autonome e cumulate - Unicità di fatto generatore del diritto di credito azionato dal ricorrente nel giudizio di merito - Notifica della sentenza d'appello eseguita nei confronti di una sola delle controparti - Definitività della sentenza ai fini della decorrenza del "dies a quo" dell'azione di equa riparazione - Esclusione - Conseguenze.
Nel caso in cui in un giudizio con più parti non sussista un'ipotesi di litisconsorzio processuale necessario ma siano state proposte domande autonome e cumulate nei confronti di parti diverse, originate da un comune fatto generatore, la notifica della sentenza di appello effettuata nei confronti di una sola parte non determina anche nei confronti delle altre il decorso del termine breve per la proposizione del ricorso in cassazione, con la conseguenza che solo con il decorso del cd. "termine lungo" per impugnare la sentenza è definitiva nei confronti della parte cui non sia stata notificata la sentenza e solo dal decorso di tale termine decorre il "dies a quo" di cui alla l. n. 89 del 2001 per proporre l'azione di equa riparazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8556 del 27/03/2023 (Rv. 667504 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_274, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_285
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Notificazione dell'impugnazione – Cass. n. 7448/2023Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Notificazione dell'impugnazione - Equivalenza alla notificazione della sentenza per la decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c. - Limiti - Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La notificazione di un'impugnazione equivale (sia per la parte notificante, sia per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. per proporre altro tipo di impugnazione, soltanto quando l'impugnazione sia stata proposta da una delle parti della causa, con esclusione dell'impugnazione proposta dal terzo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile il gravame, per tardiva sua proposizione, sull'errata assimilazione della notifica dell'atto di opposizione di terzo ex art 404 c.p.c. alla notifica della sentenza di primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7448 del 15/03/2023 (Rv. 667295 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
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Notificazione della sentenza alla società nelle mani dell'avvocato domiciliatario – Cass. n. 35690/2022Procedimento civile - capacità processuale - in genere - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Fallimento della parte intervenuto nel corso del giudizio di appello e non dichiarato dal difensore - Notificazione della sentenza alla società nelle mani dell'avvocato domiciliatario - Decorrenza del termine breve per impugnare per cassazione nei confronti del curatore - Esclusione - Fondamento.
In caso di fallimento della società, intervenuto nel corso del giudizio di appello e non dichiarato dal difensore della parte, ove la sentenza venga notificata alla società nelle mani dell'avvocato domiciliatario, non può decorrere il termine breve per impugnare la sentenza nei confronti del curatore, stante la nullità della notifica per essere stata effettuata nei confronti della società laddove, una volta intervenuto il fallimento, deve essere effettuata nei confronti del curatore.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 35690 del 05/12/2022 (Rv. 666333 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_326
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Rigetto con pronuncia definitiva – Cass. n. 34402/2022Trascrizione - atti relativi a beni immobili - atti soggetti alla trascrizione - cancellazione della trascrizione - Domanda giudiziale - Rigetto con pronuncia definitiva - Effetti - Cancellazione della trascrizione - Revocazione straordinaria ex art. 395 n. 3 c.p.c. - Rinnovazione della trascrizione - Inammissibilità - Fattispecie in tema di responsabilità del difensore.
In caso di rigetto, con effetto di giudicato, della domanda giudiziale trascritta, la trascrizione perde efficacia "ipso iure" e l'impugnazione della pronuncia con revocazione straordinaria ex art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c., la quale non incide sul passaggio in giudicato, non consente una nuova trascrizione della domanda, né la rinnovazione della formalità. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la responsabilità dell'avvocato per omessa rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 bis c.c., sul rilievo che l'originaria azione di simulazione era stata respinta con sentenza passata in giudicato, non assumendo rilievo l'impugnazione di tale decisione con revocazione straordinaria).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34402 del 23/11/2022 (Rv. 666156 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2668_1, Cod_Civ_art_2668_2, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_395
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Efficacia dal lato passivo del rapporto – Cass. n. 34260/2022Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - pluralità' di difensori - Pluralità di difensori - Ammissibilità - Carattere congiuntivo del mandato - Efficacia dal lato passivo del rapporto - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Notifica via PEC ad uno solo dei procuratori costituiti - Sufficienza.
La nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue che, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., è sufficiente la notifica via PEC della sentenza ad uno solo dei procuratori costituiti.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 34260 del 21/11/2022 (Rv. 666195 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
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Imputabilità alle parti dei lassi di tempo occorsi per la comunicazione delle sentenze e per l'esercizio della difesa – Cass. n. 33416/2022Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Legge n. 89 del 2001 - Durata irragionevole del processo - Criteri di determinazione - Imputabilità alle parti dei lassi di tempo occorsi per la comunicazione delle sentenze e per l'esercizio della difesa - Esclusione - Riferibilità alla parte vittoriosa del tempo decorso per il mancato esercizio della facoltà di notifica a fini sollecitatori - Necessità.
In tema di determinazione della durata ragionevole del processo, agli effetti della legge n.89 del 2001, il giudice non può detrarre integralmente dal termine complessivo i periodi intercorrenti tra il deposito delle sentenze di primo e di secondo grado e la notifica dei rispettivi atti di gravame, non essendo addebitabili alle parti i tempi occorrenti per la comunicazione delle stesse sentenze potendosi comunque scomputare i soli lassi temporali non riconducibili all'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che, ove la parte, per perseguire un proprio interesse, non si sia avvalsa di una facoltà, come, ad esempio, quella della notificazione della sentenza a sé favorevole, lasciando così decorrere l'intero termine lungo per la proposizione dell'impugnazione, essa non può pretendere che tale termine venga integralmente addebitato all'organizzazione giudiziaria, dovendo il giudice dell'equa riparazione apprezzare in concreto il comportamento processuale della parte stessa anche in relazione alla scelta di non utilizzare detta facoltà sollecitatoria.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33416 del 11/11/2022 (Rv. 666140 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
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Sospensione per emergenza epidemiologica da Covid-19 – Cass. n. 33069/2022Tributi (in generale) - "solve et repete" - condono fiscale - Processo tributario - Definizione agevolata - Termine per impugnare - Sospensione ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 - Richiesta del contribuente - Necessità - Insussistenza - Sospensione per emergenza epidemiologica da Covid-19 - Cumulo - Sospensione feriale - Non cumulabilità - Ragioni.
In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensione del termine per impugnare, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, opera automaticamente, a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersene, e si cumula con quella dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamente assorbita dalla sospensione prevista nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata, in ragione della natura eccezionale di quest'ultima.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 33069 del 09/11/2022 (Rv. 666396 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
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Mancato perfezionamento non imputabile al notificante – Cass. n. 31346/2022Procedimento civile – notificazione - Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Ripresa del procedimento notificatorio - Individuazione giurisprudenziale di un limite temporale pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. - Applicabilità della regola ad una ripresa antecedente - Esclusione - Fondamento.
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, alla ripresa del procedimento notificatorio - se compiuta in data antecedente alla pronuncia di legittimità che, nel 2016, ha quantificato in un tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. il termine ragionevole entro il quale va riattivato il processo di notificazione - non è applicabile il predetto principio giurisprudenziale, poiché la determinazione di matrice giudiziale della durata di un termine rientra nella nozione di "overruling" processuale e, perciò, di esso non si può fare applicazione retroattiva, a tutela della effettività dei mezzi di azione e a garanzia dell'affidamento incolpevole creatosi in capo alla parte che ha fatto affidamento sui principi di diritto consolidati al momento dello svolgimento dell'attività processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31346 del 24/10/2022 (Rv. 666053 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_330
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31346
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Notificazione della sentenza d'appello – Cass. n. 26810/2022Procedimento civile - notificazione - al procuratore - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Notificazione della sentenza d'appello - A mezzo PEC - Esito negativo - Per fatto imputabile al destinatario - Oneri del notificante - Notificazione presso la cancelleria - Condizioni.
Nel caso in cui la notifica a mezzo PEC della sentenza d'appello al difensore della parte domiciliato "extra districtum" non vada a buon fine per fatto imputabile a quest'ultimo (nella specie, a causa del riempimento della relativa casella), la tempestiva rinnovazione della stessa presso la cancelleria della Corte d'appello ove pendeva la lite è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26810 del 12/09/2022 (Rv. 665704 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_170
Corte
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26810
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Notificazione della sentenza eseguita ad istanza di una parte – Cass. n. 19274/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Termine per l'impugnazione - Applicazione - Notificazione della sentenza eseguita ad istanza di una parte - Effetti - Decorrenza del termine di impugnazione contro tutte le altre parti - Configurabilità per il notificante e per il destinatario - Decadenza dall'impugnazione del litisconsorte non destinatario della notifica - Esclusione - Fondamento.
In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) va interpretato nel senso che detto momento rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare, nei confronti del notificante e delle altre parti del giudizio, solo per il notificante stesso e per la parte destinataria della notificazione, atteso che anche ciascuna delle altre parti ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che é condizione per far scattare il termine breve per l'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19274 del 15/06/2022 (Rv. 664997 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_331
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19274
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Principio della unitarietà del termine per l'impugnazione – Cass. n. 16141/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Processo con pluralità di parti - Principio della unitarietà del termine per l'impugnazione - Applicabilità in tema di cause scindibili - Esclusione - Conseguenze.
In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) trova applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c. è esclusa la necessità del litisconsorzio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16141 del 19/05/2022 (Rv. 665054 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_332
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16141
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Mancato perfezionamento non imputabile al notificante – Cass. n. 13394/2022Procedimento civile - notificazione - in genere - Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata - Onere di autonoma attivazione - Sussistenza - Fattispecie.
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tardiva la notifica dell'atto di appello, richiesta ad ottobre 2014 ma perfezionata il 10 novembre 2015, tenuto conto che l'appellante non si era attivato autonomamente ma aveva atteso l'udienza del 29 settembre 2015, per richiedere l'autorizzazione alla rinnovazione, senza allegare e provare la ricorrenza di circostanze eccezionali che giustificassero l'omessa riattivazione).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 13394 del 28/04/2022 (Rv. 664656 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
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Idoneità e far decorrere il termine breve per impugnare – Cass. n. 10138/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - in genere - Notificazione della sentenza in copia non autentica - Nullità della notificazione - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Idoneità e far decorrere il termine breve per impugnare - Fattispecie.
La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della attestazione di conformità all'originale, rilasciata dal cancelliere, non incide sulla validità della notificazione, attesa la tassatività dei casi di nullità previsti dall'art. 160 c.p.c., e non ne comporta l'inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l'originale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notificazione della copia del provvedimento impugnato, a sua volta pervenuta al notificante dalla cancelleria in esecuzione dell'adempimento imposto dall'art. 133 c.p.c., in quanto la stessa era stata effettuata a mezzo p.e.c. dal procuratore della parte notificante e non vi era contestazione circa la sua corrispondenza all'originale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10138 del 29/03/2022 (Rv. 664404 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_133
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Tempestività dell'impugnazione – Cass. n. 7634/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - in genere - Tempestività dell'impugnazione - Accertamento d'ufficio - Sanabilità della decadenza - Insussistenza.
L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022 (Rv. 664446 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
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Stimolazione del contraddittorio – Cass. n. 7356/2022Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio - giudice - istruttore - poteri e obblighi - Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - in genere - Tardività dell'impugnazione - Rilevabilità d'ufficio - Stimolazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Fondamento - Violazione dell'art. 6 CEDU - Esclusione - Ragioni.
La tardività dell'impugnazione può essere rilevata d’ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7356 del 07/03/2022 (Rv. 664444 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
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Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Cass. n. 5899/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Regola generale contenuta negli artt. 1586 e 1777 c.c. - Applicabilità alla rivendicazione – Sussistenza - Indicazione, da parte del convenuto, del soggetto nel cui nome detiene il bene – Conseguenze - Diritto alla sua estromissione - Sussistenza - Condizioni - Prova dell'assenza di interesse da parte sua - Conseguenze - Esclusione del litisconsorzio necessario anche in caso di intervento "jussu judicis" del possessore - Assenza di prova dell'interesse - Conseguenze - Sussistenza del litisconsorzio necessario per inscindibilità della causa.
A norma degli artt. 1586 e 1777 c.c. - che esprimono una regola generale applicabile anche fuori dell'ambito dei contratti di locazione e di deposito - il convenuto in un'azione di revindica, che indichi il soggetto in nome del quale detiene il bene rivendicato, ha diritto di essere estromesso dalla lite e perde, quindi, la legittimazione passiva rispetto alla domanda. Ne consegue che fra tali soggetti non viene a costituirsi un rapporto di litisconsorzio necessario, neanche nel caso in cui venga disposta, sotto il profilo della comunanza di causa, l’intervento "jussu judicis" della persona indicata come l'effettivo possessore del bene rivendicato. Peraltro, l'obbligo del giudice di estromettere dalla causa il detentore originariamente citato non è incondizionato, ma a norma del citato art. 1586 c.c., presuppone che quest'ultimo dimostri di non aver alcun interesse a rimanere della lite e non si opponga, quindi, all'azione del terzo che pretende di aver diritto alla cosa; pertanto se la sentenza di primo grado, ritenendo persistere siffatto interesse, non estrometta il detentore del giudizio, ma decida la lite nei confronti sia del detentore che del possessore chiamato in causa, si verifica, in sede di gravame, un'ipotesi di causa inscindibile, con la conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'interventore coatto, cui l’atto di appello non sia stato validamente notificato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5899 del 23/02/2022 (Rv. 663938 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_1586, Cod_Civ_art_1777, …...
Notifica di ricorso per cassazione – Cass. n. 1515/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - Notifica di ricorso per cassazione avverso un provvedimento diverso da quello che si intendeva impugnare - Deposito del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che si intendeva impugnare - Successiva tardiva notificazione del ricorso avverso il provvedimento che si intendeva impugnare - Mancata costituzione della controparte - Inesistenza della notificazione - Fondamento - Conseguenze.
La notificazione di un ricorso per cassazione avverso un provvedimento diverso da quello che si intendeva impugnare, seguita dal tempestivo deposito del ricorso avverso il provvedimento che si intendeva impugnare e dalla sua tardiva notificazione, integra un'ipotesi di inesistenza della notificazione riconducibile a quella di totale mancanza materiale dell'atto, non suscettibile, in caso di mancata costituzione della controparte, di sanatoria "ex tunc" ai sensi dell'art. 291 c.p.c. mediante nuova notifica del ricorso, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1515 del 19/01/2022 (Rv. 663632 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_291
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1515
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Notificazione presso il procuratore costituito – Cass. n. 115/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Presso il domicilio effettivo - Esito negativo della notifica - Causa imputabile al richiedente - Conseguenze - Riattivazione della procedura notificatoria - Escusione.
In tema di impugnazione, qualora la notifica presso il procuratore costituito abbia avuto esito negativo per circostanze imputabili al richiedente, non è data al notificante, una volta decorso il termine di impugnazione, la possibilità di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, affinché la notifica abbia effetto dalla data iniziale di attivazione dello stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto il ricorrente, in occasione della prima notifica, aveva colpevolmente omesso di consultare l'albo professionale, peraltro ormai informatizzato ed accessibile telematicamente, affidandosi invece alle indicazioni, non più attuali, contenute nell'atto di appello e nella sentenza impugnata).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 115 del 04/01/2022 (Rv. 663551 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_330
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115
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Notificazione della sentenza d'appello – Cass. n. 39970/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Notificazione della sentenza d'appello ai fini della decorrenza del termine breve - Elezione di domicilio "fisico" del destinatario - Notifica tramite p.e.c. al domicilio digitale del domiciliatario - Validità - Ragioni.
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, nonostante l'indicazione della parte destinataria di un domicilio "fisico" ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, è possibile procedere alla notificazione della sentenza d'appello presso il domiciliatario mediante posta elettronica certificata, poiché il domicilio digitale, pur non indicato negli atti, può essere utilizzato per la notificazione in questione in quanto le due opzioni concorrono.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 39970 del 14/12/2021 (Rv. 663188 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_360
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39970
2021 …...
Notifica per via telematica (PEC) avente ad oggetto più sentenze tra le medesime parti – Cass. n. 31779/2021Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere - Decorrenza del termine breve d'impugnazione - Notifica per via telematica (PEC) avente ad oggetto più sentenze tra le medesime parti - Prova dell'avvenuta notificazione della sentenza impugnata - Eccezione - Contenuto - Fattispecie.
In tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata in via telematica con unico invio, unitamente ad altre sentenze rese tra le stesse parti in altrettanti procedimenti pendenti, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre il ricorso per cassazione, spettando in ogni caso al notificante - in caso di specifica contestazione circa il mancato inserimento della sentenza impugnata tra quelle spedite - l'onere di provare che l'invio telematico conteneva anche la sentenza in questione. (In applicazione del su esteso principio la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto per mancato rispetto del "termine breve", essendosi il ricorrente, a fronte dell'eccezione di tardività sollevata dal controricorrente, limitato a dedurre l'onere probatorio sopra indicato senza indicare in modo univoco e inequivocabile l'assenza della sentenza impugnata tra quelle notificate).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 31779 del 04/11/2021 (Rv. 663093 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
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2021 …...
Sospensione dei termini per impugnare – Cass. n. 30397/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Processo tributario - Ricorso per cassazione - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini per impugnare - Definizione agevolata - Sospensione ex art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018 - Cumulo - Esclusione - Successione nel tempo - Sussistenza - Conseguenze
In tema di ricorso per cassazione, in relazione alle controversie rientranti nella definizione agevolata di cui al d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, ove per effetto della sospensione legale prevista dall'art. 6, comma 11, del decreto cit., il termine per impugnare scada nel periodo di sospensione dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, previsto dal d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. 27 del 2020 e dal d.l. n. 23 del 2020, conv. in l. n. 40 del 2020, esso resta prorogato in conseguenza della successione nel tempo degli effetti di tali sospensioni legali.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30397 del 27/10/2021 (Rv. 662822 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
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30397
2021 …...
Riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato – Cass. n. 25476/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Declinatoria di giurisdizione - Impugnazione - Termine breve - Decorrenza - Riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato - Idoneità - Condizioni.
Nel caso in cui il giudice inizialmente adito abbia declinato la propria giurisdizione in favore di altro giudice, la riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo, equivalendo a legale conoscenza della sentenza, fa decorrere il termine per l'impugnazione della stessa, ai sensi dell'art. 326 c.p.c. nei confronti della parte destinataria dell'atto di riassunzione, purché quest'ultimo, per il suo contenuto, possa dirsi equivalente alla notifica della sentenza da impugnare.
Corte di Cassazione, Sez. U -, Sentenza n. 25476 del 21/09/2021 (Rv. 662251 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
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25476
2021 …...
Ordinanza di estinzione pronunziata in udienza – Cass. n. 18499/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - Estinzione del processo - provvedimento del giudice - impugnazione - termini - Tribunale in composizione monocratica - Ordinanza di estinzione pronunziata in udienza - Natura di sentenza - Conseguenze in tema di decorso del termine di impugnazione.
L'ordinanza con cui il tribunale in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio ha contenuto decisorio e natura sostanziale di sentenza; ne consegue che, avuto riguardo alla relativa impugnazione, mentre il termine cd. breve decorre solo a seguito della notificazione dell'ordinanza medesima ad istanza di parte, quello cd. lungo, applicabile in assenza di tale notifica, decorre dal deposito del provvedimento, coincidente, nell'ipotesi di sua pronuncia in udienza, con la data di quest'ultima.
Corte Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18499 del 30/06/2021 (Rv. 661623 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_176, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_308, Cod_Proc_Civ_art_326
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2021 …...
Attività processuale del destinatario della notifica – Cass. n. 18607/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Decorrenza - Notificazione della decisione - Attività processuale del destinatario della notifica - Equiparazione - Condizioni - Fattispecie.
Ai fini del decorso del termine breve per proporre impugnazione, alla notificazione della decisione su iniziativa di parte va parificata l'attività processuale di colui che avrebbe dovuto essere il destinatario di tale notificazione, dalla quale emerga una precisa volontà di "reagire" alla statuizione, essendo tale attività idonea, sul piano funzionale, esattamente come la ricezione della notifica, a realizzare una situazione di conoscenza proiettata verso l'esterno. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto della Corte d'appello che, erroneamente, non aveva ritenuto tardivo il reclamo, proposto contro un provvedimento, già oggetto di una richiesta di modifica, presentata dallo stesso reclamante più di trenta giorni prima del reclamo).
Corte Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18607 del 30/06/2021 (Rv. 661615 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_739
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Ordinanza di liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato – Cass. n. 18004/2021Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - sommario - Ordinanza di liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato - Ricorso straordinario per cassazione - Termine di breve di impugnazione - Decorrenza - Dalla notificazione dell'ordinanza.
In tema di impugnazione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, il ricorso straordinario per cassazione deve essere proposto nel termine breve decorrente dalla notificazione dell'ordinanza medesima e, in mancanza, in quello lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Corte Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18004 del 23/06/2021 (Rv. 661545 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
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Ricorso incidentale tardivo rispetto al termine – Cass. n. 17707/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - termini - Ricorso incidentale tardivo rispetto al termine breve o annuale - Inammissibilità del ricorso principale - Conseguente inefficacia di quello incidentale - Osservanza del termine per la proposizione del ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c. - Irrilevanza.
In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17707 del 22/06/2021 (Rv. 661757 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_371
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Giudizio di primo grado in materia di lavoro – Cass. n. 14195/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Giudizio di primo grado in materia di lavoro - Costituzione della P.A. a mezzo di propri dipendenti - Comunicazione o notificazione della sentenza in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012 - Al dipendente - Inammissibilità - Fondamento.
Nei giudizi di lavoro, le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio mediante propri dipendenti, aventi per oggetto i provvedimenti finali del giudizio di primo grado e successive alla data di entrata in vigore dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012 (pur nel testo ora integrato dall'art. 289, comma 1, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020), vanno eseguite esclusivamente per via telematica agli indirizzi di posta elettronica comunicati ai sensi del comma 12 dell'art. 16 citato, senza che, ove effettuate al funzionario delegato con altre modalità, possa operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto la necessità di interpretare restrittivamente le norme in materia di decadenza dall'impugnazione esclude la possibilità di individuare un momento di decorrenza del termine breve diverso da quello che scaturisce da una comunicazione effettuata nel rispetto delle forme telematiche specificamente individuate dalla legge. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che, avendo calcolato la decorrenza del termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado conclusiva del cd. rito Fornero dalla comunicazione del provvedimento al funzionario incaricato, presso la cancelleria, aveva dichiarato inammissibile perché tardivo il reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, proposto dall'Amministrazione soccombente).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 14195 del 24/05/2021 (Rv. 661299 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_417_2 …...
Decisione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Cass. n. 12566/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - Ricorso per cassazione - Decisione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Termine breve per il ricorso - Comunicazione della decisione da parte della segreteria della Commissione - Configurabilità - Esclusione.
In tema di ricorso per cassazione contro le decisioni emanate dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano brevetti e Marchi, la notificazione della pronuncia impugnata, a cura della segreteria della Commissione e nei confronti delle parti interessate, ex art. 136, comma 16, del d.lgs. n. 30 del 2005 (nel testo vigente "ratione temporis"), equivale soltanto all'avviso di cancelleria del deposito della sentenza di cui all'art. 133 c.p.c., non integrando invece la notifica ad istanza di parte, necessaria ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione ex art. 285 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12566 del 12/05/2021 (Rv. 661319 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Conseguenze in tema di decorso del termine breve per l'impugnazione – Cass. n. 12345/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza -Difesa diretta della P.A. ex art. 417 bis c.p.c. - Mancata elezione di domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - Conseguenze in tema di decorso del termine breve per l'impugnazione - Indicazione da parte del funzionario del proprio indirizzo di posta elettronica - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di impugnazioni, nell'ipotesi di difesa diretta della P.A. ex art. 417 bis c.p.c., qualora il funzionario costituito abbia omesso di eleggere domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, devono ritenersi valide le notifiche effettuate presso la cancelleria del giudice adito, anche ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 326 c.p.c., né rileva che il funzionario medesimo abbia effettuato l'indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al momento della costituzione in giudizio, non trovando applicazione ai funzionari la disciplina normativa che ha introdotto l'obbligo di tale indicazione per i difensori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile, per tardività, un appello depositato oltre il termine breve computato dalla notifica della sentenza in cancelleria).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 12345 del 10/05/2021 (Rv. 661216 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_417_2 …...
Notificazione della sentenza al difensore non domiciliatario – Cass. n. 10129/2021Procedimento civile - notificazione - al procuratore - Notificazione della sentenza al difensore non domiciliatario - Decorrenza del termine breve per impugnare - Idoneità - Sussistenza.
La notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all'art. 325 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche il suo domiciliatario, atteso che all'eventuale elezione di domicilio fuori dal circondario del tribunale cui il difensore è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche esclusivamente in quel luogo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10129 del 16/04/2021 (Rv. 661068 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_141, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Riserva di impugnazione differita della sentenza non definitiva – Cass. n. 8271/2021Impugnazioni civili - appello - appellabilita' (provvedimenti appellabili) - sentenze - non definitive - riserva facoltativa di gravame - Riserva di impugnazione differita della sentenza non definitiva - Notificazione di tale sentenza - Applicazione del termine breve ex art. 325 c.p.c. - Esclusione.
Il principio secondo il quale il termine per la proposizione di una impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza, senza che abbia rilievo il fine processuale per cui la notificazione è stata eseguita, deve essere coordinato col regime delle sentenze non definitive, nel senso che, se una sentenza siffatta sia stata oggetto di valida riserva di impugnazione differita, non è la sua notificazione a far decorrere il termine acceleratorio di impugnazione stabilito dall'art. 325 c.p.c., bensì quella della sentenza che definisce il giudizio o, comunque, di altra successiva, salvo l'onere per l'interessato di proporre la suddetta impugnazione, in via principale, congiuntamente a quella proposta in relazione all'altra sentenza, ancorché non definitiva, oppure in via incidentale, qualora tale altra sentenza venga impugnata dall'altra parte.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8271 del 24/03/2021 (Rv. 661050 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_340, Cod_Proc_Civ_art_361 …...
Notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve – Cass. n. 3557/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve - Specifica elezione di domicilio del destinatario - Notifica presso il domicilio eletto - Validità - Notifica al domicilio digitale - Necessità - Esclusione.
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, è possibile procedere alla notificazione della sentenza presso il domicilio fisico eletto dal destinatario anche dopo l'introduzione, da parte dell'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012 (inserito dall'art. 52, comma 1, d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), della notificazione al cd. domicilio digitale, alla quale non può essere riconosciuto carattere esclusivo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3557 del 11/02/2021 (Rv. 660528 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_285 …...
Tardiva proposizione dell'impugnazione – Cass. n. 3340/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - Tardiva proposizione dell'impugnazione - Fatto imputabile al difensore - Rimessione in termini - Esclusione - Fondamento.
In caso di tardiva proposizione dell'impugnazione, la parte non può invocare la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., quando il ritardo sia dovuto a fatto imputabile al difensore, costituendo la negligenza di quest'ultimo un evento esterno al processo, che attiene alla patologia del rapporto con il professionista, rilevante solo ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti del medesimo, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'art. 6 CEDU, poiché l'inammissibilità dell'impugnazione, che consegue all'inosservanza del termine, non integra una sanzione sproporzionata rispetto alla finalità di salvaguardare elementari esigenze di certezza giuridica (Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 10/02/2021 (Rv. 660721 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Improcedibilità del ricorso – Cass. n. 1389/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - Improcedibilità del ricorso - Concorso di una causa di inammissibilità del medesimo ricorso - Declaratoria di improcedibilità - Priorità.
In tema di giudizio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile, il suo esame non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1389 del 22/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Cass. n. 26427/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Elemento accessorio o pertinenza della stessa - Conseguenze - Termine breve per la proposizione di altre impugnazioni - Sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge - Fondamento - Fattispecie.
La notificazione dell'impugnazione equivale, sia per il notificante che per il destinatario, alla notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altre impugnazioni, restando comunque salva la sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge, poiché tale equiparazione non influisce sul regime sospensivo esplicitato dalle norme. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione d'appello, che non aveva rilevato la tardività dell'impugnazione proposta dopo l'istanza di regolamento di competenza, sebbene fosse decorso il termine breve per appellare, computato a partire dalla comunicazione della decisione sul regolamento, stante l'effetto sospensivo di cui all'art. 43 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26427 del 20/11/2020 (Rv. 659861 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_048, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
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2020 …...
Notificazione dell'impugnazione - Cass. n. 26427/2020Impugnazioni civili – decorrenza - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini – decorrenza - Notificazione dell'impugnazione - Equivalenza alla notificazione della sentenza - Conseguenze - Termine breve per la proposizione di altre impugnazioni - Sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge - Fondamento - Fattispecie.
La notificazione dell'impugnazione equivale, sia per il notificante che per il destinatario, alla notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altre impugnazioni, restando comunque salva la sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge, poiché tale equiparazione non influisce sul regime sospensivo esplicitato dalle norme. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione d'appello, che non aveva rilevato la tardività dell'impugnazione proposta dopo l'istanza di regolamento di competenza, sebbene fosse decorso il termine breve per appellare, computato a partire dalla comunicazione della decisione sul regolamento, stante l'effetto sospensivo di cui all'art. 43 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26427 del 20/11/2020 (Rv. 659861 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_048, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
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Notifica della sentenza al Comune in persona del sindaco, rappresentato dal difensore - Cass. n. 26050/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Notifica della sentenza al Comune in persona del sindaco, rappresentato dal difensore - Idoneità a far decorrere il termine breve per impugnare - Esclusione - Fondamento.
In tema di impugnazioni, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. la notifica della sentenza indirizzata a un Comune "in persona del sindaco rappresentato e difeso dall'avvocato", dal momento che l'ambiguità della formula utilizzata impedisce di stabilire se destinatario della notificazione sia la parte o il suo difensore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26050 del 17/11/2020 (Rv. 659922 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_141, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
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Notifica della sentenza di primo grado nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore – Cass. n. 20866/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini – decorrenza - Termine breve per impugnare - Notifica della sentenza di primo grado nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore - Espressa menzione del procuratore quale destinatario - Necessità - Fondamento - Notifica ad una pubblica amministrazione - Elezione di domicilio dell'ente presso la propria sede - Rappresentanza da parte di un avvocato facente parte dell'avvocatura interna dell'ente - Notificazione della sentenza all'ente presso tale domicilio senza riferimento nominativo all'avvocato - Inidoneità alla decorrenza del termine breve.
A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 20866 del 30/09/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
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Decorrenza Termine breve per impugnare - Cass. n. 20866/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza Termine breve per impugnare - Notifica della sentenza di primo grado nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore - Espressa menzione del procuratore quale destinatario - Necessità - Fondamento - Notifica ad una pubblica amministrazione - Elezione di domicilio dell'ente presso la propria sede - Rappresentanza da parte di un avvocato facente parte dell'avvocatura interna dell'ente - Notificazione della sentenza all'ente presso tale domicilio senza riferimento nominativo all'avvocato - Inidoneità alla decorrenza del termine breve.
impugnazioni
Termine breve
A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 20866 del 30/09/2020 (Rv. 658856 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
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Termini brevi "Dies a quo" - Notificazione della sentenza o di un'impugnazione - Cass. n. 16015/2020 Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi "Dies a quo" - Notificazione della sentenza o di un'impugnazione - Decorrenza del termine breve per il notificante - Momento rilevante - Perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI
TERMINI BREVI
DECORRENZA
La notificazione di una sentenza o di una prima impugnazione (nella specie, non iscritta a ruolo e, quindi, seguita dalla notifica di una seconda impugnazione) evidenziano la conoscenza legale del provvedimento impugnato e fanno, pertanto, decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. a carico del notificante solo dal momento del perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del destinatario, atteso che, da un lato, il principio di scissione soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo e, dall'altro lato, la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16015 del 28/07/2020 (Rv. 658514 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_360_1
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Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Cass. n. 17577/2020 Procedimento civile - notificazione - Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata e completamento tempestivo - Limite temporale - Fattispecie.
NOTIFICAZIONE
MANCATO PERFEZIONAMENTO
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che, spedito a mezzo PEC alle 20.21 dell'ultimo giorno utile per la proposizione, non era stato accettato immediatamente ma il giorno successivo, senza che il notificante si fosse attivato per la ripresa del procedimento notificatorio).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 17577 del 21/08/2020 (Rv. 658886 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_370
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impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Cass. n. 12174/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Chiamata di terzo in garanzia impropria - Scindibilità in appello della causa di garanzia - Condizioni - Fattispecie.
Il vincolo di dipendenza tra la causa principale e quella di garanzia impropria, con la quale il convenuto voglia essere tenuto indenne dal garante per quanto sarà eventualmente condannato a pagare all'attore, continua a sussistere fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di manleva, venendo meno solo se l'impugnazione attenga esclusivamente al rapporto di garanzia, senza investire la domanda principale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto contro la decisione di merito, che aveva dichiarato inammissibile l'appello del convenuto notificato tardivamente all'attore, non solo per la parte relativa alla domanda principale, ma anche per quella di manleva, perché il terzo chiamato aveva messo in discussione la responsabilità del convenuto chiamante, così rendendo le cause inscindibili).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12174 del 22/06/2020 (Rv. 658074 - 01
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10355 del 01/06/2020 (Rv. 657819 - 01)Indicazione dell'indirizzo PEC - Mancata limitazione alle sole comunicazioni - Conseguenze - Notificazione della sentenza presso il domicilio eletto - Inidoneità a far decorrere il termine breve di impugnazione - Sussistenza - Fattispecie.
Procedimento civile - notificazione - al procuratore.
L'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica; ne consegue che, a fronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d'appello presso il domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, per non essere stata la sentenza di appello notificata all'indirizzo PEC indicato nell'atto di citazione in appello, ove la parte aveva peraltro precisato di voler ricevere "le comunicazioni e notificazioni nel corso del giudizio").
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10355 del 01/06/2020 (Rv. 657819 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7454 del 19/03/2020 (Rv. 657417 - 02)Notificazione dell'impugnazione a mani proprie del procuratore costituito in luogo diverso dal domicilio eletto - Idoneità al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Fondamento.
La regola stabilita dall'art. 138, comma 1, c.p.c., secondo cui l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, essendo quest'ultimo, dopo la costituzione in giudizio della parte a mezzo di procuratore, l'unico destinatario delle notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento (art. 170, comma 1, c.p.c.), sicché, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, è valida la notifica della sentenza effettuata a mani proprie del procuratore costituito, ancorché in luogo diverso da quello in cui la parte abbia, presso il medesimo, eletto domicilio.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7454 del 19/03/2020 (Rv. 657417 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_330 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - alla parte personalmente - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6478 del 06/03/2020 (Rv. 657085 - 02)Ente convenuto contumace - Soppressione "ex lege" in corso di causa - Notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve - Destinatario - Ente subentrante - Necessità - Fattispecie.
Ai fini del decorso del termine breve per impugnare, ove la parte destinataria della notificazione sia un ente rimasto contumace, soppresso "ex lege" in corso di causa, detta notifica deve essere effettuata nei confronti dell'ente succeduto a quello ormai estinto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, che aveva ritenuto tardivo l'appello per il decorso del temine breve d'impugnazione, sebbene la sentenza di primo grado fosse stata notificata ad una azienda sanitaria, non ritualmente costituita nel giudizio di primo grado e poi soppressa in corso di causa, anziché alla diversa azienda ad essa succeduta per legge).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6478 del 06/03/2020 (Rv. 657085 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_292, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6478 del 06/03/2020 (Rv. 657085 - 01)Sentenza - Notifica alla parte personalmente - Effetti - Decorrenza del termine breve per impugnare - Condizioni.
La notifica della sentenza alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione quando essa non sia regolarmente costituita in giudizio, senza che la situazione processuale di tale parte possa essere valutata in maniera difforme rispetto a quanto ritenuto dal giudice nella sentenza stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6478 del 06/03/2020 (Rv. 657085 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_292, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2974 del 07/02/2020 (Rv. 656997 - 01)Ricorso per cassazione - Sentenza di appello - Notificazione in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito - Termine breve per l'impugnazione - Applicabilità.
La notificazione della sentenza d'appello, diretta alla parte ma presso il suo procuratore costituito domiciliatario "ex lege", è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per la
proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art_ 325, comma 2, c.p.c., risultando irrilevante che il provvedimento sia stato notificato in forma esecutiva.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2974 del 07/02/2020 (Rv. 656997 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
IMPUGNAZIONI CIVILI
NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA
LUOGO DI NOTIFICAZIONE
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Impugnazioni civili - appello – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2467 del 04/02/2020 (Rv. 656727 - 01)Termine breve - Decorrenza - Dalla comunicazione - Incompatibilità con l'art_ 47, comma 1, della Carta di Nizza - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per asserita violazione degli artt. 24 e 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 47 della Carta di Nizza e 6 della CEDU, quali norme interposte - dell'art_ 702-quater c.p.c., nella parte in cui stabilisce che l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione è appellabile entro il termine breve di trenta giorni dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria, trattandosi di schema procedimentale che, rispondendo allo scopo di garantire la stabilità delle decisioni non impugnate entro un determinato termine, ritenuto dall'ordinamento nazionale adeguato ai fini di una ponderata determinazione della parte interessata, non è incompatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2467 del 04/02/2020 (Rv. 656727 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_702_4
IMPUGNAZIONI CIVILI
APPELLO
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini – decorrenza - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 01)Termine breve per impugnare - Decorrenza - Notifica - Volontà di mettere in moto i termini di impugnazione per entrambe le parti - Necessità - Fattispecie.
Ai fini della determinazione del termine breve per impugnare occorre che la notifica della sentenza costituisca espressione della volontà di porre fine al processo, attraverso il compimento di un atto chiaramente preordinato a far decorrere i termini per l'impugnazione nei confronti sia del notificato sia del notificante. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea la mera inclusione di copia della sentenza d'appello nell'atto di riassunzione della causa innanzi al giudice di primo grado, la cui notificazione, a meno che non sia accompagnata da specifiche indicazioni testuali, non può ritenersi di per sé sintomatica di un intento acceleratorio).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_372
IMPUGNAZIONI CIVILI
IMPUGNAZIONI IN GENERALE
DECORRENZA TERMINI …...
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione – Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 1102 del 20/01/2020 (Rv. 656873 - 01)Revocazione straordinaria - Decorrenza del termine per la proposizione del giudizio -Accertamento dell'esistenza del dolo - Accertamento di fatto - Conseguenze.
Il momento della conoscenza dell'evento (nella specie, il dolo della controparte), da cui decorre il termine per la proposizione del giudizio di revocazione straordinaria dalla parte che afferma di esserne stata danneggiata, costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il cui convincimento non è censurabile per cassazione, ove motivato sulla base di argomentazioni plausibili e coerenti con il parametro legale della scoperta effettiva e completa, analogamente all'accertamento dell'esistenza stessa del dolo, per il quale non è sufficiente la sussistenza di un'attività deliberatamente fraudolenta della parte, ma è anche necessario che essa abbia determinato il convincimento del giudice e la conseguente sua decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 1102 del 20/01/2020 (Rv. 656873 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_398, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
IMPUGNAZIONI CIVILI
GIUDIZIO DI REVOCAZIONE
MOTIVI DI REVOCAZIONE
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 104 del 07/01/2020 (Rv. 656500 - 01)Ricorso per cassazione - Deposito tardivo dell'originale del ricorso - Improcedibilità -Deposito telematico dell'atto in Cassazione - Rimessione in termini - Insussistenza - Ragioni.
Il tardivo deposito dell'originale del ricorso per cassazione ne comporta l'improcedibilità, indipendentemente dall'avvenuta sua trasmissione in via telematica nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., né sussistono i presupposti per una rimessione in termini fondata sull'errore scusabile (nella specie ingenerato dalla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna dell'invio telematico), atteso che la normativa vigente non ammette ancora i depositi in via telematica nei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 104 del 07/01/2020 (Rv. 656500 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_360_1
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
DEPOSITO DI ATTI DEL RICORSO
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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32961 del 13/12/2019 (Rv. 656499 - 01)Controversie in tema di protezione internazionale - disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017 - Amministrazione rimasta contumace in primo grado - Termine breve per la proposizione dell'appello - Decorrenza - Notificazione su istanza di parte - Necessità - Fondamento.
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - In genere.
In tema di protezione internazionale, nelle controversie regolate dalla disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, il termine breve per la proposizione dell'appello decorre, quando l'Amministrazione sia rimasta contumace in primo grado, solo nel caso in cui l'altra parte abbia notificato la decisione, applicandosi in mancanza il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., perché il disposto dell'art. 702 quater c.p.c., secondo il quale l'ordinanza del giudice deve essere appellata entro trenta giorni dalla sua notificazione o comunicazione, opera solo nei confronti della parte costituita.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32961 del 13/12/2019 (Rv. 656499 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_4, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32681 del 12/12/2019 (Rv. 656298 - 01)Esercizio di attività defensionale "extra districtum" - Elezione di domicilio presso un difensore del distretto - Notificazione presso il domicilio eletto - Validità - Condizioni - Riscontro della correttezza dell'indirizzo presso il locale albo professionale - Necessità - Esclusione.
La notifica dell'atto di impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, presso un altro procuratore iscritto nella circoscrizione del tribunale adito, va effettuata nel domicilio eletto in forza degli art. 141 e 330 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di verificare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale, perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32681 del 12/12/2019 (Rv. 656298 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_141 …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità' – termini - Cass. n. 30062/2019Notifica di una seconda impugnazione del lodo abritrale irrituale - Osservanza del termine breve decorrente dalla prima impugnazione - Necessità - Fondamento.
La notifica dell'impugnazione di un lodo arbitrale irrituale - in quanto atto idoneo a dimostrare la conoscenza legale dell'atto - comporta la decorrenza del termine breve per la proposizione di una successiva impugnazione, trovando applicazione gli istituti e le regole del processo ordinario di cognizione in appello, in difetto di una disciplina specifica, anche in relazione al regime di impugnazione del lodo arbitrale irrituale, attesa la sua finalità di risolvere una controversia, comune alle determinazioni giurisdizionali.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 30062 del 19/11/2019 (Rv. 655861 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_412_4, Cod_Proc_Civ_art_808_3, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_358
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2019 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27911 del 30/10/2019 (Rv. 655528 - 01)Impugnazione - Notifica al procuratore domiciliatario - Esito negativo dovuto al trasferimento del procuratore - Conseguenze - Efficacia della notifica - Esclusione.
La notificazione della sentenza di primo grado presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo" ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali), anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, in quanto il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo; tale onere è infatti previsto per il domicilio autonomamente eletto, mentre l'elezione presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, costituendo pertanto onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27911 del 30/10/2019 (Rv. 655528 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_149_1, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Procedimento civile - giudice - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26729 del 21/10/2019 (Rv. 655560 - 01)Violazione delle norme sulla composizione del Tribunale - Nullità della decisione - Sussistenza - Motivo di appello - Esame nel merito - Necessità - Conseguenze - Termine di impugnazione secondo il rito applicabile - Fattispecie.
In tema di giudizio di impugnazione, qualora il Tribunale pronunci sentenza affetta da nullità per inosservanza delle disposizioni sulla sua composizione, monocratica o collegiale, in relazione alla specifica domanda azionata, la Corte d'appello, investita della questione relativa all'inquadramento giuridico della domanda fatto proprio dal Tribunale, deve rilevare la nullità, per il rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c. all'art. 161, comma 1, c.p.c., ed esaminare la fondatezza del motivo di appello, essendo anche giudice del merito, senza che l'errata qualificazione ritenuta dal Tribunale possa riflettersi sul termine di impugnazione. (Nella specie, la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza pronunciata in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana dal Tribunale in composizione monocratica ex art. 702-bis c.p.c., anziché collegiale, poiché tardivamente proposto oltre il termine di cui all'art. 702-quater c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26729 del 21/10/2019 (Rv. 655560 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_2, Cod_Proc_Civ_art_050_3, Cod_Proc_Civ_art_050_4, Cod_Proc_Civ_art_070, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_4 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 19530 del 19/07/2019 (Rv. 654574 - 01)Notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte - Decorrenza del termine breve d'impugnazione - Configurabilità.
La notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte, munito di regolare procura, è idonea a far decorrere il termine "breve" d'impugnazione (art. 325 c.p.c.), atteso che l'espressione "su istanza di parte", contenuta nell'art. 325 c.p.c., va riferita ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in virtù della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell'interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non espressamente riservati.
Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 19530 del 19/07/2019 (Rv. 654574 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Notificazione - al procuratore - Procuratore che esercita fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato -Procedimento civile - notificazione - al procuratore - Procuratore che esercita fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato - Elezione di domicilio, ad opera del difensore, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario ove è in corso il processo - Elezione di domicilio della parte rappresentata - Distinzione - Omessa indicazione nella procura alle liti del domicilio eletto ex art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 od indicazione difforme - Incidenza sulla validità della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione e della notifica dell'atto di impugnazione - Insussistenza.
L'elezione di domicilio prescritta dall'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 per il procuratore che esercita la professione fuori del circondario del tribunale presso il quale è in corso il processo costituisce un atto del difensore distinto ed autonomo rispetto a quella della parte rappresentata. Ne consegue che, ai fini della validità della notificazione della sentenza per il decorso del termine breve dell'impugnazione e del correlato atto di gravame, occorre considerare il solo domicilio indicato dal detto procuratore ai sensi della citata disposizione, mentre è irrilevante che a tale domicilio non si faccia riferimento nella procura alle liti o che in questa l'assistito avesse indicato la residenza od eletto il domicilio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8081 del 21/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_330 …...
Notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Notifica della sentenza presso il domicilio reale del soccombente - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7197 del 13/03/2019Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Notifica della sentenza presso il domicilio reale del soccombente - Idoneità a far decorrere il termine di impugnazione - Esclusione - Fondamento.
La notificazione della sentenza al domicilio reale del soccombente, anziché al procuratore costituito, realizza una forma di notificazione diversa rispetto a quella prevista dagli artt. 285 e 170 c.p.c., che non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione in quanto, in primo luogo, non risulta rappresentativa della volontà impugnatoria della parte notificante e, in secondo luogo, non integra il necessario veicolo di conoscenza in favore del soggetto professionalmente qualificato, il procuratore costituito, perché possa valutare l'opportunità della proposizione dell'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7197 del 13/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_326
domicilio reale del soccombente …...
Notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 6278 del 04/03/2019Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Notificazione della sentenza - Decorrenza del termine breve per il notificante - Momento rilevante - Dalla data di esecuzione della notifica nei confronti del destinatario.
In tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326 c.p.c., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325 c.p.c. decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 6278 del 04/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Impugnazioni - Termine breve ex art. 325 c.p.c. - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5495 del 26/02/2019Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Impugnazioni - Termine breve ex art. 325 c.p.c. - Comunicazione della sentenza integrale a mezzo PEC da parte della cancelleria - Equipollenza alla notificazione della sentenza - Esclusione - Ragioni.
In tema di impugnazioni, la comunicazione della sentenza integrale a mezzo PEC da parte della cancelleria non produce i medesimi effetti della notificazione della sentenza e, pertanto, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., in quanto consente al destinatario di acquisire la legale scienza dell'avvenuto deposito ma non è atto esclusivamente destinato a provocare l'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5495 del 26/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Tribunali delle acque pubbliche - tribunali regionali delle acque - sentenza - impugnazioni - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5642 del 26/02/2019Acque - tribunali delle acque pubbliche - tribunali regionali delle acque - sentenza - impugnazioni - Appello al Tribunale superiore delle acque pubbliche - Termine breve - Decorrenza - Dal rilascio via PEC di copia integrale della sentenza a seguito di avviso ex art. 183, comma 3, r.d. n. 1775 del 1933 - Sussistenza - Art. 133, comma 2, ult. parte, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Il termine breve previsto dall'art. 189, comma 1, r.d. n. 1775 del 1933 per proporre impugnazione davanti al TSAP avverso le sentenze emesse dal Tribunale regionale delle acque pubbliche decorre dal rilascio a mezzo PEC della copia integrale della sentenza, a seguito dell'avviso previsto dal comma 3 dell'art. 183 r.d. cit., atteso che la soppressione dell'obbligo di registrazione delle sentenze civili ha reso ormai irrazionale ed inutile la notificazione della copia integrale del dispositivo, originariamente prevista dal successivo comma 4 dello stesso articolo, a ciò non ostando quanto stabilito nel "nuovo" art. 133, comma 2, ult. parte, c.p.c., stante il carattere speciale della disciplina contenuta negli artt. 183 e 189 del regio decreto citato, che rende la stessa applicabile in luogo di quella ordinaria.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5642 del 26/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - ritrovamento e scoperta di documenti decisivi - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5144 del 21/02/2019Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - ritrovamento e scoperta di documenti decisivi - Termine di proposizione dell'impugnazione - Decorrenza - Individuazione - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
In tema di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., l'impugnazione deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dalla scoperta (o del ritrovamento) dei documenti assunti come decisivi non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, identificandosi il "dies a quo" non nella materiale apprensione dei medesimi, bensì nell'acquisizione di un grado di conoscenza del loro contenuto sufficiente a valutarne la rilevanza revocatoria. L'accertamento del momento dal quale detta impugnazione può essere proposta costituisce un giudizio di fatto spettante, in via esclusiva, al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per vizi di motivazione, nella misura in cui siano rilevanti ex art. 360, n. 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva fatto decorrere il termine per agire in revocazione dalla comunicazione alla parte di alcuni documenti e non da quando essa aveva avuto la disponibilità della relativa perizia esplicativa, poiché la stessa parte si era doluta del fatto che la causa fosse stata decisa in assenza di tali documenti, la rilevanza dei quali era, quindi, già a lei nota).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5144 del 21/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
mandato alle liti (procura) - revoca e rinuncia - Effetti - Decorrenza – Cass. n. 2677/2019Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - revoca e rinuncia - Effetti - Decorrenza – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2677 del 30/01/2019
Mancata sostituzione del difensore - Conseguenze - Notifica della sentenza - Al difensore non ancora sostituito - Idoneità.
Ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte fino alla sostituzione del difensore, sicché la notifica della sentenza è correttamente eseguita, in siffatta situazione, presso il difensore non ancora sostituito.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2677 del 30/01/2019
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
2677
2019
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Notificazione - Notifica degli atti di impugnazione - Seconda notifica non andata a buon fine - Ulteriore notifica nel rispetto della metà del cd. termine breve – Ammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2195 del 25/01/2019Procedimento civile - notificazione - Notifica degli atti di impugnazione - Seconda notifica non andata a buon fine - Ulteriore notifica nel rispetto della metà del cd. termine breve – Ammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2195 del 25/01/2019
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - In genere.
La notifica degli atti di impugnazione deve ritenersi correttamente effettuata nel caso in cui anche il secondo tentativo non sia andato a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, allorché lo stesso sia stato effettuato, con esito positivo, entro la metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., decorrenti dalla data della consegna della relata negativa del primo tentativo di rinnovo della notifica.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2195 del 25/01/2019
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Impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Ricorso per cassazione - Termine breve ex art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Ricorso per cassazione - Termine breve ex art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 - Decorrenza - Art. 133, comma 2, c.p.c. come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. in l. n. 114 del 2014 - Incidenza - Esclusione - Fondamento - Attestazione di cancelleria - Idoneità.
Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 - essendo soggetto ad una disciplina speciale, derogatoria delle disposizioni generali sul termine cd. breve di impugnazione, sulla quale non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, c.p.c. introdotta dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. in l. n. 114 del 2014, nella parte in cui stabilisce che la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni - decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento integrale, quale risultante dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria con i dati estratti automaticamente dal registro informatico.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 134 del 07/01/2019
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Impugnazioni in generale - notificazione dell'atto di impugnazione alla parte personalmente - contumacia irritualmente dichiarataImpugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - alla parte personalmente - contumacia irritualmente dichiarata - notifica della sentenza alla parte personalmente - necessità - ragioni - conseguenze - decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c. - sussistenza - nullità insanabile della notifica dell’atto introduttivo di primo grado – irrilevanza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29037 del 13/11/2018
Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, anche se irritualmente dichiarata, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, comma 4, c.p.c., attesa l'intangibilità della qualificazione della posizione processuale delle parti siccome desumibile in via esclusiva dall'accertamento contenuto nella sentenza, ancorché erroneo; ne consegue che tale forma notificatoria, producendo la conoscenza legale della sentenza da parte del contumace involontario, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. tanto nel caso in cui la notifica della sentenza sia effettuata nell'anno dalla pubblicazione quanto nel caso in cui sia effettuata successivamente, poiché in entrambe le ipotesi la parte erroneamente dichiarata contumace si trova a prendere contestualmente conoscenza della lite, del procedimento e della sentenza, nonché della necessità di impugnare la stessa nel termine breve.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29037 del 13/11/2018 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27123 del 25/10/2018 (Rv. 651308 - 01)Decreto del tribunale che provvede sul compenso del curatore - Ricorso straordinario per cassazione - Termine - Decorrenza - Dalla data di comunicazione o notificazione d’ufficio - Precedente comunicazione fornita dal curatore - Irrilevanza.
Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione, avverso i provvedimenti definitivi di contenuto decisorio adottati dal tribunale fallimentare, tra cui il decreto che pronuncia sul compenso dovuto al curatore, non decorre dalla data del deposito in cancelleria del decreto, bensì dalla data della comunicazione o notificazione d'ufficio dello stesso agli interessati, eseguita esclusivamente dall'organo competente, ossia dal cancelliere. Ne consegue che, in quanto funzionale alla individuazione del momento di decorrenza di un termine perentorio, essa non può trovare un equipollente nella conoscenza di fatto, "aliunde" acquisita, del provvedimento stesso, ad esempio perché comunicato dal curatore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27123 del 25/10/2018 (Rv. 651308 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_137, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Ricorso straordinario per cassazioneFallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - compenso - decreto del tribunale che provvede sul compenso del curatore - ricorso straordinario per cassazione - termine - decorrenza - dalla data di comunicazione o notificazione d’ufficio - precedente comunicazione fornita dal curatore - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - provvedimenti in materia fallimentare. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27123 del 25/10/2018
>>> Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione, avverso i provvedimenti definitivi di contenuto decisorio adottati dal tribunale fallimentare, tra cui il decreto che pronuncia sul compenso dovuto al curatore, non decorre dalla data del deposito in cancelleria del decreto, bensì dalla data della comunicazione o notificazione d'ufficio dello stesso agli interessati, eseguita esclusivamente dall'organo competente, ossia dal cancelliere. Ne consegue che, in quanto funzionale alla individuazione del momento di decorrenza di un termine perentorio, essa non può trovare un equipollente nella conoscenza di fatto, "aliunde" acquisita, del provvedimento stesso, ad esempio perché comunicato dal curatore.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27123 del 25/10/2018 …...
Notificazione della sentenza a mezzo PECProcedimento civile - notificazione - al procuratore - notificazione della sentenza a mezzo pec - indirizzo del destinatario risultante dai pubblici elenchi tra cui l’albo avvocati - validità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018
>>> In materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44,gestito dal Ministero della Giustizia.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018 …...
Notificazione della sentenza a mezzo PECProcedimento civile - notificazione - al procuratore notificazione della sentenza a mezzo PEC - Indirizzo del destinatario risultante dai pubblici elenchi tra cui l’albo avvocati - Validità - Fondamento. corte di cassazione, sez. u, sentenza n. 23620 del 28/09/2018
In materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia.
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20963 del 22/08/2018Inammissibilità dell'impugnazione principale - Conseguenze - Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva – Condizioni - Fattispecie.
Le impugnazioni incidentali possono essere proposte, in sede di gravame, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sicchè, mentre l'inammissibilità dell'appello principale non priva di efficacia l'appello incidentale che sia stato proposto (oltre che tempestivamente ai sensi dell'art. 343 c.p.c. anche) nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., un'impugnazione incidentale avanzata quando tali termini siano scaduti non potrebbe mai essere ritenuta "tempestiva", anche se rispettosa del termine di cui all'art. 343 c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio la S.C. ha confermato la decisione di secondo grado che aveva dichiarato inefficace l'appello incidentale tardivo a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale perchè non sottoscritto da un avvocato legalmente esercente).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20963 del 22/08/2018
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15626 del 14/06/2018Decorrenza - Conoscenza "legale" del provvedimento da impugnare - Rilevanza esclusiva - Configurabilità - Fattispecie.
Il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza "legale" del provvedimento da impugnare, vale a dire di una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere e che sia normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata decisione che aveva reputato irrilevante, ai fini della conoscenza della sentenza di primo grado, la pregressa trascrizione della sentenza stessa presso la Conservatoria dei registri immobiliari).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15626 del 14/06/2018
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Procedimento civile - notificazione - al procuratore - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15056 del 11/06/2018Notificazione di atti processuali impugnatori - Mancato perfezionamento nei termini - Possibilità di riattivazione del procedimento notificatorio - Condizioni – Trasferimento del difensore di controparte -Valutazione di imputabilità al notificante del ritardo - Necessità - Distinzione a seconda che il difensore del destinatario della notifica operi o meno nel circondario del tribunale – Rilevanza.
In caso di notifica di atti processuali impugnatori non andata a buon fine, il notificante, se il mancato perfezionamento è dovuto a ragioni a lui non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali che vanno rigorosamente provate. Qualora risulti il trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del giudizio, del successivo mutamento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15056 del 11/06/2018
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12972 del 24/05/2018 (Rv. 649154 - 01)Fallimento - Procedimenti in camera di consiglio - Ricorso per cassazione - Termine breve - Applicabilità - Condizioni - Notificazione ad istanza di parte - Necessità - Notificazione a cura della cancelleria - Irrilevanza - Fattispecie.
L'art. 739 c.p.c., secondo il quale il provvedimento emesso in camera di consiglio dal tribunale, se pronunciato in confronto di più parti, è reclamabile entro dieci giorni dalla notificazione, non deroga alla regola generale dettata dall'art. 326 c.p.c., con la conseguenza che anche il termine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso i decreti pronunciati in camera di consiglio, decorre dalla notificazione del provvedimento. A tal riguardo occorre che la notificazione sia eseguita ad istanza di parte, non essendo sufficiente che sia stata effettuata a cura della cancelleria del giudice, nel qual caso il ricorso per cassazione resta soggetto al termine ordinario di cui all'art. 327 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'eccezione avanzata da un fallimento, tesa a far constare la tardività del ricorso per cassazione, sul presupposto che il termine di proposizione decorresse dalla comunicazione di cancelleria del decreto di rigetto del reclamo ex art. 739 c.p.c., proposto da un istituto di credito, avverso il decreto di accoglimento della domanda di revocatoria avanzata dalla procedura concorsuale, ex art. 67, comma 2, l. fall., in relazione a rimesse bancarie eseguite su conto corrente intrattenuto dalla società fallita).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12972 del 24/05/2018 (Rv. 649154 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_739, Dlgs_14_2019_art_167 …...