Onorari - procedimento di liquidazione - sommario - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26288 del 27/09/2025 (Rv. 676708-01)Ordinanza di liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Termine breve di impugnazione - Decorrenza dalla notificazione dell'ordinanza - Necessità - Comunicazione della cancelleria - Irrilevanza - Mancanza della notifica - Termine lungo ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità.
In tema di impugnazione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, emessa ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine breve per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. decorre, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., dalla sua notificazione e non dalla comunicazione eseguita dalla cancelleria, con la conseguenza che, in mancanza di notifica a cura di parte, è applicabile il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26288 del 27/09/2025 (Rv. 676708-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Termini processuali - computo - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 20509 del 21/07/2025 (Rv. 675730 - 01)Dies ad quem coincidente con un venerdì festivo - Proroga al primo giorno seguente non festivo ex art. 155, comma 4, c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.
La prorogai cui all'art. 155, comma 5, c.p.c., si applica anche ai termini la cui scadenza nel giorno di sabato si verifichi in applicazione del quarto comma della disposizione citata, con la conseguenza che, laddove il termine per il compimento di un atto processuale svolto fuori dall'udienza (nella specie, la notifica del ricorso per cassazione) scada un venerdì festivo, esso deve ritenersi prorogato al lunedì successivo (sempre che quest'ultimo, a sua volta, non sia un giorno festivo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 20509 del 21/07/2025 (Rv. 675730 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_155, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Impugnazioni in generale - termini - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16649 del 21/06/2025 (Rv. 675327 - 01)Decorrenza - Impugnazione tardiva della parte "contumace involontaria" in primo grado - Ammissibilità - Condizioni - Onere della prova - Riparto.
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, é necessario che la parte "contumace involontaria" in primo grado fornisca la prova di un presupposto oggettivo, che è dato dalla nullità dell'atto di citazione o della sua notifica, e di un presupposto soggettivo, consistente nell'ignoranza della pendenza del procedimento a suo carico, causalmente riconducibile ad uno dei predetti vizi; nel caso di inesistenza giuridica dell'atto introduttivo del giudizio o della sua notifica, invece, il presupposto soggettivo assurge ad oggetto di una presunzione, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'altra parte.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16649 del 21/06/2025 (Rv. 675327 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Notificazione - al procuratore - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 12684 del 13/05/2025 (Rv. 674565 - 01)Notificazioni al domicilio digitale - Costituzione in giudizio contenente la esplicita indicazione dell’indirizzo pec per le sole comunicazioni di cancelleria - Notifica della sentenza ai fini del decorso del termine di cui all’art. 325 c.p.c. - Validità - Fondamento.
In tema di notificazioni al domicilio digitale, l'indicazione fatta dal difensore, nell'atto di costituzione in giudizio, del proprio indirizzo di posta elettronica con riferimento alle sole comunicazioni ed avvisi della cancelleria non vale infatti ad escludere la validità della notificazione della sentenza eseguita dalla controparte a tale indirizzo, ai fini ed effetti di cui all'art. 325 c.p.c., non potendo il difensore sottrarsi alle prescrizioni di legge che prevedono la validità ed efficacia del domicilio digitale di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con l. n. 221 del 2012, per tutte le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 12684 del 13/05/2025 (Rv. 674565 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_149, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_149 …...
Impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 737 del 11/01/2025 (Rv. 673379-01)Notifica della sentenza in forma esecutiva - Impugnazione - Decorrenza del termine breve di impugnazione per il notificante - Sussistenza - Fondamento.
In materia di impugnazioni, la notifica della sentenza di primo grado (spedita in forma esecutiva) compiuta dalla parte parzialmente vittoriosa nei confronti di una P.A. anche presso l'Avvocatura dello Stato è idonea a far decorrere il termine breve per l'appello sia per il destinatario, sia per il notificante, perché dimostra la conoscenza legale di quest'ultimo circa l'avvenuta pubblicazione della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 737 del 11/01/2025 (Rv. 673379-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13165 del 14/05/2024 (Rv. 671160-01)Cause soggette al rito del lavoro - Termine breve per la impugnazione - Decorrenza - Notifica alla parte personalmente ex art. 479 c.p.c. - Idoneità a far decorrere il termine - Esclusione.
Il termine breve d'impugnazione decorre, anche nelle cause soggette al rito del lavoro, dalla notificazione della sentenza effettuata, ex art. 285 c.p.c., al procuratore della parte costituita, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché la notificazione fatta, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il suddetto termine.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13165 del 14/05/2024 (Rv. 671160-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_479, Cod_Proc_Civ_art_434, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Litisconsorzio - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13104 del 13/05/2024 (Rv. 671143-01)Ricorso per cassazione - Processo con pluralità di parti - Ricorso incidentale proposto con atto autonomo - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
In tema processo litisconsortile, in virtù del principio di unità dell'impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale; né la decadenza conseguente all'inosservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale rispetto del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o la tempestività, in relazione a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13104 del 13/05/2024 (Rv. 671143-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_371 Cod_Proc_Civ_art_372 Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327 Cod_Proc_Civ_art_324 …...
Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 453 del 08/01/2024 (Rv. 669875-01)Affidamento di figli nati fuori dal matrimonio - Regime processuale ex art. 38, disp. att., c.p.c., come sostituito dall'art. 3, l. n. 219 del 2012 - Rito camerale - Termine di impugnazione - Applicazione del termine ordinario ex artt. 325 e 327 c.p.c. - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.
Il termine per impugnare il provvedimento reso in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, anche nel regime processuale di cui all'art. 38 disp. att. c.c., come sostituito dall'art. 3 della l. n. 219 del 2012, nel quale era applicabile, in quanto compatibile, il rito camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c., è quello ordinario previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c. e non quello di dieci giorni di cui all'art. 739, comma 2, c.p.c., non valendo le regole idonee ad arrecare un vulnus ai diritti della difesa, tenuto conto della particolare rilevanza dei diritti e degli interessi in gioco, richiedenti una elaborazione di strategie difensive anche di una certa complessità, sicché, in caso di provvedimento notificato, opera il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 453 del 08/01/2024 (Rv. 669875-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0317_2, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_737 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34272 del 07/12/2023 (Rv. 669822 - 01)Notificazione - dell'atto di impugnazione - nullità - in genere - Notificazione nulla - Tempestività della rinnovazione - Imputabilità alla parte dell'esito negativo della prima notificazione - Rispetto del termine per impugnare - Necessità - Non imputabilità alla parte - Riattivazione e conclusione della procedura notificatoria - Effetto sanante ex tunc - Condizioni.
Ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l'errore originario sia imputabile al notificante oppure no: nel primo caso, l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione; nel secondo caso, invece, la ripresa del procedimento notificatorio - che la parte deve provare di aver avviato nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al giudice - ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, essendo irrilevante l'intervenuto spirare del termine per impugnare.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34272 del 07/12/2023 (Rv. 669822 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_330 …...
notificazione - in genere Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 32091 del 20/11/2023 (Rv. 669446 - 01)Ricorso per cassazione - Notificazione a mezzo p.e.c. - Sentenza n. 75 del 2019 - Scindibilità degli effetti per notificante e destinatario - Ricevuta di accettazione - Generazione entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile - Necessità.
In virtù del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, la notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC) sia stato generato entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile del termine.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 32091 del 20/11/2023 (Rv. 669446 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_147, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_149_2 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31460 del 13/11/2023 (Rv. 669599 - 01)Ricorso per cassazione - Sentenza impugnata notificata - Poteri certificativi dell'avvocato - Limitazione alle attività di notificazione da lui poste in essere - Estensione ad altre affermazioni nel testo della relata di notifica dell'attestazione di conformità, tra cui la data di notifica della sentenza impugnata - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di giudizio di cassazione, i poteri certificativi che competono all'avvocato notificante riguardano le attività del procedimento notificatorio da lui poste in essere e la conformità delle copie analogiche prodotte ai documenti informatici originali e non si estendono a qualsiasi altra affermazione da lui compiuta nel testo della relata di notifica o dell'attestazione di conformità, qualora tali affermazioni non siano accompagnate dal deposito di pertinente documentazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, rilevando che la mera affermazione, compiuta dall'avvocato del ricorrente in sede di attestazione di conformità, della data di notificazione della sentenza alla controparte, non accompagnata dal deposito della copia analogica della relata di notificazione, non vale a escludere la sanzione di improcedibilità del ricorso).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31460 del 13/11/2023 (Rv. 669599 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_372 …...
Impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28647 del 16/10/2023 (Rv. 669059 - 01)Notifica di un secondo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo - Osservanza del termine breve decorrente dal primo appello - Effetto di proroga del termine lungo - Esclusione - Assoggettamento al termine (breve o lungo) che per primo viene a scadenza - Necessità - Fondamento.
Nell'ipotesi di notifica di un secondo atto di appello che faccia seguito al primo non ancora dichiarato inammissibile o improcedibile, l'osservanza del termine breve decorrente da quest'ultimo non ha un effetto di proroga del termine lungo, restando, pertanto, il secondo atto di impugnazione assoggettato al termine (breve o lungo) che per primo viene a scadenza, in quanto la locuzione "indipendentemente dalla notificazione" posta ad apertura dell'art. 327 c.p.c. sta ad attestare che il termine lungo va comunque rispettato, sia stata o meno notificata la sentenza, e che, dunque, la notifica può avere l'effetto di far scattare anche il termine breve e determinare - ove l'impugnazione non lo rispetti - la formazione del giudicato se venuto a scadere prima del termine lungo, ma non anche quello di precludere la formazione del predetto giudicato per effetto della scadenza del termine lungo se - nelle ipotesi predette - maturata anteriormente a quella del termine breve.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28647 del 16/10/2023 (Rv. 669059 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_358, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
notificazione - nullità Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28425 del 11/10/2023 (Rv. 669014 - 01)Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento - Appello - Nullità della notifica della sentenza impugnata - Rilievo officioso - Necessità - Eccezioni.
Ai fini della valutazione della tempestività dell'appello il giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio, la regolarità della notificazione della sentenza impugnata (salvo il caso in cui la nullità riguardi la persona alla quale debba essere consegnato l'atto o se vi sia incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta la consegna o sulla data), in mancanza della quale il termine breve non decorre.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28425 del 11/10/2023 (Rv. 669014 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Impugnazioni civili Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25686 del 04/09/2023 (Rv. 668884 - 01)Impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Termine breve per impugnare - Notificazione della sentenza, da parte dell'avvocato, in nome e nell'interesse degli eredi della parte defunta - Sufficienza - Procura rilasciata dagli eredi - Necessità - Esclusione.
Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione è sufficiente la notificazione della sentenza, da parte dell'avvocato, in nome e nell'interesse degli eredi della parte defunta, non essendo necessario che questi ultimi gli rilascino una nuova procura.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25686 del 04/09/2023 (Rv. 668884 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_300 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25686 del 04/09/2023 (Rv. 668884 - 02)Termine breve per impugnare - Notificazione della sentenza in modalità telematica - Prova - Deposito di copie, in formato "pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della PEC - Idoneità - Deposito dei "file" in formato "*.eml" o "*.msg" - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato "pdf', delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato "*.eml" o "*.msg" (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25686 del 04/09/2023 (Rv. 668884 - 02)
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24023 del 07/08/2023 (Rv. 668857 - 01)Deposito di atti - della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio - Ricorso per cassazione - Avverso sentenza di rigetto del reclamo contro la dichiarazione di fallimento - Oneri di produzione e di allegazione a carico del ricorrente - Inosservanza - Improcedibilità - Limiti.
Il ricorrente per cassazione contro la sentenza di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento è tenuto a produrre, a pena di improcedibilità, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., copia autentica della sentenza impugnata unitamente alla relazione di notificazione od alla equipollente comunicazione integrale, ovvero ad allegare la mancata esecuzione di tali adempimenti, salvo che il ricorso sia notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata od altresì che la copia notificata o comunicata della sentenza medesima sia comunque nella disponibilità della Corte di Cassazione, alla quale non spetta attivarsi per supplire all'inosservanza della parte al precetto posto dalla citata norma.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24023 del 07/08/2023 (Rv. 668857 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Impugnazioni civili – cassazione (ricorso per) – ricorso Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 22074 del 24/07/2023 (Rv. 668227 - 01)Processo telematico in cassazione - Mancato deposito del ricorso nel fascicolo informatico - Improcedibilità - Concorso di una causa di inammissibilità del medesimo ricorso - Priorità della declaratoria di improcedibilità.
In tema di giudizio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile in ragione del suo mancato deposito nel fascicolo informatico (ex artt. 396 c.p.c. e 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.), l'esame dell'atto non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 22074 del 24/07/2023 (Rv. 668227 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_196_4
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale – termini Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20054 del 13/07/2023 (Rv. 668461 - 01)Tempestività, e conseguente ammissibilità, dell'impugnazione - Anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine - Prova - Onere - Di chi propone l'impugnazione - Fattispecie.
L'onere della prova dell'osservanza del termine d'impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d'ufficio inammissibile. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di una sentenza d'appello, già impugnata per revocazione dallo stesso ricorrente, il quale aveva omesso di indicare e di provare la data di notifica della citazione per revocazione, equivalente alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20054 del 13/07/2023 (Rv. 668461 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_398 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - impugnazioni civili - termini Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19959 del 12/07/2023 (Rv. 668178 - 01)Impugnazione delle sentenze corrette - Distinzione tra errore influente sul contenuto della decisione e mera correzione del documento cartaceo - Conseguenze - Rilevanza ai fini della decorrenza del termine di gravame - Fattispecie.
Il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione. (Nella specie, la S.C. ha escluso il differimento del termine per l'impugnativa, riguardando il procedimento di correzione l'erronea indicazione, in un capo del dispositivo, del nome di battesimo di una parte processuale, correttamente indicato in altra parte dello stesso dispositivo, oltre che nell'intestazione e nella motivazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19959 del 12/07/2023 (Rv. 668178 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19384 del 07/07/2023 (Rv. 668137 - 01)Decadenza dall'impugnazione - Rimessione in termini - Causa non imputabile - Caratteristiche - Assolutezza - Necessità - Fattispecie.
L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il malfunzionamento della rete informatica dello studio professionale, addebitata dal ricorrente ad un "virus" informatico che avrebbe criptato tutti i dati ed impedito l'accesso all' "account" di posta elettronica, non consentendo di visionare la notifica della sentenza impugnata, addotto dal difensore a giustificazione dell'istanza di rimessione in termini, fosse riconducibile ad un fattore estraneo alla parte, avente i caratteri dell'assolutezza e idoneo, in via esclusiva, a causare la tardività dell'impugnazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19384 del 07/07/2023 (Rv. 668137 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_325 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16687 del 13/06/2023 (Rv. 668339 - 01)Notificazione - della sentenza impugnata - a piu' parti -termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Rito lavoro - Riunione di più cause distinte con identiche questioni - Notifica ad istanza di una sola delle parti - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Esclusione - Fondamento.
Nel rito del lavoro, ove più cause distinte ed indipendenti siano state riunite per mera identità di questioni, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti non segna l'inizio del termine breve per l'impugnazione contro tutte le altre parti, non operando in tale ipotesi l'unitarietà del termine di impugnazione, previsto per la diversa ipotesi di litisconsorzio necessario o, in ipotesi di litisconsorzio processuale, di cause inscindibili o dipendenti.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16687 del 13/06/2023 (Rv. 668339 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_274, Cod_Proc_Civ_art_151 …...
Rilevanza ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione e la notifica del gravame – Cass. n. 14878/2023Procedimento civile - notificazione - al procuratore - Elezione di domicilio ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - Modalità nella vigenza dell'art. 25 della l. n. 183 del 2011 - Rilevanza ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione e la notifica del gravame - Sussistenza - Domicilio eletto dall'assistito nella procura - Irrilevanza.
Ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo ovvero, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e sino all'entrata in vigore dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, rimanendo per converso irrilevante, ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonché per la notifica dell'atto di impugnazione, l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 14878 del 29/05/2023 (Rv. 667807 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_366
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Comunicazione della cancelleria – Cass. n. 12724/2023Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze - Ricorso per cassazione ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. - Termine breve - Decorrenza - Comunicazione della cancelleria - Provvedimento allegato in "file PDF zippato" - Idoneità.
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., avverso il provvedimento di primo grado, integra attività idonea a fornire conoscenza della natura dell'ordinanza di inammissibilità emessa dal giudice d'appello l'invio, da parte della cancelleria, di una comunicazione contenente, in allegato, la suddetta ordinanza in "file" PDF compresso (cd. "zippato").
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12724 del 10/05/2023 (Rv. 667786 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_045
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Cassazione
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Comunicazione integrale della sentenza della corte d'appello a mezzo PEC a cura della cancelleria – Cass. n. 10971/2023Adozione - adozione (dei minori d’età) - adottandi - adottabilità - opposizione - procedimento - impugnazione - Comunicazione integrale della sentenza della corte d'appello a mezzo PEC a cura della cancelleria - Decorrenza del termine di cui all'art. 17, comma 2, l. n. 184 del 1983 - Idoneità - Sussistenza.
In tema di adozione, la comunicazione, da parte del cancelliere, mediante posta elettronica certificata (PEC), del testo integrale della sentenza resa dalla corte d'appello, a norma dell'art. 17 della l. n. 184 del 1983, è idonea a far decorrere il termine "breve" di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, risultando in tal modo soddisfatta la condizione della conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10971 del 26/04/2023 (Rv. 667792 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_045
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Cassazione
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Riattivazione e conclusione della procedura notificatoria – Cass. n. 8983/2023Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Presso il domicilio eletto o effettivo - Esito ugualmente negativo della notifica - Caso fortuito o forza maggiore - Rilevanza - Fondamento - Conseguenze - Riattivazione e conclusione della procedura notificatoria - Condizioni - Fattispecie.
La tempestiva e rituale ripresa del procedimento di notificazione di un atto di impugnazione non andato a buon fine per caso fortuito o forza maggiore (come nel caso della morte del procuratore domiciliatario dell'appellato) ne presuppone la riattivazione mediante istanza al giudice "ad quem" - da depositarsi contestualmente all'attestazione dell'omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio - volta a domandare la fissazione di un termine perentorio per il relativo completamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., sul presupposto che l'appellante si era costituito in giudizio, iscrivendo la causa a ruolo, ed aveva atteso la prima udienza di trattazione per chiedere l'autorizzazione a rinnovare la notifica, non andata a buon fine per l'intervenuto decesso del professionista presso il quale l'appellato aveva eletto domicilio in primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8983 del 30/03/2023 (Rv. 667242 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_330
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Notificazione dell'impugnazione – Cass. n. 7448/2023Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Notificazione dell'impugnazione - Equivalenza alla notificazione della sentenza per la decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c. - Limiti - Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La notificazione di un'impugnazione equivale (sia per la parte notificante, sia per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. per proporre altro tipo di impugnazione, soltanto quando l'impugnazione sia stata proposta da una delle parti della causa, con esclusione dell'impugnazione proposta dal terzo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile il gravame, per tardiva sua proposizione, sull'errata assimilazione della notifica dell'atto di opposizione di terzo ex art 404 c.p.c. alla notifica della sentenza di primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7448 del 15/03/2023 (Rv. 667295 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
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7448
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Rito cd. Fornero – Cass. n. 6010/2023Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - in genere - Rito cd. Fornero - Ricorso per cassazione - Termine ex art. 1, comma 62, l. n. 92 del 2012 - Decorrenza - Ragioni - Art. 133, comma 2, c.p.c. come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 (conv.con mod. dalla l.n. 114 del 2014) - Incidenza - Esclusione - Fondamento.
In tema di "rito Fornero", il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione del contenuto integrale del provvedimento all'interessato che lo pone in condizione di valutare le ragioni sui cui la decisione è fondata e, quindi, l'opportunità di proporre impugnazione; sulla previsione speciale del citato comma 62 non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, c.p.c. (nella parte in cui stabilisce che "la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c"), norma di carattere generale riguardante la comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6010 del 28/02/2023 (Rv. 667085 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_133
Corte
Cassazione
6010
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Estensione alla sentenza non definitiva e agli atti ad essa funzionali – Cass. n. 37735/2022Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - Estinzione del processo - Inefficacia degli atti compiuti ex art. 310 c.p.c. - Estensione alla sentenza non definitiva e agli atti ad essa funzionali - Esclusione - Conseguenze - Effetto interruttivo dell'atto introduttivo del giudizio - Permanenza fino al suo passaggio in giudicato - Mancata riserva di gravame - Rilevanza - Litisconsorzio processuale in cause scindibili - Effetti - Fattispecie.
L'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze non definitive di merito pronunciate nel corso dello stesso, di talché persistendo l'efficacia degli atti processuali compiuti in funzione di dette sentenze, l'effetto interruttivo, realizzatosi con l’atto introduttivo del giudizio permane, ai sensi dell'art 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui queste non siano passate in giudicato a seguito della sentenza dichiarativa dell'estinzione e del decorso dei relativi termini d'impugnazione o, in caso di mancata dichiarazione di riserva di gravame, dalla scadenza dei medesimi termini che decorrono, ai sensi degli artt. 325 e 327 c.p.c., rispettivamente, dalla notificazione e dalla pubblicazione della stessa sentenza non definitiva; dichiarazione che, in ipotesi di litisconsorzio processuale in cause scindibili, ha effetto nei confronti della sola parte che l'ha formulata. (Nella specie, la S.C., con riguardo ad un'azione di riduzione esercitata contro più beneficiari di disposizioni lesive della legittima, ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la permanenza dell'interruzione della prescrizione, prodotta dalla domanda giudiziale, fino al passaggio in giudicato della sentenza di estinzione, senza considerare che, nei confronti della parte che non aveva proposto la riserva di gravame, l'effetto permanente era venuto meno con la maturazione del termine lungo, decorrente dalla pubblicazione della sentenza non definitiva, non valendo per tale azione la regola del litisconsorzio necessario dal lato attivo e passivo).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , …...
Efficacia dal lato passivo del rapporto – Cass. n. 34260/2022Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - pluralità' di difensori - Pluralità di difensori - Ammissibilità - Carattere congiuntivo del mandato - Efficacia dal lato passivo del rapporto - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Notifica via PEC ad uno solo dei procuratori costituiti - Sufficienza.
La nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue che, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., è sufficiente la notifica via PEC della sentenza ad uno solo dei procuratori costituiti.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 34260 del 21/11/2022 (Rv. 666195 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
Corte
Cassazione
34260
2022 …...
Imputabilità alle parti dei lassi di tempo occorsi per la comunicazione delle sentenze e per l'esercizio della difesa – Cass. n. 33416/2022Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Legge n. 89 del 2001 - Durata irragionevole del processo - Criteri di determinazione - Imputabilità alle parti dei lassi di tempo occorsi per la comunicazione delle sentenze e per l'esercizio della difesa - Esclusione - Riferibilità alla parte vittoriosa del tempo decorso per il mancato esercizio della facoltà di notifica a fini sollecitatori - Necessità.
In tema di determinazione della durata ragionevole del processo, agli effetti della legge n.89 del 2001, il giudice non può detrarre integralmente dal termine complessivo i periodi intercorrenti tra il deposito delle sentenze di primo e di secondo grado e la notifica dei rispettivi atti di gravame, non essendo addebitabili alle parti i tempi occorrenti per la comunicazione delle stesse sentenze potendosi comunque scomputare i soli lassi temporali non riconducibili all'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che, ove la parte, per perseguire un proprio interesse, non si sia avvalsa di una facoltà, come, ad esempio, quella della notificazione della sentenza a sé favorevole, lasciando così decorrere l'intero termine lungo per la proposizione dell'impugnazione, essa non può pretendere che tale termine venga integralmente addebitato all'organizzazione giudiziaria, dovendo il giudice dell'equa riparazione apprezzare in concreto il comportamento processuale della parte stessa anche in relazione alla scelta di non utilizzare detta facoltà sollecitatoria.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33416 del 11/11/2022 (Rv. 666140 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
Corte
Cassazione
33416
2022 …...
Sospensione per emergenza epidemiologica da Covid-19 – Cass. n. 33069/2022Tributi (in generale) - "solve et repete" - condono fiscale - Processo tributario - Definizione agevolata - Termine per impugnare - Sospensione ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 - Richiesta del contribuente - Necessità - Insussistenza - Sospensione per emergenza epidemiologica da Covid-19 - Cumulo - Sospensione feriale - Non cumulabilità - Ragioni.
In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensione del termine per impugnare, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, opera automaticamente, a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersene, e si cumula con quella dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamente assorbita dalla sospensione prevista nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata, in ragione della natura eccezionale di quest'ultima.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 33069 del 09/11/2022 (Rv. 666396 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
Corte
Cassazione
33069
2022 …...
Tardività dell'impugnazione o decadenza dall'opposizione – Cass. n. 32527/2022Procedimento civile - giudice - istruttore - poteri e obblighi - Tardività dell'impugnazione o decadenza dall'opposizione - Rilievo officioso - Divieto ex art. 101 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 32527 del 04/11/2022 (Rv. 666391 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_641
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32527
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Mancato perfezionamento non imputabile al notificante – Cass. n. 31346/2022Procedimento civile – notificazione - Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Ripresa del procedimento notificatorio - Individuazione giurisprudenziale di un limite temporale pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. - Applicabilità della regola ad una ripresa antecedente - Esclusione - Fondamento.
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, alla ripresa del procedimento notificatorio - se compiuta in data antecedente alla pronuncia di legittimità che, nel 2016, ha quantificato in un tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. il termine ragionevole entro il quale va riattivato il processo di notificazione - non è applicabile il predetto principio giurisprudenziale, poiché la determinazione di matrice giudiziale della durata di un termine rientra nella nozione di "overruling" processuale e, perciò, di esso non si può fare applicazione retroattiva, a tutela della effettività dei mezzi di azione e a garanzia dell'affidamento incolpevole creatosi in capo alla parte che ha fatto affidamento sui principi di diritto consolidati al momento dello svolgimento dell'attività processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31346 del 24/10/2022 (Rv. 666053 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_330
Corte
Cassazione
31346
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Notificazione della sentenza d'appello – Cass. n. 26810/2022Procedimento civile - notificazione - al procuratore - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Notificazione della sentenza d'appello - A mezzo PEC - Esito negativo - Per fatto imputabile al destinatario - Oneri del notificante - Notificazione presso la cancelleria - Condizioni.
Nel caso in cui la notifica a mezzo PEC della sentenza d'appello al difensore della parte domiciliato "extra districtum" non vada a buon fine per fatto imputabile a quest'ultimo (nella specie, a causa del riempimento della relativa casella), la tempestiva rinnovazione della stessa presso la cancelleria della Corte d'appello ove pendeva la lite è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26810 del 12/09/2022 (Rv. 665704 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_170
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26810
2022 …...
Appello erroneamente proposto nelle forme del ricorso anziché della citazione – Cass. n. 24386/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - in genere - Appello erroneamente proposto nelle forme del ricorso anziché della citazione - Ammissibilità - Sanatoria - Condizioni - Limiti - Fattispecie in tema di opposizione ex l. n. 689 del 1981.
L'appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove sia notificato entro il termine di impugnazione; né rileva, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello avverso la decisione su un'opposizione ad ordinanza ingiunzione - instaurata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 - proposta con ricorso anziché con citazione e notificata oltre il termine di 60 giorni).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24386 del 05/08/2022 (Rv. 665335 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_342
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24386
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Notificazione della sentenza eseguita ad istanza di una parte – Cass. n. 19274/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Termine per l'impugnazione - Applicazione - Notificazione della sentenza eseguita ad istanza di una parte - Effetti - Decorrenza del termine di impugnazione contro tutte le altre parti - Configurabilità per il notificante e per il destinatario - Decadenza dall'impugnazione del litisconsorte non destinatario della notifica - Esclusione - Fondamento.
In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) va interpretato nel senso che detto momento rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare, nei confronti del notificante e delle altre parti del giudizio, solo per il notificante stesso e per la parte destinataria della notificazione, atteso che anche ciascuna delle altre parti ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che é condizione per far scattare il termine breve per l'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19274 del 15/06/2022 (Rv. 664997 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_331
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19274
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Mancata prova del relativo perfezionamento – Cass. n. 18690/2022Procedimento civile - notificazione - in genere - impugnazioni civili - appello - ammissibilità ed inammissibilità - Notificazione dell'atto di appello - Mancata prova del relativo perfezionamento - Inammissibilità dell'impugnazione - Mancanza di colpa della parte - Rilevanza - Esclusione - Principio della scissione del momento di perfezionamento della notifica - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
La mancata prova del perfezionamento della notifica dell'atto di appello comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, anche in assenza di colpa della parte appellante, la quale ha comunque l'onere di dimostrare la tempestività del gravame, non potendo invocare il principio della scissione del momento perfezionativo della notifica tra notificante e notificato, la cui applicazione presuppone che il procedimento notificatorio sia andato a buon fine.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18690 del 09/06/2022 (Rv. 665201 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_330
Corte
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18690
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Sentenze oggetto di procedimento di correzione per errore materiale – Cass. n. 15166/2022Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - Sentenze oggetto di procedimento di correzione per errore materiale - Appello - Termine breve - Decorrenza - Dalla notifica a cura della cancelleria della ordinanza che dispone la correzione - Sussistenza.
L'art. 288 c.p.c., secondo il quale le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata, a cura del cancelliere, l'ordinanza di correzione, dev'essere messo in relazione con l'art. 325 c.p.c., con la conseguenza che il richiamo al termine ordinario si riferisce a quello previsto da tale disposizione, anche in caso di notificazione a cura del cancelliere, applicandosi il termine lungo ove la cancelleria non abbia effettuato la notifica.
Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15166 del 12/05/2022 (Rv. 665041 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_121
Corte
Cassazione
15166
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Mancato perfezionamento non imputabile al notificante – Cass. n. 13394/2022Procedimento civile - notificazione - in genere - Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata - Onere di autonoma attivazione - Sussistenza - Fattispecie.
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tardiva la notifica dell'atto di appello, richiesta ad ottobre 2014 ma perfezionata il 10 novembre 2015, tenuto conto che l'appellante non si era attivato autonomamente ma aveva atteso l'udienza del 29 settembre 2015, per richiedere l'autorizzazione alla rinnovazione, senza allegare e provare la ricorrenza di circostanze eccezionali che giustificassero l'omessa riattivazione).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 13394 del 28/04/2022 (Rv. 664656 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
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Domanda di separazione personale e di risarcimento dei danni – Cass. n. 11964/2022Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - competenza civile - connessione di cause - in genere - Cumulo di domande nello stesso processo - Domanda di separazione personale e di risarcimento dei danni - Trattazione in primo grado con il rito ordinario - Dichiarazione di inammissibilità delazione risarcitoria per mancanza dei presupposti di cui all'art. 40, comma 3 c.p.c. - Appello - Applicabilità del rito ordinario - Esclusione.
Qualora il giudice di primo grado, applicando il rito ordinario, ritenga inammissibili per difetto di "connessione forte" ex art. 40, comma 3, c.p.c., le domande risarcitorie avanzate unitamente a quella di separazione personale dei coniugi, nella successiva fase di appello non si verifica l'effetto espansivo del rito ordinario previsto dalla richiamata norma, sicché l'impugnazione soggiace al rito camerale e va introdotta con ricorso e non con citazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11964 del 13/04/2022 (Rv. 664677 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_706, Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_738
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Idoneità e far decorrere il termine breve per impugnare – Cass. n. 10138/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - in genere - Notificazione della sentenza in copia non autentica - Nullità della notificazione - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Idoneità e far decorrere il termine breve per impugnare - Fattispecie.
La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della attestazione di conformità all'originale, rilasciata dal cancelliere, non incide sulla validità della notificazione, attesa la tassatività dei casi di nullità previsti dall'art. 160 c.p.c., e non ne comporta l'inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l'originale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notificazione della copia del provvedimento impugnato, a sua volta pervenuta al notificante dalla cancelleria in esecuzione dell'adempimento imposto dall'art. 133 c.p.c., in quanto la stessa era stata effettuata a mezzo p.e.c. dal procuratore della parte notificante e non vi era contestazione circa la sua corrispondenza all'originale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10138 del 29/03/2022 (Rv. 664404 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_133
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Tempestività dell'impugnazione – Cass. n. 7634/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - in genere - Tempestività dell'impugnazione - Accertamento d'ufficio - Sanabilità della decadenza - Insussistenza.
L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022 (Rv. 664446 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
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Stimolazione del contraddittorio – Cass. n. 7356/2022Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio - giudice - istruttore - poteri e obblighi - Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - in genere - Tardività dell'impugnazione - Rilevabilità d'ufficio - Stimolazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Fondamento - Violazione dell'art. 6 CEDU - Esclusione - Ragioni.
La tardività dell'impugnazione può essere rilevata d’ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7356 del 07/03/2022 (Rv. 664444 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
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7356
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Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Cass. n. 5899/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Regola generale contenuta negli artt. 1586 e 1777 c.c. - Applicabilità alla rivendicazione – Sussistenza - Indicazione, da parte del convenuto, del soggetto nel cui nome detiene il bene – Conseguenze - Diritto alla sua estromissione - Sussistenza - Condizioni - Prova dell'assenza di interesse da parte sua - Conseguenze - Esclusione del litisconsorzio necessario anche in caso di intervento "jussu judicis" del possessore - Assenza di prova dell'interesse - Conseguenze - Sussistenza del litisconsorzio necessario per inscindibilità della causa.
A norma degli artt. 1586 e 1777 c.c. - che esprimono una regola generale applicabile anche fuori dell'ambito dei contratti di locazione e di deposito - il convenuto in un'azione di revindica, che indichi il soggetto in nome del quale detiene il bene rivendicato, ha diritto di essere estromesso dalla lite e perde, quindi, la legittimazione passiva rispetto alla domanda. Ne consegue che fra tali soggetti non viene a costituirsi un rapporto di litisconsorzio necessario, neanche nel caso in cui venga disposta, sotto il profilo della comunanza di causa, l’intervento "jussu judicis" della persona indicata come l'effettivo possessore del bene rivendicato. Peraltro, l'obbligo del giudice di estromettere dalla causa il detentore originariamente citato non è incondizionato, ma a norma del citato art. 1586 c.c., presuppone che quest'ultimo dimostri di non aver alcun interesse a rimanere della lite e non si opponga, quindi, all'azione del terzo che pretende di aver diritto alla cosa; pertanto se la sentenza di primo grado, ritenendo persistere siffatto interesse, non estrometta il detentore del giudizio, ma decida la lite nei confronti sia del detentore che del possessore chiamato in causa, si verifica, in sede di gravame, un'ipotesi di causa inscindibile, con la conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'interventore coatto, cui l’atto di appello non sia stato validamente notificato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5899 del 23/02/2022 (Rv. 663938 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_1586, Cod_Civ_art_1777, …...
Notifica di ricorso per cassazione – Cass. n. 1515/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - Notifica di ricorso per cassazione avverso un provvedimento diverso da quello che si intendeva impugnare - Deposito del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che si intendeva impugnare - Successiva tardiva notificazione del ricorso avverso il provvedimento che si intendeva impugnare - Mancata costituzione della controparte - Inesistenza della notificazione - Fondamento - Conseguenze.
La notificazione di un ricorso per cassazione avverso un provvedimento diverso da quello che si intendeva impugnare, seguita dal tempestivo deposito del ricorso avverso il provvedimento che si intendeva impugnare e dalla sua tardiva notificazione, integra un'ipotesi di inesistenza della notificazione riconducibile a quella di totale mancanza materiale dell'atto, non suscettibile, in caso di mancata costituzione della controparte, di sanatoria "ex tunc" ai sensi dell'art. 291 c.p.c. mediante nuova notifica del ricorso, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1515 del 19/01/2022 (Rv. 663632 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_291
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Notificazione presso il procuratore costituito – Cass. n. 115/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Presso il domicilio effettivo - Esito negativo della notifica - Causa imputabile al richiedente - Conseguenze - Riattivazione della procedura notificatoria - Escusione.
In tema di impugnazione, qualora la notifica presso il procuratore costituito abbia avuto esito negativo per circostanze imputabili al richiedente, non è data al notificante, una volta decorso il termine di impugnazione, la possibilità di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, affinché la notifica abbia effetto dalla data iniziale di attivazione dello stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto il ricorrente, in occasione della prima notifica, aveva colpevolmente omesso di consultare l'albo professionale, peraltro ormai informatizzato ed accessibile telematicamente, affidandosi invece alle indicazioni, non più attuali, contenute nell'atto di appello e nella sentenza impugnata).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 115 del 04/01/2022 (Rv. 663551 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_330
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2022 …...
Ricorso incidentale tardivo, adesivo al ricorso principale – Cass. n. 41254/2021Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - incidentali - tardive - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - Ricorso incidentale tardivo, adesivo al ricorso principale - Termini di proposizione - Art. 334 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale - neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 41254 del 22/12/2021 (Rv. 663463 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371
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2021 …...
Termine semestrale di proponibilità dell'azione risarcitoria – Cass. n. 40136/2021Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Termine semestrale di proponibilità dell'azione risarcitoria - Tardività della domanda - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni - Onere di eccezione e prova - Spettanza all'amministrazione convenuta - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, se il giudice investito dell'istanza di indennizzo ha il potere-dovere di dichiararne la tardività, qualora la decadenza risulti dagli atti, cionondimeno siffatta pronunzia non è giustificabile ove sia fondata sul rilievo che non è stata offerta dal ricorrente una prova certa della definitività del provvedimento conclusivo del giudizio in cui si assume essersi verificata la suddetta violazione, spettando, al contrario, all'amministrazione convenuta eccepire e provare tale tardività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva dichiarato tardivo il ricorso ex art. 4 della l. n. 89 del 2001, per non avere il ricorrente fornito prova inconfutabile dell'irrevocabilità della sentenza conclusiva del giudizio penale presupposto, avendo a tal fine ritenuto irrilevante la produzione dell'attestazione con la quale il cancelliere aveva annotato su tale decisione, ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione del c.p.p., la data della sua irrevocabilità).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 40136 del 15/12/2021 (Rv. 663360 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327
Corte
Cassazione
40136
2021 …...
Notificazione della sentenza d'appello – Cass. n. 39970/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Notificazione della sentenza d'appello ai fini della decorrenza del termine breve - Elezione di domicilio "fisico" del destinatario - Notifica tramite p.e.c. al domicilio digitale del domiciliatario - Validità - Ragioni.
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, nonostante l'indicazione della parte destinataria di un domicilio "fisico" ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, è possibile procedere alla notificazione della sentenza d'appello presso il domiciliatario mediante posta elettronica certificata, poiché il domicilio digitale, pur non indicato negli atti, può essere utilizzato per la notificazione in questione in quanto le due opzioni concorrono.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 39970 del 14/12/2021 (Rv. 663188 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_360
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39970
2021 …...
Ricorso proposto successivamente al primo – Cass. n. 36057/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - in genere - Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso incidentale - Ammissibilità - Rispetto del termine di quaranta giorni - Necessità - Deroghe - Configurabilità - Esclusione.
Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'ordinario) di impugnazione in astratto operativi. Tale principio non trova deroghe riguardo all'impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, né nell'ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021 (Rv. 663183 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371
Corte
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36057
2021 …...
Termine semestrale di proponibilità dell'azione – Cass. n. 36125/2021Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Termine semestrale di proponibilità dell'azione - Decorrenza - Dalla "definitività" della decisione - Nozione - Conseguenze - Tardività della domanda per decorso del termine breve di impugnazione della sentenza conclusiva del processo presupposto - Onere della prova in capo all'amministrazione convenuta.
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, per” definitività” della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, la quale segna il ”dies a quo” del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, s'intende, in relazione al giudizio di cognizione, il passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce. Spetta all'amministrazione convenuta comprovare la tardività della domanda in relazione all'acquisito carattere di definitività del provvedimento conclusivo del giudizio nel quale si è verificata la violazione del termine ragionevole di durata, a seguito dello spirare, in conseguenza della notificazione, del termine di cui all'art. 325 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36125 del 23/11/2021 (Rv. 663077 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327
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Cassazione
36125
2021 …...
Notifica per via telematica (PEC) avente ad oggetto più sentenze tra le medesime parti – Cass. n. 31779/2021Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere - Decorrenza del termine breve d'impugnazione - Notifica per via telematica (PEC) avente ad oggetto più sentenze tra le medesime parti - Prova dell'avvenuta notificazione della sentenza impugnata - Eccezione - Contenuto - Fattispecie.
In tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata in via telematica con unico invio, unitamente ad altre sentenze rese tra le stesse parti in altrettanti procedimenti pendenti, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre il ricorso per cassazione, spettando in ogni caso al notificante - in caso di specifica contestazione circa il mancato inserimento della sentenza impugnata tra quelle spedite - l'onere di provare che l'invio telematico conteneva anche la sentenza in questione. (In applicazione del su esteso principio la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto per mancato rispetto del "termine breve", essendosi il ricorrente, a fronte dell'eccezione di tardività sollevata dal controricorrente, limitato a dedurre l'onere probatorio sopra indicato senza indicare in modo univoco e inequivocabile l'assenza della sentenza impugnata tra quelle notificate).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 31779 del 04/11/2021 (Rv. 663093 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
Corte
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31779
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Ricorso per cassazione dell'avvocato contro la decisione del CNF – Cass. n. 31570/2021Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – impugnazioni - Ricorso per cassazione dell'avvocato contro la decisione del CNF - Termine breve - Decorrenza - Sospensione cautelare dell'avvocato dall'esercizio della professione - Rilevanza su tale decorrenza - Esclusione - Fondamento.
Il termine di 30 giorni concesso dall'art. 36, commi 4 e 6, della l. n. 247 del 2012 all'avvocato per ricorrere avverso le decisioni del CNF decorre dalla loro notifica all'interessato personalmente e non al suo procuratore; tale termine non è interrotto dall'intervenuta sospensione cautelare dell'avvocato dall'esercizio della professione poiché la legge nulla dispone al riguardo e, comunque, siffatta sospensione impedisce al medesimo avvocato di sottoscrivere in proprio il ricorso per cassazione contro la pronuncia del CNF, ma non di impugnarla con il patrocinio di altro difensore.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 31570 del 04/11/2021 (Rv. 662925 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_328
Corte
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31570
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Sospensione dei termini per impugnare – Cass. n. 30397/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Processo tributario - Ricorso per cassazione - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini per impugnare - Definizione agevolata - Sospensione ex art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018 - Cumulo - Esclusione - Successione nel tempo - Sussistenza - Conseguenze
In tema di ricorso per cassazione, in relazione alle controversie rientranti nella definizione agevolata di cui al d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, ove per effetto della sospensione legale prevista dall'art. 6, comma 11, del decreto cit., il termine per impugnare scada nel periodo di sospensione dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, previsto dal d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. 27 del 2020 e dal d.l. n. 23 del 2020, conv. in l. n. 40 del 2020, esso resta prorogato in conseguenza della successione nel tempo degli effetti di tali sospensioni legali.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30397 del 27/10/2021 (Rv. 662822 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
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Conversione in ricorso incidentale – Cass. n. 27680/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - forma e contenuto - Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso incidentale - Ammissibilità - Rispetto del termine di quaranta giorni - Necessità - Decorrenza.
Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. Tuttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi. Detto termine decorre dall'ultima notificazione dell'impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l'impugnazione incidentale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27680 del 12/10/2021 (Rv. 662574 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371
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Termine per impugnare in caso di mancata comunicazione o notificazione – Cass. n. 27720/2021Impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - sentenze - non definitive - riserva facoltativa di gravame - Sentenza non definitiva - Termine per impugnare in caso di mancata comunicazione o notificazione - Applicazione degli artt. 325 e 327 c.p.c. - Rilevanza della facoltà di impugnazione differita fino alla prima udienza successiva alla comunicazione ex art. 340 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
La sentenza non definitiva può essere impugnata entro i termini per appellare previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c. e, quindi, in caso di sua mancata comunicazione o notificazione, entro un anno fino al 3 luglio 2009, oggi sei mesi, dalla sua pubblicazione, senza che costituisca ostacolo la previsione di cui all'art. 340 c.p.c., che consente l'esercizio dell'impugnazione differita, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e comunque non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione, atteso che tale norma è volta a restringere i termini di impugnazione nel caso in cui la prima udienza successiva intervenga prima dello scadere degli stessi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27720 del 12/10/2021 (Rv. 662552 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_340
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Riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato – Cass. n. 25476/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Declinatoria di giurisdizione - Impugnazione - Termine breve - Decorrenza - Riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato - Idoneità - Condizioni.
Nel caso in cui il giudice inizialmente adito abbia declinato la propria giurisdizione in favore di altro giudice, la riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo, equivalendo a legale conoscenza della sentenza, fa decorrere il termine per l'impugnazione della stessa, ai sensi dell'art. 326 c.p.c. nei confronti della parte destinataria dell'atto di riassunzione, purché quest'ultimo, per il suo contenuto, possa dirsi equivalente alla notifica della sentenza da impugnare.
Corte di Cassazione, Sez. U -, Sentenza n. 25476 del 21/09/2021 (Rv. 662251 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
Corte
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Opposizione cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione – Cass. n. 19993/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione - Procedimento civile - domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica - Termini processuali - sospensione - Applicazione rito lavoro ad opposizione contro cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione - Implicita qualificazione della domanda come opposizione a sanzione amministrativa - Esclusione - Qualificazione della domanda stessa, in sede d'impugnazione, quale opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Ammissibilità.
L'applicazione del rito speciale del lavoro ad una opposizione proposta avverso una cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione non comporta di per sé una implicita qualificazione della domanda in termini di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 della l. n. 689 del 1981, ai fini del cd. principio dell'apparenza, per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza e, di conseguenza, non determina l'esclusione della qualificazione della domanda stessa, in sede d'impugnazione, in termini di opposizione all’esecuzione e/o agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., anche con riferimento all'applicazione o meno del regime di sospensione feriale dei termini, in mancanza di ulteriori elementi che portino a ritenere che il giudice "a quo", avvalendosi del rito speciale, abbia inteso effettuare una vera e propria qualificazione di detta domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19993 del 13/07/2021 (Rv. 661840 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617
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Cassazione
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Attività processuale del destinatario della notifica – Cass. n. 18607/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Decorrenza - Notificazione della decisione - Attività processuale del destinatario della notifica - Equiparazione - Condizioni - Fattispecie.
Ai fini del decorso del termine breve per proporre impugnazione, alla notificazione della decisione su iniziativa di parte va parificata l'attività processuale di colui che avrebbe dovuto essere il destinatario di tale notificazione, dalla quale emerga una precisa volontà di "reagire" alla statuizione, essendo tale attività idonea, sul piano funzionale, esattamente come la ricezione della notifica, a realizzare una situazione di conoscenza proiettata verso l'esterno. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto della Corte d'appello che, erroneamente, non aveva ritenuto tardivo il reclamo, proposto contro un provvedimento, già oggetto di una richiesta di modifica, presentata dallo stesso reclamante più di trenta giorni prima del reclamo).
Corte Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18607 del 30/06/2021 (Rv. 661615 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_739
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Sospensione feriale dei termini d'impugnazione – Cass. n. 17949/2021Procedimento civile - termini processuali - sospensione - Sospensione feriale dei termini d'impugnazione - Applicazione - Presupposti - Fondamento.
In tema di impugnazioni, sono sospesi i soli termini che ricadano nel periodo feriale, non essendovi, altrimenti, l'esigenza di differire attività che dovrebbero compiersi durante il tempo destinato al riposo estivo.
Corte Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17949 del 23/06/2021 (Rv. 661957 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327
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Ordinanza di liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato – Cass. n. 18004/2021Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - sommario - Ordinanza di liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato - Ricorso straordinario per cassazione - Termine di breve di impugnazione - Decorrenza - Dalla notificazione dell'ordinanza.
In tema di impugnazione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, il ricorso straordinario per cassazione deve essere proposto nel termine breve decorrente dalla notificazione dell'ordinanza medesima e, in mancanza, in quello lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Corte Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18004 del 23/06/2021 (Rv. 661545 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
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Termini di impugnazione – Cass. n. 17949/2021Procedimento civile - termini processuali - sospensione - Termini di impugnazione - Sospensione feriale - Riduzione del periodo di tale sospensione da quarantasei a trentuno giorni - Applicabilità - Presupposti.
La riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni, introdotta dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, si applica, ai fini del computo dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., alle impugnazioni delle sole decisioni pubblicate o notificate a partire dal 1° gennaio 2015.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17949 del 23/06/2021 (Rv. 661957 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327
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Ricorso incidentale tardivo rispetto al termine – Cass. n. 17707/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - termini - Ricorso incidentale tardivo rispetto al termine breve o annuale - Inammissibilità del ricorso principale - Conseguente inefficacia di quello incidentale - Osservanza del termine per la proposizione del ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c. - Irrilevanza.
In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17707 del 22/06/2021 (Rv. 661757 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_371
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Giudizio di primo grado in materia di lavoro – Cass. n. 14195/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Giudizio di primo grado in materia di lavoro - Costituzione della P.A. a mezzo di propri dipendenti - Comunicazione o notificazione della sentenza in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012 - Al dipendente - Inammissibilità - Fondamento.
Nei giudizi di lavoro, le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio mediante propri dipendenti, aventi per oggetto i provvedimenti finali del giudizio di primo grado e successive alla data di entrata in vigore dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012 (pur nel testo ora integrato dall'art. 289, comma 1, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020), vanno eseguite esclusivamente per via telematica agli indirizzi di posta elettronica comunicati ai sensi del comma 12 dell'art. 16 citato, senza che, ove effettuate al funzionario delegato con altre modalità, possa operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto la necessità di interpretare restrittivamente le norme in materia di decadenza dall'impugnazione esclude la possibilità di individuare un momento di decorrenza del termine breve diverso da quello che scaturisce da una comunicazione effettuata nel rispetto delle forme telematiche specificamente individuate dalla legge. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che, avendo calcolato la decorrenza del termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado conclusiva del cd. rito Fornero dalla comunicazione del provvedimento al funzionario incaricato, presso la cancelleria, aveva dichiarato inammissibile perché tardivo il reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, proposto dall'Amministrazione soccombente).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 14195 del 24/05/2021 (Rv. 661299 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_417_2 …...
Decisione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Cass. n. 12566/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - Ricorso per cassazione - Decisione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Termine breve per il ricorso - Comunicazione della decisione da parte della segreteria della Commissione - Configurabilità - Esclusione.
In tema di ricorso per cassazione contro le decisioni emanate dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano brevetti e Marchi, la notificazione della pronuncia impugnata, a cura della segreteria della Commissione e nei confronti delle parti interessate, ex art. 136, comma 16, del d.lgs. n. 30 del 2005 (nel testo vigente "ratione temporis"), equivale soltanto all'avviso di cancelleria del deposito della sentenza di cui all'art. 133 c.p.c., non integrando invece la notifica ad istanza di parte, necessaria ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione ex art. 285 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12566 del 12/05/2021 (Rv. 661319 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Conseguenze in tema di decorso del termine breve per l'impugnazione – Cass. n. 12345/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza -Difesa diretta della P.A. ex art. 417 bis c.p.c. - Mancata elezione di domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - Conseguenze in tema di decorso del termine breve per l'impugnazione - Indicazione da parte del funzionario del proprio indirizzo di posta elettronica - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di impugnazioni, nell'ipotesi di difesa diretta della P.A. ex art. 417 bis c.p.c., qualora il funzionario costituito abbia omesso di eleggere domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, devono ritenersi valide le notifiche effettuate presso la cancelleria del giudice adito, anche ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 326 c.p.c., né rileva che il funzionario medesimo abbia effettuato l'indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al momento della costituzione in giudizio, non trovando applicazione ai funzionari la disciplina normativa che ha introdotto l'obbligo di tale indicazione per i difensori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile, per tardività, un appello depositato oltre il termine breve computato dalla notifica della sentenza in cancelleria).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 12345 del 10/05/2021 (Rv. 661216 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_417_2 …...
Notificazione della sentenza al difensore non domiciliatario – Cass. n. 10129/2021Procedimento civile - notificazione - al procuratore - Notificazione della sentenza al difensore non domiciliatario - Decorrenza del termine breve per impugnare - Idoneità - Sussistenza.
La notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all'art. 325 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche il suo domiciliatario, atteso che all'eventuale elezione di domicilio fuori dal circondario del tribunale cui il difensore è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche esclusivamente in quel luogo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10129 del 16/04/2021 (Rv. 661068 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_141, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Rimedi esperibili avverso la sentenza inesistente – Cass. n. 9910/2021Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullita' della sentenza - pronuncia sulla nullita' - inesistenza Rimedi esperibili avverso la sentenza inesistente - "Actio nullitatis" o impugnazione ordinaria - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza può essere fatta valere o mediante un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis") esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi all'"actio nullitatis", devono essere esperiti secondo le regole loro proprie, e, quindi, tempestivamente, nel rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto, dopo il decorso dei termini di decadenza per l'impugnativa, al fine di ottenere la declaratoria di nullità della sentenza di appello, derivata dalla nullità radicale della sentenza di primo grado, asseritamente priva della sottoscrizione del giudice).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9910 del 15/04/2021 (Rv. 661124 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_132 …...
Riserva di impugnazione differita della sentenza non definitiva – Cass. n. 8271/2021Impugnazioni civili - appello - appellabilita' (provvedimenti appellabili) - sentenze - non definitive - riserva facoltativa di gravame - Riserva di impugnazione differita della sentenza non definitiva - Notificazione di tale sentenza - Applicazione del termine breve ex art. 325 c.p.c. - Esclusione.
Il principio secondo il quale il termine per la proposizione di una impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza, senza che abbia rilievo il fine processuale per cui la notificazione è stata eseguita, deve essere coordinato col regime delle sentenze non definitive, nel senso che, se una sentenza siffatta sia stata oggetto di valida riserva di impugnazione differita, non è la sua notificazione a far decorrere il termine acceleratorio di impugnazione stabilito dall'art. 325 c.p.c., bensì quella della sentenza che definisce il giudizio o, comunque, di altra successiva, salvo l'onere per l'interessato di proporre la suddetta impugnazione, in via principale, congiuntamente a quella proposta in relazione all'altra sentenza, ancorché non definitiva, oppure in via incidentale, qualora tale altra sentenza venga impugnata dall'altra parte.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8271 del 24/03/2021 (Rv. 661050 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_340, Cod_Proc_Civ_art_361 …...
Notifica a difensore esercente "extra districtum" – Cass. n. 4663/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Notifica a difensore esercente "extra districtum" - Notificazione presso il domicilio eletto - Validità - Riscontro della correttezza dell’indirizzo presso il locale albo professionale - Necessità - Esclusione - Fondamento - Mancato perfezionamento della notifica in ragione del mutamento del domicilio eletto - Riattivazione del procedimento notificatorio - Ammissibilità - Condizioni. Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - In genere.
La notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione del tribunale adìto, è valida se effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale, atteso che grava invece sul difensore che ha eletto domicilio l'obbligo di comunicarne alla controparte gli eventuali mutamenti; pertanto, ove la notifica non vada a buon fine in ragione del mutamento del domicilio eletto "extra districtum", è ammissibile la riattivazione del procedimento notificatorio, la quale, avuto riguardo alla scissione dei momenti perfezionativi dell'atto per il notificante e per il destinatario, deve avvenire nell'ambito della medesima procedura originata dalla iniziale richiesta di notificazione e nel rispetto di un termine non superiore alla metà di quello, pari a quaranta giorni, ordinariamente fissato per lo specifico incombente dall'art.641 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4663 del 22/02/2021 (Rv. 660706 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_141, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_640, Cod_Proc_Civ_art_641 …...
Notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve – Cass. n. 3557/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve - Specifica elezione di domicilio del destinatario - Notifica presso il domicilio eletto - Validità - Notifica al domicilio digitale - Necessità - Esclusione.
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, è possibile procedere alla notificazione della sentenza presso il domicilio fisico eletto dal destinatario anche dopo l'introduzione, da parte dell'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012 (inserito dall'art. 52, comma 1, d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), della notificazione al cd. domicilio digitale, alla quale non può essere riconosciuto carattere esclusivo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3557 del 11/02/2021 (Rv. 660528 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_285 …...
Tardiva proposizione dell'impugnazione – Cass. n. 3340/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - Tardiva proposizione dell'impugnazione - Fatto imputabile al difensore - Rimessione in termini - Esclusione - Fondamento.
In caso di tardiva proposizione dell'impugnazione, la parte non può invocare la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., quando il ritardo sia dovuto a fatto imputabile al difensore, costituendo la negligenza di quest'ultimo un evento esterno al processo, che attiene alla patologia del rapporto con il professionista, rilevante solo ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti del medesimo, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'art. 6 CEDU, poiché l'inammissibilità dell'impugnazione, che consegue all'inosservanza del termine, non integra una sanzione sproporzionata rispetto alla finalità di salvaguardare elementari esigenze di certezza giuridica (Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 10/02/2021 (Rv. 660721 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Improcedibilità del ricorso – Cass. n. 1389/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - Improcedibilità del ricorso - Concorso di una causa di inammissibilità del medesimo ricorso - Declaratoria di improcedibilità - Priorità.
In tema di giudizio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile, il suo esame non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1389 del 22/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Dichiarazione di adottabilità - Sentenza di appello – Cass. n. 30000/2020Adozione - adozione (dei minori d'eta') - adottandi - adottabilita' - opposizione - procedimento – impugnazione - Dichiarazione di adottabilità - Sentenza di appello - Notificazione a cura della cancelleria - Ricorso per Cassazione - Termine di trenta giorni "ex" art. 17, comma 2, l. n. 184 del 1983 - Ricorso per cassazione oltre il termine - Inammissibilità.
In tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notificazione d'ufficio della sentenza della Corte d'appello - sezione minori - in versione integrale, effettuata alla stregua del disposto dell'art.17, comma 1, della l. n. 184 del 1983, è idonea a far decorrere il termine d'impugnazione di trenta giorni, indicato al comma 2 della norma.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30000 del 31/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325
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Termini decadenza dall'impugnazione – Cass. n. 27773/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - Rimessione in termini - Art. 153, comma 2, c.p.c. - Applicabilità alla decadenza dall'impugnazione - Causa non imputabile collegata ad un evento che presenti il carattere della assolutezza - Fattispecie.
L'istituto della rimessione in termini, applicabile al termine perentorio per proporre ricorso per cassazione anche con riguardo a sentenze rese dal Consiglio nazionale forense in esito a un procedimento disciplinare, presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà. (Nella specie, non sono state ravvisate le condizioni per la rimessione in termini invocata dalla ricorrente, che, nell'impugnare tardivamente per cassazione la sentenza del CNF, aveva addotto la mancata comunicazione, ad opera del domiciliatario, dell'avvenuta notificazione del provvedimento, trattandosi di impedimento riconducibile esclusivamente alla patologia del rapporto intercorso con il professionista incaricato della domiciliazione).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27773 del 04/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_153
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Decadenza dall'impugnazione - Rimessione in termini – Cass. n. 27773/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - Rimessione in termini - Art. 153, comma 2, c.p.c. - Applicabilità alla decadenza dall'impugnazione - Causa non imputabile collegata ad un evento che presenti il carattere della assolutezza - Fattispecie.
L'istituto della rimessione in termini, applicabile al termine perentorio per proporre ricorso per cassazione anche con riguardo a sentenze rese dal Consiglio nazionale forense in esito a un procedimento disciplinare, presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà. (Nella specie, non sono state ravvisate le condizioni per la rimessione in termini invocata dalla ricorrente, che, nell'impugnare tardivamente per cassazione la sentenza del CNF, aveva addotto la mancata comunicazione, ad opera del domiciliatario, dell'avvenuta notificazione del provvedimento, trattandosi di impedimento riconducibile esclusivamente alla patologia del rapporto intercorso con il professionista incaricato della domiciliazione).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27773 del 04/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_153
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Decadenza dall'impugnazione - Rimessione in termini – Cass. n. 27726/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - Rimessione in termini - Causa non imputabile - Caratteristiche - Assolutezza - Necessità - Fattispecie.
L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà. (Nella specie, la S.C. ha escluso che integrassero forza maggiore le circostanze indicate come impeditive del rispetto del termine di impugnazione, attinenti al contesto esistenziale del cittadino straniero, che aveva richiesto la protezione internazionale e che non conosceva la lingua italiana, evidenziando che quest'ultimo era tenuto ad informarsi tempestivamente dell'esito della domanda presso il difensore che lo aveva assistito, senza l'intermediazione della struttura ospitante).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27726 del 03/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_325
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Rimessione in termini - Causa non imputabile – Cass. n. 27726/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - Rimessione in termini - Causa non imputabile - Caratteristiche - Assolutezza - Necessità - Fattispecie.
L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà. (Nella specie, la S.C. ha escluso che integrassero forza maggiore le circostanze indicate come impeditive del rispetto del termine di impugnazione, attinenti al contesto esistenziale del cittadino straniero, che aveva richiesto la protezione internazionale e che non conosceva la lingua italiana, evidenziando che quest'ultimo era tenuto ad informarsi tempestivamente dell'esito della domanda presso il difensore che lo aveva assistito, senza l'intermediazione della struttura ospitante).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27726 del 03/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_325
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Impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Cass. n. 26427/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Elemento accessorio o pertinenza della stessa - Conseguenze - Termine breve per la proposizione di altre impugnazioni - Sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge - Fondamento - Fattispecie.
La notificazione dell'impugnazione equivale, sia per il notificante che per il destinatario, alla notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altre impugnazioni, restando comunque salva la sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge, poiché tale equiparazione non influisce sul regime sospensivo esplicitato dalle norme. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione d'appello, che non aveva rilevato la tardività dell'impugnazione proposta dopo l'istanza di regolamento di competenza, sebbene fosse decorso il termine breve per appellare, computato a partire dalla comunicazione della decisione sul regolamento, stante l'effetto sospensivo di cui all'art. 43 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26427 del 20/11/2020 (Rv. 659861 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_048, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
Impugnazioni civili
Termine breve
corte
cassazione
26427
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Notificazione dell'impugnazione - Cass. n. 26427/2020Impugnazioni civili – decorrenza - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini – decorrenza - Notificazione dell'impugnazione - Equivalenza alla notificazione della sentenza - Conseguenze - Termine breve per la proposizione di altre impugnazioni - Sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge - Fondamento - Fattispecie.
La notificazione dell'impugnazione equivale, sia per il notificante che per il destinatario, alla notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altre impugnazioni, restando comunque salva la sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge, poiché tale equiparazione non influisce sul regime sospensivo esplicitato dalle norme. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione d'appello, che non aveva rilevato la tardività dell'impugnazione proposta dopo l'istanza di regolamento di competenza, sebbene fosse decorso il termine breve per appellare, computato a partire dalla comunicazione della decisione sul regolamento, stante l'effetto sospensivo di cui all'art. 43 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26427 del 20/11/2020 (Rv. 659861 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_048, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
corte
cassazione
26427
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Capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale -Cass. n. 26164/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale - Appello incidentale tardivo - Condizioni - Riferimento delle impugnazioni ad un unico rapporto - Necessità.
La parte parzialmente soccombente può proporre appello incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale, a condizione che si tratti di impugnazioni proposte in relazione ad unico rapporto, mentre, qualora si tratti di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardino nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26164 del 17/11/2020 (Rv. 659545 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_334
impugnazioni
incidentali
tardive
corte
cassazione
26164
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Notifica della sentenza al Comune in persona del sindaco, rappresentato dal difensore - Cass. n. 26050/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Notifica della sentenza al Comune in persona del sindaco, rappresentato dal difensore - Idoneità a far decorrere il termine breve per impugnare - Esclusione - Fondamento.
In tema di impugnazioni, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. la notifica della sentenza indirizzata a un Comune "in persona del sindaco rappresentato e difeso dall'avvocato", dal momento che l'ambiguità della formula utilizzata impedisce di stabilire se destinatario della notificazione sia la parte o il suo difensore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26050 del 17/11/2020 (Rv. 659922 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_141, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
Impugnazioni
notificazione
decorrenza dei termini
corte
cassazione
26050
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Più ricorsi proposti con il ministero di differenti difensori - Cass. n. 25437/2020Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Più ricorsi proposti con il ministero di differenti difensori - Conseguenze - Ammissibilità del solo ricorso notificato per primo - Fondamento - Eccezioni - Fattispecie.
Nel giudizio di cassazione, ove la stessa parte abbia proposto due ricorsi avverso la medesima decisione con il ministero di due distinti difensori, senza che l'ultimo risulti designato in sostituzione dell'altro, è ammesso l'esame del solo ricorso notificato per primo, perché nell'ordinamento processuale civile vige il principio della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una volta che tale potere venga esercitato, si esaurisce la facoltà di critica della decisione pregiudizievole, salvo che tale ricorso non sia stato già dichiarato inammissibile o improcedibile e che quello successivamente notificato rispetti il termine di decadenza previsto dalla legge. (Nella specie, la S.C. in presenza di due ricorsi presentati per la stessa parte da due diversi difensori e notificati telematicamente nello stesso giorno, ha dichiarato inammissibile quello trasmesso 44 minuti dopo il primo).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25437 del 11/11/2020 (Rv. 659658 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_387, Cod_Proc_Civ_art_360_1
corte
cassazione
25437
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Produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento - Cass. n. 24415/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Decorrenza - Prova - Produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento - Necessità - Mancato deposito - Conseguenze - Limiti - Fattispecie.
La prova dell'avvenuta notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, richiede la produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento (in caso di notifica a mezzo posta), trovando applicazione, in mancanza, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., a meno che non sia lo stesso destinatario ad ammettere, con un'esplicita dichiarazione o "per facta concludentia", che la suddetta notificazione sia avvenuta nella data indicata dalla controparte.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione della sentenza di primo grado, sul presupposto che l'appellante non avesse contestato che la notificazione del provvedimento gravato fosse avvenuta nella data indicata dall'appellato, limitandosi a sostenerne l'inidoneità a fare decorrere il cd. termine breve, in quanto consegnata al difensore in copia unica, anziché in tante copie quante erano le parti).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24415 del 03/11/2020 (Rv. 659953 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Civ_art_2697
impugnazioni
termini brevi
corte
cassazione
24415
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Produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento - Cass. n. 24415/2020Impugnazioni civili -termini brevi - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Decorrenza - Prova - Produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento - Necessità - Mancato deposito - Conseguenze - Limiti - Fattispecie.
La prova dell'avvenuta notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, richiede la produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento (in caso di notifica a mezzo posta), trovando applicazione, in mancanza, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., a meno che non sia lo stesso destinatario ad ammettere, con un'esplicita dichiarazione o "per facta concludenza", che la suddetta notificazione sia avvenuta nella data indicata dalla controparte.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione della sentenza di primo grado, sul presupposto che l'appellante non avesse contestato che la notificazione del provvedimento gravato fosse avvenuta nella data indicata dall'appellato, limitandosi a sostenerne l'inidoneità a fare decorrere il cd. termine breve, in quanto consegnata al difensore in copia unica, anziché in tante copie quante erano le parti).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24415 del 03/11/2020 (Rv. 659953 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
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Notifica della sentenza di primo grado nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore – Cass. n. 20866/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini – decorrenza - Termine breve per impugnare - Notifica della sentenza di primo grado nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore - Espressa menzione del procuratore quale destinatario - Necessità - Fondamento - Notifica ad una pubblica amministrazione - Elezione di domicilio dell'ente presso la propria sede - Rappresentanza da parte di un avvocato facente parte dell'avvocatura interna dell'ente - Notificazione della sentenza all'ente presso tale domicilio senza riferimento nominativo all'avvocato - Inidoneità alla decorrenza del termine breve.
A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 20866 del 30/09/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
corte
cassazione
20866
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Decorrenza Termine breve per impugnare - Cass. n. 20866/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza Termine breve per impugnare - Notifica della sentenza di primo grado nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore - Espressa menzione del procuratore quale destinatario - Necessità - Fondamento - Notifica ad una pubblica amministrazione - Elezione di domicilio dell'ente presso la propria sede - Rappresentanza da parte di un avvocato facente parte dell'avvocatura interna dell'ente - Notificazione della sentenza all'ente presso tale domicilio senza riferimento nominativo all'avvocato - Inidoneità alla decorrenza del termine breve.
impugnazioni
Termine breve
A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 20866 del 30/09/2020 (Rv. 658856 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
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Atti di un procedimento amministrativo sanzionatorio - Atto di contestazione – Cass. n. 20515/2020Sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione -Atti di un procedimento amministrativo sanzionatorio - Atto di contestazione - Notificazione - Principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario - Applicabilità.
In tema di notifica del verbale di contestazione degli addebiti di cui al procedimento sanzionatorio amministrativo (nella specie in materia di violazioni del codice della strada) trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20515 del 29/09/2020 (Rv. 659195 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_325
CORTE
CASSAZIONE
20515
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Termini brevi "Dies a quo" - Notificazione della sentenza o di un'impugnazione - Cass. n. 16015/2020 Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi "Dies a quo" - Notificazione della sentenza o di un'impugnazione - Decorrenza del termine breve per il notificante - Momento rilevante - Perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI
TERMINI BREVI
DECORRENZA
La notificazione di una sentenza o di una prima impugnazione (nella specie, non iscritta a ruolo e, quindi, seguita dalla notifica di una seconda impugnazione) evidenziano la conoscenza legale del provvedimento impugnato e fanno, pertanto, decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. a carico del notificante solo dal momento del perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del destinatario, atteso che, da un lato, il principio di scissione soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo e, dall'altro lato, la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16015 del 28/07/2020 (Rv. 658514 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_360_1
corte
cassazione
16015
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Impugnazione incidentale tardiva - Cass. n. 17614/2020 Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali – tardive - Impugnazione incidentale tardiva - Adesiva a quella principale - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI
INCIDENTALI
TARDIVE
Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta contro il ricorrente principale, ritenendo l'interesse all'impugnazione sorto già in conseguenza dell'emanazione della sentenza di appello e non per effetto del ricorso principale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17614 del 24/08/2020 (Rv. 658685 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371_1
corte
cassazione
17614
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Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Cass. n. 17577/2020 Procedimento civile - notificazione - Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata e completamento tempestivo - Limite temporale - Fattispecie.
NOTIFICAZIONE
MANCATO PERFEZIONAMENTO
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che, spedito a mezzo PEC alle 20.21 dell'ultimo giorno utile per la proposizione, non era stato accettato immediatamente ma il giorno successivo, senza che il notificante si fosse attivato per la ripresa del procedimento notificatorio).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 17577 del 21/08/2020 (Rv. 658886 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_370
corte
cassazione
17577
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notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella repubblica - Cass. n. 20869/2020 Procedimento civile - notificazione - a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella repubblica - Art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 - Notifica a mezzo posta degli atti giudiziari in un altro Stato membro - Modalità - Raccomandata con avviso di ricevimento - "Mezzo equivalente" - Condizioni - Fattispecie.
In tema di notifica di atti giudiziari presso uno Stato membro dell’Unione Europea, L'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 attribuisce la facoltà di notificare gli atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite il servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, pur essendo prevista una modalità di trasmissione alternativa, "con mezzo equivalente", tuttavia, come precisato dalla Corte di giustizia UE (sentenza 2 marzo 2017, C-354/15), tale modalità è ammessa solo se offra garanzie paragonabili a quelle della raccomandata con ricevuta di ritorno, dovendo presentare il medesimo livello di certezza e affidabilità in ordine alla ricezione dell'atto da parte del destinatario. (Nella specie, la S.C., ha cassato la decisione di merito, che aveva erroneamente dichiarato la tardività dell'appello, non applicando il termine lungo, nonostante fosse da rilevare la notifica della sentenza impugnata, effettuata in un altro Stato dell'UE a mezzo posta, senza che il destinatario avesse ricevuto l'atto, essendo stato il plico, non reclamato, restituito al mittente).
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 11351 del 12/06/2020 (Rv. 658072 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327
CORTE
CASSAZIONE
11351
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Procedimento civile - termini processuali - sospensione - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 11111 del 10/06/2020 (Rv. 658080 - 01)Opposizione di terzo - Difesa dell'opposto concernente la simulazione dell'atto di acquisto del diritto - Sospensione durante il periodo feriale - Sussistenza - Fondamento.
In tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall'art. 619 c.p.c., la contestazione della validità o dell'efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell'opponente sul bene staggito non muta l'oggetto della causa neppure in caso di deduzione, da parte dell'opposto, della simulazione dell'atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pronuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell'esenzione di tale causa dalla sospensione feriale regolata dalla l. n. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 11111 del 10/06/2020 (Rv. 658080 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_325 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10355 del 01/06/2020 (Rv. 657819 - 01)Indicazione dell'indirizzo PEC - Mancata limitazione alle sole comunicazioni - Conseguenze - Notificazione della sentenza presso il domicilio eletto - Inidoneità a far decorrere il termine breve di impugnazione - Sussistenza - Fattispecie.
Procedimento civile - notificazione - al procuratore.
L'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica; ne consegue che, a fronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d'appello presso il domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, per non essere stata la sentenza di appello notificata all'indirizzo PEC indicato nell'atto di citazione in appello, ove la parte aveva peraltro precisato di voler ricevere "le comunicazioni e notificazioni nel corso del giudizio").
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10355 del 01/06/2020 (Rv. 657819 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - preclusione del ricorso inammissibile o improcedibile - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8552 del 06/05/2020 (Rv. 657901 - 01)Proposizione di due ricorsi avverso la stessa sentenza - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, una volta che la parte abbia già proposto un primo ricorso ed abbia, quindi, esercitato il relativo potere di impugnazione in ordine al provvedimento censurato, essa ha esaurito la facoltà di critica della decisione che assume a sé pregiudizievole, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso proposto avverso una sentenza d'appello, affidato a motivi diversi dal primo e con diverso difensore, senza alcun riferimento al precedente e senza che potesse evincersi se il ricorrente avesse inteso affiancare un nuovo difensore al primo o sostituirlo).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8552 del 06/05/2020 (Rv. 657901 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_387 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - alla parte personalmente - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6478 del 06/03/2020 (Rv. 657085 - 02)Ente convenuto contumace - Soppressione "ex lege" in corso di causa - Notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve - Destinatario - Ente subentrante - Necessità - Fattispecie.
Ai fini del decorso del termine breve per impugnare, ove la parte destinataria della notificazione sia un ente rimasto contumace, soppresso "ex lege" in corso di causa, detta notifica deve essere effettuata nei confronti dell'ente succeduto a quello ormai estinto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, che aveva ritenuto tardivo l'appello per il decorso del temine breve d'impugnazione, sebbene la sentenza di primo grado fosse stata notificata ad una azienda sanitaria, non ritualmente costituita nel giudizio di primo grado e poi soppressa in corso di causa, anziché alla diversa azienda ad essa succeduta per legge).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6478 del 06/03/2020 (Rv. 657085 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_292, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6478 del 06/03/2020 (Rv. 657085 - 01)Sentenza - Notifica alla parte personalmente - Effetti - Decorrenza del termine breve per impugnare - Condizioni.
La notifica della sentenza alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione quando essa non sia regolarmente costituita in giudizio, senza che la situazione processuale di tale parte possa essere valutata in maniera difforme rispetto a quanto ritenuto dal giudice nella sentenza stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6478 del 06/03/2020 (Rv. 657085 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_292, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6164 del 05/03/2020 (Rv. 657152 - 01)Notifica dell'atto d'impugnazione nel domicilio eletto a difensore condividente lo studio col procuratore - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Esclusione - Nullità - Sanatoria mediante costituzione in giudizio della parte - Ammissibilità - Limiti - Passaggio in giudicato "medio tempore" della sentenza - Fattispecie.
La notificazione dell'appello ad un avvocato condividente lo studio del difensore della parte ed eseguita presso il domicilio professionale esistente ed eletto al momento della costituzione in giudizio, pur se non inesistente (in quanto effettuata nel domicilio indicato, comune ad entrambi gli avvocati), è nulla, giacché l'atto, viziato per violazione delle prescrizioni dell'art. 330, commi 1 e 3, c.p.c., non può ritenersi effettuato in luogo non avente alcun riferimento con il destinatario della notifica, con la conseguenza che il relativo vizio è sanato dalla costituzione in giudizio della parte a cui la notificazione era destinata, a condizione che non sia "medio tempore" passata in giudicato la sentenza impugnata. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che, ritenendo sanato dalla costituzione in appello della parte - successiva al passaggio in giudicato della sentenza - il vizio della notifica aveva respinto l'eccezione di tardività dell'impugnazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6164 del 05/03/2020 (Rv. 657152 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Esecuzione forzata - opposizioni – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020 (Rv. 657297 - 01)Vendita della cosa data in pegno - Opposizione del debitore - Natura - Opposizione all'esecuzione - Conseguenze - Inapplicabilità della sospensione feriale dei termini - Giudizio di cassazione - Rilevabilità d'ufficio della tardività del ricorso.
Procedimento civile - termini processuali - sospensione.
Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - pegno (nozione, caratteri) - di beni mobili - vendita della cosa.
L'opposizione alla vendita della cosa data in pegno di cui all'art_ 2797, comma 2, c.c. ha la sostanziale natura di un'opposizione all'esecuzione ex art_ 615 c.p.c. ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima, ivi compresa l'esclusione dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai sensi dell'art_ 3 della l. n. 742 del 1969, regola che trova applicazione anche al giudizio di cassazione, con conseguente rilievo d'ufficio della tardività ed inammissibilità del ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020 (Rv. 657297 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_2797, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327
ESECUZIONE FORZATA
OPPOSIZIONI
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