Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo III: delle impugnazioni capo I: delle impugnazioni in generale - 325. (termini per le impugnazioni)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 325. (Termini per le impugnazioni)
1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, e' di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze delle corti di appello. (1)
2. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Comma da ultimo cosi' modificato dall'art. 32, L. 21 novembre 1991, n. 374.
la giurisprudenza
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Adozione - adozione (dei minori d'eta') - adottandi - adottabilita' - opposizione - procedimento – impugnazione - Dichiarazione di adottabilità - Sentenza di appello - Notificazione a cura della cancelleria - Ricorso per Cassazione - Termine di trenta giorni "ex" art. 17, comma 2, l. n. 184 del 1983 - Ricorso per cassazione oltre il termine - Inammissibilità.
In tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notificazione d'ufficio della sentenza della Corte d'appello - sezione minori - in versione integrale, effettuata alla stregua del disposto dell'art.17, comma 1, della l. n. 184 del 1983, è idonea a far decorrere il termine d'impugnazione di trenta giorni, indicato al comma 2 della norma.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30000 del 31/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325
corte
cassazione
30000
2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - Rimessione in termini - Art. 153, comma 2, c.p.c. - Applicabilità alla decadenza dall'impugnazione - Causa non imputabile collegata ad un evento che presenti il carattere della assolutezza - Fattispecie.
L'istituto della rimessione in termini, applicabile al termine perentorio per proporre ricorso per cassazione anche con riguardo a sentenze rese dal Consiglio nazionale forense in esito a un procedimento disciplinare, presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà. (Nella specie, non sono state ravvisate le condizioni per la rimessione in termini invocata dalla ricorrente, che, nell'impugnare tardivamente per cassazione la sentenza del CNF, aveva addotto la mancata comunicazione, ad opera del domiciliatario, dell'avvenuta notificazione del provvedimento, trattandosi di impedimento riconducibile esclusivamente alla patologia del rapporto intercorso con il professionista incaricato della domiciliazione).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27773 del 04/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_153
corte
cassazione
27773
2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Elemento accessorio o pertinenza della stessa - Conseguenze - Termine breve per la proposizione di altre impugnazioni - Sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge - Fondamento - Fattispecie.
La notificazione dell'impugnazione equivale, sia per il notificante che per il destinatario, alla notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altre impugnazioni, restando comunque salva la sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge, poiché tale equiparazione non influisce sul regime sospensivo esplicitato dalle norme. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione d'appello, che non aveva rilevato la tardività dell'impugnazione proposta dopo l'istanza di regolamento di competenza, sebbene fosse decorso il termine breve per appellare, computato a partire dalla comunicazione della decisione sul regolamento, stante l'effetto sospensivo di cui all'art. 43 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26427 del 20/11/2020 (Rv. 659861 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_048, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
Impugnazioni civili
Termine breve
corte
cassazione
26427
2020

Impugnazioni civili – decorrenza - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini – decorrenza - Notificazione dell'impugnazione - Equivalenza alla notificazione della sentenza - Conseguenze - Termine breve per la proposizione di altre impugnazioni - Sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge - Fondamento - Fattispecie.
La notificazione dell'impugnazione equivale, sia per il notificante che per il destinatario, alla notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altre impugnazioni, restando comunque salva la sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge, poiché tale equiparazione non influisce sul regime sospensivo esplicitato dalle norme. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione d'appello, che non aveva rilevato la tardività dell'impugnazione proposta dopo l'istanza di regolamento di competenza, sebbene fosse decorso il termine breve per appellare, computato a partire dalla comunicazione della decisione sul regolamento, stante l'effetto sospensivo di cui all'art. 43 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26427 del 20/11/2020 (Rv. 659861 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_048, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
corte
cassazione
26427
2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale - Appello incidentale tardivo - Condizioni - Riferimento delle impugnazioni ad un unico rapporto - Necessità.
La parte parzialmente soccombente può proporre appello incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale, a condizione che si tratti di impugnazioni proposte in relazione ad unico rapporto, mentre, qualora si tratti di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardino nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26164 del 17/11/2020 (Rv. 659545 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_334
impugnazioni
incidentali
tardive
corte
cassazione
26164
2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Notifica della sentenza al Comune in persona del sindaco, rappresentato dal difensore - Idoneità a far decorrere il termine breve per impugnare - Esclusione - Fondamento.
In tema di impugnazioni, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. la notifica della sentenza indirizzata a un Comune "in persona del sindaco rappresentato e difeso dall'avvocato", dal momento che l'ambiguità della formula utilizzata impedisce di stabilire se destinatario della notificazione sia la parte o il suo difensore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26050 del 17/11/2020 (Rv. 659922 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_141, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
Impugnazioni
notificazione
decorrenza dei termini
corte
cassazione
26050
2020

Impugnazioni civili – tardive - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale - Appello incidentale tardivo - Condizioni - Riferimento delle impugnazioni ad un unico rapporto - Necessità.
La parte parzialmente soccombente può proporre appello incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale, a condizione che si tratti di impugnazioni proposte in relazione ad unico rapporto, mentre, qualora si tratti di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardino nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26164 del 17/11/2020 (Rv. 659545 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_334
corte
cassazione
26164
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Più ricorsi proposti con il ministero di differenti difensori - Conseguenze - Ammissibilità del solo ricorso notificato per primo - Fondamento - Eccezioni - Fattispecie.
Nel giudizio di cassazione, ove la stessa parte abbia proposto due ricorsi avverso la medesima decisione con il ministero di due distinti difensori, senza che l'ultimo risulti designato in sostituzione dell'altro, è ammesso l'esame del solo ricorso notificato per primo, perché nell'ordinamento processuale civile vige il principio della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una volta che tale potere venga esercitato, si esaurisce la facoltà di critica della decisione pregiudizievole, salvo che tale ricorso non sia stato già dichiarato inammissibile o improcedibile e che quello successivamente notificato rispetti il termine di decadenza previsto dalla legge. (Nella specie, la S.C. in presenza di due ricorsi presentati per la stessa parte da due diversi difensori e notificati telematicamente nello stesso giorno, ha dichiarato inammissibile quello trasmesso 44 minuti dopo il primo).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25437 del 11/11/2020 (Rv. 659658 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_387, Cod_Proc_Civ_art_360_1
corte
cassazione
25437
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Più ricorsi proposti con il ministero di differenti difensori - Conseguenze - Ammissibilità del solo ricorso notificato per primo - Fondamento - Eccezioni - Fattispecie.
Nel giudizio di cassazione, ove la stessa parte abbia proposto due ricorsi avverso la medesima decisione con il ministero di due distinti difensori, senza che l'ultimo risulti designato in sostituzione dell'altro, è ammesso l'esame del solo ricorso notificato per primo, perché nell'ordinamento processuale civile vige il principio della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una volta che tale potere venga esercitato, si esaurisce la facoltà di critica della decisione pregiudizievole, salvo che tale ricorso non sia stato già dichiarato inammissibile o improcedibile e che quello successivamente notificato rispetti il termine di decadenza previsto dalla legge. (Nella specie, la S.C. in presenza di due ricorsi presentati per la stessa parte da due diversi difensori e notificati telematicamente nello stesso giorno, ha dichiarato inammissibile quello trasmesso 44 minuti dopo il primo).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25437 del 11/11/2020 (Rv. 659658 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_387, Cod_Proc_Civ_art_360_1
corte
cassazione
25437
2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Decorrenza - Prova - Produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento - Necessità - Mancato deposito - Conseguenze - Limiti - Fattispecie.
La prova dell'avvenuta notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, richiede la produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento (in caso di notifica a mezzo posta), trovando applicazione, in mancanza, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., a meno che non sia lo stesso destinatario ad ammettere, con un'esplicita dichiarazione o "per facta concludentia", che la suddetta notificazione sia avvenuta nella data indicata dalla controparte.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione della sentenza di primo grado, sul presupposto che l'appellante non avesse contestato che la notificazione del provvedimento gravato fosse avvenuta nella data indicata dall'appellato, limitandosi a sostenerne l'inidoneità a fare decorrere il cd. termine breve, in quanto consegnata al difensore in copia unica, anziché in tante copie quante erano le parti).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24415 del 03/11/2020 (Rv. 659953 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Civ_art_2697
impugnazioni
termini brevi
corte
cassazione
24415
2020

Impugnazioni civili -termini brevi - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Decorrenza - Prova - Produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento - Necessità - Mancato deposito - Conseguenze - Limiti - Fattispecie.
La prova dell'avvenuta notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, richiede la produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento (in caso di notifica a mezzo posta), trovando applicazione, in mancanza, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., a meno che non sia lo stesso destinatario ad ammettere, con un'esplicita dichiarazione o "per facta concludenza", che la suddetta notificazione sia avvenuta nella data indicata dalla controparte.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione della sentenza di primo grado, sul presupposto che l'appellante non avesse contestato che la notificazione del provvedimento gravato fosse avvenuta nella data indicata dall'appellato, limitandosi a sostenerne l'inidoneità a fare decorrere il cd. termine breve, in quanto consegnata al difensore in copia unica, anziché in tante copie quante erano le parti).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24415 del 03/11/2020 (Rv. 659953 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
24415
2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza Termine breve per impugnare - Notifica della sentenza di primo grado nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore - Espressa menzione del procuratore quale destinatario - Necessità - Fondamento - Notifica ad una pubblica amministrazione - Elezione di domicilio dell'ente presso la propria sede - Rappresentanza da parte di un avvocato facente parte dell'avvocatura interna dell'ente - Notificazione della sentenza all'ente presso tale domicilio senza riferimento nominativo all'avvocato - Inidoneità alla decorrenza del termine breve.
impugnazioni
Termine breve
A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 20866 del 30/09/2020 (Rv. 658856 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
corte
cassazione
20866
2020

Sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione -Atti di un procedimento amministrativo sanzionatorio - Atto di contestazione - Notificazione - Principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario - Applicabilità.
In tema di notifica del verbale di contestazione degli addebiti di cui al procedimento sanzionatorio amministrativo (nella specie in materia di violazioni del codice della strada) trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20515 del 29/09/2020 (Rv. 659195 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_325
CORTE
CASSAZIONE
20515
2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi "Dies a quo" - Notificazione della sentenza o di un'impugnazione - Decorrenza del termine breve per il notificante - Momento rilevante - Perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI
TERMINI BREVI
DECORRENZA
La notificazione di una sentenza o di una prima impugnazione (nella specie, non iscritta a ruolo e, quindi, seguita dalla notifica di una seconda impugnazione) evidenziano la conoscenza legale del provvedimento impugnato e fanno, pertanto, decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. a carico del notificante solo dal momento del perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del destinatario, atteso che, da un lato, il principio di scissione soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo e, dall'altro lato, la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16015 del 28/07/2020 (Rv. 658514 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_360_1
corte
cassazione
16015
2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali – tardive - Impugnazione incidentale tardiva - Adesiva a quella principale - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI
INCIDENTALI
TARDIVE
Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta contro il ricorrente principale, ritenendo l'interesse all'impugnazione sorto già in conseguenza dell'emanazione della sentenza di appello e non per effetto del ricorso principale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17614 del 24/08/2020 (Rv. 658685 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371_1
corte
cassazione
17614
2020

Procedimento civile - notificazione - Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata e completamento tempestivo - Limite temporale - Fattispecie.
NOTIFICAZIONE
MANCATO PERFEZIONAMENTO
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che, spedito a mezzo PEC alle 20.21 dell'ultimo giorno utile per la proposizione, non era stato accettato immediatamente ma il giorno successivo, senza che il notificante si fosse attivato per la ripresa del procedimento notificatorio).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 17577 del 21/08/2020 (Rv. 658886 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_370
corte
cassazione
17577
2020

Procedimento civile - notificazione - a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella repubblica - Art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 - Notifica a mezzo posta degli atti giudiziari in un altro Stato membro - Modalità - Raccomandata con avviso di ricevimento - "Mezzo equivalente" - Condizioni - Fattispecie.
In tema di notifica di atti giudiziari presso uno Stato membro dell’Unione Europea, L'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 attribuisce la facoltà di notificare gli atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite il servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, pur essendo prevista una modalità di trasmissione alternativa, "con mezzo equivalente", tuttavia, come precisato dalla Corte di giustizia UE (sentenza 2 marzo 2017, C-354/15), tale modalità è ammessa solo se offra garanzie paragonabili a quelle della raccomandata con ricevuta di ritorno, dovendo presentare il medesimo livello di certezza e affidabilità in ordine alla ricezione dell'atto da parte del destinatario. (Nella specie, la S.C., ha cassato la decisione di merito, che aveva erroneamente dichiarato la tardività dell'appello, non applicando il termine lungo, nonostante fosse da rilevare la notifica della sentenza impugnata, effettuata in un altro Stato dell'UE a mezzo posta, senza che il destinatario avesse ricevuto l'atto, essendo stato il plico, non reclamato, restituito al mittente).
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 11351 del 12/06/2020 (Rv. 658072 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327
CORTE
CASSAZIONE
11351
2020

Opposizione di terzo - Difesa dell'opposto concernente la simulazione dell'atto di acquisto del diritto - Sospensione durante il periodo feriale - Sussistenza - Fondamento.
In tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall'art. 619 c.p.c., la contestazione della validità o dell'efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell'opponente sul bene staggito non muta l'oggetto della causa neppure in caso di deduzione, da parte dell'opposto, della simulazione dell'atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pronuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell'esenzione di tale causa dalla sospensione feriale regolata dalla l. n. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 11111 del 10/06/2020 (Rv. 658080 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_325

Indicazione dell'indirizzo PEC - Mancata limitazione alle sole comunicazioni - Conseguenze - Notificazione della sentenza presso il domicilio eletto - Inidoneità a far decorrere il termine breve di impugnazione - Sussistenza - Fattispecie.
Procedimento civile - notificazione - al procuratore.
L'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica; ne consegue che, a fronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d'appello presso il domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, per non essere stata la sentenza di appello notificata all'indirizzo PEC indicato nell'atto di citazione in appello, ove la parte aveva peraltro precisato di voler ricevere "le comunicazioni e notificazioni nel corso del giudizio").
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10355 del 01/06/2020 (Rv. 657819 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_360_1

Proposizione di due ricorsi avverso la stessa sentenza - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, una volta che la parte abbia già proposto un primo ricorso ed abbia, quindi, esercitato il relativo potere di impugnazione in ordine al provvedimento censurato, essa ha esaurito la facoltà di critica della decisione che assume a sé pregiudizievole, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso proposto avverso una sentenza d'appello, affidato a motivi diversi dal primo e con diverso difensore, senza alcun riferimento al precedente e senza che potesse evincersi se il ricorrente avesse inteso affiancare un nuovo difensore al primo o sostituirlo).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8552 del 06/05/2020 (Rv. 657901 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_387

Ente convenuto contumace - Soppressione "ex lege" in corso di causa - Notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve - Destinatario - Ente subentrante - Necessità - Fattispecie.
Ai fini del decorso del termine breve per impugnare, ove la parte destinataria della notificazione sia un ente rimasto contumace, soppresso "ex lege" in corso di causa, detta notifica deve essere effettuata nei confronti dell'ente succeduto a quello ormai estinto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, che aveva ritenuto tardivo l'appello per il decorso del temine breve d'impugnazione, sebbene la sentenza di primo grado fosse stata notificata ad una azienda sanitaria, non ritualmente costituita nel giudizio di primo grado e poi soppressa in corso di causa, anziché alla diversa azienda ad essa succeduta per legge).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6478 del 06/03/2020 (Rv. 657085 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_292, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326

Sentenza - Notifica alla parte personalmente - Effetti - Decorrenza del termine breve per impugnare - Condizioni.
La notifica della sentenza alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione quando essa non sia regolarmente costituita in giudizio, senza che la situazione processuale di tale parte possa essere valutata in maniera difforme rispetto a quanto ritenuto dal giudice nella sentenza stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6478 del 06/03/2020 (Rv. 657085 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_292, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_326

Notifica dell'atto d'impugnazione nel domicilio eletto a difensore condividente lo studio col procuratore - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Esclusione - Nullità - Sanatoria mediante costituzione in giudizio della parte - Ammissibilità - Limiti - Passaggio in giudicato "medio tempore" della sentenza - Fattispecie.
La notificazione dell'appello ad un avvocato condividente lo studio del difensore della parte ed eseguita presso il domicilio professionale esistente ed eletto al momento della costituzione in giudizio, pur se non inesistente (in quanto effettuata nel domicilio indicato, comune ad entrambi gli avvocati), è nulla, giacché l'atto, viziato per violazione delle prescrizioni dell'art. 330, commi 1 e 3, c.p.c., non può ritenersi effettuato in luogo non avente alcun riferimento con il destinatario della notifica, con la conseguenza che il relativo vizio è sanato dalla costituzione in giudizio della parte a cui la notificazione era destinata, a condizione che non sia "medio tempore" passata in giudicato la sentenza impugnata. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che, ritenendo sanato dalla costituzione in appello della parte - successiva al passaggio in giudicato della sentenza - il vizio della notifica aveva respinto l'eccezione di tardività dell'impugnazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6164 del 05/03/2020 (Rv. 657152 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327

Vendita della cosa data in pegno - Opposizione del debitore - Natura - Opposizione all'esecuzione - Conseguenze - Inapplicabilità della sospensione feriale dei termini - Giudizio di cassazione - Rilevabilità d'ufficio della tardività del ricorso.
Procedimento civile - termini processuali - sospensione.
Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - pegno (nozione, caratteri) - di beni mobili - vendita della cosa.
L'opposizione alla vendita della cosa data in pegno di cui all'art_ 2797, comma 2, c.c. ha la sostanziale natura di un'opposizione all'esecuzione ex art_ 615 c.p.c. ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima, ivi compresa l'esclusione dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai sensi dell'art_ 3 della l. n. 742 del 1969, regola che trova applicazione anche al giudizio di cassazione, con conseguente rilievo d'ufficio della tardività ed inammissibilità del ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020 (Rv. 657297 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_2797, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327
ESECUZIONE FORZATA
OPPOSIZIONI

Pronuncia sulle spese - Capo autonomo della decisione - Configurabilità - Conseguenze - Impugnazione autonoma - Necessità - Impugnazione incidentale tardiva - Inammissibilità.
La statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione; ne consegue che l'impugnazione avverso di essa deve essere proposta in via autonoma e non per mezzo di impugnazione incidentale tardiva, che è, per tale ragione, inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4845 del 24/02/2020 (Rv. 657370 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_334
_____________________________________
Spese giudiziali
Corte
Cassazione
4845
2020

Domanda di accertamento della nullità del titolo esecutivo stragiudiziale - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Esclusione.
Procedimento civile - termini processuali - sospensione.
Il giudizio di opposizione all'esecuzione è sottratto alla sospensione feriale dei termini, a nulla rilevando che l'esecuzione sia iniziata in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale del quale l'opponente abbia chiesto accertarsi l'invalidità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020 (Rv. 657017 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_615
ESECUZIONE FORZATA
OPPOSIZIONI

Ricorso per cassazione - Sentenza di appello - Notificazione in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito - Termine breve per l'impugnazione - Applicabilità.
La notificazione della sentenza d'appello, diretta alla parte ma presso il suo procuratore costituito domiciliatario "ex lege", è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per la
proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art_ 325, comma 2, c.p.c., risultando irrilevante che il provvedimento sia stato notificato in forma esecutiva.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2974 del 07/02/2020 (Rv. 656997 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
IMPUGNAZIONI CIVILI
NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA
LUOGO DI NOTIFICAZIONE

Termine breve - Decorrenza - Dalla comunicazione - Incompatibilità con l'art_ 47, comma 1, della Carta di Nizza - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per asserita violazione degli artt. 24 e 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 47 della Carta di Nizza e 6 della CEDU, quali norme interposte - dell'art_ 702-quater c.p.c., nella parte in cui stabilisce che l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione è appellabile entro il termine breve di trenta giorni dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria, trattandosi di schema procedimentale che, rispondendo allo scopo di garantire la stabilità delle decisioni non impugnate entro un determinato termine, ritenuto dall'ordinamento nazionale adeguato ai fini di una ponderata determinazione della parte interessata, non è incompatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2467 del 04/02/2020 (Rv. 656727 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_702_4
IMPUGNAZIONI CIVILI
APPELLO

Omessa indicazione del nominativo del procuratore "ad litem" - Nullità - Esclusione - Condizioni.
Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, non è affetta da nullità la notifica della sentenza effettuata presso lo studio del procuratore domiciliatario senza l'indicazione del nominativo del procuratore "ad litem" qualora il nominativo del destinatario dell'atto possa evincersi dalla stessa pronuncia notificata.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2396 del 03/02/2020 (Rv. 657138 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_141, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
IMPUGNAZIONI CIVILI
NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA
LUOGO DI NOTIFICAZIONE

Notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve - Specifica elezione di domicilio del destinatario presso la cancelleria - Notifica presso la cancelleria - Validità - Notifica al domicilio digitale - Necessità - Esclusione.
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, anche dopo l'introduzione del "domicilio digitale" (art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014), resta valida la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 -presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, ove il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggervi il domicilio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1982 del 29/01/2020 (Rv. 656890 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_325
IMPUGNAZIONI CIVILI
TERMINI BREVI

Opposizione allo stato passivo -sentenza - gravami - termini - Ricorso per cassazione - Riduzione alla metà dei termini ex art. 99 l.fall. - Applicabilità al controricorso - Esclusione - Fondamento.
In materia fallimentare, la riduzione alla metà del termine per proporre ricorso per cassazione, prevista dall'art. 99 l.fall., non si applica anche al controricorso in quanto il tenore letterale e il carattere eccezionale della disposizione, che deroga alla disciplina generale del detto termine, ne impediscono l'estensione anche analogica.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1193 del 21/01/2020 (Rv. 656790 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_325
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
FALLIMENTO
PASSIVITA' FALLIMENTARI

Revocazione straordinaria - Decorrenza del termine per la proposizione del giudizio -Accertamento dell'esistenza del dolo - Accertamento di fatto - Conseguenze.
Il momento della conoscenza dell'evento (nella specie, il dolo della controparte), da cui decorre il termine per la proposizione del giudizio di revocazione straordinaria dalla parte che afferma di esserne stata danneggiata, costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il cui convincimento non è censurabile per cassazione, ove motivato sulla base di argomentazioni plausibili e coerenti con il parametro legale della scoperta effettiva e completa, analogamente all'accertamento dell'esistenza stessa del dolo, per il quale non è sufficiente la sussistenza di un'attività deliberatamente fraudolenta della parte, ma è anche necessario che essa abbia determinato il convincimento del giudice e la conseguente sua decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 1102 del 20/01/2020 (Rv. 656873 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_398, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
IMPUGNAZIONI CIVILI
GIUDIZIO DI REVOCAZIONE
MOTIVI DI REVOCAZIONE

Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso incidentale - Ammissibilità -Rispetto del termine di quaranta giorni - Necessità - Deroghe - Configurabilità - Esclusione.
Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; quest'ultima modalità, tuttavia, non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 448 del 14/01/2020 (Rv. 656830 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371_1
IMPUGNAZIONI CIVILI
IMPUGNAZIONI INCIDENTALI

Ricorso per cassazione - Deposito tardivo dell'originale del ricorso - Improcedibilità -Deposito telematico dell'atto in Cassazione - Rimessione in termini - Insussistenza - Ragioni.
Il tardivo deposito dell'originale del ricorso per cassazione ne comporta l'improcedibilità, indipendentemente dall'avvenuta sua trasmissione in via telematica nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., né sussistono i presupposti per una rimessione in termini fondata sull'errore scusabile (nella specie ingenerato dalla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna dell'invio telematico), atteso che la normativa vigente non ammette ancora i depositi in via telematica nei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 104 del 07/01/2020 (Rv. 656500 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_360_1
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
DEPOSITO DI ATTI DEL RICORSO

Esercizio di attività defensionale "extra districtum" - Elezione di domicilio presso un difensore del distretto - Notificazione presso il domicilio eletto - Validità - Condizioni - Riscontro della correttezza dell'indirizzo presso il locale albo professionale - Necessità - Esclusione.
La notifica dell'atto di impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, presso un altro procuratore iscritto nella circoscrizione del tribunale adito, va effettuata nel domicilio eletto in forza degli art. 141 e 330 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di verificare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale, perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32681 del 12/12/2019 (Rv. 656298 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_141

Ricorso per cassazione - Processo con pluralità di parti - Ricorso incidentale proposto con atto autonomo - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
Procedimento civile - litisconsorzio - In genere.
In tema processo litisconsortile, in virtù del principio di unità dell'impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale; né la decadenza conseguente all'inosservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale rispetto del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o la tempestività, in relazione a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 30775 del 26/11/2019 (Rv. 655939 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_371, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_334

Requisiti per ottenere il riscatto ex art. 8 della l. n. 590 del 1965 - Condizioni dell'azione - Accertamento d'ufficio del giudice di appello - Ammissibilità - Condizioni.
I requisiti indicati dall'art. 8 della l. n. 590 del 1965 perché possa trovare accoglimento una domanda di riscatto agrario costituiscono condizioni dell'azione e devono essere accertati dal giudice d'ufficio. Il giudice d'appello ha detto potere solo se la questione non sia stata espressamente esaminata dal giudice di primo grado, mentre nel caso in cui tale esame sia avvenuto è onere della parte soccombente proporre specifici motivi d'appello, onde evitare la formazione del giudicato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30741 del 26/11/2019 (Rv. 655975 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_325
corte
cassazione
30741
2019

Notifica di una seconda impugnazione del lodo abritrale irrituale - Osservanza del termine breve decorrente dalla prima impugnazione - Necessità - Fondamento.
La notifica dell'impugnazione di un lodo arbitrale irrituale - in quanto atto idoneo a dimostrare la conoscenza legale dell'atto - comporta la decorrenza del termine breve per la proposizione di una successiva impugnazione, trovando applicazione gli istituti e le regole del processo ordinario di cognizione in appello, in difetto di una disciplina specifica, anche in relazione al regime di impugnazione del lodo arbitrale irrituale, attesa la sua finalità di risolvere una controversia, comune alle determinazioni giurisdizionali.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 30062 del 19/11/2019 (Rv. 655861 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_412_4, Cod_Proc_Civ_art_808_3, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_358
corte
cassazione
30062
2019

Principio di ultrattività del rito - Prosecuzione del giudizio nelle medesime forme - Necessità - Accertamento del rito in concreto adottato - Valutazione del giudice di merito - Fattispecie.
Il principio di ultrattività del rito comporta che se il giudice abbia trattato la causa seguendo un rito errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme, ma l'accertamento di quali siano state le forme processuali in concreto adottate compete al giudice del merito, condizionando anche la valutazione sulla tempestività dell'impugnazione. (Nella specie la S.C., ha confermato la decisione della corte di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto con ricorso
anziché con citazione, avendo accertato che il giudizio di primo grado era stato effettivamente trattato con il rito ordinario, ancorché introdotto nella forma camerale e senza che fosse intervenuta ordinanza di mutamento del rito).
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28519 del 06/11/2019 (Rv. 655778 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0269, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_737

Impugnazione - Notifica al procuratore domiciliatario - Esito negativo dovuto al trasferimento del procuratore - Conseguenze - Efficacia della notifica - Esclusione.
La notificazione della sentenza di primo grado presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo" ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali), anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, in quanto il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo; tale onere è infatti previsto per il domicilio autonomamente eletto, mentre l'elezione presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, costituendo pertanto onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27911 del 30/10/2019 (Rv. 655528 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_149_1, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327

Impugnazioni civili - Termine breve per impugnare - Difformità di date tra la relata di notifica in possesso del notificante e quella consegnata al destinatario - Prevalenza di quest'ultima - Fondamento - procedimento civile - notificazione - relazione di notifica
Ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine breve per l'impugnazione, quando emerga una difformità di date tra la relata di notifica della sentenza in possesso del notificante e quella consegnata al destinatario, la tempestività della impugnazione deve essere valutata con riguardo alla data risultante dalla relata di notifica redatta sull'atto consegnato a quest'ultimo, il quale non è tenuto a provare l'esattezza delle risultanze dell'atto ricevuto, su cui solo poteva fare affidamento per computare il termine utile per l'impugnazione, mentre spetta al notificante, secondo gli ordinari criteri di distribuzione dell'onere probatorio, provare mediante querela di falso - trattandosi di contrasto tra due atti pubblici - la corrispondenza della relata stilata sull'atto in suo possesso all'effettivo svolgimento "quoad tempus" delle formalità di notifica. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nella difformità di date ed in assenza di querela di falso, aveva dato prevalenza a quella della relata di notifica della sentenza di primo grado in possesso del notificante, in quanto risultante dall'attestazione del registro UNEP).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27722 del 29/10/2019 (Rv. 655525 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Civ_art_2699, Cod_Civ_art_2700

Violazione delle norme sulla composizione del Tribunale - Nullità della decisione - Sussistenza - Motivo di appello - Esame nel merito - Necessità - Conseguenze - Termine di impugnazione secondo il rito applicabile - Fattispecie.
In tema di giudizio di impugnazione, qualora il Tribunale pronunci sentenza affetta da nullità per inosservanza delle disposizioni sulla sua composizione, monocratica o collegiale, in relazione alla specifica domanda azionata, la Corte d'appello, investita della questione relativa all'inquadramento giuridico della domanda fatto proprio dal Tribunale, deve rilevare la nullità, per il rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c. all'art. 161, comma 1, c.p.c., ed esaminare la fondatezza del motivo di appello, essendo anche giudice del merito, senza che l'errata qualificazione ritenuta dal Tribunale possa riflettersi sul termine di impugnazione. (Nella specie, la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza pronunciata in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana dal Tribunale in composizione monocratica ex art. 702-bis c.p.c., anziché collegiale, poiché tardivamente proposto oltre il termine di cui all'art. 702-quater c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26729 del 21/10/2019 (Rv. 655560 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_2, Cod_Proc_Civ_art_050_3, Cod_Proc_Civ_art_050_4, Cod_Proc_Civ_art_070, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_4

Notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte - Decorrenza del termine breve d'impugnazione - Configurabilità.
La notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte, munito di regolare procura, è idonea a far decorrere il termine "breve" d'impugnazione (art. 325 c.p.c.), atteso che l'espressione "su istanza di parte", contenuta nell'art. 325 c.p.c., va riferita ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in virtù della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell'interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non espressamente riservati.
Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 19530 del 19/07/2019 (Rv. 654574 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326

Impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile - Ricorso straordinario per cassazione - Termini per la proposizione - Decorrenza - Comunicazione della cancelleria ex art. 133, comma 2, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45 d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella l. n. 114 del 2014 - Irrilevanza ai fini della decorrenza del termine per impugnare ex art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario per cassazione va proposto secondo la disciplina generale di cui al penultimo comma dell'art. 111 Cost. (v. oggi art. 360, ultimo comma, c.p.c.), con applicazione del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. decorrente dalla data della notificazione del provvedimento all'interessato o, in mancanza, entro il termine di decadenza dell'art. 327 c.p.c. La comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., così come chiarito dalla novellazione del secondo comma dell'art. 133 c.p.c., operata con l'art. 45, comma 1, lett. b), d.l. n. 90 del 2014, convertito con la l. n. 114 del 2014.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16938 del 25/06/2019 (Rv. 654345 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_133

Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio - Difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima - Procedibilità del ricorso - Condizioni - Perfezionamento della notificazione del ricorso entro il termine ex art. 325, comma 2, c.p.c. - Necessità che tale circostanza risulti dal ricorso - Sussistenza.
Pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 (Rv. 653711 - 01)

Non luogo a provvedere – Fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9286 del 03/04/2019 (Rv. 653401 - 01)
Qualora la notificazione di un atto di impugnazione, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi - anche in virtù del principio di economia processuale, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - ha l'onere di riattivare autonomamente il procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, dovendosi di conseguenza dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta dello stesso di rimessione in termini per la rinnovazione della notifica.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9286 del 03/04/2019 (Rv. 653401 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_153

Procedimento civile - notificazione - al procuratore - Procuratore che esercita fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato - Elezione di domicilio, ad opera del difensore, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario ove è in corso il processo - Elezione di domicilio della parte rappresentata - Distinzione - Omessa indicazione nella procura alle liti del domicilio eletto ex art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 od indicazione difforme - Incidenza sulla validità della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione e della notifica dell'atto di impugnazione - Insussistenza.
L'elezione di domicilio prescritta dall'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 per il procuratore che esercita la professione fuori del circondario del tribunale presso il quale è in corso il processo costituisce un atto del difensore distinto ed autonomo rispetto a quella della parte rappresentata. Ne consegue che, ai fini della validità della notificazione della sentenza per il decorso del termine breve dell'impugnazione e del correlato atto di gravame, occorre considerare il solo domicilio indicato dal detto procuratore ai sensi della citata disposizione, mentre è irrilevante che a tale domicilio non si faccia riferimento nella procura alle liti o che in questa l'assistito avesse indicato la residenza od eletto il domicilio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8081 del 21/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_330

Procedimento civile - domanda giudiziale - pluralita' di domande - Termini processuali - Computo - Domande connesse - Conseguenti controversie parzialmente sottratte alla regola della sospensione dei termini nel periodo feriale - Disciplina della sospensione - Applicabilità all'intero processo.
Qualora nel medesimo procedimento siano proposte più domande connesse, alcune delle quali soltanto diano luogo a controversie sottratte alla regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, l'intero procedimento resta assoggettato alla disciplina della sospensione, stante l'impossibilità di configurare una duplicità di termini di impugnazione del medesimo tipo per una stessa sentenza e ad opera della stessa parte.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6283 del 04/03/2019

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Notificazione della sentenza - Decorrenza del termine breve per il notificante - Momento rilevante - Dalla data di esecuzione della notifica nei confronti del destinatario.
In tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326 c.p.c., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325 c.p.c. decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 6278 del 04/03/2019

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Impugnazioni - Termine breve ex art. 325 c.p.c. - Comunicazione della sentenza integrale a mezzo PEC da parte della cancelleria - Equipollenza alla notificazione della sentenza - Esclusione - Ragioni.
In tema di impugnazioni, la comunicazione della sentenza integrale a mezzo PEC da parte della cancelleria non produce i medesimi effetti della notificazione della sentenza e, pertanto, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., in quanto consente al destinatario di acquisire la legale scienza dell'avvenuto deposito ma non è atto esclusivamente destinato a provocare l'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5495 del 26/02/2019

Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - ritrovamento e scoperta di documenti decisivi - Termine di proposizione dell'impugnazione - Decorrenza - Individuazione - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
In tema di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., l'impugnazione deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dalla scoperta (o del ritrovamento) dei documenti assunti come decisivi non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, identificandosi il "dies a quo" non nella materiale apprensione dei medesimi, bensì nell'acquisizione di un grado di conoscenza del loro contenuto sufficiente a valutarne la rilevanza revocatoria. L'accertamento del momento dal quale detta impugnazione può essere proposta costituisce un giudizio di fatto spettante, in via esclusiva, al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per vizi di motivazione, nella misura in cui siano rilevanti ex art. 360, n. 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva fatto decorrere il termine per agire in revocazione dalla comunicazione alla parte di alcuni documenti e non da quando essa aveva avuto la disponibilità della relativa perizia esplicativa, poiché la stessa parte si era doluta del fatto che la causa fosse stata decisa in assenza di tali documenti, la rilevanza dei quali era, quindi, già a lei nota).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5144 del 21/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_360_1

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2990 del 31/01/2019
Decorrenza dalla notificazione del primo gravame - Irritualità del gravame in questione - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Il termine cd. breve di impugnazione decorre, oltre che dalla notificazione del provvedimento da impugnare, anche da quella del primo gravame contro lo stesso - pur se proposto in maniera irrituale - perché il compimento di tale atto dimostra necessariamente la piena conoscenza della decisione contestata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in un caso concernente un'ordinanza, avente natura sostanziale di sentenza, che aveva deciso su una richiesta di reintegrazione nel possesso statuendo, altresì, sulle spese di lite, che fosse idonea a dare corso al detto termine la notifica di un reclamo, nonostante il rimedio rituale previsto dall'ordinamento fosse l'appello).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2990 del 31/01/2019

Procedimento civile - notificazione - al procuratore - Notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2677 del 30/01/2019
Decorrenza del termine breve per impugnare - Idoneità.
La notifica della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea far decorrere il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2677 del 30/01/2019

Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - revoca e rinuncia - Effetti - Decorrenza – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2677 del 30/01/2019
Mancata sostituzione del difensore - Conseguenze - Notifica della sentenza - Al difensore non ancora sostituito - Idoneità.
Ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte fino alla sostituzione del difensore, sicché la notifica della sentenza è correttamente eseguita, in siffatta situazione, presso il difensore non ancora sostituito.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2677 del 30/01/2019
_____________________________________
Procura
Mandato
Corte
Cassazione
2677
2019

Procedimento civile - notificazione - Notifica degli atti di impugnazione - Seconda notifica non andata a buon fine - Ulteriore notifica nel rispetto della metà del cd. termine breve – Ammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2195 del 25/01/2019
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - In genere.
La notifica degli atti di impugnazione deve ritenersi correttamente effettuata nel caso in cui anche il secondo tentativo non sia andato a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, allorché lo stesso sia stato effettuato, con esito positivo, entro la metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., decorrenti dalla data della consegna della relata negativa del primo tentativo di rinnovo della notifica.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2195 del 25/01/2019

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Ricorso per cassazione - Termine breve ex art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 - Decorrenza - Art. 133, comma 2, c.p.c. come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. in l. n. 114 del 2014 - Incidenza - Esclusione - Fondamento - Attestazione di cancelleria - Idoneità.
Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 - essendo soggetto ad una disciplina speciale, derogatoria delle disposizioni generali sul termine cd. breve di impugnazione, sulla quale non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, c.p.c. introdotta dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. in l. n. 114 del 2014, nella parte in cui stabilisce che la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni - decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento integrale, quale risultante dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria con i dati estratti automaticamente dal registro informatico.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 134 del 07/01/2019

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - alla parte personalmente - contumacia irritualmente dichiarata - notifica della sentenza alla parte personalmente - necessità - ragioni - conseguenze - decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c. - sussistenza - nullità insanabile della notifica dell’atto introduttivo di primo grado – irrilevanza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29037 del 13/11/2018
Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, anche se irritualmente dichiarata, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, comma 4, c.p.c., attesa l'intangibilità della qualificazione della posizione processuale delle parti siccome desumibile in via esclusiva dall'accertamento contenuto nella sentenza, ancorché erroneo; ne consegue che tale forma notificatoria, producendo la conoscenza legale della sentenza da parte del contumace involontario, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. tanto nel caso in cui la notifica della sentenza sia effettuata nell'anno dalla pubblicazione quanto nel caso in cui sia effettuata successivamente, poiché in entrambe le ipotesi la parte erroneamente dichiarata contumace si trova a prendere contestualmente conoscenza della lite, del procedimento e della sentenza, nonché della necessità di impugnare la stessa nel termine breve.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29037 del 13/11/2018

Procedimento civile - interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti art. 286 c.p.c. - questione di illegittimità costituzionale - parametri di riferimento - manifesta infondatezza - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018
>>> È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 286 c.p.c. in relazione al principio di parità delle armi di cui all'art. 111 Cost. e al diritto di difesa ex art. 24, comma 2, Cost., valutati pure alla luce degli artt. 47 CDFUE e 6 CEDU, nella parte in cui dispone che, qualora dopo la chiusura della discussione si verifichi la morte della parte, la notificazione della sentenza, se avviene entro un anno dalla morte stessa, può essere fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto. La disposizione censurata, infatti, opera un idoneo bilanciamento tra l'esigenza di tutelare il diritto degli eredi di agire in giudizio e quella contrapposta della parte notificante di abbreviare la durata del processo, dovendosi tenere conto sia del ruolo del difensore del defunto, il quale ha l'obbligo di individuare i successori per informarli dello stato della causa, sia, in caso di non adempimento di tale obbligo, della circostanza che la stessa notificazione della sentenza è idonea, per il suo contenuto, a produrre di per sé un effetto informativo nei confronti del consegnatario presso l'ultimo domicilio, nella probabile relazione che l'ordinamento assume che egli abbia con gli eredi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - alla parte personalmente - notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione - contumacia dell'inps - esecuzione della notificazione - in Roma, sede centrale, in persona del suo presidente ovvero di una delle persone ex art. 145 c.p.c. - previsione di cui all'art. 44 del d.l. n. 269 - irrilevanza - fondamento - disciplina introdotta con l'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005 - incidenza - limiti. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 27017 del 24/10/2018
>>> In tema di notificazione, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la sentenza deve essere notificata personalmente alla parte contumace. Ne consegue che, in caso di contumacia dell'INPS, la notificazione deve essere eseguita, ai sensi dell'art. 145, comma 1, c.p.c., a Roma, nella sede centrale dell'Istituto, nella persona del suo presidente o con consegna dell'atto ad una delle persone indicate dalla norma; né assume rilievo la disposizione di cui all'art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, che limita la prescrizione della notifica presso la struttura territoriale dell'ente pubblico (competente in relazione al luogo di residenza o domicilio degli interessati) ai soli atti introduttivi del giudizio e ad altri specifici atti, tra i quali - salvo che per la materia dell'invalidità civile, ove la disciplina introdotta con l'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005, dispone che la notifica sia effettuata presso le sedi provinciali dell'Istituto - non è compresa la sentenza.
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 27017 del 24/10/2018

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini – interruzione - termine breve d'impugnazione - pendenza - morte del difensore della parte - conseguenze - omessa rinnovazione della notificazione della sentenza - termine di cui all'art. 327 c.p.c. - decorrenza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24799 del 09/10/2018
>>> In caso di morte del difensore della parte durante la decorrenza del termine per impugnare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 1986, opera la disciplina dell'art. 328, comma 1, c.p.c., secondo cui detto termine si interrompe e comincia a decorrere di nuovo dal giorno in cui è rinnovata la notificazione della sentenza, mentre, se tale rinnovazione non viene eseguita, l'impugnazione deve essere proposta nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, e non dall'evento interruttivo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24799 del 09/10/2018

Inammissibilità dell'impugnazione principale - Conseguenze - Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva – Condizioni - Fattispecie.
Le impugnazioni incidentali possono essere proposte, in sede di gravame, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sicchè, mentre l'inammissibilità dell'appello principale non priva di efficacia l'appello incidentale che sia stato proposto (oltre che tempestivamente ai sensi dell'art. 343 c.p.c. anche) nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., un'impugnazione incidentale avanzata quando tali termini siano scaduti non potrebbe mai essere ritenuta "tempestiva", anche se rispettosa del termine di cui all'art. 343 c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio la S.C. ha confermato la decisione di secondo grado che aveva dichiarato inefficace l'appello incidentale tardivo a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale perchè non sottoscritto da un avvocato legalmente esercente).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20963 del 22/08/2018

Decorrenza - Conoscenza "legale" del provvedimento da impugnare - Rilevanza esclusiva - Configurabilità - Fattispecie.
Il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza "legale" del provvedimento da impugnare, vale a dire di una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere e che sia normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata decisione che aveva reputato irrilevante, ai fini della conoscenza della sentenza di primo grado, la pregressa trascrizione della sentenza stessa presso la Conservatoria dei registri immobiliari).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15626 del 14/06/2018

Notificazione di atti processuali impugnatori - Mancato perfezionamento nei termini - Possibilità di riattivazione del procedimento notificatorio - Condizioni – Trasferimento del difensore di controparte -Valutazione di imputabilità al notificante del ritardo - Necessità - Distinzione a seconda che il difensore del destinatario della notifica operi o meno nel circondario del tribunale – Rilevanza.
In caso di notifica di atti processuali impugnatori non andata a buon fine, il notificante, se il mancato perfezionamento è dovuto a ragioni a lui non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali che vanno rigorosamente provate. Qualora risulti il trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del giudizio, del successivo mutamento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15056 del 11/06/2018

Ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado – Oneri di deposito ex art. 369, comma 2, c.p.c. – Individuazione - Omissione – Conseguenze.
Il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c., avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello, resa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, c.p.c., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta sia, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l'onere di richiedere il fascicolo d'ufficio alla cancelleria del giudice "a quo", la Corte, nell'esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l'impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell'una e dell'altra, entro il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 11850 del 15/05/2018

Sentenza Consiglio di Stato - Termine lungo per impugnare in Cassazione – Ultrattività della disciplina previgente – Condizioni – Applicabilità dell’art. 327 c.p.c. – Esclusione – Fondamento - Fattispecie.
In tema di impugnazioni delle sentenze del Consiglio di Stato, l'art. 2 dell'allegato 3 del codice del processo amministrativo, recante le disposizioni transitorie, prevede l'ultrattività della disciplina previgente – ivi compreso il termine lungo di un anno per proporre ricorso per cassazione – esclusivamente per i termini che sono in corso alla data della sua entrata in vigore; né può invocarsi l'art. 327 c.p.c., come modificato dall'art. 46, comma 17, della l. n. 69 del 2009, essendo esclusivamente applicabili le norme di settore che regolano le impugnazioni delle sentenze del giudice amministrativo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza del Consiglio di Stato, essendo al momento del deposito del provvedimento già entrato in vigore l'art. 92, comma 3, del codice del processo amministrativo, ed il conseguente termine lungo di sei mesi).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 11575 del 11/05/2018

Ricorso per cassazione - Notificazione alla parte contumace in appello presso il procuratore domiciliatario in primo grado - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Rinnovazione - Ammissibilità - Limiti.
La notifica del ricorso per cassazione, anche nel processo tributario, alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall'art. 330, comma 3, c.p.c., ma non privo di collegamento con il destinatario: ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., che deve avvenire, peraltro, entro la metà del termine cd. breve per impugnare, salvo circostanze eccezionali delle quali deve essere data prova rigorosa.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018

Termine cd. lungo per impugnare - Mancato perfezionamento della notifica - Conservazione effetti - Rinnovazione e completamento - Limite temporale - Ipotesi di "overruling" - Esclusione - Fondamento.
In tema di impugnazione, è tardiva la notifica avvenuta oltre i termini di cui all'art. 327 c.p.c. a seguito dell'esito negativo di una prima notifica, nel caso in cui la parte non abbia riattivato il processo notificatorio entro la metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., assunta detta misura come parametro di tempestività, ai fini dell'individuazione del tempo ragionevole per la ripresa del procedimento, dalla più recente giurisprudenza, che, in tal modo, ha solo definito i contorni del criterio del cd. tempo ragionevole già in precedenza enunciato, senza che ciò possa qualificarsi come un'ipotesi di "overruling" rilevante ai fini della rimessione in termini, non costituendo un mutamento di orientamento repentino ed inopinato, che richieda una tutela dell'affidamento incolpevole della parte nella regola in precedenza enunciata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8445 del 05/04/2018

Termine cd. lungo per impugnare - Mancato perfezionamento della notifica - Conservazione effetti - Rinnovazione e completamento - Limite temporale - Ipotesi di "overruling" - Esclusione - Fondamento.
In tema di impugnazione, è tardiva la notifica avvenuta oltre i termini di cui all'art. 327 c.p.c. a seguito dell'esito negativo di una prima notifica, nel caso in cui la parte non abbia riattivato il processo notificatorio entro la metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., assunta detta misura come parametro di tempestività, ai fini dell'individuazione del tempo ragionevole per la ripresa del procedimento, dalla più recente giurisprudenza, che, in tal modo, ha solo definito i contorni del criterio del cd. tempo ragionevole già in precedenza enunciato, senza che ciò possa qualificarsi come un'ipotesi di "overruling" rilevante ai fini della rimessione in termini, non costituendo un mutamento di orientamento repentino ed inopinato, che richieda una tutela dell'affidamento incolpevole della parte nella regola in precedenza enunciata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8445 del 05/04/2018

Notifica del ricorso per cassazione - Mancato perfezionamento per mutamento del domicilio del difensore costituito - Rilevanza ai fini della tempestiva riattivazione del procedimento di notifica - Esclusione - Limiti.
Ove la notifica del ricorso per cassazione non si sia perfezionata per l’intervenuto mutamento del domicilio del difensore costituito, il notificante non può invocare la non imputabilità dell’errore se il destinatario della notifica esercita la sua attività professionale nel circondario del tribunale in cui si svolge la controversia; in tal caso, infatti, egli ha l’onere di verificare tempestivamente, onde conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, l'attualità dell'indirizzo indicato in atti dal difensore costituito, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20527 del 30/08/2017

Difesa personale della parte - Termine breve per l'impugnazione - Decorrenza - Dalla notifica - Notifica eseguita in forma esecutiva unitamente al precetto - Rilevanza ostativa - Esclusione.
La notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte che, rivestendo la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, sia stata in giudizio di persona senza il ministero di altro procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, a nulla rilevando che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto ai sensi dell'art. 479 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18053 del 21/07/2017

Notificazione di impugnazione - Equivalenza alla notificazione di sentenza - Termine breve ex art. 325 c.p.c. per altre impugnazioni.
La notificazione di un'impugnazione equivale (sia per la parte notificante, che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione, la cui tempestività va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di cui all'art. 325 c.p.c., salva l'iportesi di sospensione del termine di impugnazione, ove prevista dalla legge.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 17309 del 13/07/2017

Notifica della sentenza al comune presso la casa comunale - Richiamo al difensore dell'ente domiciliato presso la casa comunale - Assenza - Conseguenze - Idoneità a far decorrere il termine breve per impugnare - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza effettuata al comune, parte in causa, in persona del sindaco e presso la casa comunale, ove l'organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell'ente, anch'egli domiciliato presso la casa comunale, in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura cha la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea una notifica in concreto e fortuitamente avvenuta a mani del procuratore costituito ma mancante del riferimento nominativo al procuratore della parte).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16590 del 05/07/2017

Esito negativo dovuto al trasferimento del procuratore - Conseguenze - Efficacia della notifica - Esclusione - Fondamento - Obbligo del procuratore trasferitosi di comunicare la variazione all'altra parte - Sussistenza - Esclusione - Proroga dei termini di impugnazione - Esclusione.
Qualora la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito non sia andata a buon fine, per non avere l'ufficiale giudiziario reperito detto procuratore nel luogo indicato dall'istante, la questione della conoscenza o conoscibilità del diverso recapito del procuratore medesimo, anche se il trasferimento non sia stato comunicato da controparte, non ha alcun rilievo giuridico, atteso che la rinnovazione della notificazione deve avvenire entro la scadenza del termine fissato per l'impugnazione. Detto termine, in quanto perentorio, non è prorogabile, né soggetto a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge, sicché decorre durante il tempo necessario per le ricerche del nuovo recapito del procuratore destinatario, restando a carico dell'istante il rischio di decadenza per mancato rispetto del termine stesso.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 14083 del 07/06/2017

Istanza di revoca di ordinanza di convalida resa ex art. 23 della l. n. 689 del 1981 - Idoneità ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Esclusione.
In tema di impugnazione di un'ordinanza di convalida resa ai sensi dell'art. 23, comma 5, della l. n. 689 del 1981, la proposizione, da parte dell'intimato, di un'istanza di revoca di tale ordinanza e di prosecuzione del giudizio, ancorchè possa costituire dimostrazione della conoscenza del provvedimento da parte del medesimo, non è comunque idonea a farne decorrere, per l'intimato stesso, il termine breve di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14201 del 07/06/2017

Sentenze del giudice del lavoro - Notifica della impugnazione direttamente al Ministero - Art. 11, comma 2, r.d. n. 1611 del 1933 - Applicabilità.
La notificazione della sentenza eseguita direttamente presso l'amministrazione statale parte in causa, invece che presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato del luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza stessa, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. per proporre impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13825 del 31/05/2017

Appello erroneamente proposto nelle forme del ricorso anziché della citazione - Sanatoria - Condizioni - Decadenza conseguente ad intempestiva emissione e comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza - Rimessione in termini - Esclusione - Fondamento.
L’appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove esso sia notificato entro il termine di impugnazione; né rileva, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell’udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l’ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12413 del 17/05/2017

Cause scindibili - Unicità della sentenza su distinti rapporti giuridici - Impugnazione proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse - Conseguenze - Ordine del giudice di notificazione dell’impugnazione anche alle parti nei cui confronti l’impugnazione non è preclusa o esclusa - Omessa esecuzione della notificazione ordinata dal giudice - Sospensione del processo fino alla scadenza dei termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c..
In presenza di cause scindibili, la sentenza di primo grado, pur essendo unica, ha, in realtà, deciso su distinti rapporti giuridici, sicché, laddove l’impugnazione sia stata proposta soltanto da (o nei confronti di) una o alcune parti, il giudice deve ordinare, ai sensi dell’art. 332 c.p.c., la notificazione dell’impugnazione, ai fini della “litis denuntiatio”, anche alle parti nei cui confronti l’impugnazione non è preclusa o esclusa, per consentire loro di proporre eventualmente appello incidentale, mentre l’omessa esecuzione della notificazione ordinata dal giudice determina soltanto la sospensione del processo fino a che non siano scaduti i termini, previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., per i soggetti che non l’abbiano ricevuta.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9773 del 18/04/2017

Ricorso per cassazione - Processo con pluralità di parti - Ricorso incidentale proposto con atto autonomo - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento
Procedimento civile - litisconsorzio - in genere.
In tema processo litisconsortile, in virtù del principio di unità dell'impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale; né la decadenza conseguente all'inosservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale rispetto del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o la tempestività, in relazione a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7074 del 20/03/2017

Istanza di correzione di errore materiale - Notificazione - Inidoneità a far decorrere il termine breve di impugnazione - Ragioni.
La notifica dell’istanza di correzione di errore materiale della sentenza è inidonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c., stante la natura amministrativa e non impugnatoria del procedimento di correzione, sicché non può trovare applicazione il principio per il quale, ai fini della decorrenza del detto termine, la notifica dell'impugnazione equivale, sul piano della "conoscenza legale" da parte dell'impugnante, alla notificazione della sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 5053 del 28/02/2017

Ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado – Oneri di deposito ex art. 369, comma 2, c.p.c. – Individuazione - Omissione – Conseguenze
Il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, c.p.c., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta che, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice “a quo”, la Corte, nell'esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell'una e dell'altra, entro il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25513 del 13/12/2016

Proposizione di due ricorsi avverso la stessa sentenza di appello – Ammissibilità - Limiti – Conseguenze.
Nell'ordinamento processuale civile vige il principio generale della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una volta che la parte abbia esercitato tale potere, esaurisce la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge. Pertanto, ove la stessa sentenza di appello venga impugnata tempestivamente con due identici ricorsi per cassazione, proposti l’uno di seguito all’altro, si pongono due sole alternative, a seconda che il primo di essi abbia, o meno, validamente introdotto il giudizio di legittimità: nell’un caso, il ricorso successivamente proposto va dichiarato inammissibile; nell’altro, invece, deve essere esaminato in ragione dell’inammissibilità del primo.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24332 del 29/11/2016

Proroga del termine che scade di sabato - Applicabilità al ricorso per cassazione.
La disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, compreso il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23375 del 16/11/2016

Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Notifica al procuratore costituito - Necessità.
Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notifica della sentenza deve essere effettuata presso il domicilio (reale o eletto) del difensore e non già presso il domicilio eletto della parte, anche se detti luoghi possono coincidere. Pertanto, se la notificazione della sentenza è priva di ogni riferimento al procuratore costituito quale destinatario dell'atto, la stessa non è idonea a fare decorrere il termine ex art. 325 c.p.c., non potendosi ritenere che permanga, in tale evenienza, un collegamento tra la parte, il suo procuratore ed il domicilio di quest'ultimo, in modo che il difensore possa avere conoscenza dell'atto.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 21734 del 27/10/2016

Ricorso per cassazione spedito a mezzo posta - Tempestività - Condizioni - Fondamento - Erronea indicazione dell'indirizzo dello studio dell'avvocato sul sito internet del Consiglio dell'ordine - Irrilevanza.
Ai fini della tempestività della proposizione del ricorso per cassazione, la data di consegna all'ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l'atto in questione sia "ab origine" viziato da errore nell'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario, costituendo tale indicazione una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante; né può essere considerato giustificabile l'errore commesso in virtù dell'omesso aggiornamento sul sito internet del Consiglio dell'ordine dell'indirizzo dello studio dell'avvocato (presso il quale, nella specie, la parte contro la quale era stato proposto ricorso per cassazione aveva eletto domicilio), in presenza di una chiara, diversa e corretta indicazione contenuta nella sentenza impugnata e notificata.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21037 del 18/10/2016

Equiparabilità dell'appello autonomo tardivo a quello incidentale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
In tema d'impugnazioni, l'appello autonomo tardivo, anche dopo la riunione dei procedimenti, non può essere considerato come un appello incidentale tardivo, operando la preclusione della decadenza stabilita dall'art. 333 c.p.c., finalizzata a salvaguardare la tempestività dell'impugnazione incidentale, altrimenti proponibile, fuori dal primo procedimento, senza termine, e l'unitarietà del processo, pregiudicata da un'impugnazione autonoma, che, in mancanza di riunione, può generare contraddittorietà di giudicati.
Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 20497 del 12/10/2016

Notificazione della sentenza alla parte presso il domicilio eletto - Inidoneità alla decorrenza del termine breve.
In tema di impugnazioni, la notifica della sentenza effettuata alla parte personalmente presso il domicilio eletto in studio legale diverso da quello del suo procuratore, non costituisce notifica ex art. 170 c.p.c. al procuratore costituito e, quindi, non è idonea, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., a far decorrere il termine breve per impugnare.
Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19876 del 05/10/2016

Rito cd. Fornero - Ricorso per cassazione - Termine breve ex art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 - Decorrenza - Art. 133, comma 2, c.p.c. come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. in l. n. 114 del 2014 - Incidenza - Esclusione - Fondamento.
Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, c.p.c., nella parte in cui stabilisce che "la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c", norma attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria,.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19177 del 28/09/2016

Danni da rovina di edificio - Domanda risarcitoria proposta, in un unico giudizio, nei confronti dell'appaltatore e del direttore dei lavori - Rapporto unitario - Esclusione - Conseguenze sul termine per impugnare.
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere
In tema di azione ex art. 1669 c.c., ove l'appaltatore ed il progettista (o direttore dei lavori) siano convenuti nel medesimo processo per rispondere, in solido tra loro, del danno prodotto da rovina o difetti di cose immobili, non si determina, per ciò solo, un'ipotesi di litisconsorzio necessario passivo, restando i rapporti nei confronti del danneggiato tra loro distinti; ne consegue che, vertendosi in ipotesi di cause scindibili, il termine per impugnare non è unitario e decorre dalla data delle singole notificazioni dell'unica sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti con la stessa definiti.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18831 del 26/09/2016

Ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. - Impugnazione della sentenza del giudice di primo grado - Termine breve - Decorrenza - Presupposto - Comunicazione dell'ordinanza ad un solo difensore - Sufficienza - Carattere congiuntivo o disgiuntivo del mandato - Irrilevanza.
Il termine breve di sessanta giorni per ricorrere ex art. 348-ter c.p.c. decorre dalla comunicazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. (o dalla sua notificazione, se anteriore), senza che sia rilevante che il provvedimento sia stato comunicato ad uno solo dei difensori nominati, siano essi muniti di rappresentanza congiunta o disgiunta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18622 del 22/09/2016

Giudizi in tema di invalidità civile - Notifica della sentenza al funzionario costituito ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 326 c.p.c. - Condizioni - Fondamento.
Nei giudizi in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, la notifica della sentenza di primo grado va effettuata al funzionario costituito in giudizio per l'ente ai sensi dell'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005, sicché è inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare la notifica presso la sede provinciale dell'Inps priva del riferimento nominativo al difensore costitutivo, non essendo sufficiente la sola identità del luogo della notifica ad assicurare che la sentenza giunga a sua conoscenza.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17532 del 02/09/2016

Rito ex art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012 - Termini per impugnare - Decorrenza - Comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria - Differenza rispetto al rito ordinario - Fattispecie.
Nel rito di cui alla l. n. 92 del 2012, la maggiore novità introdotta in tema di impugnazione, rispetto alla disciplina di cui agli artt. 325 e segg. c.p.c., è data dal rilievo processuale attribuito alla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria del giudice che lo ha emesso, adempimento da cui decorre il termine di decadenza per il gravame, a differenza del codice di rito, che lo faceva decorrere unicamente dalla notificazione ovvero, in mancanza di questa, dal trascorrere del cd. termine lungo ai sensi dell'art. 327 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione, in causa regolata dall'art. 1, commi 48 e segg. della l. n. 92 del 2012, in quanto notificato nel marzo 2015 a fronte della comunicazione della sentenza di appello effettuata tramite PEC nel settembre 2014).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16216 del 03/08/2016

Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Sentenza - Impugnazione - Rito camerale - Applicabilità - Dal momento della proposizione - Conseguenze.
In materia di esecuzione forzata, l'appello avverso la sentenza che abbia provveduto sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. è destinato a svolgersi secondo le forme del rito camerale previsto dall'art. 130 disp. att. c.p.c. fin dal momento della proposizione del gravame, che va quindi introdotto con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.
Sez. 3, Sentenza n. 14646 del 18/07/2016

Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata e completamento tempestivo - Limite temporale.
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016

Rappresentanza in giudizio con avvocato appartenente all'organo di avvocatura interna - Elezione di domicilio presso la sede dell'ufficio legale - Notificazione della sentenza presso tale domicilio senza indicazione nominativa del procuratore domiciliatario - Inidoneità alla decorrenza del termine breve - Fondamento.
In caso di ente (nella specie l'INPS) rappresentato in giudizio da un avvocato facente parte dell'organo di avvocatura interna, presso la cui sede sia anche stato eletto il domicilio, la notifica ivi compiuta senza indicazione del procuratore domiciliatario è inidonea a far decorrere il termine breve in quanto, trattandosi di organizzazioni complesse con assetti organizzativi diversi in ragione delle dimensioni dell'ente e delle prassi locali, la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale.
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14054 del 08/07/2016

Rappresentanza in giudizio con avvocato appartenente all'organo di avvocatura interna - Elezione di domicilio presso la sede dell'ufficio legale - Notificazione della sentenza presso tale domicilio senza indicazione nominativa del procuratore domiciliatario - Inidoneità alla decorrenza del termine breve - Fondamento.
In caso di ente (nella specie l'INPS) rappresentato in giudizio da un avvocato facente parte dell'organo di avvocatura interna, presso la cui sede sia anche stato eletto il domicilio, la notifica ivi compiuta senza indicazione del procuratore domiciliatario è inidonea a far decorrere il termine breve in quanto, trattandosi di organizzazioni complesse con assetti organizzativi diversi in ragione delle dimensioni dell'ente e delle prassi locali, la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale.
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14054 del 08/07/2016

"Ius superveniens" - Più favorevole al costruttore - Idoneità a precludere l'esecuzione fondata su titolo giudiziale costituito da provvedimento passato in giudicato - Esclusione - Ragioni.
In materia di distanze nelle costruzioni, il principio secondo il quale lo "ius superveniens" più favorevole per il costruttore rende legittimo l'edificio sorto in violazione della normativa in vigore al momento della sua ultimazione, fermo il diritto del vicino al risarcimento del danno, non si applica in presenza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato la violazione, giacché la nuova normativa - a meno che non affermi espressamente di voler incidere sui giudicati - non può avere effetto sulla statuizione demolitoria che deve essere eseguita in forza del giudicato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12987 del 23/06/2016

Notifica di un secondo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo - Osservanza del termine breve decorrente dal primo appello - Necessità - Fondamento.
La notifica dell'appello dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell'appellante, sicché la notifica da parte sua di un nuovo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo deve risultare tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data del primo appello.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12084 del 13/06/2016

Giudizio di cassazione - Controricorso meramente adesivo al ricorso principale - Ricorso incidentale - Proposizione - Necessità - Esclusione.
In tema di giudizio di cassazione, quando con il controricorso il litisconsorte si sia limitato ad aderire alla richiesta del ricorrente principale senza formulare una propria domanda di annullamento, totale o parziale della decisione sfavorevole, si è in presenza di una semplice costituzione in giudizio processualmente valida, anche se subordinata alla sorte dell'impugnazione principale, non essendo al riguardo necessaria la proposizione di un ricorso incidentale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10329 del 19/05/2016

Ricorso per cassazione avverso decreto decisorio di opposizione allo stato passivo - Deposito di copia autentica del decreto sfornita della prova dell'avvenuta notificazione o comunicazione ex art. 99, ultimo comma, l.fall. - Improcedibilità del ricorso - Fondamento - Acquisizione "aliunde" dei predetti documenti - Esclusione.
In tema di giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica del decreto decisorio dell'opposizione allo stato passivo non corredata della prova della sua notificazione o della sua comunicazione ex art. 99, ultimo comma, l.fall., benchè queste ultime siano state espressamente allegate, determina l'improcedibilità del relativo ricorso, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., atteso che tale omissione impedisce alla Suprema Corte la verifica - a tutela dell'esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la mera indicazione delle corrispondenti date nell'epigrafe del ricorso, o la non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero il deposito, da parte sua, di una copia con la relata o la presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell'impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9987 del 16/05/2016

Termine breve ex art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 - Decorrenza - Comunicazione - Idoneità - Contenuto - Testo integrale della sentenza - Necessità - Fondamento.
Ai fini della decorrenza del termine breve previsto dalla disciplina speciale di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 per l'impugnazione della sentenza emessa in sede di reclamo non è sufficiente il mero avviso di deposito del provvedimento ma è necessaria la comunicazione del testo integrale della decisione che, analogamente a quanto avviene per la notificazione, consente alla parte di avere conoscenza delle ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10017 del 16/05/2016
fine
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