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292. (Notificazione e comunicazione di atti al contumace)

Art. 292. (1) (notificazione e comunicazione di atti al contumace)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

notificazione e comunicazione di atti al contumace Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28452 del 12/10/2023 (Rv. 668948 - 01)
Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - Comparsa d'intervento contenente domanda nuova nei confronti del contumace - Notificazione - Necessità - Omissione - Nullità della sentenza - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento. Il giudice di appello che rilevi la nullità della statuizione della sentenza di primo grado per aver pronunciato su domande nuove, contenute in una comparsa di intervento non notificata personalmente al contumace ex art. 292 c.p.c., deve, dopo aver dichiarato tale nullità, decidere nel merito e non rimettere la causa al primo giudice - attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. - trattandosi di nullità relativa che, a differenza di quella afferente alla notificazione della citazione introduttiva, presuppone una valida costituzione del rapporto processuale. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28452 del 12/10/2023 (Rv. 668948 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_292, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25889 del 05/09/2023 (Rv. 668958 - 01)
Notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Parte costituita in primo grado contumace in appello - Notifica alla parte personalmente - Decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione - Idoneità - Sentenza spedita in forma esecutiva - Irrilevanza - Fondamento. Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, è idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente, già costituita in primo grado, qualora quest'ultima sia rimasta contumace nel giudizio di appello, indipendentemente dalla circostanza che la notificazione abbia ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c., in quanto agli effetti di cui all'art. 326 c.p.c. non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l'esercizio del potere d'impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25889 del 05/09/2023 (Rv. 668958 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_292, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_479 …...
Appello incidentale tempestivamente depositato ma tardivamente notificato – Cass. n. 5166/2023
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - comparizione (termini di) - Rito lavoro - Appello incidentale tempestivamente depositato ma tardivamente notificato - Improcedibilità dell'appello incidentale - Esclusione - Assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notifica – Necessità - Ragioni.   Nel rito del lavoro l'appello incidentale tempestivamente depositato ma tardivamente notificato all'appellato contumace è ammissibile e non può essere dichiarato improcedibile, dovendo il giudice assegnare un termine per la rinnovazione della notificazione, non vertendosi in un'ipotesi di inesistenza della stessa, neppure nel caso in cui l'appellante incidentale abbia richiesto all'ufficiale giudiziario la notifica una volta spirato il termine di cui all'art. 436, comma 3, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023 (Rv. 667228 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_436, Cod_Proc_Civ_art_292   Corte Cassazione 5166 2023 …...
Persona fisica cumulante la qualità di parte in proprio e di erede – Cass. n. 3391/2023
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione - in cause inscindibili - Giudizio di appello - Persona fisica cumulante la qualità di parte in proprio e di erede - Regolare citazione nella prima qualità - Integrazione del contraddittorio in relazione alla qualità di erede - Necessità - Esclusione - Contumacia - Irrilevanza.   Nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e di erede di altro soggetto e sia stata regolarmente citata in giudizio nella prima qualità, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, neppure laddove sia rimasta contumace, dal momento che anche in questo caso la parte sostanziale ha avuto conoscenza della citazione ed è stata posta in condizioni di potersi validamente difendere. Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 3391 del 03/02/2023 (Rv. 667175 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_292   Corte Cassazione 3391 2023 …...
Natura bifasica e struttura unitaria del giudizio – Cass. n. 32350/2022
Possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie (nozione, differenza con le azioni di nunciazione, distinzioni) - procedimento possessorio - fasi del giudizio - Giudizio possessorio - Natura bifasica e struttura unitaria del giudizio - Istanza di prosecuzione ex art. 703, comma 4, c.p.c. - Notifica al contumace – Necessità - Esclusione - Fondamento.   In tema di tutela possessoria, il procedimento possessorio, come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dal d.l. n. 35 del 2005 (convertito dalla legge n. 80 del 2005), pur diviso in due fasi, conserva la sua struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione di quella sommaria ed è retta, perciò, dagli atti introduttivi della fase interdittale, sicché l'istanza di prosecuzione non deve essere notificata al contumace, non essendo introduttiva di un nuovo giudizio, né essendo tale incombenza prevista dall'art. 292 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32350 del 03/11/2022 (Rv. 666166 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_703, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_292   Corte Cassazione 32350 2022 …...
Riassunzione del giudizio sospeso – Cass. n. 26800/2022
Procedimento civile - contumacia - notificazione e comunicazione di atti al contumace - Riassunzione del giudizio sospeso - Da parte degli eredi dell'attore - Necessità di notifica al convenuto contumace - Insussistenza.   La riassunzione del giudizio sospeso ad opera degli eredi dell’attore non richiede la notifica al convenuto contumace, in quanto non rientra nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'art. 292 c.p.c., né comporta un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, posto che gli eredi subentrano al loro dante causa nella medesima posizione processuale in cui quest'ultimo si trovava, senza poter operare alcuna sostanziale modificazione delle domande e delle eccezioni già precedentemente proposte in giudizio. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26800 del 12/09/2022 (Rv. 665632 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_292, Cod_Proc_Civ_art_297   Corte Cassazione 26800 2022 …...
Contraddittorio tra le parti sulla domanda dell'interventore – Cass. n. 8096/2022
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - forma e tempo dell'intervento - Intervento volontario - Contraddittorio tra le parti sulla domanda dell'interventore - Instaurazione - Momento - Rilevanza ai fini dell'interruzione della prescrizione.   In caso di domanda proposta dall'interventore volontario, l'effetto interattivo della prescrizione si verifica al momento in cui l'atto di intervento pervenga a conoscenza, di fatto o legale, della controparte, e quindi, in tempi diversi a seconda che la sua costituzione abbia luogo mediante la presentazione della relativa comparsa in udienza oppure con il deposito della stessa in cancelleria, atteso che, nel primo caso, il destinatario della domanda, che risulti costituito in giudizio, ne viene immediatamente a conoscenza, mentre nel secondo il medesimo destinatario ne viene a conoscenza alla data della comunicazione effettuata dal cancelliere ai sensi dell'art. 267, comma 2, c.p.c., ovvero, in mancanza, all'udienza successiva; qualora, poi, la parte sia rimasta contumace, il predetto effetto si realizza all'atto della notifica della comparsa di intervento contenente la domanda. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8096 del 14/03/2022 (Rv. 664576 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_267, Cod_Proc_Civ_art_292   Corte Cassazione 8096 2022 …...
Nullità per violazione di norme processuali – Cass. n. 24008/2021
Arbitrato - procedimento arbitrale - norme applicabili - Nullità per violazione di norme processuali - Configurabilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.   In tema di arbitrato, ove una parte ometta di trasmettere la propria memoria all'altra, la circostanza che per tale omissione non sia stata pattiziamente prestabilita alcuna conseguenza non basta ad escludere la nullità del lodo, essendo necessario accertare se la mancata trasmissione dell'atto abbia concretamente cagionato una violazione del principio del contraddittorio. (Nella specie, la S.C., condividendo la decisione del giudice del merito, ha escluso che la mancata trasmissione al contumace di una memoria, non contenente domande nuove o riconvenzionali, determinasse una violazione di tale principio). Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 24008 del 06/09/2021 (Rv. 662384 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_816 bis, Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_292   Corte Cassazione 24008 2021 …...
Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore – Cass. n. 8037/2021
Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Conseguenze. Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, la mancata dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti di tali eventi da parte di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo tuttora in vita e capace; di conseguenza, è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8037 del 23/03/2021 (Rv. 660820 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_286, Cod_Proc_Civ_art_292, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_328, Cod_Civ_art_1722, Cod_Proc_Civ_art_299 …...
Iscrizione a ruolo anteriore alla notificazione della citazione - Inesistenza o inefficacia dell'iscrizione – Cass. n. 19118/2020
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione -Iscrizione a ruolo anteriore alla notificazione della citazione - Inesistenza o inefficacia dell'iscrizione e conseguente nullità della costituzione dell'attore - Esclusione - Conseguenze sul termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c.. Procedimento civile - iscrizione a ruolo In genere. Deve escludersi che sia inesistente o inefficace l'iscrizione a ruolo eseguita dall'attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, dunque, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perché, nonostante l'inversione dell'ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento; ne consegue che il convenuto contumace non può invocare tale circostanza quale causa della mancata conoscenza del processo, ai fini della proposizione dell'impugnazione dopo il decorso del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., potendosi derogare alla regola generale nei soli casi tassativamente previsti dal secondo comma della disposizione citata. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19118 del 15/09/2020 (Rv. 658771 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_168_1, Cod_Proc_Civ_art_292, Cod_Proc_Civ_art_327 CORTE CASSAZIONE 19118 2020 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - alla parte personalmente - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6478 del 06/03/2020 (Rv. 657085 - 02)
Ente convenuto contumace - Soppressione "ex lege" in corso di causa - Notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve - Destinatario - Ente subentrante - Necessità - Fattispecie. Ai fini del decorso del termine breve per impugnare, ove la parte destinataria della notificazione sia un ente rimasto contumace, soppresso "ex lege" in corso di causa, detta notifica deve essere effettuata nei confronti dell'ente succeduto a quello ormai estinto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, che aveva ritenuto tardivo l'appello per il decorso del temine breve d'impugnazione, sebbene la sentenza di primo grado fosse stata notificata ad una azienda sanitaria, non ritualmente costituita nel giudizio di primo grado e poi soppressa in corso di causa, anziché alla diversa azienda ad essa succeduta per legge). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6478 del 06/03/2020 (Rv. 657085 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_292, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6478 del 06/03/2020 (Rv. 657085 - 01)
Sentenza - Notifica alla parte personalmente - Effetti - Decorrenza del termine breve per impugnare - Condizioni. La notifica della sentenza alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione quando essa non sia regolarmente costituita in giudizio, senza che la situazione processuale di tale parte possa essere valutata in maniera difforme rispetto a quanto ritenuto dal giudice nella sentenza stessa. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6478 del 06/03/2020 (Rv. 657085 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_292, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10445 del 15/04/2019 (Rv. 653583 - 01)
Interruzione del processo - Riassunzione cd. non modificativa - Mancata costituzione - Domande ed eccezioni già sollevate - Permanenza degli effetti - Sussistenza. Ove all'interruzione del processo segua una riassunzione c.d. non modificativa - nella quale, cioè, resti invariato il soggetto del rapporto processuale -, gli effetti delle domande o delle eccezioni proposte dalla parte non colpita dall'evento interruttivo permangono inalterati, anche nel caso in cui quest'ultima non si costituisca nuovamente in giudizio a seguito della riassunzione. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10445 del 15/04/2019 (Rv. 653583 - 01) Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_292 …...
Impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza - Decorrenza
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza - Decorrenza - Esclusione della decadenza per il contumace - Condizioni - Onere probatorio – Contenuto - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8 del 03/01/2019 In tema di impugnazioni, il contumace può interporre gravame avverso la sentenza che lo abbia visto soccombente dopo la scadenza del termine annuale dalla sua pubblicazione, a condizione che egli dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.) sia della non conoscenza del processo a causa di detta nullità. Il medesimo contumace ha, quindi, l'onere di dimostrare l'esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, senza che, però, possa delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo, l'inversione dell'onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall'impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8 del 03/01/2019   …...
Impugnazioni in generale - notificazione dell'atto di impugnazione alla parte personalmente - contumacia irritualmente dichiarata
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - alla parte personalmente - contumacia irritualmente dichiarata - notifica della sentenza alla parte personalmente - necessità - ragioni - conseguenze - decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c. - sussistenza - nullità insanabile della notifica dell’atto introduttivo di primo grado – irrilevanza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29037 del 13/11/2018 Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, anche se irritualmente dichiarata, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, comma 4, c.p.c., attesa l'intangibilità della qualificazione della posizione processuale delle parti siccome desumibile in via esclusiva dall'accertamento contenuto nella sentenza, ancorché erroneo; ne consegue che tale forma notificatoria, producendo la conoscenza legale della sentenza da parte del contumace involontario, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. tanto nel caso in cui la notifica della sentenza sia effettuata nell'anno dalla pubblicazione quanto nel caso in cui sia effettuata successivamente, poiché in entrambe le ipotesi la parte erroneamente dichiarata contumace si trova a prendere contestualmente conoscenza della lite, del procedimento e della sentenza, nonché della necessità di impugnare la stessa nel termine breve. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29037 del 13/11/2018 …...
Notificazione della sentenza
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - alla parte personalmente - notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione - contumacia dell'inps - esecuzione della notificazione - in Roma, sede centrale, in persona del suo presidente ovvero di una delle persone ex art. 145 c.p.c. - previsione di cui all'art. 44 del d.l. n. 269 - irrilevanza - fondamento - disciplina introdotta con l'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005 - incidenza - limiti. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 27017 del 24/10/2018 >>> In tema di notificazione, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la sentenza deve essere notificata personalmente alla parte contumace. Ne consegue che, in caso di contumacia dell'INPS, la notificazione deve essere eseguita, ai sensi dell'art. 145, comma 1, c.p.c., a Roma, nella sede centrale dell'Istituto, nella persona del suo presidente o con consegna dell'atto ad una delle persone indicate dalla norma; né assume rilievo la disposizione di cui all'art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, che limita la prescrizione della notifica presso la struttura territoriale dell'ente pubblico (competente in relazione al luogo di residenza o domicilio degli interessati) ai soli atti introduttivi del giudizio e ad altri specifici atti, tra i quali - salvo che per la materia dell'invalidità civile, ove la disciplina introdotta con l'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005, dispone che la notifica sia effettuata presso le sedi provinciali dell'Istituto - non è compresa la sentenza. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 27017 del 24/10/2018 …...
procedimento civile - contumacia - notificazione e comunicazione di atti al contumace - Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8697 del 09/04/2018
Comparsa contenente domande riconvenzionali - Obbligo di notificazione al contumace - Sussistenza - Inottemperanza - Conseguenze - Nullità rilevabile solo su eccezione di parte. Le comparse contenenti domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano dirette contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano, ma, trattandosi di obbligo stabilito nell'interesse esclusivo di quest'ultima, la nullità conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o da lui fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8697 del 09/04/2018 …...
Procedimento civile – riassunzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18454 del 21/09/2015
Parte contumace - Diritto alla comunicazione del differimento dell'udienza di riassunzione - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18454 del 21/09/2015 In caso di riassunzione di un processo dichiarato interrotto la parte rimasta contumace non ha diritto a ricevere alcuna comunicazione del rinvio d'ufficio dell'udienza fissata per la riassunzione sebbene disposto per la proclamata astensione dal lavoro del personale di cancelleria, senza che assuma rilievo, in senso contrario, che l'avvenuta formale declaratoria della contumacia sia stata compiuta nell'udienza ancora successiva, trattandosi di atto meramente accertativo. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18454 del 21/09/2015     …...
Procedimento civile – riassunzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18454 del 21/09/2015
Parte contumace - Diritto alla comunicazione del differimento dell'udienza di riassunzione - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18454 del 21/09/2015 In caso di riassunzione di un processo dichiarato interrotto la parte rimasta contumace non ha diritto a ricevere alcuna comunicazione del rinvio d'ufficio dell'udienza fissata per la riassunzione sebbene disposto per la proclamata astensione dal lavoro del personale di cancelleria, senza che assuma rilievo, in senso contrario, che l'avvenuta formale declaratoria della contumacia sia stata compiuta nell'udienza ancora successiva, trattandosi di atto meramente accertativo. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18454 del 21/09/2015     …...
Provvedimenti del giudice civile - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18147 del 16/09/2015
Ricostituzione di sentenza di primo grado smarrita - Applicazione analogica dell'art. 113 c.p.p. - Comunicazione al contumace - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18147 del 16/09/2015 In materia di ricostituzione degli atti, il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 113 c.p.p., applicabile analogicamente al processo civile per l'assenza di una specifica disciplina, ha natura amministrativa e non decisoria in quanto diretto a riprodurre, nella sua materialità, il provvedimento mancante secondo il "decisum" dell'atto stesso, senza realizzare una statuizione sostitutiva di quella originaria, sicché, atteso il carattere officioso del procedimento, non è necessaria per la ricostituzione dell'atto (nella specie, una sentenza andata smarrita) la preventiva instaurazione di un contraddittorio tra le parti, e ciò tanto più ove una di esse sia contumace atteso il carattere tassativo delle ipotesi di notifica di cui all'art. 292 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18147 del 16/09/2015     …...
Civile - sospensione del processo - prosecuzione del processo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.24946 del 24/11/2014
Sospensione del processo per ricorso in cassazione ex art. 420 bis cod. proc. civ. - Decisione della Corte di cassazione - Riassunzione - Termine - Decorrenza - Data pubblicazione sentenza - Contumace - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento. In caso di sospensione del processo a seguito di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. civ., il termine per la riassunzione del giudizio, a norma dell'art. 297 cod. proc. civ., decorre dalla data di pubblicazione della decisione della Corte di cassazione anche rispetto alla parte contumace, senza che possa dubitarsi della legittimità costituzionale degli articoli 292, terzo comma, e 133, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono l'obbligo della comunicazione del deposito della sentenza anche al contumace, stante la funzione di garanzia di conoscibilità legale assolta dalla pubblicazione della sentenza e l'incompatibilità di un meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti con il principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.24946 del 24/11/2014   …...
sospensione del processo - prosecuzione del processo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24946 del 24/11/2014
Sospensione del processo per ricorso in cassazione ex art. 420 bis cod. proc. civ. - Decisione della Corte di cassazione - Riassunzione - Termine - Decorrenza - Data pubblicazione sentenza - Contumace - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24946 del 24/11/2014 In caso di sospensione del processo a seguito di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. civ., il termine per la riassunzione del giudizio, a norma dell'art. 297 cod. proc. civ., decorre dalla data di pubblicazione della decisione della Corte di cassazione anche rispetto alla parte contumace, senza che possa dubitarsi della legittimità costituzionale degli articoli 292, terzo comma, e 133, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono l'obbligo della comunicazione del deposito della sentenza anche al contumace, stante la funzione di garanzia di conoscibilità legale assolta dalla pubblicazione della sentenza e l'incompatibilità di un meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti con il principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24946 del 24/11/2014   …...
Impugnazioni civili - appello - incidentale - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19754 del 19/09/2014
Modalità di proposizione - Necessità della notifica - Nei confronti della parte costituita diversa dall'appellante - Esclusione - Nei confronti del contumace - Sussistenza. L'appello incidentale, ai sensi dell'art. 343, primo comma cod. proc. civ., si propone con il deposito della comparsa in cancelleria nei termini di cui all'art. 166 cod. proc. civ., senza che sia necessaria alcuna preventiva notificazione dell'atto che lo contiene all'appellante principale o ad altra parte già costituita, dovendosi, invece, provvedere solo nei confronti della parte contumace non presente nel giudizio di secondo grado. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19754 del 19/09/2014   …...
Notificazione - alla p.a. (foro erariale) – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n.10262 del 12/05/2014
Notifica del provvedimento all'Avvocatura dello Stato - Idoneità alla decorrenza del termine breve d'impugnazione - Fondamento - Contumacia dell'amministrazione - Irrilevanza. Nei giudizi in cui è parte un'amministrazione statale, ancorché contumace, la notifica del provvedimento all'Avvocatura dello Stato, domiciliataria "ex lege", è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione, nei confronti del notificato e del notificante, considerandosi effettuata nel domicilio eletto. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n.10262 del 12/05/2014   …...
Tributi (in generale) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Sentenza n. 28352 del 18/12/2013
Art. 292 cod. proc. civ. - Applicabilità al processo tributario - Fondamento - Ultrattività del domicilio eletto nel giudizio di primo grado ex art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Incidenza - Esclusione - Notifica della sentenza al contumace dopo la scadenza del termine lungo - Idoneità a far decorrere il termine breve - Condizioni. L'art. 292 cod. proc. civ., secondo il quale, in caso di contumacia, le sentenze sono notificate alla parte personalmente, si applica anche al rito tributario in forza del generale rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 alle norme processuali civili in quanto compatibili, attesa l'assenza nel processo tributario, da un lato, di alcuna disciplina della notifica delle sentenze alla parte contumace e, dall'altro, di principi tali da escludere l'applicazione dell'istituto della contumacia, la cui funzione, nell'ordinamento processuale, è quella di ridurre il pregiudizio che possa derivare ad una parte in ragione della mancata partecipazione attiva al processo; né osta a tale soluzione il disposto di cui all'art. 17, comma 2, del d.lgs. 546 cit., che si limita a sancire l'efficacia ultrattiva dell'elezione di domicilio avvenuta nel primo grado di giudizio, per cui, in caso di contumacia limitata al giudizio di secondo grado, la sentenza d'appello può, nel rito tributario, essere utilmente notificata anche presso il domicilio eletto. Ne deriva che la valida notificazione della sentenza al contumace, pur intervenuta dopo la scadenza del termine lungo dalla pubblicazione, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione ove sussista la nullità degli atti di cui all'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., e la conseguente mancata conoscenza del processo medesimo. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Sentenza n. 28352 del 18/12/2013   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - alla parte personalmente – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.22616 del 03/10/2013
Notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione - Contumacia dell'INPS - Esecuzione della notificazione - In Roma, sede centrale, nella persona del suo presidente ovvero ad una delle persone ex art. 145 cod. proc. civ. - Previsione di cui all'art. 44 del d.l. n. 269 - Irrilevanza - Fondamento - Disciplina introdotta con l'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005 - Incidenza - Limiti. In tema di notificazione, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la sentenza deve essere notificata personalmente alla parte contumace. Ne consegue che, in caso di contumacia dell'INPS, la notificazione deve essere eseguita, ai sensi dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ., a Roma, nella sede centrale dell'Istituto, nella persona del suo presidente o con consegna dell'atto ad una delle persone indicate dalla norma. Né assume rilievo la disposizione di cui all'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che limita la prescrizione della notifica presso la struttura territoriale dell'ente pubblico (competente in relazione al luogo di residenza o domicilio degli interessati) ai soli atti introduttivi del giudizio e ad altri specifici atti, tra i quali - salvo che per la materia dell'invalidità civile, ove la disciplina introdotta con l'art. 10, comma 6, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248, dispone che la notifica sia effettuata presso le sedi provinciali dell'Istituto - non è compresa la sentenza. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.22616 del 03/10/2013   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - alla parte personalmente - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6571 del 14/03/2013
Contumace - Notifica della sentenza alla parte personalmente agli effetti del termine ex art. 325 cod. proc. civ. - Necessità - Notifica eseguita per ottenere la dichiarazione di esecutività di sentenza straniera - Irrilevanza. Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, ritualmente o meno dichiarata, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, cod. proc. civ., con l'effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cod. proc. civ., né a diversa conclusione può indurre la circostanza che la notifica sia avvenuta al fine di ottenere la dichiarazione di esecutività di una sentenza straniera, non avendo rilevanza lo scopo processuale per il quale la stessa sia stata effettuata. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6571 del 14/03/2013   …...
Civile - contumacia - notificazione e comunicazione di atti al contumace – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16413 del 26/09/2012
Provvedimento ammissivo della CTU - Notifica al contumace - Necessità - Esclusione - Fondamento - Comunicazione al contumace dell'inizio delle operazioni peritali - Necessità. L'ordinanza ammissiva della consulenza tecnica d'ufficio (nella specie, ematologica) non ampia l'oggetto del giudizio e, pertanto, non deve essere notificata alla parte contumace, ai sensi dell'art. 292 cod. proc. civ., sussistendo esclusivamente l'obbligo per l'ausiliare di dare comunicazione anche alla parte non costituita dell'inizio delle operazioni peritali, ai sensi degli artt. 260 cod. proc. civ. e 90 disp. att. cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16413 del 26/09/2012   …...
Impugnazioni civili - appello - incidentale - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14635 del 24/08/2012
Contenuto della comparsa di risposta - Deposito della comparsa - Costituzione del contraddittorio solo nei confronti delle parti costituite - Conseguenze - Parte contumace - Necessità di notifica della comparsa di risposta. Il deposito della comparsa di risposta contenente l'appello incidentale è idoneo a costituire il contraddittorio in ordine al gravame incidentale, ma solamente nei confronti delle parti costituite; nell'ipotesi di parti contumaci, invece, è sempre richiesto, per soddisfare tale specifica finalità di garantire un paritario esercizio del diritto della difesa, la notificazione del relativo atto alle stesse, in applicazione dell'art. 292 cod. proc. civ., al fine di consentire loro di prendere conoscenza dell'appello incidentale e di svolgere le rispettive difese. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14635 del 24/08/2012   …...
Divisione - divisione giudiziale - operazioni - progetto di divisione del giudice istruttore - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 880 del 23/01/2012
Scioglimento della comunione - Comunicazione del deposito del progetto di divisione e dell'udienza di discussione anche nei confronti dei contumaci - Necessità - Sussistenza - Conseguenze - Revoca di un precedente provvedimento di assegnazione - Ulteriore progetto di divisione - Mancata fissazione di ulteriore udienza di discussione - Assegnazione dei beni - Violazione dell'art. 789 cod. proc. civ. - Configurabilità - Fondamento. Nel procedimento di scioglimento della comunione, la comunicazione del deposito del progetto divisionale e dell'udienza fissata per la relativa discussione deve essere effettuata, a norma dell'art. 789, secondo comma, cod. proc. civ., nei confronti di tutti i condividenti, anche se contumaci. Ne consegue che viola il disposto del citato art. 789 il giudice istruttore che - dopo aver dichiarato, con ordinanza, l'esecutività del progetto divisionale approntato dal c.t.u., disponendo anche l'estrazione dei lotti - proceda successivamente alla revoca di tale provvedimento e, senza fissare una nuova udienza di discussione dell'ulteriore progetto di divisione individuato alla luce di promesse di vendita in precedenza intercorse tra i condividenti - e senza, quindi, consentire anche alle parti contumaci di venire a conoscenza del nuovo progetto, per poter proporre eventuali osservazioni - disponga l'assegnazione dei beni secondo la rinnovata rappresentazione di volontà delle sole parti costituite. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 880 del 23/01/2012   …...
divisione - divisione giudiziale - operazioni - progetto di divisione del giudice istruttore - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 880 del 23/01/2012
Scioglimento della comunione - Comunicazione del deposito del progetto di divisione e dell'udienza di discussione anche nei confronti dei contumaci - Necessità - Sussistenza - Conseguenze - Revoca di un precedente provvedimento di assegnazione - Ulteriore progetto di divisione - Mancata fissazione di ulteriore udienza di discussione - Assegnazione dei beni - Violazione dell'art. 789 cod. proc. civ. - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 880 del 23/01/2012 Nel procedimento di scioglimento della comunione, la comunicazione del deposito del progetto divisionale e dell'udienza fissata per la relativa discussione deve essere effettuata, a norma dell'art. 789, secondo comma, cod. proc. civ., nei confronti di tutti i condividenti, anche se contumaci. Ne consegue che viola il disposto del citato art. 789 il giudice istruttore che - dopo aver dichiarato, con ordinanza, l'esecutività del progetto divisionale approntato dal c.t.u., disponendo anche l'estrazione dei lotti - proceda successivamente alla revoca di tale provvedimento e, senza fissare una nuova udienza di discussione dell'ulteriore progetto di divisione individuato alla luce di promesse di vendita in precedenza intercorse tra i condividenti - e senza, quindi, consentire anche alle parti contumaci di venire a conoscenza del nuovo progetto, per poter proporre eventuali osservazioni - disponga l'assegnazione dei beni secondo la rinnovata rappresentazione di volontà delle sole parti costituite. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 880 del 23/01/2012   …...
Divisione - divisione giudiziale - operazioni - progetto di divisione del giudice istruttore - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 880 del 23/01/2012
Scioglimento della comunione - Comunicazione del deposito del progetto di divisione e dell'udienza di discussione anche nei confronti dei contumaci - Necessità - Sussistenza - Conseguenze - Revoca di un precedente provvedimento di assegnazione - Ulteriore progetto di divisione - Mancata fissazione di ulteriore udienza di discussione - Assegnazione dei beni - Violazione dell'art. 789 cod. proc. civ. - Configurabilità - Fondamento. Nel procedimento di scioglimento della comunione, la comunicazione del deposito del progetto divisionale e dell'udienza fissata per la relativa discussione deve essere effettuata, a norma dell'art. 789, secondo comma, cod. proc. civ., nei confronti di tutti i condividenti, anche se contumaci. Ne consegue che viola il disposto del citato art. 789 il giudice istruttore che - dopo aver dichiarato, con ordinanza, l'esecutività del progetto divisionale approntato dal c.t.u., disponendo anche l'estrazione dei lotti - proceda successivamente alla revoca di tale provvedimento e, senza fissare una nuova udienza di discussione dell'ulteriore progetto di divisione individuato alla luce di promesse di vendita in precedenza intercorse tra i condividenti - e senza, quindi, consentire anche alle parti contumaci di venire a conoscenza del nuovo progetto, per poter proporre eventuali osservazioni - disponga l'assegnazione dei beni secondo la rinnovata rappresentazione di volontà delle sole parti costituite. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 880 del 23/01/2012   …...
Procedimenti speciali - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30576 del 30/12/2011
Procedimento davanti le sezioni stralcio del tribunale (legge n. 276 del 1997) - Ordinanza che dispone il tentativo di conciliazione - Notificazione al contumace - Necessità - Fondamento - Omissione - Nullità del giudizio di primo grado - Sussistenza. L'ordinanza che dispone il tentativo di conciliazione, emessa dal giudice onorario aggregato a norma dell'art. 13, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, deve essere comunicata alla parte contumace, non ostandovi la mancata inclusione dell'ordinanza suddetta fra gli atti elencati, in via tassativa, dall'art. 292 cod. proc. civ., attesa l'anteriorità di tale disposizione rispetto all'altra e sulla base del principio della successione delle leggi nel tempo (come osservato, segnatamente, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 130 del 2002), con la conseguenza che la mancata comunicazione determina la nullità degli atti del giudizio di primo grado. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30576 del 30/12/2011     …...
Procedimenti speciali - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30576 del 30/12/2011
Procedimento davanti le sezioni stralcio del tribunale (legge n. 276 del 1997) - Ordinanza che dispone il tentativo di conciliazione - Notificazione al contumace - Necessità - Fondamento - Omissione - Nullità del giudizio di primo grado - Sussistenza. L'ordinanza che dispone il tentativo di conciliazione, emessa dal giudice onorario aggregato a norma dell'art. 13, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, deve essere comunicata alla parte contumace, non ostandovi la mancata inclusione dell'ordinanza suddetta fra gli atti elencati, in via tassativa, dall'art. 292 cod. proc. civ., attesa l'anteriorità di tale disposizione rispetto all'altra e sulla base del principio della successione delle leggi nel tempo (come osservato, segnatamente, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 130 del 2002), con la conseguenza che la mancata comunicazione determina la nullità degli atti del giudizio di primo grado. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30576 del 30/12/2011   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25861 del 02/12/2011
Omessa elezione di domicilio o di dichiarazione di residenza nel precetto - Conseguente domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria del giudice del luogo di notifica del precetto, ai sensi dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. - Rilevanza altresì ai fini della notifica della sentenza che definisce il processo di opposizione al precetto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. La disciplina relativa al luogo di notifica, fissata dal terzo comma dell'art. 480 cod. proc. civ., si riferisce unicamente alle notifiche dell'eventuale opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., e dei conseguenti atti endoprocessuali, mentre la notificazione della sentenza, che abbia definito il giudizio introdotto da tale opposizione al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, segue la regola generale di cui, alternativamente, agli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., per la parte costituita mediante procuratore o personalmente, o all'art. 292 cod. proc. civ., per il contumace. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha negato la tardività dell'appello, eccepita sulla ritenuta efficacia, ai fini sollecitatori dell'impugnazione, della notifica della sentenza di primo grado del giudizio di opposizione a precetto effettuata presso la cancelleria nei confronti dell'intimante contumace, stante la compressione del diritto di difesa di quest'ultimo e l'ingiustificata disparità di trattamento, rispetto al contumace nel processo ordinario di cognizione, che deriverebbero dall'estensione, a tali fini, della portata dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ.). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25861 del 02/12/2011   …...
Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.19613 del 26/09/2011
Interruzione del processo - Riassunzione - Obbligo della parte - Specifica costituzione - Omessa costituzione - Conseguenze. Alla stregua del collegamento della disposizione contenuta nell'art. 303 cod. proc. civ. con quella di portata generale dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., dopo l'interruzione del processo la parte contro la quale il ricorso deve essere riassunto e non adempie all'obbligo di una specifica costituzione va considerata contumace ed il ricorso incidentale non può essere esaminato se ad essa è stato notificato l'atto riassuntivo del processo già interrotto, dovendosi applicare le disposizioni sul procedimento in contumacia, tra le quali l'art. 292 cod. proc. civ., atteso che nel giudizio in riassunzione deve esprimersi almeno la volontà di conservare gli effetti del ricorso incidentale. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.19613 del 26/09/2011   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13233 del 16/06/2011
Tardivo - Ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio - Portata - Notifica anche al contumace - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello. In tema di giudizio d'appello, l'ordine del giudice di integrazione del contraddittorio nei confronti della parte, rimasta contumace, cui non sia nota la comparsa di costituzione nella quale sia contenuto l'appello incidentale tardivo determina, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., la dichiarazione di inammissibilità dell'appello stesso ove alla relativa ordinanza del giudice non sia stato dato seguito. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13233 del 16/06/2011   …...
Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7983 del 07/04/2011
Udienza, nella specie di discussione nel giudizio di appello - Rinvio d'ufficio - Comunicazione alla parte contumace - Necessità - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie disciplinata dal regime anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006. Qualora venga disposto un rinvio d'ufficio, nella specie dell'udienza di discussione in appello, di esso non deve essere data comunicazione al convenuto contumace, poiché la relativa ordinanza non rientra tra i provvedimenti tassativamente indicati, all'art. 292 cod. proc. civ., come quelli oggetto di necessaria notificazione personale alla parte non costituita; ne consegue che la mancata notizia di detto rinvio non determina alcuna violazione del principio del contraddittorio.(Principio affermato dalla S.C. in tema di impugnazione avverso la sentenza resa dal tribunale sull'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, in fattispecie disciplinata dal regime anteriore al d.lgs. 29 gennaio 2006, n. 5). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7983 del 07/04/2011   …...
Civile - contumacia - notificazione e comunicazione di atti al contumace – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6522 del 22/03/2011
Art. 292 cod. proc. civ. - Obbligo di notificazione al contumace delle comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali - Domanda riconvenzionale proposta nei confronti dell'attore rimasto contumace - Applicazione - Configurabilità. L'art. 292 cod. proc. civ. - secondo cui devono essere notificate alla parte contumace, fra l'altro, le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte - si riferisce anche all'ipotesi di domanda riconvenzionale proposta dal convenuto contro l'attore rimasto contumace ai sensi dell'art. 290 del codice di procedura civile. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6522 del 22/03/2011   …...
CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14625 del 17/06/2010
Comparsa contenente domande riconvenzionali - Obbligo di notificazione al contumace - Sussistenza - Inottemperanza - Conseguenze - Nullità rilevabile solo su eccezione di parte. Le comparse contenenti domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano dirette contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano, ma, trattandosi di obbligo stabilito nell'interesse esclusivo di quest'ultima, la nullità conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o da lui fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza, e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14625 del 17/06/2010   …...
Civile - contumacia - notificazione e comunicazione di atti al contumace – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7790 del 31/03/2010
Atto di intervento volontario contenente domanda nei confronti del contumace - Obbligo di notificazione a quest'ultimo - Sussistenza - Mancata notifica - Conseguenze - Nullità rilevabile solo su eccezione di parte - Fattispecie. L'atto di intervento volontario in giudizio, che contenga la formulazione di una domanda diretta nei confronti della parte rimasta contumace, deve essere notificato anche a quest'ultima parte; tuttavia, ove siffatta notifica sia stata omessa, la nullità che ne consegue non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o dal medesimo fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza che abbia pronunciato sul merito della domanda. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7790 del 31/03/2010   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9989 del 16/04/2008
Applicabilità anche nel caso di procedimenti introdotti con ricorso - Parte contumace - Termine annuale per l'impugnazione - Inapplicabilità - Condizioni - Nullità della notificazione del ricorso - Prova - Onere a carico del contumace - Ignoranza del processo - Presunzione di non conoscenza - Effetti - Inversione dell'onere della prova. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9989 del 16/04/2008 Il primo comma dell'art. 327 cod. proc. civ. (che fissa il termine dell'anno dalla pubblicazione della sentenza per la proposizione dei mezzi di impugnazione ordinari indipendentemente dalla notificazione), analogicamente applicabile anche al di fuori delle situazioni di contumacia e nei giudizi che iniziano con ricorso, non trova applicazione quando il contumace dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione della citazione, incombendo sulla parte, in detta ipotesi, solamente l'onere di fornire la prova della nullità e dovendosi, per contro, escludere la necessità di dimostrare la non conoscenza del processo a causa della nullità della notificazione stessa, poiché tale vizio, salvo prova contraria, è tale da impedire alla parte di acquisire la notizia dell'esistenza del giudizio e dà luogo ad una presunzione di non conoscenza; ne consegue, pertanto, che, in tal caso, spetta a chi eccepisce la tardività l'onere di provare che la controparte abbia avuto, nonostante la nullità, detta conoscenza di fatto. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9989 del 16/04/2008   …...
Impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9989 del 16/04/2008
Applicabilità anche nel caso di procedimenti introdotti con ricorso - Parte contumace - Termine annuale per l'impugnazione - Inapplicabilità - Condizioni - Nullità della notificazione del ricorso - Prova - Onere a carico del contumace - Ignoranza del processo - Presunzione di non conoscenza - Effetti - Inversione dell'onere della prova. Il primo comma dell'art. 327 cod. proc. civ. (che fissa il termine dell'anno dalla pubblicazione della sentenza per la proposizione dei mezzi di impugnazione ordinari indimente dalla notificazione), analogicamente applicabile anche al di fuori delle situazioni di contumacia e nei giudizi che iniziano con ricorso, non trova applicazione quando il contumace dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione della citazione, incombendo sulla parte, in detta ipotesi, solamente l'onere di fornire la prova della nullità e dovendosi, per contro, escludere la necessità di dimostrare la non conoscenza del processo a causa della nullità della notificazione stessa, poiché tale vizio, salvo prova contraria, è tale da impedire alla parte di acquisire la notizia dell'esistenza del giudizio e dà luogo ad una presunzione di non conoscenza; ne consegue, pertanto, che, in tal caso, spetta a chi eccepisce la tardività l'onere di provare che la controparte abbia avuto, nonostante la nullità, detta conoscenza di fatto. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9989 del 16/04/2008   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9989 del 16/04/2008
Applicabilità anche nel caso di procedimenti introdotti con ricorso - Parte contumace - Termine annuale per l'impugnazione - Inapplicabilità - Condizioni - Nullità della notificazione del ricorso - Prova - Onere a carico del contumace - Ignoranza del processo - Presunzione di non conoscenza - Effetti - Inversione dell'onere della prova. Il primo comma dell'art. 327 cod. proc. civ. (che fissa il termine dell'anno dalla pubblicazione della sentenza per la proposizione dei mezzi di impugnazione ordinari indimente dalla notificazione), analogicamente applicabile anche al di fuori delle situazioni di contumacia e nei giudizi che iniziano con ricorso, non trova applicazione quando il contumace dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione della citazione, incombendo sulla parte, in detta ipotesi, solamente l'onere di fornire la prova della nullità e dovendosi, per contro, escludere la necessità di dimostrare la non conoscenza del processo a causa della nullità della notificazione stessa, poiché tale vizio, salvo prova contraria, è tale da impedire alla parte di acquisire la notizia dell'esistenza del giudizio e dà luogo ad una presunzione di non conoscenza; ne consegue, pertanto, che, in tal caso, spetta a chi eccepisce la tardività l'onere di provare che la controparte abbia avuto, nonostante la nullità, detta conoscenza di fatto. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9989 del 16/04/2008 …...
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25651 del 07/12/2007
Ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Rinuncia alla sentenza - Notificazione dell'atto di rinuncia alla parte contumace - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In base al comma quarto dell'art. 186 "quater" cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla novella recata dall'art. 2 della legge n. 263 del 2005, l'atto di rinuncia alla pronuncia della sentenza proveniente dalla parte intimata non deve essere notificato anche alle parti rimaste contumaci, giacché detta rinuncia non comporta alcuna modifica della domanda (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 292 cod. proc. civ.), né viola o compromette, in ogni caso, il diritto di difesa dei contumaci medesimi. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha cassato la sentenza impugnata che, sul presupposto della ritenuta necessità di notificazione a tutte le parti del giudizio della rinuncia alla sentenza, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza pronunciata ex art. 186 "quater" cod. proc. civ., ritenendo che non fosse conforme al modello legale - e, dunque, da considerarsi "tamquam non esset" - la rinuncia non notificata anche alla parte rimasta contumace nel corso di tutto il giudizio, con conseguente violazione del suo diritto di difesa). Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25651 del 07/12/2007   …...
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25651 del 07/12/2007
Ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Rinuncia alla sentenza - Notificazione dell'atto di rinuncia alla parte contumace - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In base al comma quarto dell'art. 186 "quater" cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla novella recata dall'art. 2 della legge n. 263 del 2005, l'atto di rinuncia alla pronuncia della sentenza proveniente dalla parte intimata non deve essere notificato anche alle parti rimaste contumaci, giacché detta rinuncia non comporta alcuna modifica della domanda (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 292 cod. proc. civ.), né viola o compromette, in ogni caso, il diritto di difesa dei contumaci medesimi. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha cassato la sentenza impugnata che, sul presupposto della ritenuta necessità di notificazione a tutte le parti del giudizio della rinuncia alla sentenza, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza pronunciata ex art. 186 "quater" cod. proc. civ., ritenendo che non fosse conforme al modello legale - e, dunque, da considerarsi "tamquam non esset" - la rinuncia non notificata anche alla parte rimasta contumace nel corso di tutto il giudizio, con conseguente violazione del suo diritto di difesa). Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25651 del 07/12/2007   …...
Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24762 del 28/11/2007
Evento interruttivo nei confronti del contumace - Comunicazione - Forme di rito - Necessità - Conoscenza acquisita "aliunde" - Irrilevanza - Interruzione operante di diritto - Portata - Conseguenze. La morte della parte contumace non produce automaticamente l'interruzione del processo, occorrendo invece che l'evento sia notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica di uno degli atti previsti dall'art. 292 cod. proc. civ., senza che spieghi influenza la conoscenza acquisita "aliunde". Tale interruzione opera di diritto nel senso che si perfeziona nel momento dell'evento ovvero della sua notificazione, dichiarazione o certificazione indipendentemente da un provvedimento del giudice, il quale, però, è tenuto a provvedere non appena abbia notizia del perfezionamento della fattispecie interruttiva per evitare che sia illegittimamente svolta ulteriore attività processuale. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24762 del 28/11/2007   …...
interruzione del processo - morte della parte - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24762 del 28/11/2007
Evento interruttivo nei confronti del contumace - Comunicazione - Forme di rito - Necessità - Conoscenza acquisita "aliunde" - Irrilevanza - Interruzione operante di diritto - Portata - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24762 del 28/11/2007 La morte della parte contumace non produce automaticamente l'interruzione del processo, occorrendo invece che l'evento sia notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica di uno degli atti previsti dall'art. 292 cod. proc. civ., senza che spieghi influenza la conoscenza acquisita "aliunde". Tale interruzione opera di diritto nel senso che si perfeziona nel momento dell'evento ovvero della sua notificazione, dichiarazione o certificazione indipendentemente da un provvedimento del giudice, il quale, però, è tenuto a provvedere non appena abbia notizia del perfezionamento della fattispecie interruttiva per evitare che sia illegittimamente svolta ulteriore attività processuale. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24762 del 28/11/2007   …...
sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14279 del 19/06/2007
Autorità opposta - Amministrazione dello Stato - Disciplina del secondo e del quarto comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981 - Carattere derogatorio rispetto al primo ed al secondo comma dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933 - Costituzione con funzionario delegato dell'amministrazione statale - Sentenza - Notificazione presso l'amministrazione e non presso l'Avvocatura dello Stato - Ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione - Necessità - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14279 del 19/06/2007 Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 23 della legge n. 689 del 1981, le previsioni del secondo e del quarto comma di tale norma, laddove rispettivamente stabiliscono che il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti debba essere notificato dalla cancelleria, unitamente al ricorso introduttivo, all'opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza impugnata, e che tali parti possono stare in giudizio personalmente, potendo l'autorità opposta avvalersi di funzionari appositamente delegati allorquando detta autorità sia un'amministrazione dello Stato, comportano una deroga al primo comma dell'art. 11, comma primo, del r.d. n. 1611 del 1933 sull'obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni erariali all'Avvocatura dello Stato ed inoltre, allorquando l'autorità opposta sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), anche una deroga al secondo comma del suddetto art. 11, che prevede la notificazione degli altri atti giudiziari e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura. Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di opposizione, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, deve essere effettuata alla stessa autorità opposta che si sia costituita mediante un proprio funzionario e non presso l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 cod. proc. civ., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un'amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11 (in base a tali principi la Suprema Corte ha …...
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - in genere – Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1820 del 29/01/2007
Produzione in giudizio di scrittura priva a firma dell'altra parte - Successiva costituzione della parte sottoscrittrice rimasta contumace senza disconoscimento della scrittura privata - Effetti - Riconoscimento tacito di detta scrittura - Conseguente valutazione di essa da parte del giudice di merito ai fini della decisione della causa - Legittimità anche in caso di originaria irritualità della produzione - Fattispecie. In caso di avvenuta produzione di scrittura privata in giudizio nei confronti di parte rimasta contumace, l'avvenuta costituzione di quest'ultima senza il disconoscimento della scrittura privata a sua firma (con riferimento sia all'ipotesi in cui il documento sia stato offerto in comunicazione con la notificazione dell'atto di citazione, che nell'ipotesi in cui alla relativa produzione si sia proceduto successivamente, senza che - in conformità del disposto di cui all'art. 292 cod. proc. civ., alla stregua della sua lettura derivante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 1989 - dell'avvenuta produzione risulti notificato il relativo verbale al contumace) comporta che il documento, ai sensi dell'art. 293 cod. proc. civ., resta a buon diritto acquisito al processo, con l'effetto che l'eventuale originaria irritualità della sua produzione è da ritenersi superata ed assorbita dal successivo omesso disconoscimento della parte interessata che ne ha avuto contezza, sicché del documento medesimo il giudice deve indubbiamente tener conto. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, le Sezioni unite hanno respinto il motivo dedotto dalla parte ricorrente con il quale era stato prospettato che, una volta dichiarata la nullità di tutti gli atti compiuti prima della sua costituzione in giudizio, il giudice d'appello non avrebbe dovuto basare la sua decisione sul valore di ricognizione di debito della missiva prodotta anteriormente in giudizio, poiché il documento stesso era stato acquisito in difetto di contraddittorio per la nullità della notificazione dell'atto di citazione originario). Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1820 del 29/01/2007   …...
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - in genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1820 del 29/01/2007
Produzione in giudizio di scrittura priva a firma dell'altra parte - Successiva costituzione della parte sottoscrittrice rimasta contumace senza disconoscimento della scrittura privata - Effetti - Riconoscimento tacito di detta scrittura - Conseguente valutazione di essa da parte del giudice di merito ai fini della decisione della causa - Legittimità anche in caso di originaria irritualità della produzione - Fattispecie. In caso di avvenuta produzione di scrittura privata in giudizio nei confronti di parte rimasta contumace, l'avvenuta costituzione di quest'ultima senza il disconoscimento della scrittura privata a sua firma (con riferimento sia all'ipotesi in cui il documento sia stato offerto in comunicazione con la notificazione dell'atto di citazione, che nell'ipotesi in cui alla relativa produzione si sia proceduto successivamente, senza che - in conformità del disposto di cui all'art. 292 cod. proc. civ., alla stregua della sua lettura derivante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 1989 - dell'avvenuta produzione risulti notificato il relativo verbale al contumace) comporta che il documento, ai sensi dell'art. 293 cod. proc. civ., resta a buon diritto acquisito al processo, con l'effetto che l'eventuale originaria irritualità della sua produzione è da ritenersi superata ed assorbita dal successivo omesso disconoscimento della parte interessata che ne ha avuto contezza, sicché del documento medesimo il giudice deve indubbiamente tener conto. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, le Sezioni unite hanno respinto il motivo dedotto dalla parte ricorrente con il quale era stato prospettato che, una volta dichiarata la nullità di tutti gli atti compiuti prima della sua costituzione in giudizio, il giudice d'appello non avrebbe dovuto basare la sua decisione sul valore di ricognizione di debito della missiva prodotta anteriormente in giudizio, poiché il documento stesso era stato acquisito in difetto di contraddittorio per la nullità della notificazione dell'atto di citazione originario). Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1820 del 29/01/2007   …...
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - disconoscimento – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13384 del 22/06/2005
Da parte dell'appellante rimasto contumace in primo grado - Ammissibilità - Modalità del disconoscimento - Impugnazione specifica con atto d'appello - Necessità - Idoneità della contestazione del fatto documentato - Esclusione - Fondamento. La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere in appello la scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase ed utilizzata nella sentenza impugnata ai fini della decisione: l'appellante può compiere il disconoscimento con l'atto di impugnazione, primo atto successivo alla sentenza che menziona la scrittura. A tal fine ha l'onere di "negare formalmente" la scrittura o la sottoscrizione che le sono attribuite, mediante un'impugnazione specifica e determinata, che esprima la volontà di negare l'autenticità e quindi la provenienza di esse, senza che possa considerarsi sufficiente l'affermazione dell'inesistenza del fatto costitutivo contenuto nella scrittura. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13384 del 22/06/2005   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11136 del 27/07/2002
Notifica della sentenza alla parte dichiarata contumace - Esecuzione della stessa nei confronti della parte personalmente - Effetti - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Morte o perdita di capacità del rappresentante - Rappresentanza volontaria od organica - Interruzione del termine per l'impugnazione ex art. 328, primo comma, cod. proc. civ. - Esclusione - Fattispecie in tema di decesso del commissario liquidatore di società in liquidazione coatta amministrativa. La notificazione della sentenza alla parte che sia stata dichiarata contumace per accertata irregolarità della sua costituzione in giudizio deve essere eseguita a tale parte personalmente, senza che possa il notificante valutare la situazione processuale in maniera eventualmente difforme da quella emergente dalla formale declaratoria del giudice e senza che rilevi il fine della notificazione stessa, il cui compimento produce l'effetto di assoggettare il destinatario al termine breve di impugnazione; il decorso di detto termine non subisce interruzione ex art. 328, primo comma, cod. proc. civ. nella ipotesi di morte o di incapacità sopravvenuta del rappresentante, ove si tratti di rappresentanza volontaria od organica (come nella ipotesi, ricorrente nella specie, di decesso del commissario liquidatore della società in liquidazione coatta amministrativa). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11136 del 27/07/2002   …...
Procedimento civile - contumacia - notificazione e comunicazione di atti al contumace – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3037 del 15/03/1995
Mancato rispetto in primo grado dell'art. 292 cod.proc.civ. nel testo emendato dalle sentenze della n. 250 del 1986 e n. 317 del 1989 - Rimessione degli atti al primo giudice ex art. 353, 354 cod. proc. civ. - Esclusione - Costituzione in secondo grado del contumace - Mancato disconoscimento delle scritture private non notificate o comunicate - Conseguenze. Il vizio della sentenza di primo grado correlato al mancato rispetto dell'art. 292 cod. proc. civ., nel testo emendato dagli arresti integrativi della Corte Costituzionale n. 250 del 28 novembre 1986 e n. 317 del 6 luglio 1989, - il quale prescrive che in tutti i giudizi contumaciali la produzione di scritture private non indicate in atti precedentemente notificati debba essere significata alla parte non costituita contro la quale dette scritture vengano prodotte, all'uopo notificando alla stessa il verbale documentante il relativo versamento nell'incarto processuale - non rientra fra quelli suscettibili di far insorgere, ai sensi degli artt. 353 e 354, commi primo e secondo, del codice di rito, i presupposti per la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente e, una volta avvenuta la costituzione in secondo grado del contumace senza il disconoscimento di dette scritture a termini dell'art. 293 del codice di procedura civile, tali documenti restano a buon diritto acquisiti agli atti, per essere stata l'originaria irritualità della relativa produzione superata ed assorbita dal successivo omesso disconoscimento dell'interessato. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3037 del 15/03/1995   …...
Prova civile - giuramento - poteri (o obblighi) del giudice - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5622 del 09/06/1990
Ammissione del giuramento decisorio da parte del collegio - fissazione dell'udienza di assunzione da parte dello stesso - mancata indicazione del termine di notifica dell'ordinanza ammissiva, alla parte che deve prestare giuramento - conseguenze.* Qualora il collegio, ammettendo il giuramento decisorio, anziché limitarsi a rinviare la causa davanti all'istruttore per un'udienza nella quale quest'ultimo, sentite le parti, fisserà il giorno in cui assumere la prova ed il termine per la notifica dell'ordinanza relativa, provveda, invece, d'ufficio alla fissazione dell'udienza di assunzione, la mancata indicazione da parte del collegio di un termine entro cui la parte deferente debba provvedere alla notifica personale dell'ordinanza alla parte che deve prestare il giuramento, comporta che questo deve essere fissato dall'istruttore, con la conseguenza che il deferente, il quale non abbia provveduto alla notificazione dell'ordinanza collegiale, non può essere dichiarato decaduto dal diritto di far assumere il giuramento medesimo.* Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5622 del 09/06/1990   …...
Procedimento civile in genere - intervento in causa di terzi - intervento volontario - poteri dell'interventore - dell'interventore autonomo – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2844 del 28/07/1969
Conclusione nei confronti delle parti contumaci - notificazione della comparsa di intervento - necessita - inosservanza - rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado - per l'integrazione del contraddittorio ed il riesame del merito.* Impugnazioni civili - appello - rimessione della causa al giudice di primo grado - per omessa integrazione del contraddittorio in primo grado.* L'interventore autonomo, che intenda prendere conclusioni oltre che nei confronti delle parti costituite, anche nei confronti delle parti rimaste contumaci, deve notificare a queste ultime la comparsa di intervento. Se, nonostante il difetto di tali notifiche il giudice di primo grado abbia pronunciato in merito anche nei confronti delle parti contumaci, il giudice d'appello deve annullare la sentenza impugnata e rimettere la causa al primo giudice per la regolarizzazione del contraddittorio e il nuovo esame del merito.* Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2844 del 28/07/1969   …...
Procedimento civile in genere - intervento in causa di terzi - intervento volontario - poteri dell'interventore – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2844 del 28/07/1969
Dell'interventore autonomo - conclusione nei confronti delle parti contumaci - notificazione della comparsa di intervento - necessita - inosservanza - rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado - per l'integrazione del contraddittorio ed il riesame del merito.* Impugnazioni civili - appello - rimessione della causa al giudice di primo grado - per omessa integrazione del contraddittorio in primo grado.* L'interventore autonomo, che intenda prendere conclusioni oltre che nei confronti delle parti costituite, anche nei confronti delle parti rimaste contumaci, deve notificare a queste ultime la comparsa di intervento. Se, nonostante il difetto di tali notifiche il giudice di primo grado abbia pronunciato in merito anche nei confronti delle parti contumaci, il giudice d'appello deve annullare la sentenza impugnata e rimettere la causa al primo giudice per la regolarizzazione del contraddittorio e il nuovo esame del merito.* Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2844 del 28/07/1969   …...

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