Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo I: del procedimento davanti al tribunale capo II: dell'istruzione della causa capo III: della decisione della causa - 279. (1) (forma dei provvedimenti del collegio)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 279. (1) (Forma dei provvedimenti del collegio)
1. Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa.
2. Il collegio pronuncia sentenza:
1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione;
2) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;
3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;
4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa;
5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l’ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.
3. I provvedimenti per l’ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5 sono dati con separata ordinanza.
4.I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell’ordinanza collegiale, siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello
5.L’ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.
la giurisprudenza
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Spese giudiziali civili - di cassazione - giudizio di rinvio - Decisione a contenuto non definitivo - Pronuncia di cassazione con rinvio - Liquidazione delle spese ad opera del giudice del rinvio - Contenuto - Limiti.
In presenza di una pronuncia di cassazione con rinvio, avente ad oggetto una decisione a contenuto non definitivo, il giudice del rinvio è tenuto alla sola liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio aventi ad oggetto la predetta sentenza non definitiva, laddove le spese relative all'intero giudizio di merito in cui la predetta decisione non definitiva si inserisce devono essere liquidate e regolate dal giudice che pronuncia la relativa sentenza definitiva, con la quale lo stesso opera la valutazione unitaria e globale della soccombenza.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22650 del 19/10/2020 (Rv. 659372 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_385, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_394
corte
cassazione
22650
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - Sentenza non definitiva accertativa di inadempimento contrattuale e del conseguente danno - Proseguimento del giudizio per la liquidazione del danno - Possibilità di negare l'esistenza del danno con la sentenza definitiva - Esclusione - Conseguenze.
La sentenza non definitiva che accerti l'esistenza di un inadempimento contrattuale e del conseguente danno preclude allo stesso giudice la possibilità, al momento della relativa liquidazione nella sentenza definitiva, di negare la sussistenza di tale danno per mancanza di prove, trattandosi di affermazione in contrasto con quella, resa in sede di sentenza non definitiva, circa la loro esistenza e tale discrasia può essere rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità. Ne consegue che, a fronte della difficoltà di prova del danno, il giudice, non vincolato agli esiti della consulenza tecnica, deve esercitare il proprio potere discrezionale di liquidazione di esso in via equitativa, secondo la cd. equità giudiziale correttiva o integrativa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21258 del 05/10/2020 (Rv. 659315 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_115
corte
cassazione
21258
2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali – tardive - Sentenza non definitiva - Impugnazione incidentale tardiva - Legittimazione - Condizioni - Riserva di gravame differito - Necessità - Impugnazione principale della sentenza definitiva ad opera della controparte - Necessità.
La legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., sussiste non solo riguardo ai capi della decisione diversi da quelli oggetto del gravame principale e allo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, ma anche relativamente alla sentenza non definitiva, in quest'ultimo caso, alla duplice e congiunta condizione che il soccombente sia stato autore della riserva di gravame differito e che, essendo risultato parzialmente vittorioso per effetto della sentenza definitiva, veda le statuizioni di questa, a lui favorevoli, impugnate in via principale dalla controparte.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19514 del 18/09/2020 (Rv. 659133 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_340
CORTE
CASSAZIONE
19514
2020

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione -Lodo non definitivo - Nozione - Impugnabilità immediata o meno - Fattispecie.
Al fine di stabilire se si versi o meno in ipotesi di lodo che decide parzialmente il merito della controversia, occorre avere riguardo alla verifica dell'esaurimento della funzione giurisdizionale dinanzi agli arbitri, di guisa che, con riguardo all'immediata impugnabilità, deve essere considerato un lodo parziale, nonostante la formulazione della norma di cui all'art. 827, comma 3, c.p.c., anche quello che, pur senza pervenire allo scrutinio del merito del giudizio, abbia comunque in parte esaurito la funzione decisoria devoluta al collegio arbitrale. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso perché, mediante il lodo impugnato, gli arbitri si erano limitati a pronunziare sulle questioni pregiudiziali e preliminari, senza definire neppure in parte la controversia).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18507 del 04/09/2020 (Rv. 658835 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_827
CORTE
CASSAZIONE
18507
2020

Procedimento civile - giudice - istruttore - poteri e obblighi - rimessione della causa al collegio- Per l'esame di una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito - Poteri del collegio - Decisione dell'intera controversia - Ammissibilità - Conseguenze - Mancanza di conclusioni istruttorie - Pronunzia sulla base degli atti.
GIUDICE
ISTRUTTORE
RIMESSIONE CAUSA
COLLEGIO
In caso di rimessione della causa a sentenza ai sensi dell'art. 187 c.p.c. per la decisione di una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito, il collegio è investito del potere di decisione dell'intera controversia e, in mancanza di conclusioni istruttorie, deve decidere la causa allo stato delle emergenze istruttorie eventualmente esistenti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17450 del 20/08/2020 (Rv. 658896 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_279
corte
cassazione
17450
2020

Proposizione di domanda specifica di risarcimento del danno - Condanna generica in appello - Esclusione - Condizioni dell'azione - Domanda subordinata di condanna generica - Inammissibilità - Ragioni.
Qualora sia stata proposta una domanda specifica di risarcimento del danno, il giudice d'appello non può pronunciare una condanna generica, in quanto l'istanza di liquidazione del danno deve avvenire secondo la normale struttura del giudizio risarcitorio, fermo restando l'onere a carico dell'istante di provare il danno in tutti i suoi elementi e salva l'eventuale applicazione degli artt. 279, n. 4, c.p.c. e 1226 c.c. Non è consentita, infatti, la proposizione, oltre che di una domanda principale, estesa sia all'"an" sia al "quantum", di una domanda subordinata limitata alla condanna generica; il giudice, infatti, in base ai principi di corrispondenza tra domanda e pronuncia giudiziale e di ripartizione degli oneri probatori, ove sia carente la prova anche solo relativamente al "quantum", deve rigettare la domanda principale e non può prendere in considerazione anche la domanda subordinata, che deve ritenersi improponibile, atteso che, per il principio del "ne bis in idem" non può ammettersi che in un successivo giudizio possa essere ripetuto il già effettuato giudizio sul "quantum".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10323 del 29/05/2020 (Rv. 658009 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Proc_Civ_art_279

Sentenza non definitiva - Riforma o annullamento con la sentenza definitiva - Esclusione - Fattispecie.
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - non definitiva (o parziale) In genere.
Le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede d'impugnazione, non con la sentenza definitiva successivamente resa. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza di secondo grado, ha dato applicazione al principio in un giudizio di divisione, ove una pronuncia non definitiva aveva accertato la comproprietà del bene e il diritto allo scioglimento della comunione, non consentendo di mettere in discussione quanto già deciso nella successiva fase del processo, volta allo svolgimento delle operazioni divisionali).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10067 del 28/05/2020 (Rv. 658015 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_1111

Ordinanza di interruzione del processo - Appellabilità o ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost - Esclusione - Fondamento - Tutela della parte interessata - Modalità.
L'ordinanza interruttiva del processo ha natura meramente preparatoria ed ordinatoria poiché non statuisce sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, né definisce il processo, comportando soltanto un temporaneo stato di quiescenza del processo fino alla sua riassunzione o, in mancanza, fino all'estinzione. Ne consegue che avverso tale provvedimento sono inammissibili l'appello e il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., poiché la parte interessata ha la possibilità di recuperare pienamente la tutela giudiziale attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, i quali sono idonei a far valere ogni possibile doglianza nei confronti del giudice che, una volta proseguito o riassunto il giudizio nel termine perentorio stabilito dalla legge, disattenda le sue difese e si pronunci sul merito della domanda o sui relativi presupposti processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9255 del 20/05/2020 (Rv. 657634 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_280, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_339

Giudizio di impugnazione di sentenza parziale - Sospensione del giudizio proseguito dinanzi al giudice di detta sentenza - Condizioni ex art. 279, comma 4, c.p.c. - Sospensione ex art. 295 o art. 337 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio é quella su richiesta concorde delle parti ex art. 279, comma 4, c.p.c., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo "an debeatur", restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sia quella di cui al comma 2 dell'art. 337 c.p.c., per l'assorbente ragione che il giudizio é unico e che, per tale ragione, la sentenza resa in via definitiva é sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8664 del 08/05/2020 (Rv. 657832 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_337

Inesistenza della notifica della citazione di primo grado - Statuizione in dispositivo - Mancata autonoma censura di tale capo - Giudicato interno - Esclusione - Condizioni - Conseguenze.
Procedimento civile - domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica - In genere.
E' da escludere la formazione di un giudicato interno sull'affermata inesistenza della notifica della citazione di primo grado, ancorché il relativo capo del dispositivo non sia stato oggetto d'una propria e autonoma censura - sicché se ne impone la verifica d'ufficio - allorquando la parte impugnante contesti i successivi effetti processuali che il giudice d'appello ne abbia tratto, atteso che, affinché il giudice possa ricostruire i fatti in maniera autonoma rispetto a quanto prospettato dalle parti e procedere ad una diversa loro qualificazione giuridica, non occorre un'apposita censura sugli uni o sull'altra, ma è sufficiente che sia contestato anche soltanto l'effetto finale che il giudice "a quo" ne abbia ricavato, rappresentando l'inesistenza - non diversamente dalla nullità di un atto processuale - una "qualificazione" giuridica che questi opera per trarne uno o più effetti concreti sui "themata decidenda" sostanziali e/o processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8645 del 07/05/2020 (Rv. 657696 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Civ_art_2909
corte
cassazione
8645
2020

Questione sulla competenza - Necessità del preliminare accertamento della corretta instaurazione del contraddittorio - Fondamento - Omissione di tale accertamento - Impugnazione - Mezzo - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.
La questione della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio riguarda la corretta costituzione del rapporto processuale e, quindi, deve essere esaminata prima di quella concernente la competenza, la quale presuppone pur sempre l'instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti; ne consegue che la decisione del giudice del merito, dichiaratosi incompetente nonostante una delle parti non fosse stata regolarmente convenuta, è censurabile con il mezzo del regolamento di competenza poiché anche l'integrità del contraddittorio attiene "in modo diretto e necessario alla competenza".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7055 del 12/03/2020 (Rv. 657559 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_049, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_279
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
7055
2020

Giudizi successivi alla legge n. 69 del 2009 - Questione di competenza - Decisione positiva senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di regolamento di competenza è inammissibile il ricorso, ex art_ 42 c.p.c., avverso il provvedimento del collegio che disponga la prosecuzione della lite innanzi al giudice istruttore, ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice abbia affermato, in termini inequivoci ed incontrovertibili, l'idoneità della propria decisione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione di competenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2338 del 03/02/2020 (Rv. 656642 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_275, Cod_Proc_Civ_art_279
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
2338
2020

Adunanza plenaria - Principio di diritto enunciato ex art. 99, comma 4, c.p.a. - Eccesso di potere giurisdizionale - Ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, sotto il profilo dell'eccesso di potere giurisdizionale, non è ammissibile avverso la sentenza resa, nell'esercizio della propria funzione nomofilattica, dall'Adunanza plenaria che, a norma dell'art. 99, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2010, abbia enunciato uno o più principi di diritto e restituito per il resto il giudizio alla sezione remittente, non avendo detta statuizione carattere decisorio e definitorio, neppure parzialmente, del giudizio di appello, il quale implica una operazione di riconduzione della "regula iuris" al caso concreto, che è rimessa alla sezione remittente.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 27842 del 30/10/2019 (Rv. 655588 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_279

Giudice unico - Provvedimento di estinzione - Natura di sentenza - Rimedi impugnatori ordinari - Rimessione della causa al primo giudice, ex art. 354, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità - Sentenza del giudice unico di estinzione dopo la precisazione delle conclusioni - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
Il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi; ne consegue che può essere richiesta al giudice di appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c. ove si contesti il provvedimento estintivo, ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, comma 2, c.p.c.; nel caso in cui, invece, l’estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 354, comma 2, c.p.c. -, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23997 del 26/09/2019 (Rv. 655420 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_178, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_308, Cod_Proc_Civ_art_354

Cosa giudicata civile - giudicato sulla competenza
Decisione sulla sola competenza - Giudicato formale - Esame di questioni preliminari di merito - Incidenza sul successivo giudizio di merito davanti al giudice competente - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La sentenza del giudice che statuisca unicamente sulla competenza non contiene alcuna pronuncia di merito, né esplicita né implicita, idonea a passare in giudicato, anche nell'ipotesi che abbia esaminato e deciso questioni preliminari di merito ai fini dell'accertamento della competenza, sicché dà luogo ad un giudicato solo formale e non preclude al giudice dichiarato competente l'esame e l'applicazione, per la decisione di merito, delle norme di diritto sostanziale, ancorché in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza. (Nella specie, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvia la sentenza di merito che, ritenuto erroneamente giudicato vincolante la qualificazione della domanda in termini di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, operata dal Tribunale dichiaratosi competente con sentenza "parziale", aveva dichiarato la nullità della successiva sentenza definitiva di rigetto della domanda risarcitoria per ritenuta insussistenza dell'illecita occupazione).
Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 19472 del 18/07/2019 (Rv. 654769 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_279

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Riforma o cassazione della sentenza non definitiva - Conseguenze - Ricorso contro la sentenza definitiva - Sopravvenuta inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
La parte che con successo abbia impugnato la sentenza non definitiva, per difetto di giurisdizione del giudice che l'ha emessa, difetta di interesse ad impugnare la successiva sentenza definitiva, attesa la mancanza di un provvedimento impugnabile. Difatti la riforma o la cassazione di una sentenza non definitiva pone nel nulla le statuizioni successivamente pronunciate, le quali siano dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, e ciò anche in presenza di un giudicato formale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza con la quale il giudice del gravame aveva pronunciato su una sentenza definitiva emessa dal Tribunale in tema di risarcimento del danno per occupazione acquisitiva; ciò perché, nel frattempo, altro giudizio di cassazione, avente ad oggetto la sentenza non definitiva sulla giurisdizione, si era concluso con la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo).
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 15411 del 06/06/2019 (Rv. 654272 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_336

Procedimento per convalida di sfratto - Questione di competenza sollevata aN'udienza di comparizione per contrastare l'istanza di rilascio - Decisione sulla competenza - Natura - Sentenza - Esclusione - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.
Nel procedimento per convalida di sfratto, la questione di competenza, come ogni altra questione volta a contestare la domanda di merito, può ben essere sollevata già nell'udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l'accoglimento dell'eventuale istanza finalizzata a conseguire l'ordinanza di rilascio, ma il suo esame è compiuto in quella sede in funzione della sola decisione su tale domanda incidentale sicché, un'espressa decisione sulla questione di competenza non può essere qualificata come sentenza, dovendo detta questione essere comunque decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito.
Ne consegue che è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una decisione sulla competenza che sia stata adottata all'esito della fase a cognizione sommaria del suddetto procedimento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14476 del 28/05/2019 (Rv. 654306 - 02)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 042 – Regolamento necessario di competenza
Cod. Proc. Civ. art. 043 – Regolamento facoltativo di competenza
Cod. Proc. Civ. art. 279 – Forma dei provvedimenti del collegio
Cod. Proc. Civ. art. 665 – Opposizione, provvedimenti del giudice
Cod. Proc. Civ. art. 667 – Mutamento del rito
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
14476
2019

Giusto motivo di compensazione, ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo anteriore alla novella "ex lege" n. 263 del 2005 - Esclusione - Fondamento.
Il dichiarato assorbimento di una questione prospettata dalla parte non consente di configurare, nei suoi confronti, una soccombenza parziale e non costituisce, pertanto, giusto motivo per la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione anteriore alla novella introdotta con la l. n. 263 del 2005, dovendo tale statuizione essere sorretta da giustificazioni adeguate e, ancorché non specificamente riferite alla pronuncia di compensazione, inequivocamente desumibili dalla motivazione della decisione di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12633 del 13/05/2019 (Rv. 653849 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 092 – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
Cod. Proc. Civ. art. 112 – Corrispendenza tra il chiesto e il pronunciato
Cod. Proc. Civ. art. 279 – Forma dei provvedimenti del collegio

Procedimento civile - riunione e separazione di causa - Provvedimento di separazione delle cause riunite - Impugnabilità dinanzi al giudice superiore - Esclusione - Potere discrezionale del giudice - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - non definitiva (o parziale)
L'impugnabilità dei provvedimenti giudiziali concerne soltanto quelli aventi contenuto decisorio e non anche quelli a carattere ordinatorio, per i quali la legge ammette, salvo eccezioni, la revocabilità. A tale ultima categoria appartiene il provvedimento di separazione delle cause riunite, ancorché contenuto in sentenza, il quale non è suscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore, stante il suo carattere meramente ordinatorio e la mancanza in esso di ogni pronunzia di natura decisoria, anche implicita, su eventuali questioni pregiudiziali. pertanto l'esercizio, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale di cui tale provvedimento è espressione non è censurabile in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8446 del 27/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_104, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_360_1

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - decisioni - in genere - sentenze parziali e non definitive - ammissibilità - esclusione – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31439 del 05/12/2018
In tema di processo tributario, l'art. 35, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude l'ammissibilità di sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande, costituisce una norma a carattere eccezionale che introduce una deroga rispetto al regime previsto per il processo civile dall'art. 279 c.p.c.: tale deroga è giustificata dall'esigenza di evitare gli inconvenienti cui il frazionamento del giudizio dà generalmente luogo anche nel processo civile, avuto specifico riguardo alla struttura del giudizio tributario ed al sistema della riscossione frazionata dei tributi, con i quali l'istituto della sentenza non definitiva, ed a maggior ragione quello dell'impugnazione differita ad esso correlato, verrebbero inevitabilmente a confliggere.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31439 del 05/12/2018

Presupposti - Soccombenza su questioni - Necessità - Conseguenze.
Il ricorso incidentale condizionato presuppone la soccombenza, la quale non sussiste, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ove lo stesso verta su una parte della motivazione che non abbia dato luogo ad una pronuncia su questione, pregiudiziale di rito o preliminare di merito, sfavorevole alla parte totalmente vittoriosa.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 18648 del 13/07/2018

Provvedimento emesso su questione di integrazione del contraddittorio - Carattere decisorio - Esclusione - Carattere ordinatorio - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Le pronunce emesse in materia di integrità del contraddittorio hanno, in ogni caso, contenuto e natura meramente ordinatori, giammai decisori, e, conseguentemente, non possono costituire sentenza non definitiva suscettibile di separata impugnazione o riserva di appello e, in difetto, di passaggio in giudicato. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte d'appello secondo cui, poiché i convenuti in primo grado, essendo comproprietari degli immobili a vantaggio dei quali esisteva la contestata servitù di acquedotto, erano litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c., la sentenza non definitiva del tribunale che aveva dichiarato il loro difetto di legittimazione passiva non poteva acquisire efficacia di giudicato, nonostante non avesse formato oggetto di riserva di appello).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17898 del 06/07/2018

Assorbimento - Nozione - Distinzioni - Fattispecie.
La figura del cd. assorbimento ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente – rispetto alla quale la questione assorbita si pone in rapporto di esclusione -, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno. E', invece, configurabile l'assorbimento in senso improprio quando la decisione cd. assorbente comporta una pronuncia, sulla quale si forma il giudicato, anche sulla questione assorbita, in quanto ad essa legata da un rapporto di implicazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto erroneamente assorbita la domanda di garanzia proposta dall'appaltatore - convenuto dalla committente per il risarcimento del danno conseguente ai vizi dell'opera - nei confronti del produttore di materiali utilizzati per l'esecuzione della stessa, a seguito di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione in relazione alla domanda risarcitoria).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13534 del 30/05/2018

Regolamento di competenza - Ordinanza Istruttoria - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento.
L’ordinanza istruttoria, con la quale il giudice detta i provvedimenti relativi alla istruzione della causa, non ha, neppure implicitamente, e, pur in presenza della relativa eccezione di parte, natura di decisione, affermativa o negativa, sulla competenza, pertanto avverso di esso non è proponibile il regolamento di competenza, mezzo non utilizzabile, in assenza di un provvedimento decisorio impugnabile, al fine di ottenere una pronuncia preventiva su di essa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3150 del 08/02/2018

Divisione giudiziale - Operazioni - Progetto di divisione del giudice istruttore - Mancanza di contestazioni - Pronuncia sulla divisione assunta dal tribunale con sentenza anziché dal giudice con ordinanza – Nullità - Esclusione.
In tema di giudizio divisorio, non sussiste alcuna nullità della divisione disposta dal tribunale con sentenza anziché dal giudice istruttore con ordinanza, pur non essendo state sollevate contestazioni in ordine al diritto di divisione ed all'attribuzione delle quote secondo il progetto predisposto dal consulente tecnico.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 13205 del 25/05/2017

Art. 360, comma 3, c.p.c. - Sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio - Significato del termine “giudizio” - Individuazione - Conseguenze.
L'art. 360, comma 3, c.p.c., nel precludere la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le "sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio", fa riferimento alla nozione di "giudizio" quale procedimento devoluto al giudice di appello e non come processo nella sua complessiva pendenza, sicchè, mentre soggiace al suddetto limite la sentenza non definitiva, resa dal giudice di appello ex art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., cui seguano i provvedimenti per l'ulteriore corso del giudizio medesimo, è, al contrario, immediatamente ricorribile per cassazione la sentenza con cui, per effetto di gravame immediato, ex art. 340 c.p.c., avverso la sentenza non definitiva resa dal giudice di primo grado ai sensi del richiamato art. 279 c.p.c., il giudice di appello rigetti, nel merito o in rito, l'impugnazione, confermando la decisione di prime cure.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 3556 del 10/02/2017

Decisione su validità o esistenza di clausola compromissoria giustificativa di competenza arbitrale - Natura - Pronuncia su questione pregiudiziale di rito.
Nel giudizio arbitrale, la questione concernente l'esistenza o la validità della convenzione giustificativa della "potestas iudicandi" degli arbitri ha natura pregiudiziale di rito, in quanto funzionale all'accertamento di un "error in procedendo" che vizia una decisione giurisdizionale, quale è il lodo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23463 del 18/11/2016

Art. 827, comma 3, c.p.c. - Lodo non definitivo - Impugnabilità immediata, o meno - Rispettiva individuazione.
Alla stregua dell'art. 827, comma 3, c.p.c., è immediatamente impugnabile, perché parzialmente decisorio del merito della controversia, il lodo recante una condanna generica, ex art. 278 c.p.c., o che decida una o alcune domande proposte senza definire l'intero giudizio, ma non quello che decida questioni pregiudiziali (nella specie la validità della convenzione arbitrale) o preliminari.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23463 del 18/11/2016

Azione ex art. 2041 c.c. avanzata dall'opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Decisione nel merito - Giudicato implicito sulla proponibilità della domanda - Configurabilità - Fondamento.
In caso di rigetto della domanda di arricchimento senza causa, proposta per la prima volta dal creditore opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso con riguardo alla sua domanda di adempimento, senza che la relativa statuizione sia stata impugnata con ricorso incidentale da parte del preteso arricchito, unico soggetto interessato alla sua eventuale censurabilità, si forma il giudicato implicito sulla questione pregiudiziale relativa alla proponibilità della domanda ex art. 2041 c.c., costituendo la mancata impugnazione sintomo di un comportamento incompatibile con la volontà di far valere in sede di impugnazione la questione pregiudiziale (che dà luogo ad un capo autonomo della sentenza e non costituisce un mero passaggio interno della decisione di merito, come si desume dall'art. 279, comma 2, n. 2 e 4, c.p.c.), verificandosi il fenomeno dell'acquiescenza per incompatibilità, con le conseguenti preclusioni sancite dagli artt. 324 e 329, comma 2, c.p.c., in coerenza con i principi dell'economia processuale e della durata ragionevole del processo, di cui all'art. 111 Cost.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18693 del 23/09/2016

Disciplina introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - Invito a precisare le conclusioni su "thema decidendum" comprensivo di una questione di competenza - Rimessione della causa in istruttoria - Pronuncia implicita sulla competenza - Sussistenza - Conseguenze processuali - Onere di tempestiva impugnazione con regolamento necessario di competenza - Necessità.
Nel regime della decisione sulla questione di competenza introdotto dalla l. n. 69 del 2009, l'ordinanza con la quale il giudice, dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni ex art. 187, commi 1, 2 o 3 c.p.c., ed aver trattenuto la causa in decisione, la rimetta sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, ammettendo le prove richieste dalle parti sul merito, rimanendo silente sulle eccezioni di incompetenza ritualmente proposte, integra una decisione implicita affermativa della competenza, immediatamente impugnabile con il regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., sicché la mancata proposizione di quest'ultimo nei termini di legge determina il passaggio in giudicato di tale statuizione, con la conseguenza che, qualora il giudice ritorni successivamente ad esaminare la questione e declini la competenza, la relativa ordinanza è, per ciò solo, illegittima.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18535 del 21/09/2016
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Competenza
Incompetenza
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Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
18535
2016

Sentenza non definitiva e prosecuzione del giudizio - Vincolo per lo stesso giudice di quest'ultimo - Esclusione - Condizioni.
Nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva da parte del giudice di merito, ai sensi dell'art. 279, commi 2 e 4, c.p.c., e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, lo stesso giudice non resta da questa vincolato se, in ordine alla prima pronuncia, l'altra parte eccepisca l'esistenza di un giudicato esterno, formatosi per un primo giudizio, ad esso sostanzialmente identico, la cui pronuncia sia passata in giudicato nelle more della seconda controversia.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6283 del 31/03/2016

Proposizione di impugnazione immediata - Inammissibilità - Riproponibilità dell'impugnazione dopo la sentenza definitiva - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18498 del 21/09/2015
L'impugnazione immediata di una sentenza non definitiva di cui la parte si sia riservata l'impugnazione differita è inammissibile, ma non preclude, dopo la sentenza definitiva, l'esercizio del potere di impugnare anche quella non definitiva.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18498 del 21/09/2015

Cassazione della sentenza non definitiva - In pendenza del giudizio di legittimità avverso la sentenza definitiva - Effetti - Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17213 del 27/08/2015
La cassazione della sentenza non definitiva, intervenuta nelle more del giudizio di legittimità instaurato avverso la sentenza definitiva, comporta, ove la prima di tali pronunce risulti logicamente pregiudiziale rispetto alla seconda, l'automatica caducazione di quest'ultima, ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che il ricorso per cassazione contro la medesima, svuotatosi di contenuto e di interesse per il venire meno del provvedimento che ne era oggetto, deve essere dichiarato inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17213 del 27/08/2015

Decisione esclusiva su questione preliminare di merito - Ricorso immediato per cassazione - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11456 del 03/06/2015
Dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 360, terzo comma, n. 3), cod. proc. civ., come sostituito, a far data dal 2 marzo 2006, dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è inammissibile il ricorso per cassazione immediato avverso la sentenza che abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di merito, senza definire, nemmeno parzialmente, il giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11456 del 03/06/2015

Interruzione del processo - Riassunzione valida e tempestiva nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti - Declaratoria di estinzione del processo nei confronti degli altri - Natura di sentenza definitiva - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 08/07/2014
In caso di litisconsorzio facoltativo e, quindi, di cause scindibili, la nullità, la tardività o l'assoluta mancanza dell'atto di riassunzione del processo nei confronti di alcuni coobbligati non si estende ai rapporti processuali relativi agli altri, nei cui riguardi la riassunzione sia stata validamente e tempestivamente eseguita, estinguendosi il giudizio, in applicazione del principio previsto dall'art. 1306 cod. civ., esclusivamente con riferimento ai primi, nei cui confronti la conseguente declaratoria di estinzione ha natura di sentenza definitiva.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 08/07/2014

Statuizione di ammissibilità della prova testimoniale contenuta in sentenza non definitiva - Natura ordinatoria - Impugnabilità per cassazione - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6426 del 19/03/2014
La statuizione di ammissibilità della prova testimoniale, pur se contenuta in una sentenza non definitiva, ha la natura di ordinanza, limitandosi a provvedere, impregiudicata la decisione finale, in ordine all'ammissione delle prove richieste dalle parti; in quanto priva di efficacia decisoria, essa non può essere oggetto di impugnazione, segnatamente di ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6426 del 19/03/2014

Giudizio di impugnazione di sentenza parziale - Sospensione del giudizio proseguito dinanzi al giudice di detta sentenza - Condizioni ex art. 279, quarto comma, cod. proc. civ. - Sospensione ex art. 295 o art. 337 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5894 del 24/03/2015
Nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza o al giudice dichiarato competente, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio é quella su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell'art. 279, quarto comma, cod. proc. civ., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo "an debeatur", restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., sia la sospensione ai sensi del secondo comma dell'art. 337 cod. proc. civ., per l'assorbente ragione che il giudizio é unico e che, pertanto, la sentenza resa in via definitiva é sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5894 del 24/03/2015

Pendenza di regolamento avverso ordinanza non decisoria affermativa della competenza - Accordo endoprocessuale sulla competenza - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5817 del 23/03/2015
L'accordo endoprocessuale di proroga della competenza può formarsi anche in pendenza di un giudizio per regolamento avverso un'ordinanza affermativa della competenza ma priva del carattere di decisorietà perché non preceduta dalla remissione della causa in decisione con invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni, atteso che, in tale evenienza, il regolamento è destinato ad una pronunzia di inammissibilità e non può, dunque, condurre ad una statuizione sulla competenza dotata di efficacia maggiore rispetto all'accordo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5817 del 23/03/2015
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Incompetenza
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5817
2015

Pendenza di regolamento avverso ordinanza non decisoria affermativa della competenza - Accordo endoprocessuale sulla competenza - Ammissibilità - Fondamento.
L'accordo endoprocessuale di proroga della competenza può formarsi anche in pendenza di un giudizio per regolamento avverso un'ordinanza affermativa della competenza ma priva del carattere di decisorietà perché non preceduta dalla remissione della causa in decisione con invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni, atteso che, in tale evenienza, il regolamento è destinato ad una pronunzia di inammissibilità e non può, dunque, condurre ad una statuizione sulla competenza dotata di efficacia maggiore rispetto all'accordo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5817 del 23/03/2015
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2015

Accordo delle parti o mancata opposizione del convenuto - Necessità - Mancanza di una delle due condizioni - Conseguenze - Obbligo del giudice di decidere anche la domanda di quantificazione del danno - Sussistenza - Onere dell'istante di provare tutti gli elementi del danno - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20127 del 24/09/2014
Nel giudizio di risarcimento del danno, solo in presenza dell'accordo delle parti o, quanto meno, della mancata opposizione del convenuto, il giudice può scindere il giudizio medesimo, che è di norma unitario, e limitare la pronuncia all'"an debeatur"; in mancanza di una delle due condizioni, egli deve decidere anche la domanda di quantificazione del danno, per accoglierla (ricorrendo, se del caso alla forma di cui all'art. 279, n. 4, cod. proc. civ., e, per il merito, al disposto dell'art. 1226 cod. civ.), o per respingerla (quando non sia determinabile l'entità del danno), restando sempre esclusa la possibilità di pronunciare una condanna generica di risarcimento con rinvio della liquidazione ad altro giudizio. Ne consegue che, ove la limitazione dell'originaria domanda di pronuncia piena al semplice accertamento del diritto al risarcimento non possa operare a causa dell'opposizione di controparte, riprende vigore l'istanza di liquidazione del danno secondo la normale struttura del giudizio risarcitorio, fermo restando l'onere a carico dell'istante di provare il danno in tutti i suoi elementi e salva l'eventuale applicazione dei citati artt. 279, n. 4, cod. proc. civ. e 1226 cod. civ..
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20127 del 24/09/2014
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_279 quater
Massime precedenti Conformi: N. 23707 del 2009

Per l'ulteriore istruzione della causa ex art. art. 279 n. 4 cod. proc. civ. - Impugnazione unitamente alla sentenza successiva alla prosecuzione istruttoria - Necessità - Attitudine al giudicato - Esclusione.
I provvedimenti pronunciati dal collegio per l'ulteriore istruzione della causa a norma dell'art. 279 cod. proc. civ., sono revocabili, non hanno contenuto decisorio (ancorché la loro motivazione sia contenuta nella sentenza non definitiva) e non sono sindacabili con ricorso per cassazione avverso la sentenza parziale coeva, ma solo con la sentenza definitiva, pronunciata all'esito della prosecuzione dell'istruttoria, sicché essi non hanno alcuna attitudine al giudicato.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.27229 del 22/12/2014

Sentenza ed ordinanza - Criteri differenziali - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27127 del 19/12/2014
Per stabilire se un provvedimento ha carattere di sentenza o di ordinanza, è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o alla denominazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura di sentenze - soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la qualificazione come ordinanza del provvedimento di rimessione in istruttoria per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio adottato in un giudizio di scioglimento della comunione, negando rilievo all'anticipazione di merito in esso contenuta circa l'infondatezza dell'eccezione di indivisibilità).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27127 del 19/12/2014

Sentenza ed ordinanza - Criteri differenziali - Conseguenze - Fattispecie.
Per stabilire se un provvedimento ha carattere di sentenza o di ordinanza, è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o alla denominazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura di sentenze - soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la qualificazione come ordinanza del provvedimento di rimessione in istruttoria per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio adottato in un giudizio di scioglimento della comunione, negando rilievo all'anticipazione di merito in esso contenuta circa l'infondatezza dell'eccezione di indivisibilità).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27127 del 19/12/2014

Sentenza, non definitiva, reiettiva dell'eccepita continenza - Impugnazione - Regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. - Necessità - Riserva d'impugnazione differita - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24755 del 20/11/2014
La sentenza, non definitiva, con la quale il giudice si sia limitato ad affermare la propria competenza escludendo la sussistenza dell'eccepita continenza, è impugnabile unicamente con il regolamento di competenza nei modi e nei termini di cui all'art. 47 cod. proc. civ., non essendo contro detta decisione ammessa riserva d'impugnazione differita.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24755 del 20/11/2014
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 39
Cod. Proc. Civ. art. 42
Cod. Proc. Civ. art. 47
Cod. Proc. Civ. art. 279
Cod. Proc. Civ. art. 340
Cod. Proc. Civ. art. 361
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
24755
2014

Sentenza di merito non definitiva relativa a domanda risarcitoria - Sopravvenuta estinzione del giudizio - Effetti sulla sentenza non definitiva - Definitività - Appello - Decorrenza della prescrizione - Dal passaggio in giudicato della sentenza d'appello - Fondamento.
La sentenza non definitiva che pronunci sul merito di una domanda risarcitoria, ove nel prosieguo del processo di primo grado il giudizio si estingua, conserva efficacia ai sensi dell'art. 310, secondo comma, cod. proc. civ., divenendo essa stessa definitiva ed impugnabile per quanto previsto dall'art. 129, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., sicché, se appellata, la prescrizione del diritto al risarcimento, interrotta con l'introduzione del giudizio, ricomincia a decorrere dalla sentenza d'appello non più impugnabile in via ordinaria, ovvero dal momento del passaggio in giudicato della pronuncia che definisce il relativo procedimento, ex art. 2945, secondo comma, cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23364 del 03/11/2014

Mancato esercizio - Effetti - Potere d'impugnazione immediata - Persistenza - Limiti.
In tema di impugnazioni civili ed in ipotesi di sentenza non definitiva pronunciata ai sensi dell'art. 279, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., l'effetto riconducibile all'omessa riserva di impugnazione nel termine fissato dall'art. 361 cod. proc. civ. non è quello della decadenza del soccombente dal potere di impugnare la sentenza, ma quello più limitato della preclusione circa la facoltà di esercizio dell'impugnazione differita. Ne consegue che la sentenza non definitiva può essere correttamente impugnata entro gli ordinari termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21417 del 10/10/2014

Giudizi successivi alla legge n. 69 del 2009 - Questione di competenza - Decisione positiva senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni.
Anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
20449
2014

Giudizi successivi alla legge n. 69 del 2009 - Questione di competenza - Decisione positiva senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni.
Anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
20449
2014

Sentenza non definitoria dell'intero giudizio - Accertamento circa la natura definitiva o non definitiva della sentenza - Riserva di impugnazione - Rilevanza - Impugnazione immediata - Irrilevanza.
In caso di sentenza non definitoria dell'intero giudizio, accertare se essa debba qualificarsi, o meno, come non definitiva rileva solo allo scopo di valutare la validità dell'eventuale riserva di impugnazione e non al fine dell'ammissibilità dell'impugnazione immediatamente proposta, che resta sempre consentita.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19836 del 19/09/2014

Interruzione del processo - Riassunzione valida e tempestiva nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti - Declaratoria di estinzione del processo nei confronti degli altri - Natura di sentenza definitiva - Fondamento.
In caso di litisconsorzio facoltativo e, quindi, di cause scindibili, la nullità, la tardività o l'assoluta mancanza dell'atto di riassunzione del processo nei confronti di alcuni coobbligati non si estende ai rapporti processuali relativi agli altri, nei cui riguardi la riassunzione sia stata validamente e tempestivamente eseguita, estinguendosi il giudizio, in applicazione del principio previsto dall'art. 1306 cod. civ., esclusivamente con riferimento ai primi, nei cui confronti la conseguente declaratoria di estinzione ha natura di sentenza definitiva.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 08/07/2014

Interruzione del processo - Riassunzione valida e tempestiva nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti - Declaratoria di estinzione del processo nei confronti degli altri - Natura di sentenza definitiva - Fondamento.
In caso di litisconsorzio facoltativo e, quindi, di cause scindibili, la nullità, la tardività o l'assoluta mancanza dell'atto di riassunzione del processo nei confronti di alcuni coobbligati non si estende ai rapporti processuali relativi agli altri, nei cui riguardi la riassunzione sia stata validamente e tempestivamente eseguita, estinguendosi il giudizio, in applicazione del principio previsto dall'art. 1306 cod. civ., esclusivamente con riferimento ai primi, nei cui confronti la conseguente declaratoria di estinzione ha natura di sentenza definitiva.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 08/07/2014

Sentenza non definitiva - Modificabilità o revocabilità con la sentenza definitiva - Divieto. Corte di Cassazione Sez.L, Sentenza n.13621 del 16/06/2014
Le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, e non anche la modificabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è già stato deciso.
Corte di Cassazione Sez.L, Sentenza n.13621 del 16/06/2014

Decisione del Giudice di pace su questioni di competenza - Forma - Ordinanza - Impugnazione - Appello - Ammissibilità - Regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.
L'art. 279, primo comma, cod. proc. civ. - che, nel testo introdotto dall'art. 46, comma 9, lett. a), della legge 19 giugno 2009, n. 69, prescrive di decidere con ordinanza anche su questioni di competenza - trova applicazione, ai sensi dell'art. 281 bis e 311 cod. proc. civ., pure nel giudizio innanzi al giudice di pace, la cui decisione è assoggettata solo all'appello e non anche al regolamento di competenza, attesa la permanente vigenza dell'art. 46 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12010 del 28/05/2014
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
12010
2014

Statuizione di ammissibilità della prova testimoniale contenuta in sentenza non definitiva - Natura ordinatoria - Impugnabilità per cassazione - Esclusione.
La statuizione di ammissibilità della prova testimoniale, pur se contenuta in una sentenza non definitiva, ha la natura di ordinanza, limitandosi a provvedere, impregiudicata la decisione finale, in ordine all'ammissione delle prove richieste dalle parti; in quanto priva di efficacia decisoria, essa non può essere oggetto di impugnazione, segnatamente di ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6426 del 19/03/2014

Sentenza di condanna generica - Ammissibilità - Conseguenza.
Anche nel rito del lavoro è ammissibile una sentenza di condanna generica (non limitata alle ipotesi di sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del "quantum" alla prosecuzione del giudizio), ben potendo la domanda essere limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'"an", con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del "quantum".
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.4587 del 26/02/2014

Cumulo di domande a seguito di riunione di cause - Pronuncia limitata ad una (o più) di esse - Natura di sentenza non definitiva - Condizioni e limiti.
Nel caso di cumulo di domande a seguito di riunione di cause, la sentenza che decida solo alcune di esse, disponendo l'ulteriore istruzione in ordine alle altre, ha natura di sentenza non definitiva ove manchi una pronuncia sulle spese o non sia stato adottato un formale provvedimento di separazione dei giudizi.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28467 del 19/12/2013

Sentenza d'appello affermativa della giurisdizione negata in primo grado - Ricorribilità immediata per cassazione - Esclusione - Fondamento.
La statuizione non definitiva sulla giurisdizione, alla cui stregua la Corte di appello abbia rimesso le parti innanzi al tribunale per la prosecuzione del giudizio sulle domande non ancora vagliate, non è immediatamente ricorribile per cassazione, giusta l'art. 360, terzo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, potendo essa impugnarsi contestualmente alle decisioni di merito che deriveranno dall'esame di dette domande.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.16310 del 28/06/2013

Sentenza che pronuncia l'estromissione di uno dei convenuti privo di legittimazione passiva - Valenza di pronuncia di rigetto della relativa domanda - Conseguenze - Obbligo di pronuncia sulle spese del rapporto processuale definito - Sussistenza.
La sentenza definitiva di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda proposta contro tale soggetto, e, quindi, esaurendo nei confronti di questo la materia del contendere, deve provvedere al regolamento delle spese del relativo rapporto processuale.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7625 del 26/03/2013

Rigetto del ricorso per cassazione avverso la riforma in appello della sentenza non definitiva sull' "an debetarur" - Effetti - Caducazione della sentenza sul "quantum" - Inamissibilità del ricorso per cassazione avverso tale sentenza - Fondamento.
Il rigetto del ricorso per cassazione avverso la riforma in appello della sentenza non definitiva di primo grado, che aveva pronunciato positivamente sull' "an debeatur", comporta la caducazione della sentenza definitiva sul "quantum" e, quindi, l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso quest'ultima.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3656 del 14/02/2013

Giudice di pace - Pronuncia di sentenza non definitiva secondo diritto - Conseguenze - Pronuncia della sentenza definitiva secondo equità - Legittimità - Esclusione - Impugnazione esperibile contro la sentenza definitiva - Appello - Necessità - Fondamento
Nel procedimento davanti al giudice di pace, ove sia stata emessa una sentenza non definitiva secondo diritto, la sentenza definitiva non può essere emessa secondo equità, posto che la decisione parziale costituisce la base e il presupposto della decisione definitiva, sicché, in tal caso, quest'ultima è sempre impugnabile con l'appello.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1848 del 28/01/2013

Giudice di pace - Pronuncia di sentenza non definitiva secondo diritto - Conseguenze - Pronuncia della sentenza definitiva secondo equità - Legittimità - Esclusione - Impugnazione esperibile contro la sentenza definitiva - Appello - Necessità - Fondamento,.
Nel procedimento davanti al giudice di pace, ove sia stata emessa una sentenza non definitiva secondo diritto, la sentenza definitiva non può essere emessa secondo equità, posto che la decisione parziale costituisce la base e il presupposto della decisione definitiva, sicché, in tal caso, quest'ultima è sempre impugnabile con l'appello.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1848 del 28/01/2013

Giudizi successivi alla legge n. 69 del 2009 - Decisione sulla competenza senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
Allorché il giudice di merito, nel regime della legge n. 69 del 2009, abbia deciso affermativamente sulla propria competenza, senza previo invito alla precisazione delle conclusioni, e lo abbia fatto enunciando "expressis verbis" l'erroneo convincimento che la decisione sulla sola competenza non debba essere preceduta, in quel regime, dall'invito a precisare le conclusioni, il regolamento di competenza è ammissibile, perché l'affermazione del giudice di volere decidere attribuisce alla pronuncia, pur assunta irritualmente, valore di decisione impugnabile, in ossequio al principio dell'apparenza, il quale comporta che essa non possa considerarsi meramente delibatoria e ridiscutibile in sede di decisione definitiva, ai sensi dell'art. 187, terzo comma, seconda parte, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10594 del 26/06/2012

Sentenza non definitiva che dichiara la nullità della clausola del contratto di conto corrente di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi - Conseguenze - Possibilità di risolvere in modo diverso le medesime questioni con la sentenza definitiva - Esclusione - Fondamento - Eventuale violazione del giudicato - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza.
La sentenza non definitiva che dichiari la nullità della clausola del contratto di conto corrente prevedente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, revochi il decreto ingiuntivo opposto e nomini, con separata ordinanza, un consulente tecnico per la nuova determinazione delle somme spettanti alla banca, preclude allo stesso giudice, in sede di sentenza definitiva, l'accertamento negativo del credito in capo a tale creditore, comportando implicitamente la prima pronuncia l'accertamento dell'esistenza di un capitale sul quale computare gli accessori; invero, il giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva (anche se non passata in giudicato), sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter più risolvere le stesse questioni in senso diverso e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio tale violazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6689 del 03/05/2012

Giudice d'appello - Cognizione - Limiti - Sentenza di riforma - Ambito di incidenza - Esame di questioni diverse da quelle decise nella sentenza riformata - Ammissibilità - Esclusione - Sentenza non definitiva sull'"an debeatur" - Riforma in appello per motivi di rito - Possibilità per il giudice d'appello di pronunciarsi anche sul "quantum" - Esclusione - Fattispecie.
Il carattere parziale o non definitivo della sentenza di primo grado comporta che il gravame debba riguardare soltanto la questione dalla stessa affrontata, con la conseguenza, da un lato, che l'appellante non è obbligato a riproporre le altre domande od eccezioni non esaminate in primo grado e, dall'altro, che il giudice di secondo grado, investito dell'appello avverso detta sentenza, ha potere di cognizione limitatamente alla questione con essa decisa, né può, riformando tale pronuncia, procedere all'esame di altre questioni, atteso che la sentenza di riforma resa dallo stesso giudice si inserisce immediatamente, con il suo contenuto decisorio parziale, nel processo eventualmente sospeso od ancora davanti al giudice "a quo". (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato senza rinvio, in applicazione estensiva dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza della corte d'appello che, investita dell'impugnazione di una sentenza non definitiva, dopo aver accertato l' "error in procedendo" in punto di separazione della decisione sull' "an" da quella sul "quantum debetaur", aveva esteso la propria cognizione al merito della domanda risarcitoria, rigettandola per carenza di prova, ancorché la stessa fosse ancora oggetto della cognizione del giudice di primo grado).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6517 del 26/04/2012

Sospensione disposta nella fase di decisione della causa - Giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica - Ammissibilità - Fondamento.
Il tribunale in composizione monocratica può emettere un provvedimento di sospensione del processo anche dopo avere trattenuto la causa in decisione, atteso che, per effetto del richiamo compiuto dall'art. 281 bis cod. proc. civ., anche nel procedimento davanti ad esso è applicabile l'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., ai sensi del quale, nel testo anteriore come in quello successivo alla modifica operata dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, deve ritenersi consentito al giudice di emettere in sede decisoria ordinanza di sospensione, costituendo questa un provvedimento non decisorio, e che attiene "lato sensu" all'istruzione della causa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5186 del 30/03/2012

Rimessione della causa sul ruolo per il deposito dei fascicoli di parte - Riapertura dell'istruzione - Configurabilità - Conseguenze - Evento interruttivo verificatosi o notificato dopo il passaggio in decisione - Interruzione - Ammissibilità.
In tema di interruzione del processo, l'ordinanza con cui il giudice, dopo aver assunto la causa in decisione, rimette la causa sul ruolo per consentire alle parti il deposito in cancelleria dei rispettivi fascicoli, con successiva nuova precisazione delle conclusioni, costituisce riapertura dell'istruzione, agli effetti dell'art. 300, quinto comma, cod. proc. civ., e perciò consente al procuratore della parte di rendere la dichiarazione di alcuno degli eventi interruttivi, previsti dall'art. 299 cod. proc. civ., avveratosi dopo il passaggio in decisione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2895 del 24/02/2012

Sentenza emessa in grado d'appello dal giudice speciale - Ricorribilità per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Condizioni - Definizione almeno parziale del giudizio "a quo" - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In applicazione del terzo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza emessa in grado d'appello da un giudice speciale può essere impugnata con ricorso per cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso, solo nell'ipotesi in cui il detto giudice speciale abbia affermato la propria giurisdizione ed abbia definito, sia pure parzialmente, il giudizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte dei Conti che, in un giudizio di responsabilità per danno erariale, aveva rigettato i motivi di appello relativi a questioni pregiudiziali e preliminari di merito attinenti alla giurisdizione, alla carenza di legittimazione passiva ed alla prescrizione dell'azione, disponendo il prosieguo della causa ex art. 279, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.2575 del 22/02/2012

Ordinanza che provvede sulle istanze istruttorie, pur a fronte di eccezione d'incompetenza - Valore di pronuncia implicita sulla competenza - Insussistenza - Conseguenze - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
La decisione del giudice di merito sulla competenza non può mai ritenersi implicita, ma affinché possa acquistare efficacia di giudicato è necessario che sia adottata con le forme di rito e, dunque, nel rito ordinario, previo invito delle parti alla precisazione delle conclusioni. È, di conseguenza, inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice di merito, nonostante l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, abbia adottato provvedimenti istruttori (nella specie disponendo un accertamento tecnico preventivo in corso di causa).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30254 del 30/12/2011

Ordinanza che provvede sulle istanze istruttorie, pur a fronte di eccezione d'incompetenza - Valore di pronuncia implicita sulla competenza - Insussistenza - Conseguenze - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
La decisione del giudice di merito sulla competenza non può mai ritenersi implicita, ma affinché possa acquistare efficacia di giudicato è necessario che sia adottata con le forme di rito e, dunque, nel rito ordinario, previo invito delle parti alla precisazione delle conclusioni. È, di conseguenza, inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice di merito, nonostante l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, abbia adottato provvedimenti istruttori (nella specie disponendo un accertamento tecnico preventivo in corso di causa).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30254 del 30/12/2011

Giudizio di divisione ereditaria - Molteplicità di fasi di giudizio - Sentenza conclusiva delle singole fasi - Natura di sentenza non definitiva - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Nel giudizio di divisione ereditaria, costituisce sentenza definitiva soltanto quella che scioglie la comunione rispetto a tutti i beni che ne facevano parte, mentre le eventuali sentenze che concludono le singole fasi del procedimento hanno carattere strumentale e natura di sentenza non definitiva e sono, come tali, suscettibili di riserva di gravame, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva, erroneamente, escluso di poter attribuire natura non definitiva alla sentenza con cui il giudice di primo grado, dichiarata la riferibilità di una scheda testamentaria al "de cuius", senza nulla disporre circa lo scioglimento della comunione relativa ai beni ereditari, aveva ordinato la rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione delle operazioni divisionali, e scelto consapevolmente altresì di qualificare la sentenza stessa come non definitiva, in tal modo ingenerando nelle parti il ragionevole convincimento in ordine all'effettiva sussistenza di detta natura ed all'ammissibilità della riserva di impugnazione).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29829 del 29/12/2011

Giudizio di divisione ereditaria - Molteplicità di fasi di giudizio - Sentenza conclusiva delle singole fasi - Natura di sentenza non definitiva - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Nel giudizio di divisione ereditaria, costituisce sentenza definitiva soltanto quella che scioglie la comunione rispetto a tutti i beni che ne facevano parte, mentre le eventuali sentenze che concludono le singole fasi del procedimento hanno carattere strumentale e natura di sentenza non definitiva e sono, come tali, suscettibili di riserva di gravame, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva, erroneamente, escluso di poter attribuire natura non definitiva alla sentenza con cui il giudice di primo grado, dichiarata la riferibilità di una scheda testamentaria al "de cuius", senza nulla disporre circa lo scioglimento della comunione relativa ai beni ereditari, aveva ordinato la rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione delle operazioni divisionali, e scelto consapevolmente altresì di qualificare la sentenza stessa come non definitiva, in tal modo ingenerando nelle parti il ragionevole convincimento in ordine all'effettiva sussistenza di detta natura ed all'ammissibilità della riserva di impugnazione).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29829 del 29/12/2011

Cumulo di domande fra gli stessi soggetti - Pronuncia su una (o più) di esse - Natura di sentenza non definitiva - Condizioni e limiti - Criterio formale di distinzione - Pronuncia declinatoria della giurisdizione - Estensione dei medesimi principi - Fondamento.
In tema di impugnazioni, nella ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi soggetti, è da considerare non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o più) di dette domande con prosecuzione del procedimento per le altre, senza disporre la separazione ai sensi dell'art. 279, secondo comma, n. 5), cod. proc. civ., e senza provvedere sulle spese in ordine alla domande (o alle domande) così decise, rinviandone la relativa liquidazione all'ulteriore corso del giudizio. Tale criterio formale di identificazione è applicabile anche per le pronunce declinatorie della giurisdizione, poiché vale a fondare l'affidamento della parte nella possibilità che, ricorrendo tali condizioni, la sentenza sia suscettibile di riserva di impugnazione differita.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.9441 del 28/04/2011

Cumulo di domande - Pronuncia su una o talune di esse - Modalità e criteri.
In tema d'impugnazioni, nell'ipotesi di cumulo oggettivo di cause per connessione propria (art. 34, 36 cod. proc. civ.) o per effetto di riunione dei processi ai sensi dell'artt. 40 e 274 cod. proc. civ., il giudice può scegliere tra una pronuncia non definitiva su una singola domanda e una sentenza definitiva parziale. Quest'ultima opzione deve essere resa manifesta da un esplicito provvedimento di separazione o dalla statuizione sulle spese in ordine alla controversia decisa. Invece, nell'ipotesi di cumulo litisconsortile (artt. 103, 105, 106 e 107 cod. proc. civ.), la sentenza che definisca integralmente la controversia in ordine ad uno dei litisconsorti od intervenienti o chiamati in causa deve sempre ritenersi definitiva e contenere una pronuncia sulle spese e un provvedimento di separazione dei restanti giudizi. Nell'ipotesi, infine, di cumulo solo oggettivo di cause tra le stesse parti, che non presentino alcun nesso di dipendenza, subordinazione o pregiudizialità e, conseguentemente, possano dar luogo ad una pronuncia parziale definitiva, è operante la disciplina della scelta tra l'impugnazione immediata e la riserva d'impugnazione differita.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6993 del 25/03/2011

Cassazione della sentenza non definitiva - Conseguenze - Ricorso per cassazione contro la sentenza definitiva - Inammissibilità - Fondamento.
La cassazione della sentenza non definitiva, con la quale la corte d'appello aveva, erroneamente, ritenuto l'inammissibilità del gravame avverso la sentenza non definitiva di primo grado sull'assunto dell'irrevocabilità della riserva d'appello, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro la successiva sentenza d'appello di definizione dell'intero giudizio, che resta caducata in quanto in situazione di dipendenza ex art. 336, comma secondo, cod. proc. civ., rispetto alla precedente decisione non definitiva annullata.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.34 del 03/01/2011

Sentenza emessa in grado d'appello o in un unico grado da un giudice speciale - Affermazione della giurisdizione - Ricorribilità per cassazione - Condizioni - Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso sentenza non definitiva d'appello della Corte dei Conti in sede giurisdizionale.
In applicazione del terzo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, le sentenze emesse in grado di appello o in unico grado da un giudice speciale, possono essere impugnate con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso solo nell'ipotesi in cui il detto giudice speciale abbia affermato la propria giurisdizione ed abbia definito, sia pure parzialmente, il giudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte dei Conti in sede giurisdizionale che, in un giudizio di responsabilità contabile, aveva rigettato, con sentenza non definitiva, i motivi di appello relativi al difetto di giurisdizione, disponendo il prosieguo del giudizio nel merito)
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.23891 del 25/11/2010

Eccezione di prescrizione - Sentenza d'appello non definitiva di rigetto - Ricorribilità per cassazione ai sensi del novellato art. 360, terzo comma, cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
Non è ricorribile per cassazione, la sentenza d'appello non definitiva la quale, respingendo l'eccezione di prescrizione del diritto azionato, non definisca, neppure parzialmente, il giudizio e ne disponga ai sensi dell'art. 279, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. la prosecuzione nel merito, in virtù di quanto stabilito nell'art. 360, terzo comma, cod. proc. civ. norma che, nel testo sostituito dall'art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 40 del 2006 ("ratione temporis" applicabile), distingue tra le "sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio", assoggettandole all'impugnazione per cassazione necessariamente differita, e le sentenze non definitive su domanda o parziali, assoggettandole invece all'impugnazione per cassazione immediata ovvero, in alternativa, all'impugnazione differita con onere di formulazione della riserva di ricorso.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18104 del 04/08/2010

Sentenza non definitiva - Riserva di gravame - Rito del lavoro - Art. 340 cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Impugnazione immediata in presenza di riserva - Inammissibilità - Nuova impugnazione successiva unitamente alla sentenza definitiva - Preclusione - Esclusione.
In tema d'impugnazione delle sentenze emesse nelle controversie di lavoro il principio secondo il quale, in caso di riserva di gravame della pronuncia non definitiva, la parte ha l'onere di proporne l'impugnazione unitamente a quella definitiva ai sensi dell'art. 340 cod. proc. civ. trova applicazione anche nel rito del lavoro, con la conseguenza che l'impugnazione immediata della sentenza non definitiva in tale ipotesi è inammissibile, pur non essendo precluso alla parte dopo la sentenza definitiva, l'esercizio del potere di impugnare anche quella non definitiva.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17233 del 22/07/2010

Procedimento per convalida di sfratto - Questione di competenza sollevata all'udienza di comparizione per contrastare l'istanza di rilascio - Decisione sulla competenza - Natura - Sentenza - Esclusione - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4016 del 18/02/2008
Nel procedimento per convalida di sfratto, la questione di competenza, come ogni altra questione volta a contestare la domanda di merito, può ben essere sollevata già nell'udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l'accoglimento dell'eventuale istanza intesa ad ottenere l'ordinanza di rilascio, ma il suo esame è compiuto nella stessa sede in funzione della sola decisione su tale domanda incidentale, sicché un'espressa decisione sulla questione di competenza non la si può qualificare come sentenza, dovendo detta questione essere comunque decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito. Ne consegue che è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una decisione sulla competenza che sia stata adottata all'esito della fase a cognizione sommaria del suddetto procedimento unitamente al provvedimento di rilascio con riserva delle ulteriori eccezioni dell'intimato (come verificatosi nella specie).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4016 del 18/02/2008
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
4016
2008

Condizioni - Pendenza di una causa in primo grado e definizione di altra identica in secondo grado, ancorchè con sentenza soggetta ad impugnazione - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Non sussiste litispendenza tra una causa pendente in primo grado e un'altra definita con sentenza da un giudice di secondo grado, ancorché non siano decorsi i termini per impugnarla, sia perché, per la configurabilità della litispendenza, è necessario che cause identiche pendano dinanzi a giudici diversi, ma nel medesimo grado, sia perché, finché l'impugnazione non è proposta, non c'è un giudice investito della lite, con conseguente inconfigurabilità della contemporanea pendenza di due giudizi sull'identica causa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9313 del 18/04/2007
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
9313
2007

Giudice di pace - Sentenza non definitiva affermativa di competenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione.
In tema di procedimento avanti al giudice di pace, la sentenza non definitiva contenente statuizioni sulla competenza, pronunciata da detto giudice in causa di valore inferiore a milleduecento euro, non essendo impugnabile con regolamento di competenza, precluso dal disposto dell'articolo 46 cod. proc. civ., non è neppure soggetta all'immediato ricorso per cassazione, potendo proporsi l'impugnazione nei confronti della sentenza che pronuncia sulla competenza solo assieme alla impugnazione della sentenza definitiva.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 7742 del 29/03/2007
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
7742
2007

Giudice di pace - Sentenza non definitiva affermativa di competenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 7742 del 29/03/2007
In tema di procedimento avanti al giudice di pace, la sentenza non definitiva contenente statuizioni sulla competenza, pronunciata da detto giudice in causa di valore inferiore a milleduecento euro, non essendo impugnabile con regolamento di competenza, precluso dal disposto dell'articolo 46 cod. proc. civ., non è neppure soggetta all'immediato ricorso per cassazione, potendo proporsi l'impugnazione nei confronti della sentenza che pronuncia sulla competenza solo assieme alla impugnazione della sentenza definitiva.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 7742 del 29/03/2007
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
7742
2007

Rinuncia, esplicita od implicita, ad una domanda - Rimessione sul ruolo istruttorio della causa già trattenuta in decisione - Effetti - Reviviscenza della domanda rinunciata - Configurabilità - Esclusione - Inclusione della detta domanda tra le conclusioni definitive formulate successivamente alla rimessione sul ruolo - Domanda nuova - Sussistenza.
Una volta che la causa sia stata trattenuta in decisione, la rimessione sul ruolo istruttorio non può far rivivere una domanda alla quale la parte abbia, espressamente o implicitamente, rinunciato. Pertanto, l'inclusione della domanda rinunciata tra le conclusioni definitive successivamente alla predetta rimessione sul ruolo integra gli estremi della formulazione di una domanda nuova, la quale come tale va considerata, alla luce della disciplina "ratione temporis" applicabile.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5215 del 07/03/2007

Lodo disponente risoluzione del contratto e condanna generica al risarcimento del danno, con prosecuzione del procedimento per la determinazione del "quantum" - Natura di lodo parziale - Sussistenza - Conseguenza - Immediata impugnabilità.
Il lodo con cui sia disposta la risoluzione del contratto e la condanna generica di una delle parti al risarcimento del danno, con prosecuzione del procedimento arbitrale per la determinazione del "quantum debeatur", costituisce lodo parziale, immediatamente impugnabile ai sensi dell'art. 827, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 19 della legge n. 25 del 1994.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2715 del 07/02/2007

Pretese creditorie contrapposte fondate sullo stesso o su diverso titolo - Separazione delle rispettive domande - Potere discrezionale del giudice di merito - Configurabilità - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Fattispecie.
Nel caso in cui le parti in causa avanzino opposte pretese creditorie fondate sullo stesso titolo o scaturenti da rapporti diversi, la facoltà del giudice di merito, ai sensi degli artt.103, 104 e 279 cod. proc. civ., di separare le cause relative a diverse pretese e, quindi, di statuire, con sentenza non definitiva, su una o talune di esse e di rimettere al prosieguo, all'esito dell'ulteriore istruzione ritenuta necessaria, la decisione sulle altre, ha natura discrezionale e, pertanto, è incensurabile in sede di legittimità. ( Nel caso di specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito, investito da un lato della domanda di rilascio di un immobile per sopravvenuta mancanza del titolo e di risarcimento del danno conseguente e, dall'altro, della richiesta di compensazione di tale debito con altri crediti, si è pronunciato, con sentenza non definitiva, sulla richiesta di rilascio, riservando al prosieguo le questioni relative alla quantificazione del danno ed alla possibilità di operare la compensazione).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25229 del 28/11/2006

Giudice di pace - Sentenza non definitiva affermativa di competenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Ricorso immediato per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23915 del 09/11/2006
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, la sentenza non definitiva contenente statuizioni sulla competenza, pronunciata da detto giudice in causa di valore inferiore a milleduecento euro, non essendo impugnabile con regolamento di competenza, precluso dal disposto dell'articolo 46 cod. proc. civ., non è neppure soggetta all'immediato ricorso per cassazione, potendo proporsi l'impugnazione nei confronti della sentenza che pronuncia sulla competenza solo assieme alla impugnazione della sentenza definitiva.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23915 del 09/11/2006
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
23915
2006

Giudice di pace - Sentenza non definitiva affermativa di competenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Ricorso immediato per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, la sentenza non definitiva contenente statuizioni sulla competenza, pronunciata da detto giudice in causa di valore inferiore a milleduecento euro, non essendo impugnabile con regolamento di competenza, precluso dal disposto dell'articolo 46 cod. proc. civ., non è neppure soggetta all'immediato ricorso per cassazione, potendo proporsi l'impugnazione nei confronti della sentenza che pronuncia sulla competenza solo assieme alla impugnazione della sentenza definitiva.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23915 del 09/11/2006
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
23915
2006

Ammissibilità - Limiti - Sentenza sulla giurisdizione - Effetto preclusivo - Emanazione di detta sentenza anche in processo a contraddittorio non integro - Irrilevanza - Convertibilità del regolamento di giurisdizione in ricorso ordinario per cassazione - Impugnabilità della sentenza sulla giurisdizione con appello - Conseguenza - Esclusione della conversione.
L'intervenuta pronuncia della sentenza non definitiva con la quale sia stata dichiarata la giurisdizione del giudice adito (nella specie da parte del T.A.R.) preclude la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, consentita solo con riguardo a giudizio di merito che sia pendente e prima che in esso sia stata emessa una sentenza, anche soltanto sulla giurisdizione. Né rileva che la sentenza stessa sia stata adottata in situazione di contraddittorio non completamente integro, poiché, ai fini dell'ammissibilità del ricorso di cui all'art. 41 cod. proc. civ., le sezioni unite con esso investito non possono che limitarsi a prendere atto che una sentenza sulla giurisdizione è stata emanata nel giudizio in relazione al quale esso è proposto, senza poterne vagliare la validità, essendo tale giudizio riservato al giudice dell'eventuale impugnazione, non potendo, peraltro, prospettarsi nemmeno la conversione del regolamento in ricorso ordinario per cassazione qualora la sentenza che abbia statuito in primo grado sulla giurisdizione sia soggetta ad appello.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10704 del 10/05/2006

Criteri di identificazione - Principio di prevalenza della sostanza sulla forma - Decisione nella forma dell'ordinanza di questioni "ex" art. 279 cod. proc. civ. senza definizione del giudizio - Natura del provvedimento - Sentenza non definitiva - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8174 del 07/04/2006
Al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenza o di ordinanza, è decisiva non già la forma adottata ma il suo contenuto (cosiddetto principio della prevalenza della sostanza sulla forma), di modo che allorquando il giudice, ancorché con provvedimento avente veste formale di ordinanza, abbia, senza definire il giudizio, deciso una o più delle questioni di cui all'art. 279 cod. proc. civ. a detto provvedimento va riconosciuta natura di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8174 del 07/04/2006

Sentenze definitive - Contenuto - Individuazione - Sentenze di inammissibilità e sentenze di improcedibilità - Domanda dichiarata improcedibile anziché inammissibile - Errore meramente formale - Configurabilità - Conseguenza.
L'ordinamento processuale vigente conosce, oltre che le sentenze definitive di accoglimento o di rigetto, anche le sentenze di inammissibilità e di improcedibilità. Qualora il giudice del merito dichiari, nel dispositivo di una sentenza, improcedibile, piuttosto che inammissibile, la domanda, incorre in un errore meramente formale, risolvendosi la diversità terminologica adottata in una improprietà nell'uso dei termini, che non dà luogo ad una contraddizione logica della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26687 del 06/12/2005

Sentenze definitive - Contenuto - Individuazione - Sentenze di inammissibilità e sentenze di improcedibilità - Domanda dichiarata improcedibile anziché inammissibile - Errore meramente formale - Configurabilità - Conseguenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26687 del 06/12/2005
L'ordinamento processuale vigente conosce, oltre che le sentenze definitive di accoglimento o di rigetto, anche le sentenze di inammissibilità e di improcedibilità. Qualora il giudice del merito dichiari, nel dispositivo di una sentenza, improcedibile, piuttosto che inammissibile, la domanda, incorre in un errore meramente formale, risolvendosi la diversità terminologica adottata in una improprietà nell'uso dei termini, che non dà luogo ad una contraddizione logica della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26687 del 06/12/2005

Criteri di identificazione - Principio di prevalenza della sostanza sulla forma - Decisione nella forma dell'ordinanza di questioni "ex" art. 279 cod. proc. civ. senza definizione del giudizio - Natura del provvedimento - Sentenza non definitiva - Configurabilità - Conseguenze in tema di impugnazione - Decisione del giudice di pace secondo equità - Riserva di ricorso per cassazione o ricorso immediato - Omissione - Conseguenze - Passaggio in giudicato della decisione - Configurabilità - Fattispecie in tema di risoluzione di questione di giurisdizione.
Al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenza o di ordinanza, è decisiva non già la forma adottata ma il suo contenuto (cosiddetto principio della prevalenza della sostanza sulla forma), di modo che allorquando il giudice, ancorché con provvedimento avente veste formale di ordinanza, abbia, senza definire il giudizio, deciso una o più delle questioni di cui all'art. 279 cod. proc. civ. - in particolare affermando la propria giurisdizione - a detto provvedimento va riconosciuta natura di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ.: con l'ulteriore conseguenza - riguardo alla sentenza del giudice di pace secondo equità - che, a norma dell'art. 361 cod. proc. civ., avverso la stessa va fatta riserva di ricorso per cassazione o deve essere proposto ricorso immediato, determinandosi, in difetto, il passaggio in giudicato della decisione, senza che rilevi in contrario che, nella sentenza definitiva, lo stesso giudice abbia poi ribadito la propria giurisdizione. (Nella specie il giudice di pace, riservatosi di decidere sulle contrapposte tesi delle parti in tema di giurisdizione, aveva sciolto la riserva provvedendo solo su tale questione ed aveva quindi rinviato il procedimento ad un'udienza successiva per la precisazione delle conclusioni: in tal modo, dunque, non limitandosi ad una sommaria delibazione incidentale della questione di giurisdizione in funzione dell'adozione di altro provvedimento, con conseguente ritenuta applicabilità del principio in massima).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20470 del 24/10/2005

Violazione delle norme del codice di rito sulla rimessione della causa al collegio - Rilevanza invalidante sulla sentenza - Condizioni - Procedimento di separazione personale dei coniugi - Rimessione dell'intera causa al collegio pur in pendenza di c.t.u. sulla domanda relativa all'assegno di mantenimento - Sentenza del collegio limitata alla separazione e all'addebito - Legittimità, nonostante l'anomalia nella rimessione al collegio - Configurabilità.
Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità - in genere - Violazione delle norme del codice di rito sulla rimessione della causa al collegio - Rilevanza invalidante sulla sentenza - Condizioni - Procedimento di separazione personale dei coniugi - Rimessione dell'intera causa al collegio pur in pendenza di c.t.u. sulla domanda relativa all'assegno di mantenimento - Sentenza del collegio limitata alla separazione e all'addebito - Legittimità, nonostante l'anomalia nella rimessione al collegio - Configurabilità.
In tema di rimessione della causa al collegio da parte del giudice istruttore, l'eventuale violazione degli artt. 187, 188 e 189 cod. proc. civ. in tanto rileva in quanto si ripercuota sulla decisione della controversia e, quindi, si risolva in un vizio della sentenza, pronunciata dal collegio senza che quest'ultimo abbia rilevato il vizio contenuto nel provvedimento di rimessione. Pertanto, nell'ambito di un giudizio di separazione personale dei coniugi, l'anomalia processuale rappresentata dalla rimessione dell'intera causa al collegio pur in pendenza di una consulenza tecnica d'ufficio sulle condizioni patrimoniali delle parti ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, non spiega alcun effetto invalidante sulla sentenza allorché, avendo le parti ritualmente formulato le loro conclusioni, questa abbia statuito sulle sole domande (separazione ed addebito) sulle quali il collegio non abbia ravvisato la necessità di ulteriore istruzione e sulle quali l'istruzione non era in corso.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13202 del 20/06/2005

Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - Ordinanza contenente decisione sulla competenza - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Configurabilità - Condizioni - In materia di opposizione a decreto ingiuntivo e di delibazione sulla competenza ai fini della concessione della provvisoria esecuzione. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5410 del 11/03/2005
È impugnabile con il regolamento di competenza l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non si sia limitato ad una delibazione sommaria sulla sua competenza come presupposto della decisione sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ma abbia proceduto a un'approfondita disamina della questione di competenza, pervenendo a un provvedimento contenente un formale esplicito dispositivo di rigetto della eccezione "siccome infondata", con coeve disposizioni per l'ulteriore corso del processo ai sensi dell'art. 279 comma secondo n.4 e comma terzo cod. proc. civ. A tale provvedimento va, infatti, riconosciuta, nonostante la sua forma di ordinanza, natura di sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5410 del 11/03/2005
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
5410
2005

Domanda principale rimessa alla cognizione del tribunale in composizione monocratica e domanda riconvenzionale rimessa a quella del tribunale in composizione collegiale - Eccezione di continenza formulata rispetto alla domanda riconvenzionale - Spettanza al collegio, ex art. 281 - Nonies cod. proc. civ., del potere di decidere entrambe le domande ovvero di disporne la separazione - Configurabilità - Provvedimento del giudice istruttore contenente una pronuncia sulla domanda di connessione o di continenza e il rinvio per il prosieguo - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Allorquando innanzi al medesimo giudice penda una controversia nella quale sono state proposte due domande, l'una devoluta alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale (nella specie, domanda di nullità di brevetto, proposta in via riconvenzionale e in relazione alla quale era stata dedotta la continenza rispetto ad altra causa pendente avanti ad altro giudice) e l'altra alla cognizione del tribunale in composizione monocratica (nella specie, domanda di risarcimento danni da concorrenza sleale), poiché, ai sensi dell'art. 281-nonies cod. proc. civ., spetta al collegio, una volta che il giudice istruttore abbia provveduto sulla domanda di connessione o di continenza, decidere entrambe le domande ovvero disporne la separazione ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ., mentre il giudice istruttore è privo di "potestas iudicandi" per dare un provvedimento decisorio in materia di competenza, il provvedimento con il quale il giudice istruttore, rilevata la infondatezza della eccezione di continenza, rinvii la causa in prosieguo, ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ., è privo del carattere di decisorietà, trattandosi di provvedimento ordinatorio, ancorché suscettibile di essere modificato dal collegio, e nei suoi confronti non è quindi esperibile il regolamento di competenza.
Sez. 1, Ordinanza n. 3585 del 22/02/2005
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
3585
2005

Criteri di identificazione - Conseguenze in tema di impugnazione - Fattispecie relativa a sentenza non definitiva sulla giurisdizione impropriamente adottata con ordinanza dal giudice di pace. corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 3816 del 24/02/2005
Al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, occorre aver riguardo, non già alla forma adottata, ma al suo contenuto (cosiddetto principio di prevalenza della sostanza sulla forma). Pertanto, siccome il provvedimento - impropriamente qualificato ordinanza - con cui il giudice monocratico affermi (decidendo la relativa questione senza definire il giudizio) la propria giurisdizione ha natura di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, secondo comma, numero 4, cod. proc. civ., deve ritenersi preclusa, in mancanza di riserva di impugnazione (la cui omissione determina il passaggio in giudicato della relativa decisione), la riproposizione della questione di giurisdizione attraverso l'impugnazione della sentenza definitiva, non rilevando che, con quest'ultima, lo stesso giudice abbia poi ribadito la propria giurisdizione. (Nella specie il giudice di pace, in un giudizio secondo equita', dopo essersi riservato di decidere sulle contrapposte tesi delle parti in tema di giurisdizione, sciolse la riserva decidendo, con provvedimento definito ordinanza, su tale questione, e rinviò quindi il procedimento ad un'udienza successiva per la precisazione delle conclusioni).
corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 3816 del 24/02/2005

Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - delega all'istruttore da parte del collegio - configurabilità.*
Rientra nei poteri del collegio, che ritenga doversi integrare il contraddittorio in Sede d'impugnazione, di delegare l'istruttore, dinanzi al quale la causa sia rimessa, a provvedere agli adempimenti necessari ed a fissare il termine entro il quale l'integrazione debba essere eseguita.*
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2520 del 09/04/1983

Esame ed eventuale ammissione delle richieste istruttorie gia formulate - potere-dovere del collegio.*
Il collegio, cui la causa sia rimessa per la decisione, ha potere- dovere di esaminare ed, eventualmente, di ammettere le richieste istruttorie formulate dalle parti al giudice istruttore. ( V 1060/71, mass n 351090; ( V 644/64, mass n 300870).*
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 868 del 12/03/1976
fine
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