Procedimento civile - interruzione del processo – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9255 del 20/05/2020 (Rv. 657634 - 01)Ordinanza di interruzione del processo - Appellabilità o ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost - Esclusione - Fondamento - Tutela della parte interessata - Modalità.
L'ordinanza interruttiva del processo ha natura meramente preparatoria ed ordinatoria poiché non statuisce sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, né definisce il processo, comportando soltanto un temporaneo stato di quiescenza del processo fino alla sua riassunzione o, in mancanza, fino all'estinzione. Ne consegue che avverso tale provvedimento sono inammissibili l'appello e il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., poiché la parte interessata ha la possibilità di recuperare pienamente la tutela giudiziale attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, i quali sono idonei a far valere ogni possibile doglianza nei confronti del giudice che, una volta proseguito o riassunto il giudizio nel termine perentorio stabilito dalla legge, disattenda le sue difese e si pronunci sul merito della domanda o sui relativi presupposti processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9255 del 20/05/2020 (Rv. 657634 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_280, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_339 …...
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - collegiale - contenuto – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13630 del 04/06/2010Disciplina anteriore alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 - Rimessione della causa davanti all'istruttore - Riapertura dell'istruttoria - Facoltà delle parti.
In fattispecie regolate dalle norme del codice di rito anteriori alla riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, l'ordinanza collegiale che, per qualsiasi ragione, rimette la causa dinnanzi all'istruttore determina la riapertura della fase istruttoria nella quale, essendo restituiti al giudice istruttore tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa (art. 280 cod. proc. civ.), anche le parti debbono essere investite, senza limitazioni di sorta, di tutte le facoltà che esse possono normalmente esercitare in tale fase e della facoltà, quindi, di modificare le domande ("emendatio libelli"), le eccezioni e conclusioni in precedenza formulate e di produrre nuovi documenti e nuove prove.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13630 del 04/06/2010
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Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - collegiale - contenuto – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13630 del 04/06/2010Disciplina anteriore alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 - Rimessione della causa davanti all'istruttore - Riapertura dell'istruttoria - Facoltà delle parti.
In fattispecie regolate dalle norme del codice di rito anteriori alla riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, l'ordinanza collegiale che, per qualsiasi ragione, rimette la causa dinnanzi all'istruttore determina la riapertura della fase istruttoria nella quale, essendo restituiti al giudice istruttore tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa (art. 280 cod. proc. civ.), anche le parti debbono essere investite, senza limitazioni di sorta, di tutte le facoltà che esse possono normalmente esercitare in tale fase e della facoltà, quindi, di modificare le domande ("emendatio libelli"), le eccezioni e conclusioni in precedenza formulate e di produrre nuovi documenti e nuove prove.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13630 del 04/06/2010
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PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALE - CONTENUTO – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13630 del 04/06/2010Disciplina anteriore alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 - Rimessione della causa davanti all'istruttore - Riapertura dell'istruttoria - Facoltà delle parti.
In fattispecie regolate dalle norme del codice di rito anteriori alla riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, l'ordinanza collegiale che, per qualsiasi ragione, rimette la causa dinnanzi all'istruttore determina la riapertura della fase istruttoria nella quale, essendo restituiti al giudice istruttore tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa (art. 280 cod. proc. civ.), anche le parti debbono essere investite, senza limitazioni di sorta, di tutte le facoltà che esse possono normalmente esercitare in tale fase e della facoltà, quindi, di modificare le domande ("emendatio libelli"), le eccezioni e conclusioni in precedenza formulate e di produrre nuovi documenti e nuove prove.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13630 del 04/06/2010
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Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5215 del 07/03/2007Rinuncia, esplicita od implicita, ad una domanda - Rimessione sul ruolo istruttorio della causa già trattenuta in decisione - Effetti - Reviviscenza della domanda rinunciata - Configurabilità - Esclusione - Inclusione della detta domanda tra le conclusioni definitive formulate successivamente alla rimessione sul ruolo - Domanda nuova - Sussistenza.
Una volta che la causa sia stata trattenuta in decisione, la rimessione sul ruolo istruttorio non può far rivivere una domanda alla quale la parte abbia, espressamente o implicitamente, rinunciato. Pertanto, l'inclusione della domanda rinunciata tra le conclusioni definitive successivamente alla predetta rimessione sul ruolo integra gli estremi della formulazione di una domanda nuova, la quale come tale va considerata, alla luce della disciplina "ratione temporis" applicabile.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5215 del 07/03/2007
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Pubblico ministero in materia civile - intervento - obbligatorio – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21065 del 28/09/2006Osservanza delle norme che lo prevedono - Comunicazione degli atti al P.M. - Sufficienza - Ulteriori oneri di comunicazione in caso di omessa partecipazione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile - come nel caso di procedimento per querela di falso - è sufficiente che al P.M. siano inviati gli atti del giudizio, ponendolo in condizione di intervenire, non sussistendo, in caso di omessa partecipazione, ulteriori oneri di comunicazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che al P.M. non intervenuto in giudizio andasse comunicata l'ordinanza con cui il giudice, dopo avere trattenuto la causa in decisione, l'aveva rimessa in istruttoria per l'espletamento di una c.t.u.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21065 del 28/09/2006
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Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - collegiale - contenuto – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11881 del 07/08/2002Rimessione della causa dinanzi all'istruttore - Natura decisoria - Esclusione.
L'ordinanza collegiale che rimette la causa dinanzi al giudice istruttore ( nel caso di specie, perché questi accerti le donazioni fatte in vita dal "de cuius") non ha natura decisoria ma ordinatoria, e quindi non è autonomamente impugnabile dalle parti, che potranno impugnare solo la decisione che risolva la controversia indicando in quella sede anche i vizi del procedimento che si ripercuotano sulla correttezza della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11881 del 07/08/2002
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Prova civile - giuramento - poteri (o obblighi) del giudice - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5622 del 09/06/1990Ammissione del giuramento decisorio da parte del collegio - fissazione dell'udienza di assunzione da parte dello stesso - mancata indicazione del termine di notifica dell'ordinanza ammissiva, alla parte che deve prestare giuramento - conseguenze.*
Qualora il collegio, ammettendo il giuramento decisorio, anziché limitarsi a rinviare la causa davanti all'istruttore per un'udienza nella quale quest'ultimo, sentite le parti, fisserà il giorno in cui assumere la prova ed il termine per la notifica dell'ordinanza relativa, provveda, invece, d'ufficio alla fissazione dell'udienza di assunzione, la mancata indicazione da parte del collegio di un termine entro cui la parte deferente debba provvedere alla notifica personale dell'ordinanza alla parte che deve prestare il giuramento, comporta che questo deve essere fissato dall'istruttore, con la conseguenza che il deferente, il quale non abbia provveduto alla notificazione dell'ordinanza collegiale, non può essere dichiarato decaduto dal diritto di far assumere il giuramento medesimo.*
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5622 del 09/06/1990
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Prova civile - giuramento - deferimento - notificazione personale alla parte – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6017 del 10/07/1987Ordinanza emessa fuori udienza - previa comunicazione del provvedimento alla parte che ha deferito il giuramento - necessità.*
L'ordinanza del collegio ammissiva del giuramento decisorio, ai sensi dell'art. 237 secondo comma cod. proc. civ., deve essere personalmente notificata, nei confronti della parte chiamata a rendere il giuramento stesso, a cura della parte che l'ha deferito, non del cancelliere. Peraltro, nel caso di ordinanza pronunciata fuori udienza, l'insorgenza di tale Onere, anche al fine dello eventuale decadenza dal mezzo istruttorio in caso di omessa notificazione, postula che la cancelleria provveda alla previa comunicazione del provvedimento, a norma dell'art. 176 secondo comma cod. proc. civ..*
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6017 del 10/07/1987
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - poteri (o obblighi) del giudice - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 868 del 12/03/1976Esame ed eventuale ammissione delle richieste istruttorie gia formulate - potere-dovere del collegio.*
Il collegio, cui la causa sia rimessa per la decisione, ha potere- dovere di esaminare ed, eventualmente, di ammettere le richieste istruttorie formulate dalle parti al giudice istruttore. ( V 1060/71, mass n 351090; ( V 644/64, mass n 300870).*
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 868 del 12/03/1976
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Procedimento civile - domanda giudiziale - conclusioni definitive – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1010 del 09/04/1973Irritualmente presentate - riapertura dell'istruzione - ammissibilita delle predette conclusioni - condizioni.*
La riapertura della fase istruttoria, ai sensi dell'art 280 cod proc civ, con il rinvio della causa al giudice istruttore da parte del collegio, reinveste le parti nell'Esercizio dei loro poteri processuali. Perche, pero, le conclusioni irritualmente formulate nella precedente fase possano inserirsi nel thema decidendi ed essere prese in esame con la sentenza, occorre che siano riproposte davanti all'istruttore e riprodotte nella nuova precisazione delle conclusioni. ( V 863/70, mass n 346224; 610/70, mass n 345744; ( V 332/70, mass n 345216; 303/68, mass n 331238).*
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1010 del 09/04/1973
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Procedimento civile - domanda giudiziale - conclusioni definitive – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1010 del 09/04/1973Irritualmente presentate - riapertura dell'istruzione - ammissibilita delle predette conclusioni - condizioni.*
La riapertura della fase istruttoria, ai sensi dell'art 280 cod proc civ, con il rinvio della causa al giudice istruttore da parte del collegio, reinveste le parti nell'Esercizio dei loro poteri processuali. Perche, pero, le conclusioni irritualmente formulate nella precedente fase possano inserirsi nel thema decidendi ed essere prese in esame con la sentenza, occorre che siano riproposte davanti all'istruttore e riprodotte nella nuova precisazione delle conclusioni. ( V 863/70, mass n 346224; 610/70, mass n 345744; ( V 332/70, mass n 345216; 303/68, mass n 331238).*
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1010 del 09/04/1973
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