codice di procedura civile - libro primo: disposizioni generali - titolo V: dei poteri del giudice - 112. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 112. (Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato)
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non puo' pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
la giurisprudenza
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Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - procedimento - Giudizi dinanzi al Consiglio Nazionale Forense - Integrazione d'ufficio della motivazione di prime cure - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
In materia di procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, il Consiglio Nazionale Forense, nel confermare la sentenza di primo grado, quanto al giudizio di colpevolezza dell'incolpato, può integrare la motivazione di prime cure, anche d'ufficio, senza violare il principio del contraddittorio purché essa sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e contenuta entro i limiti del "devolutum”, quali risultanti dall'atto di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza del CNF che si era limitata ad esplicitare la "scarna" motivazione "per relationem” di prime cure - la quale aveva fatto proprie le argomentazioni del Tribunale penale a sostegno della condanna - evidenziando il compendio istruttorio penale ritualmente acquisito al processo disciplinare, sostenuto da una duplice delibazione di merito conforme e non confutato da richieste istruttorie dell'incolpato).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 28176 del 10/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112
corte
cassazione
28176
2020

Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - Contestazione delle valutazioni tecniche della consulenza espletata in primo grado - Richiesta di rinnovazione in appello - Ammissibilità - Diniego del giudice di merito - Vizio di omessa pronuncia - Esclusione - Vizio di motivazione - Configurabilità.
Nel giudizio d'appello è ammissibile la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poiché non viene chiesta l'ammissione di un nuovo mezzo di prova. Il giudice, peraltro, se non ha l'obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, è tenuto a rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata, sicché l'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ma, eventualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche alla sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 26709 del 24/11/2020 (Rv. 659724 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_196, Cod_Proc_Civ_art_345
rinnovazione
consulenza tecnica d'ufficio
corte
cassazione
26709
2020

Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - Contestazione delle valutazioni tecniche della consulenza espletata in primo grado - Richiesta di rinnovazione in appello - Ammissibilità - Diniego del giudice di merito - Vizio di omessa pronuncia - Esclusione - Vizio di motivazione - Configurabilità.
Nel giudizio d'appello è ammissibile la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poiché non viene chiesta l'ammissione di un nuovo mezzo di prova. Il giudice, peraltro, se non ha l'obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, è tenuto a rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata, sicché l'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ma, eventualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche alla sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 26709 del 24/11/2020 (Rv. 659724 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_196, Cod_Proc_Civ_art_345
corte
cassazione
26709
2020

Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo - Domande ed eccezioni dell'appellante non accolte in primo grado - Onere di riproporle in appello - Forma - Mero richiamo alle difese ed alle conclusioni del primo giudizio - Inidoneità - Fattispecie.
In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice. (Principio ribadito dalla S.C. che ha cassato, decidendo nel merito, la decisione di appello, respingendo l'opposizione all'esecuzione, tenuto conto che gli originari opponenti nel costituirsi in appello, lungi dall'aver esposto compiutamente le ragioni dell'opposizione non decise al tribunale, non ne avevano fatto neppure sommario cenno nell'esposizione dei fatti di causa).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25840 del 13/11/2020 (Rv. 659852 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_615
appello
effetto devolutivo
corte
cassazione
25840
2020

Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo - Domande ed eccezioni dell'appellante non accolte in primo grado - Onere di riproporle in appello - Forma - Mero richiamo alle difese ed alle conclusioni del primo giudizio - Inidoneità - Fattispecie.
In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice. (Principio ribadito dalla
S.C. che ha cassato, decidendo nel merito, la decisione di appello, respingendo l'opposizione all'esecuzione, tenuto conto che gli originari opponenti nel costituirsi in appello, lungi dall'aver esposto compiutamente le ragioni dell'opposizione non decise al tribunale, non ne avevano fatto neppure sommario cenno nell'esposizione dei fatti di causa).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25840 del 13/11/2020 (Rv. 659852 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_615
corte
cassazione
25840
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Reiezione implicita di una tesi difensiva o d'una eccezione - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Presupposti – Limiti - provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - omessa - punto decisivo della controversia In genere.
Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020 (Rv. 659772 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_360_1
cassazione
motivi del ricorso
corte
cassazione
24953
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Reiezione implicita di una tesi difensiva o d'una eccezione - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Presupposti – Limiti - provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - omessa - punto decisivo della controversia.
Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020 (Rv. 659772 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_360_1
corte
cassazione
24953
2020

Procedimento civile - domanda giudiziale - Interpretazione e qualificazione giuridica - Atti giudiziari - Interpretazione - Utilizzabilità delle regole di ermeneutica contrattuale - Esclusione - Fondamento.
Ai fini dell'interpretazione delle domande giudiziali non sono utilizzabili i criteri di interpretazione del contratto dettati dagli artt. 1362 ss. c.c. poiché, rispetto alle attività giudiziali, non si pone una questione di individuazione della comune intenzione delle parti e la stessa soggettiva intenzione dell'attore rileva solo nei limiti in cui sia stata esplicitata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto dell'atto e di svolgere un'adeguata difesa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24480 del 04/11/2020 (Rv. 659762 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Proc_Civ_art_112
Interpretazione
domande giudiziali
corte
cassazione
24480
2020

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - Danno da fatto illecito - Liquidazione per equivalente - Interessi e rivalutazione monetaria - Componenti essenziali e concorrenti implicite nella domanda risarcitoria - Conseguenze - Riconoscimento anche d'ufficio e in appello – Necessità - risarcimento del danno - valutazione e liquidazione
Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020 (Rv. 659951 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345
"ius superveniens"
ultra ed extra petita
corte
cassazione
24468
2020

Proprietà' - limitazioni legali della proprietà' - rapporti di vicinato - aperture (finestre) - veduta (nozione, caratteri, distinzioni) - distanze legali - delle costruzioni dalle vedute - Violazione distanze vedute - Necessità demolizione porzione immobiliare - Esclusione - Arretramento costruzione - Condizioni - Extrapetizione - Insussistenza.
L'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo mediante la demolizione delle porzioni immobiliari per mezzo delle quali si realizza la violazione lamentata, ma anche attraverso la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui o attraverso l'arretramento della costruzione, che il giudice può disporre, in alternativa alla demolizione, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, essendo tale decisione contenuta nella più ampia domanda di demolizione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23184 del 23/10/2020 (Rv. 659404 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0905, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_0907, Cod_Civ_art_0872, Cod_Civ_art_0873
corte
cassazione
23184
2020

Demanio - demanio statale – marittimo - Controversia sull'appartenenza di un bene al demanio marittimo - Potere-dovere di accertamento del giudice del merito - Portata - Titoli esibiti dalle parti - Rilevanza - Funzione. Navigazione (disciplina amministrativa) - marittima ed interna - demanio marittimo - delimitazione, ampliamento, modificazione e riduzione
Qualora venga in discussione l'appartenenza di un bene, nella sua attuale consistenza, al demanio marittimo, il giudice del merito ha il potere-dovere di accertare i caratteri obiettivi con i quali il bene si presenta al momento della decisione, per effetto dei quali esso rientra nella categoria prevista dalla legge, mentre i titoli esibiti dalle parti possono costituire soltanto utili e concreti elementi di giudizio, al fine di stabilire, non solo, la originaria consistenza dei beni stessi, ma anche se eventualmente possano riscontrarsi in essi gli estremi di una sdemanializzazione tacita, ammessa per il codice civile del 1865.conf. a Cass. n. 5817 del 1981 (Rv. 416535 - 01)
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21566 del 07/10/2020 (Rv. 659322 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0829, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112
corte
cassazione
21566
2020

Procedimento civile - domanda giudiziale – implicita - Inadempimento contratto di compravendita - Ricomprensione implicita della domanda di risoluzione in altra domanda, eccezione o istanza - Ammissibilità - Fattispecie.
La volontà di risolvere un contratto di compravendita per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga la domanda di risoluzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la domanda di ripetizione degli acconti già versati non potesse implicitamente contenere quella di risoluzione, perché ad essa era anteposta la domanda di riduzione del corrispettivo, in relazione ai vizi della cosa venduta, sintomatica della volontà di conservazione del rapporto).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19513 del 18/09/2020 (Rv. 659132 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1492
CORTE
CASSAZIONE
19513
2020

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - Deduzione del vizio di ultrapetizione inficiante la sentenza di appello confermativa di quella di primo grado - Mancata deduzione del vizio come motivo di appello - Inammissibilità "in parte qua" del ricorso - Sussistenza.
In materia di ricorso per cassazione, il motivo con il quale il ricorrente lamenti che la sentenza di appello sia incorsa nel medesimo vizio di ultrapetizione dal quale sarebbe stata già affetta la sentenza di primo grado è inammissibile, allorché la deduzione di quel vizio non abbia costituito oggetto, in precedenza, di uno specifico motivo di gravame.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18486 del 04/09/2020 (Rv. 659104 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_360_2
CORTE
CASSAZIONE
18486
2020

Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto -Contratto preliminare di divisione avente ad oggetto edifici e terreni - Azione ex art. 2932 c.c. - Indicazione, per gli edifici, degli estremi della concessione edilizia e, per i terreni, del certificato di destinazione urbanistica - Necessità - Fondamento - Mancanza - Conseguenze.
CONTRATTO
PRELIMINARE
ESECUZIONE SPECIFICA
Allorché un contratto preliminare abbia ad oggetto la divisione di edifici e terreni, è preclusa al giudice, investito della domanda ex art. 2932 c.c., la possibilità di disporre lo scioglimento della comunione in assenza, rispettivamente, della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa agli edifici e del certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni, trattandosi di condizioni dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 18043 del 28/08/2020 (Rv. 658903 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_1111, Cod_Proc_Civ_art_112
corte
cassazione
18043
2020

Assicurazione - assicurazione contro i danni - limiti del risarcimento – massimale - Assicurazione per r.c.a. - Sinistro causato da più veicoli privi di assicurazione - Obbligazione indennitaria gravante sull'impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada - Determinazione del massimale - Criteri - Prodotto del singolo massimale per il numero dei corresponsabili - Applicazione – Condizioni - assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - fondo di garanzia per le vittime della strada .
ASSICURAZIONE
DANNI
LIMITI RISARCIMENTO
Nel caso di sinistro stradale concausato da più veicoli, tutti privi di copertura assicurativa, l’impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada è tenuta, ai sensi dell'art. 283, comma 1, lettera b, cod. ass., ad indennizzare la vittima entro il limite totale costituito dal prodotto del massimale minimo di legge (nella misura individuata "ratione temporis") per il numero dei responsabili coobbligati, a condizione che il danneggiato abbia convenuto in giudizio l'impresa designata espressamente invocando la sua qualità di garante "ex lege" di tutti i coobbligati e che tale domanda venga accolta con conseguente condanna dei responsabili, in solido tra loro ex art. 2055 c.c., al risarcimento dell'intero danno patito; qualora, infatti, sia convenuto uno solo dei corresponsabili oppure sia richiesta la condanna dell'impresa designata quale garante di uno soltanto di essi, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce al giudice di condannare al pagamento di somme eccedenti un singolo massimale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17893 del 27/08/2020 (Rv. 658757 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_2055
corte
cassazione
17893
2020

Assicurazione - assicurazione contro i danni - limiti del risarcimento - massimale -Assicurazione per r.c.a. - Domanda del danneggiato per interessi e rivalutazione - Domanda implicita di condanna al pagamento di somma eccedente il massimale per "mala gestio" impropria - Configurabilità - Conseguenze - Domanda nuova vietata ex art. 345 c.p.c. - Esclusione.
Nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli, la domanda di condanna dell'assicuratore al risarcimento del danno per "mala gestio" cosiddetta impropria deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte in cui la vittima abbia domandato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, anche senza riferimento al superamento del massimale o alla condotta renitente dell'assicuratore. Ne consegue che non costituisce domanda nuova quella con la quale in appello i danneggiati chiedano la condanna dell'assicuratore al versamento della differenza tra danno liquidato e superamento del massimale di polizza, che va intesa quale riproposizione della domanda originaria nei limiti del riconoscimento di interessi moratori e rivalutazione oltre il massimale di legge.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14494 del 09/07/2020 (Rv. 658419 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345
corte
cassazione
14494
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -Protezione umanitaria - Presupposti - Verifica da parte del giudice - Modalità - Allegazione da parte del richiedente dei fatti costitutivi - Necessità - Contenuto.
Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice è chiamato a verificare l'esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13573 del 02/07/2020 (Rv. 658090 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112
corte
cassazione
13573
2020

Eccezione di non imputabilità dell'inadempimento - Natura di eccezione in senso lato - Configurabilità - Conseguenze - Fondamento.
L'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento costituisce non mera difesa, ma eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e, quindi, non soggetta alla decadenza ex art. 167 c.p.c., sempre che il fatto emerga dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, atteso che consiste nell'allegazione non riservata all'iniziativa della parte - per legge o perché collegata alla titolarità di un'azione costitutiva - di un fatto diverso, non compreso tra quelli dedotti dalla controparte e dotato normativamente di idoneità impeditiva, in via immediata e diretta, del diritto azionato in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12980 del 30/06/2020 (Rv. 658372 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_345,Cod_Proc_Civ_art_384
corte
cassazione
12980
2020

Possesso - effetti - usucapione – Presunzione di possesso intermedio - Difetto di continuità risultante "ex actis" - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Fondamento.
Ove il difetto della continuità del possesso risulti "ex actis" dalla produzione della parte che quella continuità invochi, il giudice, anche se l'interruzione non sia stata dedotta dalla controparte e pur in contumacia della stessa, deve rigettare la domanda o l'eccezione, giacché, in tal caso, non giudica "ultrapetita" in violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevando un fatto che avrebbe dovuto essere eccepito ad iniziativa della controparte, bensì si limita a constatare il difetto, risultante dagli atti del giudizio fornitigli dalla parte interessata, di una delle condizioni necessarie all'accoglimento della domanda o dell'eccezione.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 13156 del 30/06/2020 (Rv. 658421 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1140, Cod_Civ_art_1142, Cod_Civ_art_1158, Cod_Proc_Civ_art_112
corte
cassazione
13156
2020

Eccezione di non imputabilità dell'inadempimento - Natura di eccezione in senso lato - Configurabilità - Conseguenze - Fondamento.
L'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento costituisce non mera difesa, ma eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e, quindi, non soggetta alla decadenza ex art. 167 c.p.c., sempre che il fatto emerga dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, atteso che consiste nell'allegazione non riservata all'iniziativa della parte - per legge o perché collegata alla titolarità di un'azione costitutiva - di un fatto diverso, non compreso tra quelli dedotti dalla controparte e dotato normativamente di idoneità impeditiva, in via immediata e diretta, del diritto azionato in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12980 del 30/06/2020 (Rv. 658372 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_384
corte
cassazione
12980
2020

Stampa - responsabilita' civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa).
In materia di diffamazione, l'esimente dell'esercizio del diritto di critica non costituisce espressione di un diritto potestativo, da esercitare nel momento in cui viene proposta l'eccezione, ma integra un diritto sostanziale già esercitato. Ne consegue che la relativa deduzione non ha natura di eccezione in senso stretto e che il giudice civile, ove debba accertare la sussistenza del carattere diffamatorio di un fatto, è tenuto a rilevare tutte le circostanze che siano state allegate e provate, atteso che l’eventuale esistenza di una esimente esclude il carattere diffamatorio del fatto.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12902 del 26/06/2020 (Rv. 658175 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112
corte
cassazione
12902
2020

Configurabilità - Condizioni - Questione implicita o assorbita in altre statuizioni della sentenza - Assenza di specifica argomentazione - Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità - Esclusione.
Il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020 (Rv. 658279 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_132
corte
cassazione
12652
2020

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - Assorbimento di una domanda - In senso proprio e improprio - Nozione - Assorbimento erroneamente dichiarato - Conseguenza - Omessa pronuncia - Configurabilità - Fattispecie.
L'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la declaratoria di illegittimità del licenziamento per tardiva contestazione disciplinare non può assorbire le domande di illegittimità per insussistenza del fatto o carenza di giusta causa cui è connessa una tutela più ampia, né può configurarsi come un rigetto implicito delle stesse, stante l'autonomia logico-giuridica delle questioni).
Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 12193 del 22/06/2020 (Rv. 658099 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360_1
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cassazione
12193
2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Chiamata di terzo in garanzia impropria - Scindibilità in appello della causa di garanzia - Condizioni - Fattispecie.
Il vincolo di dipendenza tra la causa principale e quella di garanzia impropria, con la quale il convenuto voglia essere tenuto indenne dal garante per quanto sarà eventualmente condannato a pagare all'attore, continua a sussistere fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di manleva, venendo meno solo se l'impugnazione attenga esclusivamente al rapporto di garanzia, senza investire la domanda principale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto contro la decisione di merito, che aveva dichiarato inammissibile l'appello del convenuto notificato tardivamente all'attore, non solo per la parte relativa alla domanda principale, ma anche per quella di manleva, perché il terzo chiamato aveva messo in discussione la responsabilità del convenuto chiamante, così rendendo le cause inscindibili).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12174 del 22/06/2020 (Rv. 658074 - 01
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332
corte
cassazione
12174
2020

Domanda di protezione sussidiaria - Decisione - Assorbimento della domanda di protezione umanitaria - Esclusione - Ragioni.
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione.
In materia di protezione internazionale, la decisione sulla domanda di protezione sussidiaria (ex d.lgs. n. 251 del 2007) non assorbe quella sulla domanda di protezione umanitaria (ex d.lgs. n.
286 del 1998) né in senso proprio, in quanto non fa venir meno l'interesse del richiedente asilo, né in senso improprio, perché il rigetto della prima non esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulla seconda e non comporta, di per sé, un implicito rigetto della stessa.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 11935 del 19/06/2020 (Rv. 658018 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_132
CORTE
CASSAZIONE
11935
2020

Domanda di risoluzione di contratto preliminare e di condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra - Pronuncia di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta di esecuzione, ex art. 1453, comma 2, c.c. - Conseguenze - Condanna alla restituzione della caparra e non del doppio di essa - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Esclusione - Fondamento.
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita.
Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto. Ne consegue che, proposta in primo grado una domanda di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare, e di conseguente condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, non pronunzia "ultra petita" il giudice il quale ritenga che il contratto si sia risolto non già per inadempimento del convenuto, ma per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti (ex art. 1453, comma 2, c.c.) e condanni il promittente venditore alla restituzione della sola caparra (la cui ritenzione è divenuta "sine titulo") e non del doppio di essa.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 11466 del 15/06/2020 (Rv. 658263 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1386, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1458, Cod_Proc_Civ_art_112
CORTE
CASSAZIONE
11466
2020

Contratto d'opera professionale - Forma scritta - Requisiti - Delibera dell'organo collegiale dell'ente - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 11465 del 15/06/2020 (Rv. 658120 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_2230, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112
CORTE
CASSAZIONE
11465
2020

Interpretazione della domanda - Attività del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti.
La rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020 (Rv. 658078 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_360_1

Domanda di demolizione per generica violazione della disciplina sulle distanze - Applicazione della normativa antisismica - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione.
La domanda di demolizione di una costruzione per la generica violazione delle norme in tema di distanze legali non esclude che il giudice, investito della decisione, possa pronunciarsi sulla legittimità dell'opera avuto riguardo alle previste distanze non solo fra costruzioni, ma anche dal confíne, nonché a quelle stabilite della normativa cosiddetta antisismica di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, senza per questo incorrere in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10069 del 28/05/2020 (Rv. 657757 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_0873

Azione risarcitoria nei confronti del proprietario di unità condominiale - Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Deduzione della qualità di condomino del convenuto - Ammissibilità della "emendatio libelli" - Ragioni.
Responsabilita' civile - cose in custodia - incendio - obbligo di custodia In genere.
Nell'azione risarcitoria esperita nei confronti del proprietario di un'unità condominiale (nella specie, per danni conseguenti a perdite idriche provenienti da tubazioni), la successiva deduzione della qualità di condomino del convenuto costituisce una modificazione della domanda ammissibile ai sensi e nei limiti dell'art. 183, comma 6, c.p.c. e non incorre nel divieto di formulazione di nuove domande, in quanto l'elemento identificativo soggettivo delle "personae" è immutato e la domanda modificata, relativa alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo, non modifica le potenzialità difensive della controparte ed è connessa a quella originaria in termini di "alternatività".
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9692 del 26/05/2020 (Rv. 657690 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_2051

Sindacato sugli strumenti utilizzati dai pubblici amministratori in relazione alle finalità perseguite - Ammissibilità - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione o della riserva di amministrazione - Esclusione - Fattispecie.
In tema di giudizi di responsabilità amministrativa, la Corte dei conti può valutare, da un lato, se gli strumenti scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati - anche con riguardo al rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti - oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire e, dall'altro, se nell'agire amministrativo gli amministratori stessi abbiano rispettato i principi di legalità, di economicità, di efficacia e di buon andamento, i quali assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell'azione amministrativa. Ne consegue che non viola i limiti esterni della giurisdizione contabile, né quelli relativi alla riserva di amministrazione, la pronuncia con la quale la Corte dei conti riconosca la responsabilità di un Direttore di dipartimento di una Regione per avere il medesimo contribuito a determinare a condizioni diseconomiche l'importo di un accordo transattivo volto alla definizione dei rapporti tra una società e la predetta Regione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8848 del 13/05/2020 (Rv. 657734 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_112
corte
cassazione
8848
2020

Protezione umanitaria - Presupposti - Autonoma individuazione di tali presupposti rispetto a quelli previsti per le protezioni maggiori - Necessità - Fondamento - Utilizzabilità degli stessi fatti storici per ottenere le diverse forme di protezione - Ammissibilità.
Procedimento civile - domanda giudiziale.
Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, i presupposti necessari al riconoscimento della protezione umanitaria devono essere individuati autonomamente rispetto a quelli previsti per le due protezioni maggiori, non essendo tra loro sovrapponibili, ma i fatti storici posti a fondamento della positiva valutazione della condizione di vulnerabilità ben possono essere gli stessi già allegati per ottenere il riconoscimento dello "status" di rifugiato o la concessione della protezione sussidiaria, spettando poi al giudice qualificare detti fatti ai fini della riconduzione all'una o all'altra forma di protezione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020 (Rv. 657916 - 05)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112

Domanda di protezione internazionale - Poteri-doveri del giudice - Specifica indicazione ad opera della parte della forma di protezione invocata - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze.
Procedimento civile - domanda giudiziale.
In materia di protezione internazionale, il giudice del merito è tenuto ad esaminare la possibilità di riconoscere una delle forme di protezione previste dalla legge, qualora i fatti storici allegati risultino pertinenti, a prescindere dalle istanze formulate dalla parte, trattandosi di giudizi relativi a domanda autodeterminata, avente ad oggetto diritti fondamentali, in relazione alla quale non ha importanza l'indicazione precisa del "nomen iuris" del tipo di protezione invocata, ma esclusivamente la prospettazione di situazioni concrete che consentano di configurare lo "status" di rifugiato o la protezione sussidiaria. Non rileva, di conseguenza, l'espressa limitazione della domanda ad alcune soltanto delle modalità di protezione possibili, poiché tale limitazione non può assumere il significato di una rinuncia tacita alla protezione non richiesta, quando i fatti esposti nell'atto introduttivo siano rilevanti rispetto alla fattispecie non espressamente invocata.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020 (Rv. 657916 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112

Eccezioni in senso lato - Definizione - Distinzione dalle mere difese - Applicabilità dell'art. 345, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Presupposti.
Procedimento civile - eccezione.
Nel processo civile, le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa. Esse si differenziano dalle mere difese, che si limitano a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, sono rilevabili d'ufficio - non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva - e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8525 del 06/05/2020 (Rv. 657810 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_345

Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale dei beni - Società di persone - Ammissibilità - Domanda di accertamento della comproprietà dei beni sociali -Qualificazione della domanda - Recesso del socio - Liquidazione della quota - Fattispecie.
Tra coniugi in regime di comunione legale può essere costituita una società di persone, con un patrimonio costituito dai beni conferiti dagli stessi, essendo anche le società personali dotate di soggettività giuridica, sicché, in caso di recesso di un socio, sorgendo a carico della società l'obbligo della liquidazione della sua quota, la domanda del coniuge receduto di accertamento della comproprietà dei beni sociali può essere interpretata dal giudice come tesa alla liquidazione della sua quota sociale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che potesse riqualificarsi come istanza di liquidazione della quota sociale, la domanda della moglie nei confronti del marito tesa all'accertamento della comproprietà dei beni appartenenti ad una società in nome collettivo, di cui i coniugi in regime di comunione dei beni erano unici soci).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8222 del 27/04/2020 (Rv. 657609 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0159, Cod_Civ_art_2289, Cod_Civ_art_2291, Cod_Proc_Civ_art_112

Matrimonio concordatario - Sentenza di nullità - Pronunciata dai tribunali ecclesiastici - Giudizio di delibazione - Contumacia del convenuto - Impedimento alla delibazione costituito dalla convivenza ultratriennale - Rilevabilità d’ufficio - Esclusione -Fattispecie.
La contumacia del convenuto, nel giudizio di riconoscimento degli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, non incide sulla natura dell'eccezione relativa alla convivenza triennale come coniugi, che costituisce un limite di ordine pubblico alla delibazione, e rimane compresa, anche in mancanza della costituzione della parte convenuta, tra quelle riservate dall'ordinamento all'esclusiva disponibilità delle parti. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, in cui la moglie era rimasta sempre contumace e dagli atti era emersa una convivenza tra i coniugi di durata ultratriennale, accompagnata dalla nascita di tre figli).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7923 del 20/04/2020 (Rv. 657562 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_291 , Cod_Proc_Civ_art_797

Risarcimento del danno -Riserva di domandarne la quantificazione in separato giudizio - Rinuncia implicita -Esclusione - Fattispecie.
Il giudice di merito non può, avvalendosi della propria facoltà di interpretare la domanda, ricavare dal solo comportamento processuale della parte che, in origine, aveva agito per ottenere una condanna al risarcimento del danno, con espressa limitazione, però, della stessa all'"an debeatur", una implicita rinuncia a tale limitazione, correttamente richiesta e reiterata al momento della precisazione delle conclusioni, per poi procedere, di conseguenza, anche a quantificare il detto danno. (Nella specie, la S.C., nel cassare la decisione di appello, che aveva liquidato il danno nonostante l'attore si fosse riservato di agire in separata sede per la sua quantificazione, ha rilevato che il comportamento processuale della parte, che aveva allegato e chiesto di provare il pregiudizio patito, era compatibile con la sua domanda di condanna generica e non poteva farla ritenere implicitamente rinunciata poiché, pure nel giudizio limitato all'"an" della pretesa risarcitoria, non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, essendo altresì necessario verificarne la portata o potenzialità lesiva).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7747 del 08/04/2020 (Rv. 657596 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_278

Risarcimento del danno -Riserva di domandarne la quantificazione in separato giudizio - Rinuncia implicita - Esclusione -Fattispecie.
Il giudice di merito non può, avvalendosi della propria facoltà di interpretare la domanda, ricavare dal solo comportamento processuale della parte che, in origine, aveva agito per ottenere una condanna al risarcimento del danno, con espressa limitazione, però, della stessa all'"an debeatur", una implicita rinuncia a tale limitazione, correttamente richiesta e reiterata al momento della precisazione delle conclusioni, per poi procedere, di conseguenza, anche a quantificare il detto danno. (Nella specie, la S.C., nel cassare la decisione di appello, che aveva liquidato il danno nonostante l'attore si fosse riservato di agire in separata sede per la sua quantificazione, ha rilevato che il comportamento processuale della parte, che aveva allegato e chiesto di provare il pregiudizio patito, era compatibile con la sua domanda di condanna generica e non poteva farla ritenere implicitamente rinunciata poiché, pure nel giudizio limitato all'"an" della pretesa risarcitoria, non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, essendo altresì necessario verificarne la portata o potenzialità lesiva).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7747 del 08/04/2020 (Rv. 657596 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_278

Rigetto implicito - Condizioni - Insussistenza del vizio - Sufficienza della motivazione -Esame delle questioni giustificatrici del convincimento - Sufficienza.
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. È quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 7662 del 02/04/2020 (Rv. 657462 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112 Cod_Proc_Civ_art_131

Rigetto implicito - Condizioni - Insussistenza del vizio - Sufficienza della motivazione - Esame delle questioni giustificatrici del convincimento - Sufficienza.
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. È quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 7662 del 02/04/2020 (Rv. 657462 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_131

Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità - Condizioni - Mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti - Esclusione - Vizi configurabili.
Poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5730 del 03/03/2020 (Rv. 657560 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_384

Fideiussione - Revocatoria - Eccezione di nullità della garanzia personale - Proposizione per la prima volta con il ricorso per cassazione - Eccezione fondata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate - Inammissibilità - Fattispecie.
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione.
Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni").
La nullità della fideiussione posta a fondamento dell'azione revocatoria è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ma non può essere accertata sulla base di una "nuda" eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il "vulnus" delle maturate preclusioni processuali. (Nella specie, un istituto di credito ha esercitato l'azione revocatoria nei confronti di alcuni fideiussori e questi ultimi hanno eccepito, solo davanti alla S.C., la nullità della garanzia da loro prestata perché conforme ad uno schema contrattuale elaborato dall'ABI, in tema di clausole da apporre alle fideiussioni, dichiarato illegittimo dall'Autorità competente in quanto conseguente ad un'intesa fra imprese restrittiva della concorrenza).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4175 del 19/02/2020 (Rv. 657007 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1936, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_2901
FIDEJUSSIONE
VALIDITA'

Diversa qualificazione del contratto da parte del giudice d'appello - Ammissibilità - Limiti - Riqualificazione di un contratto tipico di fideiussione in contratto autonomo di garanzia - Presupposti.
Sebbene sia consentito al giudice d'appello qualificare il contratto oggetto del giudizio in modo diverso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, tale attività gli è vietata se, per pervenire alla nuova qualificazione, debba prendere in esame fatti nuovi e non dedotti dalle parti, né rilevati dal giudice di primo grado. Pertanto, una volta che un contratto di garanzia sia stato qualificato come fideiussione tipica dal giudice di primo grado, è viziata da ultrapetizione la sentenza con la quale il giudice d'appello lo qualifichi come contratto autonomo di garanzia, facendo leva sul contenuto di alcune clausole contrattuali non considerate dal giudice di prime cure.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3893 del 17/02/2020 (Rv. 657148 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE
"IUS SUPERVENIENS"
ULTRA ED EXTRA PETITA

Divieto di riforma peggiorativa per l'appellante della sentenza di primo grado - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
Il divieto di "reformatio in peius" costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di secondo grado che, in assenza di impugnazione incidentale sul punto, aveva attribuito all'appellato delle "voci di spesa" non ricomprese nella somma già quantificata in suo favore dal tribunale, in accoglimento della sua domanda di rimborso di alcuni costi di bonifica di un immobile, sul presupposto che l'ammontare così liquidato fosse comunque inferiore a quello determinato dal giudice di prime cure e che venisse in rilievo semplicemente "una diversa incidenza degli specifici costi nell'ambito del complessivo importo riconosciuto").
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3896 del 17/02/2020 (Rv. 657150 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_342
IMPUGNAZIONI CIVILI
IMPUGNAZIONI IN GENERALE
ACQUIESCENZA

Contestuale proposizione di opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi - Decisione dei soli motivi di opposizione ex art_ 617 c.p.c. - Deduzione di omessa pronuncia quanto ai motivi ai sensi dell'art_ 615 c.p.c. - Rimedio esperibile - Appello - Necessità.
In tema di esecuzione forzata, in caso di contestuale proposizione di opposizione ai sensi dell'art_ 615 c.p.c. e dell'art_ 617 c.p.c., ove vengano decisi solo i motivi qualificabili come opposizione agli atti esecutivi, la denunzia di omessa pronunzia sugli altri motivi, integranti opposizione all'esecuzione, va proposta mediante appello e non con ricorso straordinario per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3722 del 14/02/2020 (Rv. 657020 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_112
ESECUZIONE FORZATA
OPPOSIZIONI

Principio di immutabilità della contestazione disciplinare - Rilevanza anche in sede giudiziale - Condotte del lavoratore oggetto di esame da parte del giudice di merito - Divergenza da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva - Possibilità - Esclusione - Sconfinamento dei poteri del giudice - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di licenziamento disciplinare, la necessaria correlazione dell'addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell'esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, ove le condotte in contestazione sulle quali è incentrato l'esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito - a fronte di una condotta del lavoratore sanzionata dal datore con il licenziamento con preavviso, previsto, ai sensi dell'art_ 54, comma 5, lett. c), del c.c.n.l. per il personale non dirigente di Poste Italiane, per l'ipotesi di "inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio con gravi danni alla società o a terzi" - aveva applicato di ufficio, una volta esclusa la prova del danno concreto e ritenuto che il dipendente avesse comunque pregiudicato l'immagine e la reputazione del datore, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ex art_ 54, comma 6, lett. c), del predetto c.c.n.l., prevista per l'ipotesi di "violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi").
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3079 del 10/02/2020 (Rv. 656772 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119, Cod_Proc_Civ_art_112
LAVORO
LAVORO SUBORDINATO
ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Assorbimento di una domanda in senso improprio - Conseguenze - Omessa pronuncia - Insussistenza - Fattispecie.
In tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza. (Nella specie la S.C. ha escluso il vizio di omessa pronuncia nella sentenza del giudice di appello che confermando la statuizione di primo grado di inammissibilità dell'atto di intervento, ha ritenuto assorbite le questioni sulla legittimazione passiva e sulla integrità del contraddittorio sollevate dallo stesso interveniente appellante).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2334 del 03/02/2020 (Rv. 656762 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_118, Cod_Proc_Civ_art_360_1
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE
SENTENZA
CONTENUTO MOTIVAZIONE

Rigetto di una domanda o di un'eccezione implicito nella decisione assunta - Vizio di omessa pronuncia su un punto decisivo - Esclusione - Adeguatezza della motivazione - Esame delle sole questioni giustificatrici del convincimento - Sufficienza - Fattispecie.
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguata la motivazione di una sentenza della CTR, che, a fronte della specifica eccezione relativa all'applicazione della presunzione di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 a tutti i movimenti bancari, si era limitata a richiamare l'orientamento della corte di cassazione secondo cui la presunzione legale di cui alle predette norme poteva essere vinta solo con una giustificazione analitica sui singoli movimenti, non con argomenti generici).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020 (Rv. 656681 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_133
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE
"IUS SUPERVENIENS"
OMESSA PRONUNCIA

Rigetto di una domanda o di un'eccezione implicito nella decisione assunta - Vizio di omessa pronuncia su un punto decisivo - Esclusione - Adeguatezza della motivazione - Esame delle sole questioni giustificatrici del convincimento - Sufficienza - Fattispecie.
Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione).
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguata la motivazione di una sentenza della CTR, che, a fronte della specifica eccezione relativa all'applicazione della presunzione di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 a tutti i movimenti bancari, si era limitata a richiamare l'orientamento della corte di cassazione secondo cui la presunzione legale di cui alle predette norme poteva essere vinta solo con una giustificazione analitica sui singoli movimenti, non con argomenti generici).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020 (Rv. 656681 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_133
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE
"IUS SUPERVENIENS"
OMESSA PRONUNCIA

Uso della cosa comune da parte del condominio - Superamento dei limiti ex art. 1102 c.c. - Domanda volta al ripristino dello "status quo" - Natura reale - Conseguenze.
La domanda azionata da un condomino in base al disposto dell'art. 1102 c.c., ed avente quale fine il ripristino dello "status quo ante" di una cosa comune illegittimamente alterata da altro condomino, ha natura reale, in quanto si fonda sull'accertamento dei limiti del diritto di comproprietà su un bene. Essa, dunque, rientra nel novero delle azioni relative ai diritti autodeterminati, individuati sulla base del bene che ne forma l'oggetto, nel senso che la relativa "causa petendi" s'identifica con lo stesso diritto di comproprietà sul bene comune. Ne consegue che non vi è diversità di domande, agli effetti degli artt. 183 e 345 c.p.c., ove a fondamento della domanda di rimozione delle opere si ponga dapprima il difetto della preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale e poi si deducano i generali criteri di cui all'art. 1102 c.c.; né incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che, dedotta in lite l'illegittimità dell'uso particolare del bene comune, ex art. 1102 c.c., accolga la domanda ritenendo che l'opera arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale, trattandosi di limite legale compreso nel principio generale dettato da tale norma e che perciò deve guidare l'indagine giudiziale sulla verifica delle condizioni di liceità del mutamento d'uso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2002 del 29/01/2020 (Rv. 656855 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_345
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI

Liquidazione delle spese processuali - Parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità ma vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio - Diritto alla liquidazione delle spese dell'intero processo - Sussistenza - Mancata statuizione - Conseguenze.
In materia di spese processuali, la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo; pertanto, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione sul punto del giudice del rinvio integra un'omissione censurabile in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1407 del 22/01/2020 (Rv. 656866 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_394, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_360_1
_____________________________________
Spese giudiziali
Corte
Cassazione
1407
2020

Liquidazione delle spese processuali - Parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità ma vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio - Diritto alla liquidazione delle spese dell'intero processo - Sussistenza - Mancata statuizione - Conseguenze.
In materia di spese processuali, la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo; pertanto, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione sul punto del giudice del rinvio integra un'omissione censurabile in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1407 del 22/01/2020 (Rv. 656866 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_394, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_360_1
_____________________________________
Spese giudiziali
Corte
Cassazione
1407
2020

Poteri del giudice - Rilevabilità della prescrizione sulla base di una diversa ragione giuridica - Ammissibilità - Fondamento -Tutela del contraddittorio - Necessità - Modalità.
Non viola il principio dispositivo della prescrizione (art. 2938 c.c.) né quello della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) la decisione che accolga l'eccezione di prescrizione ordinaria sulla base di una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte che l'ha formulata, poiché spetta al giudice individuare gli effetti giuridici dei singoli atti posti in essere, attribuendo o negando a ciascuno di essi efficacia interruttiva o sospensiva della prescrizione, mentre la tutela del contraddittorio è assicurata ponendo la controparte nelle condizioni di difendersi deducendo l'esistenza di eventuali circostanze rilevanti ai sensi degli artt. 2941, 2942, 2943 e 2944 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1149 del 21/01/2020 (Rv. 656884 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2938, Cod_Civ_art_2941, Cod_Civ_art_2942, Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2944, Cod_Proc_Civ_art_112
PRESCRIZIONE CIVILE
TERMINE

Rilevabilità della prescrizione sulla base di una diversa ragione giuridica - Ammissibilità - Fondamento - Tutela del contraddittorio - Necessità - Modalità.
Non viola il principio dispositivo della prescrizione (art. 2938 c.c.) né quello della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) la decisione che accolga l'eccezione di prescrizione ordinaria sulla base di una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte che l'ha formulata, poiché spetta al giudice individuare gli effetti giuridici dei singoli atti posti in essere, attribuendo o negando a ciascuno di essi efficacia interruttiva o sospensiva della prescrizione, mentre la tutela del contraddittorio è assicurata ponendo la controparte nelle condizioni di difendersi deducendo l'esistenza di eventuali circostanze rilevanti ai sensi degli artt. 2941, 2942, 2943 e 2944 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1149 del 21/01/2020 (Rv. 656884 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2938, Cod_Civ_art_2941, Cod_Civ_art_2942, Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2944, Cod_Proc_Civ_art_112
PRESCRIZIONE CIVILE
TERMINE
POTERI DEL GIUDICE

Rilevabilità d'ufficio - Omissione da parte del giudice - Onere della parte -Mancata impugnazione - Ulteriore esame - Preclusione.
La questione dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato deve essere esaminata 'ufficio dal giudice di primo grado, ai fini della liquidazione del risarcimento; tuttavia, ove ne sia stato omesso il rilievo e non siano state esaminate e valutate le circostanze, dalle quali si sarebbe potuto desumere eventualmente detto concorso di colpa, la parte ha l'onere di impugnare la sentenza per tale omissione e, qualora non lo faccia, la questione resta preclusa e non può essere sollevata nell'ulteriore corso del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1164 del 21/01/2020 (Rv. 656634 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_346
RISARCIMENTO DEL DANNO
CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO

Domanda - Indicazione dell'attore come personale - Qualificazione - Necessità - Difese petitorie del convenuto - "Mutatio" od "Emendatio libelli" della domanda dell'attore - Esclusione - Fondamento - Onere della prova - Incidenza.
In tema di azioni a tutela della proprietà, le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un'azione di rilascio o consegna non comportano -in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - una "mutatio" od "emendatio libelli", ossia la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso, implicano che l'attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerente le azioni reali (cd. "probatio diabolica"), la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 795 del 16/01/2020 (Rv. 656838 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_0949, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112
PROPRIETA'
AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA'
RIVENDICAZIONE

Diritto all'equa riparazione - Natura temeraria della pretesa azionata nel giudizio presupposto - Onere della prova - A carico dell'Amministrazione - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Esclusione - Onere di deduzione a carico dell'Amministrazione - Esclusione - Conseguenze.
In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, sebbene la circostanza che la pretesa azionata nel giudizio presupposto sia configurabile come temeraria debba essere provata dall'Amministrazione resistente, anche con presunzioni, in modo che possa ritenersi accertata la assoluta consapevolezza dell'infondatezza della pretesa, l'Amministrazione medesima non è tenuta a dedurre formalmente le predette circostanze, non trattandosi di eccezione in senso stretto, per la quale la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi; ne consegue che, se gli elementi rilevanti ai fini della prova di tali circostanze sono stati comunque ritualmente acquisiti al processo o attengono al notorio, gli stessi entrano a far parte del materiale probatorio che il giudice può liberamente valutare.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 831 del 16/01/2020 (Rv. 656864 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112
PROCEDIMENTO CIVILE
ECCEZIONE
VIOLAZIONE

Appello avverso le decisioni del Tribunale regionale delle acque pubbliche - Censura di omessa pronuncia - Ammissibilità - Esclusione - Istanza di rettificazione
In tema di impugnazioni, avverso l'omessa pronuncia del Tribunale regionale delle acque pubbliche il rimedio esperibile non è l'appello, bensì il ricorso per rettificazione proposto dinanzi al medesimo Tribunale regionale, come disposto dall'art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 (t.u. delle acque), recante un rinvio recettizio ai casi previsti dall'art. 517 del codice di rito del 1865 ovvero alle seguenti ipotesi: se la sentenza "abbia pronunciato su cosa non domandata", "se abbia aggiudicato più di quello che era domandato", "se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda" e "se contenga disposizioni contraddittorie".
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 157 del 09/01/2020 (Rv. 656509 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_112
ACQUE
TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE

Potere del giudice - Esercizio d'ufficio - Configurabilità - Presupposti - Risultanza "ex actis" - Necessità - Accertamenti d'ufficio del giudice - Esclusione - Fattispecie.
Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio. (Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza di merito, evidenziando che dal materiale probatorio acquisito agli atti doveva desumersi la eccessiva onerosità di una penale corrispondente alla metà del corrispettivo).
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 34021 del 19/12/2019 (Rv. 656324 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_1384
CLAUSOLA PENALE
CONTRATTI

Azione di simulazione assoluta - Azione di simulazione relativa - Differenze - Declaratoria giudiziale di simulazione assoluta a fronte di domanda di simulazione relativa - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Sussistenza.
L'azione intesa a far dichiarare la simulazione relativa è diversa da quella diretta a ottenere la declaratoria di simulazione assoluta, sia con riferimento al "petitum" che alla "causa petendi", comportando le due domande l'accertamento di fatti differenti e tendendo, soprattutto, al conseguimento di effetti diversi, secondo la differenziazione generale prevista nei primi due commi dell'art. 1414 c.c.; ne consegue che si configura la violazione dell'art. 112 c.p.c., in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, qualora il giudice di merito abbia rilevato e ritenuto d'ufficio che fosse stata proposta una domanda di simulazione assoluta anziché relativa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 34024 del 19/12/2019 (Rv. 656326 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_1414
SIMULAZIONE
CONTRATTI

Individuazione da parte del giudice della prescrizione effettivamente applicabile - Potere officioso - Omessa sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Fondamento.
Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio - In genere.
Provvedimenti del giudice civile – sentenza - In genere.
In tema di prescrizione estintiva, gli elementi costitutivi dell'eccezione sono l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile che compete al giudice, previa attivazione del contraddittorio a pena di nullità della sentenza (c.d. "a sorpresa") per violazione del principio del giusto processo (artt. 111 Cost. e 101 c.p.c.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 32485 del 12/12/2019 (Rv. 656140 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2938

Ricorso per cassazione - Domanda di condanna ad un facere infungibile - Omessa pronuncia - Motivo di ricorso - Ammissibilità - Ragioni.
L'omessa pronuncia su un motivo di appello avente ad oggetto il vizio della mancata statuizione da parte del giudice di primo grado sulla domanda di condanna ad un facere infungibile, integra un motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., stante l'ammissibilità di un tale genere di pronuncia, in quanto idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza dell'esecuzione volontaria da parte dell'obbligato, oltre a consentire l'eventuale e successiva domanda di risarcimento del danno nonché l'adozione delle misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32023 del 09/12/2019 (Rv. 655960 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_614_2

Acquisizione di elementi necessari per rispondere ai quesiti - Limiti - Fondamento - Deroghe.
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' - assunzione di informazioni da terzi - In genere.
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' - chiarimenti alle parti - In genere.
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' - indagini - In genere.
In tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 31886 del 06/12/2019 (Rv. 656045 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_191, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_198, Cod_Proc_Civ_art_201, Cod_Civ_art_2697

Indagini su fatti estranei al thema decidendum o acquisizione di elementi di prova in violazione del principio dispositivo - Conseguenze - Nullità assoluta della consulenza - Insanabilità e rilevabilità di ufficio - Fondamento.
In tema di consulenza tecnica di ufficio, lo svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al "thema decidendum" della controversia o l’acquisizione ad opera dell'ausiliare di elementi di prova (nella specie, documenti) in violazione del principio dispositivo cagiona la nullità della consulenza tecnica, da qualificare come nullità a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscono preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 31886 del 06/12/2019 (Rv. 656045 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_191, Cod_Proc_Civ_art_194

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Rinuncia - Mancata riproposizione di domande - Presunzione di abbandono - Operatività - Condizioni.
Affinchè una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte, non basta la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi anche accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 31571 del 03/12/2019 (Rv. 656277 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_189

Evento dannoso - Condotte colpose di soggetti diversi - Terzo corresponsabile chiamato dal convenuto - Automatica estensione della originaria domanda attorea - Configurabilità - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
In tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio; un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la domanda risarcitoria proposta contro l'ente comunale, convenuto quale custode ex art. 2051 c.c. di una strada pubblica, automaticamente estesa al terzo ente provinciale, chiamato ai sensi dell'art. 2043 c.c., in considerazione dell’unicità del fatto costitutivo delle due responsabilità, del diritto soggettivo al risarcimento del danno e dell'azione a favore del danneggiato).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31066 del 28/11/2019 (Rv. 656137 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2051, Cod_Civ_art_2055, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_112

Modifica della domanda ex art. 183 c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
La modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha considerato esente da critiche la sentenza che aveva ritenuto costituisse domanda nuova ed ulteriore, rispetto a quella originaria di mero accertamento della natura locatizia del contratto, la richiesta declaratoria di illegittimità dell'avvenuta estromissione dai locali con conseguente loro riconsegna).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31078 del 28/11/2019 (Rv. 655978 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_163

Sentenza della Corte di Cassazione - Revocazione per omessa pronuncia su uno o più motivi - Ammissibilità - Condizioni.
L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019 (Rv. 656234 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_395

Requisiti per ottenere il riscatto ex art. 8 della l. n. 590 del 1965 - Condizioni dell'azione - Accertamento d'ufficio del giudice di appello - Ammissibilità - Condizioni.
I requisiti indicati dall'art. 8 della l. n. 590 del 1965 perché possa trovare accoglimento una domanda di riscatto agrario costituiscono condizioni dell'azione e devono essere accertati dal giudice d'ufficio. Il giudice d'appello ha detto potere solo se la questione non sia stata espressamente esaminata dal giudice di primo grado, mentre nel caso in cui tale esame sia avvenuto è onere della parte soccombente proporre specifici motivi d'appello, onde evitare la formazione del giudicato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30741 del 26/11/2019 (Rv. 655975 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_325
corte
cassazione
30741
2019

Art. 183, comma 6, c.p.c. - Precisazioni e modificazioni della domanda - Limiti.
La memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019 (Rv. 656177 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_163

Medici specializzandi - Tardiva ed incompleta trasposizione delle direttive CEE - Riconoscimento di un danno ulteriore rispetto a quello ex art. 11 delle l. n. 370 del 1999 - Danno da perdita di "chance" - Onere di allegazione - Modalità - Fattispecie.
In materia di tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive CEE relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, il riconoscimento di un danno ulteriore a quello parametrato sull'art. 11 della l. n. 370 del 1999 esige un onere di allegazione di perdita di "chance" specifica, con l'individuazione puntuale delle occasioni favorevoli in concreto perdute in ragione della mancata possibilità di ottenere un titolo conforme alle caratteristiche imposte dal diritto comunitario e non già con la mera deduzione dell'impossibilità di utilizzazione del titolo in astratto. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso deducente omessa pronuncia in ordine al richiesto ulteriore danno da perdita di "chance", subito per via del mancato riconoscimento del valore legale della specializzazione secondo il diritto comunitario, essendo la censura incentrata su un'allegazione generica in quanto legata alla mera impossibilità dello sfruttamento del titolo all'estero e di farne punteggio nei concorsi in Italia).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30502 del 22/11/2019 (Rv. 655837 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116
corte
cassazione
30502
2019

Eccezione relativa all'esistenza di un contratto di comodato a tempo determinato per esigenze della famiglia - Natura - Eccezione in senso stretto - Fondamento - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
L'eccezione con cui si allega l'esistenza di un contratto di comodato a tempo determinato per esigenze della famiglia ha natura di eccezione in senso stretto, poiché si fonda su un diritto potestativo che potrebbe essere azionato in via autonoma, e, come tale, non è rilevabile d'ufficio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30315 del 21/11/2019 (Rv. 656146 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112
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cassazione
30315
2019

Azione per risarcimento danni - "Aliunde perceptum" - Onere probatorio - Eccezione in senso stretto - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio.
In tema di azione per risarcimento danni, grava in capo al convenuto l'onere della prova (positiva) di diverse opportunità di guadagno e non in capo al danneggiato la prova (negativa) della mancanza di esse; il c.d. "aliunde perceptum", non costituendo oggetto di eccezione in senso stretto, è però rilevabile d'ufficio dal giudice se le relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30330 del 21/11/2019 (Rv. 655835 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697

Usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. - Requisiti - Proposizione della domanda in appello - Ammissibilità - Condizioni.
L'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, disciplinata dall'art. 1159 bis c.c., richiede l'accertamento di un diritto che postula requisiti specifici, quali la classificazione rurale del fondo, l'annessione di un fabbricato, l'insistenza in un territorio classificato montano ovvero un'attribuzione reddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge. Ne consegue che la domanda di usucapione speciale non può ritenersi immanente in ogni domanda di usucapione ordinaria; sicché, ove proposta per la prima volta in appello, la domanda di usucapione speciale può reputarsi ammissibile se le condizioni costitutive del diritto siano state oggetto di specifiche allegazioni e prove già introdotte, ritualmente, in causa, dovendosene altrimenti ritenere la tardività.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 20/11/2019 (Rv. 656205 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_1159, Cod_Proc_Civ_art_1159_2, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345

Insinuazione allo stato passivo - Poteri del giudice - Accertamento d'ufficio della fondatezza della domanda - Sussistenza - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione.
In tema di insinuazione allo stato passivo, non viola l'art. 112 c.p.c. il tribunale che, esercitando il proprio potere d'ufficio di accertare la fondatezza della domanda proposta, rigetti l'opposizione proposta dal creditore, dovendo l'accertamento sull'esistenza del titolo dedotto in giudizio essere compiuto dal giudice "ex officio" in ogni stato e grado del processo, in ognuna delle sue fasi, salvo che tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 29254 del 12/11/2019 (Rv. 655635 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_099, Dlgs_14_2019_art_206

Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. - Necessità di una esplicita istanza di parte - Oggetto devoluto alla cognizione del giudice - Limiti - Fattispecie.
L'emissione dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. necessita di un'esplicita richiesta di parte e l'oggetto devoluto alla cognizione del giudice chiamato a rendere tale pronuncia anticipatoria è limitato alle domande formulate con l'istanza, non estendendosi alle altre pretese fatte valere dalla stessa parte istante ovvero ad altre domande, connesse a quella principale, proposte tra altre parti del processo, salvo che si tratti di giudizio a litisconsorzio necessario o di domande avvinte da un nesso di pregiudizialità-dipendenza o di incompatibilità-esclusione determinante l'inscindibilità dell'accertamento dei rapporti che ne formano oggetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto conforme a diritto la decisione del giudice di merito il quale, investito dell'istanza ex art. 186 quater c.p.c. avanzata dalla sola parte attrice al fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, aveva limitato la pronuncia anticipatoria a tale domanda, disponendo, in difetto di specifica istanza ex art. 186 quater c.p.c. delle parti convenute, l'implicita separazione della causa così definita dalle domande di garanzia da queste ultime proposte nei confronti degli assicuratori chiamati in causa).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27984 del 31/10/2019 (Rv. 655575 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_186_4, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_104, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332

Qualificazione giuridica delle questioni sostanziali o processuali - Potere della S.C. di provvedervi anche d'ufficio - Condizioni - Fattispecie.
L'esatta qualificazione giuridica delle questioni dedotte in giudizio - sostanziali, attinenti al rapporto, o processuali, attinenti all'azione e all'eccezione - può essere operata, anche d'ufficio, dalla Corte di cassazione, nell'esercizio dell'istituzionale potere di censura degli errori di diritto, ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state compiutamente prospettate nella pregressa fase di merito dalla parte interessata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha qualificato il rapporto emergente da due atti unilaterali intercorsi tra il terzo e la banca come espromissione e non già come accollo con effetti liberatori per il fallimento ”accollato”, come ritenuto erroneamente dalla Corte d'appello senza considerare la mancata adesione del fallimento al patto).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27542 del 28/10/2019 (Rv. 655774 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Civ_art_1272, Cod_Civ_art_1273

Contratto a progetto - Professioni intellettuali - Deroga - Eccezione in senso stretto - Conseguenze.
In tema di lavoro a progetto, la deroga prevista in favore di coloro che svolgono una professione intellettuale, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, introduce nel processo un nuovo tema di indagine riconducibile ad un'eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d'ufficio, né proponibile per la prima volta nel corso del giudizio o in appello.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27388 del 25/10/2019 (Rv. 655521 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345

Circostanze dedotte per sorreggere una domanda (o eccezione) ritenute dal giudice di merito generiche senza ulteriori precisazioni - Violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. o dell'art. 112 c.p.c. - Insussistenza - Censura ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 o n. 5, c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni.
Nel caso in cui il giudice del merito abbia ritenuto, senza ulteriori precisazioni, che le circostanze dedotte per sorreggere una certa domanda (o eccezione) siano generiche ed inidonee a dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso (o dell'eccezione), non può ritenersi sussistente né la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, né la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, mentre, qualora si assuma che una tale pronuncia comporti la mancata valorizzazione di fatti che si ritengano essere stati affermati dalla parte con modalità sufficientemente specifiche, può ammettersi censura, da articolare nel rigoroso rispetto dei criteri di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., qualora uno o più dei predetti fatti integrino direttamente elementi costitutivi della fattispecie astratta e dunque per violazione della norma sostanziale, oppure ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di una o più di tali circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell'accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 26764 del 21/10/2019 (Rv. 655514 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_360_1

Azione di nullità contrattuale - Rilievo ufficioso di una causa di nullità diversa da quella prospettata - Instaurazione del contraddittorio - Necessità - Anche in appello - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Il giudice innanzi al quale sia proposta una domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che sia desumibile dai fatti dedotti in giudizio ed abbia carattere assorbente, con l'unico limite di dovere instaurare il contraddittorio prima di statuire sul punto. Tale rilievo è doveroso anche in grado di appello, perché si tratta di una questione che attiene ai fatti costitutivi della pretesa azionata ed integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio ex art. 345 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che non aveva rilevato d'ufficio la nullità del contratto di vitalizio alimentare per difetto di causa, in particolare per difetto di alea, in ragione della grave patologia che affliggeva il vitaliziato e che lasciava presumere l'imminente suo decesso, in un giudizio in cui il medesimo contratto era stato impugnato per altre ragioni).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26495 del 17/10/2019 (Rv. 655652 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'appello civile ex art. 622 c.p.p. - Contenuto della domanda della parte civile - Modificabilità - Esclusione - Domanda originaria di condanna generica - Richiesta di liquidazione del danno formulata nel giudizio di rinvio - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento
Qualora la parte civile abbia infruttuosamente esercitato l'azione civile in sede penale, nel giudizio di rinvio disposto dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 622 c.p.p. in seguito ad annullamento della sentenza penale per i soli effetti civili, il contenuto della domanda della parte civile non può essere ridotto o ampliato, né il giudice del rinvio può ammettere domande nuove volte ad ottenere la liquidazione del danno, ove in sede penale la parte civile abbia chiesto solamente una condanna generica, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 539 c.p.p., riflettente la fattispecie di cui all'art. 278 c.p.c. relativa alla pronuncia non definitiva con riserva al prosieguo per la liquidazione dei danni.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25918 del 15/10/2019 (Rv. 655377 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_112

Liquidazione del danno - Superamento dei limiti quantitativi indicati dal danneggiato per ciascuna voce di danno - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere, travalicandole, dalle specifiche indicazioni quantitative della parte in ordine a ciascuna delle voci di danno elencate in domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative (come sarebbe lecito concludere allorché la parte, pur dopo l'indicazione, chieda comunque che il danno sia liquidato secondo giustizia ed equità). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel risarcire il danno biologico occorso alla lavoratrice in conseguenza della ritardata reintegra nel posto di lavoro, lo aveva liquidato nella misura richiesta nell'appello incidentale, in mancanza della richiesta di liquidazione di somme anche maggiori eventualmente risultanti da un diverso accertamento).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 25690 del 11/10/2019 (Rv. 655484 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_2043

Eccezioni in senso lato - Specifica e tempestiva allegazione della parte - Necessità - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio anche in appello - Ammissibilità - Condizioni - Documentazione dei fatti "ex actis" - Sufficienza - Fondamento - Poteri istruttori d'ufficio ex art. 437 c.p.c. - Configurabilità - Fattispecie.
Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato, attesa la distinzione rispetto a quelle in senso stretto, non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis"; ne consegue che in presenza di una eccezione in senso lato il giudice può esercitare anche i propri poteri officiosi al fine di ammettere le prove indispensabili, cioè quelle idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli eventi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato il rifiuto di ricevere la lettera di licenziamento, annotato in calce alla lettera prodotta in giudizio dal datore di lavoro, come eccezione in senso lato dunque non soggetta a preclusioni, con conseguente legittimità degli esercitati poteri istruttori).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25434 del 10/10/2019 (Rv. 655426 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345

Accertamento d'ufficio della riconoscibilità del vizio - Legittimità - Fondamento.
Il giudice davanti al quale è stata proposta l'azione fondata sulla garanzia per vizi ha il potere- dovere di accertare non solo se sussistano i vizi lamentati, ma anche se questi siano facilmente riconoscibili, trattandosi di un elemento costitutivo del diritto di credito azionato, come tale rilevabile d'ufficio, e non di un'eccezione proponibile soltanto dalla parte interessata.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 23721 del 24/09/2019 (Rv. 655343 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1491, Cod_Proc_Civ_art_112

Allegazione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa attorea - Attività di parte - Rilevazione dei suddetti fatti ai fini della decisione - Potere-dovere del giudice tranne nelle ipotesi prevedenti l'intervento della parte per necessità "strutturale" o espressa previsione normativa - Legittima acquisizione dei suddetti fatti al processo secondo i tempi e modi previsti dalla specifica disciplina processuale - Necessità - Fattispecie.
In relazione all'opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione. Infatti, mentre il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto, soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), il secondo spetta alla parte (ed è soggetto, perciò, alle preclusioni stabilite per le attività di parte) solo qualora la manifestazione della sua volontà sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nell'ipotesi di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente indichino come indispensabile l'iniziativa di parte; in ogni altro caso, si deve ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenze imposte, atteso che il generale potere-dovere di rilievo d'ufficio delle eccezioni facente capo al giudice si traduce semplicemente nell'attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, purché la richiesta della parte non sia strutturalmente necessaria o espressamente prevista, essendo, però, in entrambe le situazioni necessario che i predetti fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti al processo e provati. (Nella specie, in un giudizio avente ad oggetto la domanda di adempimento delle obbligazioni derivanti da un contratto di finanziamento proposta dalla banca nei confronti del fideiussore della mutuataria, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice d'appello avesse esaminato l'eccezione di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c., formulata dalla banca per la prima volta in secondo grado al fine contrastare l'eccezione di decadenza da detto termine svolta dal fideiussore, trattandosi di mera difesa vertente su un fatto risultante dallo stesso contratto di finanziamento versato in atti sin dal giudizio di primo grado).
Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 20317 del 26/07/2019 (Rv. 654871 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_345

Estinzione del rapporto - licenziamento individuale - Discriminazione diretta ed indiretta - Oneri di allegazione del lavoratore - Differenze - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di comportamenti datoriali discriminatori, nel caso di discriminazione diretta la disparità di trattamento è determinata dalla condotta, nel caso di discriminazione indiretta la disparità vietata è l'effetto di un atto, di un patto, di una disposizione, di una prassi in sé legittima; ne consegue che, essendo diversi i presupposti di fatto e, conseguentemente, le allegazioni che devono sorreggere le rispettive azioni, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice che senza una specifica richiesta, ed in mancanza di specifiche allegazioni, pur nell'identità del "petitum", muti la "causa petendi" e qualifichi come diretta la discriminazione indiretta prospettata dalla parte. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato come richiesta di accertamento di discriminazione diretta la domanda di un lavoratore, che chiedeva venisse dichiarato nullo il licenziamento intimatogli per essere indirettamente discriminatoria la disciplina collettiva sul comporto quando applicata ai lavoratori disabili, sostituendo la "causa petendi" dedotta con altra fondata su un fatto diverso da quello allegato).
Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 20204 del 25/07/2019 (Rv. 654788 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - errore "in procedendo"- Accertamento in ordine alla ricorrenza di "error in procedendo" del giudice di merito - Poteri della Corte di cassazione - Oneri gravanti sul ricorrente.
La Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in "error in procedendo", è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio", né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato.
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 20181 del 25/07/2019 (Rv. 654876 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366

Eccezione di inoperatività di polizza assicurativa - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Conseguenze - Deduzione per la prima volta in appello - Necessità di specifica e tempestiva allegazione della parte - Esclusione - Fondamento.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18742 del 12/07/2019 (Rv. 654453 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_1917

Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - qualifiche - impiegato privato (nozione, differenze con l'operaio, distinzioni) - Danno biologico - Liquidazione - Invalidità temporanea - Domanda specifica - Necessità - Ragioni.
La lesione dell'integrità psicofisica, da cui scaturisce il danno biologico, può determinare una invalidità tanto temporanea quanto permanente, pregiudizi che, pur avendo medesima natura giuridica, non si implicano a vicenda in quanto diversi in fatto; ne consegue che, ai fini del riconoscimento del danno da invalidità temporanea, si richiede una specifica domanda, supportata dalle relative allegazioni in fatto, senza che sia sufficiente quella di risarcimento del danno biologico complessivo.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 18560 del 10/07/2019 (Rv. 654486 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112

Riforma della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva - Domanda di restituzione proposta in sede di gravame - Omissione di pronuncia del giudice di appello - Proponibilità del ricorso per cassazione o, in via alternativa, del procedimento ex art. 287 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni - Alternatività dei rimedi.
E' ammissibile il ricorso per cassazione contro la decisione del giudice che, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., nell'accogliere l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva di condanna, ometta di ordinare la restituzione di ciò che è stato corrisposto in forza della pronuncia riformata, benché la relativa domanda fosse stata ritualmente introdotta con l'atto di gravame. Peraltro, ove la condanna alle restituzioni sia sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale sia nell'"an" sia nel "quantum" del provvedimento, può essere azionata anche la procedura di correzione dell'errore materiale, dovendosi ritenere che i due rimedi, qualora la statuizione acceda al "decisum" della controversia e non siano necessarie ulteriori indagini o determinazioni sostanziali, siano fra loro alternativi.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17664 del 02/07/2019 (Rv. 654676 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_389

Acque - Vizio di extrapetizione - Art. 204 r.d. n. 1775 del 1933 - Rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura del 1865 - Impugnazione esperibile - Ricorso per cassazione - Esclusione - Istanza di rettificazione - Necessità.
Ai sensi dell'art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 - che opera un rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 - qualora il Tribunale Superiore delle acque pubbliche sia incorso nel vizio di extrapetizione, l'impugnazione esperibile è l'istanza di rettificazione al medesimo Tribunale superiore e non il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione di cui ai successivi artt. 200 - 202 dello stesso T.U., esperibile invece in caso di omesso esame di un motivo, non rientrando quest'ultima ipotesi tra quelle per cui è prevista la rettificazione ai sensi del citato art. 204.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 16979 del 25/06/2019 (Rv. 654370 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112

Contratti bancari - Contratto di conto corrente assistito da apertura di credito – Azione di ripetizione dell’indebito del correntista – Eccezione di prescrizione estintiva della banca – Contenuto – Necessità di indicare le specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte - Esclusione.
In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 15895 del 13/06/2019 (Rv. 654580 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1843, Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2938, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
15895
2019

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - determinazione (stima) - opposizione alla stima - Oggetto del giudizio - Quantificazione dell'indennità - Congruità e conformità ai criteri di legge - Principio della domanda - Coordinamento - Necessità - Determinazione di una somma inferiore rispetto alla stima amministrativa - Ammissibilità - Condizioni.
In materia di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione o di occupazione temporanea, oggetto del giudizio è la congruità e conformità di essa ai criteri di legge, principi che devono essere coordinati con quello della domanda, con la conseguenza che l'opposizione formulata dall'espropriato potrà condurre solo alla determinazione di un'indennità maggiore, e non inferiore, rispetto a quella calcolata in sede amministrativa, in difetto di una domanda formulata dall'espropriante. Pertanto, nel caso in cui l'accertamento giudiziario conduca ad un risultato sfavorevole per l'espropriato opponente, il giudice dovrà limitarsi a respingere la domanda, altrimenti incorrendo nel vizio di ultrapetizione, salvo che il promotore dell'espropriazione, convenuto in opposizione, abbia ritualmente proposto domanda riconvenzionale di riduzione dell'ammontare.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 15414 del 06/06/2019 (Rv. 654650 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_167

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia - Mancata statuizione su un motivo di impugnazione - Rigetto di altro motivo implicante la reiezione del motivo non espressamente esaminato - Omessa pronuncia - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019 (Rv. 654304 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112

Ordinario giudizio di cognizione - Valutazione autonoma della fondatezza della domanda - Necessità - Specifica ed espressa domanda del ricorrente - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
L’opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto.
(Nella specie, la S. C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che si era limitata a revocare il decreto ingiuntivo, senza emettere sentenza di condanna al pagamento della minore somma risultata dovuta, in quanto l'opposto, nel costituirsi, aveva chiesto solo la conferma dell'ingiunzione e non anche l'accertamento del credito per un importo minore).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14486 del 28/05/2019 (Rv. 654022 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 112 – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
Cod. Proc. Civ. art. 643 – Notificazione del decreto
Cod. Proc. Civ. art. 645 – Opposizione
Cod. Proc. Civ. art. 653 – Rigetto o accoglimento parziale dell’opposizione

Conseguenti limiti del giudizio - Esame di questione non espressamente formulata ma tacitamente proposta - Vizio di ultrapetizione - Esclusione.
Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata ma da ritenersi tacitamente proposta per essere l'antecedente logico e giuridico di quelle espressamente dedotte.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13964 del 23/05/2019 (Rv. 654088 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 112 – Corrispondenza tra il il chiesto e il pronunciato

Potere del giudice del merito - Accertamento e valutazione del contenuto sostanziale della pretesa - Necessità - Elementi di riferimento - Sindacato di legittimità - Limiti.
Il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta.
Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13602 del 21/05/2019 (Rv. 653921 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 360.1 - Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
Cod. Proc. Civ. art. 099 – Principio della domanda
Cod. Proc. Civ. art. 112 – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

Diversa qualificazione del contratto da parte del giudice d'appello - Ammissibilità - Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - In genere.
Il giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il "petitum" e la "causa petendi" ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso vertente sull'erroneo inquadramento, da parte dei giudici di merito, del contratto dedotto in giudizio nella disciplina del trasporto di merci per conto di terzi, in ragione del fatto che tale qualificazione giuridica non era stata oggetto di esplicito motivo di gravame, avendo la ricorrente proposto appello al solo fine di contestare che al rapporto, così come qualificato, si applicasse il sistema delle c.d. tariffe a forcella).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12875 del 15/05/2019 (Rv. 653896 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 112 – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
Cod. Proc. Civ. art. 342 – Forma dell’appello
Cod. Proc. Civ. art. 346 – Decadenza delle domande e delle eccezioni non riproposte
Cod. Proc. Civ. art. 324 – Cosa giudicata formale

Giusto motivo di compensazione, ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo anteriore alla novella "ex lege" n. 263 del 2005 - Esclusione - Fondamento.
Il dichiarato assorbimento di una questione prospettata dalla parte non consente di configurare, nei suoi confronti, una soccombenza parziale e non costituisce, pertanto, giusto motivo per la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione anteriore alla novella introdotta con la l. n. 263 del 2005, dovendo tale statuizione essere sorretta da giustificazioni adeguate e, ancorché non specificamente riferite alla pronuncia di compensazione, inequivocamente desumibili dalla motivazione della decisione di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12633 del 13/05/2019 (Rv. 653849 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 092 – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
Cod. Proc. Civ. art. 112 – Corrispendenza tra il chiesto e il pronunciato
Cod. Proc. Civ. art. 279 – Forma dei provvedimenti del collegio

Accertamento di un vizio di ultrapetizione nella sentenza di primo grado - Rimessione della causa al primo giudice
Il giudice d'appello, il quale accerti un vizio di ultrapetizione a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12570 del 10/05/2019 (Rv. 653812 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 112 – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
Cod. Proc. Civ. art. 354 – Rimessione al primo giudice per altri motivi
fine
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