D'ingiunzione - decreto - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17032 del 25/06/2025 (Rv. 675441 - 01)Opposizione - sospensione dell'esecuzione provvisoria - competenza civile - regolamento di competenza - Opposizione a decreto ingiuntivo - Istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto - Decisione sulla competenza ai fini della pronuncia su tale istanza - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
In pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ordinanza, con la quale venga negata o concessa la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto, ha natura interinale ed è produttiva di effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione, senza interferire sulla definizione della causa, sicché non è impugnabile con regolamento di competenza neppure se la questione sulla competenza sia stata sommariamente delibata allo scopo di decidere sulla sussistenza o meno delle condizioni per la concessione della richiesta sospensione, attesa la natura strumentale e provvisoria del provvedimento, che non comporta alcuna decisione definitiva, neppure implicita, sulla competenza stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17032 del 25/06/2025 (Rv. 675441 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_649 …...
Sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11815 del 05/05/2025 (Rv. 674766 - 01)Comunita' europea - giudice nazionale - rimessione degli atti - Pregiudiziale comunitaria - Giudizio pendente innanzi alla CGUE - Riproposizione davanti ad altro giudice nazionale, non di ultima istanza, della stessa questione dipendente dall'adottanda decisione del giudice comunitario - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Legittimità - Adozione da parte del giudice di pace - Regolamento di competenza - Ammissibilità.
In tema di pregiudiziale comunitaria, il giudice nazionale, non di ultima istanza, innanzi al quale è proposta una controversia la cui decisione dipende da una questione già precedentemente sottoposta all'esame della CGUE, può legittimamente sospendere il giudizio in attesa della pronunzia della Corte di Lussemburgo, senza necessità di sollevare la medesima questione dinanzi alla giustizia eurounitaria e ferma restando la possibilità di impugnare con il regolamento necessario di competenza il provvedimento di sospensione, ancorché adottato dal giudice di pace.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11815 del 05/05/2025 (Rv. 674766 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_046, Cod_Proc_Civ_art_295
  …...
Opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10037 del 12/04/2024 (Rv. 670776-01)Competenza civile - regolamento di competenza - Ordinanza di vendita - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento - Controllo della competenza sull’esecuzione - Modalità.
L'ordinanza di vendita, emessa dal giudice dell'esecuzione immobiliare, non è impugnabile con il regolamento di competenza, sia perché, limitandosi a disporre la vendita del compendio pignorato, non contiene, neppure implicitamente, alcuna statuizione sulla competenza, sia perché, in generale, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, ove anche contengano una statuizione - negativa o affermativa - della competenza del giudice che li ha emessi, sono impugnabili dalle parti solo con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., sicché il controllo della competenza sull'esecuzione si estrinseca attraverso l'impugnazione, mediante il regolamento di competenza, della sentenza di accoglimento o di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10037 del 12/04/2024 (Rv. 670776-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_026_2, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_187 …...
Appello - competenza civile - regolamento di competenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9178 del 05/04/2024 (Rv. 670711-01)Procedimenti dinanzi al giudice di pace - Declinatoria di competenza - Appello avverso tale pronuncia - Conflitto negativo elevato dal tribunale - Inammissibilità - Fondamento - Conseguenze.
In caso di appello avverso una pronuncia del giudice di pace declinatoria di competenza, è inammissibile il conflitto negativo elevato dal tribunale, poiché tale potere è riconosciuto, ex art. 45 c.p.c., solo al giudice adito in riassunzione all'esito di statuizione di incompetenza; ne deriva la restituzione degli atti al tribunale, essendo escluso l'onere delle parti di riassumere il processo, in ragione dell'iniziativa officiosa del giudice d'appello.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9178 del 05/04/2024 (Rv. 670711-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_046, Cod_Proc_Civ_art_050, Cod_Proc_Civ_art_339 …...
Regolamento di competenza - procedimento civile - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3134 del 02/02/2024 (Rv. 670083-01)Litisconsorzio - necessario - provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - ordine delle questioni - pregiudiziali - Nullità del procedimento per pretermissione di litisconsorti necessari - Rilevabilità d’ufficio - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.
La nullità del procedimento per pretermissione di litisconsorti necessari è rilevabile d'ufficio, anche per la prima volta nel giudizio di legittimità e pure in sede di regolamento di competenza, perché la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito determinerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio, inevitabilmente destinato a concludersi con una pronuncia inutiliter data, essendo la questione della corretta instaurazione del rapporto processuale preliminare rispetto a quella concernente la competenza.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3134 del 02/02/2024 (Rv. 670083-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Predisposizione di clausola derogativa della competenza territoriale – Cass. n. 33922/2022Competenza civile - competenza per territorio - foro generale - Deroga alla competenza - Accordo delle parti e forma dell'accordo - Contratto concluso su modulo a stampa - Predisposizione di clausola derogativa della competenza territoriale - Approvazione specifica da parte dell'altro contraente - Questione di validità del contratto - Inefficacia della deroga - Esclusione - Fondamento.
In sede di regolamento di competenza, allorquando risulti accertata l'avvenuta stipulazione, su modulo a stampa predisposto da una di esse, di un contratto contenente una clausola derogativa della competenza per territorio specificamente approvata per iscritto dall'altra, nessun rilievo può avere, ai fini della efficacia di tale deroga, il fatto che sia in discussione la validità del contratto, trattandosi di questione che appartiene al merito della controversia.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33922 del 17/11/2022 (Rv. 666423 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043
Corte
Cassazione
33922
2022 …...
Decisione del giudice circa l'esistenza o la validità di un arbitrato irrituale – Cass. n. 33149/2022Arbitrato - arbitrato irrituale (o libero) - Decisione del giudice circa l'esistenza o la validità di un arbitrato irrituale - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.
In tema di arbitrato, la decisione del giudice ordinario che affermi o neghi l'esistenza o la validità di un arbitrato irrituale e che dunque, nel primo caso, non pronunci sulla controversia dichiarando che deve avere luogo l'arbitrato irrituale e, nel secondo, dichiari che la decisione del giudice ordinario può avere luogo, non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell'arbitrato irrituale determina l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l'art. 819 ter c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33149 del 10/11/2022 (Rv. 666233 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_808, Cod_Proc_Civ_art_819_3, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043
Corte
Cassazione
33149
2022 …...
Regolamento facoltativo di competenza avverso sentenza di primo grado – Cass. n. 3099/2022Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione - rilevabilità di ufficio - Competenza civile - regolamento di competenza - Regolamento facoltativo di competenza avverso sentenza di primo grado - Rilevazione d'ufficio del difetto di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.
Qualora una sentenza di primo grado, recante l'espressa affermazione della giurisdizione dell'adito giudice ordinario e la successiva declinatoria della sua competenza, sia stata impugnata con regolamento di competenza, da qualificarsi come facoltativo, la Corte di cassazione, non essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione, giusta l'art. 43, comma 3, primo periodo, c.p.c., può rilevarne d'ufficio il difetto da parte di quel giudice ai sensi dell'art. 37 c.p.c., attesi i concorrenti principi di pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza, di economia processuale e di ragionevole durata del processo, nonché l'attribuzione costituzionalmente riservata alla S.C. di tutte le predette questioni ed il rilievo che la sua statuizione sulla sola questione di competenza risulterebbe "inutiliter data" a seguito di un esito del processo di impugnazione su quella di giurisdizione nel senso del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 3099 del 02/02/2022 (Rv. 663839 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043
Corte
Cassazione
3099
2022 …...
Provvedimento del giudice dell'esecuzione – Cass. n. 3040/2022Competenza civile - regolamento di competenza - Provvedimento del giudice dell'esecuzione - Affermazione o negazione della propria competenza - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
Avverso il provvedimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione nell'esercizio dei suoi poteri di gestione dello svolgimento del processo esecutivo, sia esso affermativo o negativo della propria competenza, è proponibile solo l'opposizione agli atti esecutivi e non il regolamento di competenza il quale, se proposto, va dichiarato inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3040 del 01/02/2022 (Rv. 664067 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_026, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_187
Corte
Cassazione
3040
2022 …...
Questione della ripartizione della giurisdizione tra giudici di diversi Stati – Cass. n. 4779/2021Competenza civile - regolamento di competenza - Questione della ripartizione della giurisdizione tra giudici di diversi Stati - Deducibilità - Esclusione.
Non può essere proposta in cassazione con regolamento di competenza la questione della ripartizione della giurisdizione tra giudici di diversi Stati.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4779 del 23/02/2021 (Rv. 660752 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_043 …...
Statuizione sulla competenza - Impugnazione – Cass. n. 711/2021Competenza civile - regolamento di competenza - Giudice di pace - Statuizione sulla competenza - Impugnazione - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento. Impugnazioni civili - appello - appellabilita' (provvedimenti appellabili) - sentenze - del conciliatore - In genere.
La statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell'art.46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 711 del 18/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_046
  …...
Impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Cass. n. 26427/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Elemento accessorio o pertinenza della stessa - Conseguenze - Termine breve per la proposizione di altre impugnazioni - Sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge - Fondamento - Fattispecie.
La notificazione dell'impugnazione equivale, sia per il notificante che per il destinatario, alla notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altre impugnazioni, restando comunque salva la sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge, poiché tale equiparazione non influisce sul regime sospensivo esplicitato dalle norme. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione d'appello, che non aveva rilevato la tardività dell'impugnazione proposta dopo l'istanza di regolamento di competenza, sebbene fosse decorso il termine breve per appellare, computato a partire dalla comunicazione della decisione sul regolamento, stante l'effetto sospensivo di cui all'art. 43 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26427 del 20/11/2020 (Rv. 659861 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_048, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
Impugnazioni civili
Termine breve
corte
cassazione
26427
2020 …...
Notificazione dell'impugnazione - Cass. n. 26427/2020Impugnazioni civili – decorrenza - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini – decorrenza - Notificazione dell'impugnazione - Equivalenza alla notificazione della sentenza - Conseguenze - Termine breve per la proposizione di altre impugnazioni - Sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge - Fondamento - Fattispecie.
La notificazione dell'impugnazione equivale, sia per il notificante che per il destinatario, alla notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altre impugnazioni, restando comunque salva la sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge, poiché tale equiparazione non influisce sul regime sospensivo esplicitato dalle norme. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione d'appello, che non aveva rilevato la tardività dell'impugnazione proposta dopo l'istanza di regolamento di competenza, sebbene fosse decorso il termine breve per appellare, computato a partire dalla comunicazione della decisione sul regolamento, stante l'effetto sospensivo di cui all'art. 43 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26427 del 20/11/2020 (Rv. 659861 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_048, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
corte
cassazione
26427
2020 …...
Sentenza d'incompetenza territoriale - giudice di pace – Cass. n. 21975/2020Competenza civile - regolamento di competenza - Procedimenti davanti al giudice di pace - Opposizione a decreto ingiuntivo - Sentenza d'incompetenza territoriale e revoca del decreto opposto - Impugnazione - Regolamento di competenza - Esclusione - Appello - Ammissibilità.
In tema di procedimenti davanti al giudice di pace, la sentenza che, a definizione del giudizio di opposizione, accolga l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria e, conseguentemente, revochi il decreto ingiuntivo opposto, pur non integrando una decisione nel merito della vertenza, contenendo solo statuizioni in rito, non può essere impugnata con il regolamento di competenza, espressamente escluso dall'art. 46 c.p.c., ma è soggetta ad appello, secondo quanto previsto dall'art. 339 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21975 del 12/10/2020 (Rv. 659398 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_046, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_637, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
corte
cassazione
21975
2020 …...
Regolamento di competenza - Cass. n. 20996/2020competenza civile - regolamento di competenza - Necessità di interpretazione di clausola contrattuale - Poteri della S.C. - Fondamento.
L'interpretazione di una clausola contrattuale, ai fini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri della Corte di cassazione che, in tale materia, è anche giudice del fatto, dovendo accertare se sia stato commesso un errore di rito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20996 del 02/10/2020 (Rv. 659562 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Civ_art_1362, Cod_Proc_Civ_art_028
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
corte
cassazione
20996
2020 …...
Eccezione di incompetenza - Proposizione in via gradata rispetto al merito - Cass. n. 15818/2020Competenza civile - incompetenza - Eccezione di incompetenza - Proposizione in via gradata rispetto al merito - Effetti - Inesistenza della formulazione dell'eccezione - Fondamento.
L'eccezione di incompetenza non può essere sollevata in via solo gradata rispetto alla richiesta di accoglimento o di rigetto delle domande di merito proposte dalle parti nel giudizio, tenuto conto dell’indefettibile carattere preliminare dell'eccezione stessa e della manifesta incompatibilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronunzia sul merito, in via principale - che implica il riconoscimento dell'esistenza in concreto della "potestas judicandi" del giudice adito - e la proposizione di un'eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminarsi solo nell'ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l'ha sollevata; ne consegue che deve intendersi come non proposta l'eccezione di incompetenza formulata in via di appello incidentale e condizionata all'accoglimento dell'appello principale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15818 del 23/07/2020 (Rv. 658524 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_371_1
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
corte
cassazione
15818
2020 …...
Regolamento di competenza - Natura impugnatoria - Cass. n. 13636/2020Competenza civile - regolamento di competenza - Regolamento di competenza - Natura impugnatoria - Conseguenze - Raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto – Applicabilità - spese giudiziali civili - di cassazione .
In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, ove lo stesso venga integralmente rigettato il ricorrente può essere obbligato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, introdotto, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2020 (Rv. 658724 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_043
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
corte
cassazione
13636
2020 …...
Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 10932/2020Regolamento facoltativo di competenza - Sentenza sulla competenza e sul merito - Impugnazione della sola pronuncia sulla competenza - Regolamento di competenza - Obbligatorietà.
L'art. 43 c.p.c., che disciplina il regolamento facoltativo di competenza in relazione alle sentenze che abbiano pronunciato sulla competenza insieme con il merito, non attribuisce una assoluta ed indiscriminata facoltà di scelta tra il regolamento e l'impugnazione ordinaria, ma consente quest'ultima soltanto quando, secondo il testuale dettato della norma, "insieme con la pronunzia sulla competenza, si impugna quella sul merito". Pertanto, ove la sentenza sia impugnata limitatamente alla prima pronunzia, l'unico mezzo di impugnazione ammesso è il regolamento di competenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10932 del 09/06/2020 (Rv. 658217 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_043
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
10932
2020 …...
Competenza civile - connessione di cause - accertamenti incidentali - Cass. n. 8043/2020Accertamento incidentale circa l'esistenza, la validità o l'efficacia di un rapporto contrattuale "inter alios" - Fatto storico costitutivo della domanda dell'attore - Rilevanza di tale accertamento incidentale ai fini della competenza - Esclusione - Fondamento -questioni processuali e comuni alle sezioni
Qualora l'attore deduca in giudizio, come fatto storico costitutivo della propria domanda nei confronti del convenuto, l'accertamento dell'esistenza, della validità o dell'efficacia di un negozio "inter alios" senza evocare in giudizio tutte le parti di quel rapporto, difetta una vera e propria domanda volta a regolare gli effetti giuridici del rapporto contrattuale presupposto; pertanto, ai fini dell'individuazione del giudice competente per materia, valore o territorio, deve aversi esclusivo riguardo alla domanda proposta contro il convenuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la competenza per materia del tribunale delle imprese ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 168 del 2003 relativamente a una causa nella quale l'attore, cedente di partecipazioni sociali, aveva dedotto, senza coinvolgere nel giudizio il cessionario, la risoluzione della cessione - da accertare, dunque, in via meramente incidentale - quale fatto presupposto della risoluzione dell'obbligazione di rilasciare al convenuto un complesso immobiliare).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8043 del 22/04/2020 (Rv. 657582 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_043 Cod_Proc_Civ_art_040
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
8043
2020 …...
Capacita' della persona fisica - capacita' di agire – Cass. n. 7241/2020Amministrazione di sostegno - Istanza di regolamento di competenza - Sottoscrizione del ricorso da parte del solo beneficiario - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di amministrazione di sostegno, l'istanza di regolamento di competenza può essere sottoscritta anche dalla parte personalmente, atteso che il relativo procedimento, a differenza di quelli d'interdizione o inabilitazione, non richiede il ministero di un difensore, almeno nelle ipotesi, corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento abbia ad oggetto esclusivamente l'individuazione di singoli atti, o categorie di essi, in relazione ai quali è richiesto l'intervento dell'amministratore e non incida sui diritti fondamentali della persona attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o per l'inabilitato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7241 del 13/03/2020 (Rv. 657558 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_720_1, Cod_Civ_art_0407, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_086
corte
cassazione
7241
2020 …...
Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 7055/2020Questione sulla competenza - Necessità del preliminare accertamento della corretta instaurazione del contraddittorio - Fondamento - Omissione di tale accertamento - Impugnazione - Mezzo - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.
La questione della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio riguarda la corretta costituzione del rapporto processuale e, quindi, deve essere esaminata prima di quella concernente la competenza, la quale presuppone pur sempre l'instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti; ne consegue che la decisione del giudice del merito, dichiaratosi incompetente nonostante una delle parti non fosse stata regolarmente convenuta, è censurabile con il mezzo del regolamento di competenza poiché anche l'integrità del contraddittorio attiene "in modo diretto e necessario alla competenza".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7055 del 12/03/2020 (Rv. 657559 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_049, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_279
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
7055
2020 …...
Giurisdizione civile - difetto di giurisdizione - rilevabilita' di ufficio - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5298 del 27/02/2020 (Rv. 657010 - 01)Questione di giurisdizione e di competenza - Pregiudizialità - Deroghe - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Le questioni di giurisdizione sono sempre pregiudiziali rispetto a quelle di competenza, salvo che vengano in rilievo norme o principi costituzionali ovvero espressivi di interessi e di valori di rilievo costituzionale, come nei casi di mancanza delle condizioni minime di legalità costituzionale nell'instaurazione del "giusto processo", oppure di formazione del giudicato, esplicito o implicito, sulla giurisdizione. (In attuazione del predetto principio, la S. C. ha dichiarato inammissibili le censure volte a contestare la competenza per materia della corte d'appello, sull'impugnazione del provvedimento del tribunale di revoca di un amministratore di sostegno nominato da un giudice austriaco, a fronte della mancata contestazione, anche implicita, del difetto di giurisdizione del giudice italiano dichiarato dalla stessa corte d'appello nella pronuncia impugnata).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5298 del 27/02/2020 (Rv. 657010 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_ 038, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_382
GIURISDIZIONE CIVILE
DIFETTO DI GIURISDIZIONE
RILEVABILITA' DI UFFICIO
  …...
Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 1278/2020Istanza di regolamento - Requisiti - Assemblaggio in sequenza cronologica degli atti di causa fotocopiati -Sufficienza - Condizioni - Esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali - Necessità -Omissione - Conseguenze.
È inammissibile per inosservanza del requisito di cui al n. 3 del comma 1 dell'art. 366 c.p.c. il ricorso per regolamento di competenza che pretenda di assolvere a tale requisito - applicabile anche a detto mezzo di impugnazione - mediante l'assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad esso faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, né in via autonoma prima dell'articolazione dei motivi né nell'ambito della loro illustrazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1278 del 21/01/2020 (Rv. 656591 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_366_1
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
1278
2020
  …...
Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria – Cass. n. 24444/2019Società di capitali - Delibera di aumento del capitale sociale - Esecuzione - Fallimento della società - Clausola compromissoria statutaria - Opponibilità al curatore - Sussistenza - Fattispecie.
Società - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - costituzione - modi di formazione del capitale - limite legale - conferimenti - mancato pagamento delle quote In genere.
La controversia avente ad oggetto l'esecuzione della delibera di aumento del capitale sociale di una società è compromettibile in arbitri, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2003, poiché relativa a diritti inerenti al rapporto sociale inscindibilmente correlati alla partecipazione del socio, sicché, nel caso di fallimento della società, la clausola compromissoria statutaria resta opponibile al curatore fallimentare che agisca per l'esecuzione dell'aumento deliberato. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto la competenza arbitrale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso su richiesta del curatore dal giudice delegato, ex art. 150 l.fall., nei confronti di un socio della fallita per i versamenti ancora dovuti).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 24444 del 30/09/2019 (Rv. 655346 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2344, Cod_Proc_Civ_art_043, Dlgs_14_2019_art_192, Dlgs_14_2019_art_260
corte
cassazione
24444
2019 …...
Continenza tra cause e obbligazione di garanzia - Cass. Ord. 16077/2019Competenza civile - continenza di cause - Separate domande contro il debitore principale e il fideiussore - Continenza - fidejussione - (nozione, caratteri, distinzioni) In genere.
In tema di continenza tra cause, l'obbligazione di garanzia, pur essendo sussidiaria rispetto a quella garantita, in quanto diretta ad assicurare l'adempimento di una prestazione risultante da un rapporto a cui il fideiussore è rimasto estraneo, è tuttavia caratterizzata da una propria individualità giuridica, cioè da un oggetto e un titolo distinti dall'obbligazione principale, potendo la fideiussione semplice farsi valere non appena il debitore si sia reso inadempiente, senza che sia necessario escuterlo inutilmente in tutto o in parte esperendo un separato giudizio per conseguire la prestazione principale; ne consegue che non sussiste pregiudizialità tra la domanda proposta nei confronti del debitore principale e quella proposta nei confronti del fideiussore, legate al più da un rapporto di connessione impropria, in quanto la diversità dei soggetti delle due cause, impedendo alla decisione dell'una di spiegare efficacia di giudicato nei confronti dell'altra, può evidenziare una mera comunanza di questioni, inidonea a giustificare lo spostamento di competenza in favore del giudice del rapporto principale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16077 del 14/06/2019 (Rv. 654631 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Civ_art_1936, Cod_Civ_art_1944 …...
Regolamento di competenza – Cass. 14476/2019Procedimento per convalida di sfratto - Questione di competenza sollevata aN'udienza di comparizione per contrastare l'istanza di rilascio - Decisione sulla competenza - Natura - Sentenza - Esclusione - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.
Nel procedimento per convalida di sfratto, la questione di competenza, come ogni altra questione volta a contestare la domanda di merito, può ben essere sollevata già nell'udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l'accoglimento dell'eventuale istanza finalizzata a conseguire l'ordinanza di rilascio, ma il suo esame è compiuto in quella sede in funzione della sola decisione su tale domanda incidentale sicché, un'espressa decisione sulla questione di competenza non può essere qualificata come sentenza, dovendo detta questione essere comunque decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito.
Ne consegue che è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una decisione sulla competenza che sia stata adottata all'esito della fase a cognizione sommaria del suddetto procedimento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14476 del 28/05/2019 (Rv. 654306 - 02)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 042 – Regolamento necessario di competenza
Cod. Proc. Civ. art. 043 – Regolamento facoltativo di competenza
Cod. Proc. Civ. art. 279 – Forma dei provvedimenti del collegio
Cod. Proc. Civ. art. 665 – Opposizione, provvedimenti del giudice
Cod. Proc. Civ. art. 667 – Mutamento del rito
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
14476
2019 …...
Regolamento di competenza - regolamento d'ufficio – Cass. 14573/2019Conflitto di competenza tra giudice civile e giudice penale - Regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. - Inammissibilità - Ragioni.
Il problema della ripartizione della "potestas iudicandi", nel plesso giurisdizionale ordinario, tra il giudice civile ed il giudice penale non pone una questione di competenza, secondo la nozione desumibile dal codice di procedura civile, configurabile esclusivamente in riferimento a contestazioni riguardanti l'individuazione del giudice al quale, tra i vari organi di giurisdizione in materia civile, è devoluta la cognizione di una determinata controversia; ne consegue che la violazione delle relative norme non può costituire oggetto di un'istanza di regolamento di competenza, ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p.c., dovendosi altresì escludere la configurabilità di un conflitto negativo ex art. 45 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14573 del 28/05/2019 (Rv. 653942 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 042 – Regolamento necessario di competenza
Cod. Proc. Civ. art. 043 – Regolamento facoltativo di competenza
Cod. Proc. Civ. art. 045 – Conflitto di competenza
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
14573
2019 …...
Incompetenza per territorio – Cass. 13049/2019Eccezione di incompetenza ex art. 23 c.p.c. - Foro speciale esclusivo - Causa tra soci - Mancata contestazione del foro di cui all'art. 19 c.p.c. - Irrilevanza.
In materia di competenza territoriale, la previsione per le cause societarie (comprese quelle tra ex soci o tra soci ed ex soci) del foro speciale esclusivo del luogo in cui ha sede la società, stabilita nell'art. 23 c.p.c. esime la parte eccipiente dall'onere di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti ex art. 19 c.p.c., tanto più che, nel caso di una società priva di personalità giuridica, come nella specie, si presume la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell’attività sociale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13049 del 15/05/2019 (Rv. 653937 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2247 – Contratto di società
Cod. Proc. Civ. art. 023 – Foro per le cause tra soci e tra condimini
Cod. Proc. Civ. art. 043 – Regolamento facoltativo di competenza
Cod. Proc. Civ. art. 019 – Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
13049
2019 …...
Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 11331/2019Diniego di autorizzazione all'astensione - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione - Ragioni.
È inammissibile il regolamento di competenza avverso qualunque provvedimento che decida sull'istanza di astensione del giudice ovvero disponga, rigettandola, la prosecuzione del processo, poiché - ferma restando la convertibilità in motivo di nullità della sentenza dell'eventuale vizio causato dall'incompatibilità del giudice (o dall'omessa sospensione quando invece dovuta), da far valere con gli ordinari mezzi di gravame - detto provvedimento non ha natura decisoria ed anche perché, nell'ordinamento processuale, le questioni attinenti all'astensione del giudice non rilevano sotto il profilo della competenza, dovendosi fare riferimento per i criteri di quest'ultima soltanto all'ufficio al quale il giudice appartiene o che esso riveste e non ai suoi rapporti con la lite o con i litiganti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11331 del 26/04/2019 (Rv. 653611 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_051
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
11331
2019 …...
Competenza civile - regolamento di competenza - Ordinanza di prosecuzione del giudizio con fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni – Cass. n. 10957/2019Impugnabilità con il regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.
Non è ammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con cui il giudice disponga la prosecuzione del giudizio, fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni, poiché tale ordinanza non possiede la natura ed i requisiti di una statuizione irretrattabile sulla competenza, suscettibile di pregiudicare la decisione della causa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10957 del 18/04/2019 (Rv. 653640 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_177, Cod_Proc_Civ_art_189
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
10957
2019 …...
Inammissibilità dell'appello - rilevabilità d'ufficioImpugnazioni civili - appello - ammissibilità ed inammissibilità - inammissibilità dell'appello - mancato rilievo da parte del giudice del merito - rilevabilità d'ufficio in fase di legittimità - configurabilità - conseguenze - cassazione senza rinvio - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26525 del 19/10/2018
>>> La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione. (Nella specie, il giudice d'appello aveva rigettato nel merito il gravame, nonostante il tribunale avesse declinato la propria competenza in relazione alla clausola di compromissione in arbitri contenuta nello statuto della società, di cui le parti erano socie, e la pronuncia fosse perciò impugnabile soltanto col regolamento di competenza).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26525 del 19/10/2018 …...
Competenza civile - regolamento di competenza - in genere - Cass. n. 20679/2018Sentenza di primo grado - Rigetto dell'eccezione di incompetenza ed accoglimento integrale della domanda nel merito - Proposizione di regolamento di competenza ad opera della parte vittoriosa nel merito - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
E' inammissibile, poiché non sorretto dall'interesse all'impugnazione, il regolamento di competenza esperito dalla parte, all'esito di un giudizio risolto nel merito in suo favore, contro il rigetto dell'eccezione di incompetenza da essa proposta. (Nella fattispecie, il giudice di primo grado, sebbene avesse rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale spiegata dalla ricorrente, ne aveva accolto, nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20679 del 08/08/2018
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
20679
2018
  …...
Competenza civile - regolamento di competenza - in genere - Cass. n. 21185/2017Provvedimento del giudice dell'esecuzione - Affermazione o negazione della propria competenza - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
E' inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione affermi o neghi la propria competenza, dato che, in virtù della specialità della disciplina del processo esecutivo, i vizi dei provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione nell'esercizio dei suoi poteri di gestione possono essere fatti valere, oltre che attraverso l'istanza di revoca, solo attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21185 del 13/09/2017
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
21185
2017 …...
Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 18618/2017Decisione del giudice d'appello sul merito e sulla competenza - Impugnazione di entrambe le statuizioni - Mezzo esperibile - Ricorso per cassazione ordinario - Impugnazione della sola decisione sulla competenza - Mezzo esperibile - Regolamento facoltativo di competenza.
Quando il giudice di appello pronunci sentenza con la quale, in via pregiudiziale, risolva questioni inerenti l'ammissibilità dell'appello e, quindi, risolvendo una questione di competenza di cui pure sia stato investito con il gravame, dichiari che la competenza spettava ad un giudice diverso da quello che ha deciso in primo grado e rimetta le parti davanti al giudice dichiarato competente, la sentenza decide sul merito e sulla competenza. Ne consegue che, se la parte soccombente sia sulla questione di merito inerente l'ammissibilità dell'appello sia su quella di competenza intende impugnare entrambe le statuizioni, il mezzo esperibile é soltanto il ricorso per cassazione ordinario, con il quale la Suprema Corte sarà investita ai sensi del n. 2 dell'art. 360 c.p.c., mentre, se la parte intende impugnare solo la decisione sulla competenza e non quella che ha ritenuto ammissibile l'appello, il mezzo di impugnazione é il regolamento facoltativo di competenza.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18618 del 27/07/2017
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
18618
2017
  …...
Impugnazioni civili - appello - ammissibilita' ed inammissibilita' - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16863 del 07/07/2017Inammissibilità dell'appello - Mancato rilievo da parte del giudice del merito - Rilevabilità d'ufficio in fase di legittimità - Configurabilità - Conseguenze - Cassazione senza rinvio - Fattispecie.
La Suprema Corte può rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità dell’appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere, al gravame inammissibilmente spiegato, alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione. (Nella specie, il giudice d'appello non aveva rilevato l'inappellabilità della sentenza con cui il giudice di primo grado aveva declinato la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16863 del 07/07/2017
  …...
impugnazioni civili - appello - ammissibilita' ed inammissibilita' - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16863 del 07/07/2017Inammissibilità dell'appello - Mancato rilievo da parte del giudice del merito - Rilevabilità d'ufficio in fase di legittimità - Configurabilità - Conseguenze - Cassazione senza rinvio - Fattispecie.
La Suprema Corte può rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità dell’appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere, al gravame inammissibilmente spiegato, alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione. (Nella specie, il giudice d'appello non aveva rilevato l'inappellabilità della sentenza con cui il giudice di primo grado aveva declinato la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16863 del 07/07/2017
  …...
Acque - tribunali delle acque pubbliche - competenza e giurisdizione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4699 del 23/02/2017Limiti alla competenza del giudice specializzato – Fattispecie.
In tema di riparto di competenza fra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, non rientrano nella cognizione del giudice specializzato le controversie che, pur ricollegandosi al presupposto della sussistenza di una concessione di acqua pubblica, non investano la legittimità o la portata di quest’ultima e non tocchino, quindi, i relativi interessi pubblici, ma riguardino esclusivamente reciproci obblighi negoziali tra le parti, previsti da fonti contrattuali che semplicemente presuppongano l’attuazione e l’esercizio dei diritti di uso delle acque, di modo che non sia necessaria un’indagine sul contenuto e sui limiti della concessione al fine di individuarne la portata e gli effetti e di stabilire se essa abbia, o meno, l’attitudine ad incidere, modificandoli, sui rapporti tra le parti. (Nella specie, la S.C., sul presupposto dall’assenza di competenza diretta in capo ai comuni sul rilascio delle concessioni in materia di acque pubbliche, ha ritenuto competente il giudice ordinario in merito ad un'azione di nullità di clausola di una convenzione-quadro, che prevedeva la realizzazione di un impianto idroelettrico con derivazione delle acque di un canale pubblico ed in base alla quale la società contraente si era impegnata a corrispondere al comune una “royalty” sul ricavato della vendita dell’energia prodotta).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4699 del 23/02/2017
  …...
Arbitrato - competenza - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 21523 del 25/10/2016Art. 819 ter c.p.c. - Sentenza pronunciate dopo il 2 marzo 2006 - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di arbitrato rituale, l'art. 819-ter c.p.c., introdotto dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, il quale prevede l'impugnabilità con il solo regolamento di competenza delle pronunce affermative o negative della competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato, si applica a tutte le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della citata disposizione (2 marzo 2006), a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo. La soluzione interpretativa si impone in ragione della riconosciuta natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale ed in applicazione del principio "tempus regit actum", per il quale, in assenza di diversa disposizione transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti va desunto dalla disciplina vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione proposta avverso la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda, dovendo tale pronuncia essere rettamente intesa quale sentenza declinatoria della competenza in favore degli arbitri e, dunque, impugnabile soltanto con il regolamento necessario di competenza).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 21523 del 25/10/2016
  …...
Competenza civile - regolamento di competenza - in genere - Cass. n. 21422/2016Decreto ingiuntivo - Opposizione - Incompetenza del giudice che lo ha emesso - Sentenza dichiarativa della nullità del decreto - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.
E' ammissibile l'impugnazione con il regolamento di competenza della sentenza che, in sede di opposizione, abbia pronunciato la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, trattandosi non già di una decisione sul merito ma di una statuizione sulla competenza, rispetto alla quale la dichiarazione di nullità rappresenta un effetto obbligato e non una mera conseguenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21422 del 24/10/2016
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
21422
2016
  …...
Competenza civile - regolamento di competenza - in genere - Cass. n. 21422/2016Poteri di indagine e valutazione della Corte di cassazione - Ambito - Limiti derivanti dalla sentenza impugnata o dalle prospettazioni delle parti - Configurabilità - Esclusione.
L'istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la S.C. del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest'ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, e le consente, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonché di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21422 del 24/10/2016
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
21422
2016 …...
Competenza civile - regolamento di competenza - in genere - Cass. n. 18530/2016Cessazione della materia del contendere - Declaratoria - Natura - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, idonea ad acquisire efficacia di giudicato limitatamente a tale aspetto, ma non a formare il giudicato sostanziale, sicché avverso la stessa è inammissibile l'istanza di regolamento di competenza, essendo priva di rilevanza ogni questione inerente alla determinazione del giudice competente a provvedere sulla domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18530 del 21/09/2016
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
18530
2016
  …...
Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16058 del 02/08/2016Procedimento arbitrale non ancora iniziato - Pronuncia del giudice di primo grado sulla sua competenza - Giudizio proposto dopo il 2 marzo 2016 - Regolamento di competenza - Giudizio proposto prima del 2 marzo 2016 - Appello - Fondamento.
In tema di clausola arbitrale, se il giudice di primo grado si sia pronunciato sulla sua competenza senza che sia iniziato il procedimento arbitrale, trova applicazione non l'art. 819 ter c.p.c., ma il principio generale del "tempus regit actum", per il quale l'impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali è soggetta alle forme processuali vigenti al momento in cui essa sia proposta, con la conseguenza che la sentenza va impugnata con l'appello o con il regolamento di competenza, a seconda che il giudizio sia proposto prima o dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore della menzionata disposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16058 del 02/08/2016
  …...
Arbitrato - competenza - Cass. n. 19546/2015Clausola compromissoria - Interpretazione - Poteri del giudice di legittimità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19546 del 30/09/2015
L'indagine sulla portata di una clausola compromissoria, ai fini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri della Corte di cassazione che, in tale materia, è anche giudice di fatto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19546 del 30/09/2015
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
19546
2015
  …...
Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Cass. n. 17651/2015Obbligazione di pagare i contributi al Consorzio CONAI - Foro facoltativo - Sede del Consorzio - Fondamento - Luogo di emissione delle fatture - Rilevanza - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17651 del 04/09/2015
Per le cause relative all'obbligazione di pagare i contributi ambientali al Consorzio CONAI, è territorialmente competente il giudice del luogo ove il Consorzio ha sede (e, cioè, Roma), ravvisandosi nell'adesione allo stesso il momento genetico dell'obbligazione ed essendo la sede medesima il luogo dove l'obbligazione, di natura pecuniaria, va adempiuta, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c., mentre il luogo di emissione delle fatture di vendita dei beni sul cui importo sono calcolati i contributi dovuti rileva unicamente nel caso di deroga convenzionale alla competenza, con rinunzia espressa del creditore al diritto di ricevere il pagamento presso il proprio domicilio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17651 del 04/09/2015
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
17651
2015
  …...
Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 12638/2015Domanda di rettificazione del sesso e del nome - Criterio della residenza dell'attore - Applicabilità - oSede dell'ufficio dello stato civile ove è registrato l'atto da rettificare - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 12638 del 18/06/2015
Stato civile - sesso (rettificazione di attribuzione di sesso) - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 12638 del 18/06/2015
La competenza per territorio in relazione alla domanda di rettificazione di sesso e, conseguentemente, del nome si radica con riferimento al luogo di residenza dell'attore ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1982, n. 164, nonché dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, e non con riferimento al luogo in cui si trova l'ufficio dello stato civile dove è stato registrato l'atto da rettificare, in applicazione dell'art. 96 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, utilizzabile unicamente per i ricorsi rivolti a rettificare una precedente annotazione o a procedere alla ricostituzione, cancellazione o formazione di un atto dello stato civile.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 12638 del 18/06/2015
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
12638
2015 …...
Contratti agrari - controversie - procedimento - competenza e giurisdizione - sezioni specializzate - competenza – Cass. n. 10508/2015Devoluzione della controversia alla sezione specializzata agraria e non al tribunale in composizione ordinaria - Questione di competenza - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10508 del 21/05/2015
Competenza civile - regolamento di competenza - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10508 del 21/05/2015
La questione relativa al riparto della competenza tra tribunale ordinario e sezione specializzata agraria presso il medesimo tribunale costituisce una questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari all'interno di un unico ufficio giudiziario.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10508 del 21/05/2015
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
10508
2015 …...
Arbitrato - competenza - in genere – Cass. n. 10506/2015Giudizio ordinario - Radicamento in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 819 ter cod. proc. civ. - Decisione del giudice d'appello in favore della devoluzione della controversia a collegio arbitrale - Impugnazione esperibile - Regolamento di competenza - Esclusione - Ricorso per cassazione - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10506 del 21/05/2015
In materia di arbitrato, nei giudizi ordinari radicati anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 819 ter cod. proc. civ., la decisione con cui il giudice d'appello - in riforma della sentenza di prime cure - ritenga la controversia sottoposta al suo esame devoluta alla "potestas iudicandi" di un collegio arbitrale non integra una pronuncia sulla competenza ma sulla proponibilità dell'azione giudiziaria, risultando pertanto impugnabile con ricorso per cassazione e non con regolamento di competenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10506 del 21/05/2015
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
10506
2015 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - competenza per territorio – Cass. n. 9936/2015Contemporanea pendenza di procedura fallimentare e di concordato preventivo davanti a tribunali diversi - Conflitto positivo di competenza - Regolamento di competenza d'ufficio - Reclamo avverso la sentenza di fallimento - Applicazione analogica dell'art. 48 cod. proc. civ. - Sussistenza - Sospensione del processo di reclamo - Necessità - Sospensione della sola questione di competenza - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9936 del 15/05/2015
Nel caso in cui, a seguito di conflitto positivo di competenza conseguente alla pronuncia dichiarativa di fallimento e all'apertura della procedura di concordato preventivo da parte di due distinti tribunali, penda regolamento di competenza d'ufficio, la corte d'appello, davanti alla quale sia stata reclamata, anche per ragioni di competenza, la sentenza dichiarativa di fallimento, deve applicare analogicamente l'art. 48 cod. proc. civ. e dichiarare sospeso l'intero procedimento e non solo la questione di competenza, sicché, qualora, in sede di regolamento, venga dichiarata l'incompetenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento, è nulla la sentenza della corte d'appello che abbia pronunciato in via non definitiva sul merito prima di dichiarare sospeso il processo sulla questione di competenza.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9936 del 15/05/2015
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
9936
2015 …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11331 del 22/05/2014Regolamento di competenza - Natura impugnatoria - Raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto - Applicabilità. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11331 del 22/05/2014
In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, il ricorrente può essere obbligato, in caso di rigetto integrale, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, giusta applicazione della norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, introdotta dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11331 del 22/05/2014
  …...
Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 22532/2014Interventore volontario in via principale - Eccezione di incompetenza proposta da quest'ultimo - Ammissibilità - Condizioni - Proponibilità del regolamento di competenza da parte dell'interventore - Ammissibilità - Condotta del convenuto - Ininfluenza.
L'interventore volontario in via principale che faccia valere un proprio diritto in conflitto con le parti originarie del processo è legittimato, in forza di un principio di economia processuale (rilevante ai sensi dell'art. 111 Cost.), a dedurre l'incompetenza del giudice adito anche ove il convenuto non abbia sollevato analoga eccezione e purché il suo intervento avvenga in un momento del processo in cui tale eccezione potrebbe essere ancora proposta dal convenuto medesimo. Ne consegue che l'interventore è legittimato a presentare istanza di regolamento di competenza qualora il giudice abbia disatteso la sua eccezione, indipendentemente dalle determinazioni assunte, al riguardo, dal convenuto.
Corte di Cassazione sez. 6 - 4, Ordinanza n. 22532 del 23/10/2014
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
22532
2014
  …...
Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 22532/2014Interventore volontario in via principale - Eccezione di incompetenza proposta da quest'ultimo - Ammissibilità - Condizioni - Proponibilità del regolamento di competenza da parte dell'interventore - Ammissibilità - Condotta del convenuto - Ininfluenza.
L'interventore volontario in via principale che faccia valere un proprio diritto in conflitto con le parti originarie del processo è legittimato, in forza di un principio di economia processuale (rilevante ai sensi dell'art. 111 Cost.), a dedurre l'incompetenza del giudice adito anche ove il convenuto non abbia sollevato analoga eccezione e purché il suo intervento avvenga in un momento del processo in cui tale eccezione potrebbe essere ancora proposta dal convenuto medesimo. Ne consegue che l'interventore è legittimato a presentare istanza di regolamento di competenza qualora il giudice abbia disatteso la sua eccezione, indimente dalle determinazioni assunte, al riguardo, dal convenuto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22532 del 23/10/2014
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
22532
2014
  …...
competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 22532/2014Interventore volontario in via principale - Eccezione di incompetenza proposta da quest'ultimo - Ammissibilità - Condizioni - Proponibilità del regolamento di competenza da parte dell'interventore - Ammissibilità - Condotta del convenuto - Ininfluenza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22532 del 23/10/2014
L'interventore volontario in via principale che faccia valere un proprio diritto in conflitto con le parti originarie del processo è legittimato, in forza di un principio di economia processuale (rilevante ai sensi dell'art. 111 Cost.), a dedurre l'incompetenza del giudice adito anche ove il convenuto non abbia sollevato analoga eccezione e purché il suo intervento avvenga in un momento del processo in cui tale eccezione potrebbe essere ancora proposta dal convenuto medesimo. Ne consegue che l'interventore è legittimato a presentare istanza di regolamento di competenza qualora il giudice abbia disatteso la sua eccezione, indipendentemente dalle determinazioni assunte, al riguardo, dal convenuto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22532 del 23/10/2014
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
22532
2014 …...
Competenza civile - incompetenza - Cass. n. 12010/2014Decisione del Giudice di pace su questioni di competenza - Forma - Ordinanza - Impugnazione - Appello - Ammissibilità - Regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.
L'art. 279, primo comma, cod. proc. civ. - che, nel testo introdotto dall'art. 46, comma 9, lett. a), della legge 19 giugno 2009, n. 69, prescrive di decidere con ordinanza anche su questioni di competenza - trova applicazione, ai sensi dell'art. 281 bis e 311 cod. proc. civ., pure nel giudizio innanzi al giudice di pace, la cui decisione è assoggettata solo all'appello e non anche al regolamento di competenza, attesa la permanente vigenza dell'art. 46 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12010 del 28/05/2014
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
12010
2014 …...
competenza civile - regolamento di competenza -Cass. n. 11463/2013Provvedimenti camerali non decisori e non definitivi - Regolamento di competenza ad istanza di parte - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11463 del 14/05/2013
La pronuncia sulla competenza contenuta in un provvedimento camerale privo di decisorietà e definitività non è impugnabile con il regolamento di competenza ad istanza di parte, atteso che la affermazione o la negazione della competenza è preliminare e strumentale alla decisione di merito e non ha una sua natura specifica, diversa da quest'ultima, tale da giustificare un diverso regime di impugnazione e da rendere ipotizzabile un interesse all'individuazione definitiva ed incontestabile del giudice chiamato ad emettere un provvedimento privo di decisorietà e definitività.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11463 del 14/05/2013
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
11463
2013 …...
Competenza civile - regolamento di competenza - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15996 del 21/07/2011Oggetto - Questioni non direttamente attinenti alla competenza - Ammissibilità - Esclusione.
In sede di regolamento di competenza possono essere sollevate soltanto questioni relative alla competenza, con esclusione di quelle che, riguardando la decisione della controversia, non attengono in modo diretto e necessario alla competenza, sia che si tratti di questioni processuali, sia che riflettano il rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15996 del 21/07/2011
  …...
Competenza civile - regolamento di competenza - in genere - Cass. n. 25883/2010Cause di competenza del tribunale in composizione monocratica - Decisione definitiva sulla competenza - Precisazione delle conclusioni - Necessità - Ordinanza di concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., e dispositivo della decisione sulla questione di competenza unitamente alla decisione di merito - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione. Pertanto, il provvedimento col quale detto giudice - ritenendo che la prospettata eccezione di incompetenza sia inidonea a definire il giudizio - assegni alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., non integra una decisione sulla competenza, avendo soltanto il valore di una giustificazione della scelta del giudice di risolvere la questione di competenza unitamente al merito; ne consegue che avverso tale provvedimento non è esperibile il regolamento di competenza, né può profilarsi, al riguardo, alcun dubbio di legittimità costituzionale, posto che il sistema delineato dall'art. 187 cod. proc. civ. è in armonia con il criterio della celerità del giudizio e con la necessità di evitare inutili stasi nello svolgimento del processo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25883 del 21/12/2010
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
25883
2010
  …...
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - Cass. n. 9754/2010Presupposti - Riferimento alla sola violazione delle norme sulla competenza - Necessità - Decisione di "merito" - Individuazione - Risoluzione di questione comunque diversa dalla competenza - Conseguenze - Preclusione del regolamento di competenza sia necessario, che facoltativo - Fattispecie.
Ai fini dell'esperibilità del regolamento di competenza, potendo l'impugnazione riguardare unicamente la questione relativa alla violazione delle norme sulla competenza in cui sia incorso il giudice del merito, per decisione di "merito" deve intendersi non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma anche la risoluzione di questioni - di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito - diverse da quella sulla competenza, la quale risoluzione, dovendo essere censurata con il ricorso ordinario, preclude la necessità e, ove la censura venga proposta, anche la facoltatività dello stesso regolamento di competenza. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio anzidetto, ha rigettato l'eccezione del controricorrente sulla necessità che il ricorso per cassazione, anziché nelle forme ordinarie, dovesse proporsi come regolamento necessario di competenza, ex art. 42 cod. proc. civ., rilevando che la sentenza impugnata si era pronunciata non solo sulla questione concernente la competenza, ma anche su quella pregiudiziale relativa all'ammissibilità dell'eccezione di incompetenza e sull'appello incidentale investente le spese di lite).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9754 del 23/04/2010
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
9754
2010
  …...
Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 9754/2010Presupposti - Riferimento alla sola violazione delle norme sulla competenza - Necessità - Decisione di "merito" - Individuazione - Risoluzione di questione comunque diversa dalla competenza - Conseguenze - Preclusione del regolamento di competenza sia necessario, che facoltativo - Fattispecie.
Ai fini dell'esperibilità del regolamento di competenza, potendo l'impugnazione riguardare unicamente la questione relativa alla violazione delle norme sulla competenza in cui sia incorso il giudice del merito, per decisione di "merito" deve intendersi non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma anche la risoluzione di questioni - di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito - diverse da quella sulla competenza, la quale risoluzione, dovendo essere censurata con il ricorso ordinario, preclude la necessità e, ove la censura venga proposta, anche la facoltatività dello stesso regolamento di competenza. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio anzidetto, ha rigettato l'eccezione del controricorrente sulla necessità che il ricorso per cassazione, anziché nelle forme ordinarie, dovesse proporsi come regolamento necessario di competenza, ex art. 42 cod. proc. civ., rilevando che la sentenza impugnata si era pronunciata non solo sulla questione concernente la competenza, ma anche su quella pregiudiziale relativa all'ammissibilità dell'eccezione di incompetenza e sull'appello incidentale investente le spese di lite).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9754 del 23/04/2010
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
9754
2010 …...
Provvedimenti del giudice civile - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6825 del 20/03/2010Cause di competenza del tribunale in composizione monocratica - Decisione definitiva sulla competenza - Precisazione delle conclusioni - Necessità - Fattispecie concernente regolamento di competenza proposto in base all'art. 819 ter cod. proc. civ.
Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sé le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto - ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ. - ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l'esaurimento della "potestas iudicandi" sul punto. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto, in applicazione dell'art. 819-ter cod. proc. civ., avverso l'ordinanza con la quale il giudice monocratico, sciogliendo la riserva assunta in precedenza, aveva, previa valutazione di infondatezza dell'eccezione di sussistenza sulla controversia della competenza di un collegio arbitrale, ammesso parzialmente le prove dedotte dalle parti e rinviato a successiva udienza per il relativo espletamento).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6825 del 20/03/2010
  …...
Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 2729/2009Azione di accertamento negativo del credito - Successiva notifica di decreto ingiuntivo - Opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. - Declaratoria di continenza da parte del giudice dell'opposizione - Impugnazione esclusivamente esperibile - Regolamento necessario di competenza - Fondamento.
Nel caso in cui la parte nei cui confronti è stata chiesta l'emissione di decreto ingiuntivo abbia proposto domanda di accertamento negativo del credito davanti ad un diverso giudice prima che il ricorso ed il decreto ingiuntivo le siano stati notificati, la sentenza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la continenza di tale giudizio rispetto all'altro - pronunciando, nel contempo, la propria incompetenza e la nullità del decreto opposto - è impugnabile soltanto con il regolamento necessario di competenza e non anche con l'appello, poiché la declaratoria di nullità del decreto integra una decisione sulla competenza e non sul merito, trattandosi di una pronuncia necessaria e conseguente che decide soltanto "incidenter tantum" sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2729 del 04/02/2009
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
2729
2009 …...
Competenza civile - incompetenza - eccezione di incompetenza - Cass. n. 16557/2008Proposizione in via graduata rispetto alla richiesta di merito - Inammissibilità - Effetti - Inesistenza della formazione dell'eccezione - Casi in cui l'incompetenza può essere rilevata d'ufficio da parte del giudice - Preclusione oltre la prima udienza di trattazione, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ. - Sussistenza - Violazione della preclusione - Deduzione in sede di regolamento di competenza - Ammissibilità - Rilievo d'ufficio da parte della Corte di Cassazione - Possibilità.
La questione di competenza ha natura assolutamente pregiudiziale, per cui vi è una manifesta inconciliabilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronuncia sul merito in via principale (che implica necessariamente il riconoscimento della esistenza in concreto della "potestas iudicandi" del giudice adito) e la proposizione di una eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminare solo nella ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l'ha sollevata, con la conseguenza che, qualora l'eccezione di incompetenza sia stata formulata nei detti termini, essa deve considerarsi ed aversi come non proposta. In tal caso il giudice, mancando una rituale eccezione da esaminare, qualora possa rilevare d'ufficio l'incompetenza (come nella specie, venendo in evidenza la competenza territoriale inderogabile relativa al foro del consumatore), deve farlo entro la prima udienza di trattazione, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ.; la violazione della preclusione alla rilevazione è deducibile in sede di regolamento di competenza ed è rilevabile d'ufficio dalla Corte di Cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 16557 del 18/06/2008
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
16557
2008
  …...
competenza civile - regolamento di competenza - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 11164 del 07/05/2008Domanda possessoria - Decisione di incompetenza del tribunale per diversa qualificazione giuridica dell'azione - Natura di pronuncia di merito - Conseguenze - Declaratoria di incompetenza - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 11164 del 07/05/2008
Quando il giudice - adito con la prospettazione della idoneità di determinati fatti ad integrare la fattispecie costitutiva di una domanda di tutela del possesso - ritiene che essi integrerebbero invece, astrattamente, i fatti costitutivi di una domanda diversa e, anziché limitarsi a rigettare la domanda possessoria, si considera investito della diversa domanda che i fatti prospettati sarebbero stati idonei a integrare e si dichiara incompetente sulla medesima, la decisione così assunta deve ritenersi erroneamente dichiarativa di incompetenza, poiché quella che il giudice ha considerato come qualificazione della domanda non è tale, essendo egli chiamato a decidere solo sulla domanda possessoria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale che, investito di una domanda possessoria, ritenendo che la medesima fosse fondata sull'esistenza di un titolo contrattuale agrario, aveva invece dichiarato la propria incompetenza per essere competente la sezione specializzata agraria).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 11164 del 07/05/2008
  …...
competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 4016/2008Procedimento per convalida di sfratto - Questione di competenza sollevata all'udienza di comparizione per contrastare l'istanza di rilascio - Decisione sulla competenza - Natura - Sentenza - Esclusione - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4016 del 18/02/2008
Nel procedimento per convalida di sfratto, la questione di competenza, come ogni altra questione volta a contestare la domanda di merito, può ben essere sollevata già nell'udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l'accoglimento dell'eventuale istanza intesa ad ottenere l'ordinanza di rilascio, ma il suo esame è compiuto nella stessa sede in funzione della sola decisione su tale domanda incidentale, sicché un'espressa decisione sulla questione di competenza non la si può qualificare come sentenza, dovendo detta questione essere comunque decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito. Ne consegue che è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una decisione sulla competenza che sia stata adottata all'esito della fase a cognizione sommaria del suddetto procedimento unitamente al provvedimento di rilascio con riserva delle ulteriori eccezioni dell'intimato (come verificatosi nella specie).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4016 del 18/02/2008
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
4016
2008 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - sentenze - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007Giudice di pace - Controversia non eccedente i milleduecento euro - Sentenza definitiva contenente statuizioni sulla sola competenza - Impugnazione con ricorso per cassazione - Ammissibilità. - Fondamento.
Il principio secondo cui la sentenza non definitiva contenente solo statuizioni sulla competenza pronunciata dal giudice di pace, in cause di valore inferiore a millecento euro, oltre a non essere impugnabile con il regolamento di competenza, non è soggetta all'immediato ricorso per cassazione, non può estendersi anche alle sentenze definitive del giudice di pace che pronuncino esclusivamente sulla competenza, e che devono ritenersi invece, soggette al ricorso stesso. La ratio, dell'articolo 46 cod. proc. civ., che preclude la proposizione del regolamento di competenza, consiste infatti nell'impedire che la Corte di legittimità possa essere adita solo per risolvere questioni di competenza, sorte nel contesto di un giudizio ispirato ad evidenti ragioni di speditezza ed economia processuale, ragioni che rendono opportuna la estensione della preclusione al ricorso per cassazione contro tali sentenze non definitive, ma che invece la rendono inconfigurabile allorchè il giudice di pace si sia definitivamente spogliato della causa con una sentenza definitiva. Per altro verso, la preclusione di cui all'articolo 46 rende necessaria la ricorribilità per cassazione per evitare una situazione di conflitto con il sistema di principi dettato dagli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione che verrebbe a crearsi se dovesse affermarsi l'assenza di rimedi giurisdizionali avverso tali pronunce definitive.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007
  …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - sentenze - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007Giudice di pace - Controversia non eccedente i milleduecento euro - Sentenza definitiva contenente statuizioni sulla sola competenza - Impugnazione con ricorso per cassazione - Ammissibilità. - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007
Il principio secondo cui la sentenza non definitiva contenente solo statuizioni sulla competenza pronunciata dal giudice di pace, in cause di valore inferiore a millecento euro, oltre a non essere impugnabile con il regolamento di competenza, non è soggetta all'immediato ricorso per cassazione, non può estendersi anche alle sentenze definitive del giudice di pace che pronuncino esclusivamente sulla competenza, e che devono ritenersi invece, soggette al ricorso stesso. La ratio, dell'articolo 46 cod. proc. civ., che preclude la proposizione del regolamento di competenza, consiste infatti nell'impedire che la Corte di legittimità possa essere adita solo per risolvere questioni di competenza, sorte nel contesto di un giudizio ispirato ad evidenti ragioni di speditezza ed economia processuale, ragioni che rendono opportuna la estensione della preclusione al ricorso per cassazione contro tali sentenze non definitive, ma che invece la rendono inconfigurabile allorchè il giudice di pace si sia definitivamente spogliato della causa con una sentenza definitiva. Per altro verso, la preclusione di cui all'articolo 46 rende necessaria la ricorribilità per cassazione per evitare una situazione di conflitto con il sistema di principi dettato dagli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione che verrebbe a crearsi se dovesse affermarsi l'assenza di rimedi giurisdizionali avverso tali pronunce definitive.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007
  …...
Competenza civile - tribunale – Cass. n. 2154/2007Rapporti tra sezione ordinaria e sezione stralcio, istituita dalla legge n. 276 del 1997 - Questione di competenza - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenza.
La sezione stralcio istituita presso i tribunali dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, per la definizione delle cause che non presentino riserva di collegialità, non costituisce, nell'ambito del predetto ufficio giudiziario, un diverso organo giurisdizionale, con la conseguenza che la questione se una controversia spetti ad una sezione ordinaria ovvero ad una sezione stralcio non configura una questione di competenza, con derivante inammissibilità dell'eventuale regolamento di competenza d'ufficio che sia sollevato.
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 2154 del 31/01/2007
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
2154
2007
  …...
Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 21625/2006Questioni di competenza - Portata - Questioni concernenti l'applicazione dell'art. 38 cod. proc. civ. in relazione al regime preclusivo riguardante la formulazione dell'eccezione di incompetenza e il rilievo della stessa - Decisione relativa - Regolamento di competenza - Ammissibilità.
Con la proposizione del regolamento di competenza la parte istante può direttamente ottenere dalla Corte di cassazione una pronuncia che rilevi l'erronea soluzione della questione di rito ed affermi la competenza del giudice adito, e tra le "questioni di competenza" si deve considerare ricompresa anche quella concernente la corretta applicazione dell'art. 38 cod. proc. civ., non potendosi, per converso, ritenere che l'inosservanza delle modalità e dei tempi di formulazione dell'eccezione e del rilievo dell'incompetenza di cui alla citata norma integri un generico errore sull'applicazione di una norma processuale, da dedurre con l'ordinario rimedio dell'appello.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 21625 del 06/10/2006
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
21625
2006
  …...
competenza civile - regolamento di competenza -Cass. n. 16799/2006Provvedimento in tema di approvazione di rendiconto del tutore - Regolamento facoltativo di competenza proposto dal P.M. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 16799 del 21/07/2006
È inammissibile il regolamento facoltativo di competenza proposto dal P.M. avverso il provvedimento adottato dal tribunale, su conforme parere - quanto al merito - del P.M. stesso, in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare sull'approvazione del rendiconto del tutore: ciò sia per difetto dei requisiti della decisorietà e definitività del provvedimento impugnato con il regolamento, sia per difetto del presupposto indefettibile, per l'esercizio del potere di impugnazione, costituito dalla difformità della decisione rispetto alle conclusioni di merito prese dalla stessa parte nel precedente grado, risolvendosi altrimenti l'interesse ad impugnare nella mera esigenza teorica di correttezza processuale, del tutto priva di pratica utilità in quanto non finalizzata ad una diversa pronuncia sul bene della vita alla cui tutela il procedimento in ogni caso mira.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 16799 del 21/07/2006
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
16799
2006 …...
competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 13765/2006Condizioni per la sua ammissibilità - Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - Ordinanza relativa - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento. Sez. 3, Ordinanza n. 13765 del 15/06/2006
Poichè il regolamento di competenza è disciplinato come mezzo di impugnazione ordinario avverso le sentenze che pronunciano sulla competenza, ovvero avverso provvedimenti che, se impugnati, siano suscettibili di rendere incontestabile l'incompetenza dichiarata o la competenza del giudice adito, non è impugnabile con il regolamento di competenza l'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, data la natura strumentale e provvisoria del provvedimento, che non comporta alcuna decisione definitiva, neppure implicita, sulla competenza.
Sez. 3, Ordinanza n. 13765 del 15/06/2006
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
13765
2006 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - sentenze - non definitive - riserva facoltativa di gravame – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13027 del 01/06/2006Giudice di pace - Cause di valore non eccedente euro 1.100,00 - Sentenza non definitiva affermativa di competenza - Ricorso immediato per Cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Formulazione della riserva di impugnazione - Ammissibilità - Esclusione
La sentenza non definitiva contenente solo statuizioni sulla competenza, pronunciata dal giudice di pace in cause di valore inferiore a millecento euro, non essendo impugnabile con il regolamento di competenza, precluso dal disposto dell'art. 46 cod. proc. civ., non è neppure soggetta all'immediato ricorso per cassazione, potendo proporsi l'impugnazione nei confronti della pronuncia sulla competenza solo insieme all'impugnazione della sentenza definitiva. Ne consegue che avverso la sentenza, pronunciata secondo equità, affermativa della competenza del giudice di pace non è ammessa la riserva facoltativa di ricorso.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13027 del 01/06/2006 …...
Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 2591/2006Poteri di indagine e valutazione della Corte di cassazione - Ambito - Limiti derivanti dalla sentenza impugnata o dalle prospettazioni delle parti - Configurabilità - Esclusione.
In tema di regolamento di competenza, avendo la relativa istanza la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata nè dalle difese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 2591 del 07/02/2006
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
2591
2006
  …...
competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 16525/2005Domanda di divorzio - Residenza del convenuto - Individuazione - Risultanze anagrafiche - Rilevanza - Limiti - Mancata corrispondenza tra residenza anagrafica ed effettiva - Conoscenza da parte del coniuge istante - Conseguenze in tema di notifica. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16525 del 05/08/2005
La residenza del convenuto, anche al fine della competenza per territorio in ordine alla domanda di divorzio (art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74), è segnata dal luogo di abituale e volontaria dimora, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali, tenendo conto che le risultanze anagrafiche offrono in proposito una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi, ivi inclusi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte, i quali evidenzino in concreto la diversa ubicazione di detta dimora. In tale ipotesi, ove risulti che l'istante fosse a conoscenza della mancata corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva del coniuge convenuto, non può operare, rispetto al primo, la più rigorosa disciplina prevista dall'art. 44 cod. civ. in ordine alla opponibilità del trasferimento della residenza, essendo, invece, costui tenuto ad eseguire le notificazioni nel luogo della effettiva dimora abituale del convenuto, e non presso il luogo in cui lo stesso risulti anagraficamente residente.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16525 del 05/08/2005
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
16525
2005 …...
competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 9112/2005
Avverso il provvedimento di separazione di più cause - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 9112 del 03/05/2005
È inammissibile la proposizione di regolamento di competenza avverso il provvedimento del giudice di merito che abbia disposto la separazione di più cause proposte congiuntamente, pur se tale provvedimento sia stato adottato in contrasto con la previsione dell'art. 40 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 9112 del 03/05/2005
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
9112
2005 …...
Competenza civile – Cass. n. 8294/2005Affermazione di competenza da parte del giudice di pace - Con ordinanza anche implicita - Successiva declaratoria di incompetenza - Con sentenza definitiva - Ammissibilità - Impugnabilità di quest'ultima con ricorso ordinario per cassazione.
In tema di pronuncia sulla competenza da parte del giudice di pace, poichè - come dispone l'art 177, primo comma, cod. proc. civ.- le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa, il fatto che il giudice si sia pronunciato sulla sua competenza, esplicitamente o implicitamente, mediante ordinanza (nella specie, di sospensione della sanzione amministrativa in via cautelare), non gli preclude di dichiararsi successivamente incompetente con sentenza, soggetta al ricorso ordinario per cassazione (non potendo essere oggetto di regolamento di competenza ex art. 46 cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8294 del 20/04/2005
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
8294
2005
  …...
Impugnazioni civili - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8294 del 20/04/2005Sentenze del giudice di pace - Regolamento di competenza necessario e facoltativo - Inammissibilità - Cause di valore non superiore a Euro 1100 - Regime di impugnabilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità in via esclusiva - Pronunce sul merito o sulla competenza (o altre questioni preliminari di rito o di merito) o su entrambi - Inclusione.
Le sentenze del giudice di pace non sono soggette a regolamento di competenza, nè necessario, nè facoltativo, come espressamente dispone l'art. 46 cod. proc. civ. e, se il valore della causa non supera Euro 1.100, il mezzo di impugnazione ammissibile è il ricorso per cassazione, a norma degli artt. 113, secondo comma, e 339, terzo comma, dello stesso codice sia che il giudice abbia pronunciato sul merito della controversia, sia che si sia limitato ad una pronuncia sulla competenza o su altra questione preliminare di rito o di merito, sia che abbia pronunciato sulla competenza e sul merito.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8294 del 20/04/2005
  …...
competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 5316/2005Istanza di reintegra nel possesso - Provvedimento del giudice adito (nel caso, "ante causam" ) dichiarativo della propria incompetenza - Impugnazione per regolamento di competenza - Configurabiltà - Esclusione - Fondamento - Reclamabilità "ex" art. 669 - Terdecies cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 5316 del 10/03/2005
In tema di procedimenti possessori, il provvedimento con il quale il giudice adito (nel caso, "ante causam") dichiari, nei limiti della cognizione sommaria della fase cautelare, la propria incompetenza sull'istanza di reintegrazione nel possesso (nel caso, affermando essere competente a provvedere il giudice di una causa pendente nel merito) non è soggetto ad impugnazione con regolamento di competenza, esperibile unicamente nei confronti di quei provvedimenti che - ancorché privi della forma di sentenza - abbiano effetti sostanziali di carattere definitivo, bensì a reclamo ex art. 669 - terdecies cod. proc. civ., richiamato dal nuovo testo dell'art. 703, secondo comma, cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 5316 del 10/03/2005
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
5316
2005 …...
Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere - Qualificazione giuridica dell'azione - Cass. n. 6905/1992Pronuncia di merito - Configurabilità - Condizioni - Qualificazione giuridica effettuata ai soli fini della competenza - Esclusione.
La qualificazione giuridica proposta costituisce pronuncia di merito nel solo caso in cui il riconoscimento di un rapporto giuridico costituisca contemporaneamente il presupposto della competenza e la condizione per l'esercizio dell'azione, in modo che, negata l'esistenza del rapporto o la chiesta qualificazione di esso, la domanda debba essere rigettata. In tal caso infatti la pronuncia sulla qualificazione non rappresenta una mera declinatoria della competenza, ma si risolve in un vero e proprio rigetto della domanda nel merito. Nel caso invece in cui la qualificazione giuridica dell'azione venga effettuata "incidenter tantum", in funzione cioè della decisione sulla competenza senza alcuna rilevanza sull'esito definitivo della lite, essa non costituisce una pronuncia di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6905 del 04/06/1992
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
6905
1992
  …...