Obbligazione di pagare i contributi al Consorzio CONAI - Foro facoltativo - Sede del Consorzio - Fondamento - Luogo di emissione delle fatture - Rilevanza - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17651 del 04/09/2015
Per le cause relative all'obbligazione di pagare i contributi ambientali al Consorzio CONAI, è territorialmente competente il giudice del luogo ove il Consorzio ha sede (e, cioè, Roma), ravvisandosi nell'adesione allo stesso il momento genetico dell'obbligazione ed essendo la sede medesima il luogo dove l'obbligazione, di natura pecuniaria, va adempiuta, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c., mentre il luogo di emissione delle fatture di vendita dei beni sul cui importo sono calcolati i contributi dovuti rileva unicamente nel caso di deroga convenzionale alla competenza, con rinunzia espressa del creditore al diritto di ricevere il pagamento presso il proprio domicilio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17651 del 04/09/2015
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