Conflitto di competenza tra giudice civile e giudice penale - Regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. - Inammissibilità - Ragioni.
Il problema della ripartizione della "potestas iudicandi", nel plesso giurisdizionale ordinario, tra il giudice civile ed il giudice penale non pone una questione di competenza, secondo la nozione desumibile dal codice di procedura civile, configurabile esclusivamente in riferimento a contestazioni riguardanti l'individuazione del giudice al quale, tra i vari organi di giurisdizione in materia civile, è devoluta la cognizione di una determinata controversia; ne consegue che la violazione delle relative norme non può costituire oggetto di un'istanza di regolamento di competenza, ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p.c., dovendosi altresì escludere la configurabilità di un conflitto negativo ex art. 45 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14573 del 28/05/2019 (Rv. 653942 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 042 – Regolamento necessario di competenza
Cod. Proc. Civ. art. 043 – Regolamento facoltativo di competenza
Cod. Proc. Civ. art. 045 – Conflitto di competenza
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
14573
2019