Incompetenza - per territorio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27054 del 08/10/2025 (Rv. 676041 - 01)Applicabilità dell'art. 20 c.p.c. anche alle obbligazioni extracontrattuali - Onere di eccepire l'incompetenza in ragione di entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità dell'eccezione - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità.
In tema di competenza territoriale l'art. 20 c.p.c. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e, quindi, anche a quelle di origine extracontrattuale; ne consegue che il convenuto in una causa per responsabilità aquiliana, il quale eccepisca l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l'altro, ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma (ovvero, quello del "forum commissi delicti" e quello del "forum destinatae solutionis"), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito, per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27054 del 08/10/2025 (Rv. 676041 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038 …...
Incompetenza - sentenza (efficacia) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25245 del 15/09/2025 (Rv. 676027-01)Incompetenza dichiarata dal giudice adito - Omessa proposizione o declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza - Conseguenze - Contestazioni sulla competenza svolte nei successivi gradi dello stesso giudizio - Ammissibilità - Esclusione per intervenuto giudicato interno.
L'incompetenza (anche per materia) dichiarata dal giudice adito, ove non impugnata con regolamento ex art. 42 c.p.c., o nel caso in cui questo sia dichiarato inammissibile, non può più essere rimessa in discussione né dalle parti, né dal giudice procedente, nei successivi gradi del procedimento, giacché la relativa declaratoria acquista efficacia di giudicato interno, sia nella parte relativa alla statuizione sull'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, sia con riguardo alla competenza dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la causa è stata tempestivamente riassunta.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25245 del 15/09/2025 (Rv. 676027-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038 , Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_044 , Cod_Proc_Civ_art_045 , Cod_Proc_Civ_art_324 …...
Professionisti - attivita' medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11804 del 05/05/2025 (Rv. 674842 - 01)Competenza civile - regolamento di competenza - Giudizio ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 - Natura - Momento determinativo della competenza - Individuazione - Proposizione dell'istanza di ATP conciliativo - Rilevanza.
Il giudizio regolato dall'art. 8 della l. n. 24 del 2017 non ha natura di giudizio bifasico a struttura unitaria, ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena), funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell'istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.; tale natura, per un verso, esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria, con effetto preclusivo in quello a cognizione piena, ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all'introduzione della domanda di merito ex art. 281-undecies c.p.c., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se si tratta di questione di competenza territoriale derogabile; per altro verso, stante la "retroazione" degli effetti (non solo sostanziali ma anche processuali) della domanda giudiziale ex art. 281-undecies c.p.c. al deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., la natura del giudizio impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello della proposizione dell'istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto, anche processuale. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11804 del 05/05/2025 (Rv. 674842 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_005, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_669_2, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_281_11
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Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9972 del 16/04/2025 (Rv. 674641-01)Controversie assoggettate - Domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e morali proposta "jure proprio" da congiunti di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro - Esclusione della competenza per materia del giudice del lavoro - Conseguenza - Assoggettamento della controversia al giudice competente per valore.
Esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non "jure hereditario", per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa, bensì "jure proprio", quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subìto danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9972 del 16/04/2025 (Rv. 674641-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_442, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Incompetenza - rilevabilita' d'ufficio - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 918 del 14/01/2025 (Rv. 673417-01)Rilievo d’ufficio ex art. 38 c.p.c. - Udienza di cui all’art. 183 c.p.c. - Individuazione - Udienza di rinvio per integrazione del contraddittorio - Rilievo dell’incompetenza - Tempestività - Decisione all’udienza - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Quando viene disposta l'integrazione del contraddittorio, è tempestivo il rilievo ex officio dell'incompetenza, ex art. 38 c.p.c., se effettuato all'udienza immediatamente successiva all'adempimento ordinato. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui, il giudice, dopo aver ordinato l'integrazione del contraddittorio, aveva sollevato d'ufficio la questione di incompetenza per valore e rinviato la causa per precisazione delle conclusioni, per poi emettere ordinanza declinatoria della competenza, all'esito dell'interlocuzione delle parti).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 918 del 14/01/2025 (Rv. 673417-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Competenza per territorio - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31121 del 04/12/2024 (Rv. 672985-01)Persone giuridiche e associazioni non riconosciute - Competenza per territorio derogabile - Persone giuridiche - Formulazione dell'eccezione - Omessa contestazione della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. - Regolamento di competenza - rilievo d'ufficio dell'incompletezza - Ammissibilità - Ragioni.
In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31121 del 04/12/2024 (Rv. 672985-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042 …...
Competenza per territorio - eccezione di incompetenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30836 del 02/12/2024 (Rv. 672923-01)Istruttoria sulla questione di competenza - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
L'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase. L'eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria in limine litis, se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato illegittima la sentenza che, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e dell'ammissione e assunzione di una prova testimoniale, aveva accolto l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente, in riferimento al foro del consumatore, non risultando, dagli atti introduttivi del giudizio e dai documenti prodotti in limine litis, la qualità di consumatore dell'opponente).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30836 del 02/12/2024 (Rv. 672923-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_183 …...
Regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25186 del 19/09/2024 (Rv. 672482-01)Eccezione di incompetenza per territorio e per materia - Accoglimento della prima e silenzio sulla seconda - Mancata proposizione del regolamento di competenza in relazione all'eccezione di incompetenza per materia - Conseguenze - Incontestabilità della competenza del giudice della riassunzione - Sussistenza - Riassunzione - Nuova declinatoria di competenza del giudice "ad quem" - Regolamento a istanza di parte - Ammissibilità - Oggetto - Fondamento.
Se, a fronte dell'eccezione di incompetenza per territorio e per materia sollevata da una delle parti, il giudice adito declina la propria competenza in relazione alla prima senza nulla rilevare sulla seconda, il provvedimento del giudice ad quem che declina la propria competenza per materia può essere impugnato con regolamento di competenza, anche solo per censurare il mancato esercizio del potere di elevazione del conflitto ex art. 45 c.p.c., posto che, a seguito dell'introduzione (con la riforma operata dalla l. n. 353 del 1990) di rigidi limiti temporali al potere delle parti e del giudice di eccepire o rilevare l'incompetenza, non è più necessaria una statuizione della S.C. per consolidare la competenza del giudice della riassunzione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25186 del 19/09/2024 (Rv. 672482-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_038 …...
Competenza civile - regolamento di competenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25181 del 19/09/2024 (Rv. 672488-01)Procedimento sommario di cognizione - Mutamento del rito - Decisione affermativa della competenza o valutazione di infondatezza della questione di competenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento sommario di cognizione, è inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice, ravvisate le condizioni per la trattazione a cognizione piena ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., dispone il mutamento del rito e rigetta la questione di competenza, in quanto siffatta valutazione - non preceduta, secondo la scansione processuale della causa, dall'invito a precisare le conclusioni - deve ritenersi priva di valore decisorio e ridiscutibile successivamente, rinvenendo operatività il disposto dell'art. 187, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25181 del 19/09/2024 (Rv. 672488-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_3 …...
Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12131 del 06/05/2024 (Rv. 670978-01)Procedimento prefallimentare - Incompetenza per territorio - Art. 38 c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze - Proposizione per la prima volta in sede di reclamo ex art. 18 l.fall. - Tardività - Fondamento.
In tema di dichiarazione di fallimento, l'incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall. deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti, secondo quanto previsto dall'art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare; conseguentemente, l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento deve ritenersi tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12131 del 06/05/2024 (Rv. 670978-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038 …...
Contratto complesso o innominato o misto - competenza civile - regolamento di competenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10421 del 17/04/2024 (Rv. 670782-02)Contratto misto - Competenza - Disciplina applicabile - Riferimento alle norme del contratto tipico prevalente - Esclusione - Contenuto delle domande - Sussistenza - Foro convenzionale - Rilevanza - Fattispecie.
Per la determinazione della competenza in relazione ad un'azione riguardante un contratto misto deve tenersi conto del contenuto delle domande proposte dall'attore, prescindendo dalla specifica regola di competenza fissata per ciascuno dei contratti tipici combinati, i quali hanno smarrito la loro autonomia per confluire nella causa concreta dell'operazione negoziale atipica, potendo, invece, farsi riferimento al foro convenzionale stabilito dalle parti. (Nella specie, in presenza di un contratto misto di vendita, deposito e affitto di azienda, la S.C. ha escluso l'applicabilità degli artt. 21 e 447-bis c.p.c. e della regola obbligatoria sulla competenza relativa all'affitto di azienda, affermando quella del foro convenzionale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10421 del 17/04/2024 (Rv. 670782-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_021, Cod_Proc_Civ_art_447_2, Cod_Civ_art_1470, Cod_Civ_art_1766, Cod_Civ_art_1615, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_038 …...
Regolamento di competenza - societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10325 del 16/04/2024 (Rv. 671162-01)Costituzione - modi di formazione del capitale - limite legale - modificazioni dell'atto costitutivo - contenuto delle modificazioni - recesso del socio dissenziente - Sezioni specializzate in materia di impresa - Recesso da società trasformata - Perdita dello status socii - Domanda di liquidazione della quota - Controversia - Competenza - Insussistenza - Fondamento.
La controversia avente ad oggetto il diritto alla liquidazione della quota del socio receduto, a seguito della trasformazione della società, non essendo ancorata al rapporto societario o alle partecipazioni sociali, ma ad un mero diritto di credito, non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché il recesso è un atto unilaterale recettizio che, una volta comunicato, determina la perdita dello status socii e del diritto agli utili, a prescindere dalla liquidazione della quota che non ne costituisce una condizione sospensiva ma una conseguenza stabilita dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10325 del 16/04/2024 (Rv. 671162-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_047 …...
Determinazione della competenza - divorzio - amministrazione del patrimonio personale del figlio minorenne - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10318 del 16/04/2024 (Rv. 671087-01)Conflitto tra genitori e figli dopo la conclusione del giudizio di divorzio - Nomina del curatore speciale - Liquidazione del relativo compenso - Competenza - Giudice tutelare.
In tema di scioglimento del matrimonio, la domanda di un genitore, volta ad ottenere provvedimenti relativi all'amministrazione del patrimonio personale del figlio minore, ove il contrasto con l'altro genitore sia insorto dopo la conclusione del procedimento di divorzio, va proposta dinanzi al giudice tutelare, competente, altresì, ai sensi dell'art. 321 c.p.c., alla nomina del curatore speciale, stante il conflitto di interessi dei genitori con il minore, ed alla liquidazione del relativo compenso, non potendo trovare applicazione l'art. 38 disp.att. c.c., che opera nella pendenza dei procedimenti di separazione o divorzio o di quelli per le modifiche dei provvedimenti relativi alla prole, introdotti ex artt. 710 c.p.c. o 337-quinquies c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10318 del 16/04/2024 (Rv. 671087-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Civ_art_0337_5, Cod_Proc_Civ_art_320, Cod_Proc_Civ_art_321, Cod_Proc_Civ_art_710 …...
Incompetenza - per territorio - competenza per territorio - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5817 del 05/03/2024 (Rv. 670486-01)Onere di contestazione del convenuto relativo a tutti i possibili criteri di collegamento territoriale - Eccezione - Espressa indicazione dell'attore di voler radicare la competenza territoriale esclusivamente in base a un determinato criterio - Rilevanza delle contestazioni dell'attore rispetto all'eccezione di incompetenza del convenuto - Esclusione - Fondamento.
In tema di competenza per territorio derogabile, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il principio in base al quale grava sulla parte che eccepisce l'incompetenza l'onere di contestare tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. subisce un'eccezione ove l'attore indichi espressamente di volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio, in tal caso dovendo il convenuto contestare solo quel criterio, non potendosi addossare su di lui l'onere di di contestare criteri di collegamento esclusi dall'attore.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5817 del 05/03/2024 (Rv. 670486-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_645 …...
Arbitrato Rituale - Exceptio Compromissi - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 112 del 03/01/2024 (Rv. 669682-01)Natura - Termini per la relativa proposizione - Rilevabilità ex officio - Esclusione - Fondamento.
In tema di arbitrato rituale, l'exceptio compromissi ha carattere processuale e integra una questione di competenza, pertanto deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo della parte convenuta, non potendosi assimilare la competenza arbitrale a quella funzionale sì da giustificarne il rilievo officioso ad opera del giudice, fondandosi essa unicamente sulla volontà delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 112 del 03/01/2024 (Rv. 669682-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_806 …...
Competenza civile - regolamento di competenza Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25391 del 29/08/2023 (Rv. 668822 - 01)Conflitto (regolamento d'ufficio) - Regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. - Termine preclusivo - Art. 38, comma 3, c.p.c. - Applicabilità.
Il regolamento di competenza d’ufficio ex art. 45 c.p.c. soggiace al termine preclusivo di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c., dovendo pertanto essere sollevato entro la prima udienza di trattazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25391 del 29/08/2023 (Rv. 668822 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_045 …...
Costituzione della Repubblica – straniero (condizione dello) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16528 del 12/06/2023 (Rv. 668020 - 01)Riconoscimento protezione umanitaria – Cognizione del Tribunale in composizione collegiale - Eccezione di nullità per applicazione di normativa vigente prima decentra ta in vigore del d.l. n. 113 del 2018 - Questione di competenza per materia - Termine per l'eccezione - Prima difesa del giudizio di merito ex art. 38 c.p.c. - Necessità.
In tema di rito applicabile alle controversie che hanno ad oggetto esclusivamente la protezione umanitaria, presentate dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito, con modif., dalla l. n. 132 del 2018, l'eccezione di nullità per applicazione della normativa vigente prima del citato d.l. (in forza della quale la cognizione delle impugnazioni contro le decisioni delle Commissioni territoriali apparteneva al tribunale in composizione collegiale, che trattava la relativa controversia secondo il rito previsto per i procedimenti in camera di consiglio camerali) attiene ad una questione di competenza per materia, la cui relativa eccezione deve essere proposta nella prima difesa del giudizio di merito ovvero nella comparsa di risposta ex art. 38 c.p.c., applicabile anche al rito sommario di cognizione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16528 del 12/06/2023 (Rv. 668020 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038 …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15988 del 07/06/2023 (Rv. 667815 - 01)Decreto - opposizione - competenza - Opposizione a decreto ingiuntivo - Sola declinatoria di competenza per valore ad opera del giudice dell'opposizione - Conseguenze - Spese della fase monitoria - Spettanza all'opponente.
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice "ad quem") avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15988 del 07/06/2023 (Rv. 667815 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace – Cass. n. 6232/2023Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza - Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace - Domanda riconvenzionale eccedente per valore i limiti di competenza del giudice adito - Separazione delle cause e rimessione al tribunale della sola domanda riconvenzionale - Necessità - Rimessione al giudice superiore dell'intera causa - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'art. 38 c.p.c. il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6232 del 02/03/2023 (Rv. 667065 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_645
Corte
Cassazione
6232
2023 …...
Prima udienza successiva al tentativo di mediazione obbligatoria – Cass. n. 34814/2022Competenza civile - incompetenza - per territorio - Eccezione di incompetenza per territorio - Tempestività - Prima udienza successiva al tentativo di mediazione obbligatoria - Sussistenza - Antecedente mutamento del rito - Irrilevanza - Fattispecie in tema di causa di locazione.
Deve considerarsi tempestiva la questione di incompetenza territoriale sollevata "ex officio" dal giudice alla prima udienza utile successiva al tentativo di mediazione obbligatoria, essendo irrilevante che il tentativo di mediazione si sia protratto per diverse udienze, atteso che la mediazione disciplinata dal d.lgs. n. 28 del 2010 costituisce, per espressa volontà legislativa, una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, che si pone "a monte" dell'inizio del processo. (Nella specie, la S.C. nel rigettare l'istanza di regolamento di competenza, ha confermato l'ordinanza del tribunale, che, in una causa in cui l'attore aveva chiesto la risoluzione di un contratto di locazione per impossibilità sopravvenuta, rinviata la prima udienza per il tentativo di mediazione obbligatoria, alla prima udienza successiva a questo aveva disposto il mutamento del rito ex art. 420 c.p.c. e rilevato la competenza inderogabile di un altro tribunale).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34814 del 25/11/2022 (Rv. 666347 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_420, Cod_Proc_Civ_art_021, Cod_Proc_Civ_art_447, Cod_Proc_Civ_art_428
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Appello proposto dal medesimo litisconsorte – Cass. n. 18423/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - competenza civile - incompetenza - per territorio - Litisconsorzio facoltativo - Eccezione di incompetenza per territorio sollevata da uno soltanto dei litisconsorti - Rigetto - Appello proposto dal medesimo litisconsorte - Rigetto - Ricorso per cassazione proposto da altro litisconsorte - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Nel caso in cui l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata da uno soltanto dei litisconsorti facoltativi, sia rigettata in primo grado, e in grado di appello la relativa statuizione venga impugnata soltanto da colui che aveva sollevato l'eccezione, il nuovo rigetto di quest'ultima non può essere impugnato per cassazione da coloro che, in secondo grado, non avevano impugnato la sentenza di primo grado sulla questione di competenza, ostandovi l'art. 329 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18423 del 08/06/2022 (Rv. 665022 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_329
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18423
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Incompetenza territoriale – Cass. n. 15017/2022Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - spese giudiziali civili - condanna alle spese - Incompetenza territoriale - Adesione della parte opposta - Pronuncia del giudice sulle spese - Esclusione - Fondamento.
L' adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15017 del 11/05/2022 (Rv. 665114 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_038
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15017
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Citazione di appello – Cass. n. 7772/2022Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - in genere - Requisiti - Avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. - Mancanza - Nullità - Esclusione - Fondamento.
L'art. 342 c.p.c. non richiede che l’atto di appello da proporsi con citazione contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c., a tenore del quale la costituzione, oltre i termini di legge, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comportano la mancata tempestiva costituzione della parte appellata.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7772 del 10/03/2022 (Rv. 664194 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_342
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7772
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Accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi – Cass. n. 5046/2022Procedimenti cautelari - istruzione preventiva - accertamento tecnico - Accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 - Incompetenza territoriale - Omesso rilievo - Consolidamento della competenza anche ai fini del successivo giudizio di merito - Esclusione - Fondamento.
In tema di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ex art. 8 della l. n. 24 del 2017, il rinvio all'istituto di cui all'art. 696-bis c.p.c. fa sì che il provvedimento con cui il giudice affermi o neghi la propria competenza per territorio a provvedere sulla relativa istanza non assuma alcuna efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito, con la conseguenza che il mancato rilievo d’ufficio dell'incompetenza (derogabile o inderogabile), o l'omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti, non determina il consolidamento della competenza, in capo all'ufficio giudiziario adito, anche ai fini del successivo giudizio di merito, non operando nel giudizio cautelare il regime delle preclusioni delineato, per il giudizio a cognizione piena, dall'art. 38 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5046 del 16/02/2022 (Rv. 663868 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_696, Cod_Proc_Civ_art_038
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Regolamento facoltativo di competenza avverso sentenza di primo grado – Cass. n. 3099/2022Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione - rilevabilità di ufficio - Competenza civile - regolamento di competenza - Regolamento facoltativo di competenza avverso sentenza di primo grado - Rilevazione d'ufficio del difetto di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.
Qualora una sentenza di primo grado, recante l'espressa affermazione della giurisdizione dell'adito giudice ordinario e la successiva declinatoria della sua competenza, sia stata impugnata con regolamento di competenza, da qualificarsi come facoltativo, la Corte di cassazione, non essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione, giusta l'art. 43, comma 3, primo periodo, c.p.c., può rilevarne d'ufficio il difetto da parte di quel giudice ai sensi dell'art. 37 c.p.c., attesi i concorrenti principi di pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza, di economia processuale e di ragionevole durata del processo, nonché l'attribuzione costituzionalmente riservata alla S.C. di tutte le predette questioni ed il rilievo che la sua statuizione sulla sola questione di competenza risulterebbe "inutiliter data" a seguito di un esito del processo di impugnazione su quella di giurisdizione nel senso del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 3099 del 02/02/2022 (Rv. 663839 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043
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3099
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Foro convenzionale stabilito dalle parti – Cass. n. 2120/2022Competenza civile - incompetenza - rilevabilità d'ufficio - competenza per territorio - accordo delle parti - Foro convenzionale esclusivo - Inderogabilità - Esclusione - Conseguenze.
Il foro convenzionale stabilito dalle parti, benché dalle stesse indicato come esclusivo, dà luogo a un'ipotesi di competenza "derogata" e non inderogabile, con la conseguenza che, qualora l'eccezione d'incompetenza non sia stata proposta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, il giudice non può rilevarla d'ufficio oltre la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto intempestivo il rilievo d’ufficio effettuato nel corso di un'udienza successiva alla prima, alla quale il giudice aveva rinviato il processo, riservandosi di decidere in tale sede sulla questione dell'incompetenza).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2120 del 25/01/2022 (Rv. 663859 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_183
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2120
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Competenza per territorio inderogabile – Cass. n. 1848/2022Competenza civile - regolamento di competenza - Competenza per territorio inderogabile - Ordinanza declinatoria della competenza - Omessa statuizione sulle spese - Mezzo d'impugnazione - Appello - Fondamento - Regolamento di competenza - Esclusione - Ragioni.
Avverso l'ordinanza che abbia accolto l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e omesso di statuire sulle spese, la parte vittoriosa sulla questione di competenza, per censurare l'omessa statuizione sulle spese, deve proporre impugnazione con il rimedio ordinario dell'appello, esperibile in ragione della natura decisoria del provvedimento indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia aderito all'eccezione, non potendo far valere la predetta censura con il regolamento di competenza in quanto tale impugnazione non svolgerebbe la sua tipica funzione regolatoria ma sarebbe utilizzata per una finalità cui è tipicamente diretto l'ordinario mezzo impugnatorio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1848 del 21/01/2022 (Rv. 663857 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_091
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1848
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Sola declinatoria di competenza territoriale ad opera del giudice dell'opposizione – Cass. n. 1121/2022Procedimento civile – riassunzione - Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione – competenza - Opposizione a decreto ingiuntivo - Sola declinatoria di competenza territoriale ad opera del giudice dell'opposizione - Conseguenze - Riassunzione della causa - Chiamata del terzo non richiesta in precedenza - Ammissibilità - Fondamento.
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. In tale giudizio riassunto è, pertanto, ammissibile l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, seppur non avanzata in precedenza, potendo la riassunzione cumulare in sé anche la funzione introduttiva di un nuovo giudizio e non traducendosi ciò in una violazione del contraddittorio, in quanto il chiamato non resta assoggettato alle preclusioni e alle decadenze eventualmente già maturate nella precedente fase del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1121 del 14/01/2022 (Rv. 663541 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_050, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645
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1121
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Sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice emittente – Cass. n. 41230/2021Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza - Decreto ingiuntivo - Opposizione - Sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice emittente - Contenuto - Caducazione implicita del decreto ingiuntivo - Sussistenza - Conseguenze - "Translatio iudicii" ex art. 50 c.p.c. - Operatività - Oggetto.
La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena; ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art.50 c.p.c., del giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 41230 del 22/12/2021 (Rv. 663443 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_044, Cod_Proc_Civ_art_050, Cod_Proc_Civ_art_637, Cod_Proc_Civ_art_645
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Obbligazione pecuniaria – Cass. n. 39028/2021Obbligazioni in genere - adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie - Obbligazione pecuniaria - Determinazione del "forum destinatae solutionis" e della "mora ex re" - Ricorrenza del requisito della liquidità - Contenuto del titolo - Rilevanza - Accertamento da parte del giudice ex art. 38, comma 4, c.p.c. - Contestazioni su "an" e "quantum" - Irrilevanza.
In tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis", ma anche agli effetti della "mora ex re", la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021 (Rv. 663393 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1277, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038
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Procedimento di ingiunzione nei confronti del cliente – Cass. n. 33439/2021Competenza civile - competenza per territorio - in genere - Procedimento di ingiunzione proposto dal patrocinatore nei confronti del cliente - Foro del consumatore - Competenza - Natura inderogabile - Conseguenze - Accertamento del possesso della qualità di consumatore della parte - Necessità - Nozione - Contenuto.
Nel procedimento di ingiunzione proposto da un avvocato nei confronti del proprio cliente per il pagamento di onorari professionali, la natura inderogabile del foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005 impone al giudice di merito l'accertamento del possesso della qualità di consumatore della parte la quale, qualora sia un lavoratore subordinato, non perde tale qualità che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. cit., ha natura oggettiva ed è da valutarsi, in base al diritto unionale, alla luce di un criterio funzionale onde stabilire se il rapporto contrattuale rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione o di un'attività imprenditoriale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33439 del 11/11/2021 (Rv. 662840 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_639, Cod_Civ_art_2229, Cod_Civ_art_2094
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Forma e contenuto del relativo provvedimento – Cass. n. 33218/2021Provvedimenti del giudice civile - in genere - Norma di previsione del potere - Forma e contenuto del relativo provvedimento - Adozione con il richiamo alla norma - Possibilità di considerare emesso il provvedimento ai sensi di altra norma - Esclusione - Fattispecie.
Quando il giudice indichi espressamente una certa norma quale presupposto del provvedimento adottato, tanto le parti quanto il giudice dell'impugnazione sono obbligati a ritenere quel provvedimento pronunciato ai sensi ed in virtù di quella norma, restando preclusa la possibilità di qualificarlo od interpretarlo come provvedimento che avrebbe potuto o dovuto essere pronunciato ai sensi di altra norma. (Principio enunciato dalla S.C. in fattispecie concernente una ordinanza pronunciata "visti gli artt. 38 e 279 c.p.c.", richiamo che imponeva di qualificare il provvedimento come decisione definitiva sulla competenza).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33218 del 10/11/2021 (Rv. 663126 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_279
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33218
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Accoglimento dell'eccezione e condanna alle spese – Cass. n. 32003/2021Competenza civile - regolamento di competenza - in genere - Competenza territoriale inderogabile - Accoglimento dell'eccezione e condanna alle spese - Impugnazione - Regolamento di competenza - Necessità - Omessa pronuncia sulle spese - Mezzo d'impugnazione - Appello - Fondamento.
In tema di competenza territoriale, se la parte intende impugnare la decisione con cui il giudice ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e regolato conseguentemente le spese, la stessa deve esperire il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., a pena d'inammissibilità del gravame (salva la possibilità di conversione del ricorso per cassazione); se, invece, il giudice che ha declinato la competenza ha omesso di pronunciarsi sulle spese, la decisione è soggetta ad impugnazione con il rimedio ordinario dell'appello, non essendo svolta alcuna contestazione in ordine alla statuizione sulla competenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32003 del 05/11/2021 (Rv. 662959 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_360
Corte
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32003
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Derogabilità del foro esclusivo – Cass. n. 26141/2021Competenza civile - competenza per territorio - cause ereditarie - Foro esclusivo - Derogabilità - Conseguenze.
Il foro esclusivo previsto dall'art. 22 c.p.c., che per le cause ereditarie individua la competenza del giudice del luogo dell'aperta successione, è derogabile, non rientrando tra le ipotesi elencate dall'art. 28 c.p.c.; ne consegue che, venuta meno, per espressa rinuncia, l'eccezione di incompetenza del giudice adito, questi non ha più il potere-dovere di individuare il giudice competente.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26141 del 27/09/2021 (Rv. 662321 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_022, Cod_Proc_Civ_art_038
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26141
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Facoltà dell'intimato di eccepire la competenza arbitrale in opposizione – Cass. n. 25939/2021Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - In genere - Arbitrato - arbitrato irrituale (o libero) - Clausola compromissoria - Richiesta ed emissione di decreto ingiuntivo - Ammissibilità - Facoltà dell'intimato di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione - Sussistenza - Conseguenze.
In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25939 del 24/09/2021 (Rv. 662293 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_808, Cod_Proc_Civ_art_819 ter, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_038
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25939
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Trasferimento nell'anno antecedente alla proposizione dell'istanza di fallimento – Cass. n. 22389/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - competenza per territorio - Sede effettiva dell'impresa - Individuazione - Presunzione "iuris tantum" di coincidenza con la sede legale - Configurabilità - Trasferimento nell'anno antecedente alla proposizione dell'istanza di fallimento - Irrilevanza - Delibera assembleare di trasferimento della sede sociale adottata oltre un anno prima dell'istanza, ma iscritta entro l'anno - Irrilevanza - Fondamento.
Ai sensi dell'art. 9 della l. fall., la competenza a provvedere in ordine all'istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, da presumersi coincidente, fino a prova contraria, con la sua sede legale, mentre restano ininfluenti, rispetto alla competenza territoriale, tanto il trasferimento della sede sociale intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, quanto la delibera di trasferimento adottata dall'assemblea in epoca anteriore all'anno dal deposito dell'istanza, ma iscritta nel registro delle imprese successivamente ed entro l'anno, posto che, prima dell'iscrizione, la delibera è sprovvista di efficacia.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22389 del 05/08/2021 (Rv. 662212 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2436 com. 5, Cod_Civ_art_2480, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_038
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22389
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Domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza cassata – Cass. n. 22359/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - domande conseguenti alla cassazione - Domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza cassata - Competenza - Attribuzione al giudice del rinvio - Necessità - Ragioni - Domanda proposta davanti al giudice competente in via ordinaria - Eccezione di incompetenza funzionale - Termine.
La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza, successivamente cassata in sede di legittimità, deve essere proposta esclusivamente dinanzi al giudice competente per effetto del rinvio, e non dinanzi al giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, al fine di consentire che la domanda avente per oggetto le restituzioni, che è pur sempre relativa alla vicenda sostanziale oggetto del giudizio in relazione al quale il diritto alle restituzioni è sorto, venga trattata nel grado di giudizio al quale il processo era arrivato prima della cassazione o in cui è stato rimandato per effetto di essa; nondimeno, ove la domanda sia proposta al giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, la relativa eccezione d'incompetenza funzionale deve essere formulata non oltre la prima udienza di trattazione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22359 del 05/08/2021 (Rv. 662102 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_389, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_038
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Cessione del credito relativa a canoni di locazione – Cass. n. 15229/2021Competenza civile - competenza per territorio - Obbligazioni in genere - cessione dei crediti in genere - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento - Cessione del credito - Conseguenze - Controversia tra ceduto e cessionario - Individuazione del giudice competente - Applicazione delle regole di cui all'art. 413 c.p.c. - Necessità - Domicilio del cessionario - Rilevanza ai fini della determinazione della competenza per territorio - Condizioni.
La cessione del credito relativa a canoni di locazione determina un mutamento del soggetto creditore, ma non incide sul criterio del "forum contractus" e cioè sulla eventuale competenza stabilita dalla legge per le controversie che abbiano ad oggetto il credito ceduto, il quale si trasferisce con tutte le sue caratteristiche (nella specie, la competenza per le controversie di lavoro prevista dall'art. 413 c.p.c.); la cessione può, invece, incidere sul criterio del "forum destinatae solutionis" e radicare la competenza nel luogo in cui ha sede o domicilio il cessionario, ma soltanto nel caso sia stata comunicata al debitore ceduto e sia intervenuta prima della scadenza del credito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15229 del 01/06/2021 (Rv. 661667 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1260, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_413
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Rilievo d'ufficio dell'incompetenza per territorio – Cass. n. 9904/2021Competenza civile - competenza per territorio - esecuzione forzata - Espropriazione presso terzi - Rilievo d'ufficio dell'incompetenza per territorio - Momento processuale. Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi.
Nell'espropriazione presso terzi, il rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale può sempre avvenire nel corso della prima fase del processo esecutivo - cioè quella destinata alla verifica della dichiarazione di quantità - anche ove si svolga attraverso una pluralità di distinte udienze, per la necessità di effettuare dei rinvii al fine di esaurire le relative attività, e quindi fino al momento della sua chiusura, con l'emissione dei consequenziali provvedimenti (assegnazione degli importi pignorati, in caso di dichiarazione di quantità in senso positivo; instaurazione del subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, in caso di dichiarazione di quantità in senso negativo o contestata; eventuale passaggio alla fase distributiva, in caso di pluralità di creditori).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9904 del 15/04/2021 (Rv. 661144 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_547, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618_1, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042 …...
Rilievo d'ufficio dell'incompetenza per territorio – Cass. n- 9904/2021Competenza civile - competenza per territorio - esecuzione forzata - Espropriazione presso terzi - Rilievo d'ufficio dell'incompetenza per territorio - Momento processuale. Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi.
Nell'espropriazione presso terzi, il rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale può sempre avvenire nel corso della prima fase del processo esecutivo - cioè quella destinata alla verifica della dichiarazione di quantità - anche ove si svolga attraverso una pluralità di distinte udienze, per la necessità di effettuare dei rinvii al fine di esaurire le relative attività, e quindi fino al momento della sua chiusura, con l'emissione dei consequenziali provvedimenti (assegnazione degli importi pignorati, in caso di dichiarazione di quantità in senso positivo; instaurazione del subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, in caso di dichiarazione di quantità in senso negativo o contestata; eventuale passaggio alla fase distributiva, in caso di pluralità di creditori).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9904 del 15/04/2021 (Rv. 661144 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_547, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618_1, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042 …...
Opposizione a decreto ingiuntivo – Cass. n. 4779/2021Competenza civile - incompetenza - per territorio - Opposizione a decreto ingiuntivo - Eccezione di incompetenza per territorio - Prima difesa utile - Individuazione - Atto di opposizione - Fondamento.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere sollevata, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nell'atto di opposizione, che deve intendersi come prima difesa utile poiché tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4779 del 23/02/2021 (Rv. 660752 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_645
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Diritti di obbligazione – Cass. n. 4792/2021Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Obbligazioni "portabili" ex art. 1182, comma 3, c.c. - Requisiti - Liquidità e certezza - Accertamento "ex ante" - Criteri - Fattispecie. Obbligazioni in genere - adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie In genere.
In tema di competenza per territorio, se l’attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l’illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia "portabile", la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la competenza per territorio del luogo del domicilio dell’attore che, sulla base di due ricognizioni di debito, aveva richiesto il pagamento di somme di denaro, di cui almeno una certa e determinata).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021 (Rv. 660674 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1219, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038 …...
Obbligazione - Incompetenza territoriale – Cass. n. 3055/2021Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Incompetenza territoriale - Eccezione - Adesione dell'altra parte - Accordo effettivo fra le parti - Al momento della decisione-Necessità.
L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte presuppone, ai sensi dell'art. 38 c.p.c. che l'accordo fra le parti sussista effettivamente all'atto in cui il giudice provveda, circostanza che va esclusa qualora al momento della decisione, all'udienza in cui l'una parte dichiari di aderire, l'altra contestualmente vi rinunci.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3055 del 09/02/2021 (Rv. 660578 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_028 …...
Foro pattizio esclusivo - Derogabilità ex art. 33 c.p.c. - Cass. n. 26910/2020Competenza civile - accordo delle parti - competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - Foro pattizio esclusivo - Derogabilità ex art. 33 c.p.c. - Conseguenze - Parte che ne eccepisce l'incompetenza in ragione dell'esclusività del foro convenzionale - Onere di eccepirla anche per i criteri ex artt. 18 e 19 c.p.c. - Sussistenza.
In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26910 del 26/11/2020 (Rv. 659903 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_038
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Contenuto dell'eccezione di incompetenza per territorio - Cass. n. 24632/2020 Competenza civile -per territorio - competenza civile - incompetenza - per territorio - Contenuto dell'eccezione di incompetenza per territorio - Necessità di indicare tutti i fori alternativi - Sussistenza - Estensione di tale regola ai fori inderogabili - Esclusione - Fattispecie.
In tema di eccezione di incompetenza per territorio, il convenuto che neghi l'esistenza di un criterio di competenza per territorio inderogabile (nella specie, il foro del consumatore), deve indicare, ai fini della completezza dell'eccezione, tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, ma non è necessario che tra i fori alternativi menzioni anche quello inderogabile, non potendosi pretendere che la parte sia costretta a negare e invocare, nel medesimo atto, l'applicabilità di tale ultimo foro.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24632 del 05/11/2020 (Rv. 659913 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038
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Cause relative a diritti di obbligazione - Eccezione di incompetenza - Cass. n. 17374/2020 Competenza civile - incompetenza - per territorio - Cause relative a diritti di obbligazione - Eccezione di incompetenza - Formulazione nella comparsa di risposta a pena di decadenza - Riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. - Necessità - Sussistenza - Decadenza dall'eccezione - Rilevabilità d'ufficio di profili di incompetenza non dedotti dal convenuto - Esclusione - Conseguenze - Radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non contestato - Eccezione di rito ed in senso stretto - Conseguenze.
In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall'art. 45 della l. n. 69 del 2009 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l’attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17374 del 20/08/2020 (Rv. 658753 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_167
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Eccezione di incompetenza - Proposizione in via gradata rispetto al merito - Cass. n. 15818/2020Competenza civile - incompetenza - Eccezione di incompetenza - Proposizione in via gradata rispetto al merito - Effetti - Inesistenza della formulazione dell'eccezione - Fondamento.
L'eccezione di incompetenza non può essere sollevata in via solo gradata rispetto alla richiesta di accoglimento o di rigetto delle domande di merito proposte dalle parti nel giudizio, tenuto conto dell’indefettibile carattere preliminare dell'eccezione stessa e della manifesta incompatibilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronunzia sul merito, in via principale - che implica il riconoscimento dell'esistenza in concreto della "potestas judicandi" del giudice adito - e la proposizione di un'eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminarsi solo nell'ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l'ha sollevata; ne consegue che deve intendersi come non proposta l'eccezione di incompetenza formulata in via di appello incidentale e condizionata all'accoglimento dell'appello principale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15818 del 23/07/2020 (Rv. 658524 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_371_1
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Diritti di obbligazione - Determinazione della competenza - Cass. n. 15254/2020Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - Determinazione della competenza - Criterio - In base ai fatti prospettati dall'attore - Indagine sulla fondatezza degli stessi - Necessità - Esclusione - Limiti.
Qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito, affermando che il contratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, e che, ammesso che si sia concluso, si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo all'effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità. Né al riguardo possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del "forum contractus", con riferimento all'art. 20 c.p.c., non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15254 del 16/07/2020 (Rv. 658729 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038
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Riassunzione del giudizio a seguito del verificarsi di una causa di interruzione - Cass. n. 14607/2020Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - ordine delle questioni - Eccezione di estinzione del giudizio - Precedenza della valutazione di questa rispetto a quella dell'eccezione di incompetenza - Sussistenza - Fondamento.
In tema di riassunzione del giudizio a seguito del verificarsi di una causa di interruzione, la questione relativa all'estinzione del processo per irritualità di tale riassunzione ha carattere preliminare rispetto all'eventuale eccezione di incompetenza (nella specie, per territorio) sollevata da una parte, poiché la cognizione della controversia ad opera del giudice, incluso il profilo della competenza, è possibile solo a condizione che il processo sia correttamente uscito dallo stato di quiescenza in cui era entrato per effetto di detta interruzione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14607 del 09/07/2020 (Rv. 658326 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_276
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Opposizione a decreto ingiuntivo - Eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente in controversia in materia di obbligazioni - Cass. n. 14096/2020Competenza civile - competenza per territorio - Opposizione a decreto ingiuntivo - Eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente in controversia in materia di obbligazioni - Modalità - Onere di indicazione di tutti i fori concorrenti, sia speciali che generali, compreso quello del domicilio - Necessità - Indicazione della residenza o del domicilio dell'opponente nell'atto introduttivo - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ove l'eccezione di incompetenza territoriale sia sollevata dall'opponente persona fisica in controversia in materia di obbligazioni, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito rende necessaria l'indicazione di quello competente con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c., anche ai fori generali previsti dal precedente art. 18, con riguardo, quindi, sia alla residenza sia al domicilio, poiché quest'ultimo è criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Peraltro, l'opponente, rivestendo la posizione sostanziale di convenuto, non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nel ricorso per decreto ingiuntivo, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perché, nella prima ipotesi, l'individuazione della residenza non può lasciare presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l'art. 163, n 2, c.p.c. prevede l'indicazione alternativa dell'una e dell'altro) sia perché, in entrambe le circostanze, il secondo comma, secondo inciso, dell'art. 38 c.p.c. esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando comunque il convenuto eccipiente di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, nell'eventualità di concorrenza di fori, di contestare e menzionare tutti i fori possibilmente concorrenti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14096 del 07/07/2020 (Rv. 658508 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_163_1
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Provvedimento del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo che ha deciso sulla sola competenza - Cass. n. 13426/2020Competenza civile - regolamento di competenza - Provvedimento del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo che ha deciso sulla sola competenza - Mancata pronuncia del giudice sul decreto ingiuntivo - Interesse alla proposizione del regolamento di competenza - Esclusione – Fondamento - procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione – competenza .
E' inammissibile il regolamento di competenza con il quale si deduca che il giudice, nel dichiarare la propria incompetenza, abbia omesso di revocare il decreto ingiuntivo opposto, sia perché la pronuncia di incompetenza contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, con conseguente carenza di interesse alla formulazione di una tale doglianza, sia in quanto quest'ultima non ricade tra quelle previste dall'art. 42 c.p.c., non integrando una questione di competenza. (Conf. n. 22297 del 2016, Rv. 641679-01).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13426 del 01/07/2020 (Rv. 658502 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_637, Cod_Proc_Civ_art_645
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Procedimenti cautelari - provvedimenti d'urgenza - procedimento – Cass. n. 12403/2020Competenza - Mancata contestazione in sede cautelare - Conseguenze - Consolidamento della competenza anche ai fini del giudizio di merito - Esclusione - Fondamento.
L'omessa rilevazione dell'incompetenza (derogabile od inderogabile) da parte del giudice o l'omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti nel procedimento cautelare "ante causam" non determina il definitivo consolidamento della competenza in capo all'ufficio adito anche ai fini del successivo giudizio di merito, non operando nel giudizio cautelare il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni e al rilievo d'ufficio dell'incompetenza, stabilito dall'art. 38 c.p.c., in quanto applicabile esclusivamente al giudizio a cognizione piena. Ne consegue che il giudizio proposto ai sensi degli artt. 669-octies e novies c.p.c., all'esito della fase cautelare "ante causam", può essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorché diverso da quello della cautela.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12403 del 24/06/2020 (Rv. 658063 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_669
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Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 11866/2020Conflitto di competenza - Giudice di appello - Termine per il rilievo dell'incompetenza - Preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c. - Applicabilità al giudizio di impugnazione - Sussistenza - Fondamento.
La preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c. (il quale dispone che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono eccepite o rilevate entro l'udienza di trattazione) trova applicazione anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d'ufficio proposto dal giudice di secondo grado ai sensi dell'art.45 c.p.c., con la conseguenza che detto regolamento, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell'incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di esaurimento delle attività di trattazione contemplate dall'art.350 c.p.c., ossia prima che il giudice del gravame provveda all'eventuale ammissione delle prove a norma dell'art.356 c.p.c., ovvero - in caso di non espletamento di attività istruttoria - prima che proceda ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni e a dare ingresso alla fase propriamente decisoria.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 11866 del 18/06/2020 (Rv. 658035 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_356
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Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 11787/2020Competenza del tribunale delle imprese - Acquisti da parte di imprese sanitarie derivanti da contratti esecutivi di un Accordo quadro - Sussistenza - Esclusione - Ragioni - Violazione del principio di concorrenza - Esclusione.
Il tribunale delle imprese non è competente a decidere le controversie aventi ad oggetto acquisti da parte di aziende sanitarie locali derivanti da contratti di fornitura "esecutivi" di un accordo quadro atteso che, stante l'autonomia tra i predetti negozi, la "causa petendi" dell'obbligazione creditoria trova fondamento nei singoli contratti di fornitura. La centralizzazione dell'acquisto e la clausola di estensione del contratto aggiudicato a seguito di regolare gara pubblica, infatti, non violano il principio di concorrenza, ma anzi lo presuppongono, in aderenza a quanto previsto dalla legislazione nazionale e dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio, posto che in tale caso le imprese concorrono ad aggiudicarsi un appalto avente un oggetto eventualmente multiplo, senza la necessità di dover concorrere ogni volta a tante gare quante sono le amministrazioni coinvolte.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11787 del 18/06/2020 (Rv. 658447 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Civ_art_1182, Cod_Proc_Civ_art_042
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Impugnazioni civili - appello - giudice dell'appello - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11118 del 10/06/2020 (Rv. 658140 - 01)Erronea individuazione del giudice, per territorio o grado, competente - Eccezione - Rilievo d'ufficio - Modalità e tempi.
Nel giudizio di appello la disciplina dell'incompetenza non soggiace ad un regime diverso da quello previsto per tutte le competenze dall'art. 38 c.p.c. Ne consegue che il potere della parte convenuta di eccepire l'incompetenza del giudice del gravame deve ancorarsi alla comparsa di risposta tempestivamente depositata, cosi come quello del giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza si deve ritenere collegato all’omologo in appello dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. e, dunque, all'udienza ex art. 350 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11118 del 10/06/2020 (Rv. 658140 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_341, Cod_Proc_Civ_art_350 …...
Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Cass. n. 9552/2020Regolamento di competenza - Indennità di espropriazione - Competenza funzionale in unico grado della corte d'appello - Tribunale - Rilievo d'ufficio dell'incompetenza in sentenza - Ammissibilità - Esclusione.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - competenza e giurisdizione In genere.
L'incompetenza del tribunale riguardo alle controversie inerenti alla determinazione della giusta indennità di espropriazione, affidate alla competenza funzionale in unico grado della corte di appello, non è rilevabile d'ufficio per la prima volta in sentenza, trovando applicazione l'art. 38, comma 3, c.p.c., che preclude il rilievo d'ufficio dell'incompetenza oltre la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9552 del 25/05/2020 (Rv. 657738 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_183_1
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Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 7055/2020Questione sulla competenza - Necessità del preliminare accertamento della corretta instaurazione del contraddittorio - Fondamento - Omissione di tale accertamento - Impugnazione - Mezzo - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.
La questione della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio riguarda la corretta costituzione del rapporto processuale e, quindi, deve essere esaminata prima di quella concernente la competenza, la quale presuppone pur sempre l'instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti; ne consegue che la decisione del giudice del merito, dichiaratosi incompetente nonostante una delle parti non fosse stata regolarmente convenuta, è censurabile con il mezzo del regolamento di competenza poiché anche l'integrità del contraddittorio attiene "in modo diretto e necessario alla competenza".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7055 del 12/03/2020 (Rv. 657559 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_049, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_279
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Competenza civile - incompetenza – Cass. n. 5980/2020Processo - Pluralità di eccezioni d'incompetenza territoriale - Tardività per una delle eccezioni - Potere della parte decaduta di impugnare il rigetto dell'eccezione tempestivamente proposta da altra parte - Esclusione - Fondamento.
La parte decaduta dalla facoltà di proporre un'eccezione di incompetenza territoriale non è legittimata ad impugnare il rigetto di analoga eccezione di incompetenza tempestivamente formulata da altra parte processuale, in quanto la perdita di una facoltà non può essere recuperata per fatto altrui, poiché ciò equivarrebbe a vanificare il termine di decadenza previsto dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5980 del 04/03/2020 (Rv. 657269 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_167
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Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 5516/2020Pronunce sulla sola competenza emesse in grado di appello - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità - Fondamento - Questioni su ammissibilità o tempestività dell'eccezione di incompetenza - Irrilevanza.
Le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per competenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l'art_ 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto quale mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Tale principio, peraltro, opera anche nel caso in cui esista una questione sull'ammissibilità e tempestività dell'eccezione di incompetenza ovvero sul tempestivo rilievo d'ufficio della medesima.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5516 del 28/02/2020 (Rv. 657118 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042
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Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullita' - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4710 del 21/02/2020 (Rv. 657262 - 01)Nullità della citazione - Rinnovazione in conformità del provvedimento del giudice - Ottemperanza - Successivo rilievo di un'altra causa di nullità della citazione diversa dalla prima - Nuovo ordine di rinnovazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
In caso di nullità dell'atto di citazione, dopo che la parte ne abbia eseguito la rinnovazione in conformità al provvedimento del giudice, questi può rilevare un'ulteriore causa di nullità, diversa da quella precedentemente riscontrata, ed emettere un nuovo ordine di rinnovazione, non sussistendo una norma che lo impedisca, né essendo prevista una limitazione quantitativa alle rinnovazioni, purché siano effettuate nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice o dalla legge. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso il verificarsi dell'estinzione del giudizio nel quale il giudice aveva disposto la rinnovazione della citazione in ragione del mancato avvertimento "ex" artt. 163, comma 3, n. 7, e 38 c.p.c., dopo che la parte aveva ottemperato ad un precedente ordine di rinnovazione, impartito per il mancato rispetto del termine a comparire).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4710 del 21/02/2020 (Rv. 657262 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_038
PROCEDIMENTO CIVILE
DOMANDA GIUDIZIALE
CITAZIONE
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Circolazione stradale - sanzioni – Cass. n. 4501/2020Infrazioni al codice della strada - Riscossione mediante ordinanza-ingiunzione "ex" art_ 3 del r.d. n. 639 del 1910 - Opposizione "ex" art_ 32 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Competenza per territorio - Criterio di individuazione - Inderogabilità - Conseguenze.
CIRCOLAZIONE STRADALE
SANZIONI
Competenza civile - competenza per territorio - in genere in genere. 154088 riscossione delle imposte - con ingiunzione fiscale – opposizione.
La controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione "ex" art_ 3 r.d. n. 639 del 1910, benché concernente la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada - per il cui recupero i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al r.d. citato, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui all'art_ 53 del d.lgs. 44 del 1997 - rientra nell'ambito applicativo dell'art_ 32 del d.lgs. 150 del 2011. Pertanto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 2019, l'opposizione va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione e, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione, al giudice nel cui circondario ha sede l'ente locale concedente. Siffatta competenza ha natura inderogabile ed il suo mancato rispetto è rilevabile d'ufficio, essendo oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4501 del 20/02/2020 (Rv. 657255 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_038
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione – Cass. n. 1594/2020Azione revocatoria - Foro territorialmente competente - Individuazione - Criteri.
La competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1594 del 24/01/2020 (Rv. 656641 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_021, Cod_Proc_Civ_art_038
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Competenza civile - incompetenza - per territorio - Cass. n. 32731/2019Foro del consumatore - Eccezione di applicabilità del foro invocato - Onere del convenuto - Onere di indicazione di tutti i fori alternativi possibili e di relativa prova - Necessità - Inosservanza - Conseguenze.
Ove una domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzi al giudice adito, del foro del consumatore, l'eccezione sulla competenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia - poiché non "di consumo" - a quel foro, implica, ove fondata, l'applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza "tamquam non esset", perché incompleta, e ciò anche quando il giudice adito ritenga che effettivamente la controversia non sia soggetta al foro del consumatore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32731 del 12/12/2019 (Rv. 656182 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042
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Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Cass. n. 30473/2019Termine per il rilievo dell'incompetenza - Decisione nel merito in esito alla fase sommaria - Dichiarazione di incompetenza nella fase di opposizione - Esclusione - Fondamento.
Nel rito c.d. Fornero, per le medesime esigenze di celerità e di certezza valevoli in generale per il rito ordinario, il rilievo di ufficio dell'incompetenza territoriale va operato "in limine litis", in base a quanto risulta dagli atti, o, al più, previa assunzione di sommarie informazioni, dovendosi comunque escludere - per ragioni di coerenza logica e sistematica - l'ammissibilità di una declinatoria di competenza nella fase di opposizione, dopo aver deciso la causa nel merito, in esito alla fase sommaria.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30473 del 21/11/2019 (Rv. 655899 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28711 del 07/11/2019 (Rv. 656290 - 01)Procedimento prefallimentare - Incompetenza per territorio - Art. 38 c.p.c. - Applicabilità - Eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo ex art. 18 l.fall. - Tardività - Fondamento.
In tema di dichiarazione di fallimento, l'incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall., ai sensi deii'art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti, sicché l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28711 del 07/11/2019 (Rv. 656290 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345, Dlgs_14_2019_art_011, Dlgs_14_2019_art_029, Dlgs_14_2019_art_027, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_053 …...
Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Cass. n. 27731/2019Termine per il rilievo dell'incompetenza - Prima udienza di trattazione - Udienza di mero rinvio - Possibilità di sollevare il conflitto all'udienza di effettiva trattazione - Esclusione - Ragioni - Violazione del termine - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.
Il regolamento di competenza da parte del giudice investito della controversia, a seguito di pronunzia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo, secondo quanto si ricava dall'art. 38 c.p.c., purchè promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'inammissibilità del regolamento d'ufficio, pur quando il regolamento venga sollevato all'udienza di trattazione successiva ad altra di mero rinvio, perché la celebrazione di tali udienze è vietata nel nostro ordinamento, stante la finalità costituzionalmente recepita della ragionevole durata del processo. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha ritenuto intempestivo il regolamento di competenza sollevato alla prima udienza di effettiva trattazione, perché successiva ad altra di mero rinvio operata con "salvezza dei diritti di prima udienza").
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27731 del 29/10/2019 (Rv. 655646 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_183_1
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Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Cass. n. 26072/2019Responsabilità civile dei magistrati ex l. n. 117 del 1988 - Termine per il rilievo dell'incompetenza - Prima udienza di trattazione - Rimessione della causa al collegio - Superamento del termine - Conseguenze - Inammissibilità della richiesta di regolamento di competenza d'ufficio.
In materia di responsabilità civile dei magistrati, nel procedimento camerate di cui all'art. 5 della l. n. 117 del 1988, "ratione temporis" applicabile, il giudice istruttore, nel rimettere al Collegio la decisione sull'ammissibilità della domanda di cui all'art. 2 della citata legge, in sede di prima udienza di trattazione deve rilevare, a norma dell'art. 38 c.p.c., la questione di competenza in ordine alla quale l'organo collegiale, cui è riservata la decisione in parola, può sollevare il regolamento d'ufficio a norma dell'art. 45 c.p.c. In mancanza del suddetto tempestivo rilievo, il regolamento stesso dev'essere dichiarato inammissibile perché tardivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26072 del 15/10/2019 (Rv. 655819 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_045
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Competenza civile - competenza per territorio – Cass. n. 20553/2019Eccezione di incompetenza - Istruttoria sulla questione di competenza - Ammissibilità - Condizioni e limiti.
L'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un’istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase. L'eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria "in limine litis", se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20553 del 30/07/2019 (Rv. 654948 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_183
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Competenza civile - competenza per territorio – Cass. n. 19094/2019Eccezione di incompetenza per territorio - Natura processuale - Tempestività - Onere della prova - Fattispecie.
Competenza civile - incompetenza - per territorio - In genere.
I criteri di riparto dell'onere della prova si applicano anche alle eccezioni di natura processuale ed alla dimostrazione della tempestività del rilievo, se soggette a preclusioni, sicché la parte che eccepisce di aver avuto conoscenza solo in corso di causa di un fatto sopravvenuto, atto ad incidere, modificandola, sulla competenza territoriale del giudice adito, è tenuta ad allegare il fatto, indicando puntualmente il momento della avvenuta conoscenza, e a dare prova del suo effettivo verificarsi, nell'udienza o nella attività immediatamente successiva a tale momento. (Nella specie, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto non provata la tempestività dell'eccezione d'incompetenza per territorio formulata, ex art. 30 bis c.p.c., dal ricorrente dinanzi al giudice di primo grado, in quanto egli si era limitato a produrre nella prima udienza utile un certificato attestante l'assunzione in capo alla controparte, in corso di causa, delle funzioni di viceprocuratore onorario, senza indicare precisamente il momento in cui era venuto a conoscenza di tale sopravvenuta circostanza, rilevante ai fini della modificazione della competenza).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19094 del 16/07/2019 (Rv. 654449 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_030_2, Cod_Proc_Civ_art_038
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Clausola di elezione convenzionale del foro esclusivo - Cass. Ord. 16439/2019Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - deroghe alla competenza - Clausola di deroga alla competenza - Richiamo alla disciplina fissata in un distinto documento – somministrazione (contratto di) - (nozione, caratteri, distinzioni) in genere.
E' efficace una clausola di elezione convenzionale del foro esclusivo pattuita attraverso il richiamo esplicito alla disciplina fissata in un distinto documento unilateralmente predisposto, ove il rinvio sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento, e la clausola sia specificamente sottoscritta dall'altro contraente, che abbia dichiarato di averne preso visione e di approvarne il contenuto, attribuendosi, in tal modo, alle previsioni di quella disciplina il valore di clausole concordate.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 19/06/2019 (Rv. 654609 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029, Cod_Proc_Civ_art_038 …...
Incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile – Cass. 14170/2019Poteri di rilevazione di ufficio da parte del giudice - Limiti - Fattispecie.
Il rilievo officioso dell'incompetenza inderogabile deve essere svolto dal giudice non oltre la prima udienza, in modo chiaro ed univoco e sulla base dei documenti ritualmente acquisiti.
(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la rilevazione dell'incompetenza effettuata dal giudice in prima udienza fosse tempestiva, ancorché irritualmente svolta attraverso la rimessione degli atti al Presidente del Tribunale per l'eventuale assegnazione alla Sezione specializzata agraria, ma invalida in quanto basata su un documento prodotto da una parte non ancora costituita in giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14170 del 24/05/2019 (Rv. 654221 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 038 – Incompetenza
Cod. Proc. Civ. art. 042 – Regolamento necessario di competenza
Cod. Proc. Civ. art. 166 – Costituzione del convenuto
Cod. Proc. Civ. art. 167.2 – Comparsa di risposta
Cod. Proc. Civ. art. 171.2 – Ritardata costituzione delle parti
Cod. Proc. Civ. art. 183.1 –Prima comparizione delle parti e trattazione della causa
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Incompetenza - rilevabilità d'ufficio – Cass. 13472/2019Mutamento del rito ex art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Persistenza delle preclusioni già verificatesi - Conseguenze - Rilevabilità di ufficio dell'incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile nella prima udienza successiva al mutamento di rito - Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza- procedimento di primo grado - passaggio dal rito ordinario al rito speciale
In caso di mutamento del rito ex art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, restano ferme le preclusioni già verificatesi secondo le norme del rito prescelto e, pertanto, l'incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile non può essere rilevata d'ufficio nella prima udienza successiva a detto mutamento, posto che tale meccanismo non comporta una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, ma serve esclusivamente a consentire alle parti di adeguare le difese alle regole del rito da seguire.
(Nella specie, la S.C. ha escluso che, a fronte del mutamento di rito ex art. 4 cit., disposto in ordine ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di onorari di avvocato introdotto con citazione, sia possibile sollevare d'ufficio, nella prima udienza successiva a detto mutamento, la questione dell'incompetenza territoriale inderogabile - nella specie, in relazione al foro del consumatore - dovendosi ritenere la "prima udienza", rilevante ai fini dell'art. 38, comma 3, c.p.c., esaurita con il provvedimento di mutamento del rito).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13472 del 18/05/2019 (Rv. 654051 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 183.1 – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa
Cod. Proc. Civ. art. 038.3 – Procura alle liti
Cod. Proc. Civ. art. 426 – Passaggio dal rito ordinario al rito speciale
Cod. Proc. Civ. art. 427 – Passaggio dal rito speciale al rito ordinario
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Connessione di cause - accessorietà – Cass. 13111/2019Opposizione a precetto fondata su titolo stragiudiziale - Natura funzionale ed inderogabile della relativa competenza - Contestuale proposizione di domande oggettivamente connesse ed accessorie - Derogabilità della competenza - Esclusione - Necessità di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti - Esclusione - Competenza civile - connessione di cause - cumulo soggettivo .
Qualora sia proposta opposizione a precetto fondato su titolo stragiudiziale, le domande ad essa connesse oggettivamente e per accessorietà sono attratte alla competenza inderogabile e funzionale riguardante la domanda di annullamento di tale precetto ex artt. 27 e 480 c.p.c., senza che operi il principio di necessaria contestazione dei fori alternativamente concorrenti riferibili alle suddette cause connesse ed accessorie.
(La S.C. ha affermato il principio di cui in massima in un caso nel quale l'opposizione era stata introdotta assieme ad ulteriori domande afferenti alla validità, efficacia e risoluzione dei contratti di mutuo sottesi al precetto nonché alle correlate pretese di ripetizione di indebito e risarcitorie).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13111 del 16/05/2019 (Rv. 654305 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 027 – Foro relativo alle opposizioni alle esecuzioni
Cod. Proc. Civ. art. 031 – Cause accessorie
Cod. Proc. Civ. art. 033 – Cumulo soggettivo
Cod. Proc. Civ. art. 038 – Incompetenza
Cod. Proc. Civ. art. 480 – Forma del precetto
Cod. Proc. Civ. art. 018 – Foro generale delle persone fisiche
Cod. Proc. Civ. art. 019 – Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute
Cod. Proc. Civ. art. 020 – Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione …...
Incompetenza per territorio – Cass. 12394/2019Eccezione - Indicazione del foro ritenuto competente - Necessità - Fondamento - Erronea indicazione - Inefficacia dell'eccezione - Esclusione - Conseguenze.
L'indicazione del foro ritenuto competente, ad opera del convenuto che eccepisca l'incompetenza per territorio del giudice adito, è imposta dall'art. 38, comma 2, c.p.c. in funzione dell'eventuale adesione dell'attore, con la conseguenza che, ove tale foro sia erroneamente individuato e detta adesione difetti, non ne consegue, per ciò stesso, l'inefficacia dell'eccezione, dovendo piuttosto il giudice adito individuare l'esatto giudice competente, in base ai criteri di collegamento da applicare per stabilire tale competenza territoriale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12394 del 09/05/2019 (Rv. 653642 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 018 – Foro generale delle persone fisiche
Cod. Proc. Civ. art. 019 – Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute
Cod. Proc. Civ. art. 020 – Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazioni
Cod. Proc. Civ. art. 038 – Incompetenza
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Procedimento civile - riassunzione, in genere - Riassunzione tempestiva della causa a seguito di sentenza sulla competenza – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9915 del 09/04/2019 (Rv. 653490 - 01)Effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi davanti al giudice incompetente - Salvezza - Fondamento - Fattispecie.
Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto improponibile una domanda di equa riparazione per l'ingiustificata durata di un processo amministrativo ritendo erroneamente, ai fini dell'applicabilità dell'art. 54, comma 2 del d.l. n. 112 del 2008, che il procedimento di equa riparazione dovesse intendersi introdotto, piuttosto che alla data di proposizione del ricorso avanti al giudice dichiaratosi incompetente, alla data della riassunzione del processo dinanzi al giudice competente).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9915 del 09/04/2019 (Rv. 653490 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_050_1, Cod_Proc_Civ_art_038 …...
Regolamento di competenza - Competenza territoriale - Inderogabilità - Cass. n. 8426/2019Competenza civile - regolamento di competenza - Competenza territoriale - Inderogabilità - Indicazione del giudice competente da parte dell'istante - Necessità - previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - competenza e giurisdizione
In tema di competenza territoriale per le controversie previdenziali ex art. 444 c.p.c., avente natura inderogabile, in quanto si ricollega alla particolare idoneità del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie e costituisce una "condicio iuris" dell'esercizio dell'azione, l'istante non è tenuto all'indicazione specifica del giudice ritenuto competente, trattandosi di competenza funzionale che deve essere verificata d'ufficio, indipendentemente dalle deduzioni delle parti, non gravate sul punto da alcun onere probatorio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8426 del 26/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_444
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Adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie - Obbligazioni "portabili" ex art. 1182, comma 3, c.c. - Requisiti - Liquidità - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019Obbligazioni in genere - adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie - Obbligazioni "portabili" ex art. 1182, comma 3, c.c. - Requisiti - Liquidità - Accertamento ai fini della competenza territoriale - Delibazione allo stato degli atti - Fattispecie.
Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito per la quale il credito restitutorio, relativo alle somme corrisposte, derivante dalla riforma o dalla cassazione della sentenza, trovava titolo proprio in quest'ultima pronuncia ed aveva per oggetto l'identica somma effettivamente incassata dalla parte tenuta alla restituzione, rivestendo il debito in questione carattere liquido "ab origine", a nulla rilevando, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum").
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019
Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1219, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038 …...
Processo - Competenza funzionale - Tribunale ordinario e Sezione specializzata in materia di immigrazione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6563 del 06/03/2019Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Processo - Competenza funzionale - Tribunale ordinario e Sezione specializzata in materia di immigrazione - Sussistenza - Violazione - Rilevabilità d'ufficio - Affermazione - Limite temporale - Rinvio della udienza di prima comparizione - Ammissibilità - provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - In genere.
In tema di disciplina dell'immigrazione, la competenza a provvedere sull'impugnazione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, è da ritenersi di natura funzionale e va attribuita, a far data dal 18 febbraio 2017, alla sezione distrettuale specializzata in materia di immigrazione, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera a) del d.l. n. 13 del 2017. Ne consegue che, a tenore dell'art.38 c.p.c., il Tribunale, rispettando il limite temporale dell'udienza di cui all'art.183 c.p.c. possa tempestivamente rilevare"ex officio" la propria incompetenza funzionale sciogliendo la riserva assunta a detta udienza ed assegnando alle parti i termini per la riassunzione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6563 del 06/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_183 …...
Incompetenza territoriale derogabileProcedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione – competenza - incompetenza territoriale derogabile - tempestiva eccezione dell’opponente - incompetenza per foro del consumatore non eccepita dalla parte - declaratoria del giudice in assenza di tempestivo rilievo ex officio - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23912 del 02/10/2018
>>> La tempestiva e rituale eccezione di incompetenza territoriale derogabile, formulata dall'opponente con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non devolve automaticamente al "thema decidendum" la diversa questione relativa all'incompetenza fondata sul foro del consumatore, che, pur rilevabile d'ufficio, deve essere tuttavia esplicitamente sollevata dal Giudice, entro il termine preclusivo dall'udienza di trattazione ex artt. 38, c. 3 e 183, c. 1 c.p.c. , poiché non vi è alcuna fungibilità tra l'incompetenza territoriale derogabile, rimessa all'eccezione in senso stretto della parte, e il rilievo di parte od officioso dell'incompetenza territoriale inderogabile ex art. 33 c. 2, lett. u) del d. lgs. n. 2016/2005, né sul piano strutturale, essendo distinti i presupposti di fatto che fondano la competenza, né in relazione alla disciplina processuale, tenuto conto delle differenti preclusioni processuali previste per la contestazione della parte e per la rilevabilità officiosa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23912 del 02/10/2018
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Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20534 del 06/08/2018Procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo – Domanda proposta dinanzi a giudice incompetente – Necessità di considerare la prima fase del procedimento sotto il profilo della complessità – Sussistenza – Fondamento.
Il giudice dell'equa riparazione, in presenza di un giudizio presupposto che abbia visto una fase concludersi con pronuncia dichiarativa di incompetenza, non può limitarsi a ritenere ragionevole, per ogni singola fase, la durata che corrisponde al grado (un anno per la durata del giudizio di equa riparazione), avendo invece l'onere di determinare quale avrebbe dovuto essere la durata ragionevole per il giudizio presupposto sulla base della sua complessità, comprensiva, tenuto conto della struttura unitaria del processo, anche della fase necessaria alla pronuncia di incompetenza e sottraendo dalla durata complessiva del giudizio tutto il tempo (solitamente il periodo ultroneo rispetto a trenta giorni) non strettamente necessario alla sua riassunzione davanti al giudice dichiarato competente.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20534 del 06/08/2018
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Competenza civile - competenza per materia - in genere - Cass. n. 20441/2018Controversie relative ai rapporti societari ex art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003 - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di fatto - Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Fondamento.
Appartengono alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa, le azioni di responsabilità, da chiunque promosse, nei confronti degli amministratori di fatto di una società di capitali, dal momento che, da un lato, non vi sono ragioni per discriminare il caso della gestione di fatto di una società ai fini della definizione della competenza delle dette sezioni specializzate e, dall'altro, depone in tal senso la formulazione letterale dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, che, richiamando tutti i "rapporti societari", va intesa come formula indicativa di una nozione generale e non quale espressione meramente riassuntiva delle peculiari ipotesi citate nel testo della medesima norma.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20441 del 02/08/2018
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente - eccezione di incompetenza - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 298 del 09/01/2018Incompetenza per materia - Rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per territorio - Esclusione - Fondamento - Completezza dell'eccezione - Necessità.
Il tribunale adito in funzione di giudice del lavoro, ove ritenga che la causa non rientri tra quelle di cui all’art. 409 c.p.c, bensì sia di competenza del giudice ordinario, non può rilevare d’ufficio la propria incompetenza per territorio semplice, trovando applicazione in tal caso l’art. 38, comma 1, c.p.c, per il quale detta incompetenza deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella memoria difensiva tempestivamente depositata, e corredata dell’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 298 del 09/01/2018
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - crediti di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 21204 del 13/09/2017Fallimento del datore di lavoro - Credito del lavoratore - Proposizione della domanda innanzi al tribunale fallimentare - Insinuazione allo stato passivo - Necessità - Fondamento.
Le domande proposte dal lavoratore, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, per veder riconoscere il proprio credito e il relativo grado di prelazione, devono essere introdotte nelle forme dell’insinuazione nello stato passivo, pertanto non dinanzi al giudice del lavoro, bensì dinanzi al Tribunale fallimentare, il cui accertamento è l'unico titolo idoneo per l'ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 21204 del 13/09/2017
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Riscossione delle imposte - con ingiunzione fiscale - opposizione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15417 del 21/06/2017Ingiunzione fiscale - Affidamento in concessione del servizio di riscossione - Opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 - Giudice territorialmente competente - Individuazione ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 - Criterio di collegamento - “Ufficio emittente” - Coincidenza con la sede legale del concessionario - Esclusione - Riferimento alla sede dell’articolazione territoriale che ha materialmente predisposto e notificato l’ingiunzione - Necessità - Fondamento.
In tema di opposizione ad ingiunzione fiscale, qualora l’ente impositore non provveda direttamente alla riscossione, ma la appalti a terzi in concessione, le controversie sulla sussistenza e sulla legittimità della pretesa erariale vanno introdotte, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l’articolazione territoriale del concessionario che ha materialmente predisposto e notificato l’ingiunzione, e non al giudice nella cui circoscrizione il concessionario ha la sede legale, atteso che il termine “ufficio” indica l’organo che ha compiuto l’attività, non la sede della persona giuridica.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15417 del 21/06/2017
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Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - Cass. n. 14540/2017Giudizio con pluralità di parti in litisconsorzio passivo - Contestazione della competenza in base al foro convenzionale esclusivo da parte di alcuni dei convenuti - Applicabilità dell’art. 33 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio con pluralità di parti in litisconsorzio passivo, la clausola di deroga della competenza territoriale con indicazione di diversa competenza territoriale esclusiva cui abbiano aderito tutti i condebitori, può essere efficacemente eccepita nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da uno soltanto dei debitori ingiunti ed è vincolante anche per gli altri condebitori, senza che possa intervenire alcuna modificazione della competenza per ragioni di connessione oggettiva ex art. 33 c.p.c., la quale presuppone, viceversa, l’estraneità di uno dei condebitori all’accordo derogatorio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14540 del 09/06/2017
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Competenza civile - competenza per valore - cumulo oggettivo - Cass. n. 14476/2017Chiamata del terzo ex art. 106 c.p.c. - Eccezione di incompetenza svolta dal terzo, ai sensi dell'art. 32 c.p.c. - Mancanza di tempestiva eccezione del convenuto in garanzia o accordo tra attore e convenuto della causa principale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di competenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto il quale, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., chieda di essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge (come pure nel caso in cui vi sia stato un accordo tra attore e convenuto chiamante in garanzia), non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale (non eccepita dal convenuto) sia con riferimento alla sola causa di garanzia (al fine di impedire il "simultaneus processus" con la causa principale), ove si tratti di garanzia cd. propria, ossia della garanzia del godimento di diritti che si sono trasferiti (garanzia per evizione nella compravendita, nella donazione, nella permuta, nel trasferimento dei crediti) o costituiti (locazione) o di quella che derivi da vincoli di coobbligazione (fideiussione, obbligazioni solidali contratte nell'interesse esclusivo di uno solo dei debitori), che si caratterizzano tutte per una connessione tra la pretesa dell'attore (della causa principale) e la posizione del garante (chiamato in causa) particolarmente intensa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14476 del 09/06/2017
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Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - Cass. n. 14540/2017Foro convenzionale esclusivo stabilito in un contratto con pluralità di parti dal lato passivo - Giudizio instaurato nei confronti di tutti i coobbligati - Contestazione della competenza in base al foro convenzionale esclusivo da parte solo di alcuni dei convenuti - Onere di contestare tutti i fori legali alternativamente concorrenti anche in relazione all’altro convenuto - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Il convenuto che eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito in virtù di una convenzione derogatoria, pattuita da tutte le parti del lato passivo del rapporto, non ha l'onere di contestare tutte le ragioni di competenza nei confronti dell'altro convenuto in base ai criteri richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14540 del 09/06/2017
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Competenza civile - incompetenza - rilevabilita' d'ufficio - Cass. n. 14061/2017Rito del lavoro - Incompetenza per territorio - Rilievo d'ufficio successivo all’assunzione della prova testimoniale - Esclusione - Fondamento.
Nel rito del lavoro, ai sensi degli artt. 38 e 428 c.p.c., va escluso che il giudice possa provvedere al rilievo d’ufficio dell'incompetenza per territorio successivamente all’assunzione della prova testimoniale, in quanto mezzo istruttorio diverso dalle sommarie informazioni di cui al comma 4 del richiamato art. 38 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14061 del 06/06/2017
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22297 del 03/11/2016Opposizione a decreto ingiuntivo - Declaratoria di incompetenza - Regolamento ex art. 42 c.p.c. avente ad oggetto l'omessa revoca del decreto ingiuntivo - Inammissibilità - Ragioni
.È inammissibile il regolamento di competenza con il quale si deduca che il giudice, nel dichiarare la propria incompetenza, abbia omesso di revocare il decreto ingiuntivo opposto, sia perché la pronuncia di incompetenza contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto stesso, con conseguente carenza di interesse alla formulazione di una tale doglianza, sia in quanto quest'ultima non ricade tra quelle previste dall'art. 42 cod. proc. civ., non integrando una questione di competenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22297 del 03/11/2016
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Competenza civile - in genere – Cass. n. 20881/2016Eccezione di incompetenza proposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - Inefficacia nel successivo giudizio di merito - Fondamento - Fattispecie.
Procedimenti cautelari - istruzione preventiva - accertamento tecnico - In genere.
L'eccezione di incompetenza (nella specie, per territorio derogagabile, ancorché convenzionalmente esclusivo) formulata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo è inefficace nel successivo giudizio di merito, non costituendo quest'ultimo una riassunzione del primo nel quale può traslare quella eccezione così da rendere inoperante la preclusione di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20881 del 14/10/2016
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Giurisdizione civile - conflitti - di giurisdizione – Sez. U, Ordinanza n. 18567 del 22/09/2016Conflitto negativo di giurisdizione tempestivamente sollevato dal giudice ordinario - Risoluzione in suo favore - Potere della Sezioni Unite di individuare anche il giudice competente - Limiti.
In tema di conflitto negativo di giurisdizione, ove lo stesso sia stato tempestivamente sollevato dal giudice ordinario, giusta l'art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009, entro la prima udienza fissata per la trattazione del merito, evocativa di quella ex art. 183 c.p.c. che individua, altresì, ai sensi dell'art. 38, comma 3, c.p.c., il momento di preclusione del potere officioso di rilevazione della competenza per materia, per territorio inderogabile e per valore, le Sezioni Unite, se ravvisano l'esistenza della giurisdizione ordinaria, devono ritenersi investite anche del potere di indicarne specificamente il corrispondente ufficio competente secondo i detti tre criteri, sempre che gli elementi "ex actis" lo consentano e non sia necessaria, per le ragioni di cui all'art. 38, ultimo comma, c.p.c., una sommaria istruzione sulla relativa questione.
Sez. U, Ordinanza n. 18567 del 22/09/2016
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Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Cass. n. 18357/2016Tribunale regionale delle acque pubbliche - Procedimento - Regolamento di competenza d'ufficio - Applicabilità dell'art. 38 c.p.c. - Sussistenza - Fondamento - Termini.
Nel procedimento davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche, il regolamento di competenza d'ufficio non può essere richiesto oltre la prima udienza di trattazione, essendo applicabile anche in tale giudizio l'art. 38 c.p.c., in virtù del rinvio residuale alla disciplina del codice di procedura civile operato dalla norma di salvaguardia dell'art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933, posto che l'art. 161 dello stesso r.d. n. 1775 regola specificamente soltanto l'ipotesi del regolamento di competenza rimesso all'iniziativa delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18357 del 20/09/2016
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Competenza civile - incompetenza - rilevabilità d'ufficio – Cass. n. 18383/2016Art. 38, comma 3, c.p.c. - Termine per il rilievo d'ufficio dell'incompetenza - Modalità di esercizio del potere - Condizioni - Conseguenze.
Il rilievo officioso dell'incompetenza territoriale ex art. 38, comma 3, c.p.c. va svolto in modo chiaro ed inequivocabile, onde stimolare il contraddittorio e l'esercizio consapevole del diritto di difesa, e non oltre l'udienza ex art. 183 c.p.c., non potendo valere allo scopo, qualora l'eccezione sia stata sollevata da una parte (nella specie, peraltro, tardivamente), il rinvio ripetuto della causa, con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., anche per la trattazione dell'eccezione medesima, senza che il giudice manifesti tempestivamente ed espressamente l'intendimento di sollevare la questione d'ufficio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18383 del 20/09/2016
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Competenza civile - competenza per territorio - in genere – Cass. n. 18271/2016Competenza - Competenza per territorio - Tempestività del rilievo - Necessità - Foro convenzionale - Irrilevanza.
Ai sensi dell'art. 38, comma 1, c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 45, comma 2, della l. n. 69 del 2009, l'eccezione di incompetenza per territorio (così come quella per materia e per valore) deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata; né tale principio può essere derogato in virtù della natura convenzionale del foro invocato (la quale non comporta la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza), anche ove lo stesso abbia carattere esclusivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18271 del 16/09/2016
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Obbligazioni in genere - adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016Obbligazioni "portabili" ex art. 1182, comma 3, c.c. - Requisiti - Liquidità - Accertamento ai fini della competenza territoriale - Delibazione allo stato degli atti.
Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016
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Competenza civile - competenza per materia - in genere – Cass. n. 16272/2016Responsabilità contrattuale dedotta come aspetto della prioritaria domanda di accertamento di condotta abusiva ed anticoncorrenziale - Tribunale delle imprese - Competenza funzionale - Sussistenza - Fondamento.
La controversia in cui la responsabilità contrattuale di una società di telecomunicazioni è dedotta come un aspetto della sua condotta abusiva ed anticoncorrenziale di cui la parte attrice chiede in primo luogo l'accertamento, appartiene alla competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di imprese, atteso che le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003 attribuiscono a tali sezioni anche le cause ed i procedimenti che presentino ragioni di connessione con quelli relativi alla verifica della violazione della normativa antitrust.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16272 del 03/08/2016
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Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14790 del 19/07/2016Dichiarazione di incompetenza in favore di altro magistrato dello stesso tribunale - Illegittimità - Pronuncia, da parte dello stesso giudice, di estinzione del giudizio per mancata riassunzione - Abnormità - Ragioni - Fattispecie.
La ripartizione delle funzioni tra la sezione lavoro e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio; ove, peraltro, il giudice adito abbia comunque disposto per la riassunzione del giudizio innanzi ad altro magistrato del medesimo ufficio, il provvedimento, pur illegittimo, comporta che egli si sia spogliato di ogni potere decisorio, sicché è radicalmente nulla ed abnorme la successiva declaratoria di estinzione del giudizio (e, nella specie, di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto) per mancata riassunzione, spettando ogni valutazione sulla tempestività e sui requisiti di forma e contenuto dell'attività processuale posta in essere ed astrattamente riconducibile al modello della riassunzione solo al giudice "ad quem".
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14790 del 19/07/2016
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Competenza civile - regolamento di competenza - in genere – Cass. n. 14245/2016Decisione sulla competenza senza previa instaurazione del contraddittorio - Rilevanza - Condizioni.
In tema di regolamento di competenza, la emissione della decisione senza previa instaurazione del contraddittorio può assumere rilevanza non quale violazione in sé considerata, ma solo ove la parte ricorrente evidenzi e dimostri che detta violazione abbia avuto effetto di impedirle di apportare al giudice elementi utili al fine di statuire sulla propria competenza, tali da condurre a diversa decisione.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14245 del 12/07/2016
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