Codice di procedura civile Libro primo: disposizioni generali titolo I: degli organi giudiziari capo I: del giudice sezione I: della giurisdizione e della competenza in generale sezione II: della competenza per materia e valore sezione III: della competenza per territorio sezione IV: delle modificazioni della competenza per ragione di connessione sezione v: del difetto di giurisdizione, dell'incompetenza e della litispendenza (1) 38. (1) (incompetenza)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 38. (1) (Incompetenza)
I. L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.
II. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
III. Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.
IV. L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183.
V. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.
modifiche - note
COMMENTI
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 8 febbraio 2006, n. 41 ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli articoli 38 e 102, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.
la giurisprudenza
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Competenza civile - accordo delle parti - competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - Foro pattizio esclusivo - Derogabilità ex art. 33 c.p.c. - Conseguenze - Parte che ne eccepisce l'incompetenza in ragione dell'esclusività del foro convenzionale - Onere di eccepirla anche per i criteri ex artt. 18 e 19 c.p.c. - Sussistenza.
In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26910 del 26/11/2020 (Rv. 659903 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_038
corte
cassazione
26910
2020

Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - Foro pattizio esclusivo - Derogabilità ex art. 33 c.p.c. - Conseguenze - Parte che ne eccepisce l'incompetenza in ragione dell'esclusività del foro convenzionale - Onere di eccepirla anche per i criteri ex artt. 18 e 19 c.p.c. - Sussistenza.
In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26910 del 26/11/2020 (Rv. 659903 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_038
competenza per territorio
corte
cassazione
26910
2020

Competenza civile -per territorio - competenza civile - incompetenza - per territorio - Contenuto dell'eccezione di incompetenza per territorio - Necessità di indicare tutti i fori alternativi - Sussistenza - Estensione di tale regola ai fori inderogabili - Esclusione - Fattispecie.
In tema di eccezione di incompetenza per territorio, il convenuto che neghi l'esistenza di un criterio di competenza per territorio inderogabile (nella specie, il foro del consumatore), deve indicare, ai fini della completezza dell'eccezione, tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, ma non è necessario che tra i fori alternativi menzioni anche quello inderogabile, non potendosi pretendere che la parte sia costretta a negare e invocare, nel medesimo atto, l'applicabilità di tale ultimo foro.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24632 del 05/11/2020 (Rv. 659913 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038
corte
cassazione
24632
2020

Competenza civile - incompetenza - per territorio - Domanda del passeggero di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale proposta contro il vettore aereo - Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale - Criteri di individuazione del giudice competente - Indicazione - Luogo ove il vettore ha un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto - Individuazione – Fattispecie - trasporti - marittimi ed aerei - trasporto aereo - di persone e bagagli (rinvio alle norme sul trasporto marittimo) - responsabilita' del vettore - ritardo o inadempimento.
La competenza a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, proposta da un passeggero nei confronti del vettore aereo, va individuata in base ai criteri stabiliti dall'art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale che, a questo fine, detta quattro criteri alternativi, attribuendo la competenza, a scelta dell'attore, anche al giudice avente sede nel luogo dove il vettore possiede una "impresa che ha provveduto a stipulare il contratto", intendendosi per tale quello del luogo in cui il vettore possiede un'organizzazione propria o un soggetto a lui strettamente collegato contrattualmente, per il tramite dei quali distribuisca i biglietti aerei. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto competente a conoscere della domanda il giudice del luogo nel quale era ubicata l'agenzia di viaggi per il tramite della quale i passeggeri avevano acquistato i biglietti, sul rilevo che la relativa legittimazione ad emettere titoli di viaggio per conto di una compagnia aerea consentiva di presumere, ex art. 2727 c.c., che l'agenzia fosse stata autorizzata a ciò dal vettore e rappresentasse, quindi, un suo "ticket office", in virtù di un apposito accordo bilaterale, idoneo a qualificarlo come institore, mandatario od appaltatore di servizi del vettore stesso).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24632 del 05/11/2020 (Rv. 659913 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Civ_art_2727
incompetenza
per territorio
vettore aereo
corte
cassazione
24632
2020

Competenza civile - incompetenza - per territorio - Contenuto dell'eccezione di incompetenza per territorio - Necessità di indicare tutti i fori alternativi - Sussistenza - Estensione di tale regola ai fori inderogabili - Esclusione - Fattispecie.
In tema di eccezione di incompetenza per territorio, il convenuto che neghi l'esistenza di un criterio di competenza per territorio inderogabile (nella specie, il foro del consumatore), deve indicare, ai fini della completezza dell'eccezione, tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, ma non è necessario che tra i fori alternativi menzioni anche quello inderogabile, non potendosi pretendere che la parte sia costretta a negare e invocare, nel medesimo atto, l'applicabilità di tale ultimo foro.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24632 del 05/11/2020 (Rv. 659913 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038
incompetenza
per territorio
fori inderogabili
corte
cassazione
24632
2020

Competenza civile - incompetenza - per territorio - Cause relative a diritti di obbligazione - Eccezione di incompetenza - Formulazione nella comparsa di risposta a pena di decadenza - Riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. - Necessità - Sussistenza - Decadenza dall'eccezione - Rilevabilità d'ufficio di profili di incompetenza non dedotti dal convenuto - Esclusione - Conseguenze - Radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non contestato - Eccezione di rito ed in senso stretto - Conseguenze.
In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall'art. 45 della l. n. 69 del 2009 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l’attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17374 del 20/08/2020 (Rv. 658753 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_167
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
corte
cassazione
17374
2020

Competenza civile - incompetenza - Eccezione di incompetenza - Proposizione in via gradata rispetto al merito - Effetti - Inesistenza della formulazione dell'eccezione - Fondamento.
L'eccezione di incompetenza non può essere sollevata in via solo gradata rispetto alla richiesta di accoglimento o di rigetto delle domande di merito proposte dalle parti nel giudizio, tenuto conto dell’indefettibile carattere preliminare dell'eccezione stessa e della manifesta incompatibilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronunzia sul merito, in via principale - che implica il riconoscimento dell'esistenza in concreto della "potestas judicandi" del giudice adito - e la proposizione di un'eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminarsi solo nell'ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l'ha sollevata; ne consegue che deve intendersi come non proposta l'eccezione di incompetenza formulata in via di appello incidentale e condizionata all'accoglimento dell'appello principale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15818 del 23/07/2020 (Rv. 658524 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_371_1
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Competenza
Incompetenza
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Territorio
Funzionale
corte
cassazione
15818
2020

Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - Determinazione della competenza - Criterio - In base ai fatti prospettati dall'attore - Indagine sulla fondatezza degli stessi - Necessità - Esclusione - Limiti.
Qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito, affermando che il contratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, e che, ammesso che si sia concluso, si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo all'effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità. Né al riguardo possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del "forum contractus", con riferimento all'art. 20 c.p.c., non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15254 del 16/07/2020 (Rv. 658729 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038
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Competenza
Incompetenza
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cassazione
15254
2020

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - ordine delle questioni - Eccezione di estinzione del giudizio - Precedenza della valutazione di questa rispetto a quella dell'eccezione di incompetenza - Sussistenza - Fondamento.
In tema di riassunzione del giudizio a seguito del verificarsi di una causa di interruzione, la questione relativa all'estinzione del processo per irritualità di tale riassunzione ha carattere preliminare rispetto all'eventuale eccezione di incompetenza (nella specie, per territorio) sollevata da una parte, poiché la cognizione della controversia ad opera del giudice, incluso il profilo della competenza, è possibile solo a condizione che il processo sia correttamente uscito dallo stato di quiescenza in cui era entrato per effetto di detta interruzione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14607 del 09/07/2020 (Rv. 658326 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_276
corte
cassazione
14607
2020

Competenza civile - competenza per territorio - Opposizione a decreto ingiuntivo - Eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente in controversia in materia di obbligazioni - Modalità - Onere di indicazione di tutti i fori concorrenti, sia speciali che generali, compreso quello del domicilio - Necessità - Indicazione della residenza o del domicilio dell'opponente nell'atto introduttivo - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ove l'eccezione di incompetenza territoriale sia sollevata dall'opponente persona fisica in controversia in materia di obbligazioni, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito rende necessaria l'indicazione di quello competente con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c., anche ai fori generali previsti dal precedente art. 18, con riguardo, quindi, sia alla residenza sia al domicilio, poiché quest'ultimo è criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Peraltro, l'opponente, rivestendo la posizione sostanziale di convenuto, non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nel ricorso per decreto ingiuntivo, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perché, nella prima ipotesi, l'individuazione della residenza non può lasciare presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l'art. 163, n 2, c.p.c. prevede l'indicazione alternativa dell'una e dell'altro) sia perché, in entrambe le circostanze, il secondo comma, secondo inciso, dell'art. 38 c.p.c. esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando comunque il convenuto eccipiente di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, nell'eventualità di concorrenza di fori, di contestare e menzionare tutti i fori possibilmente concorrenti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14096 del 07/07/2020 (Rv. 658508 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_163_1
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Competenza
Incompetenza
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Territorio
Funzionale
corte
cassazione
14096
2020

Competenza civile - regolamento di competenza - Provvedimento del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo che ha deciso sulla sola competenza - Mancata pronuncia del giudice sul decreto ingiuntivo - Interesse alla proposizione del regolamento di competenza - Esclusione – Fondamento - procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione – competenza .
E' inammissibile il regolamento di competenza con il quale si deduca che il giudice, nel dichiarare la propria incompetenza, abbia omesso di revocare il decreto ingiuntivo opposto, sia perché la pronuncia di incompetenza contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, con conseguente carenza di interesse alla formulazione di una tale doglianza, sia in quanto quest'ultima non ricade tra quelle previste dall'art. 42 c.p.c., non integrando una questione di competenza. (Conf. n. 22297 del 2016, Rv. 641679-01).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13426 del 01/07/2020 (Rv. 658502 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_637, Cod_Proc_Civ_art_645
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Competenza
Incompetenza
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corte
cassazione
13426
2020

Competenza - Mancata contestazione in sede cautelare - Conseguenze - Consolidamento della competenza anche ai fini del giudizio di merito - Esclusione - Fondamento.
L'omessa rilevazione dell'incompetenza (derogabile od inderogabile) da parte del giudice o l'omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti nel procedimento cautelare "ante causam" non determina il definitivo consolidamento della competenza in capo all'ufficio adito anche ai fini del successivo giudizio di merito, non operando nel giudizio cautelare il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni e al rilievo d'ufficio dell'incompetenza, stabilito dall'art. 38 c.p.c., in quanto applicabile esclusivamente al giudizio a cognizione piena. Ne consegue che il giudizio proposto ai sensi degli artt. 669-octies e novies c.p.c., all'esito della fase cautelare "ante causam", può essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorché diverso da quello della cautela.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12403 del 24/06/2020 (Rv. 658063 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_669
corte
cassazione
12403
2020

Conflitto di competenza - Giudice di appello - Termine per il rilievo dell'incompetenza - Preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c. - Applicabilità al giudizio di impugnazione - Sussistenza - Fondamento.
La preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c. (il quale dispone che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono eccepite o rilevate entro l'udienza di trattazione) trova applicazione anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d'ufficio proposto dal giudice di secondo grado ai sensi dell'art.45 c.p.c., con la conseguenza che detto regolamento, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell'incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di esaurimento delle attività di trattazione contemplate dall'art.350 c.p.c., ossia prima che il giudice del gravame provveda all'eventuale ammissione delle prove a norma dell'art.356 c.p.c., ovvero - in caso di non espletamento di attività istruttoria - prima che proceda ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni e a dare ingresso alla fase propriamente decisoria.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 11866 del 18/06/2020 (Rv. 658035 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_356
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Competenza
Incompetenza
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Funzionale
CORTE
CASSAZIONE
11866
2020

Competenza del tribunale delle imprese - Acquisti da parte di imprese sanitarie derivanti da contratti esecutivi di un Accordo quadro - Sussistenza - Esclusione - Ragioni - Violazione del principio di concorrenza - Esclusione.
Il tribunale delle imprese non è competente a decidere le controversie aventi ad oggetto acquisti da parte di aziende sanitarie locali derivanti da contratti di fornitura "esecutivi" di un accordo quadro atteso che, stante l'autonomia tra i predetti negozi, la "causa petendi" dell'obbligazione creditoria trova fondamento nei singoli contratti di fornitura. La centralizzazione dell'acquisto e la clausola di estensione del contratto aggiudicato a seguito di regolare gara pubblica, infatti, non violano il principio di concorrenza, ma anzi lo presuppongono, in aderenza a quanto previsto dalla legislazione nazionale e dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio, posto che in tale caso le imprese concorrono ad aggiudicarsi un appalto avente un oggetto eventualmente multiplo, senza la necessità di dover concorrere ogni volta a tante gare quante sono le amministrazioni coinvolte.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11787 del 18/06/2020 (Rv. 658447 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Civ_art_1182, Cod_Proc_Civ_art_042
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Competenza
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CORTE
CASSAZIONE
11787
2020

Erronea individuazione del giudice, per territorio o grado, competente - Eccezione - Rilievo d'ufficio - Modalità e tempi.
Nel giudizio di appello la disciplina dell'incompetenza non soggiace ad un regime diverso da quello previsto per tutte le competenze dall'art. 38 c.p.c. Ne consegue che il potere della parte convenuta di eccepire l'incompetenza del giudice del gravame deve ancorarsi alla comparsa di risposta tempestivamente depositata, cosi come quello del giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza si deve ritenere collegato all’omologo in appello dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. e, dunque, all'udienza ex art. 350 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11118 del 10/06/2020 (Rv. 658140 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_341, Cod_Proc_Civ_art_350

Regolamento di competenza - Indennità di espropriazione - Competenza funzionale in unico grado della corte d'appello - Tribunale - Rilievo d'ufficio dell'incompetenza in sentenza - Ammissibilità - Esclusione.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - competenza e giurisdizione In genere.
L'incompetenza del tribunale riguardo alle controversie inerenti alla determinazione della giusta indennità di espropriazione, affidate alla competenza funzionale in unico grado della corte di appello, non è rilevabile d'ufficio per la prima volta in sentenza, trovando applicazione l'art. 38, comma 3, c.p.c., che preclude il rilievo d'ufficio dell'incompetenza oltre la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9552 del 25/05/2020 (Rv. 657738 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_183_1
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Competenza
Incompetenza
Valore
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Funzionale
Corte
Cassazione
9552
2020

Questione sulla competenza - Necessità del preliminare accertamento della corretta instaurazione del contraddittorio - Fondamento - Omissione di tale accertamento - Impugnazione - Mezzo - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.
La questione della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio riguarda la corretta costituzione del rapporto processuale e, quindi, deve essere esaminata prima di quella concernente la competenza, la quale presuppone pur sempre l'instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti; ne consegue che la decisione del giudice del merito, dichiaratosi incompetente nonostante una delle parti non fosse stata regolarmente convenuta, è censurabile con il mezzo del regolamento di competenza poiché anche l'integrità del contraddittorio attiene "in modo diretto e necessario alla competenza".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7055 del 12/03/2020 (Rv. 657559 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_049, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_279
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
7055
2020

Processo - Pluralità di eccezioni d'incompetenza territoriale - Tardività per una delle eccezioni - Potere della parte decaduta di impugnare il rigetto dell'eccezione tempestivamente proposta da altra parte - Esclusione - Fondamento.
La parte decaduta dalla facoltà di proporre un'eccezione di incompetenza territoriale non è legittimata ad impugnare il rigetto di analoga eccezione di incompetenza tempestivamente formulata da altra parte processuale, in quanto la perdita di una facoltà non può essere recuperata per fatto altrui, poiché ciò equivarrebbe a vanificare il termine di decadenza previsto dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5980 del 04/03/2020 (Rv. 657269 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_167
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
5980
2020

Pronunce sulla sola competenza emesse in grado di appello - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità - Fondamento - Questioni su ammissibilità o tempestività dell'eccezione di incompetenza - Irrilevanza.
Le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per competenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l'art_ 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto quale mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Tale principio, peraltro, opera anche nel caso in cui esista una questione sull'ammissibilità e tempestività dell'eccezione di incompetenza ovvero sul tempestivo rilievo d'ufficio della medesima.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5516 del 28/02/2020 (Rv. 657118 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042
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Competenza
Incompetenza
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Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
5516
2020

Nullità della citazione - Rinnovazione in conformità del provvedimento del giudice - Ottemperanza - Successivo rilievo di un'altra causa di nullità della citazione diversa dalla prima - Nuovo ordine di rinnovazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
In caso di nullità dell'atto di citazione, dopo che la parte ne abbia eseguito la rinnovazione in conformità al provvedimento del giudice, questi può rilevare un'ulteriore causa di nullità, diversa da quella precedentemente riscontrata, ed emettere un nuovo ordine di rinnovazione, non sussistendo una norma che lo impedisca, né essendo prevista una limitazione quantitativa alle rinnovazioni, purché siano effettuate nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice o dalla legge. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso il verificarsi dell'estinzione del giudizio nel quale il giudice aveva disposto la rinnovazione della citazione in ragione del mancato avvertimento "ex" artt. 163, comma 3, n. 7, e 38 c.p.c., dopo che la parte aveva ottemperato ad un precedente ordine di rinnovazione, impartito per il mancato rispetto del termine a comparire).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4710 del 21/02/2020 (Rv. 657262 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_038
PROCEDIMENTO CIVILE
DOMANDA GIUDIZIALE
CITAZIONE

Infrazioni al codice della strada - Riscossione mediante ordinanza-ingiunzione "ex" art_ 3 del r.d. n. 639 del 1910 - Opposizione "ex" art_ 32 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Competenza per territorio - Criterio di individuazione - Inderogabilità - Conseguenze.
CIRCOLAZIONE STRADALE
SANZIONI
Competenza civile - competenza per territorio - in genere in genere. 154088 riscossione delle imposte - con ingiunzione fiscale – opposizione.
La controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione "ex" art_ 3 r.d. n. 639 del 1910, benché concernente la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada - per il cui recupero i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al r.d. citato, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui all'art_ 53 del d.lgs. 44 del 1997 - rientra nell'ambito applicativo dell'art_ 32 del d.lgs. 150 del 2011. Pertanto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 2019, l'opposizione va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione e, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione, al giudice nel cui circondario ha sede l'ente locale concedente. Siffatta competenza ha natura inderogabile ed il suo mancato rispetto è rilevabile d'ufficio, essendo oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4501 del 20/02/2020 (Rv. 657255 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_038
corte
cassazione
4501
2020

Azione revocatoria - Foro territorialmente competente - Individuazione - Criteri.
La competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1594 del 24/01/2020 (Rv. 656641 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_021, Cod_Proc_Civ_art_038
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
1594
2020

Azione revocatoria - Foro territorialmente competente - Individuazione - Criteri.
La competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1594 del 24/01/2020 (Rv. 656641 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_021, Cod_Proc_Civ_art_038
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Incompetenza
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Corte
Cassazione
1594
2020

Foro del consumatore - Eccezione di applicabilità del foro invocato - Onere del convenuto - Onere di indicazione di tutti i fori alternativi possibili e di relativa prova - Necessità - Inosservanza - Conseguenze.
Ove una domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzi al giudice adito, del foro del consumatore, l'eccezione sulla competenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia - poiché non "di consumo" - a quel foro, implica, ove fondata, l'applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza "tamquam non esset", perché incompleta, e ciò anche quando il giudice adito ritenga che effettivamente la controversia non sia soggetta al foro del consumatore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32731 del 12/12/2019 (Rv. 656182 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042
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Incompetenza
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Cassazione
32731
2019

Termine per il rilievo dell'incompetenza - Decisione nel merito in esito alla fase sommaria - Dichiarazione di incompetenza nella fase di opposizione - Esclusione - Fondamento.
Nel rito c.d. Fornero, per le medesime esigenze di celerità e di certezza valevoli in generale per il rito ordinario, il rilievo di ufficio dell'incompetenza territoriale va operato "in limine litis", in base a quanto risulta dagli atti, o, al più, previa assunzione di sommarie informazioni, dovendosi comunque escludere - per ragioni di coerenza logica e sistematica - l'ammissibilità di una declinatoria di competenza nella fase di opposizione, dopo aver deciso la causa nel merito, in esito alla fase sommaria.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30473 del 21/11/2019 (Rv. 655899 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038
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Incompetenza
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Cassazione
30473
2019

Procedimento prefallimentare - Incompetenza per territorio - Art. 38 c.p.c. - Applicabilità - Eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo ex art. 18 l.fall. - Tardività - Fondamento.
In tema di dichiarazione di fallimento, l'incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall., ai sensi deii'art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti, sicché l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28711 del 07/11/2019 (Rv. 656290 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345, Dlgs_14_2019_art_011, Dlgs_14_2019_art_029, Dlgs_14_2019_art_027, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_053

Termine per il rilievo dell'incompetenza - Prima udienza di trattazione - Udienza di mero rinvio - Possibilità di sollevare il conflitto all'udienza di effettiva trattazione - Esclusione - Ragioni - Violazione del termine - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.
Il regolamento di competenza da parte del giudice investito della controversia, a seguito di pronunzia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo, secondo quanto si ricava dall'art. 38 c.p.c., purchè promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'inammissibilità del regolamento d'ufficio, pur quando il regolamento venga sollevato all'udienza di trattazione successiva ad altra di mero rinvio, perché la celebrazione di tali udienze è vietata nel nostro ordinamento, stante la finalità costituzionalmente recepita della ragionevole durata del processo. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha ritenuto intempestivo il regolamento di competenza sollevato alla prima udienza di effettiva trattazione, perché successiva ad altra di mero rinvio operata con "salvezza dei diritti di prima udienza").
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27731 del 29/10/2019 (Rv. 655646 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_183_1
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Cassazione
27731
2019

Responsabilità civile dei magistrati ex l. n. 117 del 1988 - Termine per il rilievo dell'incompetenza - Prima udienza di trattazione - Rimessione della causa al collegio - Superamento del termine - Conseguenze - Inammissibilità della richiesta di regolamento di competenza d'ufficio.
In materia di responsabilità civile dei magistrati, nel procedimento camerate di cui all'art. 5 della l. n. 117 del 1988, "ratione temporis" applicabile, il giudice istruttore, nel rimettere al Collegio la decisione sull'ammissibilità della domanda di cui all'art. 2 della citata legge, in sede di prima udienza di trattazione deve rilevare, a norma dell'art. 38 c.p.c., la questione di competenza in ordine alla quale l'organo collegiale, cui è riservata la decisione in parola, può sollevare il regolamento d'ufficio a norma dell'art. 45 c.p.c. In mancanza del suddetto tempestivo rilievo, il regolamento stesso dev'essere dichiarato inammissibile perché tardivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26072 del 15/10/2019 (Rv. 655819 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_045
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Corte
Cassazione
26072
2019

Eccezione di incompetenza - Istruttoria sulla questione di competenza - Ammissibilità - Condizioni e limiti.
L'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un’istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase. L'eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria "in limine litis", se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20553 del 30/07/2019 (Rv. 654948 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_183
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Incompetenza
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Corte
Cassazione
20553
2019

Eccezione di incompetenza per territorio - Natura processuale - Tempestività - Onere della prova - Fattispecie.
Competenza civile - incompetenza - per territorio - In genere.
I criteri di riparto dell'onere della prova si applicano anche alle eccezioni di natura processuale ed alla dimostrazione della tempestività del rilievo, se soggette a preclusioni, sicché la parte che eccepisce di aver avuto conoscenza solo in corso di causa di un fatto sopravvenuto, atto ad incidere, modificandola, sulla competenza territoriale del giudice adito, è tenuta ad allegare il fatto, indicando puntualmente il momento della avvenuta conoscenza, e a dare prova del suo effettivo verificarsi, nell'udienza o nella attività immediatamente successiva a tale momento. (Nella specie, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto non provata la tempestività dell'eccezione d'incompetenza per territorio formulata, ex art. 30 bis c.p.c., dal ricorrente dinanzi al giudice di primo grado, in quanto egli si era limitato a produrre nella prima udienza utile un certificato attestante l'assunzione in capo alla controparte, in corso di causa, delle funzioni di viceprocuratore onorario, senza indicare precisamente il momento in cui era venuto a conoscenza di tale sopravvenuta circostanza, rilevante ai fini della modificazione della competenza).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19094 del 16/07/2019 (Rv. 654449 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_030_2, Cod_Proc_Civ_art_038
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Competenza
Incompetenza
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Corte
Cassazione
19094
2019

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - deroghe alla competenza - Clausola di deroga alla competenza - Richiamo alla disciplina fissata in un distinto documento – somministrazione (contratto di) - (nozione, caratteri, distinzioni) in genere.
E' efficace una clausola di elezione convenzionale del foro esclusivo pattuita attraverso il richiamo esplicito alla disciplina fissata in un distinto documento unilateralmente predisposto, ove il rinvio sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento, e la clausola sia specificamente sottoscritta dall'altro contraente, che abbia dichiarato di averne preso visione e di approvarne il contenuto, attribuendosi, in tal modo, alle previsioni di quella disciplina il valore di clausole concordate.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 19/06/2019 (Rv. 654609 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029, Cod_Proc_Civ_art_038

Poteri di rilevazione di ufficio da parte del giudice - Limiti - Fattispecie.
Il rilievo officioso dell'incompetenza inderogabile deve essere svolto dal giudice non oltre la prima udienza, in modo chiaro ed univoco e sulla base dei documenti ritualmente acquisiti.
(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la rilevazione dell'incompetenza effettuata dal giudice in prima udienza fosse tempestiva, ancorché irritualmente svolta attraverso la rimessione degli atti al Presidente del Tribunale per l'eventuale assegnazione alla Sezione specializzata agraria, ma invalida in quanto basata su un documento prodotto da una parte non ancora costituita in giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14170 del 24/05/2019 (Rv. 654221 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 038 – Incompetenza
Cod. Proc. Civ. art. 042 – Regolamento necessario di competenza
Cod. Proc. Civ. art. 166 – Costituzione del convenuto
Cod. Proc. Civ. art. 167.2 – Comparsa di risposta
Cod. Proc. Civ. art. 171.2 – Ritardata costituzione delle parti
Cod. Proc. Civ. art. 183.1 –Prima comparizione delle parti e trattazione della causa
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Competenza
Incompetenza
Valore
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Funzionale
Corte
Cassazione
14170
2019

Mutamento del rito ex art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Persistenza delle preclusioni già verificatesi - Conseguenze - Rilevabilità di ufficio dell'incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile nella prima udienza successiva al mutamento di rito - Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza- procedimento di primo grado - passaggio dal rito ordinario al rito speciale
In caso di mutamento del rito ex art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, restano ferme le preclusioni già verificatesi secondo le norme del rito prescelto e, pertanto, l'incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile non può essere rilevata d'ufficio nella prima udienza successiva a detto mutamento, posto che tale meccanismo non comporta una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, ma serve esclusivamente a consentire alle parti di adeguare le difese alle regole del rito da seguire.
(Nella specie, la S.C. ha escluso che, a fronte del mutamento di rito ex art. 4 cit., disposto in ordine ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di onorari di avvocato introdotto con citazione, sia possibile sollevare d'ufficio, nella prima udienza successiva a detto mutamento, la questione dell'incompetenza territoriale inderogabile - nella specie, in relazione al foro del consumatore - dovendosi ritenere la "prima udienza", rilevante ai fini dell'art. 38, comma 3, c.p.c., esaurita con il provvedimento di mutamento del rito).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13472 del 18/05/2019 (Rv. 654051 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 183.1 – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa
Cod. Proc. Civ. art. 038.3 – Procura alle liti
Cod. Proc. Civ. art. 426 – Passaggio dal rito ordinario al rito speciale
Cod. Proc. Civ. art. 427 – Passaggio dal rito speciale al rito ordinario
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
13472
2019

Opposizione a precetto fondata su titolo stragiudiziale - Natura funzionale ed inderogabile della relativa competenza - Contestuale proposizione di domande oggettivamente connesse ed accessorie - Derogabilità della competenza - Esclusione - Necessità di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti - Esclusione - Competenza civile - connessione di cause - cumulo soggettivo .
Qualora sia proposta opposizione a precetto fondato su titolo stragiudiziale, le domande ad essa connesse oggettivamente e per accessorietà sono attratte alla competenza inderogabile e funzionale riguardante la domanda di annullamento di tale precetto ex artt. 27 e 480 c.p.c., senza che operi il principio di necessaria contestazione dei fori alternativamente concorrenti riferibili alle suddette cause connesse ed accessorie.
(La S.C. ha affermato il principio di cui in massima in un caso nel quale l'opposizione era stata introdotta assieme ad ulteriori domande afferenti alla validità, efficacia e risoluzione dei contratti di mutuo sottesi al precetto nonché alle correlate pretese di ripetizione di indebito e risarcitorie).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13111 del 16/05/2019 (Rv. 654305 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 027 – Foro relativo alle opposizioni alle esecuzioni
Cod. Proc. Civ. art. 031 – Cause accessorie
Cod. Proc. Civ. art. 033 – Cumulo soggettivo
Cod. Proc. Civ. art. 038 – Incompetenza
Cod. Proc. Civ. art. 480 – Forma del precetto
Cod. Proc. Civ. art. 018 – Foro generale delle persone fisiche
Cod. Proc. Civ. art. 020 – Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione

Eccezione - Indicazione del foro ritenuto competente - Necessità - Fondamento - Erronea indicazione - Inefficacia dell'eccezione - Esclusione - Conseguenze.
L'indicazione del foro ritenuto competente, ad opera del convenuto che eccepisca l'incompetenza per territorio del giudice adito, è imposta dall'art. 38, comma 2, c.p.c. in funzione dell'eventuale adesione dell'attore, con la conseguenza che, ove tale foro sia erroneamente individuato e detta adesione difetti, non ne consegue, per ciò stesso, l'inefficacia dell'eccezione, dovendo piuttosto il giudice adito individuare l'esatto giudice competente, in base ai criteri di collegamento da applicare per stabilire tale competenza territoriale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12394 del 09/05/2019 (Rv. 653642 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 018 – Foro generale delle persone fisiche
Cod. Proc. Civ. art. 020 – Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazioni
Cod. Proc. Civ. art. 038 – Incompetenza
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Competenza
Incompetenza
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Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
12394
2019

Effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi davanti al giudice incompetente - Salvezza - Fondamento - Fattispecie.
Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto improponibile una domanda di equa riparazione per l'ingiustificata durata di un processo amministrativo ritendo erroneamente, ai fini dell'applicabilità dell'art. 54, comma 2 del d.l. n. 112 del 2008, che il procedimento di equa riparazione dovesse intendersi introdotto, piuttosto che alla data di proposizione del ricorso avanti al giudice dichiaratosi incompetente, alla data della riassunzione del processo dinanzi al giudice competente).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9915 del 09/04/2019 (Rv. 653490 - 01)

Competenza civile - regolamento di competenza - Competenza territoriale - Inderogabilità - Indicazione del giudice competente da parte dell'istante - Necessità - previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - competenza e giurisdizione
In tema di competenza territoriale per le controversie previdenziali ex art. 444 c.p.c., avente natura inderogabile, in quanto si ricollega alla particolare idoneità del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie e costituisce una "condicio iuris" dell'esercizio dell'azione, l'istante non è tenuto all'indicazione specifica del giudice ritenuto competente, trattandosi di competenza funzionale che deve essere verificata d'ufficio, indipendentemente dalle deduzioni delle parti, non gravate sul punto da alcun onere probatorio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8426 del 26/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_444
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Incompetenza
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Funzionale
Corte
Cassazione
8426
2019

Obbligazioni in genere - adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie - Obbligazioni "portabili" ex art. 1182, comma 3, c.c. - Requisiti - Liquidità - Accertamento ai fini della competenza territoriale - Delibazione allo stato degli atti - Fattispecie.
Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito per la quale il credito restitutorio, relativo alle somme corrisposte, derivante dalla riforma o dalla cassazione della sentenza, trovava titolo proprio in quest'ultima pronuncia ed aveva per oggetto l'identica somma effettivamente incassata dalla parte tenuta alla restituzione, rivestendo il debito in questione carattere liquido "ab origine", a nulla rilevando, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum").
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019
Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1219, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Processo - Competenza funzionale - Tribunale ordinario e Sezione specializzata in materia di immigrazione - Sussistenza - Violazione - Rilevabilità d'ufficio - Affermazione - Limite temporale - Rinvio della udienza di prima comparizione - Ammissibilità - provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - In genere.
In tema di disciplina dell'immigrazione, la competenza a provvedere sull'impugnazione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, è da ritenersi di natura funzionale e va attribuita, a far data dal 18 febbraio 2017, alla sezione distrettuale specializzata in materia di immigrazione, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera a) del d.l. n. 13 del 2017. Ne consegue che, a tenore dell'art.38 c.p.c., il Tribunale, rispettando il limite temporale dell'udienza di cui all'art.183 c.p.c. possa tempestivamente rilevare"ex officio" la propria incompetenza funzionale sciogliendo la riserva assunta a detta udienza ed assegnando alle parti i termini per la riassunzione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6563 del 06/03/2019

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione – competenza - incompetenza territoriale derogabile - tempestiva eccezione dell’opponente - incompetenza per foro del consumatore non eccepita dalla parte - declaratoria del giudice in assenza di tempestivo rilievo ex officio - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23912 del 02/10/2018
>>> La tempestiva e rituale eccezione di incompetenza territoriale derogabile, formulata dall'opponente con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non devolve automaticamente al "thema decidendum" la diversa questione relativa all'incompetenza fondata sul foro del consumatore, che, pur rilevabile d'ufficio, deve essere tuttavia esplicitamente sollevata dal Giudice, entro il termine preclusivo dall'udienza di trattazione ex artt. 38, c. 3 e 183, c. 1 c.p.c. , poiché non vi è alcuna fungibilità tra l'incompetenza territoriale derogabile, rimessa all'eccezione in senso stretto della parte, e il rilievo di parte od officioso dell'incompetenza territoriale inderogabile ex art. 33 c. 2, lett. u) del d. lgs. n. 2016/2005, né sul piano strutturale, essendo distinti i presupposti di fatto che fondano la competenza, né in relazione alla disciplina processuale, tenuto conto delle differenti preclusioni processuali previste per la contestazione della parte e per la rilevabilità officiosa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23912 del 02/10/2018
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Competenza
Incompetenza
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Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
23912
2018

Procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo – Domanda proposta dinanzi a giudice incompetente – Necessità di considerare la prima fase del procedimento sotto il profilo della complessità – Sussistenza – Fondamento.
Il giudice dell'equa riparazione, in presenza di un giudizio presupposto che abbia visto una fase concludersi con pronuncia dichiarativa di incompetenza, non può limitarsi a ritenere ragionevole, per ogni singola fase, la durata che corrisponde al grado (un anno per la durata del giudizio di equa riparazione), avendo invece l'onere di determinare quale avrebbe dovuto essere la durata ragionevole per il giudizio presupposto sulla base della sua complessità, comprensiva, tenuto conto della struttura unitaria del processo, anche della fase necessaria alla pronuncia di incompetenza e sottraendo dalla durata complessiva del giudizio tutto il tempo (solitamente il periodo ultroneo rispetto a trenta giorni) non strettamente necessario alla sua riassunzione davanti al giudice dichiarato competente.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20534 del 06/08/2018

Controversie relative ai rapporti societari ex art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003 - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di fatto - Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Fondamento.
Appartengono alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa, le azioni di responsabilità, da chiunque promosse, nei confronti degli amministratori di fatto di una società di capitali, dal momento che, da un lato, non vi sono ragioni per discriminare il caso della gestione di fatto di una società ai fini della definizione della competenza delle dette sezioni specializzate e, dall'altro, depone in tal senso la formulazione letterale dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, che, richiamando tutti i "rapporti societari", va intesa come formula indicativa di una nozione generale e non quale espressione meramente riassuntiva delle peculiari ipotesi citate nel testo della medesima norma.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20441 del 02/08/2018
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Cassazione
20441
2018

Incompetenza per materia - Rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per territorio - Esclusione - Fondamento - Completezza dell'eccezione - Necessità.
Il tribunale adito in funzione di giudice del lavoro, ove ritenga che la causa non rientri tra quelle di cui all’art. 409 c.p.c, bensì sia di competenza del giudice ordinario, non può rilevare d’ufficio la propria incompetenza per territorio semplice, trovando applicazione in tal caso l’art. 38, comma 1, c.p.c, per il quale detta incompetenza deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella memoria difensiva tempestivamente depositata, e corredata dell’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 298 del 09/01/2018

Fallimento del datore di lavoro - Credito del lavoratore - Proposizione della domanda innanzi al tribunale fallimentare - Insinuazione allo stato passivo - Necessità - Fondamento.
Le domande proposte dal lavoratore, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, per veder riconoscere il proprio credito e il relativo grado di prelazione, devono essere introdotte nelle forme dell’insinuazione nello stato passivo, pertanto non dinanzi al giudice del lavoro, bensì dinanzi al Tribunale fallimentare, il cui accertamento è l'unico titolo idoneo per l'ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 21204 del 13/09/2017

Ingiunzione fiscale - Affidamento in concessione del servizio di riscossione - Opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 - Giudice territorialmente competente - Individuazione ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 - Criterio di collegamento - “Ufficio emittente” - Coincidenza con la sede legale del concessionario - Esclusione - Riferimento alla sede dell’articolazione territoriale che ha materialmente predisposto e notificato l’ingiunzione - Necessità - Fondamento.
In tema di opposizione ad ingiunzione fiscale, qualora l’ente impositore non provveda direttamente alla riscossione, ma la appalti a terzi in concessione, le controversie sulla sussistenza e sulla legittimità della pretesa erariale vanno introdotte, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l’articolazione territoriale del concessionario che ha materialmente predisposto e notificato l’ingiunzione, e non al giudice nella cui circoscrizione il concessionario ha la sede legale, atteso che il termine “ufficio” indica l’organo che ha compiuto l’attività, non la sede della persona giuridica.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15417 del 21/06/2017

Giudizio con pluralità di parti in litisconsorzio passivo - Contestazione della competenza in base al foro convenzionale esclusivo da parte di alcuni dei convenuti - Applicabilità dell’art. 33 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio con pluralità di parti in litisconsorzio passivo, la clausola di deroga della competenza territoriale con indicazione di diversa competenza territoriale esclusiva cui abbiano aderito tutti i condebitori, può essere efficacemente eccepita nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da uno soltanto dei debitori ingiunti ed è vincolante anche per gli altri condebitori, senza che possa intervenire alcuna modificazione della competenza per ragioni di connessione oggettiva ex art. 33 c.p.c., la quale presuppone, viceversa, l’estraneità di uno dei condebitori all’accordo derogatorio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14540 del 09/06/2017
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Incompetenza
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Corte
Cassazione
14540
2017

Chiamata del terzo ex art. 106 c.p.c. - Eccezione di incompetenza svolta dal terzo, ai sensi dell'art. 32 c.p.c. - Mancanza di tempestiva eccezione del convenuto in garanzia o accordo tra attore e convenuto della causa principale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di competenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto il quale, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., chieda di essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge (come pure nel caso in cui vi sia stato un accordo tra attore e convenuto chiamante in garanzia), non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale (non eccepita dal convenuto) sia con riferimento alla sola causa di garanzia (al fine di impedire il "simultaneus processus" con la causa principale), ove si tratti di garanzia cd. propria, ossia della garanzia del godimento di diritti che si sono trasferiti (garanzia per evizione nella compravendita, nella donazione, nella permuta, nel trasferimento dei crediti) o costituiti (locazione) o di quella che derivi da vincoli di coobbligazione (fideiussione, obbligazioni solidali contratte nell'interesse esclusivo di uno solo dei debitori), che si caratterizzano tutte per una connessione tra la pretesa dell'attore (della causa principale) e la posizione del garante (chiamato in causa) particolarmente intensa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14476 del 09/06/2017
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Cassazione
14476
2017

Foro convenzionale esclusivo stabilito in un contratto con pluralità di parti dal lato passivo - Giudizio instaurato nei confronti di tutti i coobbligati - Contestazione della competenza in base al foro convenzionale esclusivo da parte solo di alcuni dei convenuti - Onere di contestare tutti i fori legali alternativamente concorrenti anche in relazione all’altro convenuto - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Il convenuto che eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito in virtù di una convenzione derogatoria, pattuita da tutte le parti del lato passivo del rapporto, non ha l'onere di contestare tutte le ragioni di competenza nei confronti dell'altro convenuto in base ai criteri richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14540 del 09/06/2017
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14540
2017

Rito del lavoro - Incompetenza per territorio - Rilievo d'ufficio successivo all’assunzione della prova testimoniale - Esclusione - Fondamento.
Nel rito del lavoro, ai sensi degli artt. 38 e 428 c.p.c., va escluso che il giudice possa provvedere al rilievo d’ufficio dell'incompetenza per territorio successivamente all’assunzione della prova testimoniale, in quanto mezzo istruttorio diverso dalle sommarie informazioni di cui al comma 4 del richiamato art. 38 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14061 del 06/06/2017
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14061
2017

Opposizione a decreto ingiuntivo - Declaratoria di incompetenza - Regolamento ex art. 42 c.p.c. avente ad oggetto l'omessa revoca del decreto ingiuntivo - Inammissibilità - Ragioni
.È inammissibile il regolamento di competenza con il quale si deduca che il giudice, nel dichiarare la propria incompetenza, abbia omesso di revocare il decreto ingiuntivo opposto, sia perché la pronuncia di incompetenza contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto stesso, con conseguente carenza di interesse alla formulazione di una tale doglianza, sia in quanto quest'ultima non ricade tra quelle previste dall'art. 42 cod. proc. civ., non integrando una questione di competenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22297 del 03/11/2016

Eccezione di incompetenza proposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - Inefficacia nel successivo giudizio di merito - Fondamento - Fattispecie.
Procedimenti cautelari - istruzione preventiva - accertamento tecnico - In genere.
L'eccezione di incompetenza (nella specie, per territorio derogagabile, ancorché convenzionalmente esclusivo) formulata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo è inefficace nel successivo giudizio di merito, non costituendo quest'ultimo una riassunzione del primo nel quale può traslare quella eccezione così da rendere inoperante la preclusione di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20881 del 14/10/2016
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Incompetenza
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Funzionale
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Cassazione
20881
2016

Sottoscrizione cumulativa - Inefficacia - Fondamento.
L'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20606 del 12/10/2016
REQUISITI
ELEMENTI DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Conflitto negativo di giurisdizione tempestivamente sollevato dal giudice ordinario - Risoluzione in suo favore - Potere della Sezioni Unite di individuare anche il giudice competente - Limiti.
In tema di conflitto negativo di giurisdizione, ove lo stesso sia stato tempestivamente sollevato dal giudice ordinario, giusta l'art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009, entro la prima udienza fissata per la trattazione del merito, evocativa di quella ex art. 183 c.p.c. che individua, altresì, ai sensi dell'art. 38, comma 3, c.p.c., il momento di preclusione del potere officioso di rilevazione della competenza per materia, per territorio inderogabile e per valore, le Sezioni Unite, se ravvisano l'esistenza della giurisdizione ordinaria, devono ritenersi investite anche del potere di indicarne specificamente il corrispondente ufficio competente secondo i detti tre criteri, sempre che gli elementi "ex actis" lo consentano e non sia necessaria, per le ragioni di cui all'art. 38, ultimo comma, c.p.c., una sommaria istruzione sulla relativa questione.
Sez. U, Ordinanza n. 18567 del 22/09/2016

Tribunale regionale delle acque pubbliche - Procedimento - Regolamento di competenza d'ufficio - Applicabilità dell'art. 38 c.p.c. - Sussistenza - Fondamento - Termini.
Nel procedimento davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche, il regolamento di competenza d'ufficio non può essere richiesto oltre la prima udienza di trattazione, essendo applicabile anche in tale giudizio l'art. 38 c.p.c., in virtù del rinvio residuale alla disciplina del codice di procedura civile operato dalla norma di salvaguardia dell'art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933, posto che l'art. 161 dello stesso r.d. n. 1775 regola specificamente soltanto l'ipotesi del regolamento di competenza rimesso all'iniziativa delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18357 del 20/09/2016
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Competenza
Incompetenza
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Funzionale
Corte
Cassazione
18357
2016

Art. 38, comma 3, c.p.c. - Termine per il rilievo d'ufficio dell'incompetenza - Modalità di esercizio del potere - Condizioni - Conseguenze.
Il rilievo officioso dell'incompetenza territoriale ex art. 38, comma 3, c.p.c. va svolto in modo chiaro ed inequivocabile, onde stimolare il contraddittorio e l'esercizio consapevole del diritto di difesa, e non oltre l'udienza ex art. 183 c.p.c., non potendo valere allo scopo, qualora l'eccezione sia stata sollevata da una parte (nella specie, peraltro, tardivamente), il rinvio ripetuto della causa, con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., anche per la trattazione dell'eccezione medesima, senza che il giudice manifesti tempestivamente ed espressamente l'intendimento di sollevare la questione d'ufficio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18383 del 20/09/2016
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Incompetenza
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Funzionale
Corte
Cassazione
18383
2016

Competenza - Competenza per territorio - Tempestività del rilievo - Necessità - Foro convenzionale - Irrilevanza.
Ai sensi dell'art. 38, comma 1, c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 45, comma 2, della l. n. 69 del 2009, l'eccezione di incompetenza per territorio (così come quella per materia e per valore) deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata; né tale principio può essere derogato in virtù della natura convenzionale del foro invocato (la quale non comporta la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza), anche ove lo stesso abbia carattere esclusivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18271 del 16/09/2016
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Incompetenza
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Funzionale
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Cassazione
18271
2016

Obbligazioni "portabili" ex art. 1182, comma 3, c.c. - Requisiti - Liquidità - Accertamento ai fini della competenza territoriale - Delibazione allo stato degli atti.
Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016

Responsabilità contrattuale dedotta come aspetto della prioritaria domanda di accertamento di condotta abusiva ed anticoncorrenziale - Tribunale delle imprese - Competenza funzionale - Sussistenza - Fondamento.
La controversia in cui la responsabilità contrattuale di una società di telecomunicazioni è dedotta come un aspetto della sua condotta abusiva ed anticoncorrenziale di cui la parte attrice chiede in primo luogo l'accertamento, appartiene alla competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di imprese, atteso che le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003 attribuiscono a tali sezioni anche le cause ed i procedimenti che presentino ragioni di connessione con quelli relativi alla verifica della violazione della normativa antitrust.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16272 del 03/08/2016
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Incompetenza
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Funzionale
Corte
Cassazione
16272
2016

Dichiarazione di incompetenza in favore di altro magistrato dello stesso tribunale - Illegittimità - Pronuncia, da parte dello stesso giudice, di estinzione del giudizio per mancata riassunzione - Abnormità - Ragioni - Fattispecie.
La ripartizione delle funzioni tra la sezione lavoro e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio; ove, peraltro, il giudice adito abbia comunque disposto per la riassunzione del giudizio innanzi ad altro magistrato del medesimo ufficio, il provvedimento, pur illegittimo, comporta che egli si sia spogliato di ogni potere decisorio, sicché è radicalmente nulla ed abnorme la successiva declaratoria di estinzione del giudizio (e, nella specie, di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto) per mancata riassunzione, spettando ogni valutazione sulla tempestività e sui requisiti di forma e contenuto dell'attività processuale posta in essere ed astrattamente riconducibile al modello della riassunzione solo al giudice "ad quem".
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14790 del 19/07/2016

Decisione sulla competenza senza previa instaurazione del contraddittorio - Rilevanza - Condizioni.
In tema di regolamento di competenza, la emissione della decisione senza previa instaurazione del contraddittorio può assumere rilevanza non quale violazione in sé considerata, ma solo ove la parte ricorrente evidenzi e dimostri che detta violazione abbia avuto effetto di impedirle di apportare al giudice elementi utili al fine di statuire sulla propria competenza, tali da condurre a diversa decisione.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14245 del 12/07/2016
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Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
14245
2016

Controversie relative ai rapporti societari ex art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003 - Diritti vantati dagli amministratori a titolo di compenso - Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Inclusione - Fondamento.
Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - amministratori - in genere.
Va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata, deponendo in tal senso, oltre alla "ratio" dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, in quanto volto a concentrare tutta la materia societaria innanzi al giudice specializzato, anche la sua formulazione letterale, la quale, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti «relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario», si presta a comprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l'attività gestoria svolta dagli amministratori nell'espletamento del rapporto organico ed i diritti ad essi spettanti in forza del rapporto contrattuale che intercorre con la società.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13956 del 07/07/2016
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13956
2016

Giudice adito - Verifica della propria giurisdizione - Dovere. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 29 del 05/01/2016
Ogni giudice, anche qualora dubiti della sua competenza, deve sempre verificare innanzitutto, anche di ufficio, la sussistenza della propria giurisdizione.
Dovere. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 29 del 05/01/2016

Requisiti - Avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. - Mancanza - Nullità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 341 del 13/01/2016
L'art. 342 c.p.c., laddove prevede che l'appello si propone con citazione contenente "le indicazioni prescritte nell'art. 163", non richiede altresì che l'atto d'impugnazione contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dall'art. 163, n. 7, comma 3, c.p.c., che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e, in mancanza di una espressa previsione di legge, la prescrizione di tale avvertimento non può essere estesa alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 341 del 13/01/2016

Designazione - Attribuzione di una competenza funzionale - Modificabilità da parte del giudice del rinvio - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 340 del 13/01/2016
La designazione del giudice di rinvio, operata dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 383 c.p.c., attribuisce a detto giudice una competenza funzionale "ratione materiae", che non può essere modificata dal giudice di rinvio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 340 del 13/01/2016

Giudice adito - Verifica della propria giurisdizione - Dovere.
Ogni giudice, anche qualora dubiti della sua competenza, deve sempre verificare innanzitutto, anche di ufficio, la sussistenza della propria giurisdizione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 29 del 05/01/2016

Regolamento facoltativo di competenza avverso sentenza di primo grado - Rilevazione di ufficio del difetto di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.
Qualora una sentenza di primo grado, recante l'espressa affermazione della giurisdizione dell'adito giudice ordinario e la successiva declinatoria della sua competenza, sia stata impugnata con regolamento di competenza, da qualificarsi come facoltativo, la Corte di cassazione, non essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione, giusta l'art. 43, comma 3, primo periodo, c.p.c., può rilevarne d'ufficio il difetto da parte di quel del giudice ai sensi dell'art. 37 c.p.c., attesi i concorrenti principi di pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza, di economia processuale, di ragionevole durata del processo e l'attribuzione costituzionalmente riservata alla Suprema Corte di tutte le predette questioni, nonché il rilievo che la sua statuizione sulla sola questione di competenza risulterebbe "inutiliter data" se l'impugnazione riguardante la questione di giurisdizione ne sancisse la carenza per quel giudice.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 29 del 05/01/2016

Questione di giurisdizione e di competenza - Pregiudizialità - Deroghe - Condizioni e fondamento.
La pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza - fondata sulle previsioni costituzionali riguardanti il diritto alla tutela giurisdizionale, la garanzia del giudice naturale precostituito per legge, i principi del giusto processo, l'attribuzione della giurisdizione a giudici ordinari, amministrativi e speciali ed il suo riparto tra questi secondo criteri predeterminati - può essere derogata solo in forza di norme o principi della Costituzione o espressivi di interessi o di valori di rilievo costituzionale, come, ad esempio, nei casi di mancanza delle condizioni minime di legalità costituzionale nell'instaurazione del "giusto processo", oppure della formazione del giudicato, esplicito o implicito, sulla giurisdizione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 29 del 05/01/2016

Eccezione di incompetenza diversa da quella per territoriale derogabile - Adesione della parte attrice - Condanna alle spese - Legittimità - Fondamento.
L'art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11764 del 08/06/2016
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Incompetenza
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Corte
Cassazione
11764
2016

Clausola compromissoria - Eccezione di compromesso - Questione di competenza - Deducibilità - Termine di decadenza - Mancata o tardiva proposizione - Radicamento del potere di decidere in capo al giudice ordinario - Rilevabilità d'ufficio dell'eccezione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22748 del 06/11/2015
In considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla l. n. 5 del 1994 e dalle modificazioni di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 166 c.p.c. Né la competenza arbitrale, quanto meno in questioni incidenti su diritti indisponibili, può essere assimilata alla competenza funzionale, così da giustificare il rilievo officioso ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare la controversia agli arbitri e, quindi, anche di adottare condotte processuali tacitamente convergenti verso l'esclusione della competenza di questi ultimi, con l'introduzione di un giudizio ordinario, da un lato, e la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato, dall'altro.
Corte di Cassazione Sez. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22748 del 06/11/2015
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Cassazione
22748
2015

Nel giudizio di appello - Sospensione del giudizio e fissazione di termine per la riassunzione della querela di falso innanzi al giudice di primo grado - Omessa indicazione del giudice territorialmente competente - Riassunzione tempestiva innanzi a giudice successivamente dichiarato incompetente - Estinzione del giudizio - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18892 del 24/09/2015
In caso di querela di falso proposta innanzi alla corte di appello, qualora il giudice sospenda il processo assegnando alle parti un termine per riassumere la causa innanzi al giudice di primo grado, senza però individuare quale sia quello territorialmente competente, la tempestiva riassunzione del giudizio innanzi a tribunale successivamente ritenuto territorialmente incompetente, o che abbia declinato la propria competenza per territorio su concorde eccezione delle parti, è idonea a scongiurare l'estinzione del giudizio, assumendo rilievo solo che il ricorrente si sia attivato, entro il termine perentorio fissatogli ex art. 355 c.p.c., per svolgere l'attività necessaria all'introduzione dell'autonomo giudizio di falso.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18892 del 24/09/2015

Sezioni specializzate agrarie - Controversie devolute funzionalmente - Competenza territoriale - Inderogabilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17477 del 02/09/2015
La competenza territoriale delle sezioni specializzate agrarie a conoscere delle controversie a loro funzionalmente devolute è inderogabile in ragione delle particolari situazioni dei luoghi, che mutano da una zona all'altra per la diversità della natura e delle fertilità dei terreni, delle pratiche colturali e delle consuetudini, sicché tali controversie non possono essere esaminate da una sezione specializzata diversa da quella nella cui circoscrizione si trova il fondo oggetto del rapporto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17477 del 02/09/2015
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17477
2015

Domanda risarcitoria da illecito civile - Eccezione di incompetenza sollevata dal condominio convenuto - Contestazione di tutti i fori concorrenti - Necessità - Individuazione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17474 del 02/09/2015
In un giudizio risarcitorio da illecito civile instaurato contro un condominio, l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile dallo stesso sollevata deve contenere la contestazione di tutti i fori concorrenti, ossia del foro generale del condominio, da identificarsi in relazione al luogo di ubicazione dello stabile condominiale qualora in esso si trovino i locali destinati allo svolgimento o alla gestione delle cose e dei servizi comuni, idonei, come tali, a configurare l'ufficio dell'amministratore, del foro dell'insorgenza dell'obbligazione da fatto illecito, identificabile in riferimento al luogo di verificazione del preteso fatto dannoso, nonché, infine, del "forum destinatae solutionis", coincidente con il domicilio del debitore ai sensi dell'articolo 1182 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17474 del 02/09/2015
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17474
2015

Competenza civile - regolamento di competenza. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16359 del 04/08/2015
Decisione sulla sola competenza e questioni sulla relativa eccezione - Mezzo di impugnazione - Regolamento di competenza - Necessità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16359 del 04/08/2015
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16359 del 04/08/2015
Nel regime dell'art. 38 c.p.c., novellato dall'art. 4 della l. n. 353 del 1990, nel quale tutte le questioni sulla competenza devono essere introdotte nel processo, sia tramite eccezione di parte che d'ufficio, entro tempi stabiliti, la decisione del giudice di merito che abbia statuito solo sulla competenza deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza; pertanto, tale mezzo di impugnazione è proponibile anche quando esista una questione sull'ammissibilità e tempestività dell'eccezione di incompetenza, o sul tempestivo rilievo di ufficio della medesima, e la Corte di cassazione - ove verifichi che la sentenza declinatoria della competenza sia stata emessa in violazione delle regole sulla tempestività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio - deve dichiarare la tardività dell'eccezione o del rilievo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello - avverso una sentenza dichiarativa dell'incompetenza territoriale - che aveva come unico motivo la decadenza dall'eccezione di incompetenza in primo grado, per mancata indicazione del giudice competente). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16359 del 04/08/2015
Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_428_1, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 4
Massime precedenti Conformi: N. 23289 del 2011 Rv. 619816
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21858 del 2007 Rv. 599961

Declaratoria di incompetenza - Conflitto sollevato dal giudice successivamente adito - Esaurimento della fase di trattazione - Inammissibilità - Fattispecie. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16143 del 30/07/2015
In materia di regolamento di competenza d'ufficio, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di sollevare il conflitto di competenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto il regolamento inammissibile perché richiesto dopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. - nel testo introdotto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla l. n. 14 maggio 2005, 80 -, nella quale era stato disposto un mero rinvio, senza, peraltro, che neppure nell'udienza successiva fosse stato sollevato il conflitto, essendosi il giudice attivato a norma dell'art. 45 c.p.c. solo a scioglimento della riserva assunta dopo la concessione di termini per il deposito di note illustrative, estranee, oltretutto, alla questione di competenza).
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16143 del 30/07/2015
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16143
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Parte contumace - Eccezione di incompetenza per territorio - Proponibilità dopo la definizione del giudizio di primo grado - Esclusione - Limiti.
L'eccezione di incompetenza per territorio non è proponibile dalla parte contumace dopo la definizione del giudizio di primo grado, salvo che ricorrano gli estremi per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11002 del 27/05/2015
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11002
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"Error in procedendo" - Configurabilità - Condizioni - Erronea forma del provvedimento - Indicazione dello specifico e concreto pregiudizio del diritto alla difesa - Necessità - Omissione - Inammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15676 del 09/07/2014
I vizi dell'attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non sono posti a tutela di un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a garanzia dell'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato "error in procedendo", con conseguente onere dell'impugnante di indicare il danno concreto arrecatogli dall'invocata nullità processuale, sicché quando il ricorrente non chiarisce quale pregiudizio sia derivato alla sua difesa dal provvedimento declinatorio della competenza, adottato dal giudice di merito nella forma della sentenza e non dell'ordinanza, l'impugnazione è inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15676 del 09/07/2014

Incompetenza per foro del consumatore - Eccezione dell'opponente e rilievo d'ufficio - Regime ex art. 38 cod. proc. civ. novellato dalla legge n. 69 del 2009. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11128 del 20/05/2014
Ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, qualora l'opponente a decreto ingiuntivo sollevi l'eccezione d'incompetenza in ragione del foro del consumatore all'udienza di prima comparizione, anziché nell'atto di citazione in opposizione, e, quindi, tardivamente, il potere ufficioso di rilevazione della medesima eccezione deve essere esercitato dal giudice nella stessa udienza, altrimenti radicandosi la competenza presso il giudice adito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11128 del 20/05/2014
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11128
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Eccezione di applicabilità del foro invocato - Onere del convenuto - Onere di indicazione di tutti i fori alternativi possibili e di relativa prova - Necessità - Inosservanza - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3539 del 14/02/2014
Ove una domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzi al giudice adito, del foro del consumatore, l'eccezione sulla competenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia - poiché non "di consumo" - a quel foro, implica, ove fondata, l'applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza "tamquam non esset", perché incompleta, e ciò anche quando il giudice adito ritenga che effettivamente la controversia non sia soggetta al foro del consumatore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3539 del 14/02/2014
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 63
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3539
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Ripartizione degli affari, all'interno dello stesso ufficio, tra sezione lavoro ed ordinaria - Erronea qualificazione come questione di competenza - Regolamento di competenza avverso la relativa pronuncia - Inammissibilità - Principio dell'apparenza - Inoperatività - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8905 del 05/05/2015
È inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con cui il tribunale, adito in funzione di giudice del lavoro, abbia dichiarato la propria incompetenza per materia in favore di una sezione ordinaria del medesimo ufficio giudiziario, atteso che, a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione di funzioni fra la suddette sezioni non implica l'insorgenza di una questione di competenza ma, esclusivamente, di rito, riguardando la distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio; né, in contrario, può invocarsi il principio dell'apparenza, idoneo a regolare la scelta del mezzo di impugnazione, atteso che il regime da applicarsi ad un atto processuale, anche ai fini della relativa impugnabilità, è definito dalla sua sostanza, non dalla sua forma.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8905 del 05/05/2015
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8905
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Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Limiti.
L'inammissibilità della domanda riconvenzionale che non comporti spostamento di competenza non è rilevabile d'ufficio, ma solo su tempestiva eccezione della parte riconvenuta.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8814 del 30/04/2015

Declaratoria di incompetenza del giudice di pace - Proposizione del conflitto da parte del tribunale adito in riassunzione - Condizioni - Mancata consumazione della fase di trattazione - Fattispecie regolata dagli artt. 38 e 45 cod. proc. civ. come riformati dalle legge n. 69 del 2009.
In caso di declaratoria d'incompetenza del giudice di pace, il tribunale, davanti al quale il giudizio sia stato riassunto, può, a sua volta, rilevare la propria incompetenza e sollevare il conflitto per ragioni di materia e territorio inderogabile purché non si sia già verificata, innanzi ad esso, la consumazione della fase di trattazione (nella specie, per essere stata la causa rimessa in decisione dopo la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.), restando, in tal caso, preclusa la questione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7834 del 17/04/2015
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7834
2015

Istanza di esecutorietà di lodo arbitrale - Declinatoria di competenza del giudice adito - Introduzione della domanda presso il giudice da questi designato - Declinatoria della modalità - Competenza del giudice investito, pure in sede - Regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 107 del 07/01/2014
In tema di conflitto negativo di competenza, nel caso in cui il tribunale adito sulla istanza di declaratoria di esecutività di lodo arbitrale dichiari la propria incompetenza per territorio, il giudice successivamente adito, ove declini a sua volta, anche in sede di appello a seguito del reclamo proposto dalla controparte, la propria competenza, è tenuto a sollevare regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 cod. proc. civ., non ostandovi né la natura camerale del giudizio, né il disposto di cui all'art. 44 cod. proc. civ. (ricorrendo un'ipotesi di competenza funzionale ex art. 28 cod. proc. civ. in relazione all'art. 875 cod. proc. civ.), né, infine, la preclusione di cui all'art. 38 cod. proc. civ., instaurandosi il contraddittorio solo a seguito del reclamo alla Corte d'appello, essendo disposta la declaratoria di esecutività con decreto "inaudita altera parte".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 107 del 07/01/2014
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107
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Pendenza di regolamento avverso ordinanza non decisoria affermativa della competenza - Accordo endoprocessuale sulla competenza - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5817 del 23/03/2015
L'accordo endoprocessuale di proroga della competenza può formarsi anche in pendenza di un giudizio per regolamento avverso un'ordinanza affermativa della competenza ma priva del carattere di decisorietà perché non preceduta dalla remissione della causa in decisione con invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni, atteso che, in tale evenienza, il regolamento è destinato ad una pronunzia di inammissibilità e non può, dunque, condurre ad una statuizione sulla competenza dotata di efficacia maggiore rispetto all'accordo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5817 del 23/03/2015
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5817
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Pendenza di regolamento avverso ordinanza non decisoria affermativa della competenza - Accordo endoprocessuale sulla competenza - Ammissibilità - Fondamento.
L'accordo endoprocessuale di proroga della competenza può formarsi anche in pendenza di un giudizio per regolamento avverso un'ordinanza affermativa della competenza ma priva del carattere di decisorietà perché non preceduta dalla remissione della causa in decisione con invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni, atteso che, in tale evenienza, il regolamento è destinato ad una pronunzia di inammissibilità e non può, dunque, condurre ad una statuizione sulla competenza dotata di efficacia maggiore rispetto all'accordo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5817 del 23/03/2015
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5817
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Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace - Domanda riconvenzionale eccedente per valore i limiti di competenza del giudice adito - Separazione delle cause e rimessione al tribunale della sola domanda riconvenzionale - Necessità - Rimessione al giudice superiore dell'intera causa - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'art. 38 cod. proc. civ. il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 272 del 12/01/2015
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Incompetenza
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272
2015

competenza - Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace - Domanda riconvenzionale eccedente per valore i limiti di competenza del giudice adito Separazione delle cause e rimessione al tribunale della sola domanda riconvenzionale - Necessità - Rimessione al giudice superiore dell'intera causa - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 272 del 12/01/2015
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'art. 38 cod. proc. civ. il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 272 del 12/01/2015
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272
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Art. 38, primo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 45 della legge n. 69 del 2009 - Eccezione o rilievo d'ufficio - Termine - Omesso rilievo in ipotesi di contumacia del convenuto - Conseguenze - Insindacabilità della competenza del giudice adito in sede di gravame.
L'incompetenza per materia, da qualunque causa dipenda ed al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., dev'essere eccepita o rilevata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 38, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009 n. 69), non oltre la prima udienza di trattazione; ne consegue che, qualora il convenuto sia rimasto contumace in primo grado, senza che l'incompetenza sia stata perciò eccepita né rilevata dal giudice, e nessuna censura sia stata proposta avverso la declaratoria di contumacia, la questione di competenza rimane preclusa in sede di gravame.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26424 del 16/12/2014
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26424
2014

Competenza per territorio derogabile - Persone giuridiche - Formulazione dell'eccezione - Omessa contestazione della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. - Regolamento di competenza - Rilievo d'ufficio dell'incompletezza - Ammissibilità - Ragioni.
In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26094 del 11/12/2014
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26094
2014

Azione di risarcimento per danni arrecati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie - Trasferimento del magistrato ad ufficio sito nel distretto comprendente l'ufficio investito dalla controversia - Art. 30 bis cod. proc. civ. - "Translatio iudicii" - Termini per il rilievo d'ufficio o l'eccezione di parte
In tema di azione di risarcimento danni arrecati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, qualora il magistrato convenuto in giudizio sia trasferito nel distretto di appartenenza dell'ufficio di merito investito della controversia di cui egli sia parte, si determina, ai sensi dell'art. 30 bis cod. proc. civ., che deroga alla disciplina della "perpetuatio " della competenza prevista dall'art. 5 cod. proc. civ., la necessità della "translatio iudicii" innanzi al giudice competente, da determinarsi a norma dell'art. 11 cod. proc. pen., dovendosi, peraltro, distinguere a seconda che tale evenienza si verifichi nel corso del giudizio di impugnazione di merito, per cui, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., la situazione deve essere rilevata d'ufficio, oppure eccepita dalla parte nella prima istanza o difesa successiva alla notizia del trasferimento del magistrato nel distretto, da quella in cui l'evento si realizzi nella pendenza del termine per l'impugnazione, dove trova applicazione l'art. 38 cod. proc. civ. e l'eccezione di parte o la rilevazione d'ufficio deve essere sollevata nella prima udienza di trattazione del giudizio di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17982 del 14/08/2014
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17982
2014

Azione di risarcimento per danni arrecati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie - Trasferimento del magistrato ad ufficio sito nel distretto comprendente l'ufficio investito dalla controversia - Art. 30 bis cod. proc. civ. - "Translatio iudicii" - Termini per il rilievo d'ufficio o l'eccezione di parte - Individuazione.
In tema di azione di risarcimento danni arrecati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, qualora il magistrato convenuto in giudizio sia trasferito nel distretto di appartenenza dell'ufficio di merito investito della controversia di cui egli sia parte, si determina, ai sensi dell'art. 30 bis cod. proc. civ., che deroga alla disciplina della "perpetuatio " della competenza prevista dall'art. 5 cod. proc. civ., la necessità della "translatio iudicii" innanzi al giudice competente, da determinarsi a norma dell'art. 11 cod. proc. pen., dovendosi, peraltro, distinguere a seconda che tale evenienza si verifichi nel corso del giudizio di impugnazione di merito, per cui, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., la situazione deve essere rilevata d'ufficio, oppure eccepita dalla parte nella prima istanza o difesa successiva alla notizia del trasferimento del magistrato nel distretto, da quella in cui l'evento si realizzi nella pendenza del termine per l'impugnazione, dove trova applicazione l'art. 38 cod. proc. civ. e l'eccezione di parte o la rilevazione d'ufficio deve essere sollevata nella prima udienza di trattazione del giudizio di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17982 del 14/08/2014
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17982
2014

Declaratoria di incompetenza - Riassunzione della causa - Proposizione di domanda nuova in aggiunta alla originaria -Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15753 del 10/07/2014
L'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purchè sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15753 del 10/07/2014

"Error in procedendo" - Configurabilità - Condizioni - Erronea forma del provvedimento - Indicazione dello specifico e concreto pregiudizio del diritto alla difesa - Necessità - Omissione - Inammissibilità.
I vizi dell'attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non sono posti a tutela di un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a garanzia dell'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato "error in procedendo", con conseguente onere dell'impugnante di indicare il danno concreto arrecatogli dall'invocata nullità processuale, sicché quando il ricorrente non chiarisce quale pregiudizio sia derivato alla sua difesa dal provvedimento declinatorio della competenza, adottato dal giudice di merito nella forma della sentenza e non dell'ordinanza, l'impugnazione è inammissibile.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15676 del 09/07/2014

Fatti e negozi allegati dall'attore - Qualificazione giuridica - Ammissibilità - Accertamento nel merito - Esclusione - Fattispecie.
La verifica in ordine alla competenza va compiuta in relazione ai fatti e negozi allegati dall'attore con la domanda, che il giudice può, a questo solo fine, qualificare giuridicamente, ma dei quali non può anche accertarne, nel merito, l'insussistenza, spettando tale cognizione al giudice competente. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, proposta una domanda di rilascio di immobile fondata sull'inadempimento di un atto transattivo contenente una clausola derogatoria della competenza territoriale, il giudice potesse accertare che la scrittura transattiva dissimulasse un rapporto di locazione ad uso commerciale, con conseguente nullità della menzionata clausola ex art. 447 bis cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10010 del 08/05/2014
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
10010
2014

Qualificazione giuridica - Ammissibilità - Accertamento nel merito - Esclusione - Fattispecie.
La verifica in ordine alla competenza va compiuta in relazione ai fatti e negozi allegati dall'attore con la domanda, che il giudice può, a questo solo fine, qualificare giuridicamente, ma dei quali non può anche accertarne, nel merito, l'insussistenza, spettando tale cognizione al giudice competente. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, proposta una domanda di rilascio di immobile fondata sull'inadempimento di un atto transattivo contenente una clausola derogatoria della competenza territoriale, il giudice potesse accertare che la scrittura transattiva dissimulasse un rapporto di locazione ad uso commerciale, con conseguente nullità della menzionata clausola ex art. 447 bis cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10010 del 08/05/2014
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
10010
2014

Determinazione della competenza - Criterio - Sulla base dei fatti prospettati dall'attore - Contestazioni del convenuto - Rilevanza - Esclusione.
Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, occorre avere riguardo ai fatti per come prospettati dall'attore, attenendo al merito l'accertamento della fondatezza delle contestazioni formulate dal convenuto e dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9028 del 18/04/2014

Eccezioni relative alla competenza territoriale - Termine di proponibilità - Applicabilità dell'art. 38 cod. proc. civ. - Esclusione.
Nel rito societario, le eccezioni relative alla competenza per territorio sono proponibili sino alla seconda memoria difensiva depositata ex art. 7, comma 1, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in quanto, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto, le eccezioni non rilevabili d'ufficio non rientrano tra le attività che la parte deve compiere tassativamente con la comparsa di risposta, né viene richiamato ed è applicabile a tale rito l'art. 38 cod. proc. civ. (nella formulazione vigente "ratione temporis").
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9028 del 18/04/2014
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
9028
2014

Criterio - Sulla base dei fatti prospettati dall'attore - Contestazioni del convenuto - Rilevanza - Esclusione.
Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, occorre avere riguardo ai fatti per come prospettati dall'attore, attenendo al merito l'accertamento della fondatezza delle contestazioni formulate dal convenuto e dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9028 del 18/04/2014
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
9028
2014

Applicabilità dell'art. 20 cod. proc. civ. anche alle obbligazioni extracontrattuali - Onere di eccepire l'incompetenza in ragione di entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità dell'eccezione - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità.
In tema di competenza territoriale l'art. 20 cod. proc. civ. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale. Ne consegue che il convenuto in una causa per responsabilità aquiliana, il quale eccepisca l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l'altro, ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma (ovvero, quello del "forum commissi delicti" e quello del "forum destinatae solutionis"), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5456 del 10/03/2014
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
5456
2014

Incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile - Rilevabilità di ufficio - Limite - Ordinanza con la quale il giudice decide sulle istanze istruttorie - Esclusione.
Ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 del codice di rito, è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.; ne deriva che il giudice non può rilevare tale incompetenza nell'ordinanza con la quale, all'esito, ovvero fuori della predetta udienza a norma dell'art. 187, comma settimo, cod. proc. civ., decida in ordine all'ammissione dei mezzi di prova.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5225 del 05/03/2014
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5225
2014

Contestazioni in ordine alla sottoscrizione del contratto recante deroga pattizia alla competenza - Rilevanza ai fini della decisione sull'eccezione di incompetenza - Esclusione - Fondamento.
Ai fini della decisione sull'eccezione di incompetenza per territorio, fondata su una clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio, non rileva la circostanza che una delle parti abbia negato che il contratto contenente quella clausola fosse valido ed efficace, dovendo la questione di competenza essere risolta, ai sensi dell'art. 38, quarto comma, cod. proc. civ., sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3845 del 18/02/2014
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
3845
2014
fine
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