Incremento della concentrazione di CO2 nell’atmosfera - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 20381 del 21/07/2025 (Rv. 675637 - 01)Conseguenze - Cambiamento climatico - Azione risarcitoria intentata da privati nei confronti dell’ENI, del Ministero dell’Economia e di Cassa depositi e prestiti s.p.a. - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento.
La domanda proposta da privati nei confronti dell'ENI, del Ministero dell'Economia e della Cassa depositi e prestiti s.p.a. per il risarcimento dei danni conseguenti al cambiamento climatico derivante dall'incremento della concentrazione di CO2 nell'atmosfera è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di pretesa fondata sulla prospettazione di una responsabilità extracontrattuale dei convenuti ex artt. 2043, 2050, 2051 e 2058 c.c., conseguente alla lesione del diritto alla salute, alla vita e al rispetto della vita privata e familiare, di cui agli artt. 2 e 8 CEDU, nonché nella violazione degli artt. 9, terzo comma, e 41, secondo e terzo comma, Cost., come modificati dalla l. cost. n. 1 del 2022.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 20381 del 21/07/2025 (Rv. 675637 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2050, Cod_Civ_art_2051, Cod_Civ_art_2058, Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041 …...
Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13434 del 20/05/2025 (Rv. 675064 - 01)Attore soccombente nel merito - Impugnazione per difetto di giurisdizione - Inammissibilità.
L'attore che ha incardinato la causa dinanzi ad un giudice ed è rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, non essendo ravvisabile una soccombenza anche sulla questione di giurisdizione, rispetto alla quale va considerato a tutti gli effetti vincitore.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13434 del 20/05/2025 (Rv. 675064 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037
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Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 5237 del 28/02/2025 (Rv. 673936-01)Corte dei conti - procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - giurisdizione civile - conflitti - di giurisdizione - Domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento della prestazione di inabilità di natura previdenziale - Procedimento ex art. 445 bis c.p.c. - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento - Domanda di accertamento sanitario prodromico al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento - Giurisdizione del giudizio ordinario - Sussistenza - Fattispecie.
La domanda del pubblico dipendente di accertamento delle condizioni sanitarie - se preordinata al riconoscimento dell'assegno di invalidità introdotta con procedimento ex art. 445-bis c.p.c. e, quindi, strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione della prestazione pensionistica - appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei dipendenti pubblici; se, invece, tale domanda è prodromica al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (ex art. 1 della l. n. 18 del 1980), la giurisdizione spetta al giudice ordinario. (Fattispecie relativa ad un ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. finalizzato al conseguimento, quale effetto dell'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie, non solo delle prestazioni previdenziali di invalidità e inabilità connesse al denunciato stato di totale e permanente inabilità lavorativa, ma anche dell'ulteriore prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 5237 del 28/02/2025 (Rv. 673936-01)
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Straniero (giurisdizione sullo) - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 2481 del 02/02/2025 (Rv. 673585-01)Controversia relativa a materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Convenuto non domiciliato in uno Stato membro dell’Unione europea - Rinvio alla citata Convenzione ex art. 3, comma 2, l. n. 218 del 1995 - Natura - Rinvio "mobile" - Conseguenze - Criteri stabiliti dal Regolamento (CE) n. 44 del 2001 o dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 - Applicabilità - Giurisdizione italiana - Esclusione - Fattispecie.
In caso di controversia su materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ove il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'UE, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione, stante la natura "mobile" del rinvio a quest'ultima ex art. 3, comma 2, della l. n. 218 del 1995. (Fattispecie in tema di compravendita di cose mobili in cui la S.C. ha escluso la giurisdizione italiana e affermato quella israeliana in applicazione del criterio del luogo di consegna dei beni).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 2481 del 02/02/2025 (Rv. 673585-01)
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Cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19253 del 12/07/2024 (Rv. 671900-01)Sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni di concorso pubblico - Ammissibilità - Limiti - Eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito - Presupposti - Illogicità manifesta o irragionevolezza evidente o travisamento del fatto in relazione all'articolazione dei criteri preventivamente individuati dalla commissione - Necessità - Fattispecie relativa al concorso per esami finalizzato alla nomina a magistrato ordinario.
Le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, nei limiti dell'illogicità manifesta, dell'irragionevolezza grave ed evidente o del travisamento del fatto da valutarsi all'interno dei criteri preventivamente individuati dalle commissioni medesime, senza però invadere la sfera del merito amministrativo, mediante la sostituzione in via giurisdizionale dei criteri di valutazione, essendo quest'ultima ipotesi denunciabile solo con il ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale. (Nella specie, relativa al concorso per esami finalizzato alla nomina a magistrato ordinario, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - sulla base dell'erronea premessa della necessità, pur in presenza dei criteri di valutazione fissati ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 160 del 2006, di una specifica motivazione del giudizio di inidoneità, ritenuta, nel caso in esame, inadeguata - si era sostituita alla commissione esaminatrice, verificando la ragionevolezza e la coerenza del giudizio d'inidoneità non già alla stregua dei predetti criteri, ma di criteri di massima individuati dal giudice amministrativo, con un ragionamento di tipo inferenziale, anche alla luce del parere pro veritate prodotto dalla ricorrente, e procedendo direttamente alla valutazione dell'adeguatezza dell'elaborato).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19253 del 12/07/2024 (Rv. 671900-01)
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Straniero (giurisdizione sullo) - Controversia relativa a materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 9971 del 12/04/2024 (Rv. 670663-02)Convenuto non domiciliato in uno Stato membro dell’Unione europea - Rinvio alla citata Convenzione ex art. 3, comma 2, l. n. 218 del 1995 - Natura - Rinvio "mobile" - Conseguenze - Criteri stabiliti dal Regolamento (CE) n. 44 del 2001 o dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 - Applicabilità - Giurisdizione italiana - Sussistenza - Fattispecie.
In caso di controversia su materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ove il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'UE, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione, stante la natura "mobile" del rinvio a quest'ultima ex art. 3, comma 2, l. n. 218 del 1995. (Fattispecie in tema di compravendita di cose mobili in cui la S.C. ha escluso la giurisdizione italiana e affermato quella egiziana in applicazione del criterio del luogo di consegna dei beni).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 9971 del 12/04/2024 (Rv. 670663-02)
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Straniero (giurisdizione sullo) - accettazione della giurisdizione italiana - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 9971 del 12/04/2024 (Rv. 670663-01)Proposizione in via subordinata di difese procedurali e di domanda riconvenzionale da parte dello straniero - Accettazione della giurisdizione del giudice italiano - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
La proposizione di difese procedurali o di domanda riconvenzionale da parte del convenuto straniero non comporta accettazione tacita della giurisdizione del giudice italiano, ove sia espressamente subordinata al mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione di detto giudice. (Fattispecie in tema di compravendita di cose mobili in cui la società egiziana acquirente, convenuta in primo grado per il pagamento del prezzo, aveva proposto domanda riconvenzionale dopo aver eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice italiano).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 9971 del 12/04/2024 (Rv. 670663-01)
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Cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2599 del 29/01/2024 (Rv. 670229-01)Giudizio di cassazione - Presentazione del controricorso ex art. 370 c.p.c. come modif. dall'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 2022, modif. dalla l. n. 197 del 2022 - Deposito - Sufficienza - Mancata ottemperanza - Conseguenze - Inammissibilità del deposito di memorie - Riqualificazione della memoria come controricorso - Esclusione - Ragioni.
In tema di giudizio di cassazione, l'art. 370 c.p.c., nella versione modificata dall'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, non richiede più alla parte nei cui confronti il ricorso è diretto (nella specie, il curatore speciale di un minore) la notificazione all'altra del controricorso, palesandosi sufficiente il deposito di quest'ultimo, ferma restando, peraltro, l'impossibilità di presentare memorie non precedute dalla tempestività del deposito in parola, le quali non possono essere riqualificate come controricorso, ancorché tardivo, ai fini della instaurazione del rapporto processuale, in quanto mancanti dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2599 del 29/01/2024 (Rv. 670229-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_0370, Cod_Proc_Civ_art_366 …...
Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Attività di controllo dell'ASL sui servizi resi da struttura accreditata - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2577 del 26/01/2024 (Rv. 670071-01)Riparto di giurisdizione - Criteri - Oggetto della contestazione - Rilevanza - Fattispecie.
Le controversie aventi ad oggetto i controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private eroganti prestazioni sanitarie in regime di accreditamento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, qualora l'oggetto del contendere riguardi esclusivamente l'esito del controllo, il conseguente accertamento dell'inadempimento della struttura rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie ovvero le sanzioni amministrative irrogate, mentre spettano al giudice amministrativo se l'oggetto della contestazione è costituito dalle modalità di esecuzione del controllo o dalla titolarità in capo all'Amministrazione del potere di esercitarlo, poiché in tal caso la domanda investe anche l'esercizio di un potere autoritativo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo le doglianze relative alle verifiche effettuate dalla Commissione ispettiva, di cui si affermava l'irregolarità per inosservanza delle regole procedurali e di composizione della Commissione stessa).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2577 del 26/01/2024 (Rv. 670071-01)
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Giurisdizione ordinaria e amministrativa - determinazione e criteri - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 2368 del 24/01/2024 (Rv. 670005-01)Riferimento al criterio del "petitum sostanziale" - Individuazione - Fattispecie.
La regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno cagionato da un ordine di demolizione illegittimo, poiché, sebbene il ricorrente invocasse sul piano formale un comportamento della P.A. caratterizzato da dolo e violazione della normativa di correttezza, il rapporto dedotto era relativo al danno ingiusto cagionato dall'illegittimo esercizio di attività provvedimentale, sussumibile nella previsione di cui all'art. 30, commi 2 e 6, c.p.a.).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 2368 del 24/01/2024 (Rv. 670005-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_362 …...
Conflitti - di giurisdizione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 440 del 08/01/2024 (Rv. 669965-01)Declinatoria di giurisdizione - Tempestiva riassunzione dinanzi al giudice ritenuto munito di giurisdizione - Momento rilevante ai fini della prevenzione - Individuazione - Fattispecie.
A seguito della pronuncia declinatoria della giurisdizione, per effetto della tempestiva riassunzione davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione non si instaura un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di sospensione con il quale il giudice ad quem, dando erroneamente rilievo, ai fini della prevenzione, alla notificazione dell'atto di riassunzione, aveva ritenuto il relativo giudizio introdotto successivamente rispetto ad altro che, sebbene pendesse in appello, era stato instaurato in primo grado successivamente a quello introdotto dinanzi al giudice che aveva declinato la giurisdizione).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 440 del 08/01/2024 (Rv. 669965-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_039 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 34851 del 13/12/2023 (Rv. 669829 - 03)Procedimento - decisione del ricorso - decisione delle questioni di giurisdizione e competenza - giurisdizione civile - poteri ed obblighi del giudice ordinario - della cassazione - Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito - Ammissibilità - Poteri di accertamento in fatto della S.C. - Esclusione.
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., può avere ad oggetto una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito, non ostandovi la circostanza che il giudice di legittimità, per dirimere tali questioni, opera come giudice anche del fatto, poiché per tutte le questioni di carattere processuale, pur risultando inscindibilmente connessi i profili di diritto e quelli di fatto, è possibile distinguere concettualmente tra l'interpretazione della norma giuridica astrattamente destinata a regolare la fattispecie, che può essere demandata alla S.C. con il rinvio pregiudiziale, e la ricostruzione della concreta vicenda processuale, che resta affidata al giudice di merito, sia in via preventiva, per motivare la rilevanza della questione, sia successivamente, per l'applicazione del principio di diritto enunciato.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 34851 del 13/12/2023 (Rv. 669829 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_363_2, Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041 …...
Giurisdizione civile - giurisdizione in generale Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27165 del 22/09/2023 (Rv. 668824 - 01)Difetto di giurisdizione - Sentenza dichiarativa di difetto di giurisdizione - Indicazione del giudice munito di giurisdizione in motivazione e non nel dispositivo - Irrilevanza - Fattispecie.
È valida la sentenza che, nel dichiarare il difetto di giurisdizione, indichi il giudice che ritiene munito di giurisdizione in motivazione, anche se non nel dispositivo, poiché ciò è sufficiente ad adempiere a quanto prescrive l'art. 59 della l. n. 69 del 2009. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice d'appello che aveva rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'accertamento di diritti patrimoniali connessi al rapporto di lavoro di un magistrato ordinario, sul presupposto che non si fosse formato il giudicato implicito sulla questione di giurisdizione, essendosi il giudice di primo grado limitato a dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla base di una pretesa volontà della parte ricorrente di rinunciare all'azione, desunta dalla mancata partecipazione della parte stessa all'udienza di discussione).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27165 del 22/09/2023 (Rv. 668824 - 01)
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Giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 15601 del 01/06/2023Atto politico - Nozione - Interpretazione restrittiva - Ragioni - Fattispecie in tema di deliberazione di attribuzione della cittadinanza onoraria.
L'atto politico è posto in essere da un organo costituzionale nell'esercizio della funzione di governo e, quindi, nell'attuazione dell'indirizzo politico; come tale, è sottratto alla giurisdizione, sicché la sua nozione è di stretta interpretazione ed ha carattere eccezionale, atteso che il principio di giustiziabilità degli atti del pubblico potere costituisce un profilo fondante della Costituzione italiana. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che l'attribuzione della cittadinanza onoraria all'ex presidente del Brasile da parte del consiglio comunale di Anguillara Veneta costituisca un atto politico).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 15601 del 01/06/2023
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Giurisdizione nei confronti dello Stato italiano – Cass. n. 15058/2023Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione - Giurisdizione nei confronti dello Stato italiano - Domanda risarcitoria di danni derivati dalla mancanza di una disciplina normativa per la tutela della maternità delle donne avvocato - Difetto assoluto di giurisdizione - Fondamento - Fattispecie.
Sulla domanda proposta nei confronti dello Stato italiano per il risarcimento dei danni derivanti dalla mancanza di una disciplina normativa per la tutela della maternità delle donne avvocato vi è difetto assoluto di giurisdizione, poiché essa comporta non già la delibazione di una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, ma un sindacato sulla sfera riservata dalla Costituzione allo Stato legislatore. (La S.C. ha affermato il principio con riferimento ad un regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere la condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni, asseritamente subiti dalla madre lavoratrice, in conseguenza della mancata previsione di misure di tutela della maternità per la donna avvocato).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 15058 del 29/05/2023 (In corso di massimazione)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Civ_art_2043
Corte
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15058
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Giustiziabilità della controversia dinanzi a qualsiasi giudice statale – Cass. n. 8675/2023Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo - Questione concernente la giustiziabilità della controversia dinanzi a qualsiasi giudice statale - Proponibilità per mezzo di regolamento preventivo - Esclusione - Fattispecie.
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione con il quale la parte ricorrente allega che nessun giudice statale è competente a conoscere della controversia, in quanto la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce non una questione di giurisdizione, ma di merito. (Nella specie, la ricorrente ha dedotto con il regolamento preventivo che la tutela giurisdizionale chiesta dalla controparte dinanzi al T.A.R. mirasse, in realtà, a sindacare il merito amministrativo delle scelte compiute dalla P.A. in relazione all'affidamento di un appalto pubblico).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 8675 del 27/03/2023 (Rv. 667440 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_382
Corte
Cassazione
8675
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Difetto di giurisdizione del giudice italiano – Cass. n. 17244/2022Arbitrato - arbitrato estero - Clausola compromissoria - Eccezione di compromesso - Natura - Questione di giurisdizione - Rilevabilità d'ufficio dell'eccezione - Esclusione - Fondamento.
Il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in conseguenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero, non è rilevabile d'ufficio, stante l’imprescindibile carattere volontario dell'arbitrato in forza del quale le parti, pur in presenza di una clausola compromissoria, possono sempre concordemente optare per una decisione da parte del giudice ordinario, anche tacitamente, mediante l'introduzione del giudizio in via ordinaria alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell'eccezione di compromesso, né, in caso di contumacia del convenuto, risulta applicabile l'art. 11 della l. n. 218 del 1995, che non contempla espressamente l'ipotesi in cui alla base del difetto di giurisdizione vi sia una convenzione di arbitrato estero.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 17244 del 27/05/2022 (Rv. 664757 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_806
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17244
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Contributo regionale a destinazione vincolata a società privata – Cass. n. 15893/2022Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilità' - Contributo regionale a destinazione vincolata a società privata - Rapporto di servizio con il legale rappresentante - Configurabilità - Sviamento della somma dalla finalità programmata - Responsabilità contabile - Presupposti - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza.
In tema di danno erariale, in caso di erogazione da parte dell'amministrazione regionale di un contributo pubblico a destinazione vincolata ad una società privata, è configurabile un rapporto di servizio tanto con la persona giuridica beneficiaria quanto con chi, amministratore o legale rappresentante dell'ente collettivo, sia stato incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico a cui il contributo risultava vincolato, sicché, in caso di sviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste una responsabilità contabile anche di coloro che con la predetta società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti nei loro confronti.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 15893 del 17/05/2022 (Rv. 664752 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_362
Corte
Cassazione
15893
2022
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Demanialità civica di un bene – Cass. n. 15530/2022Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - usi civici - Demanialità civica di un bene - Domanda di accertamento in via principale - Giurisdizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Sussistenza - Fattispecie.
Sussiste la giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici ogni volta in cui oggetto della domanda principale sia l'accertamento della demanialità civica del bene, e le altre domande connesse siano conseguenza di tale accertamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione commissariale in relazione a una domanda di accertamento della qualità demaniale e collettiva di un bene, e della conseguente invalidità di un contratto di locazione dello stesso bene).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 15530 del 16/05/2022 (Rv. 664750 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037
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2022 …...
Attribuzione contributi per l'editoria – Cass. n. 15370/2022Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Attribuzione contributi per l'editoria - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.
La controversia relativa all'attribuzione di contributi per l'editoria rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, ricorrendo i presupposti di legge, l'Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti con giudizio di discrezionalità tecnica vincolata, è tenuta all'erogazione del contributo, divenendo il richiedente titolare di una posizione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria con riguardo ad una controversia in cui una società aveva chiesto la rimessione nei termini, per la presentazione della domanda finalizzata al conseguimento dei contributi relativi all'anno 2019, previa disapplicazione del d.p.c.m. 28 luglio 2017).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 15370 del 13/05/2022 (Rv. 664700 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041
Corte
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15370
2022 …...
Proposizione da parte del soggetto che ha proposto il giudizio di merito – Cass. n. 15122/2022Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - Regolamento preventivo di giurisdizione - Proposizione da parte del soggetto che ha proposto il giudizio di merito - Ammissibilità - Condizioni - Ragionevoli dubbi sulla giurisdizione - Necessità - Fattispecie.
Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dallo stesso soggetto che ha proposto il giudizio di merito sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in via definitiva ed immodificabile, per evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione della causa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dallo stesso soggetto che aveva adito il giudice amministrativo per ottenere l'annullamento del provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per mancata utilizzazione, evidenziando che il dubbio era dipeso dall'erronea indicazione, nello stesso provvedimento della P.A., dell'autorità giudiziaria competente per l'impugnazione).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 15122 del 12/05/2022 (Rv. 664661 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041
Corte
Cassazione
15122
2022 …...
Affidamento ad un operatore economico privato di un appalto di servizi – cass. n. 15236/2022Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione - Camera dei Deputati - Gara indetta per l'affidamento di un appalto di servizi - Inclusione nella sfera di autonomia normativa - Esclusione - Conseguenze - Controversia relativa all'esclusione di un concorrente - Giurisdizione degli organi di autodichia - Insussistenza.
La procedura di gara indetta dalla Camera dei Deputati, sulla scorta della normativa nazionale ed europea, per l'affidamento ad un operatore economico privato di un appalto di servizi (nella specie, di monitoraggio dei contratti relativi ai servizi informatici e alla loro gestione), non ricade nella sfera di autonomia normativa costituzionalmente riconosciuta a tale organo, pertanto, la controversia relativa all'esclusione di un concorrente da tale gara non spetta alla cognizione degli organi di autodichia, ma alla giurisdizione comune.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 15236 del 12/05/2022 (Rv. 664662 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041
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15236
2022 …...
Gara indetta per l'affidamento di un appalto di servizi – Cass. n. 15236/2022Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione - Camera dei Deputati - Gara indetta per l'affidamento di un appalto di servizi - Esclusione di un concorrente - Controversia relativa - Eccezione di autodichia - Obbligo del giudice adito di promuovere conflitto di attribuzione - Esclusione - Conseguenze.
In caso di impugnativa dell'atto di esclusione di un concorrente da una gara indetta dalla Camera dei Deputati per l'affidamento di un appalto di servizi, a fronte dell'eccezione di autodichia dell'organo parlamentare, il giudice non è tenuto a sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale, avendo il potere-dovere di stabilire se la situazione soggettiva oggetto della controversia ricada nell'ambito della giurisdizione domestica della Camera, involgendone profili di autonomia o di indipendenza, o spetti a lui apprestare la richiesta tutela, secondo il regime giurisdizionale di diritto comune; resta ferma, in quest'ultimo caso, la possibilità per la Camera dei Deputati di promuovere il suddetto conflitto ove lamenti che il giudice adito, decidendo il merito della controversia, o la Corte di cassazione, pronunciando sul ricorso per difetto assoluto di giurisdizione, abbiano concretamente interferito con le sue prerogative.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 15236 del 12/05/2022 (Rv. 664662 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041
Corte
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15236
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Revoca di autorizzazioni a seguito di inadempienza nel pagamento di tributi locali – Cass. n. 14049/2022Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria - Inadempienza tributi locali - Revoca autorizzazioni ex art. 15-ter del d.l. n. 34 del 2019 - Controversie - Giurisdizione tributaria - Esclusione - Fondamento.
Le controversie in tema di revoca di autorizzazioni, disposta a seguito di inadempienza nel pagamento di tributi locali, ai sensi dell'art. 15 ter del d.l. n. 34 del 2019, conv. con modif., dalla l. n. 58 del 2019, esulano dalla giurisdizione del giudice tributario, e spettano, invece, a quella del giudice amministrativo, non avendo ad oggetto la comminatoria di una misura afflittiva collegata all'inadempimento di un'obbligazione tributaria, ma la previsione di una forma di coazione indiretta all'adempimento, consistente nell'esclusione di pendenze in materia di tributi locali, il cui accertamento, pur concernendo aspetti sostanziali della disciplina tributaria, riveste carattere meramente incidentale, funzionale alla verifica dei requisiti soggettivi cui la legge subordina l'esercizio dell’attività e la legittimità del diniego opposto dall'amministrazione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 14049 del 04/05/2022 (Rv. 664658 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041
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14049
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Pontificia Università Lateranense – Cass. n. 12442/2022Giurisdizione civile - stati esteri ed enti extraterritoriali - Pontificia Università Lateranense - Ammissione a dottorato di ricerca - Controversie relative - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Qualificazione quale ente centrale della Chiesa - Irrilevanza - Ragioni.
La controversia inerente l'ammissione ad un dottorato di ricerca presso la Pontificia Università Lateranense non si sottrae alla giurisdizione del giudice italiano, in quanto l'immunità, garantita dall'art. 11 del Trattato lateranense dell'11 febbraio 1929, è riservata ai soli enti che concorrono, con funzione strumentale ed ausiliaria, al governo della Chiesa universale, senza che ai fini del riparto di giurisdizione rilevi la qualificazione, in virtù della Dichiarazione della Segreteria di Stato della Santa Sede del gennaio 2019, della suddetta Università, quale "Ente centrale della Chiesa Cattolica", non vertendosi in ambito di scelte di organizzazione, configurabili come estrinsecazione immediata e diretta di sovranità, connesse all'esercizio di compiti espressivi della potestà "iure imperii" della Santa Sede, bensì di determinazioni afferenti allo "jus gestionis" dell'Ente internazionale.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 12442 del 19/04/2022 (Rv. 664518 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037
Corte
Cassazione
12442
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Improponibilità derivante dalla mancata presentazione della domanda amministrativa – Cass. n. 10745/2022Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - domanda giudiziale - in genere - Improponibilità derivante dalla mancata presentazione della domanda amministrativa - Temporaneo difetto di giurisdizione - Configurabilità - Equiparabilità al difetto assoluto di giurisdizione - Esclusione - Fattispecie.
In tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, l'improponibilità della domanda giudiziaria derivante dalla mancata presentazione della domanda amministrativa all'ente previdenziale determina una temporanea carenza di giurisdizione, la quale, tuttavia, non è assimilabile al difetto assoluto di giurisdizione di cui agli artt. 37 e 382, comma 3, c.p.c., che si ha solo quando la situazione dedotta in giudizio resti al di fuori del campo giuridico per difetto di una norma o di un principio dell'ordinamento che la tuteli e non sia, quindi, neppure in astratto configurabile come diritto soggettivo o come interesse legittimo. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto precluso l'esame della questione di giurisdizione, essendo intervenuto il giudicato implicito sulla statuizione del primo giudice che, dichiarando improponibile la domanda per difetto di presentazione della domanda amministrativa, aveva implicitamente affermato la propria cognizione sul merito).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10745 del 04/04/2022 (Rv. 664334 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_382
Corte
Cassazione
10745
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Negazione della sovranità dello Stato su porzione del territorio – Cass. n. 8600/2022Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione - in genere - Negazione della sovranità dello Stato su porzione del territorio - Difetto assoluto di giurisdizione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Le domande giudiziali volte a negare la sovranità dello Stato italiano su una porzione del proprio territorio, chiedendo al giudice ordinario di riconoscere l'esistenza di altra entità statuale, rientrano nel perimetro del difetto assoluto di giurisdizione in quanto comportano, non già la delibazione di una posizione di diritto o di interesse legittimo, ma un sindacato sulla configurazione costituzionale dello Stato italiano, di cui viene messa in discussione, a monte, la stessa ridefinizione dei confini territoriali o, comunque, il loro assetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva affermato il difetto assoluto di giurisdizione con riguardo ad una controversia promossa al fine di inibire allo Stato italiano l'esercizio dell'imposizione fiscale su una porzione di territorio, riconoscendo al contempo, su tale porzione territoriale, la sovranità del cd. Territorio Libero di Trieste).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8600 del 16/03/2022 (Rv. 664223 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_382
Corte
Cassazione
8600
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Pregiudizialità rispetto alla questione di giurisdizione – Cass. n. 4951/2023Procedimento civile - cessazione della materia del contendere - Pregiudizialità rispetto alla questione di giurisdizione - Sussistenza - Ragioni.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere, integrando una causa di estinzione preclusiva di ogni possibilità di ulteriore corso del processo, riveste carattere pregiudiziale rispetto alla questione di giurisdizione, la quale è invece necessariamente strumentale alla statuizione di merito sulla domanda, in quanto volta all'individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere il merito della controversia.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4951 del 16/02/2023 (Rv. 667261 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_306, Cod_Proc_Civ_art_360
Corte
Cassazione
4951
2023 …...
Regolamento facoltativo di competenza avverso sentenza di primo grado – Cass. n. 3099/2022Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione - rilevabilità di ufficio - Competenza civile - regolamento di competenza - Regolamento facoltativo di competenza avverso sentenza di primo grado - Rilevazione d'ufficio del difetto di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.
Qualora una sentenza di primo grado, recante l'espressa affermazione della giurisdizione dell'adito giudice ordinario e la successiva declinatoria della sua competenza, sia stata impugnata con regolamento di competenza, da qualificarsi come facoltativo, la Corte di cassazione, non essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione, giusta l'art. 43, comma 3, primo periodo, c.p.c., può rilevarne d'ufficio il difetto da parte di quel giudice ai sensi dell'art. 37 c.p.c., attesi i concorrenti principi di pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza, di economia processuale e di ragionevole durata del processo, nonché l'attribuzione costituzionalmente riservata alla S.C. di tutte le predette questioni ed il rilievo che la sua statuizione sulla sola questione di competenza risulterebbe "inutiliter data" a seguito di un esito del processo di impugnazione su quella di giurisdizione nel senso del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 3099 del 02/02/2022 (Rv. 663839 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043
Corte
Cassazione
3099
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Ripartizione degli affari tra Sezioni Unite e Sezioni semplici – Cass. n. 1599/2022Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione - In genere - Cosa giudicata civile - giudicato sulla giurisdizione - Motivi attinenti alla giurisdizione - Ripartizione degli affari tra Sezioni Unite e Sezioni semplici - Criteri - Assegnazione alle Sezioni semplici - Ammissibilità - Condizioni.
L'art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 1599 del 19/01/2022 (Rv. 663733 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_374, Cod_Proc_Civ_art_037
Corte
Cassazione
1599
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Rimessione della causa al giudice di primo grado – Cass. n. 1086/2021Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per ragioni di giurisdizioni - Regolamento di giurisdizione d'ufficio - Proposizione da parte del primo giudice - Inammissibilità - Fondamento.
Il giudice di primo grado, cui il giudice d'appello abbia rimesso la causa ai sensi dell'art. 353 c. p.c. per averne riformato la declinatoria di giurisdizione, non può proporre regolamento di giurisdizione d'ufficio, ma è tenuto a statuire sulla domanda, atteso che soltanto il giudice "ad quem", in presenza di "translatio" a seguito della declinatoria di giurisdizione pronunciata dal primo giudice adito ed appartenente ad un altro plesso giurisdizionale, può rimettere d'ufficio, sino alla prima udienza di trattazione, la questione di giurisdizione alle sezioni unite.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1086 del 14/01/2022 (Rv. 663591 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_353
Corte
Cassazione
1086
2022 …...
Domanda risarcitoria per danni derivati dalla mancata modifica di un atto legislativo – Cass. n. 36373/2021Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo - Domanda risarcitoria per asseriti danni derivati dalla predisposizione, presentazione o mancata modifica di un atto legislativo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
La domanda proposta per il risarcimento dei danni che si assumono derivati dall'illegittimo esercizio, in quanto discriminatorio, della potestà legislativa derivante dalla predisposizione, presentazione o mancata modifica di un atto legislativo, non configura un difetto assoluto di giurisdizione perché non riguarda controversie direttamente involgenti attribuzioni di altri poteri dello Stato o di altri ordinamenti autonomi, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo ad un intervento del giudice, ma l'esercizio di un diritto soggettivo mediante una comune azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., dovendosene, escludere, inoltre, anche l'astratta improponibilità per ragioni di materia o di regolamentazione normativa, e neppure rileva la natura politica dell'atto legislativo, deducendosi la sola lesività della disciplina che ne è derivata. (Nella specie, la domanda risarcitoria era stata promossa nei confronti delle autorità che avevano presentato, approvato e non modificato, il trattamento fiscale di cui all'art. 1, comma 692, lett. d), della l. n. 160 del 2019, ritenuto costituzionalmente illegittimo perché discriminatorio ed in contrasto col diritto unionale).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 36373 del 24/11/2021 (Rv. 662926 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Civ_art_2043
Corte
Cassazione
36373
2021 …...
Concessionaria dei trasporti funiviari e funicolari della Provincia autonoma di Bolzano – Cass. n. 31964/2021Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Concessionaria dei trasporti funiviari e funicolari della Provincia autonoma di Bolzano - Accertamento della proprietà dei beni mobili strumentali al servizio - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione sulla controversia relativa all'accertamento della proprietà dei beni mobili strumentali all'erogazione del servizio pubblico reso da una concessionaria dei trasporti funiviari e funicolari, atteso che la questione attiene alla valutazione dei rapporti giuridici nascenti dalla concessione amministrativa e non all'adempimento di indennità, canoni e altri corrispettivi connessi ai rapporti privatistici tra concedente e concessionario.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 31964 del 05/11/2021 (Rv. 662653 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037
Corte
Cassazione
31964
2021 …...
Domanda di condanna al pagamento delle prestazioni eseguite anteriormente – Cass. n. 30580/2021Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Contratto di appalto di servizi - Annullamento in autotutela dell’aggiudicazione - Domanda di condanna al pagamento delle prestazioni eseguite proposta in epoca anteriore al d.lgs. n. 53 del 2010 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
E' devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia - promossa vigente il d.lgs. n. 163 del 2006 nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 53 del 2010 - avente ad oggetto la domanda di condanna della pubblica amministrazione al pagamento delle prestazioni rese in esecuzione di un contratto di appalto stipulato in forza di aggiudicazione poi annullata d'ufficio, vertendo la lite sul diritto soggettivo all'adempimento del contratto e non già sulla legittimità dell'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 30580 del 28/10/2021 (Rv. 662649 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041
Corte
Cassazione
30580
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Ordinanza declinatoria della giurisdizione emessa in primo grado – Cass. n. 30111/2021Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo - Ordinanza declinatoria della giurisdizione emessa in primo grado ex art. 702 ter c.p.c. - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità - Conversione in ricorso ordinario per cassazione - Esclusione - Fondamento.
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto avverso l'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cognizione emessa dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. è inammissibile, anche se tale ordinanza si limita a declinare la giurisdizione, e non può essere convertito in ricorso ordinario per cassazione, atteso che la relativa decisione è appellabile ex art. 702 quater c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U -, Ordinanza n. 30111 del 26/10/2021 (Rv. 662697 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702 ter, Cod_Proc_Civ_art_702 quater, Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_360
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30111
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Comportamenti extraprocessuali della parte – Cass. n. 25041/2021Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilità aggravata - lite temeraria - Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. - Presupposti - Comportamenti extraprocessuali della parte - Irrilevanza - Fattispecie.
L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la mala fede o colpa grave, nell'introduzione di un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, in considerazione della atipicità del provvedimento impugnato e della mancanza di precedenti giurisprudenziali sulla questione, ritenendo per contro irrilevanti le condotte extraprocessuali e le iniziative processuali della parte diverse dalla proposizione di tale ricorso).
Corte di Cassazione, Sez. U -, Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021 (Rv. 662248 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041
Corte
Cassazione
25041
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Procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione – Cass. n. 25041/2021Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilità aggravata - In genere - preventivo - Procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione - Art. 96 c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze.
Nell'ambito del procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione è applicabile l'art. 96 c.p.c., sicché la condanna per il risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, ai sensi di tale articolo, può essere emessa anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. U -, Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021 (Rv. 662248 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041
Corte
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Edilizia residenziale pubblica - Diffida al rilascio e ordine di sgombero – Cass. n. 15013/2021Edilizia popolare ed economica - competenza e giurisdizione - Edilizia residenziale pubblica - Diffida al rilascio e ordine di sgombero - Opposizione dell'occupante in forza di convenzione - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Deduzione dell'illegittimità di provvedimenti amministrativi - Irrilevanza - Condizioni.
In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi domandi l'accertamento del diritto a continuare a detenere un immobile in forza di una pregressa convenzione tra un ente pubblico e una cooperativa edilizia, opponendosi ad un provvedimento della P.A. di rilascio dell'immobile ad uso abitativo asseritamente occupato senza titolo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un diritto soggettivo e risultando contestato il diritto di agire esecutivamente della stessa P.A., non rilevando, in senso contrario, la circostanza che venga altresì dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (nella specie, l'ordine di sgombero), dei quali sia meramente richiesta la disapplicazione da parte del giudice ordinario, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per la permanenza del rapporto da cui dipende la prosecuzione della detenzione qualificata del bene in capo all'attore e, conseguentemente, l'inesigibilità del suo rilascio disposto dall'ente pubblico.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 15013 del 28/05/2021 (Rv. 661386 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041 …...
Domanda di accertamento delle condizioni sanitarie – Cass. n. 12903/2021Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000 - Procedimento ex art. 445 bis c.p.c. introdotto dal dipendente pubblico - Giurisdizione della Corte di Conti - Sussistenza - Fondamento. Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza.
La domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, introdotta dal pubblico dipendente con procedimento ex art. 445 bis c.p.c., in quanto strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione di un beneficio, pari a due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, rilevante ai fini della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'"an" e del "quantum" della prestazione pensionistica, appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 12903 del 13/05/2021 (Rv. 661140 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_445_2 …...
Regole dell'ordinamento sportivo - Regole tecniche e regole disciplinari – Cass. n. 12149/2021Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Regole dell'ordinamento sportivo - Regole tecniche e regole disciplinari - Rilevanza per l'ordinamento dello Stato - Esclusione - Limiti - Fondamento - Conseguenze - Controversie scaturite dalla loro violazione - Difetto assoluto di giurisdizione statale - Organi di giustizia dell'ordinamento sportivo - Competenza - Sussistenza.
Avuto riguardo al rilievo che nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata all'apertura dell'ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, assume, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale nn. 49 del 2011 e 160 del 2019, il sistema dell'organizzazione sportiva, il quale trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'individuo, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, nonché nel diritto di associarsi liberamente per fini non vietati ai singoli dalla legge penale (art.18 Cost.), deve ritenersi che le regole dell'ordinamento sportivo, disciplinanti l'osservanza e l'applicazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie dirette a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (ccdd. "regole tecniche"), nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni, costituiscono espressione dell'autonomia interna delle Federazioni e restano irrilevanti per l'ordinamento giuridico dello Stato, con il limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona; pertanto, ogniqualvolta dalla violazione delle suddette regole si originino controversie tecniche, riguardanti cioè il corretto svolgimento della prestazione agonistica e la regolarità della competizione, ovvero controversie disciplinari, concernenti l'irrogazione di provvedimenti di carattere punitivo, sussiste il difetto assoluto di tutela giurisdizionale statale e le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati - quali soggetti dell'ordinamento sportivo - sono tenuti, secondo le previsioni e i regolamenti del Coni e delle singole Federazioni, ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 12149 del 07/05/2021 (Rv …...
Omesso riversamento del riscosso - Danno erariale – Cass. n. 10741/2021Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Società concessionaria per la riscossione nei confronti di enti comunali - Omesso riversamento del riscosso - Danno erariale - Omessa adozione di iniziative idonee ad evitare od attenuare il danno da parte di dirigenti e componenti dell'Ufficio del federalismo fiscale e della Commissione istituita presso il MEF - Azione di responsabilità nei confronti di questi ultimi - Giurisdizione del giudice contabile - Sussistenza - Fondamento.
Sussiste la giurisdizione contabile sulla domanda di danno erariale proposta nei confronti dei dirigenti dell’Ufficio del federalismo fiscale, nonché del presidente e dei componenti della Commissione istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. n.446 del 1997, per avere omesso di adottare le iniziative idonee ad impedire o limitare il pregiudizio subito da taluni Comuni in conseguenza dell'omesso riversamento ad essi delle somme riscosse dalla società concessionaria del servizio di riscossione delle entrate comunali, non assumendo rilievo la circostanza che il loro rapporto di servizio intercorra con il Ministero e non con le amministrazioni danneggiate né la sussistenza dell'eventuale responsabilità contrattuale della società concessionaria nei confronti dei singoli comuni, atteso, quanto al primo profilo, che, ai sensi dell'art.1, comma 3, della l. n. 20 del 1994, in relazione ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore di questa legge, la giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici sussiste anche quando il danno sia stato cagionato ad enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, e considerato, quanto al secondo profilo, che il rimprovero mosso agli incolpati concerne l'omessa attivazione dei poteri loro attribuiti dalla legge al fine di evitare o contenere il danno provocato al pubblico erario.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 10741 del 22/04/2021 (Rv. 661059 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037 …...
Declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo – Cass. n. 8088/2021Procedimento civile - riassunzione, in genere - Declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario - Prosecuzione del giudizio - Modalità - Trascrizione del ricorso originario e adattamento del "petitum" - Ammissibilità - Fondamento.
In caso di pronuncia che declini la giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, il giudizio prosegue ritualmente innanzi a quest'ultimo qualora il relativo atto processuale contenga la trascrizione integrale del ricorso originario, con il necessario adattamento del "petitum" alla diversa natura del processo civile, essendo la "causa petendi" riconoscibile nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto riportati nel ricorso originario attesa l'identità della "res litigiosa".
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8088 del 23/03/2021 (Rv. 660898 - 01)
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Riassunzione della domanda innanzi al giudice tributario – Cass. n. 6118/2021Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - "Translatio iudicii" - Riassunzione della domanda innanzi al giudice tributario - Condizioni - Effetti - Fattispecie.
In tema processo tributario, per far salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda originariamente proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione e riproposta innanzi al giudice tributario, alla "translatio iudicii" deve seguire la "conversione" dell'azione secondo i canoni propri del processo tributario, avente natura impugnatoria-demolitoria di provvedimento (espresso o tacito) entro un termine decadenziale, con conseguente individuazione del bene della vita richiesto dall'attore sostanziale originario nei suoi termini identificativi di "petitum" e di "causa petendi", senza che tuttavia sia necessario il rispetto di requisiti formali o temporali del rito del giudice munito di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la domanda restitutoria, previo accertamento di non debenza di somme versate, originariamente proposto avanti al giudice civile, sia stata validamente riassunta avanti al giudice tributario a prescindere dall'impugnazione di un atto).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6118 del 05/03/2021 (Rv. 660694 - 01)
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"Benefit" ambientale – Cass. n. 5418/2021Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Regione Lazio - "Benefit" ambientale collegato all'esercizio di impianti di trattamento dei rifiuti ex art. 29, comma 2, l.r. n.27 del 1998 - Ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dal Comune sede dell'impianto - Opposizione del gestore - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Spetta al giudice ordinario, e non a quello tributario, la giurisdizione sull'opposizione ad ordinanza ingiunzione per il pagamento del "benefit" ambientale, previsto dall'art. 29, comma 2, della l.r. Lazio n. 27 del 1998 in favore dei Comuni che ricevono determinate categorie di rifiuti e ospitano determinati impianti per il loro trattamento e smaltimento, atteso che tale beneficio economico non presenta i caratteri del tributo (che ricorrono allorché la prestazione determini una decurtazione patrimoniale non integrante modifica di un rapporto sinallagmatico e collegata al finanziamento di pubbliche spese), ma assume la natura di indennizzo avente la funzione di ristorare il Comune ospitante dei danni ambientali derivanti dall'attività di smaltimento dei rifiuti.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 5418 del 26/02/2021 (Rv. 660791 - 01)
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Processo amministrativo - Omessa deduzione questione di giurisdizione in primo e in secondo grado - Cass. n. 26497/2020Giudicata civile - giudicato sulla giurisdizione - Processo amministrativo - Omessa deduzione di questione di giurisdizione sia in primo che in secondo grado - Giudicato implicito - Configurabilità - Fondamento.
Nel processo amministrativo, ove il difetto di giurisdizione non sia stato eccepito in primo grado né sia stato oggetto di specifico motivo di appello, deve ritenersi maturato, sul punto, il giudicato implicito, stante la preclusione di cui all'art. 9 c.p.a., che regola la deduzione delle questioni di giurisdizione nell'ambito delle specifiche norme processuali che strutturano il rito del relativo plesso giurisdizionale.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 26497 del 20/11/2020 (Rv. 659463 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037
corte
cassazione
26497
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Processo amministrativo - Omessa deduzione di questione di giurisdizione sia in primo che in secondo grado - Cass. n. 26497/2020Cosa giudicata civile - giudicato sulla giurisdizione - cosa giudicata civile - giudicato sulla giurisdizione - Processo amministrativo - Omessa deduzione di questione di giurisdizione sia in primo che in secondo grado - Giudicato implicito - Configurabilità - Fondamento.
Nel processo amministrativo, ove il difetto di giurisdizione non sia stato eccepito in primo grado né sia stato oggetto di specifico motivo di appello, deve ritenersi maturato, sul punto, il giudicato implicito, stante la preclusione di cui all'art. 9 c.p.a., che regola la deduzione delle questioni di giurisdizione nell'ambito delle specifiche norme processuali che strutturano il rito del relativo plesso giurisdizionale.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 26497 del 20/11/2020 (Rv. 659463 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037
corte
cassazione
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Assegno di reversibilità del vitalizio degli ex parlamentari -Cass. n. 25211/2020Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione - Assegno di reversibilità del vitalizio degli ex parlamentari - Controversie relative - Giurisdizione degli organi di autodichia - Sussistenza - Fondamento - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità.
Le controversie relative all'entità del trattamento di reversibilità del vitalizio dell'ex parlamentare defunto, trovando fonte, al pari degli assegni vitalizi, nell'indennità di carica, spettano alla cognizione degli organi di autodichia della Camera cui il parlamentare è appartenuto che svolgono, a tal uopo, una funzione obiettivamente giurisdizionale, sicché è ammissibile la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 25211 del 10/11/2020 (Rv. 659453 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041
reversibilità
del vitalizio
corte
cassazione
25211
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Condanna in solido per danno erariale – Cass. n. 23903/2020Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Condanna in solido per danno erariale in primo grado - Appello per difetto di giurisdizione proposto da uno solo dei coobbligati - Effetti - Giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice adìto nei confronti dell'altro debitore - Configurabilità - Conseguenze - Ricorso in cassazione per carenza di giurisdizione del coobbligato non appellante - Inammissibilità.
In tema di danno erariale, ove la pronuncia di condanna emessa in primo grado a carico di due soggetti ritenuti solidalmente responsabili sia stata appellata per difetto di giurisdizione soltanto da uno di essi, deve ritenersi formato il giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adìto nei confronti del corresponsabile, stante il carattere scindibile dei rapporti giuridici, concretanti un'obbligazione solidale risarcitoria; pertanto il ricorso in cassazione per carenza di giurisdizione proposto dal coobbligato che non aveva sollevato la relativa questione nel grado di appello, deve essere dichiarato inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23903 del 29/10/2020 (Rv. 659289 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Civ_art_2909
CORTE
CASSAZIONE
23903
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Azione di nunciazione - Provvedimento emesso nella fase cautelare - Cass. n. 19667/2020 Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo - Azione di nunciazione - Provvedimento emesso nella fase cautelare - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento. Procedimenti cautelari - azioni di nunciazione
GIURISDIZIONE
REGOLAMENTO
AZIONE DI NUNCIAZIONE
Non osta alla proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione la circostanza che il giudice abbia provveduto nella fase cautelare di un'azione di nunciazione (nella specie, una denuncia di nuova opera), sia pure risolvendo in senso affermativo o negativo una questione attinente alla giurisdizione, giacché il provvedimento reso sull'istanza cautelare non costituisce sentenza.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19667 del 21/09/2020 (Rv. 658851 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Civ_art_1171
corte
cassazione
19667
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Azioni di nunciazione nei confronti della pubblica amministrazione - Cass. n. 19667/2020 Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa -Azioni di nunciazione nei confronti della pubblica amministrazione - Riparto di giurisdizione - Criterio discretivo - Fattispecie. Procedimenti cautelari - azioni di nunciazione
GIURISDIZIONE
AZIONI DI NUNCIAZIONE
In tema di azioni di nunciazione nei confronti della P.A., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora l’attore denunci attività materiali dell'amministrazione che possano recare pregiudizio a beni di cui egli si assume proprietario o possesore e, in relazione al "petitum" sostanziale della sottostante pretesa di merito, la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo e non si lamenti l'emissione di atti o provvedimenti ricollegabili all'esercizio di poteri discrezionali spettanti alla P.A. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato la giurisdizione del G.A. in relazione ad una denuncia di nuova opera esperita da un privato nei confronti di una società, risultata concessionaria di opera pubblica all'esito di una procedura di "project financing", relativamente al "se" ed al "come" dell'opera da realizzarsi, consistente nell'edificazione, a ridosso dell'abitazione dell'originario attore, di un'autostazione di pullman con tettoia).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19667 del 21/09/2020 (Rv. 658851 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1171, Cod_Proc_Civ_art_037
corte
cassazione
19667
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Giudicato implicito sulla giurisdizione - Eccesso di potere - Cass. n. 19084/2020 Cosa giudicata civile - giudicato implicito Eccesso di potere giurisdizionale imputabile al giudice speciale di primo grado - Omessa deduzione del vizio in grado di appello - Giudicato implicito sulla giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. Cosa giudicata civile - giudicato sulla giurisdizione
COSA GIUDICATA CIVILE
GIUDICATO IMPLICITO
Non è configurabile un giudicato implicito sulla giurisdizione in relazione ad una sentenza del giudice speciale di primo grado che sia astrattamente affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale, poiché all'interno del plesso giurisdizionale della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, detto vizio non dà luogo ad un capo autonomo sulla giurisdizione autonomamente impugnabile, ma si traduce in una questione di merito del cui esame il giudice speciale di secondo grado vene investito con la proposizione dell'appello; pertanto, l'interesse a ricorrere alle Sezioni Unite potrà sorgere esclusivamente rispetto alla sentenza d'appello che, essendo espressione dell'organo di vertice del relativo plesso giurisdizionale speciale, è anche la sola suscettibile di arrecare un "vulnus" all'integrità della sfera delle attribuzioni degli altri poteri, amministrativo e legislativo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19084 del 14/09/2020 (Rv. 658848 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_360_1
corte
cassazione
19084
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Retrocessione parziale o totale di un bene espropriato – Cass. n. 18580/2020Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - retrocessione - Retrocessione parziale o totale di un bene espropriato - Giurisdizione del giudice ordinario - Giudicato - Qualificazione - Vincolo da giudicato - Esclusione - Questione di merito - Sussistenza - Fondamento.
In tema di retrocessione del bene espropriato, il giudice ordinario, investito del merito a seguito della riassunzione del giudizio conseguente alla declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo, ferma la giurisdizione affermata dal giudice remittente, ben può riconoscere la retrocessione parziale del bene e con essa la sussistenza di un mero interesse legittimo del privato, e rigettarne la domanda sul presupposto della mancanza della dichiarazione di inservibilità atteso che la formazione di un giudicato interno sulla giurisdizione del giudice ordinario, in difetto di eccezione di parte o rilievo d'ufficio, non si estende al merito della lite e dunque non impedisce al medesimo di qualificare diversamente il rapporto e di sottoporlo alla relativa disciplina.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18580 del 07/09/2020 (Rv. 658808 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_037
CORTE
CASSAZIONE
18580
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Giudicato esterno - Cass. n. 16458/2020Cosa giudicata civile - giudicato sulla giurisdizione Regolamento di giurisdizione - Pronuncia del giudice ordinario di merito o del giudice amministrativo - Giudicato esterno - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
Le sentenze dei giudici ordinari di merito, o dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla giurisdizione sono suscettibili di acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale e di spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, qualora la decisione, sia pur implicita, sulla giurisdizione si rapporti con una statuizione di merito. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto l'efficacia esterna del giudicato civile di condanna di un Comune al pagamento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento in favore dei proprietari di una cava utilizzata dall'ente come discarica di rifiuti solidi sulla base di un accordo verbale mai formalizzato in una convenzione, riconoscendo portata di "res iudicata" all'implicita statuizione dell'esistenza della giurisdizione del giudice ordinario derivante dal giudicato sulla natura privatistica del rapporto intercorso e sulla carenza di esercizio di potere).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 16458 del 30/07/2020 (Rv. 658629 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_037
corte
cassazione
16458
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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7830 del 14/04/2020 (Rv. 657527 - 01)Domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento dell’assegno di invalidità - Procedimento ex art. 445 bis c.p.c. - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento.
La domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento dell'assegno di invalidità introdotta con procedimento ex art. 445 bis c.p.c. dal pubblico dipendente, in quanto strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione della prestazione pensionistica, appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7830 del 14/04/2020 (Rv. 657527 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037 …...
Cosa giudicata civile - giudicato implicito - Cass. n. 7454/2020Decisione di merito - Idoneità alla formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione delle sole decisioni che non contengano statuizioni implicanti l'affermazione della giurisdizione, sicché la preclusione da giudicato non può scaturire da una pronuncia che non contenga alcuna statuizione sull'attribuzione o sulla negazione del bene della vita preteso, ma si limiti a risolvere questione giuridiche strumentali all'attribuzione del bene controverso. (Nella specie, relativa ad una domanda di risarcimento danni per accessione invertita e occupazione illegittima, la S.C. ha escluso la presenza di un giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice ordinario, rispetto alla domanda risarcitoria, nella sentenza non definitiva di primo grado, che si era limitata a ritenere non perfezionato un accordo di cessione volontaria dell'area occupata, senza esaminare la predetta domanda, neppure al fine di ritenere sussistente l'"an" della pretesa).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7454 del 19/03/2020 (Rv. 657417 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2909
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7454
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullita' – Cass. n. 7405/2020Ricorso per cassazione avverso la sentenza sull'impugnazione per nullità del lodo - Dedotta non deferibilità della lite in arbitrato per sussistenza della giurisdizione amministrativa - Questione di giurisdizione - Esclusione - Questione di merito - Configurabilità - Deduzione con il ricorso per cassazione - Condizioni.
La non deferibilità della controversia al giudizio arbitrale, per essere la stessa devoluta alla giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo, non dà luogo ad una questione di giurisdizione in senso tecnico, bensì ad una questione di merito attinente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria sicché, ponendosi la questione di giurisdizione solo in funzione di tale accertamento, essa non può essere sollevata in ogni stato e grado del processo con il solo limite del giudicato interno, esplicito o implicito, ma, trattandosi di una questione di merito, può essere sottoposta all'esame del giudice di legittimità solo se sia stata dibattuta e decisa come motivo di nullità del lodo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7405 del 17/03/2020 (Rv. 657493 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_806, Cod_Proc_Civ_art_807, Cod_Proc_Civ_art_808_1, Cod_Proc_Civ_art_827, Cod_Proc_Civ_art_828, Cod_Proc_Civ_art_829
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Responsabilita' civile - magistrati e funzionari giudiziari - magistrati - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6690 del 09/03/2020 (Rv. 657416 - 01)Domanda di risarcimento del danno proposta direttamente nei confronti del magistrato, per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni - Improponibilità - Questione di difetto assoluto di giurisdizione - Configurabilità - Fondamento.
La proposizione, in sede civile, di azione risarcitoria diretta contro un magistrato per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni giudiziaria, configura - ai sensi dell'art. 2 della l. n. 117 del 1988, in forza del quale l'azione diretta di danno può essere proposta unicamente nei confronti dello Stato, salva l'ipotesi disciplinata dall'art.13 della stessa legge - una fattispecie di improponibilità assoluta e definitiva della domanda, in quanto concernente un diritto non configurato in astratto a livello normativo dall'ordinamento; ne consegue che la relativa
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6690 del 09/03/2020 (Rv. 657416 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Giurisdizione civile - difetto di giurisdizione - rilevabilita' di ufficio - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5298 del 27/02/2020 (Rv. 657010 - 01)Questione di giurisdizione e di competenza - Pregiudizialità - Deroghe - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Le questioni di giurisdizione sono sempre pregiudiziali rispetto a quelle di competenza, salvo che vengano in rilievo norme o principi costituzionali ovvero espressivi di interessi e di valori di rilievo costituzionale, come nei casi di mancanza delle condizioni minime di legalità costituzionale nell'instaurazione del "giusto processo", oppure di formazione del giudicato, esplicito o implicito, sulla giurisdizione. (In attuazione del predetto principio, la S. C. ha dichiarato inammissibili le censure volte a contestare la competenza per materia della corte d'appello, sull'impugnazione del provvedimento del tribunale di revoca di un amministratore di sostegno nominato da un giudice austriaco, a fronte della mancata contestazione, anche implicita, del difetto di giurisdizione del giudice italiano dichiarato dalla stessa corte d'appello nella pronuncia impugnata).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5298 del 27/02/2020 (Rv. 657010 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_ 038, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_382
GIURISDIZIONE CIVILE
DIFETTO DI GIURISDIZIONE
RILEVABILITA' DI UFFICIO
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Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione – Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 4250 del 19/02/2020 (Rv. 657194 - 01)Parenti ed affini - Partecipazione al giudizio - Intervento volontario necessariamente adesivo - Conseguenze - Eccezione di difetto di giurisdizione - Proponibilità - Esclusione.
Nei procedimenti di interdizione o inabilitazione, i parenti e gli affini dell'interdicendo o dell'inabilitando - i quali, a norma dell'art_ 712 c.p.c., devono essere indicati nel ricorso introduttivo - non hanno qualità di parti in senso tecnico-giuridico, né sono litisconsorti, ma svolgono funzioni "consultive", essendo fonti di informazione per il giudice, sicchè la loro partecipazione al giudizio va inquadrata nell'ambito dell'intervento volontario a carattere necessariamente adesivo (delle ragioni dell'istante o del soggetto della cui capacità si discute); ne consegue che costoro, non essendo assimilabili al convenuto in giudizio, non sono legittimati ad eccepire il difetto di giurisdizione, e ciò sia in riferimento all'art_ 11 della l. n. 218 del 1995 che in riferimento alle disposizioni generali di cui all'art_ 268 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 4250 del 19/02/2020 (Rv. 657194 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_712, Cod_Proc_Civ_art_713
GIURISDIZIONE CIVILE
GIURISDIZIONE IN GENERALE
DIFETTO DI GIURISDIZIONE
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Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione – Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 4249 del 19/02/2020 (Rv. 656956 - 01)Pronuncia declinatoria di giurisdizione - Indicazione del giudice munito di giurisdizione - Vincolatività per le parti e per il giudice successivamente adito - Condizioni.
Nella pronuncia che afferma il difetto di giurisdizione del giudice adito, l'indicazione del plesso munito di giurisdizione è vincolante per le parti e consente a quello successivamente adito di sollevare di ufficio la questione di giurisdizione soltanto ove sia riproposta innanzi il giudice "ad quem" la medesima domanda originariamente formulata; per converso, il giudice adìto che, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione, si trovi di fronte alla proposizione di una nuova ed autonoma domanda, di contenuto diverso da quella azionata nel precedente giudizio, difettando la medesimezza della causa, non può investire direttamente le Sezioni Unite della questione di giurisdizione ma è, se del caso, tenuto a statuire sulla stessa.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 4249 del 19/02/2020 (Rv. 656956 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_362
GIURISDIZIONE CIVILE
GIURISDIZIONE IN GENERALE
DIFETTO DI GIURISDIZIONE
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Contratti in genere - contratto complesso o innominato o misto - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1868 del 28/01/2020 (Rv. 656798 - 01)Contratto stipulato tra soggetto domiciliato in Italia e società anonima di diritto svizzero - Acquisto di azioni societarie - Corrispondente attribuzione al socio del diritto di usufruire di residenze turistiche messe a disposizione dalla società - Negozio unitario a causa mista - Prevalenza funzionale della fornitura di servizi posta a carico della società - Controversie relative al contratto - Disciplina in tema di consumatore - Applicabilità - Giurisdizione del giudice italiano -Sussistenza.
Il contratto avente ad oggetto la sottoscrizione ad opera di un privato di azioni di una società e la conseguente attribuzione a detto socio del diritto di usufruire, per le proprie vacanze, di residenze turistiche messe a disposizione dalla società in misura corrispondente alle azioni acquistate (nonché ai titoli denominati "punti vacanze" assegnati ai soci in luogo della distribuzione di utili) e previa prenotazione attraverso un servizio gestito dalla medesima società, configura un negozio unitario, a causa mista, diverso dalla multiproprietà azionaria (in cui, a fronte dell'assunzione della qualità di socio, l'azionista acquista il diritto personale di godimento di un immobile per un determinato periodo di tempo), caratterizzato, sotto il profilo della concreta funzione perseguita dalle parti, dalla prevalenza, rispetto all'acquisizione della qualità di socio, della prestazione di fornitura di servizi posta a carico della società. Ne consegue che, qualora detto contratto (come nella specie) sia stipulato in Italia tra un soggetto domiciliato in Italia, per soddisfare esigenze estranee alla propria attività professionale, e una società anonima di diritto svizzero avente sede legale nella Confederazione elvetica, va affermata sulle relative controversie la giurisdizione del giudice italiano, con riferimento al luogo di conclusione del contratto, in applicazione dei criteri di collegamento stabiliti dalla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 198 del 1992), quale disciplina "ratione temporis" vigente, alla data di proposizione della domanda, in relazione alla tutela del "consumatore".
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1868 del 28/01/2020 (Rv. 656798 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, …...
Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1720 del 27/01/2020 (Rv. 656702Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione.
Le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari, avendo ad oggetto un istituto che - in quanto proiezione economica dell'indennità parlamentare per la vita successiva allo svolgimento del mandato - rientra nella normativa di "diritto singolare" prevista per il Parlamento e per i suoi membri a presidio della peculiare posizione di autonomia riconosciuta dagli artt. 64, comma 1, 66 e 68 Cost., sono devolute alla cognizione degli organi di autodichia, in relazione alla quale è, tuttavia, ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, quale strumento di carattere non impugnatorio diretto a verificare il fondamento costituzionale per l'esercizio del potere decisorio da parte dei predetti organi e, quindi, ad accertare se esiste un giudice del rapporto controverso o se quel rapporto debba ricevere una definitiva regolamentazione domestica; tale rimedio può essere utilizzato dalla stessa parte che ha scelto il giudice, allorché, alla stregua della natura della controversia e delle deduzioni del convenuto, abbia un interesse giuridicamente rilevante ad una preventiva soluzione della questione da parte delle Sezioni Unite, in ragione dell'eventualità che il giudice adito possa declinare la giurisdizione, rendendo inutile l'attività processuale già svolta e frustrando l'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1720 del 27/01/2020 (Rv. 656702
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041
GIURISDIZIONE CIVILE
REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE …...
Identificazione del giudice cui spetta la giurisdizione - Questione di carattere processuale –Conseguenze - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 04)Identificazione del giudice cui spetta la giurisdizione - Questione di carattere processuale –Conseguenze - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 04)
In tema di regolamento di giurisdizione, l'identificazione del giudice cui spetta la giurisdizione in ordine ad una controversia caratterizzata da elementi di estraneità all'ordinamento italiano integra questione di carattere processuale, in relazione alla quale la S.C., chiamata ad operare come giudice anche del fatto, può procedere non solo alla verifica della corretta individuazione ed interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie ma anche alla ricostruzione della vicenda sottoposta al suo esame, nei limiti in cui ciò risulti necessario per l'applicazione della predetta disciplina, e quindi anche all'interpretazione della volontà delle parti, se del caso attraverso l'esame diretto degli atti.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_360_1
GIURISDIZIONE CIVILE
GIURISDIZIONE SULLO STRANIERO
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO …...
Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 04)Identificazione del giudice cui spetta la giurisdizione - Questione di carattere processuale -Conseguenze.
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - In genere.
In tema di regolamento di giurisdizione, l'identificazione del giudice cui spetta la giurisdizione in ordine ad una controversia caratterizzata da elementi di estraneità all'ordinamento italiano integra questione di carattere processuale, in relazione alla quale la S.C., chiamata ad operare come giudice anche del fatto, può procedere non solo alla verifica della corretta individuazione ed interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie ma anche alla ricostruzione della vicenda sottoposta al suo esame, nei limiti in cui ciò risulti necessario per l'applicazione della predetta disciplina, e quindi anche all'interpretazione della volontà delle parti, se del caso attraverso l'esame diretto degli atti.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_360_1,
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GIURISDIZIONE SULLO STRANIERO
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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1182 del 21/01/2020 (Rv. 656793 - 01)Regione Campania - Contributi a carico dei soggetti concessionari o titolari di autorizzazione all'estrazione - Prelievi previsti dagli artt. 19 della l. r. n. 1 del 2008 e 17 della l. r. n. 15 del 2005 - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Appartiene alla giurisdizione ordinaria, e non a quella tributaria, la controversia relativa al pagamento dei prelievi previsti dagli artt. 19 della l.r. Campania n. 1 del 2008 e 17 della l.r. Campania n. 15 del 2005 a carico dei titolari di autorizzazione all'attività estrattiva e dei concessionari alla coltivazione di giacimenti per attività estrattiva, atteso che tali contributi non sono collegati alla redditività dell'attività di gestione delle cave ma trovano la loro "ratio" nell'esigenza di indennizzare la collettività per i pregiudizi recati dallo sfruttamento del suolo all'ambiente circostante; pertanto, i predetti prelievi non svolgono, nei confronti del bilancio dell'ente territoriale, la funzione genericamente contributiva o commutativa di un servizio che caratterizza i tributi ma, piuttosto, quella di sollevare l'ente medesimo dallo specifico onere finanziario di ripristinare le condizioni ambientali pregiudicate dall'attività di estrazione, così assumendo la natura di indennizzi posti a carico dei concessionari e dei titolari di autorizzazione per neutralizzare le conseguenze - nocive ma legittime - correlate all'attività produttiva svolta.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1182 del 21/01/2020 (Rv. 656793 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041
GIURISDIZIONE CIVILE
GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA …...
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 30010 del 19/11/2019 (Rv. 656070 - 01)Domanda risarcitoria proposta da una banca in amministrazione straordinaria nei confronti dei propri commissari - Diniego di autorizzazione della Banca d'Italia alla proposizione dell'azione - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità - Ragioni.
E' inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione sulla domanda risarcitola proposta da una banca in amministrazione straordinaria nei confronti dei suoi commissari, sul presupposto del diniego di autorizzazione della Banca d'Italia alla proposizione dell'azione, ai sensi dell'art. 72, comma 9, del d.lgs. n. 385 del 1993, atteso, per un verso, che il regolamento preventivo di cui agli artt. 37 e 41 c.p.c. è dato soltanto per le questioni sulla giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della P.A. o dei giudici speciali o di quello straniero, e considerato, per l'altro, che, ove in una controversia tra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice ordinario debba vagliare situazioni che presentano aspetti di pubblico interesse o si trovi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei suoi poteri, attengono al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario; pertanto, la valutazione degli effetti del diniego di autorizzazione della P.A. alla proposizione di una domanda risarcitoria nell'ambito di un giudizio al quale essa è estranea, non coinvolge la giurisdizione, ma riguarda esclusivamente la proponibilità della domanda, non modificandone l'oggetto, né incidendo sui fatti costitutivi della pretesa.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 30010 del 19/11/2019 (Rv. 656070 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041 …...
Possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie (nozione, differenza con le azioni di nunciazione, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 29087 del 11/11/2019 (Rv. 655801 - 01)Amministrazione pubblica - azioni contro la p.a. - In genere.
Le azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione sono esperibili davanti al giudice ordinario solo quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio dei poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti (di fronte ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo), ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali, mentre, ove dette azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.a. in relazione ad una domanda di reintegra proposta nei confronti di un Comune che aveva ripreso il possesso di aree portuali in forza di provvedimenti di decadenza da concessioni marittime demaniali, specificamente richiamati in una scrittura privata, stipulata con l'occupante, di fissazione della data di restituzione delle aree).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 29087 del 11/11/2019 (Rv. 655801 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1168, Cod_Civ_art_1170, Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041 …...
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 22575 del 10/09/2019 (Rv. 655112 - 02)Impugnazione di un provvedimento che ordina la cessazione dell'occupazione di un'area da parte di un privato - Contestazione della natura demaniale dell'area - Oggetto della controversia - Accertamento della proprietà - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza - Fondamento.
È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario - siccome avente ad oggetto diritti soggettivi - la controversia instaurata da un privato che, contestando la natura demaniale di un'area da lui occupata, impugni l'ordinanza con la quale gli sia stato ingiunto di porre termine all'occupazione stessa, in quanto in tale ipotesi la parte chiede una pronuncia sulla proprietà, pubblica o privata, di quel suolo, e la domanda proposta ha ad oggetto non già l'annullamento del provvedimento amministrativo, bensì la contestazione dell'esistenza del potere amministrativo esercitato.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 22575 del 10/09/2019 (Rv. 655112 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_362 …...
Giurisdizione civile - stati esteri ed enti extraterritoriali - Corte Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18661 del 11/07/2019 (Rv. 654681 - 01)Ambasciate di Stati stranieri in Italia - Accertamento della nullità o illegittimità del licenziamento di un dipendente con funzioni ausiliarie che abbia chiesto la indennità sostitutiva della reintegrazione - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento.
In tema di rapporti di lavoro alle dipendenze di Ambasciate di Stati stranieri in Italia, rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana la controversia avente ad oggetto l'accertamento della nullità o illegittimità del licenziamento intimato da un'Ambasciata al suo dipendente che svolga mansioni ausiliarie (nella specie di autista), il quale, successivamente alla proposizione del ricorso e nel corso del giudizio, abbia optato per l'indennità sostitutiva della reintegrazione ai sensi dell'art. 18, comma 3, l. n. 300 del 1970, in quanto l'accertamento della legittimità o meno del licenziamento non è idoneo ad interferire su atti e comportamenti dello Stato estero che siano espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione ove le mansioni rivestite dal dipendente siano meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali del predetto Stato e l'accertamento in questione sia del tutto incidentale - per non esser possibile alcun ripristino del rapporto - rispetto al conseguimento di indennità meramente economiche.
Corte Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18661 del 11/07/2019 (Rv. 654681 - 01)
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Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione - Corte Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18266 del 08/07/2019 (Rv. 654584 - 01)Assegni vitalizi degli ex parlamentari - Controversie relative - Giurisdizione degli organi di autodichia - Difetto di giurisdizione - Configurabilità - Limiti - Carattere oggettivamente giurisdizionale dell'attività - Sussistenza - Conseguenze - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari - istituto riconducibile alla normativa di "diritto singolare" che si riferisce al Parlamento e ai suoi membri a presidio della peculiare posizione di autonomia riconosciuta dagli artt. 64, comma 1, 66 e 68 Cost. - spettano alla cognizione degli organi di autodichia, i quali, pur essendo "interni" all'organo costituzionale di appartenenza ed estranei all'organizzazione della giurisdizione (sicché non rientrano nel novero dei giudici speciali di cui all'art. 102 Cost. e i loro provvedimenti non sono soggetti al sindacato di legittimità previsto dall'art. 111, comma 7, Cost.), tuttavia svolgono un'attività obiettivamente giurisdizionale, che, per un verso, li legittima a sollevare questioni di legittimità costituzionale della norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio, mentre, per altro verso, comporta l'ammissibilità di uno strumento di carattere non impugnatorio qual è il regolamento preventivo di giurisdizione; tale strumento può essere utilizzato dalla stessa parte che ha scelto il giudice allorché, alla stregua della natura della controversia e delle deduzioni del convenuto, abbia un interesse giuridicamente rilevante ad una preventiva soluzione della questione da parte delle Sezioni Unite in ragione dell'eventualità che il giudice adito possa declinare la giurisdizione, rendendo inutile l'attività processuale già svolta e frustrando l'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. - ritenuta l'ammissibilità in astratto del regolamento preventivo di giurisdizione con cui un ex parlamentare, dopo aver convenuto la Camera di appartenenza dinanzi al giudice ordinario, aveva chiesto, alla stregua delle deduzioni della controparte, che ne fosse definitivamente accertata la giurisdizione su una controversia …...
Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - trasporto aero internazionale - Corte Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18257 del 08/07/2019 (Rv. 654582 - 01)Acquisto del titolo di viaggio avvenuto in via telematica - azione risarcitoria per danni - giurisdizione - art. 33, comma 1, della convenzione di montreal del 1999 - criterio del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto - domicilio dell'acquirente - configurabilità. trasporti - marittimi ed aerei - trasporto aereo - di cose (rinvio alle norme sul trasporto marittimo) - responsabilità del vettore
In tema di trasporto aereo internazionale, la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni, proposta da due passeggeri (nella specie, cittadini italiani) nei confronti di una compagnia aerea extraeuropea, a causa di disservizi conseguenti all'acquisto di titoli di viaggio avvenuto interamente "on line", può radicarsi nel domicilio degli acquirenti - quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo - così dovendosi interpretare il criterio di collegamento, individuato dall'art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal del 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004), del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto, trattandosi di criterio concorrente con quelli del domicilio del vettore e del luogo di destinazione del viaggio.
Corte Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18257 del 08/07/2019 (Rv. 654582 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041 …...
Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione - Corte Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18265 del 08/07/2019 (Rv. 654583 - 01)Assegni vitalizi degli ex parlamentari - Controversie relative - Giurisdizione degli organi di autodichia - Difetto di giurisdizione - Configurabilità - Limiti - Carattere oggettivamente giurisdizionale dell'attività - Sussistenza - Conseguenze - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari - istituto riconducibile alla normativa di "diritto singolare" che si riferisce al Parlamento e ai suoi membri a presidio della peculiare posizione di autonomia riconosciuta dagli artt. 64, comma 1, 66 e 68 Cost. - spettano alla cognizione degli organi di autodichia, i quali, pur essendo "interni" all'organo costituzionale di appartenenza ed estranei all'organizzazione della giurisdizione (sicché non rientrano nel novero dei giudici speciali di cui all'art. 102 Cost. e i loro provvedimenti non sono soggetti al sindacato di legittimità previsto dall'art. 111, comma 7, Cost.), tuttavia svolgono un'attività obiettivamente giurisdizionale, che, per un verso, li legittima a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio, mentre, per altro verso, comporta l'ammissibilità di uno strumento di carattere non impugnatorio qual è il regolamento preventivo di giurisdizione, il quale, peraltro, può essere utilizzato dalla stessa parte che ha scelto il giudice solo quando, alla stregua della natura della controversia e delle deduzioni del convenuto, sussista l'eventualità che detto giudice possa declinare la giurisdizione, rendendo inutile l'attività processuale già svolta e frustrando l'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione con cui un ex deputato, in una controversia avente ad oggetto la misura del vitalizio spettantegli, dopo aver adito il Consiglio di Giurisdizione della Camera, aveva chiesto che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo che, avuto riguardo all'oggetto della controversia, fosse pacifica l'attribuzione della stessa alla cognizione all'organo di autodichia e …...
Consorzi obbligatori costituiti per la ricostruzione, sistemazione e manutenzione di una strada vicinale – Cass. Sent. 15384/2019Giurisdizione Civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa – corte dei conti - Consorzi obbligatori costituiti per la ricostruzione, sistemazione e manutenzione di una strada vicinale - Impugnazione di delibere asseritamente assunte in carenza di potere deliberante delle assemblee consortili- Giurisdizione del giudice ordinario- Sussistenza- Fondamento.
La domanda proposta dall'utente di una strada vicinale, nei confronti del consorzio obbligatorio costituito, secondo la disciplina del d.l. lt. 1 settembre 1918 n. 1446 e della l. n. 126 del 1958, per la ricostruzione, sistemazione e manutenzione di tale strada, rivolta a contestare in radice il potere deliberante delle assemblee consortili per effetto della loro prospettata illegittima convocazione e costituzione alla luce dell'irrituale nomina del nuovo presidente del consorzio o della modifica dell'atto costitutivo avvenute in una pregressa e presupposta delibera assembleare, integra una situazione giuridica di diritto soggettivo con conseguente attribuzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.
Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 15384 del 06/06/2019 (Rv. 654210 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037 …...
Giudicato implicito – Cass. 13750/2019Giurisdizione - Giudicato implicito - Portata - Fattispecie.
Il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamente prospettarsi l'insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all'esito del giudizio di secondo grado, perché tale questione non dipende dall'esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal "petitum" sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto non erano stati trascritti i motivi di appello con i quali era stata contestata la decisione di primo grado sotto il profilo della giurisdizione e non risultando, peraltro, dalla pronuncia impugnata le doglianze sollevate con il gravame).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13750 del 22/05/2019 (Rv. 654069 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 037 – Difetto di giurisdizione
Cod. Proc. Civ. art. 324 – Cosa giudicata formale
Cod. Proc. Civ. art. 362 – Altri casi di ricorso …...
Giudicato sulla giurisdizione - Cass. 13436/2019Condizioni per la formazione del giudicato implicito - Configurabilità in relazione a sentenza di primo grado astrattamente affetta da vizio di eccesso di potere giurisdizionale
Ai fini della formazione del giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione, è necessaria l'esistenza, nella sentenza di primo grado, di un capo autonomo su di essa impugnabile, ma non impugnato, in appello.
Tale situazione non è configurabile in ordine ad una sentenza di primo grado astrattamente affetta da vizio di eccesso di potere giurisdizionale poiché nell'ambito del plesso giurisdizionale della Corte dei conti o del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere che si sia determinato, in ipotesi, nel giudizio di primo grado, dovrà essere corretto con l'esperimento delle relative impugnazioni; pertanto l'interesse a ricorrere alle Sezioni Unite potrà sorgere esclusivamente rispetto alla sentenza d'appello che, essendo espressione dell'organo di vertice del relativo plesso giurisdizionale speciale, è anche la sola suscettibile di arrecare un "vulnus" all'integrità della sfera delle attribuzioni degli altri poteri, amministrativo e legislativo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 13436 del 17/05/2019 (Rv. 654027 - 01)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 037 – Difetto di giurisdizione
Cod. Proc. Civ. art. 360.1 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso …...
Giurisdizione civile - conflitti - di giurisdizione - Pronuncia declinatoria della giurisdizione - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 9683 del 05/04/2019 (Rv. 653557 - 01) Tempestiva riassunzione dinanzi al giudice indicato come munito della giurisdizione - Proposizione d'ufficio della questione di giurisdizione nel giudizio riassunto - Ammissibilità - Proposizione del regolamento preventivo nel giudizio riassunto - Inammissibilità – Fondamento
Il processo che, a seguito di tempestiva riassunzione conseguente ad una pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura innanzi al giudice indicato come munito di essa, non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio sicché, mentre nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009 (e dell'art. 11, comma 3, del c.p.a.) e sempre che la causa riassunta costituisca la riproposizione di quella originaria, il giudice successivamente adito può sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione, al contrario, nel giudizio riassunto non può essere sollevato il regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., giacché la pronuncia declinatoria emessa nella prima fase integra una decisione sulla giurisdizione assunta nell'unitario giudizio e, pertanto, ostativa alla proposizione del regolamento preventivo, il quale è utilizzabile solo nella prima fase del medesimo giudizio, ove tale decisione ancora manca.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 9683 del 05/04/2019 (Rv. 653557 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_037 …...
Cosa giudicata civile - giudicato sulla giurisdizione - Giudicato sulla giurisdizione - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9680 del 05/04/2019 (Rv. 653785 - 03)Giudicato sulla giurisdizione
Nel caso di questione di giurisdizione prospettata sotto il profilo del c.d. eccesso di potere giurisdizionale, la possibile formazione, e la conseguente rilevazione da parte della Corte di cassazione, di un giudicato interno sulla giurisdizione per effetto della sentenza di primo grado, è configurabile solo quando l'eccesso sia stato commesso dal giudice speciale di primo grado, la sentenza non sia stata impugnata in appello sul punto ed il giudice speciale di secondo grado abbia a sua volta giudicato, confermando la decisione; qualora, invece, l'eccesso di potere giurisdizionale sia contestato in riferimento alla sentenza di secondo grado, assumendosi che vi sia incorso direttamente il giudice d'appello oppure, qualora l'eccesso sia stato commesso dal primo giudice, il vizio sia stato fatto valere mediante l'appello ma il giudice di secondo grado abbia disatteso il relativo motivo di impugnazione, così avallando a sua volta l'eccesso, la formazione di un giudicato interno si verifica se la sentenza di appello non venga impugnata sul punto in Cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9680 del 05/04/2019 (Rv. 653785 - 03)
Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_362 …...
Giurisdizione civile - principi costituzionali - Ricorso per cassazione contro decisioni dei giudici amministrativi - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9042 del 01/04/2019 (Rv. 653553 - 01)Componente del Consiglio di giustizia amministrativa - Contestuale incarico presso la Commissione paritetica Ex art. 43 dello statuto della Regione Siciliana - Totale carenza di legittimazione dell'organo giudicante per assoluta inidoneità di uno dei suoi componenti - Insussistenza - Rilevanza ai fini della giurisdizione - Esclusione.
Il contestuale svolgimento da parte di un giudice del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana dell'incarico di componente della Commissione paritetica di cui all'art. 43 dello statuto regionale non integra una ipotesi di difetto di giurisdizione per illegittima costituzione del giudice speciale - e non è pertanto denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. - non essendo ravvisabile in tale ipotesi una totale carenza di legittimazione dell'organo giudicante per assoluta inidoneità di uno dei componenti, né un vizio di costituzione del collegio giudicante di particolare gravità, atteso che tale incarico non determina un incardinamelo nei ruoli dell'amministrazione regionale e, pertanto, non dà luogo ad un collegamento organico o ad un rapporto di dipendenza con l'amministrazione stessa tali da implicare stati di soggezione o possibili forme di condizionamento suscettibili di menomare l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9042 del 01/04/2019 (Rv. 653553 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_362 …...
Impiego pubblico - Dirigenti psicologi in rapporto di lavoro "a convenzione" dal 1980 con il SSN - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7208 del 13/03/2019 Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - Dirigenti psicologi in rapporto di lavoro "a convenzione" dal 1980 con il SSN - Inquadramento straordinario in ruolo ex art. 3 della l. n. 207 del 1985 - Delibere risalenti agli anni 1985-1986 - Omesso riconoscimento dell'anzianità pregressa - Giurisdizione del G.A. - Fondamento.
Nella controversia instaurata per il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa dai dirigenti psicologi già in rapporto di lavoro "a convenzione" con il SSN a far data dal 1980, ed inquadrati straordinariamente in ruolo ai sensi dell'art. 3 della l. n. 207 del 1985, con delibere risalenti agli anni tra il 1985-1986, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la lesione del diritto di cui chiedono tutela, ed il conseguente inadempimento della P.A., si è consumato istantaneamente all'atto dell'inquadramento, pacificamente disposto con provvedimenti adottati prima del 30 giugno 1998, che l'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, fissa quale discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria, dando rilievo al momento in cui, in concreto, la pretesa dedotta in giudizio sia divenuta azionabile.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7208 del 13/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_037 …...
Rapporto di lavoro alle dipendenze del British Council - Controversia su aspetti patrimoniali - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 6884 del 08/03/2019Giurisdizione civile - stati esteri ed enti extraterritoriali - Rapporto di lavoro alle dipendenze del British Council - Controversia su aspetti patrimoniali - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento.
Nella controversia instaurata da un dipendente del British Council, già assunto a tempo indeterminato, per il riconoscimento del trattamento retributivo conseguente alla nullità di precedenti contratti a termine, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, in applicazione del principio della cd. immunità ristretta, in quanto la ricostruzione del rapporto da un punto di vista economico non comporta in alcun modo apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti o comportamenti dell'ente pubblico estero che siano espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 6884 del 08/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_409 …...
Regolamento di giurisdizione - preventivo - Opposizione della P.A. ex art. 48 c.p.a.Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo - Opposizione della P.A. ex art. 48 c.p.a. - Mancata contestazione della giurisdizione amministrativa - Declaratoria di inammissibilità - Prosecuzione del procedimento in sede straordinaria - Proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.
Ricorsi amministrativi - ricorso straordinario al capo dello stato - in genere.
In tema di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ove l'amministrazione intimata abbia proposto opposizione al ricorso ex art. 48 c.p.a., senza contestare la giurisdizione amministrativa, e il TAR l'abbia dichiarata inammissibile per tardività, rimettendo gli atti all'amministrazione per la prosecuzione del procedimento in sede straordinaria, il regolamento preventivo di giurisdizione, con il quale l'amministrazione deduca in tale sede l'insussistenza della giurisdizione amministrativa – presupposto indefettibile del ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 7, comma 8, c.p.a. –, ben può essere proposto fino al momento della pronuncia del parere del Consiglio di Stato che, formando il contenuto sostanziale della conforme decisione giustiziale del Presidente della Repubblica, ne costituisce l'antecedente necessario e segna il momento preclusivo per far valere il difetto del presupposto della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1413 del 18/01/2019
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Straniero (giurisdizione sullo) - connessione con domanda pendente davanti a giudici italiani - azione di garanzia impropria Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - connessione con domanda pendente davanti a giudici italiani - azione di garanzia impropria - giurisdizione del giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale - sussistenza - estensione al terzo chiamato della domanda originariamente proposta dall’attore contro il convenuto - irrilevanza – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 30420 del 23/11/2018
Va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di garanzia impropria formulata, in un giudizio tra parti italiane, dal convenuto della causa principale nei confronti di un soggetto di diritto straniero, atteso che - ai sensi dell'art. 6.2 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata e resa esecutiva con l. n. 804 del 1971 - il garante estero può essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, senza che assumano rilevanza né la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria (salvo l'accertamento sulla non pretestuosità della chiamata, in quanto volta a distogliere il convenuto dal giudice naturale), né l'estensione allo straniero chiamato in garanzia della domanda originariamente proposta dall'attore nei confronti del convenuto italiano, atteso che in tal caso si determina la connessione prevista dall'art. 6.1 della predetta Convenzione, in forza della quale sussiste la giurisdizione del giudice italiano sull'intera causa anche quando uno solo dei convenuti sia domiciliato nel territorio dello Stato.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 30420 del 23/11/2018 …...
Regolamento di giurisdizione – preventivo - convenuto residente o domiciliato in italia Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione – preventivo - convenuto residente o domiciliato in italia - deroga convenzionale in favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero - contestazione preventiva della giurisdizione italiana – ammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 29879 del 20/11/2018
Il regolamento preventivo di giurisdizione di cui all'art. 41 c.p.c., per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, è ammissibile non solo allorché il convenuto nella causa di merito sia domiciliato o residente all'estero, ma anche quando lo stesso, pur domiciliato e residente in Italia, contesti la giurisdizione italiana in forza di una deroga convenzionale a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 29879 del 20/11/2018 …...
Regolamento di giurisdizione – preventivo - prove costituendeGiurisdizione civile - regolamento di giurisdizione – preventivo - prove costituende - necessità - conseguenze - proposizione del regolamento - inammissibilità - condizioni - tempestiva richiesta istruttoria – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 29879 del 20/11/2018
In tema di regolamento di giurisdizione, l'impossibilità di dedurre avanti alla Corte di cassazione prove "costituende" comporta l'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione (peraltro riproponibile successivamente all'espletamento delle prove stesse avanti al giudice del merito), nelle sole ipotesi in cui l'accertamento istruttorio necessario ai fini della statuizione sulla giurisdizione sia stato effettivamente e concretamente precluso dalla proposizione dell'istanza ad iniziativa dell'altra parte, non essendo sufficiente che tale accertamento sia prospettato come possibile, stante la necessità di contemperare i limiti dei poteri di accertamento della Corte di cassazione con le esigenze di immediata regolazione della giurisdizione sottese all'istituto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità in quanto formulata in astratto, senza l'indicazione dell'oggetto dell'accertamento istruttorio utile ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 29879 del 20/11/2018 …...
Convenuto residente o domiciliato in ItaliaGiurisdizione civile - regolamento di giurisdizione – preventivo - convenuto residente o domiciliato in Italia - deroga convenzionale in favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero - contestazione preventiva della giurisdizione italiana - ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 29879 del 20/11/2018
>>> Il regolamento preventivo di giurisdizione di cui all'art. 41 c.p.c., per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, è ammissibile non solo allorché il convenuto nella causa di merito sia domiciliato o residente all'estero, ma anche quando lo stesso, pur domiciliato e residente in Italia, contesti la giurisdizione italiana in forza di una deroga convenzionale a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 29879 del 20/11/2018 …...
Prove costituendeGiurisdizione civile - regolamento di giurisdizione – preventivo - prove costituende - necessità - conseguenze - proposizione del regolamento - inammissibilità - condizioni - tempestiva richiesta istruttoria - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 29879 del 20/11/2018
>>> In tema di regolamento di giurisdizione, l'impossibilità di dedurre avanti alla Corte di cassazione prove "costituende" comporta l'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione (peraltro riproponibile successivamente all'espletamento delle prove stesse avanti al giudice del merito), nelle sole ipotesi in cui l'accertamento istruttorio necessario ai fini della statuizione sulla giurisdizione sia stato effettivamente e concretamente precluso dalla proposizione dell'istanza ad iniziativa dell'altra parte, non essendo sufficiente che tale accertamento sia prospettato come possibile, stante la necessità di contemperare i limiti dei poteri di accertamento della Corte di cassazione con le esigenze di immediata regolazione della giurisdizione sottese all'istituto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità in quanto formulata in astratto, senza l'indicazione dell'oggetto dell'accertamento istruttorio utile ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 29879 del 20/11/2018 …...
giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - pensione dipendente pubblicoGiurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - pensione dipendente pubblico - diritto alla perequazione automatica - giurisdizione contabile - sussistenza – ragioni - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 29395 del 15/11/2018
La controversia relativa al ricalcolo della pensione di un pubblico dipendente, per effetto del riconoscimento del diritto alla perequazione automatica, in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 70 del 2015, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, in quanto attinente all'accertamento della misura della pensione, in relazione ad aumenti connessi per legge al periodico adeguamento al costo della vita.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 29395 del 15/11/2018
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Pensione dipendente pubblicoGiurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - pensione dipendente pubblico - diritto alla perequazione automatica - giurisdizione contabile - sussistenza - ragioni. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 29395 del 15/11/2018
>>> La controversia relativa al ricalcolo della pensione di un pubblico dipendente, per effetto del riconoscimento del diritto alla perequazione automatica, in applicazione della sentenza della n. 70 del 2015, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, in quanto attinente all'accertamento della misura della pensione, in relazione ad aumenti connessi per legge al periodico adeguamento al costo della vita.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 29395 del 15/11/2018 …...
Attore soccombente nel meritoGiurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Attore soccombente nel merito - Impugnazione per difetto di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento. corte di cassazione, sez. u, sentenza n. 22439 del 24/09/2018
L'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione.
corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 22519 del 24/09/2018 …...
Cosa giudicata civile - giudicato sulla giurisdizione - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 4997 del 02/03/2018Regolamento di giurisdizione – Giudicato esterno – Rilevanza – Limiti – Fattispecie.
Le sentenze di merito che statuiscono sulla giurisdizione sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno, sì da spiegare i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale siano state rese, solo in quanto in esse la pronuncia sulla giurisdizione, sia pure implicita, si coniughi con una di merito, fermo restando che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che abbiano per oggetto cause identiche, non solo soggettivamente ma anche oggettivamente, a quelle in cui si è formato il giudicato esterno (anche sulla giurisdizione), il quale costituisce oggetto di eccezione in senso proprio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la sentenza del T.A.R., con la quale era stato dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto dal privato avverso provvedimento comunale di autorizzazione al compimento di opere carrabili, avesse determinato un giudicato esterno implicito sulla giurisdizione, non risultandone l'avvenuto passaggio in giudicato, difettando una statuizione di merito e non essendovi identità delle cause).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 4997 del 02/03/2018
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cosa giudicata civile - giudicato sulla giurisdizione Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2605 del 02/02/2018Pronuncia di merito di primo grado che riconosce implicitamente la giurisdizione - Appello incidentale anche della parte vittoriosa - Necessità - Omissione - Ricorso per cassazione sul punto - Ammissibilità - Esclusione - Formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione.
Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l'esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2605 del 02/02/2018
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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 26150 del 03/11/2017Incentivi economici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Provvedimento di annullamento del Gestore dei servizi energetici e richiesta di rimborso - Controversia relativa - Giurisdizione amministrativa esclusiva - Sussistenza – Fondamento - Fattispecie.
Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla causa avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento emesso dal gestore dei servizi energetici con riguardo agli incentivi economici per la produzione di energia da fonte rinnovabile, poiché viene in rilievo un atto che non ha incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, ma concerne l’indirizzo della produzione energetica nazionale. (Nella fattispecie, sul presupposto del riscontrato superamento della portata media annua di prelievo d’acqua, erano stati domandati ad una società, con due separati provvedimenti, dalla Regione il pagamento di maggiori canoni di derivazione idroelettrica e dal gestore del servizio energetico la restituzione delle incentivazioni accordate. La S.C., nell’enunciare il summenzionato principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla controversia riguardante la richiesta di rimborso delle somme a titolo di incentivazione)
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 26150 del 03/11/2017
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Cosa giudicata civile - giudicato sulla giurisdizione - Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 17827 del 19/07/2017Giudicato implicito - Sentenza di incostituzionalità - Rilevanza nel processo - Esclusione - Fondamento.
Il giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione, formatosi per effetto della non impugnazione sulla questione di giurisdizione della sentenza che ha deciso il merito della controversia, preclude alla pronuncia di incostituzionalità della norma sul cui presupposto il giudice ha deciso nel merito di produrre effetti nel processo, poichè il rilievo del difetto di giurisdizione è ormai precluso.
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 17827 del 19/07/2017
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Arbitrato - arbitrato estero - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14649 del 13/06/2017Clausola compromissoria - Eccezione di compromesso - Natura - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Ragioni - Regolamento ex art. 41 c.p.c. - Ammissibilità - Difetto di giurisdizione derivante da clausola compromissoria - Rilevabilità in ogni stato e grado del processo - Limiti.
In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n. 5 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dando così luogo ad una questione di giurisdizione e rendendo ammissibile il regolamento preventivo di cui all'art. 41 c.p.c., precisandosi, peraltro, che il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo, a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14649 del 13/06/2017
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Giurisdizione civile - stati esteri ed enti extraterritoriali - Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 13980 del 06/06/2017Dipendente di ambasciata - Azione di reintegra nel posto di lavoro - Difetto di giurisdizione del giudice italiano - Fondamento - Aspetti patrimoniali della controversia - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Limiti.
Nella controversia instaurata da una dipendente dell’ambasciata di uno Stato estero (nella specie l’Ambasciata in Italia della Repubblica dello Zambia), per sentir dichiarare l’inesistenza, la nullità e l’inefficacia, ed in ogni caso l’illegittimità del licenziamento intimatole e la correlata reintegra nel posto di lavoro, attesa l'operatività del principio dell'immunità ristretta, recepito dall'art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite adottata a New York il 2 dicembre 2004, e ratificata in Italia con la l. n. 5 del 2013, difetta la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di reintegra, perché tale pretesa investe in via diretta l’esercizio di poteri pubblicistici dell’ente straniero, mentre la stessa giurisdizione sussiste con riguardo agli aspetti patrimoniali della controversia - direttamente o indirettamente collegati all’impugnazione del licenziamento, quali il pagamento di differenze retributive - che non sono, di per sé, idonei ad incidere sull’autonomia e sulle potestà pubblicistiche dell'ente predetto, sempre che non ricorrano le ragioni di sicurezza ex art. 2, lett. d), della citata Convenzione.
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 13980 del 06/06/2017
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Procedimento civile - riassunzione, in genere - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 25837 del 15/12/2016"Translatio iudicii" - Atto di prosecuzione del giudizio - Contenuto - Giudizio di tipo impugnatorio e di tipo cognitivo - Riproposizione della domanda e atto di riassunzione - Diversità – Fondamento
In tema di “translatio iudicii”, qualora un giudice abbia declinato la propria giurisdizione, l'atto che determina la prosecuzione del giudizio è diversamente regolato a seconda che debba essere proposto davanti ad un giudice la cui giurisdizione abbia, o meno, le medesime caratteristiche della prima, sicché, ove si passi da un processo di tipo prevalentemente impugnatorio ad uno esclusivamente di cognizione sul rapporto, o viceversa, l'atto di prosecuzione deve assumere la forma di una riproposizione della domanda, stante il necessario adattamento del “petitum”, mentre, se il giudizio prosegua verso altro avente le medesime caratteristiche, detto atto assume la forma di un atto di riassunzione, regolato dall'art. 125-bis disp. att. c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 25837 del 15/12/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19912 del 05/10/2016Giudizio amministrativo - Eccezione di difetto di giurisdizione - Proposizione per la prima volta in appello dopo l'entrata in vigore del nuovo c.p.a. - Tardività - Ragioni.
Nel giudizio amministrativo, la proposizione in appello dell'eccezione di difetto di giurisdizione non sollevata in primo grado, né con la costituzione in sede di gravame tramite impugnazione incidentale, è preclusa, per il giudicato implicito formatosi sulla giurisdizione e senza che il giudice possa rilevarne d'ufficio l'eventuale carenza, ove tale proposizione sia avvenuta successivamente all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, attesi i principi del "tempus regit actum" e di non ultrattività delle disposizioni di legge dopo la loro abrogazione, implicita o esplicita, avendo quel codice lasciato ampio spazio temporale alle parti, nella volutamente estesa sua "vacatio legis", per formulare quelle eccezioni e compiere quegli atti che, vigente la precedente legislazione, potevano ritenersi consentiti seppure alla stregua di interpretazioni giurisprudenziali non univoche.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19912 del 05/10/2016
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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti – Sez. U, Ordinanza n. 14792 del 19/07/2016Azione revocatoria - Legittimazione del P.G. contabile e della P.A. - Rispettiva giurisdizione del giudice contabile e di quello ordinario - Limiti - Coordinamento tra le due azioni - Accertamento interno alle rispettive giurisdizioni.
In tema di tutela del credito da danno erariale, la spettanza al P.M. contabile dell'esercizio dell'azione revocatoria innanzi alla Corte di conti, ex art. 1, comma 174, della l. n. 266 del 2005, non esclude la sussistenza della legittimazione dell'amministrazione danneggiata, come per qualsiasi altro creditore, ad esperire l'omologa azione davanti al giudice ordinario, ancorchè sulla base della stessa situazione creditoria legittimante l'azione del P.M. contabile, ed i problemi di coordinamento nascenti da tale fenomeno di colegittimazione all'esercizio di quell'azione a due soggetti diversi e davanti a distinte giurisdizioni vanno esaminati e risolti, da ciascuna delle giurisdizioni eventualmente investite, nell'ambito dei poteri interni ad ognuna di esse, non riguardando una questione di individuazione della giurisdizione stessa.
Sez. U, Ordinanza n. 14792 del 19/07/2016
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