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Competenza civile - competenza per materia - in genere – Cass. n. 13956/2016

Controversie relative ai rapporti societari ex art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003 - Diritti vantati dagli amministratori a titolo di compenso - Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Inclusione - Fondamento.

Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - amministratori - in genere.

Va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata, deponendo in tal senso, oltre alla "ratio" dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, in quanto volto a concentrare tutta la materia societaria innanzi al giudice specializzato, anche la sua formulazione letterale, la quale, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti «relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario», si presta a comprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l'attività gestoria svolta dagli amministratori nell'espletamento del rapporto organico ed i diritti ad essi spettanti in forza del rapporto contrattuale che intercorre con la società.

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13956 del 07/07/2016

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Incompetenza

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Territorio

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Corte

Cassazione

13956

2016