Skip to main content

Fallimento - passività fallimentari - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26630 del 03/10/2025 (Rv. 675943 - 01)

Opposizione allo stato passivo - Creditore ammesso allo stato passivo - Intervento nel giudizio di opposizione ex art. 98 l.f. promosso da altro creditore - Legittimità - Condizioni.

Il creditore ammesso allo stato passivo non è, in quanto tale, legittimato ad intervenire nel giudizio di opposizione ex art. 98 l.f. proposto da altri, ma deve essere portatore di un interesse giuridico qualificato "aggiuntivo", personale, concreto ed attuale, da valutare caso per caso; ne consegue che, all'atto dell'intervento, il creditore è onerato di rappresentare e precisare, rispetto ai crediti concorrenti, il reale ed immediato pregiudizio aggiuntivo che, avuto riguardo alle concrete prospettive di soddisfazione del proprio credito e secondo un giudizio prognostico, l'eventuale accoglimento dell'opposizione ex art. 98 l.f. può determinare nella sua sfera giuridica, che non può coincidere con la sola posizione di creditore già ammesso allo stato passivo.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26630 del 03/10/2025 (Rv. 675943 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_268