Skip to main content

Fallimento - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25704 del 19/09/2025 (Rv. 675941 - 01)

Credito tributario - Ammissibilità della domanda di insinuazione - Estratto di ruolo - Sufficienza - Accertamento dell'effettività del credito - Giurisdizione tributaria.

In tema di accertamento del passivo fallimentare, ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione e della verifica in sede concorsuale del credito tributario, non occorre la notifica dell'avviso di accertamento, essendo sufficiente la produzione dell'estratto del ruolo, ma, in presenza di contestazioni del curatore, il credito deve essere ammesso con riserva, spettando alla giurisdizione tributaria la cognizione in ordine alla sua effettiva esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, che aveva trascurato la riserva di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che la contestazione del curatore non riguardasse il merito dell'accertamento del credito tributario, in quanto circoscritta al solo profilo della duplicazione della pretesa rispetto ad uno stesso atto impositivo).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25704 del 19/09/2025 (Rv. 675941 - 01)