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Organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24366 del 02/09/2025 (Rv. 675672 - 01)

Decreto di liquidazione del compenso al curatore - Impugnazione da parte di un creditore - Dimostrazione dell'interesse ad agire - Necessità - Fattispecie.

Il ricorso per cassazione proposto da un creditore, avverso il decreto di liquidazione del compenso al curatore, richiede la specifica allegazione e dimostrazione dell'interesse ad agire da parte del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso di un creditore concorsuale, assistito dal privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 2 c.c., il quale fondava la propria impugnazione sull'indimostrata affermazione che una riduzione del compenso liquidato al curatore avrebbe consentito un maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati, senza soffermarsi sui dati numerici atti a dimostrare la concretezza del pregiudizio da egli subito).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24366 del 02/09/2025 (Rv. 675672 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100,  Cod_Civ_art_2751_2