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Fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35087 del 30/12/2024 (Rv. 673398-01)

Ammissione al passivo - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - creditori privilegiati - Scissione societaria - Fallimento della società scissa assegnataria di immobile ipotecato - Diritti del creditore ipotecario - Individuazione.

In tema di scissione societaria, il creditore munito di ipoteca concessa a garanzia di un debito della società scissa può, in via alternativa, far valere il diritto di ipoteca sull'immobile nei confronti della società che ne sia stata assegnataria, ovvero il suo diritto di credito nei confronti di ciascuna delle società partecipanti all'operazione straordinaria, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad esse assegnato; conseguentemente, qualora la società assegnataria sia stata assoggettata a fallimento, nel primo caso il creditore ipotecario può limitarsi a intervenire nel procedimento fallimentare onde partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del bene compreso nella procedura e ipotecato in suo favore, mentre, ove faccia valere il diritto di credito sussidiario, ha l'onere di insinuarsi al passivo della relativa procedura, partecipando nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato alla società fallita alla distribuzione dell'intero attivo concorsuale.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35087 del 30/12/2024 (Rv. 673398-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2506_4, Cod_Civ_art_2808, Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_602