Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - consecuzione - Fra amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria - Esclusione - Art. 111, comma 2, l.fall. - Applicabilità all'amministrazione straordinaria - Limiti.
Il fenomeno della consecuzione delle procedure concorsuali non è configurabile tra procedimento di amministrazione giudiziaria, di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, e procedura di amministrazione straordinaria, stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità; al contempo, neppure l'art. 111, comma 2, l.fall., che riguarda i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali regolati dalla legge fallimentare, è applicabile di per sé e nella sua interezza ai crediti insinuati nell'amministrazione straordinaria, posto che la sorte di essi non è disciplinata per richiamo diretto dalla legge fallimentare, né il rinvio opera in tal senso.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 34266 del 24/12/2024 (Rv. 673418-01)