Concordato - Crediti contestati - Provvedimento ex art. 175 l. fall. di ammissione al voto - Istanza specifica di contestazione - Necessità - Decreto di apertura operazioni - Implicito rigetto.
In tema di concordato preventivo, solo a fronte della contestazione, mossa dal debitore o dai creditori concorrenti, della legittimazione di un creditore all'espressione del diritto di voto sulla proposta di concordato, nel corso dell'adunanza di cui all'art. 175 l.fall., il giudice delegato è tenuto ad adottare un provvedimento di ammissione provvisoria al voto, con la precisazione che lo stesso può risultare anche per implicito dal decreto di apertura delle operazioni di voto sull'elenco redatto dal commissario giudiziale, quale inequivoco e benché implicito rigetto di tutte le contestazioni sino a tale momento comunque esplicitate sul diritto di voto stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34372 del 24/12/2024 (Rv. 673408-01)