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Opzione del curatore per la procedura competitiva – Cass. n. 26076/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - liquidazione dell'attivo - vendita di immobili - modalita' - Opzione del curatore per la procedura competitiva ex art. 107, comma 1, l.fall. - Avviso di vendita - Natura di "lex specialis" - Conseguenze - Previsione della decadenza dell’aggiudicatario per mancato versamento del saldo del prezzo entro il termine indicato - Prorogabilità "ex post" in assenza di causa non imputabile - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, qualora il curatore opti per una procedura competitiva deformalizzata ex art. 107, comma 1, l.fall., l'avviso di vendita costituisce nondimeno la "lex specialis" di essa, fissando regole inderogabili di trasparenza e correttezza anche a salvaguardia della parità fra gli offerenti, il che postula che, ove lo stesso preveda la decadenza dell'aggiudicatario per mancato versamento del saldo prezzo nel termine indicato, non sia concedibile una proroga "ex post", a richiesta dell'interessato, salvo che questi non dimostri di essere incorso nella decadenza per causa non imputabile, secondo quanto previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26076 del 05/09/2022 (Rv. 665537 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153

 

Corte

Cassazione

26076

2022