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Provvedimento del giudice delegato – Cass. n. 26574/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - locazione - Provvedimento del giudice delegato ex art. 80, commi 3 e 4 l.fall. nella formulazione successiva al d.lgs. n. 5 del 2006 - Reclamabilità ex art. 26 l.fall. - Fondamento.

 

In tema rapporti pendenti nel fallimento, il provvedimento adottato dal giudice delegato ai sensi dell'art. 80, comma 3, l.fall. (nella versione successiva alla riforma ex d.lgs. n. 5 del 2006), al fine di determinare, nel dissenso tra le parti, la misura dell'equo indennizzo per l'anticipato recesso del curatore dal contratto di locazione, è impugnabile, in mancanza di una previsione "ad hoc", con il reclamo ex art. 26 l.fall., in quanto mezzo ordinario di impugnazione dei decreti del giudice delegato quando "non sia diversamente disposto".

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26574 del 09/09/2022 (Rv. 665541 - 01)

 

Corte

Cassazione

26574

2022