Skip to main content

Pagamento eseguito dal debitore successivamente fallito – Cass. n. 5049/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Pagamento effettuato nel periodo sospetto ex art. 67, comma 2, l.fall. - Revocabilità - Presupposti - Somma derivante dalla vendita di un bene oggetto di pegno - Irrilevanza.

 

Il pagamento eseguito dal debitore successivamente fallito, nel periodo sospetto, così come determinato ex art. 67, comma 2, l.fall., ove si accerti la "scientia decoctionis" del creditore, è sempre revocabile anche se effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale ed anche se l'importo versato deriva dalla vendita del bene oggetto di pegno.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5049 del 16/02/2022 (Rv. 663853 - 01)

 

Corte

Cassazione

5049

2022