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Debitore ammesso a concordato preventivo omologato – Cass. n. 4696/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - Debitore ammesso a concordato preventivo omologato - Inadempimento del concordato - Istanza di fallimento - Ammissibilità - Preventiva risoluzione del concordato - Necessità - Esclusione.

 

Nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4696 del 14/02/2022 (Rv. 663849 - 01)

 

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Cassazione

4696

2022