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Anteriorità del fatto generatore della pretesa creditoria – Cass. n. 42008/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari - compensazione - Crediti verso la curatela fallimentare - Compensazione - Anteriorità, rispetto al fallimento, del fatto generatore della pretesa creditoria - Necessità - Accertamento successivo del credito - Irrilevanza - Fattispecie in tema di contratto di affidamento con mandato all'incasso per anticipi su crediti intercorso tra la banca ed il cliente successivamente fallito.

 

La compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del debitore del fallito divenga liquido ed esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico della obbligazione sia anteriore alla relativa dichiarazione, mentre è irrilevante che la sentenza di accertamento del controcredito intervenga successivamente alla stessa dichiarazione di fallimento.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 42008 del 30/12/2021 (Rv. 663619 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1243

 

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Cassazione

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2021