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Ricorso per cassazione proposto dagli ex soci – Cass. n. 22449/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - società - Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 10 della l. fall. - Capacità processuale - Sussistenza - Conseguenze - Ricorso per cassazione proposto dagli ex soci avverso la sentenza della Corte di appello di conferma, in sede di reclamo, della dichiarazione di fallimento - Inammissibilità - Fondamento.

 

Dichiarato il fallimento di una società entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, ex art. 10 della l. fall., essa, per "fictio iuris", non perde, benché estinta, la propria capacità processuale ai fini sia del procedimento prefallimentare che della procedura concorsuale, con la conseguenza che il ricorso per cassazione contro la sentenza che, in sede di reclamo, abbia confermato la sentenza dichiarativa di fallimento deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da colui che rappresentava la società estinta al tempo della cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, non avendo gli ex soci, che non sono rappresentanti né successori della stessa, alcuna legittimazione ad impugnare.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22449 del 06/08/2021 (Rv. 661997 - 01)

 

Corte

Cassazione

22449

2021