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Stato di impotenza economica della possibilità di adempiere da parte del debitore – Cass. n. 22444/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - stato d'insolvenza - Presupposti - Stato di impotenza economica astrattamente impeditivo della possibilità di adempiere da parte del debitore - Concreto inadempimento delle proprie obbligazioni e relativa imputabilità - Rilevanza - Esclusione.

 

Ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza consistente nell'incapacità di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22444 del 06/08/2021 (Rv. 661996 - 01)

 

Corte

Cassazione

22444

2021